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700.2 ABVOGCREG CH-ZH

Regolamento Edilizio Generale (REG) (ABV)

58 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (58)

Testo normativo (58 Articoli)

1. Costruzioni e impianti ai sensi della legge sulla pianificazione e l'edilizia

Ai sensi della legge sulla pianificazione e l'edilizia sono costruzioni e impianti

a. le costruzioni, che sono interrate o che, pur essendo poste sul terreno con una certa stabilità, per la loro dimensione sono idonee ad influenzare l'ambiente circostante per compressione d'aria e di luce, per sovrastamento di una superficie libera del terreno o per altre influenze;

b. tutte le modifiche esterne di terreni o del loro utilizzo, che sono rilevanti ai sensi del diritto di pianificazione e di costruzione.

2. Costruzioni e impianti sono in particolare

edifici,

muri e recinzioni,

pubblicità,

antenne esterne,

impianti per l'utilizzo dell'energia solare,

impianti sportivi, per giochi e ricreativi,

piscine,

campeggi,

parcheggi autonomi per veicoli, aree di lavoro e di deposito,

impianti per l'estrazione e il deposito di materiali,

impianti di traffico e altri impianti di trasporto,

stazioni di servizio.

14, 16 Edifici sono costruzioni fisse, che per la protezione di uomini, animali o cose presentano una copertura solida e, di norma, ulteriori chiusure.

13, 16 1 Le piccole costruzioni sono edifici isolati con una superficie di Piccole costruzioni

base massima di 50 m², la cui altezza totale non supera i 4,0 m, e

di 5,0 m per tetti inclinati e annessi, e che contengono solo Annessi

superfici accessorie.

1. 1. 25-127

1

700.2 Ordinanza generale sulle costruzioni (ABV)

2 Gli annessi sono edifici collegati a un altro edificio con una

superficie di base massima di 50 m², la cui altezza totale non

supera i 4,0 m, e di 5,0 m per tetti inclinati, e che contengono solo

superfici accessorie.

13, 16 Costruzioni sotterranee sono edifici che, con l'eccezione

dell'accesso nonché delle ringhiere e dei parapetti, si trovano interamente

al di sotto del terreno di riferimento o del terreno abbassato.

13, 16 Le costruzioni sotto il livello del suolo sono edifici che non

superano il terreno di riferimento o quello abbassato in corrispondenza

della linea di facciata in nessun punto di oltre 0,5 m. Nell’area di accesso

la misurazione viene effettuata a partire dal terreno di riferimento.

Le attrezzature sono infrastrutture ausiliarie di costruzioni e im-

pianti, come parchi giochi, aree di sosta, barriere antirumore, parcheggi

e accessi interni.

8 Impianti tecnici sono attrezzature tecniche di edifici e di

anläggningar che dienen der Nutzung oder Sicherheit.

14, 16

1 Come terreno determinante è considerato l'andamento naturale del

terreno. Se questo non può più essere accertato a causa di precedenti sbancamenti e riempimenti,

si deve presumere l'andamento naturale del terreno circostante.

2 Per motivi di pianificazione o di tecnica di lottizzazione, il

terreno determinante può essere stabilito in modo diverso in una procedura di pianificazione o di permesso di costruzione.

13, 16 1 La linea di facciata (Fassadenflucht) è la superficie mantello, formata dalle

rette verticali passanti per i punti più esterni del corpo di fabbrica al di sopra

del terreno di riferimento.

2 Le parti sporgenti e le parti rientranti in modo insignificante dell'edificio

non vengono considerate.

13, 16 La linea di facciata è la linea di intersezione tra il piano di facciata

e il terreno determinante.

13, 16 La linea di facciata proiettata è la proiezione della linea di

facciata sul piano della misurazione ufficiale.

13, 16 1 Sporgenti parti di edificio sporgono al massimo 2 m oltre

il filo della facciata e, ad eccezione dei cornicioni del tetto, non devono

superare la metà della sezione di facciata corrispondente.

2

Ordinanza edilizia generale (OEG)

700.2

2 Per la quota ammissibile della sezione di facciata corrispondente, più

parti sporgenti dell'edificio poste su diversi piani

vengono sommate.

13, 16 1 Parti di edificio rientranti sono arretrate rispetto alla

Parti di edificio rientranti facciata principale.

2 Parti di edificio rientranti di poca importanza sono arretrate

di al massimo 1,5 m rispetto al filo della facciata e non superano

un quinto della sezione di facciata di riferimento.

13, 16 Area di edificazione

L'area di edificazione comprende la superficie edificabile, che è definita in un piano di

utilizzazione in deroga alle prescrizioni sulle distanze e alle linee di costruzione.

