Regolamento Edilizio Generale (REG) (ABV)
Indice delle disposizioni (58)
Testo normativo (58 Articoli)
1. Costruzioni e impianti ai sensi della legge sulla pianificazione e l'edilizia
Ai sensi della legge sulla pianificazione e l'edilizia sono costruzioni e impianti
a. le costruzioni, che sono interrate o che, pur essendo poste sul terreno con una certa stabilità, per la loro dimensione sono idonee ad influenzare l'ambiente circostante per compressione d'aria e di luce, per sovrastamento di una superficie libera del terreno o per altre influenze;
b. tutte le modifiche esterne di terreni o del loro utilizzo, che sono rilevanti ai sensi del diritto di pianificazione e di costruzione.
2. Costruzioni e impianti sono in particolare
edifici,
muri e recinzioni,
pubblicità,
antenne esterne,
impianti per l'utilizzo dell'energia solare,
impianti sportivi, per giochi e ricreativi,
piscine,
campeggi,
parcheggi autonomi per veicoli, aree di lavoro e di deposito,
impianti per l'estrazione e il deposito di materiali,
impianti di traffico e altri impianti di trasporto,
stazioni di servizio.
14, 16 Edifici sono costruzioni fisse, che per la protezione di uomini, animali o cose presentano una copertura solida e, di norma, ulteriori chiusure.
13, 16 1 Le piccole costruzioni sono edifici isolati con una superficie di Piccole costruzioni
base massima di 50 m², la cui altezza totale non supera i 4,0 m, e
di 5,0 m per tetti inclinati e annessi, e che contengono solo Annessi
superfici accessorie.
1. 1. 25-127
1
700.2 Ordinanza generale sulle costruzioni (ABV)
2 Gli annessi sono edifici collegati a un altro edificio con una
superficie di base massima di 50 m², la cui altezza totale non
supera i 4,0 m, e di 5,0 m per tetti inclinati, e che contengono solo
superfici accessorie.
13, 16 Costruzioni sotterranee sono edifici che, con l'eccezione
dell'accesso nonché delle ringhiere e dei parapetti, si trovano interamente
al di sotto del terreno di riferimento o del terreno abbassato.
13, 16 Le costruzioni sotto il livello del suolo sono edifici che non
superano il terreno di riferimento o quello abbassato in corrispondenza
della linea di facciata in nessun punto di oltre 0,5 m. Nell’area di accesso
la misurazione viene effettuata a partire dal terreno di riferimento.
Le attrezzature sono infrastrutture ausiliarie di costruzioni e im-
pianti, come parchi giochi, aree di sosta, barriere antirumore, parcheggi
e accessi interni.
8 Impianti tecnici sono attrezzature tecniche di edifici e di
anläggningar che dienen der Nutzung oder Sicherheit.
14, 16
1 Come terreno determinante è considerato l'andamento naturale del
terreno. Se questo non può più essere accertato a causa di precedenti sbancamenti e riempimenti,
si deve presumere l'andamento naturale del terreno circostante.
2 Per motivi di pianificazione o di tecnica di lottizzazione, il
terreno determinante può essere stabilito in modo diverso in una procedura di pianificazione o di permesso di costruzione.
13, 16 1 La linea di facciata (Fassadenflucht) è la superficie mantello, formata dalle
rette verticali passanti per i punti più esterni del corpo di fabbrica al di sopra
del terreno di riferimento.
2 Le parti sporgenti e le parti rientranti in modo insignificante dell'edificio
non vengono considerate.
13, 16 La linea di facciata è la linea di intersezione tra il piano di facciata
e il terreno determinante.
13, 16 La linea di facciata proiettata è la proiezione della linea di
facciata sul piano della misurazione ufficiale.
13, 16 1 Sporgenti parti di edificio sporgono al massimo 2 m oltre
il filo della facciata e, ad eccezione dei cornicioni del tetto, non devono
superare la metà della sezione di facciata corrispondente.
2
Ordinanza edilizia generale (OEG)
700.2
2 Per la quota ammissibile della sezione di facciata corrispondente, più
parti sporgenti dell'edificio poste su diversi piani
vengono sommate.
13, 16 1 Parti di edificio rientranti sono arretrate rispetto alla
Parti di edificio rientranti facciata principale.
2 Parti di edificio rientranti di poca importanza sono arretrate
di al massimo 1,5 m rispetto al filo della facciata e non superano
un quinto della sezione di facciata di riferimento.
13, 16 Area di edificazione
L'area di edificazione comprende la superficie edificabile, che è definita in un piano di
utilizzazione in deroga alle prescrizioni sulle distanze e alle linee di costruzione.
