Legislator Giurisprudenza & Legislazione
700.1 PBGLATC CH-ZH

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (PBG) (PBG)

371 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (371)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 : Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE) Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 7a Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 36 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 43a Art. 44 Art. 44a Art. 45 Art. 46 Art. 49 Art. 49a Art. 49b Art. 50 Art. 50a Art. 51 Art. 52 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 67a Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 76a Art. 77 Art. 78 Art. 78a Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 87a Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 110a Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 123a Art. 124 Art. 125 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 149a Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 160a Art. 160b Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 : Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE) Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 : Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE) Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 232a Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 238a Art. 239 Art. 239a Art. 239b Art. 239c Art. 239d Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 253a Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 325a Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 328a Art. 328b Art. 328c Art. 328d Art. 328e Art. 328f Art. 328g : Legge sulla pianificazione e l'edilizia (PBG) Art. 329 Art. 333 Art. 334 Art. 334a Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 337a Art. 338 Art. 338a Art. 338b Art. 338c Art. 339 Art. 339a Art. 339b Art. 340 Art. 340a Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 358a Art. 359 Art. 360 Art. 361

Testo normativo (371 Articoli)

1 Questo legge stabilisce gli obiettivi e i propositi della pianificazione

territoriale e concede i mezzi di pianificazione per la suddivisione del

suolo in diverse zone di utilizzazione, per la loro classificazione, il loro

sviluppo e l'equipaggiamento, nonché per l'esercizio dell'utilizzazione

del suolo consentita.

2 Essa disciplina le competenze e la procedura nell'ambito della

pianificazione territoriale, nonché il diritto edilizio pubblico.

Soweit dieses Gesetz oder das übrige kantonale Recht nichts Zuständigkeiten

Besonderes bestimmt, sind zuständig:51

a. der Regierungsrat zum Erlass der in diesem Gesetz vorgesehenen

Verordnungen, Richtlinien und Normalien, zur Festsetzung der

vom Staat aufzustellenden Richtpläne und zur Oberaufsicht über

das gesamte Planungs- und Bauwesen,

b. die zuständige Direktion zur Festsetzung der vom Staat aufzustel-

lenden Nutzungspläne und von Planungszonen, zum Entscheid über

die Genehmigung von kommunalen Richt- und Nutzungsplänen

sowie über genehmigungsbedürftige Verfügungen und zur Aufsicht

über die Gemeinden in den von diesem Gesetz geordneten Sach-

bereichen,

c. die politischen Gemeinden zum Erlass der ihnen vorbehaltenen

Ausführungsvorschriften, zur Festsetzung kommunaler Pläne und

zur erstinstanzlichen Gesetzesanwendung.

**Italian Translation:**

Competenze

Nella misura in cui la presente legge o il rimanente diritto cantonale non dispongano diversamente, sono competenti:51

a. il Consiglio di Stato per l'emanazione dei regolamenti, delle direttive e delle norme previsti dalla presente legge, per la fissazione dei piani direttori da stabilire dallo Stato e per l'alta vigilanza sull'intero sistema di pianificazione e costruzione;

b. la Direzione competente per la fissazione dei piani di utilizzazione e delle zone di pianificazione da stabilire dallo Stato, per la decisione sull'approvazione dei piani direttori e di utilizzazione comunali, nonché sulle decisioni che necessitano di approvazione e per la vigilanza sui comuni negli ambiti regolati dalla presente legge;

c. i comuni politici per l'emanazione delle norme di esecuzione a loro riservate, per la fissazione dei piani comunali e per l'applicazione della legge in prima istanza.

1 L'espressione «questa legge» e il riferimento alle

«disposizioni della presente legge» includono anche le disposizioni esecutive.

decreti.

2 I decreti esecutivi comprendono i regolamenti e i

decreti comunali.

3 Sono considerate decisioni esecutive tutte le altre applicazioni della legge.

applicazioni.

4 58

1. 1. 25-127

1

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Tasso d'interesse

Wo dieses Gesetz die Verzinsung einer Geldleistung vor-

schreibt, gilt der jeweilige Zinsfuss der Zürcher Kantonalbank für

bestehende erste Hypotheken auf Wohnliegenschaften.

Qualora questa legge prescriva l'applicazione di interessi su una prestazione in denaro, si applica il tasso d'interesse corrente della Banca Cantonale di Zurigo per le ipoteche di primo grado esistenti su immobili residenziali.

Genehmigungen

Autorizzazioni

51 1 Nell’approvazione di decreti, disposizioni e decisioni di pianificazione

territoriale, vengono esaminate la legittimità, l’opportunità e l’adeguatezza.

Pubbli-

cazioni

2 L’approvazione ha efficacia costitutiva di diritto.

3 La decisione di approvazione è pubblicata ed esposta dal Comune

insieme all’atto esaminato.

a.

b.

1 Per le pubblicazioni prescritte vale quanto segue

le pubblicazioni ufficiali sono effettuate contemporaneamente nel

Foglio Ufficiale cantonale e negli organi di pubblicazione usuali

del Comune, in mancanza di questi mediante affissione pubblica;

le comunicazioni scritte sono effettuate tramite lettera raccoman-

data;

l'obbligo di comunicazione sussiste solo nei confronti delle per-

sone che hanno domicilio o sede in Svizzera o che hanno indi-

cato per iscritto alla competente amministrazione comunale del

luogo della cosa un domicilio di notifica in Svizzera;

c.68 le esposizioni pubbliche, nel procedimento edilizio, avvengono

elettronicamente tramite la piattaforma, negli altri procedimen-

ti presso l'amministrazione comunale del luogo della cosa; esse

hanno luogo durante l'intero termine e devono essere rese note

pubblicamente.

2 Nelle pubblicazioni ufficiali e nelle comunicazioni scritte devono

essere indicati i rimedi giuridici e le istanze previsti nella presente

legge, i relativi termini e il contenuto necessario, nonché l'autorità

alla quale devono essere indirizzati; inoltre, devono essere indicati il

luogo e il tempo delle esposizioni pubbliche prescritte.

Audizione

ed esposizione

pubblica

Procedura

27 1 Nell’allestimento e nella modifica dei piani direttori e dei piani

di utilizzazione gli enti di pianificazione superiori e inferiori devono

essere sentiti in tempo utile.

2 I piani sono pubblicati prima della loro approvazione. Entro 60

giorni dalla pubblicazione chiunque può esprimere il proprio parere

sul contenuto del piano presso l’autorità che ha disposto la pubblicazione.

3 Le obiezioni non accolte sono decise complessivamente in sede

di approvazione del piano.

4 Dopodiché, i piani e il parere sulle obiezioni non accolte sono

aperti all’ispezione.

67 Il procedimento edilizio viene condotto elettronicamente sulla

piattaforma, gli altri procedimenti per iscritto.

2

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Titolo II: Il diritto della pianificazione

Capo 1: L'obbligo di pianificazione

700.1

I. Soggetti obbligati alla pianificazione

Obbligati alla pianificazione ai sensi della presente legge sono lo Stato, le associazioni regionali di pianificazione, i comuni nonché quegli enti, fondazioni e istituti autonomi di diritto pubblico e privato che adempiono a compiti pubblici e la cui attività influisce o dipende dall'urbanistica e dall'edilizia.

1. La portata spaziale e la materia delle pianificazioni di ogni soggetto

pianificatore si estendono nella misura in cui lo richiedono l'adempimento

dei compiti a lui assegnati e la salvaguardia dei suoi interessi.

2. Le pianificazioni devono essere adattate a nuove conoscenze e sviluppi,

nella misura in cui lo consentano la certezza del diritto e l'equità.

27 Il Cantone esamina insieme con la Confederazione e le B. Pianificazione

associazioni regionali di pianificazione l’evoluzione dell’insediamento cantonale

e dell’utilizzazione del territorio del Cantone e delle sue regioni. Esso I. Studi sul

elabora gli obiettivi dello sviluppo desiderato e coordina le misure di modello direttivo

pianificazione del Cantone, delle regioni e dei Comuni. Il Consiglio di

Stato riferisce al Gran Consiglio almeno ogni quattro anni in merito

a questi esami, nonché all’attuazione e allo stato di realizzazione della

pianificazione del territorio.

II. Ulteriori

C. Pianificazione regionale

I. Associazioni di pianificazione

Al Cantone competono, oltre alle pianificazioni che gli sono riservate

a. la raccolta, l'esame e la trasmissione delle basi;

b. il coordinamento delle pianificazioni efficaci a livello interregionale e intercantonale e i rapporti con le autorità di pianificazione della Confederazione e degli altri Cantoni;

c. la collaborazione richiesta per pianificazioni subordinate.

obblighi

27 1 I Comuni si uniscono in consorzi intercomunali per partecipare alla

pianificazione sovracomunale. La Città di Zurigo ha la stessa posizione

di un’associazione regionale di pianificazione.

2 Se necessario, le associazioni regionali di pianificazione di un’area

più ampia costituiscono un’organizzazione ombrello di diritto privato,

in particolare per il coordinamento dei compiti di pianificazione sovracomunale.

27 1 I consorzi regionali di pianificazione elaborano le basi e gli II. Compiti

obiettivi dello sviluppo territoriale del proprio ambito e trattano i

progetti dei piani direttori regionali in base a iniziative, a proposte del

loro comitato direttivo o a incarichi della Direzione competente33.

1. 1. 25-127

3

700.1 Legge sulla pianificazione del territorio e le costruzioni (LPBC)

2 I comuni possono trasferire ai consorzi di pianificazione ulteriori

ambiti di competenza nell’ordinanza consortile.

3 La Direzione competente33 sente i consorzi di pianificazione

prima della fissazione o della modifica di zone di utilizzazione e

ordinanze di protezione di interesse sovracomunale.

§§ 14 e 15.25

D. Carattere

vincolante

delle

pianificazioni

E. Misure

tecniche

1 Le pianificazioni di livello inferiore devono conformarsi a quelle di livello superiore; le pianificazioni di utilizzazione di ogni genere e livello devono conformarsi alla pianificazione direttiva.

2 Sono ammesse deroghe solo se giustificate oggettivamente e di natura subordinata.27

1 Ogni persona è tenuta a tollerare, dietro risarcimento del danno cagionato,

gli atti dell'ente pubblico necessari per la preparazione tecnica e l'esecuzione

delle misure di pianificazione, come sopralluoghi, rilievi topografici e misurazioni,

picchettamenti, indagini geologiche ecc.

2 I sopralluoghi su fondi edificati e, qualora venga cagionato un danno, su altri fondi

o parti di fondi, devono essere tempestivamente comunicati agli interessati;

l'occupazione del fondo che va oltre il semplice sopralluogo necessita di una comunicazione scritta.

3 Le contestazioni sui diritti al risarcimento sono decise secondo la procedura

prevista dalla legge concernente la cessione di diritti privati.

2ª Sezione: La pianificazione direttiva

A. Disposizioni generali27

Principi di

gestione

1 La pianificazione direttiva deve creare o garantire i presupposti spaziali

per lo sviluppo dell’essere umano e per il mantenimento delle basi naturali

della vita, nonché assicurare alla popolazione dei

diversi settori cantonali, nell’effetto complessivo, condizioni di vita spazialmente

il più possibile equivalenti.

2 In particolare si deve tendere a che:27

a. le basi naturali della vita umana, come suolo,

acqua, aria ed energia, siano utilizzate con parsimonia e protette da

pregiudizi,

b. le aree edificabili siano utilizzate in modo oculato, ecologico ed economico

equilibrato,

c. la qualità degli insediamenti sia migliorata,

4

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

700.1

d. accanto alle città di Zurigo e Winterthur possano sorgere altri

centri di insediamento ben serviti e dotati di servizi pubblici e privati

sovracomunali,

e. le aree residenziali siano protette da influssi ambientali negativi,

i carichi esistenti siano ridotti e sia favorita una mescolanza sociale,

f. le aree residenziali possano essere dotate di servizi pubblici e

privati sufficientemente accessibili per approvvigionamento, assistenza,

cultura, istruzione e svago locale,

g. siano garantite le superfici necessarie per l’abitazione

e il lavoro, essenziali per uno sviluppo economico e di politica insediativa

equilibrato del Cantone,

h. all’agricoltura siano mantenute superfici sufficienti di terreno coltivabile

idoneo,

i. le rive di laghi e fiumi siano mantenute libere e l’accesso e la

percorribilità pubblici siano facilitati,

k. siano mantenuti e creati habitat diversi e interconnessi,

l. paesaggi degni di protezione, nonché altri oggetti della protezione

della natura e del patrimonio siano preservati dalla distruzione o dal pregiudizio,

m. le aree necessarie per la ricreazione della popolazione siano permanentemente

disponibili,

n. le aree residenziali siano servite da efficienti mezzi di trasporto

pubblico e strade,

o.69 l’emissione di gas serra sia evitata e le conseguenze negative

del riscaldamento climatico siano il più contenute possibile.