II. L'edificazione in aggregato (§ 69 LPPT)13

14, 16 Per la misurazione della superficie dell'area si applicano per analogia le modalità di misurazione

e le corrispondenti disposizioni relative alla superficie computabile del fondo

per gli indici di utilizzazione.

III. Gli indici di utilizzazione (§§ 254 e segg. LPPT)

1. L'indice di sfruttamento (§ 255 cpv. 4 LPPT)

14, 16 Piani mansardati, attici e interrati che, ai sensi dell’articolo 276 Piani mansardati,

comma 2 della legge edilizia PBG2, sostituiscono un piano fuori terra, sono attici e interrati

considerati come piani fuori terra ai fini del calcolo dell’indice di sfruttamento.

a.

8, 16 Sono esclusi dal calcolo

a. sale multiuso comuni adibite al tempo libero in case multi- Non

familiari e insediamenti di case unifamiliari, purché raggiungano computabili

almeno 20 m² e, se di dimensioni maggiori, non superino il 2% della superfici accessorie

superficie di piano computabile;

b. superfici accessorie destinate all’organizzazione del posto di

lavoro fino al 2% della superficie di piano computabile;

c.14 balconi vetrati, verande e logge, nonché giardini d’inverno

e ingressi antivento senza impianti di riscaldamento, purché

servano al risparmio energetico, fino al 20% della somma di

tutte le superfici di piano computabili.

1. 1. 25-127

3

700.2

Regolamento edilizio generale (REG)

2. L'indice di occupazione del suolo (§ 256 LCP)14

Elementi costruttivi

destinati al risparmio

energetico

14, 16 Per balconi, verande e logge vetrate nonché giardini

d'inverno e vestiboli senza installazioni di riscaldamento, purché

servano al risparmio energetico, l'indice di edificazione può essere aumentato fino al

20% dell'indice base zonale.

3. L'indice di superficie verde (§ 257 LPACA)20

Superfici verdi

computabili

Freiflächenziffer (FZ) = superficie libera computabile (FF) in %

superficie di base determinante (GF)

La percentuale di occupazione del suolo

Calcolo della percentuale di occupazione del suolo (ÜZ)

Percentuale di occupazione del suolo (ÜZ) = superficie occupata in %

superficie di base determinante (GF)

15, 19 1 Sono considerate superfici naturali del suolo le superfici che presentano una struttura del suolo naturale e proprietà di infiltrazione naturali.

2 Sono considerate superfici del suolo piantumate le superfici con uno strato di humus sufficiente, che consente una piantumazione duratura e che non si secca regolarmente.

4. L'indice di massa edilizia (§ 258 LB)19

Suddivisione dell'indice

di massa

edilizia

GF

BM

Massa edilizia fuori terra

Superficie di base rilevante GF

Indice di massa edilizia =

BZ =

Lunghezza L. Larghezza B. Altezza H

GF

Zona esposta alle intemperie

h/2

h/2 = Zona esposta alle intemperie

La zona esposta alle intemperie

non è da considerare

h/2

Strada

Le distanze

Termini

G = Distanza di base

MLZ = Sovrapprezzo per lunghezza aggiuntiva

MHZ = Sovrapprezzo per altezza aggiuntiva

g = Distanza dal confine

richiesta

GL = Lunghezza base secondo

Regolamento Edilizio

ML = Lunghezza aggiuntiva

MH = Altezza aggiuntiva

GH = Altezza dell'edificio

14, 16 1 I comuni possono ripartire l’indice di massa edilizia

e disciplinare separatamente per

a. edifici principali,

b. piccoli edifici e annessi.

2 Per i balconi, le verande e le logge vetrate, nonché per i giardini

d’inverno e i vestiboli senza installazioni di riscaldamento, nella misura

in cui servono al risparmio energetico, vale un indice di massa edilizia

aggiuntivo. Esso ammonta al 20% dell’indice di base secondo la zona.

§§ 14-16.6

Imputazione

IV. Particolari disposizioni concernenti l’utilizzazione (art. 49a cpv. 3 LPBA)

8 Alla destinazione particolare vengono attribuiti gli spazi ad essa direttamente funzionali, inclusi gli annessi vani di accesso e servizi igienici, nonché le relative tramezzature interne.

6

4

Ordinanza Edilizia Generale (OEG)

700.2

8 1 Limiti Spazi per l'uso particolare immediatamente Misto

a spazi di altro tipo o a locali accessori e impianti di Bauten comuni

collegamento, la loro superficie si estende fino alla metà dello spessore

del muro di separazione.

2 I locali accessori comuni e le superfici di collegamento sono ripartiti

in base al rapporto effettivo tra uso particolare e altro

uso.