II. L'edificazione in aggregato (§ 69 LPPT)13
14, 16 Per la misurazione della superficie dell'area si applicano per analogia le modalità di misurazione
e le corrispondenti disposizioni relative alla superficie computabile del fondo
per gli indici di utilizzazione.
III. Gli indici di utilizzazione (§§ 254 e segg. LPPT)
1. L'indice di sfruttamento (§ 255 cpv. 4 LPPT)
14, 16 Piani mansardati, attici e interrati che, ai sensi dell’articolo 276 Piani mansardati,
comma 2 della legge edilizia PBG2, sostituiscono un piano fuori terra, sono attici e interrati
considerati come piani fuori terra ai fini del calcolo dell’indice di sfruttamento.
a.
8, 16 Sono esclusi dal calcolo
a. sale multiuso comuni adibite al tempo libero in case multi- Non
familiari e insediamenti di case unifamiliari, purché raggiungano computabili
almeno 20 m² e, se di dimensioni maggiori, non superino il 2% della superfici accessorie
superficie di piano computabile;
b. superfici accessorie destinate all’organizzazione del posto di
lavoro fino al 2% della superficie di piano computabile;
c.14 balconi vetrati, verande e logge, nonché giardini d’inverno
e ingressi antivento senza impianti di riscaldamento, purché
servano al risparmio energetico, fino al 20% della somma di
tutte le superfici di piano computabili.
1. 1. 25-127
3
700.2
Regolamento edilizio generale (REG)
2. L'indice di occupazione del suolo (§ 256 LCP)14
Elementi costruttivi
destinati al risparmio
energetico
14, 16 Per balconi, verande e logge vetrate nonché giardini
d'inverno e vestiboli senza installazioni di riscaldamento, purché
servano al risparmio energetico, l'indice di edificazione può essere aumentato fino al
20% dell'indice base zonale.
3. L'indice di superficie verde (§ 257 LPACA)20
Superfici verdi
computabili
Freiflächenziffer (FZ) = superficie libera computabile (FF) in %
superficie di base determinante (GF)
La percentuale di occupazione del suolo
Calcolo della percentuale di occupazione del suolo (ÜZ)
Percentuale di occupazione del suolo (ÜZ) = superficie occupata in %
superficie di base determinante (GF)
15, 19 1 Sono considerate superfici naturali del suolo le superfici che presentano una struttura del suolo naturale e proprietà di infiltrazione naturali.
2 Sono considerate superfici del suolo piantumate le superfici con uno strato di humus sufficiente, che consente una piantumazione duratura e che non si secca regolarmente.
4. L'indice di massa edilizia (§ 258 LB)19
Suddivisione dell'indice
di massa
edilizia
GF
BM
Massa edilizia fuori terra
Superficie di base rilevante GF
Indice di massa edilizia =
BZ =
Lunghezza L. Larghezza B. Altezza H
GF
Zona esposta alle intemperie
h/2
h/2 = Zona esposta alle intemperie
La zona esposta alle intemperie
non è da considerare
h/2
Strada
Le distanze
Termini
G = Distanza di base
MLZ = Sovrapprezzo per lunghezza aggiuntiva
MHZ = Sovrapprezzo per altezza aggiuntiva
g = Distanza dal confine
richiesta
GL = Lunghezza base secondo
Regolamento Edilizio
ML = Lunghezza aggiuntiva
MH = Altezza aggiuntiva
GH = Altezza dell'edificio
14, 16 1 I comuni possono ripartire l’indice di massa edilizia
e disciplinare separatamente per
a. edifici principali,
b. piccoli edifici e annessi.
2 Per i balconi, le verande e le logge vetrate, nonché per i giardini
d’inverno e i vestiboli senza installazioni di riscaldamento, nella misura
in cui servono al risparmio energetico, vale un indice di massa edilizia
aggiuntivo. Esso ammonta al 20% dell’indice di base secondo la zona.
§§ 14-16.6
Imputazione
IV. Particolari disposizioni concernenti l’utilizzazione (art. 49a cpv. 3 LPBA)
8 Alla destinazione particolare vengono attribuiti gli spazi ad essa direttamente funzionali, inclusi gli annessi vani di accesso e servizi igienici, nonché le relative tramezzature interne.
6
4
Ordinanza Edilizia Generale (OEG)
700.2
8 1 Limiti Spazi per l'uso particolare immediatamente Misto
a spazi di altro tipo o a locali accessori e impianti di Bauten comuni
collegamento, la loro superficie si estende fino alla metà dello spessore
del muro di separazione.
2 I locali accessori comuni e le superfici di collegamento sono ripartiti
in base al rapporto effettivo tra uso particolare e altro
uso.