27 1 I piani direttori sono vincolanti per le autorità.

2 La legalità e l'opportunità delle loro determinazioni possono essere

impugnate nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione tramite ricorso

e verificate nell'ambito della procedura di approvazione.

B. Il piano direttore cantonale

Effetto

27 1 Il piano direttore cantonale si compone dei seguenti piani Costituenti

direttore parziali armonizzati tra loro

a. piano degli insediamenti e del paesaggio;

b. piano della circolazione;

c. piano di approvvigionamento;

d. piano delle opere e degli impianti pubblici.

1. 1. 25-127

5

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

I. Piano degli

insediamenti e del

paesaggio

A. Piano

degli

insediamenti

1. Zona di

sviluppo

degli

insediamenti

e dell’edilizia 27

2. Ulteriori

disposizioni

B. Piano del

paesaggio

2 I piani direttori consistono di regola in una carta e in un rapporto

contenente le spiegazioni delle disposizioni e indicazioni sugli effetti

economici, sociali ed ecologici, nonché sulla loro attuazione sotto il

profilo tecnico, finanziario e temporale.

3 Se necessario, possono essere fissati ulteriori piani direttori parziali.

1. Il piano di insediamento contiene la zona di insediamento e di sviluppo edilizio, necessaria e idonea per la costruzione a lungo termine.

2. Come zona di insediamento può essere designato solo il terreno già ampiamente edificato o che sarà presumibilmente necessario ed edificabile entro 20-25 anni.

3. In aggiunta, possono essere previste come zone di sviluppo edilizio superfici che presumibilmente serviranno all'insediamento in un momento successivo.

27 1 Il piano di utilizzazione assegna zone, che dal punto di vista

cantonale sono destinate alla costituzione di centri economici e culturali,

all'edificazione residenziale o mista, nonché all'utilizzazione industriale

e commerciale, e stabilisce la densità edificabile desiderata.

2 Esso designa inoltre i beni culturali degni di protezione aventi

importanza cantonale.

1 Nel Piano paesaggistico devono essere designati, nella misura in cui sono di importanza cantonale:27

a. la zona agricola con le superfici che si prestano all'utilizzazione agricola o che devono essere utilizzate agricolmente nell'interesse generale; sono considerate utilizzazioni agricole anche la viticoltura, la frutticoltura e l'orticoltura,

b. la zona forestale con i boschi assoggettati alla legislazione forestale e le superfici destinate al rimboschimento,

c. la zona ricreativa con le superfici che servono alla ricreazione della popolazione e nelle quali questa finalità prevale su altre utilizzazioni,

d.27 le zone di protezione della natura e del paesaggio nonché altri oggetti che devono essere conservati o ripristinati per motivi di protezione della natura e del patrimonio e che non sono compresi nel piano delle costruzioni,

e. la zona di separazione con le superfici che devono rimanere non edificate per la strutturazione e la separazione della zona edificabile,

f. le zone per l'estrazione e il deposito di materiali,

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG)

g.

700.1

la zona rimanente con le superfici che non sono assegnate a nessun'altra zona.

2 Le zone designate possono sovrapporsi; tale circostanza deve essere illustrata.

II. Piano dei trasporti

27 Il piano dei trasporti fornisce informazioni sulle infrastrutture e le superfici esistenti e pianificate per

a. le strade nazionali e le strade cantonali di importanza cantonale,

b. le linee ferroviarie e gli impianti per il trasbordo merci nonché altri mezzi di trasporto pubblici, le funivie, gli skilift e simili,

c. le vie navigabili e le linee di navigazione regolarmente servite,

d. il traffico aereo, comprese le rotte aeree nel raggio d'azione e le strutture di controllo del traffico aereo,

e. il parcheggio dei veicoli di importanza cantonale.

1. Il Piano di approvvigionamento comprende gli impianti e le aree esistenti e previsti di importanza cantonale per

a. l'approvvigionamento idrico, in particolare per la captazione,

l'accumulo, il trattamento e l'arricchimento delle acque;

b. l'approvvigionamento di energia e materie prime di ogni tipo;

c. i servizi di telecomunicazione e trasmissione di notizie;

d. lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue;

e. lo smaltimento, il trattamento e il riciclaggio di rifiuti e

sostanze inquinanti.

2. Vanno inoltre inclusi i relativi condotti di trasporto, distribuzione, trasmissione e collegamento, nonché le aree da mantenere libere per la protezione degli impianti di approvvigionamento.

Il Piano delle opere e degli impianti pubblici contiene le

opere e impianti importanti per la pianificazione territoriale, di interesse

pubblico e di rilevanza cantonale, in particolare per27

a. la pubblica amministrazione e la giustizia,

b. l'educazione e la formazione,

c. la cultura e l'incontro comunitario,

d. la cura dei culti e i servizi funebri,

e. la sanità,

f. la ricreazione e lo sport.

Art. 27-29.25

piano dei servizi

IV. Piano delle

opere e degli

impianti pubblici

1. 1. 25-127

7

700.1

C. Il Piano direttore regionale27

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Contenuto

27 1 Il piano direttore regionale concerne i territori che, per la

loro posizione, per le condizioni economiche e sociali, per lo sviluppo,

l’approvvigionamento e l’equipaggiamento, nonché per il loro pre-

sumibile sviluppo, necessitano di un’organizzazione coordinata del

territorio e sono ad essa accessibili.

2 Il piano direttore regionale comprende gli stessi elementi e

disciplina per analogia gli stessi settori del piano direttore cantonale;

esso può tuttavia circoscrivere in modo più restrittivo gli obiettivi spa-

ziali e materiali o, se necessario, contenere indicazioni più dettagliate.

3 Il piano d’insediamento può in particolare stabilire la densità

edilizia da perseguire a livello comunale o di comprensorio.

4 Il piano dei trasporti comprende in particolare

a. le strade e gli impianti di parcheggio di importanza regionale;

b. le linee tramviarie e di autobus con le relative infrastrutture;

c. le linee ferroviarie nonché i binari di raccordo e gli impianti per

la movimentazione delle merci;

d. le piste ciclabili, i sentieri pedonali, i percorsi equestri e i

sentieri escursionistici, includendo le vie di comunicazione

storiche.

D. Il piano direttore comunale27

Contenuto

27 1 Il piano direttore comunale può limitarsi a singoli piani

parziali. L'organo competente per l'adozione decide in merito ai

settori da ordinare.

2 Non si può rinunciare al piano dei trasporti con le strade

comunali per l'urbanizzazione primaria e le vie di importanza

comunale.

Competenza

E. Adozione e approvazione27

27 1 Il Gran Consiglio stabilisce il piano direttivo cantonale.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce i piani direttivi regionali.

3 Il piano direttivo comunale è stabilito, a seconda dell’ordinamento

del comune, dall’assemblea comunale, dal parlamento comunale57 o tramite

votazione alle urne. Esso necessita dell’approvazione.

4 La stabilizzazione del piano direttivo cantonale e dei piani direttivi

regionali deve essere resa pubblica.51

8

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPBC)

Articoli 33-35.25

700.1

3a Sezione: La pianificazione delle utilizzazioni

A. Zone d’utilizzazione cantonali e regionali

I. La zona agricola23

27 Quali zone agricole devono essere designate, in funzione delle necessità, le aree che si prestano all'utilizzazione agricola o che devono essere utilizzate a scopo agricolo nell'interesse generale. Artt. 37 e 38.25

II. Le zone di protezione

A. Ambiti

1 Le zone cantonali e regionali di rispetto vengono determinate, secondo necessità, per le superfici che, in base ai piani direttori corrispondenti, sono prevalentemente destinate alla ricreazione della popolazione o devono preservare un oggetto della protezione della natura e del paesaggio.

2 Alla zona di rispetto possono inoltre essere attribuite superfici che servono alla separazione e alla strutturazione dell'area edificata.27

1. **Costruzioni e Impianti**

Nella zona di rispetto possono essere realizzati solo costruzioni e impianti fuori terra che servono alla gestione o alla promozione diretta delle aree libere e che non pregiudicano lo scopo della zona. Per altre costruzioni e impianti si applica l'Art. 24 LPT16.27.

2. Le modifiche nella gestione o in qualsiasi altra configurazione dei fondi devono essere compatibili con lo scopo della zona.

3. ...21

C. Diritto di retrocessione

1. Ambito

1 Ogni proprietario fondiario ha, oltre a un eventuale diritto a un indennizzo derivante da espropriazione materiale, il diritto di retrocedere allo Stato i suoi fondi e parti di fondi situati nella zona di non edificazione.

2 Ad entrambe le parti spetta in tal caso il diritto di estensione secondo la legge concernente la cessione di diritti privati.

2. Indennizzo

3. Procedura

D. Diritto di anticipazione

E. Regresso27

1 L'indennità si determina in base alle circostanze esistenti al

momento del passaggio in giudicato della zona di rispetto. Su di essa

decorrono interessi dal momento in cui viene esercitato il diritto di riacquisto.

2 Le indennità già versate per espropriazione materiale sono

da computare.

1 Il diritto di prelazione di restituzione (Heimschlagsrecht) deve essere esercitato per iscritto entro dieci anni dall'entrata in vigore della zona di mantenimento (Freihaltezone).

2 Qualora entro sei mesi dall'esercizio del diritto di prelazione di restituzione non venga stipulato un contratto di diritto privato per l'acquisto della superficie oggetto del Heimschlag da parte dell'ente pubblico, quest'ultimo deve avviare la procedura di stima ai sensi della legge concernente la cessione di diritti privati.

3 Le decisioni passate in giudicato della commissione di stima valgono come sentenze giudiziarie.

4 Si può rinunciare per iscritto al Heimschlag entro due mesi dall'entrata in vigore della decisione relativa all'indennità per il Heimschlag.

26 1** Lo Stato può, nel procedimento di indennizzo per espropriazione

materiale, chiedere l’attribuzione in proprietà del fondo interessato, se la

domanda d’indennizzo per le restrizioni della proprietà connesse con

la zona di rispetto supera i due terzi del valore venale e se lo Stato si

impegna a rendere il fondo accessibile al pubblico entro quattro anni

dal trasferimento della proprietà oppure a conservarlo durevolmente per

un uso particolare precedente, in funzione del quale il fondo è stato

assegnato alla zona di rispetto.

**2** L’indennità per l’attribuzione della proprietà si commisura alle

condizioni esistenti al momento del passaggio in giudicato della zona

di rispetto. Essa è fruttifera di interessi dal momento in cui l’avente

diritto ha fatto valere la domanda d’indennizzo per espropriazione

materiale.

**3** Se lo Stato fa valere il diritto alla proprietà, gli indennizzi per le

restrizioni della proprietà e per l’attribuzione della proprietà sono da

stabilire separatamente.

**4** Lo Stato può rinunciare all’attribuzione della proprietà entro 60

giorni dal passaggio in giudicato della decisione.

Der Staat kann von Gemeinden, die aus der Freihaltezone

besondern Nutzen ziehen, insbesondere weil diese in hohem Masse

auch ihrer Bevölkerung dient oder ihnen die Festsetzung eigener ange-

messener Freihaltezonen erspart, Beiträge an seine Kosten fordern.