V. Nozione e modalità di misurazione della distanza dal confine comunale

(art. 260 LEdil)

1 La distanza dal confine si compone della distanza di base e A. Nozione

del supplemento per maggiore altezza nonché del supplemento per

maggiore lunghezza, conformemente all’Ordinanza edilizia e sulle

zone.8

2 Se le condizioni per il supplemento per maggiore lunghezza e

il supplemento per maggiore altezza ricorrono contemporaneamente,

alla distanza di base si aggiunge dapprima il supplemento per maggiore

lunghezza e in seguito quello per maggiore altezza.

**Altezza ammissibile degli edifici per la sovraedificazione ordinaria**

Le distanze

Distanza dal confine per facciate scaglionate

(Rappresentazione limitata a una facciata)

Lunghezza dell'edificio determinante

GL

ML 1

G

MLZ I

GL

ML 1

GL

ML 2

G

TG

MLZ 1

MLZ 2

G

GL

ML 1

!

> 2G

G

MLZ1G

Art. 21-26 ABV

Le distanze

Schema delle distanze dal confine di un corpo di fabbrica complesso

(Sovrapposizione delle distanze di tutte le facciate)

Presupposti

G = 6m su tutti i lati

GL = 15m

MLZ = 1/3 ML, max. MLZ = 7m

Art. 21-26 ABV

Le distanze

Distanza dal confine di un corpo di fabbrica arrotondato

Art. 21-26 ABV

Distanza dal confine a causa di

maggiore altezza superiore a 12m

Distanza dal confine a causa di

superamento dell'altezza

ammissibile dell'edificio

Art. 270 cpv. 2 PBG

16 1 La distanza minima è la più piccola distanza dal confine richiesta B. Distanza

senza supplemento per maggiore lunghezza o maggiore altezza; essa minima

viene misurata perpendicolarmente alla linea di facciata proiettata e

radi-almente agli angoli dell'edificio.14

2 Se, secondo il Regolamento Edilizio e Pianificatorio, esistono due

distanze minime di diversa grandezza, quella minore deve essere

applicata radialmente intorno agli angoli dell'edificio.

1 L’indennità di maggior lunghezza corrisponde a una determinata parte C. Indennità

della lunghezza di facciata qualificata come maggiore lunghezza; l’indennità di maggior lunghezza

può essere limitata a una misura massima.

2 L’indennità di maggior lunghezza viene misurata ad angolo retto rispetto alle facciate;

non viene considerata oltre gli angoli dell’edificio.

I. In

generale

1 Nelle facciate scandite lateralmente, la lunghezza determinante per il supplemento

di maggiore lunghezza è calcolata separatamente per ogni parte della facciata.

2 Le parti di facciata arretrate sono misurate attraverso le parti sporgenti fino

al più esterno bordo visibile dell’edificio, in corrispondenza o davanti al filo

della facciata; le parti sporgenti valgono come parti di facciata autonome

solo se la loro distanza reciproca corrisponde almeno alla somma di due

distanze base.

3 Nelle facciate angolate o arrotondate, la lunghezza determinante per il

supplemento di maggiore lunghezza è calcolata nello stesso modo che nelle

facciate scandite lateralmente; in tal caso, l’angolazione o l’arrotondamento

è da considerarsi come una facciata scandita lateralmente con rientranze

infinitamente piccole.

II. In caso di

particolare

andamento

della facciata

1. 1. 25-127

5

700.2

Regolamento edilizio generale (REG)

III. Per i

piccoli edifici

e le aggiunte

D. Supplemento

di maggiore

altezza

14, 16

Kleinbauten und Anbauten fallen bei der Berechnung

des Mehrlängenzuschlages ausser Betracht, sofern die Bau- und Zonen-

ordnung nicht etwas anderes bestimmt.

**14, 16**

**Piccoli edifici e annessi non vengono considerati nel calcolo del supplemento per lunghezza eccessiva, a meno che l'ordinanza edilizia e sulle zone non disponga diversamente.**

Il supplemento per maggiore altezza ai sensi dell’articolo 260 capoverso 2 PBG2 è misurato ad angolo retto rispetto alle facciate e radialmente rispetto agli angoli dell’edificio.

Concetto

VI. La lunghezza delle facciate (art. 292 PBG e art. 6 lett. c e 6 lett. d)14

14, 16 1 La lunghezza della facciata corrisponde alla sezione della facciata

determinante per il calcolo della larghezza ammissibile delle parti sporgenti

e di quelle insignificanti rientranti dell’edificio, nonché delle sovrastrutture

del tetto.

2 Alla lunghezza della facciata vengono aggiunte le sporgenze fuori terra

su più di un piano, se nella direzione della facciata interessata presentano

un’altezza chiusa superiore a 1,3 m.