V. Nozione e modalità di misurazione della distanza dal confine comunale
(art. 260 LEdil)
1 La distanza dal confine si compone della distanza di base e A. Nozione
del supplemento per maggiore altezza nonché del supplemento per
maggiore lunghezza, conformemente all’Ordinanza edilizia e sulle
zone.8
2 Se le condizioni per il supplemento per maggiore lunghezza e
il supplemento per maggiore altezza ricorrono contemporaneamente,
alla distanza di base si aggiunge dapprima il supplemento per maggiore
lunghezza e in seguito quello per maggiore altezza.
**Altezza ammissibile degli edifici per la sovraedificazione ordinaria**
Le distanze
Distanza dal confine per facciate scaglionate
(Rappresentazione limitata a una facciata)
Lunghezza dell'edificio determinante
GL
ML 1
G
MLZ I
GL
ML 1
GL
ML 2
G
TG
MLZ 1
MLZ 2
G
GL
ML 1
!
> 2G
G
MLZ1G
Art. 21-26 ABV
Le distanze
Schema delle distanze dal confine di un corpo di fabbrica complesso
(Sovrapposizione delle distanze di tutte le facciate)
Presupposti
G = 6m su tutti i lati
GL = 15m
MLZ = 1/3 ML, max. MLZ = 7m
Art. 21-26 ABV
Le distanze
Distanza dal confine di un corpo di fabbrica arrotondato
Art. 21-26 ABV
Distanza dal confine a causa di
maggiore altezza superiore a 12m
Distanza dal confine a causa di
superamento dell'altezza
ammissibile dell'edificio
Art. 270 cpv. 2 PBG
16 1 La distanza minima è la più piccola distanza dal confine richiesta B. Distanza
senza supplemento per maggiore lunghezza o maggiore altezza; essa minima
viene misurata perpendicolarmente alla linea di facciata proiettata e
radi-almente agli angoli dell'edificio.14
2 Se, secondo il Regolamento Edilizio e Pianificatorio, esistono due
distanze minime di diversa grandezza, quella minore deve essere
applicata radialmente intorno agli angoli dell'edificio.
1 L’indennità di maggior lunghezza corrisponde a una determinata parte C. Indennità
della lunghezza di facciata qualificata come maggiore lunghezza; l’indennità di maggior lunghezza
può essere limitata a una misura massima.
2 L’indennità di maggior lunghezza viene misurata ad angolo retto rispetto alle facciate;
non viene considerata oltre gli angoli dell’edificio.
I. In
generale
1 Nelle facciate scandite lateralmente, la lunghezza determinante per il supplemento
di maggiore lunghezza è calcolata separatamente per ogni parte della facciata.
2 Le parti di facciata arretrate sono misurate attraverso le parti sporgenti fino
al più esterno bordo visibile dell’edificio, in corrispondenza o davanti al filo
della facciata; le parti sporgenti valgono come parti di facciata autonome
solo se la loro distanza reciproca corrisponde almeno alla somma di due
distanze base.
3 Nelle facciate angolate o arrotondate, la lunghezza determinante per il
supplemento di maggiore lunghezza è calcolata nello stesso modo che nelle
facciate scandite lateralmente; in tal caso, l’angolazione o l’arrotondamento
è da considerarsi come una facciata scandita lateralmente con rientranze
infinitamente piccole.
II. In caso di
particolare
andamento
della facciata
1. 1. 25-127
5
700.2
Regolamento edilizio generale (REG)
III. Per i
piccoli edifici
e le aggiunte
D. Supplemento
di maggiore
altezza
14, 16
Kleinbauten und Anbauten fallen bei der Berechnung
des Mehrlängenzuschlages ausser Betracht, sofern die Bau- und Zonen-
ordnung nicht etwas anderes bestimmt.
**14, 16**
**Piccoli edifici e annessi non vengono considerati nel calcolo del supplemento per lunghezza eccessiva, a meno che l'ordinanza edilizia e sulle zone non disponga diversamente.**
Il supplemento per maggiore altezza ai sensi dell’articolo 260 capoverso 2 PBG2 è misurato ad angolo retto rispetto alle facciate e radialmente rispetto agli angoli dell’edificio.
Concetto
VI. La lunghezza delle facciate (art. 292 PBG e art. 6 lett. c e 6 lett. d)14
14, 16 1 La lunghezza della facciata corrisponde alla sezione della facciata
determinante per il calcolo della larghezza ammissibile delle parti sporgenti
e di quelle insignificanti rientranti dell’edificio, nonché delle sovrastrutture
del tetto.
2 Alla lunghezza della facciata vengono aggiunte le sporgenze fuori terra
su più di un piano, se nella direzione della facciata interessata presentano
un’altezza chiusa superiore a 1,3 m.