10

Planungs- und Baugesetz (PBG)

III. Gestaltungspläne für Materialgewinnung

und Materialablagerung26

---

Lo Stato può esigere contributi a copertura dei propri costi dai Comuni che traggono un particolare beneficio dalla zona di non edificazione, in particolare perché quest'ultima serve in larga misura anche alla loro popolazione o risparmia loro l'istituzione di proprie zone di non edificazione adeguate.

10

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

III. Piani di assetto per l'estrazione e il deposito di materiali26

26 1 I piani cantonali e regionali di sistemazione per l'estrazione e il

deposito di materiale vengono stabiliti, in base alle esigenze locali e

temporali, per le superfici che, secondo la pianificazione direttiva,

sono destinate a tali scopi.

2 Con il piano di sistemazione, nell'ambito di un concetto generale

riguardante l'area designata nel piano direttivo, vengono definiti per

un'area specificamente delimitata la superficie di terreno rivendicata,

la profondità di scavo o l'altezza di riporto, nonché il processo di

estrazione o deposito, inclusa l'eventuale suddivisione in tappe.

3 Il piano di sistemazione deve contenere anche le determinazioni

relative agli edifici e agli impianti previsti, al ripristino o alla

riqualificazione delle superfici interessate, alla stratigrafia del terreno

da prevedere per un successivo utilizzo ineccepibile, all'apertura e

alle vie di trasporto, nonché alle ulteriori informazioni necessarie per

la valutazione dell'impatto ambientale.

4 Prima della definizione, i Comuni devono essere informati sull'esito

della consultazione del piano. Su loro richiesta, i Municipi57 devono

essere invitati a una trattativa di conciliazione. Le richieste fondate

dei Comuni devono essere accolte in sede di definizione. Eventuali

deviazioni rimanenti devono essere motivate.

B. Il Regolamento edilizio e delle zone

I. Il contenuto in generale

1 I Comuni emanano un'ordinanza edilizia e di zona.

2 Essi sono vincolati agli istituti, ai concetti, ai metodi di misurazione e

di calcolo, nonché ai requisiti minimi del diritto cantonale,

nella misura in cui questo non consente loro espressamente deviazioni.

1 L'ordinanza edilizia e delle zone disciplina la possibilità di edificare

e l'uso dei fondi, nella misura in cui questi non siano disciplinati in modo

esaustivo dal diritto federale o cantonale.

2 A tal fine, il territorio comunale non compreso in zone sovraordinate e

non interessato da aree forestali è suddiviso in modo giuridicamente vincolante

in zone edificabili, zone ricreative, zone di mantenimento e zone di riserva.27

3 Inoltre, possono essere stabilite zone agricole complementari, in particolare

nell'area insediativa.26

1. 1. 25-127

700.1

Obbligo di

fissazione

Contenuto principale

11

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

4 La suddivisione avviene tramite un piano delle zone; le zone sovraordinate devono essere rappresentate per quanto possibile, oppure si deve richiamare la loro disciplina in altro modo.

II. Le zone edificabili

A. Delimitazione § 47. 1 Le zone edificabili devono essere individuate all'interno dell'area insediativa. 2 25 3 25 4 25

B. Tipi di zone

I. Zone ammesse § 48. 1 Devono essere previste zone con diversa percentuale di sfruttamento, modo di costruzione e/o destinazione d'uso. 2 Come tali zone possono essere determinate:27 a. zone centrali, b. zone di conservazione del quartiere, c. zone di centro, d. zone residenziali, e. zone industriali e commerciali, f. zone per edifici pubblici. 3 Se sussiste un interesse pubblico essenziale, ad esempio per la protezione del paesaggio e del nucleo storico, la protezione della vista, la protezione dalle immissioni o un interesse a una differenziata densificazione edilizia, con l'assegnazione della zona può essere stabilito che per determinate aree parziali debba essere elaborato un piano di sistemazione. 26

II. Prescrizioni edilizie ammesse

1. Disposizioni generali26 § 49.55, 59 1 L'ordinanza edilizia e delle zone può disciplinare più dettagliatamente l'uso edificabile ammesso dei fondi tramite disposizioni relative allo sfruttamento, al modo di costruzione e alla destinazione d'uso. 2 Salvo diversa disposizione per i singoli tipi di zona, sono consentite regolamentazioni su:27 a. indici di sfruttamento, di massa edificabile, di occupazione e di superficie verde, nonché disposizioni su uno sfruttamento minimo, b. distanze, lunghezza degli edifici, larghezza degli edifici, altezza totale e altezza delle facciate, c. il numero di piani, d. la configurazione del tetto,

12

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

e. disposizioni per facilitare l'uso dell'energia solare,

f. la costruzione aperta e la costruzione chiusa con la lunghezza totale

e la profondità edificabile senza consenso in caso di costruzione sul confine.

3 Per le piccole costruzioni o gli ampliamenti si può derogare alle distanze

minime cantonali e facilitare la costruzione sul confine.

¹ La normativa edilizia e sulle zone può disciplinare in modo più dettagliato l'utilizzo ammissibile degli edifici II. Utilizzo

dei terreni tramite disposizioni sull'indice di sfruttamento, sulla tipologia costruttiva, Norme edilizie

e sull'uso.

² Salvo che non sia diversamente stabilito per le singole tipologie di zone, sono ammesse regolamentazioni su:²⁷

a. indici di sfruttamento, di massa edificabile, di copertura e di aree libere,

nonché disposizioni su un indice di sfruttamento minimo;

b. distanze, lunghezza degli edifici, larghezza degli edifici, altezza degli edifici e altezza al colmo;

c. il numero di piani;

d. la configurazione del tetto;

e. disposizioni per facilitare l'utilizzo dell'energia solare;

f. la tipologia costruttiva aperta e chiusa con la lunghezza complessiva

e la profondità edificabile senza consenso in caso di costruzione al confine.

³ Per edifici o parti di edifici non destinati alla permanenza duratura di persone e la cui altezza massima non supera i 4 m, o 5 m in caso di tetti inclinati, è possibile derogare alle distanze minime cantonali e facilitare la costruzione al confine.²⁶

1. Disposizioni generali²⁶

26, 59 1. Sfruttamento,

modalità di utilizzo**

1. Se il piano cantonale o regionale delle zone edificabili non contiene disposizioni relative alla densità edilizia, nella legislazione edilizia e di pianificazione devono essere previsti i seguenti indici di sfruttamento minimi o altre disposizioni equivalenti in materia di sfruttamento

* nelle zone con edifici a un piano: 20%

* nelle zone con edifici a due piani: 30%

* nelle zone con edifici a tre piani: 50%

* nelle zone con edifici a quattro piani: 65%

* nelle zone con edifici a più di quattro piani: 90%

2. A seconda delle condizioni locali e delle direttive della pianificazione direttiva, possono essere ammessi, per singole zone o per parti di esse, fino a sette piani fuori terra, due piani mansardati computabili sotto tetti a falda, un piano mansardato computabile sotto tetti a botte o un piano attico, nonché un piano interrato computabile.55

3. Inoltre, per intere zone, per aree parziali o per singoli piani, l'uso a fini residenziali o commerciali può essere ammesso, prescritto o limitato, e per usi commerciali nonché per abitazioni familiari con quattro o più locali può essere fissato un indice di sfruttamento più elevato. Nelle zone centrali, di conservazione del quartiere e del centro, in posizioni adeguate può inoltre essere stabilito che al piano terra siano ammessi solo negozi e ristoranti.

4. Se sussiste un interesse pubblico significativo, in particolare per la protezione e il miglioramento del clima locale e dell'equilibrio ecologico, nonché per lo sviluppo edilizio differenziato, per intere zone o per aree parziali, garantendo lo sfruttamento ammissibile, possono essere regolamentati più dettagliatamente la posizione e le dimensioni esterne degli edifici. La costituzione di un diritto di costruzione in aderenza può essere esclusa; sono escluse da ciò le costruzioni accessorie e le aggiunte.69

60 1 Se modifiche di zonizzazione, speciali regolamenti edilizi o 3. Abitazioni a pigione

piani di assetto portano a maggiori possibilità di sfruttamento, si può agevolata

stabilire una quota minima di abitazioni a pigione agevolata per gli alloggi,

per intere zone, per aree specifiche o per singoli piani, che sono intera-

mente o parzialmente destinati a scopi abitativi.

1. 1. 25-127

13

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (PBG)

III. Zone centrali

2 Le pigioni massime consentite per le abitazioni a pigione agevolata

si orientano ai costi di investimento, ai costi correnti, agli accantonamenti

per il rinnovo, agli ammortamenti e a una rendita adeguata. Le pigioni

devono essere garantite in modo duraturo. Il Consiglio di Stato disciplina

i dettagli nell’ordinanza.

3 I Comuni emanano disposizioni relative all'adeguata occupazione

degli spazi abitativi.

59 1 Le zone centrali comprendono beni degni di protezione, come i

centri storici urbani e rurali o singoli gruppi di edifici, che devono

essere preservati nella loro peculiarità o ampliati.27

2 Il regolamento edilizio e delle zone può prescrivere la costruzione

fino alla linea di strada, alla linea di edificazione stradale o alle

allineamenti esistenti e, nel rispetto di interessi vicinali degni di

protezione, fino alla linea di proprietà; può consentire la costruzione

fino alla linea di strada e disciplinare in altro modo la posizione e

l'altezza degli edifici. Gli indici di sfruttamento sono ammessi solo

nella misura in cui non contrastano con lo scopo della zona.27

3 Il regolamento edilizio e delle zone può contenere disposizioni

particolari sulle dimensioni e sull'aspetto degli edifici; in tal caso,

qualora e nella misura in cui la peculiarità dell'edificazione esistente

lo giustifichi e le condizioni lo consentano, con riserva della

disposizione sull'altezza massima della facciata, sono ammesse

deroghe alle norme di diritto cantonale sulle distanze dai confini e

dagli edifici nonché sull'altezza della facciata.55

4...25

III a. Zone di

conservazione di quartiere

26 1 Le zone di mantenimento dei quartieri comprendono quartieri

autonomi con un’elevata qualità insediativa, che devono essere

mantenuti o ampliati nella loro struttura d’uso o nella loro

articolazione edilizia.

2 Il regolamento edilizio e delle zone può prevedere le stesse

regolamentazioni delle zone centrali.

IV. Zone di

centro

27 1 Le zone centrali sono destinate a una densa edificazione

per lo sviluppo di centri urbani, di località e di quartiere, che, oltre all’abi-

tazione, servono principalmente all’insediamento di esercizi commerciali

e di servizi, di amministrazioni e di imprese artigianali moderatamente

moleste.

2 Il regolamento edilizio e delle zone può, eventualmente per aree

definite, prescrivere l’edificazione sul confine stradale, sulla linea di co-

struzione del traffico o sulle allineamento esistenti e, nel rispetto degli in-

teressi meritevoli di protezione dei vicini, sul confine del fondo, nonché

permettere l’edificazione fino al confine stradale.

14

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPCT)

700.1

1. Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate in primo luogo ad abitazioni; a questo tipo di utilizzo sono equiparati anche gli spazi di lavoro che sono annessi a un'abitazione e si trovano in un rapporto ragionevole con la superficie abitabile vera e propria.23

2. 25

3. Le attività moderatamente moleste sono ammesse, laddove il regolamento edilizio e delle zone lo consenta; quelle fortemente moleste e quelle che generano un traffico sproporzionato sono inammissibili.27

§§ 53-55.25

Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la terminologia legale appropriate

27 1 Zone industriali e artigianali

VI. Zone industriali e artigianali

1. Destinazione d'uso

1 Le zone industriali e artigianali sono destinate in primo luogo all'insediamento di imprese industriali e artigianali dedite alla produzione, alla grande distribuzione di merci, al magazzinaggio e al trasporto.

2 Sono altresì ammessi locali amministrativi, di ricerca e tecnici pertinenti alle imprese e alle attività, strutture sociali, e nelle zone industriali estese o remote, anche piccoli negozi per le necessità quotidiane e altri servizi commerciali utili ai lavoratori.

3 Il regolamento edilizio e di zona può ammettere anche attività commerciali e di servizio; per motivi di pianificazione o infrastrutturali, può escludere determinate tipologie di attività.