3 Il regolamento edilizio e delle zone può stabilire che le lunghezze delle

facciate degli edifici principali adiacenti, rilevanti per il supplemento di

maggiore lunghezza, vengano sommate se la distanza tra gli edifici è

inferiore a una certa misura.9

Concetto

VII. La lunghezza e la larghezza dell'edificio (§ 49 LCPed)8

1.30

Lunghezza di facciata

determinante

1.30

1.30

Lunghezza di facciata

determinante

Lunghezza edificio / Larghezza edificio

Larghezza edificio determinante

Lunghezza edificio determinante

Lunghezza edificio determinante

Rettangolo più piccolo in superficie

determinante

Larghezza edificio

determinante

14, 16 1 La lunghezza dell’edificio è il lato più lungo del rettangolo di

superficie minima che comprende la linea di facciata proiettata.

2 La larghezza dell’edificio è il lato più corto del rettangolo di superfi-

cie minima che comprende la linea di facciata proiettata.

3 I corpi aggiunti non sono presi in considerazione, a meno che il

regolamento edilizio e delle zone non disponga diversamente.

6

Ordinanza edilizia generale (OEG)

VIII. Il piano interrato (art. 275 cpv. 3 LCP)14

700.2

La costruzione con influenza

dalla distanza dal confine e dalle linee di costruzione

Art. 270 e 278 segg. LCP

Area di influenza delle linee di costruzione ai sensi dell'Art. 278 cpv. 2

Area di influenza delle linee di costruzione

max. 15.00

ad es. 9.00

max. 15.00

Art. 279 cpv. 2

14, 16 La misura media, per la quale i piani interrati possono sporgere

oltre la linea di facciata, è calcolata dalla somma delle superfici delle

facciate al di sopra della linea di facciata, divisa per la lunghezza della

linea di facciata proiettata.

IX. Definizioni Particolari

1. **Impatto significativo da ombreggiamento**

Come pregiudizio essenziale dovuto all'ombreggiamento ai sensi dell'art. 284 PBG2, si considera

a. per i fondi edificati: l'ombreggiamento dei fabbricati vicini abitati o situati in zone residenziali, che duri più di tre ore nei giorni invernali medi, misurato di regola al loro punto di base;

b. per i fondi inedificati in zone residenziali: l'ombreggiamento delle superfici edificabili del fondo vicino, che duri più di tre ore nei giorni invernali medi, a condizione che ciò renda impossibile o notevolmente difficile un'edificazione conforme alle condizioni locali e al regolamento edilizio e delle zone.

2. Non sussiste invece un pregiudizio essenziale dovuto all'ombreggiamento, se con un progetto comparativo cubico, conforme a tutte le prescrizioni, si dimostra che un'edificazione conforme al regolamento edilizio e delle zone non comporta un ombreggiamento minore del fondo vicino.

3. Se in zone residenziali l'edificazione sul fondo vicino è notevolmente obsoleta o è in forte sproporzione con gli obiettivi del regolamento edilizio e delle zone, si applicano contestualmente le regole per i fondi edificati e inedificati.

1. **Costruzione aperta ai sensi dell'articolo 286 LCP2**

Si considera **aperta** una costruzione i cui edifici sono liberi su tutti i lati.

2. **Costruzione chiusa**

Si considera **chiusa** una costruzione in cui gli edifici sono accostati su uno o più lati o sono, o possono o devono essere, posti su un confine.

8. Tipi di abitazioni assimilabili a case unifamiliari

Tipi di abitazioni assimilabili a case unifamiliari ai sensi dei §§ 303–305 PBG² sono quelle che

a. non si trovano in un vano scala comune con altre abitazioni e hanno un accesso diretto all'esterno;

b. si trovano inoltre in una parte dell'edificio che esteriormente appare simile a una casa unifamiliare.

1. 1. 25-127

7

700.2

§§ 32a e 33.6

15

Regolamento Edilizio Generale (REG)

X. Entrata in vigore

Efficacia

Questa ordinanza entra in vigore³ alla data da stabilirsi dal

Consiglio di Stato, previa approvazione del Gran Consiglio e

pubblicazione nel Foglio Ufficiale.

Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'11 maggio 2016

(RU 72, 60)

Finché il Regolamento edilizio e delle zone non sarà adeguato alla

modifica del 14 settembre 2015 della Legge sulla pianificazione

e l'edilizia, rimangono applicabili le seguenti disposizioni nella

versione in vigore prima dell'entrata in vigore della modifica

dell'11 maggio 2016: §§ 2, 2a, 2b, 2c, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28, 29.

8

1 RU 46, 770 e RS V, 91.

2 LS 700.1.

3 In vigore dal 1° luglio 1978.

4 Approvata dal Gran Consiglio il 29 agosto 1977.

5 Cfr. art. III, cpv. 3 e 4 della modifica di legge del 1° settembre 1991 (RU 51,

817). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).

6 Abrogata con decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991 (RU 52,

44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).

7 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991 (RU 52,

44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).