3 Il regolamento edilizio e delle zone può stabilire che le lunghezze delle
facciate degli edifici principali adiacenti, rilevanti per il supplemento di
maggiore lunghezza, vengano sommate se la distanza tra gli edifici è
inferiore a una certa misura.9
Concetto
VII. La lunghezza e la larghezza dell'edificio (§ 49 LCPed)8
1.30
Lunghezza di facciata
determinante
1.30
1.30
Lunghezza di facciata
determinante
Lunghezza edificio / Larghezza edificio
Larghezza edificio determinante
Lunghezza edificio determinante
Lunghezza edificio determinante
Rettangolo più piccolo in superficie
determinante
Larghezza edificio
determinante
14, 16 1 La lunghezza dell’edificio è il lato più lungo del rettangolo di
superficie minima che comprende la linea di facciata proiettata.
2 La larghezza dell’edificio è il lato più corto del rettangolo di superfi-
cie minima che comprende la linea di facciata proiettata.
3 I corpi aggiunti non sono presi in considerazione, a meno che il
regolamento edilizio e delle zone non disponga diversamente.
6
Ordinanza edilizia generale (OEG)
VIII. Il piano interrato (art. 275 cpv. 3 LCP)14
700.2
La costruzione con influenza
dalla distanza dal confine e dalle linee di costruzione
Art. 270 e 278 segg. LCP
Area di influenza delle linee di costruzione ai sensi dell'Art. 278 cpv. 2
Area di influenza delle linee di costruzione
max. 15.00
ad es. 9.00
max. 15.00
Art. 279 cpv. 2
14, 16 La misura media, per la quale i piani interrati possono sporgere
oltre la linea di facciata, è calcolata dalla somma delle superfici delle
facciate al di sopra della linea di facciata, divisa per la lunghezza della
linea di facciata proiettata.
IX. Definizioni Particolari
1. **Impatto significativo da ombreggiamento**
Come pregiudizio essenziale dovuto all'ombreggiamento ai sensi dell'art. 284 PBG2, si considera
a. per i fondi edificati: l'ombreggiamento dei fabbricati vicini abitati o situati in zone residenziali, che duri più di tre ore nei giorni invernali medi, misurato di regola al loro punto di base;
b. per i fondi inedificati in zone residenziali: l'ombreggiamento delle superfici edificabili del fondo vicino, che duri più di tre ore nei giorni invernali medi, a condizione che ciò renda impossibile o notevolmente difficile un'edificazione conforme alle condizioni locali e al regolamento edilizio e delle zone.
2. Non sussiste invece un pregiudizio essenziale dovuto all'ombreggiamento, se con un progetto comparativo cubico, conforme a tutte le prescrizioni, si dimostra che un'edificazione conforme al regolamento edilizio e delle zone non comporta un ombreggiamento minore del fondo vicino.
3. Se in zone residenziali l'edificazione sul fondo vicino è notevolmente obsoleta o è in forte sproporzione con gli obiettivi del regolamento edilizio e delle zone, si applicano contestualmente le regole per i fondi edificati e inedificati.
1. **Costruzione aperta ai sensi dell'articolo 286 LCP2**
Si considera **aperta** una costruzione i cui edifici sono liberi su tutti i lati.
2. **Costruzione chiusa**
Si considera **chiusa** una costruzione in cui gli edifici sono accostati su uno o più lati o sono, o possono o devono essere, posti su un confine.
8. Tipi di abitazioni assimilabili a case unifamiliari
Tipi di abitazioni assimilabili a case unifamiliari ai sensi dei §§ 303–305 PBG² sono quelle che
a. non si trovano in un vano scala comune con altre abitazioni e hanno un accesso diretto all'esterno;
b. si trovano inoltre in una parte dell'edificio che esteriormente appare simile a una casa unifamiliare.
1. 1. 25-127
7
700.2
§§ 32a e 33.6
15
Regolamento Edilizio Generale (REG)
X. Entrata in vigore
Efficacia
Questa ordinanza entra in vigore³ alla data da stabilirsi dal
Consiglio di Stato, previa approvazione del Gran Consiglio e
pubblicazione nel Foglio Ufficiale.
Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'11 maggio 2016
(RU 72, 60)
Finché il Regolamento edilizio e delle zone non sarà adeguato alla
modifica del 14 settembre 2015 della Legge sulla pianificazione
e l'edilizia, rimangono applicabili le seguenti disposizioni nella
versione in vigore prima dell'entrata in vigore della modifica
dell'11 maggio 2016: §§ 2, 2a, 2b, 2c, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28, 29.
8
1 RU 46, 770 e RS V, 91.
2 LS 700.1.
3 In vigore dal 1° luglio 1978.
4 Approvata dal Gran Consiglio il 29 agosto 1977.
5 Cfr. art. III, cpv. 3 e 4 della modifica di legge del 1° settembre 1991 (RU 51,
817). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).