4 Sono consentite abitazioni per il personale aziendale connesso all'attività; per le persone con contratto a tempo determinato, il regolamento edilizio e di zona può ammettere alloggi collettivi provvisori.

27 La regolamentazione edilizia e delle zone può prevedere zone 2. Protezione

industriali e commerciali con diverse incidenze. Essa può equiparare contro le

aziende che generano un traffico sproporzionato a quelle fortemente incidenze

disturbanti.

3.55 Costruzioni sul confine

Il Regolamento edilizio e delle zone può stabilire, per le costruzioni sul confine del fondo, disposizioni che derogano alla presente legge, nel rispetto degli interessi meritevoli di protezione del vicinato.

1 Einer Zone für öffentliche Bauten können Grundstücke VII. Zona

zugewiesen werden, die von ihren Eigentümern zur Erfüllung öffent- per edifici

licher Aufgaben benötigt werden.27 pubblici

2 Als öffentliche Aufgabe gilt auch der Bau von Alterswohnungen.27

3 Die Bau- und Zonenordnung kann im Rahmen dieses Gesetzes

Bauvorschriften aufstellen.

1. 1. 25-127

15

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

III. Zone di protezione e zone ricreative27

A. Scopo

B. Effetti giuridici

I. In generale

27 1 Come zone di rispetto o zone ricreative sono da destinare le superfici necessarie per la ricreazione della popolazione.

2 Alla zona di rispetto possono inoltre essere attribuite superfici che conservano un oggetto della protezione della natura e del paesaggio oppure che servono alla separazione e alla strutturazione delle zone edificabili.

27 1 Per le costruzioni e gli impianti, per i diritti dei proprietari fondiari, per il regresso su altri comuni e per il diritto di accesso dei comuni, valgono per il contenuto e il procedimento le stesse disposizioni che per le zone di rispetto superiori.

2 Nella zona ricreativa sono ammesse soltanto le costruzioni e gli impianti conformi alle prescrizioni della pianificazione direttiva; i comuni emanano le necessarie norme edilizie.

1 Sotto riserva del capoverso 4, la comunità o il cantone ha un diritto legale di prelazione illimitato, valido in ogni caso di vendita, su fondi e parti di fondi nella zona di riserva o ricreativa, alle condizioni del rispettivo acquirente, che prevale sui diritti di prelazione contrattuali. Deve essere annotato nel registro fondiario.27

2 Il diritto di prelazione non può essere esercitato se

a.27 la parte del fondo nella zona di riserva o ricreativa appartiene alla pertinenza di un fondo edificato e viene acquisita insieme a quest'ultimo;

b. l'acquirente intende coltivare il fondo in proprio. Tuttavia, il comune ha un diritto di compera, limitato a dieci anni dalla trasmissione della proprietà, alle condizioni del contratto di compravendita originario, che può essere esercitato se l'acquirente o i suoi eredi non continuano la coltivazione agricola; deve essere annotato nel registro fondiario.

3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione della vendita da parte dell'amministratore del registro fondiario.

4 Il diritto di prelazione si applica anche alle zone di riserva sovraordinate. Per i fondi nella zona ricreativa, solo il comune è legittimato alla prelazione.26

5 Se i titolari del diritto non riescono a concordare sull'esercizio del diritto di prelazione, prevale il diritto dell'ente pubblico competente per l'istituzione della zona.26

16

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

IV. La zona di riserva

700.1

1 La zona di riserva comprende superfici la cui utilizzazione non è ancora

stata definita o nelle quali una determinata utilizzazione sarà

permessa soltanto più tardi.27

2 Edifici e impianti sono ammessi solo conformemente all’articolo 24

LPT16. Essi non devono inoltre contraddire la destinazione prevista

nei piani direttori.27

3 Per gli edifici e gli impianti non esiste un diritto all’urbanizzazione

primaria nei confronti dell’ente pubblico; rimangono riservate le

disposizioni speciali. Lo stesso vale per l’utilizzo degli impianti

pubblici di approvvigionamento e urbanizzazione.

4 I proprietari di fondi situati nelle zone di riserva hanno diritto a una

verifica del dimensionamento delle zone edificabili, la quale può

essere fatta valere non prima di otto anni dalla fissazione o dalla

revisione del piano delle zone.26

V. Ulteriori definizioni del regolamento edilizio e delle zone27

27 1 Il piano delle zone stabilisce le linee di distanza dal bosco nel A. Linee di

territorio della zona edificabile.

2 Le linee devono essere stabilite ad una distanza di 30 m dal confine del

bosco; nel caso di piccole particelle boschive o di particolari condizioni

locali, possono essere tracciate più vicino o più lontano dal confine del

bosco.

distanza dal bosco

La normativa edilizia e urbanistica può stabilire, in relazione ai corsi d'acqua

iscritti nel piano delle zone (ad es. i corsi d'acqua), delle linee che aumentano

la distanza minima prevista dal diritto cantonale e si discostano dalle distanze

dai confini rispetto ai fondi vicini.

63 1 Per la fascia rivierasca dei laghi, nell'ordinamento edilizio e delle C. Fascia rivierasca

zone, conformemente alle direttive del piano direttore, vengono pre- dei laghi

viste disposizioni complementari per le zone edificabili e, se del caso,

per le zone di protezione e di svago. In particolare, si tiene conto della

configurazione ecologica della riva del lago e della pianificazione dei

sentieri rivieraschi.

1. 1. 25-127

17

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

D.64 Grattacieli

E.64 Edificazioni di

area

I. Ammissibilità

II. Requisiti

2 In considerazione della particolare posizione e della struttura edilizia

esistente, vengono adottate disposizioni complementari

a. in merito alle aree edificabili per gli edifici,

b. in merito alla posizione e all'aspetto degli edifici, nonché alla lun-

ghezza, alla larghezza, all'altezza complessiva e di facciata degli

edifici,

c. in merito ad altre costruzioni e impianti, nonché all'area circostante.

3 Le disposizioni complementari

a. garantiscono che le costruzioni, gli impianti e l'area circostante siano

progettati in modo tale da tenere conto in particolare dell'ambiente

costruito e paesaggistico,

b. garantiscono un sufficiente inverdimento e una piantumazione ade-

guata alla località,

c. assicurano una sufficiente visibilità sul lago.

27 Nel piano delle zone possono essere designate aree in cui sono consentiti grattacieli.

27 La legge edilizia e la pianificazione zonale possono consentire,

in generale, per zone o per aree, la realizzazione di complessi di edifici

nelle zone edificabili. A tal fine devono essere definite le superfici minime dei lotti.

59 1 Le costruzioni e gli impianti, come pure le loro aree di pertinenza,

devono essere particolarmente ben concepiti, nonché opportunamente at-

trezzati e equipaggiati.

2 Nella valutazione devono essere considerate, in particolare, le se-

guenti caratteristiche:55

a. relazione con il paesaggio locale, nonché con l'ambiente edificato

e paesaggistico,

b. articolazione volumetrica ed espressione architettonica degli edi-

fici,

c.70 ubicazione, destinazione d'uso, estensione e progettazione degli

impianti circostanti, nonché valore ecologico delle aree verdi,

d. abitabilità e igiene abitativa,

e. soluzione per l'approvvigionamento e lo smaltimento,

f. tipo e grado di equipaggiamento,

g.69 considerazione del clima locale.

3 Le costruzioni su area possono comprendere anche terreni già edi-

ficati, se la costruzione nel suo complesso soddisfa i requisiti.27

18

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

27 1 Il regolamento edilizio e delle zone può contenere prescrizioni III. Disposizioni

edilizie che si discostano dalle disposizioni per l'edilizia ordinaria speciali

e dalle distanze minime cantonali.

2 Le distanze rispetto a boschi, acque, fondi vicini e strade – ad

eccezione di quelle che servono prevalentemente all'urbanizzazione

di un'area – non possono essere ridotte.

3 In aree appartenenti a zone diverse, sono ammessi limitati

spostamenti dell'indice di utilizzazione.

59 1 Il permesso di costruzione presuppone un'IV. completa

domanda di costruzione.

2 Al permesso di costruzione vanno annesse condizioni accessorie

che assicurino che durante la permanenza della costruzione autorizzata

a. l'area non venga sfruttata in modo più intensivo né edificata in modo

sostanzialmente diverso rispetto ai piani approvati,

b.55 gli spazi verdi e le altre sistemazioni esterne, nonché gli arredi

e le attrezzature, mantengano lo scopo previsto dal progetto.

27 La regolamentazione edilizia e di zona può emanare disposizioni per le

situazioni indicate nel piano delle zone F.64 "Panoramiche", atte a

garantire la vista o la visuale su particolari formazioni geologiche.

70 La regolamentazione edilizia e delle zone può prescrivere la conserva- G. Alberi

zione e la sostituzione di alberi e popolamenti arborei specifici, nonché e inverdimento

per zone o aree, alberi con una circonferenza del tronco a partire da I. Alberi

100 cm. Può prescrivere la piantumazione adeguata di nuovi alberi per

zone o aree. L'ordinario utilizzo del fondo non deve essere eccessivamente

ostacolato da tali prescrizioni.

69 1 Il regolamento edilizio e delle zone può prescrivere la II. Tetti

copertura a verde dei tetti piani per zone o per ambiti. a verde

2 Esso può disciplinare l’estensione e la qualità della copertura a

verde, tenendo conto di altri utilizzi come la produzione di energia e

il tempo libero.

3 Le coperture a verde dei tetti, incluse le installazioni necessarie a tal

fine, sono irrilevanti per il rispetto delle altezze massime e per il calcolo

degli indici di utilizzazione.

27 La regolamentazione edilizia e di zona può stabilire disposizioni per le H.64 Terrazze

costruzioni a terrazza e simili, che si discostano dalle normali prescrizioni e costruzioni

zonali. simili

1. 1. 25-127

19

700.1 Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

I.64 Antenne

esterne

J.64 Energie

rinnovabili

Scopo

Contenuto

Effetto giuridico

La regolazione edilizia e delle zone può vietare, per intere zone o

per singole aree, le antenne esterne, purché siano garantite pari

possibilità di ricezione tramite altri dispositivi tecnici.

53 1 L'ordinanza edilizia e sulle zone può, per i settori indicati

nel piano delle zone, emanare disposizioni sull'utilizzazione delle

energie rinnovabili.

2 I guadagni energetici derivanti dall'attuazione delle disposi-

zioni di cui al cpv. 1 non sono presi in considerazione per il rispetto

delle disposizioni cantonali concernenti la riduzione del consumo di

energie non rinnovabili.

VI. Norme edilizie speciali e piani di quartiere

1. Norme edilizie speciali

1 Le Norme Speciali Edificatorie consentono e facilitano la

più libera edificazione di determinate aree idonee secondo principi

uniformi di progettazione.

2 Esse possono inoltre creare le premesse per particolari tipi

di utilizzo.

1. Le prescrizioni speciali di costruzione possono derogare alle disposizioni relative alla costruzione ordinaria e alle distanze minime cantonali, nonché specificare più dettagliatamente la modalità di utilizzazione in base alla sua natura e, all'interno della stessa, in base alla sua ripartizione e destinazione. Esse devono garantire un'adeguata integrazione, configurazione, urbanizzazione, dotazione e equipaggiamento dell'insediamento.27

2...25

3. Le prescrizioni speciali di costruzione possono essere integrate da un piano che rappresenti graficamente gli elementi essenziali dell'edificazione autorizzata.

1 **Le disposizioni speciali di costruzione non impongono l'obbligo di costruire secondo esse.**

2 Esse possono tuttavia stabilire che le licenze edilizie siano rilasciate sulla loro base solo se il corrispondente sviluppo edificatorio dell'intera area o di parte di essa, da definire più precisamente, è legalmente garantito.

3 In caso di rinuncia alla possibilità di edificazione concessa, si applicano le disposizioni del regolamento edilizio e di zona generale.

20

Legge sulla pianificazione del territorio e l'edilizia (LPTE)

700.1

Sonderbauvorschriften können frühestens fünf Jahre nach Aufhebung

ihrem Inkrafttreten aufgehoben werden, wenn weder eine wesentliche

Bautätigkeit eingesetzt hat, die von den eingeräumten Möglichkeiten

Gebrauch macht, noch entsprechende ernsthafte Bestrebungen nach-

gewiesen werden.