8 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 1991

(RU 52, 44). In vigore dal 1° febbraio 1992 (RU 52, 48).

9 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 5 agosto 1992 (RU 52, 216).

In vigore dal 1° ottobre 1992 (RU 52, 240).

10 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 5 agosto 1992 (RU

52, 216). In vigore dal 1° ottobre 1992 (RU 52, 240).

Regolamento Edilizio Generale (REG)

700.2

11 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 14 maggio 2003 (RU 58, 199).

In vigore dal 1° gennaio 2004 (RU 58, 250).

12 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 10 settembre 2008 (RU 64,

127; FU 2008, 1535). In vigore dal 1° luglio 2009.

13 Inserita con decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016 (RU 72, 60;

FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.

14 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016

(RU 72, 60; FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.

15 Abrogata con decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2016 (RU 72, 60;

FU 2016-05-27). In vigore dal 1° marzo 2017.

16 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'11 maggio 2016. In vigore

dal 1° marzo 2017 (vedi Allegato).

17 Versione conforme alla rettifica del 24 aprile 2019 (RU 74, 188). In vigore dal

24 aprile 2019.

18 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 18 marzo 2020 (RU

76, 263; FU 2020-03-27). In vigore dal 1° agosto 2021.

19 Inserita con decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2022 (RU 79,

427; FU 2022-09-30). In vigore dal 1° dicembre 2024.

20 Versione conforme alla decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2022

(RU 79, 427; FU 2022-09-30). In vigore dal 1° dicembre 2024.

1. 1. 25-127

9

700.2

Allegato 114

Regolamento Edilizio Generale (REG)

al Regolamento Edilizio Generale (schizzi esplicativi per

le modalità di misurazione e calcolo conformemente alla

Legge sulla pianificazione e l'edilizia [LPE] e al Regolamento

Edilizio Generale [REG])

10

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 1.1 Dotazioni (§ 3 REG)

Le dotazioni

sono impianti accessori di costruzioni e opere

Figura 1.2 Attrezzature (§ 4 REG)

Le attrezzature

sono impianti tecnici di costruzioni e opere

1. 1. 25-127

11

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figure 2.1-2.3 Edifici, costruzioni di piccole dimensioni e annesse

(§§ 2, 2a REG)

Edificio

a

solo superfici accessorie e

limitate nelle dimensioni

Costruzione annessa

a

Lunghezza dell'edificio della costruzione annessa o di piccole dimensioni

Costruzione di piccole dimensioni

a

Figure 2.4 e 2.5 Costruzioni sotterranee, costruzioni a livello interrato

(§§ 2b, 2c REG)

12

Scala

CS

CNI

CNI

CNI

Facciata 1

Facciata 2

CS

CNI

f

Linea di facciata

Bordo superiore pavimento finito

Costruzioni sotterranee

Costruzioni a livello interrato

Misura ammessa per lo sporgere dal

terreno determinante o ribassato

Quota sopra la linea di facciata

Facciata 3

f

CNI

Facciata 4

Regolamento Edilizio Generale (REG)

700.2

Figure 3.1 e 3.2 Filo di facciata e linea di facciata (§§ 6, 6a REG)

Terreno pianeggiante: (linea di facciata = linea di facciata proiettata)

parte dell'edificio insignificante rientrante

parte dell'edificio sporgente

Terreno in pendenza: (linea di facciata ≠ linea di facciata proiettata)

Linea di facciata

1. 1. 25-127

Terreno determinante

Filo di facciata

13

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 3.3 Linea di facciata proiettata (§ 6b REG)

Costruzione annessa

parte dell'edificio

insignificante

rientrante

Edificio

parte dell'edificio

sporgente

linea di facciata proiettata

14

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 3.4 Parti dell'edificio sporgenti (§ 6c REG)

Costruzione annessa o

parte dell'edificio

parte dell'edificio

sporgente

<a

> a

Costruzione annessa o

parte dell'edificio

> b

sezione di facciata

correlata

sezione di facciata

correlata

<b

misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio sporgenti

misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio sporgenti

linea di facciata proiettata

<b

<b

terreno determinante

<b

<b

lunghezza della facciata

a misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio sporgenti

misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio sporgenti

b

1. 1. 25-127

15

700.2

16

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 3.5 Parti dell'edificio rientranti e insignificanti rientranti

(§ 6d REG)

a

parte dell'edificio

rientrante

> b

SF

>la

a

parte dell'edificio

insignificante

rientrante

<a

< b

SF

a

misura ammessa per la profondità delle parti dell'edificio insignificanti rientranti

b

misura ammessa per la larghezza delle parti dell'edificio insignificanti rientranti

SF sezione di facciata correlata

Π

Facciata

✓

Linea di facciata

Figure 4.1 e 4.2 Lunghezza dell'edificio, larghezza dell'edificio (§ 28 REG)