6 Abrogata con decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991 (RU 52,
44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).
7 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991 (RU 52,
44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).
8 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991
(RU 52, 44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).
9 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 5 agosto 1992 (RU 52, 216).
In vigore dal 1° ottobre 1992 (RU 52, 240).
10 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 5 agosto 1992 (RU
52, 216). In vigore dal 1° ottobre 1992 (RU 52, 240).
Regolamento Edilizio Generale (REG)
700.2
11 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 14 maggio 2003 (RU 58, 199).
In vigore dal 1° gennaio 2004 (RU 58, 250).
12 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 10 settembre 2008 (RU 64,
127; FU 2008, 1535). In vigore dal 1° luglio 2009.
13 Inserita con decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016 (RU 72, 60;
FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.
14 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016
(RU 72, 60; FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.
15 Abrogata con decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016 (RU 72, 60;
FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.
16 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'11 maggio 2016. In vigore
dal 1° marzo 2017 (vedi Allegato).
17 Versione conforme alla rettifica del 24 aprile 2019 (RU 74, 188). In vigore dal
24 aprile 2019.
18 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 18 marzo 2020 (RU
76, 263; FU 2020-03-27). In vigore dal 1° agosto 2021.
19 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2022 (RU 79,
427; FU 2022-09-30). In vigore dal 1° dicembre 2024.
20 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2022
(RU 79, 427; FU 2022-09-30). In vigore dal 1° dicembre 2024.
1. 1. 25-127
9
700.2
Allegato 114
Regolamento Edilizio Generale (REG)
al Regolamento Edilizio Generale (schizzi esplicativi per
le modalità di misurazione e calcolo conformemente alla
Legge sulla pianificazione e l'edilizia [LPE] e al Regolamento
Edilizio Generale [REG])
10
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 1.1 Dotazioni (§ 3 REG)
Le dotazioni
sono impianti accessori di costruzioni e opere
Figura 1.2 Attrezzature (§ 4 REG)
Le attrezzature
sono impianti tecnici di costruzioni e opere
1. 1. 25-127
11
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figure 2.1-2.3 Edifici, costruzioni di piccole dimensioni e annesse
(§§ 2, 2a REG)
Edificio
a
solo superfici accessorie e
limitate nelle dimensioni
Costruzione annessa
a
Lunghezza dell'edificio della costruzione annessa o di piccole dimensioni
Costruzione di piccole dimensioni
a
Figure 2.4 e 2.5 Costruzioni sotterranee, costruzioni a livello interrato
(§§ 2b, 2c REG)
12
Scala
CS
CNI
CNI
CNI
Facciata 1
Facciata 2
CS
CNI
f
Linea di facciata
Bordo superiore pavimento finito
Costruzioni sotterranee
Costruzioni a livello interrato
Misura ammessa per lo sporgere dal
terreno determinante o ribassato
Quota sopra la linea di facciata
Facciata 3
f
CNI
Facciata 4
Regolamento Edilizio Generale (REG)
700.2
Figure 3.1 e 3.2 Filo di facciata e linea di facciata (§§ 6, 6a REG)
Terreno pianeggiante: (linea di facciata = linea di facciata proiettata)
parte dell'edificio insignificante rientrante
parte dell'edificio sporgente
Terreno in pendenza: (linea di facciata ≠ linea di facciata proiettata)
Linea di facciata
1. 1. 25-127
Terreno determinante
Filo di facciata
13
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 3.3 Linea di facciata proiettata (§ 6b REG)
Costruzione annessa
parte dell'edificio
insignificante
rientrante
Edificio
parte dell'edificio
sporgente
linea di facciata proiettata
14
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 3.4 Parti dell'edificio sporgenti (§ 6c REG)
Costruzione annessa o
parte dell'edificio
parte dell'edificio