Le norme edilizie speciali possono essere abrogate al più presto cinque anni dopo la loro entrata in vigore, se non è stata avviata alcuna attività edificatoria significativa che faccia uso delle possibilità concesse, né sono stati comprovati seri sforzi in tal senso.

2. Piani di assetto

27 1 A. Contenuto

Con i piani di sistemazione (Gestaltungspläne) vengono stabiliti in modo

vincolante, per determinati e delimitati ambiti, il numero, la posizione,

le dimensioni esterne, nonché l'utilizzazione e la destinazione degli

edifici. In tal caso è consentito derogare dalle disposizioni relative

all'edilizia ordinaria e dalle distanze minime cantonali.

2 Per la progettazione deve essere lasciato un adeguato margine di

manovra.

3 Il piano di sistemazione deve altresì disciplinare l'urbanizzazione

e le attrezzature e gli impianti comuni, nella misura in cui non siano

già regolati da un piano di quartiere; esso può contenere indicazioni

relative all'ulteriore sistemazione dell'ambiente circostante.

4 Se le circostanze, in particolare in zone ampiamente edificate,

non richiedono una regolamentazione completa, il contenuto di un

piano di sistemazione può limitarsi a singole prescrizioni.

27 1 I Comuni possono definire un piano di assetto pubblico, B. Tipologie

se sussiste un notevole interesse pubblico.

I. Piano di assetto

2 I piani di assetto per costruzioni e impianti, inclusi nel

piano direttore cantonale o regionale, sono definiti dalla competente

Direzione51. Prima della definizione, i Comuni devono essere informati

sull'esito della pubblicazione del piano. Su loro richiesta, i

Consigli comunali57 devono essere invitati a una negoziazione conciliativa. Alle

legittime richieste dei Comuni deve essere dato seguito in fase di definizione.

Le restanti divergenze devono essere motivate.

Piano di assetto

1 Piani di assetto possono essere elaborati con efficacia di diritto II. Privato

pubblico anche dai proprietari fondiari.

Piano di assetto

2 Essi possono essere dichiarati di applicazione generale, se approvati 1. Elaborazione

dai proprietari fondiari cui appartengono almeno i due terzi delle superfici

comprese, e se non sono lesi interessi degni di protezione degli altri

proprietari fondiari.27

1. 1. 25-127

21

700.1

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPTC)

2. Approvazione

C. Abrogazione

Esame preliminare

Determinazione

Approvazione

A. Obbligo di

determinazione

27 Piani privati di assetto necessitano dell'approvazione dell'organo

competente per l'emanazione del regolamento edilizio e delle zone.

Qualora essi non eccedano il quadro valido per le costruzioni a lotti

nel relativo comprensorio, è sufficiente l'approvazione del Municipio57.

27 I piani di assetto possono essere abrogati alla stessa stregua delle

norme speciali in materia edilizia. Le corrispondenti disposizioni

non si applicano alle modifiche di carattere secondario.

VII. Disposizioni comuni

50 1 Le ordinanze edilizie e zonali, le prescrizioni edilizie speciali e i

piani di assetto possono essere sottoposti alla Direzione competente

per un esame preliminare prima della loro adozione.

2 L'esame preliminare avviene entro due mesi. Se è necessaria una

valutazione dell'impatto ambientale, l'esame preliminare avviene entro

tre mesi.

51 I piani regolatori e zonali, le norme edilizie speciali e i piani di

assetto pubblico sono emanati, modificati o abrogati, a seconda del

regolamento comunale, dall’assemblea comunale, dal parlamento

comunale57 o tramite votazione popolare.

51 1 I piani regolatori edilizi e delle zone, le prescrizioni edilizie speciali e i piani di quartiere devono essere sottoposti alla Direzione competente per approvazione.

2 Nell'approvazione, la Direzione è vincolata al rapporto di pre-esame.

C. Il piano di urbanizzazione

1 Con il regolamento edilizio e zonale i Comuni

stabiliscono un piano di urbanizzazione.

2 Se l'attuazione del piano di urbanizzazione richiede la collaborazione

di altri enti pianificatori, questi devono essere consultati tempestivamente.

3 Il Consiglio di Stato può esonerare dall'obbligo di stabilire un piano di urbanizzazione i Comuni le cui zone edificabili sono in gran parte edificate

e la cui urbanizzazione primaria è ampiamente sufficiente per l'ulteriore

edificazione; alle stesse condizioni può limitare tale obbligo spazialmente

o materialmente.

22

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

27 Il piano di urbanizzazione primaria fornisce informazioni sulle opere B. Contenuto

e sugli impianti pubblici necessari per l'urbanizzazione primaria delle e Effetti

zone edificabili. Esso indica inoltre in quali tappe temporalmente stabiliti Giuridici

l'ente pubblico realizzerà l'urbanizzazione primaria delle zone edificabili e

come essa sia coordinata con la pianificazione dell'offerta nel trasporto pubblico

di persone e con la pianificazione del trasporto merci.

I. In

Generale

27 1 Per la tappa successiva devono essere definite le dimensioni delle II. Fasi di

infrastrutture di urbanizzazione e devono essere stimati i relativi costi. urbanizzazione

2 Con tale definizione, le relative spese si considerano approvate.

27 1 Lo sviluppo primario deve essere avviato tempestivamente, III. Obbligo

in modo che la costruzione delle aree interessate sia possibile alla di costruzione

fine della fase rilevante.

2 In caso di inadempienza da parte degli enti di pianificazione competenti, la

Direzione competente51 adotta le misure necessarie al loro posto, se

i proprietari terrieri interessati versano un anticipo per tutti i costi.

Al termine dei lavori di costruzione, gli enti di pianificazione competenti

devono rimborsare i costi.

C. Modifiche

1 Se le ipotesi di edificazione formulate al momento della stesura del

piano di urbanizzazione non si realizzano e sono disponibili altre aree

per l'edificazione generale, il piano deve essere modificato di conse-

guenza, a condizione che gli enti pianificatori non siano gravati da

un onere finanziario significativamente maggiore o che un onere ag-

giuntivo sia per loro ragionevole.

2 Il Consiglio di Stato può, su richiesta dei comuni, prorogare i termini

a. se le ipotesi alla base delle zone edificabili e del piano di urbani-

zzazione relative allo sviluppo o alle possibilità economiche cam-

biano in modo talmente drastico da rendere inesigibile l'adempi-

mento del piano di urbanizzazione e la sua attuazione non più

sostenibile dopo aver ponderato tutte le circostanze;

b. e se, inoltre, queste mutate aspettative non potevano essere previ-

ste in base alle circostanze al momento della zonizzazione e della

definizione del piano di urbanizzazione.

3 Il Consiglio di Stato può, se necessario, subordinare le proroghe

dei termini all'istruzione di ridurre le zone edificabili.

1. 1. 25-127

23

700.1

D. Procedura

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Il piano di urbanizzazione viene stabilito con la stessa procedura e

nella stessa competenza del regolamento edilizio e delle zone; esso

necessita di approvazione.

D. Le linee di costruzione e di livello

I. Le linee di costruzione

A. Scopo e

Tipi

I. In generale

II. Scopi particolari

nelle linee

di costruzione per il traffico

B. Misura

C. Effetti giuridici

I. In generale

1. Divieto di costruire

2. Eccezioni

59 1 Le allineamenti edilizi delimitano la costruzione e servono in particolare

per la salvaguardia di opere e aree esistenti e pianificate,

nonché per la configurazione edilizia. 55

2 Si distinguono i seguenti allineamenti edilizi, da rappresentare in modo diverso nel piano degli allineamenti edilizi indicandone lo scopo

a. Allineamenti edilizi di traffico per strade, sentieri, piazze e ferrovie,

eventualmente comprensivi di giardini antistanti, impianti di protezione dal rumore,

aree verdi e parcheggi;

b. Allineamenti edilizi per impianti di esercizio relativi a opere di traffico, come autosili, grandi aree di parcheggio, servizi di manutenzione, sorveglglianza e rifornimento, nonché per correzioni di fiumi e corsi d'acqua;

c.27 Allineamenti edilizi per condotte di approvvigionamento e per raccordi ferroviari.

59 1 Le allineamento stradale possono contenere disposizioni in merito

all'obbligo di edificazione in aderenza.

2 Le allineamento stradale possono inoltre tutelare e meglio circoscrivere

un interesse pubblico alla determinata conformazione di spazi e piazze

destinati al traffico, in particolare prescrivere la costruzione sull'allineamento

stradale o meglio ordinare l'altezza delle facciate.

Le linee di costruzione devono essere fissate in modo tale da soddisfare le esigenze al momento del probabile completamento finale degli impianti interessati.

1 Entro le linee di costruzione è consentita, di regola, la realizzazione di costruzioni e impianti solo se non contraddicono lo scopo delle linee di costruzione.

2 Il piano delle linee di costruzione può tuttavia limitare l'efficacia delle linee di costruzione a determinate aree verticali.

55, 59 1 Le linee di costruzione per vie di comunicazione e le linee di costruzione per condotte di rifornimento e binari industriali si riferiscono alla linea di facciata proiettata.

2 Parti sporgenti dell'edificio devono essere rimosse senza indennizzo, non appena l'esecuzione dell'opera o dell'impianto, per il quale la linea di costruzione è stata stabilita, lo richiede.

Legge edilizia (LE)

700.1

3 Se la linea di costruzione e il limite dello spazio necessario per l'impianto coincidono, tali sporgenze devono mantenere una distanza verticale conforme al carattere dell'impianto in questione, di regola almeno 3 m.

4 Ulteriori e diverse utilizzazioni dell'area della linea di costruzione possono essere autorizzate con la licenza edilizia, se necessario con clausole accessorie di garanzia.

1 Costruzioni e impianti che non rispettano le allineamento- edilizia

aree potranno essere mantenuti e modernizzati in conformità

alla loro precedente destinazione d'uso.

2 Ulteriori interventi potranno essere autorizzati solo se l'allineamento

edilizio non è prevista a breve termine e se, con disposizioni

accessorie vincolanti alla licenza edilizia, è esclusa la possibilità

che il Comune debba risarcire il maggior valore sorto in caso

di realizzazione dell'allineamento edilizio.

III. Obbligo di

Indennizzo

Per le restrizioni della proprietà collegate alle linee di costruzione è dovuta un'indennità solo se esse provocano un'espropriazione materiale.

1. Diritto di retrocessione in caso di inedificabilità dovuta a linea edificabile

Se un terreno non edificato o edificato con un oggetto da demolire diventa inedificabile a causa di una linea edificabile e non può nemmeno essere reso nuovamente edificabile tramite un piano di quartiere, il proprietario del terreno interessato ha il diritto di retrocessione, in alternativa a un eventuale diritto al risarcimento.

2. Presupposto

Lo stesso diritto vale per la parte di un terreno più grande che sarebbe stata autonomamente edificabile senza la linea edificabile; la superficie che presumibilmente dovrebbe essere ceduta al completamento finale dell'opera in questione può essere oggetto di retrocessione.

1. Diritto al risarcimento per inedificabilità definitiva

Il diritto al risarcimento può essere fatto valere entro dieci anni da quando l'inedificabilità definitiva è stata accertata o stabilita dalle autorità, e ciò nei confronti dell'ente pubblico che ha fissato i limiti di costruzione.

2. Procedura

Per il risarcimento, la procedura, la rinuncia all'esercizio del diritto e il regresso dell'ente pubblico interessato, si applicano per analogia le disposizioni corrispondenti relative alla zona di mantenimento (zona di inedificabilità).

1. Impianti pubblici e V. Diritto

aziende miste o private che adempiono a compiti pubblici sono edilizio

autorizzate a realizzare e mantenere linee sotterranee, comprese

le relative opere, nell'area delle linee edilizie, previo risarcimento

dei danni causati.