Larghezza dell'edificio

Lunghezza dell'edificio

Edificio

Larghezza dell'edificio

Edificio

Linea di facciata

Rettangolo di area minima

Lunghezza dell'edificio

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 5.1 Altezza totale (§ 281 LPE)

Punti più alti

della struttura del tetto

Altezza totale h

costruzione del tetto tecnicamente necessaria

Punti più alti della

struttura del tetto

Altezza totale h

punto più basso sul terreno determinante

sotto la linea di colmo

terreno determinante

punto più basso sul terreno determinante

sotto la falda del tetto

Linea di colmo

Area della falda del tetto sopra la parte più bassa

del terreno determinante

Altezza totale h

Altezza totale h

terreno determinante

1. 1. 25-127

700.2

17

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 5.2 Altezza di facciata (§ 278 LPE)

Altezza di facciata

Fh lato frontone

per facciata a valle

Altezza di facciata

Fh lato gronda

Altezza di facciata Fh

per facciata a valle

Altezza di facciata Fh

per facciata laterale

terreno determinante

costruzione del tetto tecnicamente necessaria

Parapetto

Altezza di facciata

Fh lato frontone

Parapetto

Altezza di facciata Fh

per facciata laterale

Altezza di facciata Fh

per facciata a valle

terreno determinante

Linea di facciata

Filo di facciata

Linea di intersezione filo di facciata con

bordo superiore della struttura del tetto

18

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 5.3 Altezza del parapetto (§ 275 cpv. 5 LPE)

Punto di intersezione filo di facciata /

bordo superiore della struttura del tetto

Filo di facciata

Bordo superiore della falda del tetto

Bordo superiore della struttura del tetto

700.2

Altezza del parapetto

Bordo superiore del pavimento del piano sottotetto allo stato grezzo

Figura 5.4 Altezza libera (§ 304 LPE)

Altezza libera Altezza di piano

Altezza libera Altezza di piano

Altezza libera Altezza di piano

1. 1. 25-127

19

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 6.1 Piani e numero di piani (§ 276 LPE)

SA

AP

PG

PF

PF

SA Sopraelevazioni del tetto

AP Piani attico

PF

PF

PG Piani del sottotetto

PF Piani interamente fuori terra

PS Piani sotterranei

PS

PS

terreno determinante

terreno determinante

SA

AP

2° PF

SA Sopraelevazioni del tetto

3° PF

AP Piani attico

1° PF

PF Piani interamente fuori terra

2° PF

PS Piani sotterranei

1° PS

1° PF

2° PS

IL

PS

terreno determinante

IL

20

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 6.2 Piani sotterranei (§ 275 cpv. 3 LPE)

Linea di facciata

a misura ammessa per le parti dell'edificio sporgenti

b misura media ammessa per

lo sporgere del PS

C misura ammessa per i piani sotterranei

Quota del piano sopra la linea di facciata

PS Piano sotterraneo

CS Costruzione sotterranea

CS

PS

C

b

PS

PS

b

PS

700.2

1. 1. 25-127

21

Regolamento Edilizio Generale (REG)

700.2

Figura 6.3 Piani del sottotetto (§ 275 cpv. 2 LPE)

Piano del sottotetto

Punto di intersezione filo di facciata /

bordo superiore della struttura del tetto

Altezza del parapetto < b

Altezza del parapetto < b

b

misura ammessa per l'altezza del parapetto dei piani del sottotetto

Piano del sottotetto

Altezza del parapetto < b

b

misura ammessa per l'altezza del parapetto dei piani del sottotetto

Piano del sottotetto

Altezza del parapetto < b

22

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 6.4 Piani attico (§ 275 cpv. 4 LPE)

700.2

min. h/2

h

min. h/2

Piano attico

Piano interamente fuori terra

Piano interamente fuori terra

Figura 7.1 Area edificabile e zona edificabile (§ 7 REG)

DA

DA

DA

DA

DA;

DA

DA

La linea di costruzione sostituisce

la disposizione sulla distanza

DA Disposizione sulla distanza

area edificabile

zona edificabile

Linea di costruzione

O-O Limite di parcella

1. 1. 25-127

23

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figure 7.2–7.4 Distanze e aree di distanza (§ 260 LPE)

Distanza minima e massima dal confine

A

G

780

Distanza dal confine

Distanza tra edifici

La linea di costruzione sostituisce

la disposizione sulla distanza

dme distanza minima da edifici

dmc distanza minima dal confine

Linea di costruzione

Linea di facciata

O-O Limite di parcella

distanza minima dal confine

distanza massima dal confine

distanza minima dal confine

Linea di facciata

Distanza massima dal confine e

sovrapprezzo per lunghezza

distanza minima dal confine

con sovrapprezzo per lunghezza

distanza massima dal confine

distanza minima dal confine

Linea di facciata

24

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 7.5 Definizioni (§ 260 LPE / §§ 21–26 REG)