sporgente
<a
> a
Costruzione annessa o
parte dell'edificio
> b
sezione di facciata
correlata
sezione di facciata
correlata
<b
misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio sporgenti
misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio sporgenti
linea di facciata proiettata
<b
<b
terreno determinante
<b
<b
lunghezza della facciata
a misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio sporgenti
misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio sporgenti
b
1. 1. 25-127
15
700.2
16
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 3.5 Parti dell'edificio rientranti e insignificanti rientranti
(§ 6d REG)
a
parte dell'edificio
rientrante
> b
SF
>la
a
parte dell'edificio
insignificante
rientrante
<a
< b
SF
a
misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio insignificanti rientranti
b
misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio insignificanti rientranti
SF sezione di facciata correlata
Π
Facciata
✓
Linea di facciata
Figure 4.1 e 4.2 Lunghezza dell'edificio, larghezza dell'edificio (§ 28 REG)
Larghezza dell'edificio
Lunghezza dell'edificio
Edificio
Larghezza dell'edificio
Edificio
Linea di facciata
Rettangolo di area minima
Lunghezza dell'edificio
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 5.1 Altezza totale (§ 281 LPE)
Punti più alti
della struttura del tetto
Altezza totale h
costruzione del tetto tecnicamente necessaria
Punti più alti della
struttura del tetto
Altezza totale h
punto più basso sul terreno determinante
sotto la linea di colmo
terreno determinante
punto più basso sul terreno determinante
sotto la falda del tetto
Linea di colmo
Area della falda del tetto sopra la parte più bassa
del terreno determinante
Altezza totale h
Altezza totale h
terreno determinante
1. 1. 25-127
700.2
17
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 5.2 Altezza di facciata (§ 278 LPE)
Altezza di facciata
Fh lato frontone
per facciata a valle
Altezza di facciata
Fh lato gronda
Altezza di facciata Fh
per facciata a valle
Altezza di facciata Fh
per facciata laterale
terreno determinante
costruzione del tetto tecnicamente necessaria
Parapetto
Altezza di facciata
Fh lato frontone
Parapetto
Altezza di facciata Fh
per facciata laterale
Altezza di facciata Fh
per facciata a valle
terreno determinante
Linea di facciata
Filo di facciata
Linea di intersezione filo di facciata con
bordo superiore della struttura del tetto
18
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 5.3 Altezza del parapetto (§ 275 cpv. 5 LPE)
Punto di intersezione filo di facciata /
bordo superiore della struttura del tetto
Filo di facciata
Bordo superiore della falda del tetto
Bordo superiore della struttura del tetto
700.2
Altezza del parapetto
Bordo superiore del pavimento del piano sottotetto allo stato grezzo
Figura 5.4 Altezza libera (§ 304 LPE)
Altezza libera Altezza di piano
Altezza libera Altezza di piano
Altezza libera Altezza di piano
1. 1. 25-127
19
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 6.1 Piani e numero di piani (§ 276 LPE)
SA
AP
PG
PF
PF
SA Sopraelevazioni del tetto
AP Piani attico
PF
PF
PG Piani del sottotetto
PF Piani interamente fuori terra
PS Piani sotterranei
PS
PS
terreno determinante
terreno determinante
SA
AP
2° PF
SA Sopraelevazioni del tetto
3° PF
AP Piani attico
1° PF
PF Piani interamente fuori terra
2° PF
PS Piani sotterranei
1° PS
1° PF
2° PS
IL
PS
terreno determinante
IL
20
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 6.2 Piani sotterranei (§ 275 cpv. 3 LPE)
Linea di facciata
a misura ammessa per le parti dell'edificio sporgenti
b misura media ammessa per
lo sporgere del PS
C misura ammessa per i piani sotterranei
Quota del piano sopra la linea di facciata
PS Piano sotterraneo
CS Costruzione sotterranea
CS
PS
C
b
PS
PS
b
PS
700.2
1. 1. 25-127
21
Regolamento Edilizio Generale (REG)
700.2
Figura 6.3 Piani del sottotetto (§ 275 cpv. 2 LPE)
Piano del sottotetto
Punto di intersezione filo di facciata /
bordo superiore della struttura del tetto