1. 1. 25-127

25

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

2 Se non si raggiunge un accordo sull'esistenza e l'entità del diritto,

nonché sull'indennizzo, decide la Commissione di stima secondo la

legislazione concernente la cessione di diritti privati.51

3 L'esistenza di tali linee e opere può essere annotata nel registro

fondiario.

II. Le linee di livello

Le linee di livello determinano la quota degli impianti,

che sono assicurate da linee di traffico.

Le costruzioni e gli impianti di terzi devono conformarsi alla linea di livello, nella misura in cui siano rilevanti ai sensi del diritto edilizio.

III. Disposizioni comuni

1 Per la fissazione di allineamenti e livellette per opere comunali

è competente il comune, negli altri casi la direzione competente51.

2 La direzione competente51 deve accogliere le domande motivate

di fissazione; prima della fissazione sente il Consiglio comunale57.

3 I piani di allazione e di livellette vanno pubblicati e, con le

necessarie spiegazioni, posti in pubblica consultazione; la consultazione

è da notificare per scritto ai proprietari fondiari interessati.

I piani regolatori e di allineamento delle zone edificabili comunali necessitano

di approvazione.

Con l'entrata in vigore delle linee di costruzione e di livello, spetta all'ente realizzatore, nell'ambito della loro destinazione, il diritto di espropriazione.

26 I proprietari di fondi interessati da linee di costruzione e di livello

hanno diritto di chiederne la revisione, qualora il piano direttivo non

preveda più lo sviluppo assicurato da tali linee di costruzione e di

livello.

E. Linee per sci e slitte

1. Le linee per sci e slittini servono a garantire la sicurezza delle discese con gli sci e con lo slittino.

26

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPC)

700.1

2. Esse possono contenere disposizioni relative a diritti di accesso a termine e a obblighi di sgombero dalla neve.

1 Nelle linee di sci e slitta sono inammissibili costruzioni, annessi e gestioni che contraddicano lo scopo di dette linee.

2 Le spese derivanti dall'obbligo di sgombero dalla grandine e i danni derivanti dall'uso delle piste sono da rimborsare.

1 Per la fissazione di linee per sci e slitte è competente il

Consiglio comunale.

2 Per il resto, per la procedura di fissazione e approvazione si

applicano per analogia le corrispondenti disposizioni in materia di linee di

costruzione e di livello.

3 In merito ai risarcimenti si decide secondo la Legge concernente la

cessione di diritti privati. Il Comune può rivalersi sulle imprese che traggono

particolare beneficio dalle linee per sci e slitte.

Indennità

F. La protezione del territorio per opere pubbliche

I. Il piano dell'opera

1 Sono fondi previsti da un piano direttore per un’opera o un impianto Presup-

d’interesse pubblico, che non possono essere assicurati da linee di edi- posti

ficazione, i proprietari possono esigere che entro cinque anni sia stabilito

un piano dell’opera.27

2 Il promotore dell’opera può in ogni tempo allestire il piano dell’opera

di sua iniziativa.

3 Il piano dell’opera deve dare indicazioni sulla posizione approssimativa

delle costruzioni e sull’esatta estensione del terreno necessario.

1 Il piano d'opera è stabilito dal committente dell'opera o, in caso di incertezza sulla committenza, dal redattore del piano di riferimento interessato.

2 I piani d'opera non stabiliti da istanze statali necessitano di approvazione.

3 La determinazione e l'approvazione devono essere comunicate per iscritto ai proprietari dei fondi interessati.

C. Effetti

giuridici

I. Diritto di

espropriazione

1. 1. 25-127

27

700.1

La licenza del progetto esecutivo include la concessione del diritto di espropriazione.

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPTC)

II. Divieto di

modifica

III. Diritto di

prelazione

IV. Diritto di

retrocessione

Campo di

applicazione

Procedura

Termine

Per opere esistenti e interventi su di esse all'interno dell'area del piano di lavoro, si applicano mutatis mutandis le stesse restrizioni valide per costruzioni e impianti non conformi alle linee di costruzione.

1. Al titolare dell'opera spetta, per i fondi e le parti di fondi compresi nel piano delle opere, lo stesso diritto di prelazione valido per la zona di riserva.

2. Se il titolare non è ancora definitivamente determinato, il diritto di prelazione è esercitato, a seconda della natura dell'opera, dallo Stato o dal Comune.

3. L'acquirente è obbligato a cedere il fondo al titolare definitivo alle medesime condizioni, maggiorate degli interessi, alle quali lo ha acquistato. Il titolare definitivo dell'opera è obbligato a rilevare il fondo a tali condizioni, interessi compresi.

1 Il proprietario interessato, dopo l'approvazione del

piano dell'opera, ha facoltativamente, in aggiunta a un eventuale diritto

all'indennizzo, il diritto di cedere il proprio fondo al promotore del piano

dell'opera.

2 Per l'indennizzo, la procedura e la rinuncia all'esercizio del

diritto, si applicano per analogia le disposizioni corrispondenti

relative alla zona di rispetto.

3 Nel rapporto tra il promotore del piano dell'opera e il

titolare definitivo dell'opera si applica la medesima disciplina del diritto

di prelazione.

II. Il divieto di costruzione precauzionale

Per la tutela delle opere e degli impianti pubblici in fase di preparazione, ma che non costituiscono oggetto di un piano direttivo o di un progetto esecutivo, può eccezionalmente essere disposto un divieto di costruzione precauzionale.

1 La domanda deve essere presentata dall'ente responsabile dell'opera.

2 La decisione è presa dal Consiglio di Stato per le opere statali, negli altri casi dalla Direzione competente51; il Consiglio comunale57 del comune sede dell'opera deve essere preventivamente consultato, qualora non sia il richiedente.

1 Il divieto di costruzione decade se, entro cinque anni dall'entrata

in vigore dello stesso, non viene completato il corrispondente piano

direttore e non viene fissato un piano delle opere o non viene

avviata la procedura di espropriazione.

2 25

28

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPC)

700.1

4. Sezione: Piano di quartiere, rettifica di confini e risanamento di zona27

A. Il piano di quartiere27

1. Principi 26

1 Il piano di quartiere consente, nella zona interessata, un uso

conforme all'ordine della pianificazione e del diritto edilizio

e contiene le disposizioni a tal fine necessarie.

2 Se le circostanze non richiedono una regolamentazione completa,

il piano di quartiere si limita alle necessarie misure parziali.

3 Nelle zone in gran parte non edificate si può esigere che il piano

di quartiere illustri la struttura di quartiere desiderata e le idee

relative all'edificazione, e che la ripartizione parcellare sia

armonizzata con esse.26

26 Qualora l'area oggetto di intervento ricada in tutto o in parte in

proprietà di agricoltori, oltre alla procedura del piano di quartiere,

per promuovere la separazione delle particelle con diverse destina-

zioni d'uso, può essere attuata una permuta di fondi secondo le di-

sposizioni della legge sull'agricoltura, purché ciò non comporti al-

cun ritardo.

1 Il piano di quartiere è di regola da limitare alle zone edificabili; in circostanze particolari può estendersi oltre tale ambito.

2 L'area di riferimento è di regola delimitata da strade pubbliche esistenti o previste, eccezionalmente anche da strade di quartiere; in sostituzione delle strade possono esserci ostacoli o linee di separazione chiari, naturali, artificiali o legali per l'edificazione.

1. **Determinazione delle linee di costruzione e di livello**

1 Prima o contestualmente al piano di quartiere, le linee di costruzione e di livello devono essere stabilite per le strade pubbliche di allineamento che delimitano o attraversano il suo territorio, nonché per le strade di quartiere e altre infrastrutture di traffico, nella misura in cui vi sia una necessità a tal fine.27

2 Se in questo momento la determinazione delle linee di costruzione e di livello non è ancora possibile, si può eccezionalmente designare il terreno presumibilmente necessario a tal fine con linee di costruzione progettate.

1. 1. 25-127

29

700.1 Legge sulla Pianificazione e le Costruzioni (LPC)

**Ripartizione dei terreni** § 126. 1 L'area del piano di quartiere deve essere ripartita in modo che tutti i fondi, senza necessità di autorizzazioni eccezionali e senza il consenso dei vicini, possano essere edificati in maniera adeguata alle condizioni locali e alla zona edificabile; se ciò non è possibile, i diritti e gli oneri necessari devono essere stabiliti con il piano di quartiere.

2 Per la nuova ripartizione possono essere prescritte dimensioni minime.

3 Laddove vi sia una necessità, devono essere previste aree destinate a dotazioni e attrezzature comuni del quartiere o di una pluralità di fondi; i rapporti giuridici di diritto privato relativi a tali aree devono essere regolati con il piano di quartiere.

**Oggetti da proteggere;** § 127.27 1 Si deve tenere conto degli oggetti da proteggere.

**edifici esistenti**

2 La rimozione di edifici o parti di edifici, che non siano stati autorizzati a tempo determinato o revocabile, può essere prevista al di fuori della riqualificazione del territorio solo se essi non determinano in modo decisivo il valore del fondo e se la loro permanenza ostacola l'adeguata configurazione del piano di quartiere. Questa limitazione non si applica se il proprietario interessato acconsente e se ciò non grava in modo sproporzionato altri soggetti coinvolti.

**Collocazione,** § 128. 1 Tutti i fondi all'interno dell'area del piano di quartiere devono essere

**dotazione e** collocati dal piano di quartiere e partecipare a eventuali

**attrezzature** dotazioni e attrezzature comuni necessarie.

2 Le collocazioni, nonché le dotazioni e attrezzature comuni, devono essere stabilite in modo che siano sufficienti per la piena utilizzazione dei fondi interessati.

3 Laddove tali impianti, secondo le circostanze, non debbano essere realizzati in un'unica fase, la costruzione per tappe deve essere regolata.

**Regolazione della** § 129. 1 Con il piano di quartiere possono essere stabilite, alle condizioni

**costruzione** applicabili e nel procedimento prescritto, prescrizioni edilizie speciali o un piano di configurazione.

2 La decisione di principio al riguardo deve essere presa di regola per i piani di configurazione privati al più tardi alla prima assemblea del piano di quartiere, negli altri casi dal Consiglio comunale57 dopo l'avvio del procedimento.

**Elaborazione** § 130.27 1 I piani di quartiere sono elaborati in procedura privata dai

proprietari di fondi, in procedura ufficiale dal Consiglio comunale57.

30

Legge sulla Pianificazione e le Costruzioni (LPC)

700.1

2 Per l'attuazione delle procedure del piano di quartiere, il Consiglio comunale57 può nominare una commissione del piano di quartiere, della quale possono far parte anche esperti residenti fuori dal comune.

§§ 131-136.25

2. **Valutazione e attribuzione del terreno**26

1 La valutazione dei terreni avviene di norma secondo superfici di valutazione, tenuto conto delle differenze di valore.

2 Qualora il Consiglio comunale57, in base alle circostanze, in particolare in relazione a un piano di assetto, ritenga opportuna la valutazione in base al rapporto dei valori dei fondi conferiti, ne dispone di norma prima dell'elaborazione del progetto di piano di quartiere; tale decisione deve essere comunicata per iscritto ai proprietari dei fondi interessati.

3 Previo accordo con i proprietari dei fondi, possono essere applicati anche altri metodi di valutazione.

4 Sono escluse successive contestazioni sul metodo di valutazione.

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

**B. Massa e detrazioni del piano di quartiere**

1. **1. 25-127**

31

1 Nelle massa dei fondi interessati vanno incluse le superfici

delle strade pubbliche, dei sentieri e dei corsi d'acqua da sopprimere, nonché le strade campestri

e consortili.

2 Dalla massa risultante vengono dedotte

a. i terreni necessari per le opere di urbanizzazione e per le attrezzature

e dotazioni comuni; la detrazione per le attrezzature e dotazioni

comuni non dovrebbe di regola superare il 10%

della massa;

b. il fabbisogno di terreno per i nuovi impianti o l'ampliamento delle vie

di comunicazione pubbliche che delimitano o attraversano l'area del piano

di quartiere, nonché per impianti pubblici di approvvigionamento minori che

servono anche il quartiere.