G = Distanza di base

SAL = Sovrapprezzo per lunghezza aggiuntiva

SAH = Sovrapprezzo per altezza aggiuntiva

g = Distanza richiesta dal confine

LB = Lunghezza di base secondo il regolamento edilizio

LA = Lunghezza aggiuntiva

AA = Altezza aggiuntiva

F = Altezza di facciata

700.2

altezza di facciata ammessa per

la costruzione regolare

1. 1. 25-127

25

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 7.6 Distanza dal confine per facciate a gradoni (§§ 21–26 REG)

SAL1

G

G

lunghezza dell'edificio determinante

LB

LB

LA1

LB

LA2

LB

LA1

> 2 G

SAL1

G

ດ

G

SAL2

LA1

SAL1

G

26

Regolamento Edilizio Generale (REG)

700.2

Figura 7.7 Distanza dal confine di un corpo di fabbrica complesso

(§§ 21–26 REG)

Presupposti

G = 6 m su tutti i lati

LB = 15 m

SAL = 1/3 LA, max. SAL = 7 m

1. 1. 25-127

27

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 7.8 Distanza dal confine di un corpo di fabbrica arrotondato

(§§ 21–26 REG)

SAL1 G

G

SAL3

LA3

LA2

LB

LA1

SAL2

SAL3

G

Figura 7.9 Distanza dal confine

a causa di altezza aggiuntiva

superiore a 12 m

(§ 270 cpv. 2 LPE)

Figura 7.10 Distanza dal confine

a causa di superamento

dell'altezza di facciata

ammessa (§ 260 LPE)

Confine

15.00

H

12.00

3.50

6.50

45°

9.60

8.10

3.50

5.00

Confine

Distanza dal confine a causa di altezza aggiuntiva =

3.50 m + 3.00 m = 6.50 m

W2

F = 8.10 m

9.60 m 8.10 m = 1.50 m

G = 3.50 m + 1.50 m = 5.00 m

28

Regolamento Edilizio Generale (REG)

700.2

Figura 7.11 Distanze da confine, da edifici, da boschi e da corsi d'acqua

(§§ 260 segg. LPE / §§ 21–26 REG)

Distanze da confine, da edifici, da boschi e da corsi d'acqua

Linea di costruzione

Sovrapposizioni

non ammesse

Linea di distanza dalle acque

secondo il piano delle zone (§ 67 LPE)

Corso d'acqua

Distanza dal bosco

Linea di distanza dal bosco

secondo il piano delle zone

limite forestale

secondo il diritto forestale

1. 1. 25-127

29

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 7.12 Lunghezza di facciata (§ 260 LPE / § 27 REG)

>1.30

≤1.30

≤1.30

lunghezza di facciata

determinante

lunghezza di facciata

determinante

30

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 7.13 Altezza di facciata con influenza della distanza dal confine

e dalla linea di costruzione (§§ 270 e 278 segg. LPE)17

Profilo di una W5 (altezza di facciata massima = 18.00 m)

Distanza dalla linea di costruzione | Zona di influenza della linea di costruzione secondo l'art. 280 cpv. 3

es. 9.00

max. 15.00

Distanza dalla linea di costruzione + 1/9 (§ 280 cpv. 3)

9.0+1.0-10.0

LC.

DG

VG

150m²

DG

max. 150m²

VG

150m²

VG

300m²

UG

UG

max. 150m² Cantina

ammessa 300m² di superficie

abitabile computabile

(DG e UG non computabili)

ammessa 300m² di superficie

abitabile computabile su 1 VG

(ciascuno max. 150m² nel DG e UG

non computabili)

L'indice di aree scoperte

Calcolo dell'indice di aree scoperte (FZ)

La Cubatura Edificabile

Calcolo della cubatura edificabile (CE)

Grenzabstand infolge Mehrhöhe =

3.50m + 3.00m = 6.50m

W2

2 x 3.30m + 1.50m = 8.10m

9.60m 8.10m 1.50m

G 3.50m + 1.50m = 5.00m

Le distanze

Distanze dal confine, dagli edifici, dal bosco e dal ruscello

Art. 260 e segg. PBG

Art. 21-26 ABV

ai sensi del diritto forestale

Confine del bosco

Distanza dal bosco

Linea di distanza dal bosco

secondo il piano delle zone

Corpi idrici

MLZ 2

G

MLZ 3

MLZ 3

ML2

G

GL

G

ML 2

GL

MLZ1

G

GL

ML1

G

GL

G

MLZ 1

MLZ 4

G

ML 4 G

Linea di arretramento

MLZ 4

G

MLZ 4

ML 5

GL

G

MLZ 4

X

Sovrapposizioni

non ammesse

MLZ 8

ML 6

MLZ 7

G

MLZ 6

MLZ 5

ML 1

GL

ML 2

ML 3

G

ML 4

GL

GML3

MLZ 2

Art. 67 PBG

(min. 5.00 m

-Linea di distanza dai corpi idrici

secondo il piano delle zone

(Art. 67 PBG)