Altezza del parapetto < b
Altezza del parapetto < b
b
misura ammessa per l'altezza del parapetto dei piani del sottotetto
Piano del sottotetto
Altezza del parapetto < b
b
misura ammessa per l'altezza del parapetto dei piani del sottotetto
Piano del sottotetto
Altezza del parapetto < b
22
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 6.4 Piani attico (§ 275 cpv. 4 LPE)
700.2
min. h/2
h
min. h/2
Piano attico
Piano interamente fuori terra
Piano interamente fuori terra
Figura 7.1 Area edificabile e zona edificabile (§ 7 REG)
DA
DA
DA
DA
DA;
DA
DA
La linea di costruzione sostituisce
la disposizione sulla distanza
DA Disposizione sulla distanza
area edificabile
zona edificabile
Linea di costruzione
O-O Limite di parcella
1. 1. 25-127
23
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figure 7.2–7.4 Distanze e aree di distanza (§ 260 LPE)
Distanza minima e massima dal confine
A
G
780
Distanza dal confine
Distanza tra edifici
La linea di costruzione sostituisce
la disposizione sulla distanza
dme distanza minima da edifici
dmc distanza minima dal confine
Linea di costruzione
Linea di facciata
O-O Limite di parcella
distanza minima dal confine
distanza massima dal confine
distanza minima dal confine
Linea di facciata
Distanza massima dal confine e
sovrapprezzo per lunghezza
distanza minima dal confine
con sovrapprezzo per lunghezza
distanza massima dal confine
distanza minima dal confine
Linea di facciata
24
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 7.5 Definizioni (§ 260 LPE / §§ 21–26 REG)
G = Distanza di base
SAL = Sovrapprezzo per lunghezza aggiuntiva
SAH = Sovrapprezzo per altezza aggiuntiva
g = Distanza richiesta dal confine
LB = Lunghezza di base secondo il regolamento edilizio
LA = Lunghezza aggiuntiva
AA = Altezza aggiuntiva
F = Altezza di facciata
700.2
altezza di facciata ammessa per
la costruzione regolare
1. 1. 25-127
25
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 7.6 Distanza dal confine per facciate a gradoni (§§ 21–26 REG)
SAL1
G
G
lunghezza dell'edificio determinante
LB
LB
LA1
LB
LA2
LB
LA1
> 2 G
SAL1
G
ດ
G
SAL2
LA1
SAL1
G
26
Regolamento Edilizio Generale (REG)
700.2
Figura 7.7 Distanza dal confine di un corpo di fabbrica complesso
(§§ 21–26 REG)
Presupposti
G = 6 m su tutti i lati
LB = 15 m
SAL = 1/3 LA, max. SAL = 7 m
1. 1. 25-127
27
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 7.8 Distanza dal confine di un corpo di fabbrica arrotondato
(§§ 21–26 REG)
SAL1 G
G
SAL3
LA3
LA2
LB
LA1
SAL2
SAL3
G
Figura 7.9 Distanza dal confine
a causa di altezza aggiuntiva
superiore a 12 m
(§ 270 cpv. 2 LPE)
Figura 7.10 Distanza dal confine
a causa di superamento
dell'altezza di facciata
ammessa (§ 260 LPE)
Confine
15.00
H
12.00
3.50
6.50
45°
9.60
8.10
3.50
5.00
Confine
Distanza dal confine a causa di altezza aggiuntiva =
3.50 m + 3.00 m = 6.50 m
W2
F = 8.10 m
9.60 m 8.10 m = 1.50 m
G = 3.50 m + 1.50 m = 5.00 m
28
Regolamento Edilizio Generale (REG)
700.2
Figura 7.11 Distanze da confine, da edifici, da boschi e da corsi d'acqua
(§§ 260 segg. LPE / §§ 21–26 REG)
Distanze da confine, da edifici, da boschi e da corsi d'acqua
Linea di costruzione
Sovrapposizioni
non ammesse
Linea di distanza dalle acque
secondo il piano delle zone (§ 67 LPE)
Corso d'acqua
Distanza dal bosco
Linea di distanza dal bosco
secondo il piano delle zone
limite forestale
secondo il diritto forestale
1. 1. 25-127
29
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 7.12 Lunghezza di facciata (§ 260 LPE / § 27 REG)
>1.30
≤1.30
≤1.30
lunghezza di facciata
determinante
lunghezza di facciata
determinante
30
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 7.13 Altezza di facciata con influenza della distanza dal confine
e dalla linea di costruzione (§§ 270 e 278 segg. LPE)17
Profilo di una W5 (altezza di facciata massima = 18.00 m)
Distanza dalla linea di costruzione | Zona di influenza della linea di costruzione secondo l'art. 280 cpv. 3
es. 9.00
max. 15.00
Distanza dalla linea di costruzione + 1/9 (§ 280 cpv. 3)
9.0+1.0-10.0
LC.