3 La somma di tutte le detrazioni non può di regola, al momento della redazione

del piano di quartiere, superare il 25% e, in caso di modifica, non

più del 10%.

4 In caso di compensazione in base alle superfici, le detrazioni sono

a carico dei fondi esistenti, proporzionalmente e in modo uniforme, in base

al grado di urbanizzazione nel vecchio e nel nuovo stato; per le attrezzature

e dotazioni comuni, tuttavia, solo nella misura in cui

esse vadano a loro beneficio.

**C. Assegnazione della superficie complessiva in generale**

**I. In caso di compensazione in base alle superfici**

1. **1. Principio**

2. **2. Accorpamento di fondi**

3. **3. Acquisto**

**II. In caso di compensazione in base ai valori**

**700.1**

**Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)**

1 La superficie complessiva risultante dalle deduzioni deve essere

attribuita in modo che i proprietari fondiari ricevano, per quanto possibile,

parcelle idonee, in posizione equivalente e in rapporto alla superficie della

loro proprietà originaria, tenendo conto delle differenze di valore;

all’occorrenza, possono essere soppresse, modificate o costituite restrizioni

legali della proprietà di diritto privato, servitù prediali, oneri fondiari o

diritti personali annotati.

2 Le costruzioni esistenti che non devono essere demolite al momento

dell’esecuzione del piano di quartiere, sono di regola assegnate ai

precedenti proprietari.

3 Per le superfici di strade pubbliche e corsi d’acqua da sopprimere,

sussiste un diritto all’attribuzione di un fondo edificabile solo nella

misura in cui tali superfici non siano necessarie per corrispondenti nuove

opere.

4 I titolari di diritti di passaggio su sentieri agricoli, i cui fondi si

trovano al di fuori dell’area del piano di quartiere, e i proprietari di

strade consortili agricole non hanno diritto all’attribuzione; un diritto

al risarcimento sorge in questi casi solo per la soppressione di strade

consortili e solo a condizione che non venga creato un sostituto con

corrispondenti nuove opere; l’accesso ai fondi interessati deve però

essere garantito per l’uso precedente.

Con il consenso dei proprietari e dei loro creditori ipotecari, più fondi indipendenti possono essere uniti e su di essi può essere costituito o concordato comproprietà, contitolarità con o senza proprietà per piani, oppure al posto della proprietà, diritti reali limitati, quali in particolare diritti di costruzione e di abitazione.

Grundstücke des Altbestands, die für eine geeignete Über-

bauung flächenmässig nicht ausreichen und die weder durch Bau-

vorschriften noch durch Zusammenlegung, noch durch eine geringe,

den andern Beteiligten zumutbare Mehrzuteilung überbaubar gemacht

werden können, sind auszukaufen.**

I fondi preesistenti che, per una sufficiente edificazione, sono insufficienti quanto a superficie e che non possono essere resi edificabili né mediante prescrizioni edilizie, né mediante accorpamento, né mediante una modesta assegnazione supplementare, ragionevolmente esigibile dagli altri interessati, sono da acquisire.

1 Se l’attribuzione avviene secondo valori, le nuove parcelle devono

essere scorporate in modo che il rapporto tra i loro valori venali corrisponda

a quello del patrimonio preesistente.

2 Per il resto, le disposizioni relative all’attribuzione per superfici si applicano

per analogia.

32

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

D. Particolare per i fondi ceduti per impianti pubblici di traffico e di approvvigionamento e per strade di quartiere

Il fondo ceduto per impianti pubblici di traffico e di approvvigionamento e per strade di quartiere è assegnato al comune o al rispettivo gestore dell'opera.

**I. Assegnazione all'ente pubblico**

**1. Superfici per traffico e approvvigionamento**

1. **Immissione di fondi e altre attribuzioni**

Se un ente pubblico conferisce fondi per i quali ha diritto ad una seconda attribuzione, o ne mette a disposizione a titolo sostitutivo, ha diritto all'attribuzione di parcelle che per posizione e forma siano idonee all'esecuzione di un'opera pubblica pianificata o progettata, servano a prevenire effetti negativi derivanti dall'opera o si trovino nella zona di rispetto; se l'ente pubblico dispone già di un terreno idoneo, se ne deve tenere conto nella nuova attribuzione.

2. I medesimi diritti di prelazione possono essere rivendicati da persone giuridiche con scopi di pubblica utilità o culturali per opere la cui realizzazione sarebbe suscettibile di esproprio.

3. Al posto dei fondi conferiti, possono essere attribuite ai proprietari parcelle situate al di fuori della zona del piano di quartiere, ma all'interno di una zona edificabile, se lo scambio è nell'interesse pubblico e serve ad evitare l'acquisto o l'esproprio; dopo la pubblicazione del progetto di piano di quartiere rivisto, contro la volontà dei proprietari fondiari interessati possono essere attribuite solo parcelle in un'area con piano di quartiere approvato.

1. **Compensazione in denaro per adeguamenti di parcelle e altre detrazioni**

Nell'interesse di un'appropriata configurazione delle parcelle, i maggiori o minori conferimenti richiesti sono compensati in denaro, così come le detrazioni per impianti pubblici di trasporto e fornitura di servizi.

2. **Compensazione per perdite di valore**

Una compensazione in denaro è altresì dovuta per le perdite di valore che derivano

a. dalla nuova assegnazione, demolizione o adeguamento di edifici e relative pertinenze senza un corrispondente obbligo legale del precedente proprietario,

b. dalla soppressione, modifica o costituzione di diritti.

3. **Criteri di valutazione per le indennità**

Per la determinazione delle indennità sono, di principio, decisive le condizioni esistenti al momento della fissazione del piano di quartiere.

1. I costi di costruzione F. Costi di

Il piano di quartiere determina come devono essere sostenuti i costi di costruzione.

di infrastrutture di urbanizzazione, nonché di impianti e attrezzature comuni.

e attrezzature comuni.

1. 1. 25-127

33

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Determinante è in primo luogo l'interesse per le relative opere.

opere.

Inoltre, si deve tenere conto se, in caso di edificazione, saranno necessarie ulteriori spese proprie, come accessi e vie d'accesso più lunghi, condotte di servizio e simili, che non sarebbero necessarie per altri fondi a causa della loro posizione e forma, e se a tali svantaggi non si contrappongano vantaggi della posizione arretrata.

3. Il procedimento di approvazione27

Il procedimento è avviato su richiesta di un proprietario fondiario

oppure, laddove lo sviluppo edilizio e il piano di lottizzazione lo

rendano auspicabile, d’ufficio dal Consiglio comunale57.

1 Il decreto di avvio è pubblicato e comunicato per scritto ai proprietari fondiari del perimetro.

2 Mediante ricorso contro l'avvio o il rifiuto di avviare il procedimento si può unicamente far valere la mancanza o la presenza dei presupposti per l'esecuzione del procedimento; obiezioni di questo genere non possono più essere sollevate in un secondo tempo.

1. L'introduzione del procedimento necessita dell'approvazione

della Direzione competente51; essa può essere negata solo

qualora manchino i presupposti per la sua esecuzione.

2. La forza giuridica dell'introduzione del procedimento deve essere comunicata per iscritto ai proprietari fondiari interessati.

26 All'apertura della procedura e in sede di appro-

vazione da parte della Direzione competente51, sono stabiliti termini appropriati per la presentazione del piano di quartiere e possono essere impartite direttive circa il suo contenuto.

1 Se il procedimento è stato validamente avviato, sulle

particelle comprese nell'area di riferimento non possono essere

apportate modifiche né materiali né giuridiche senza l'autorizzazione

del Consiglio comunale57; l'autorizzazione è da concedere se la modifica

non rende impossibile né ostacola in modo significativo l'allestimento o l'esecuzione

del piano di quartiere.

2 Su richiesta del Consiglio comunale57, la Direzione competente51

può disporre il divieto di modifica (Quartierplanbann) sulle particelle prima della conclusione del

procedimento di avvio, se circostanze particolari lo giustificano.

3 Il divieto di modifica (Quartierplanbann) deve essere annotato nel registro fondiario.

34

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

4 Il divieto di modifica (Quartierplanbann) deve essere revocato quando il piano di quartiere

è stato eseguito o quando l'avvio è stato rifiutato o successivamente

annullato.

51 1 Dopo l'apertura definitiva del procedimento viene allestito un progetto di

piano di quartiere.

B. Elaborazione

del piano

2 Il progetto può essere presentato alla Direzione competente per un esame I. Primo

preliminare.

3 L'esame preliminare si svolge entro due mesi.

progetto ed

esame

preliminare

51 1. Prima riunione

1. Dopo aver ricevuto il progetto di piano di quartiere e un eventuale rapporto di pre-esame, i proprietari dei fondi e, qualora siano previste modifiche in tal senso, i titolari di servitù, oneri fondiari o diritti personali annotati, saranno invitati a una trattativa mediante comunicazione scritta.

2. Dalla comunicazione fino alla trattativa, il progetto di piano di quartiere e il rapporto di pre-esame saranno depositati per gli interessati.

3. Durante la trattativa, il progetto deve essere illustrato e devono essere raccolti i desideri e i suggerimenti degli interessati; questi possono essere presentati per iscritto entro 30 giorni.

27 Entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presa di posizione III. Rielaborazione

scritta, occorre perseguire il riassetto delle obiezioni e rielaborare il progetto.

1. Termine

1 Il progetto riveduto deve essere esposto durante 30 giorni per la 2a edizione

dei partecipanti; contemporaneamente questi devono essere invitati ad una seconda as-

semblea, da tenersi entro ulteriori 30 giorni.

2 L'esposizione e l'invito devono essere comunicati per iscritto ai partecipanti.

1 Entro il termine di deposito è possibile presentare istanze 3. Presentazione

a. in merito ai fondamenti delle urbanizzazioni nonché alle

attrezzature e infrastrutture comuni,

b. di esclusione dal procedimento,

c. per una diversa nuova attribuzione,

d. di rifiuto di terreno sostitutivo di un ente pubblico esterno

all'area del piano di quartiere.

2 Successivamente, tali istanze sono ammissibili solo se viene

dimostrato che esse non avrebbero potuto essere presentate

tempestivamente neppure applicando la dovuta diligenza.

3 Altre istanze possono essere presentate anche nella seconda

assemblea.

di istanze

1. 1. 25-127

35

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

IV. Seconda

assemblea

V. Armoniz-

zazione

del piano

C. Fissazione

e

approvazione

I. Fissazione

II. Appro-

vazione

1. Proce-

dimento

2. Effetto

giuridico

D. Elaborazione

del piano

da parte

dei

proprietari

fondiari

4 Chi non presenta istanze tempestivamente è escluso dal

procedimento di ricorso.

In sede di udienza, la bozza riveduta verrà illustrata e si prenderà posizione sulle richieste.

1. Entro quattro mesi dalla seconda assemblea, si

deve tentare di eliminare le divergenze rimanenti e si deve

ripulire la bozza.27

2...25

3 Questa bozza ripulita deve corrispondere, in termini di requisiti di

accuratezza, agli atti di mutazione da redigere al momento dell'esecuzione

del piano di quartiere.

51 Dopo l'espletamento del procedimento di rettifica, il

Consiglio comunale57 stabilisce il piano di quartiere.

51 1 Il piano di quartiere definitivo necessita dell'approvazione da parte della Direzione competente.

2 L'approvazione avviene di regola entro due mesi.

3 La decisione di approvazione, insieme al piano di quartiere definitivo, viene pubblicata dal Comune, messa a disposizione per consultazione nel Comune e comunicata per iscritto agli interessati.

1 Con l'approvazione, i rapporti giuridici stabiliti dal piano di quartiere subentrano di diritto a quelli preesistenti; tuttavia, i diritti necessari per la gestione e la commercializzazione dei fondi nella loro estensione precedente possono continuare ad essere esercitati, fintanto che ragioni di fatto lo richiedano.

2 I diritti e gli obblighi dei creditori pignoratizi, indipendentemente dal fatto che si basino su un diritto di pegno legale o contrattuale, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile svizzero12 relative ai diritti di pegno in caso di ricomposizione fondiaria.