La lunghezza della facciata

18.00

18.00

18.00

terreno

determinante

y

y

Zona centrale con 5 piani (altezza massima facciata = 21.50 m)

Area di influenza della linea di costruzione

max. 15.00

max. 21.50

BL. 18.00

5

BL. 15.00

4

3

BL. 9.00

2

1

12.00

3.50

Confine

X

X

Confine

12.00

3.50

700.2

1. 1. 25-127

31

32

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 8.1 Superficie fondiaria computabile (§ 259 LCU)

Superficie fondiaria

Zona edificabile

Superficie fondiaria all'interno della

Superficie fondiaria al di fuori della

Zona edificabile

Superficie fondiaria computabile

Superficie di costruzione

Aree di distacco

Accesso carraio

Superfici verdi*

computabile

Aree di rispetto*

Aree di urbanizzazione

Urbanizzazione di base

Urbanizzazione primaria

Urbanizzazione secondaria

parzialmente computabile

non computabile

* Aree di rispetto e aree verdi, nella misura in cui siano parte delle zone edificabili e siano gravate da un corrispondente

indice di utilizzazione.

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 8.2 Indice di sfruttamento (§ 255 LCU)

Com. 2: Piani sottotetto e interrati

Esempio: Zona residenziale W2: 2 PT

1 PS

1 PI

IS 30%

1000 m² (superficie fondiaria computabile)

PS

PT

150 m²

PT

150 m²

PI

PS

max. 150 m²

PT

300 m²

PI

max. 150 m²

Cantina

ammessa 300 m² superficie abitabile

computabile

(PS e PI non computabili)

ammessa 300 m² superficie abitabile

computabile su 1 PT

(ciascuno max. 150 m² nel PS e PI

non computabile)

1. 1. 25-127

700.2

33

700.2

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 8.3 Indice di massa (§ 258 LCU)

terreno determinante

parti di edificio aperte

Figura 8.4 Superficie di costruzione computabile (§ 256 LCU)

34

Edificio

parte di edificio

sporgente

Addizione

insignificante

parte di edificio

rientrante

Pensilina

Piccola costruzione

Edificio

Pensilina

linea di facciata proiettata

superficie di costruzione computabile

a dimensione ammissibile per parti di edificio sporgenti

Regolamento Edilizio Generale (REG)

Figura 9.1 Sporgenze del tetto (§ 292 LCU)

per tetti inclinati

max. 1/2 L

L

per tetti piani

max. 1/2 L

L

1. 1. 25-127

35

700.2

700.2

Allegato 2

Ordinanza

Regolamento Edilizio Generale (REG)

sulla più precisa descrizione dei concetti

e dei contenuti degli istituti del diritto edilizio

nonché sulle modalità di misurazione e calcolo

(Regolamento Edilizio Generale)¹

(del 22 giugno 1977; stato al 28 febbraio 2017)

Il Consiglio di Stato delibera

**§ 278 Comma**

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Terreno esistente

Linea di profilo di una W5 (altezza massima dell'edificio 5 x 3.3 + 1.5 = 18.00 m)

Area di influenza della linea di costruzione

max. 15.00

max. 21.50

BI. 18.00

BI. 15.00

BI 9.00

BI.

4.00 4.00

2

3

4

5

Zona centrale con 5 piani (altezza massima dell'edificio 5x4.0+1.5=21.50m)

Misurazione dell'altezza del colmo

Forma del tetto massima possibile

Altezza dell'edificio

Linea di terra

Possibili forme di tetto

Misurazione del muro di appoggio (muro parapetto)

0.4m

max. 0.9m (o 1.3m) altezza libera (costruzione finita)

A

A'

B

B'

Altezza dell'edificio

§275 cpv. 2 PBG

Altezza al colmo

zulässige

Gebäudehöhe

Altezza

massima consentita dell'edificio

45°

H1

zulässige

Gebäudehöhe

Altezza

massima consentita dell'edificio

H2

H1 nicht zulässig, überschreitet

zulässige Gebäudehöhe

H1 non consentita, supera

l'altezza massima consentita dell'edificio

H2 zulässig

H2 consentita

H2

45°

45°

Dachaufbauten

Costruzioni sul tetto

nei tetti a falda

max. 1/3 L

L

**nei tetti piani**

max. 1/3 L

L

Linea limite del colmo

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