DG
VG
150m²
DG
max. 150m²
VG
150m²
VG
300m²
UG
UG
max. 150m² Cantina
ammessa 300m² di superficie
abitabile computabile
(DG e UG non computabili)
ammessa 300m² di superficie
abitabile computabile su 1 VG
(ciascuno max. 150m² nel DG e UG
non computabili)
L'indice di aree scoperte
Calcolo dell'indice di aree scoperte (FZ)
La Cubatura Edificabile
Calcolo della cubatura edificabile (CE)
Grenzabstand infolge Mehrhöhe =
3.50m + 3.00m = 6.50m
W2
2 x 3.30m + 1.50m = 8.10m
9.60m 8.10m 1.50m
G 3.50m + 1.50m = 5.00m
Le distanze
Distanze dal confine, dagli edifici, dal bosco e dal ruscello
Art. 260 e segg. PBG
Art. 21-26 ABV
ai sensi del diritto forestale
Confine del bosco
Distanza dal bosco
Linea di distanza dal bosco
secondo il piano delle zone
Corpi idrici
MLZ 2
G
MLZ 3
MLZ 3
ML2
G
GL
G
ML 2
GL
MLZ1
G
GL
ML1
G
GL
G
MLZ 1
MLZ 4
G
ML 4 G
Linea di arretramento
MLZ 4
G
MLZ 4
ML 5
GL
G
MLZ 4
X
Sovrapposizioni
non ammesse
MLZ 8
ML 6
MLZ 7
G
MLZ 6
MLZ 5
ML 1
GL
ML 2
ML 3
G
ML 4
GL
GML3
MLZ 2
Art. 67 PBG
(min. 5.00 m
-Linea di distanza dai corpi idrici
secondo il piano delle zone
(Art. 67 PBG)
La lunghezza della facciata
18.00
18.00
18.00
terreno
determinante
y
y
Zona centrale con 5 piani (altezza massima facciata = 21.50 m)
Area di influenza della linea di costruzione
max. 15.00
max. 21.50
BL. 18.00
5
BL. 15.00
4
3
BL. 9.00
2
1
12.00
3.50
Confine
X
X
Confine
12.00
3.50
700.2
1. 1. 25-127
31
32
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 8.1 Superficie fondiaria computabile (§ 259 LCU)
Superficie fondiaria
Zona edificabile
Superficie fondiaria all'interno della
Superficie fondiaria al di fuori della
Zona edificabile
Superficie fondiaria computabile
Superficie di costruzione
Aree di distacco
Accesso carraio
Superfici verdi*
computabile
Aree di rispetto*
Aree di urbanizzazione
Urbanizzazione di base
Urbanizzazione primaria
Urbanizzazione secondaria
parzialmente computabile
non computabile
* Aree di rispetto e aree verdi, nella misura in cui siano parte delle zone edificabili e siano gravate da un corrispondente
indice di utilizzazione.
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 8.2 Indice di sfruttamento (§ 255 LCU)
Com. 2: Piani sottotetto e interrati
Esempio: Zona residenziale W2: 2 PT
1 PS
1 PI
IS 30%
1000 m² (superficie fondiaria computabile)
PS
PT
150 m²
PT
150 m²
PI
PS
max. 150 m²
PT
300 m²
PI
max. 150 m²
Cantina
ammessa 300 m² superficie abitabile
computabile
(PS e PI non computabili)
ammessa 300 m² superficie abitabile
computabile su 1 PT
(ciascuno max. 150 m² nel PS e PI
non computabile)
1. 1. 25-127
700.2
33
700.2
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 8.3 Indice di massa (§ 258 LCU)
terreno determinante
parti di edificio aperte
Figura 8.4 Superficie di costruzione computabile (§ 256 LCU)
34
Edificio
parte di edificio
sporgente
Addizione
insignificante
parte di edificio
rientrante
Pensilina
Piccola costruzione
Edificio
Pensilina
linea di facciata proiettata
superficie di costruzione computabile
a dimensione ammissibile per parti di edificio sporgenti
Regolamento Edilizio Generale (REG)
Figura 9.1 Sporgenze del tetto (§ 292 LCU)
per tetti inclinati
max. 1/2 L
L
per tetti piani
max. 1/2 L
L
1. 1. 25-127
35
700.2
700.2
Allegato 2
Ordinanza
Regolamento Edilizio Generale (REG)
sulla più precisa descrizione dei concetti
e dei contenuti degli istituti del diritto edilizio
nonché sulle modalità di misurazione e calcolo
(Regolamento Edilizio Generale)¹
(del 22 giugno 1977; stato al 28 febbraio 2017)
Il Consiglio di Stato delibera
**§ 278 Comma**
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Terreno esistente
Linea di profilo di una W5 (altezza massima dell'edificio 5 x 3.3 + 1.5 = 18.00 m)
Area di influenza della linea di costruzione
max. 15.00
max. 21.50
BI. 18.00
BI. 15.00
BI 9.00
BI.
4.00 4.00
2
3
4
5
Zona centrale con 5 piani (altezza massima dell'edificio 5x4.0+1.5=21.50m)
Misurazione dell'altezza del colmo
Forma del tetto massima possibile
Altezza dell'edificio
Linea di terra
Possibili forme di tetto
Misurazione del muro di appoggio (muro parapetto)
0.4m
max. 0.9m (o 1.3m) altezza libera (costruzione finita)
A
A'
B
B'
Altezza dell'edificio
§275 cpv. 2 PBG
Altezza al colmo
zulässige
Gebäudehöhe
Altezza
massima consentita dell'edificio
45°
H1
zulässige
Gebäudehöhe
Altezza
massima consentita dell'edificio
H2
H1 nicht zulässig, überschreitet
zulässige Gebäudehöhe
H1 non consentita, supera
l'altezza massima consentita dell'edificio
H2 zulässig
H2 consentita
H2
45°
45°
Dachaufbauten
Costruzioni sul tetto
nei tetti a falda
max. 1/3 L
L
**nei tetti piani**
max. 1/3 L
L
Linea limite del colmo