26 1 Se la richiesta di avvio del procedimento viene presentata congiuntamente

da tutti i proprietari fondiari della zona di riferimento, il

Consiglio comunale57 può, con la decisione di avvio e su loro richiesta,

affidare loro l'elaborazione del piano di quartiere.

36

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

2 Il piano di quartiere elaborato dai proprietari fondiari deve

corrispondere ai requisiti legali per quanto riguarda la delimitazione,

le detrazioni per vie di comunicazione pubbliche e per impianti

di approvvigionamento, nonché le assegnazioni e gli altri rapporti

giuridici relativi agli impianti di urbanizzazione. Per il resto, può contenere

altre e più ampie determinazioni, a condizione che non vengano

violate norme cogenti e interessi pubblici.

3 I proprietari fondiari non sono vincolati alle disposizioni procedurali

per l'elaborazione del piano. Il piano di quartiere da loro elaborato

richiede il consenso di tutti i proprietari fondiari della zona di riferimento.

Se con esso vengono modificati diritti reali limitati di terzi,

è necessario anche il loro consenso.

4 Su richiesta di un interessato o dopo la scadenza di un termine fissato,

il Consiglio comunale57 prosegue il procedimento tenendo conto

dei lavori preparatori.

5 Il piano di quartiere elaborato con il consenso di tutti gli interessati

viene approvato dal Consiglio comunale57 alle condizioni e con le

conseguenze giuridiche che si applicano per la fissazione di un

piano di quartiere redatto d'ufficio.

26 Nelle revisioni di piano di quartiere che si limitano a misure parziali E. Revisione

il Consiglio comunale57, immediatamente dopo l'approvazione con forza

di legge dell'introduzione del procedimento da parte della Direzione

competente51, può depositare il progetto di revisione e convocare

un'assemblea corrispondente alla seconda assemblea della procedura

ordinaria.

4. L'esecuzione 27

1. 1. 25-127

37

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (PBG)

1. Unverzüglich nach der Genehmigung des Quartierplans A. Grundbuch-

veranlasst der Gemeindevorstand57 die Erstellung der Mutationsakten, licher Vollzug

wobei auf die Vermarkung und die Aufnahme im Feld verzichtet wer-

den kann, soweit das Vermessungsrecht es zulässt; die Beteiligten er-

halten die sie betreffenden Auszüge aus den Mutationsunterlagen.

2 Hernach gibt der Gemeindevorstand57 unter Beifügung der nöti-

gen Unterlagen die Anmeldung für den grundbuchlichen Vollzug des

Quartierplans ab.

3 Liegt lediglich eine Teilgenehmigung des Quartierplans vor, erfolgt

die Anmeldung für den genehmigten Teil.

B. Geldschulden und

-forderungen

I. Fälligkeit und

Zahlung

---

**Translation into Italian:**

1. A. Esecuzione

nel registro fondiario

Immediatamente dopo l'approvazione del piano di quartiere, il Consiglio comunale57 ordina la preparazione dei documenti di mutazione, rinunciando, ove il diritto di misurazione lo consenta, alla picchettatura e al rilievo sul campo; gli interessati ricevono gli estratti dei documenti di mutazione che li riguardano.

2 Successivamente, il Consiglio comunale57 presenta la richiesta per l'esecuzione nel registro fondiario del piano di quartiere, allegando i documenti necessari.

3 Se è presente solo un'approvazione parziale del piano di quartiere, la richiesta viene presentata per la parte approvata.

B. Debiti e

crediti pecuniari

I. Esigibilità e

pagamento

1 Indennità e retribuzioni diventano esigibili con la no-

tificazione degli atti di mutazione alle parti, al più tardi

tuttavia tre mesi dopo l'approvazione del piano di quartiere.27

2 I proprietari fondiari devono, fatti salvi i conguagli in denaro,

tollerare il risultato delle mutazioni di rettifica, in particolare dopo l'av-

venuto completamento delle infrastrutture di accesso; tale obbligo deve

essere annotato nel registro fondiario.

3 Il debitore o il creditore nei confronti del proprietario fondiario è

il Comune.

4 Indennità e retribuzioni, nella misura in cui non vengano

compensate con crediti reciproci, devono essere versate entro 60 giorni;

dopo tale termine, esse sono soggette a interessi.

Le pretese compensative stabilite dal piano di quartiere

valgono quale titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell'Art. 80 cpv. 2 LEF14.

Le prestazioni di un privato possono essere differite per un massimo di due

anni, qualora l'immediata riscossione rappresentasse una difficoltà insostenibile.

1 Il proprietario del fondo può esimersi dal pagamento dell'indi-

ennità restituendo al comune il fondo di nuova assegnazione entro

60 giorni dall'approvazione del piano di quartiere.

2 In questo caso il comune deve indennizzare il valore che il fondo

aveva alla data di valutazione senza tener conto dell'aumento di

valore intervenuto a seguito del piano di quartiere.

3 Se le parti non si accordano, il comune deve avviare la procedura

prevista dalla legge sull'espropriazione.

II. Apertura di

credito

III. Moratoria

IV. Esenzione

A. Obbligo di costruzione

I. Principio

5. La costruzione degli impianti di urbanizzazione, delle

attrezzature e delle dotazioni; rapporti giuridici27

1 Le infrastrutture di urbanizzazione, gli allestimenti e le attrezzature

comunitarie previste nel piano di quartiere possono essere costruite

dai proprietari fondiari interessati.

2 I progetti devono corrispondere ai requisiti tecnici di opere pubbliche

comparabili.

3 Al titolare dell'opera, nella cui proprietà le infrastrutture di urbaniz-

zazione passano dopo il loro completamento, spettano l'approva-

zione del progetto e la vigilanza sulla costruzione.

38

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

4 Il Consiglio comunale57 approva i progetti degli allestimenti e delle

attrezzature comunitarie e ne sorveglia la costruzione.

1. Se l'urbanizzazione primaria è giuridicamente e finanziariamente garantita, II. Comune

il Consiglio comunale57 avvia la costruzione delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni e delle attrezzature comunitarie previste dal piano di quartiere, su richiesta di un interessato o d'ufficio, 1. Nell'ambito

quando la necessità di terreni edificabili urbanizzati o lo stato di costruzione lo richiedono.27

2 La costruzione avviene a spese dei proprietari fondiari interessati;

questi sono tenuti a versare anticipi adeguati in base all'avanzamento dei lavori.

27 Qualora la zona del piano di quartiere non debba essere urbanizzata 2. Al di fuori

ancora secondo il piano di urbanizzazione, l'obbligo di edificazione del piano di

legale del Comune è attivato solo quando l'urbanizzazione primaria è urbanizzazione

legalmente garantita e se i costi di costruzione totali previsti sono stati

anticipati dai richiedenti. I proprietari di fondi edificati sono tenuti, per

la corrispondente superficie, a partecipare immediatamente ai costi.

1 La Vergebung der Lavori e delle Forniture (conferimento degli appalti per lavori e forniture)

assegnazione

dei lavori

e delle forniture

avviene da parte del Comune in base ad un concorso o a trattativa privata,

nella misura in cui il Comune non li esegua in proprio; i proprietari

dei fondi soggetti a pagamento devono essere sentiti preventivamente.

2 Di regola va considerato l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista

economico, purché l'imprenditore dia garanzia per un'esecuzione dei

lavori o delle forniture tempestiva e conforme alle esigenze.

3 Il Comune non è vincolato ad un eventuale regolamento di appalto.

1 I proprietari di fondi su cui sono stati eretti costruzioni, impianti

di base e di urbanizzazione con il loro intorno, devono adattarli a

proprie spese al piano di quartiere.27

2 Restano salve le eventuali obbligazioni più estese derivanti da

licenze edilizie.

B. Rapporti

giuridici

I. Impianti di

urbanizzazione

1. 1. 25-127

39

Le opere di urbanizzazione, una volta completate, passano a titolo gratuito in proprietà del Comune o dell’ente gestore competente, nella misura in cui la proprietà non sia già stata trasferita in virtù dell’assegnazione.

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

II. Dotazioni e

infrastrutture

comunitarie

III. Acquisto

successivo

C. Dilazione

D. Contabilità

I. Conteggio

II. Debitori

Le relazioni giuridiche relative a installazioni e attrezzature comuni sono regolate dalle disposizioni del piano di quartiere.

1. I proprietari che non hanno partecipato ai costi di realizzazione non

possiedono un diritto eccedente i bisogni della precedente utilizzazione

del fondo sulle infrastrutture di urbanizzazione primaria e sulle

dotazioni e attrezzature comuni, indipendentemente dai relativi

rapporti giuridici, se non dopo aver versato una quota di partecipazione.

2. Questa limitazione della proprietà può essere annotata nel registro

fondiario.

3. L'ammontare della quota di partecipazione è costituito dai costi

proporzionali al momento della realizzazione delle opere; esso è soggetto

a interessi.

4. I contributi di partecipazione ancora in sospeso diventano esigibili

quando l'area del piano di quartiere rientra nell'arco temporale del

piano di urbanizzazione.

1 In casi eccezionali, le quote dei costi dei proprietari di piccoli fondi non intenzionati a costruire, che devono essere versate per la costruzione degli impianti previsti dal piano di quartiere nell'ambito del piano di urbanizzazione o, in alternativa, per l'acquisto coattivo, devono essere dilazionate dal Comune per un periodo massimo di 10 anni. Esse sono soggette a interessi.

2 A questi proprietari spettano, sugli impianti di urbanizzazione e sulle dotazioni e attrezzature comuni, soltanto i diritti di coloro che non hanno partecipato alle spese di realizzazione.

1 Il Consiglio comunale si occupa della contabilità.

2 Dopo la conclusione dei lavori di costruzione, esso allestisce una

rendicontazione provvisoria e addebita o accredita i partecipanti

di conseguenza.

3 I contributi di riscatto versati successivamente devono essere erogati

continuativamente e proporzionalmente ai loro versamenti a quei

partecipanti che hanno sostenuto i costi di costruzione.

4 Dopo il ricevimento di tutti i contributi di riscatto, viene allestita

la rendicontazione finale e viene determinato l’importo definitivo

dovuto da ciascun partecipante; di ciò deve essere data comunicazione

scritta ai partecipanti.

Il debitore dei contributi di urbanizzazione, di allacciamento e di

infrastruttura pendenti è il proprietario del fondo soggetto a contributo

al momento della liquidazione finale; ha diritto ad eventuali rimborsi.

40

Legge sulla pianificazione del territorio e dell'edilizia (LPTE)

700.1

6. Le spese procedurali27

1 Le spese del comune per l'elaborazione, la rettifica e l'attuazione del piano di quartiere sono a carico dei proprietari fondiari interessati – in solido e comprensive di interessi – di regola in proporzione alla superficie dei loro nuovi fondi. Particolari circostanze devono essere prese in considerazione.

2 Il Consiglio comunale può richiedere un congruo anticipo o congrui acconti.

3 Il rendiconto finale deve essere comunicato per iscritto.

4 Debitore è il rispettivo proprietario del fondo.

B. La rettifica di confine

A. Oggetto

I. Scambio

1. Qualora il confine o le linee di costruzione impediscano un’idonea edificazione di singoli fondi, può essere disposto uno scambio di parti di fondo non edificabili autonomamente, purché ciò non comporti svantaggi irragionevoli per i proprietari dei fondi interessati.

2. Uno scambio può inoltre essere effettuato qualora si renda necessario in relazione alla misurazione del registro fondiario.

3. Lo scambio avviene per superficie, tenendo conto della differenza di valore, a meno che le parti non concordino su un altro criterio.

II. **Attribuzione Unilaterale di Diritti**

Se uno scambio non è attuabile, i fondi e le parti di fondi non edificabili possono essere attribuiti a una particella confinante alle stesse condizioni.

III. Diritti reali

limitati

Anziché modifiche di confine o in aggiunta a esse, possono essere costituiti, modificati o estinti diritti reali limitati, in particolare se in tal modo si può evitare un'attribuzione unilaterale senza che i titolari dei diritti preesistenti o i nuovi onerati siano toccati in modo irragionevole.

1 La procedura viene avviata su richiesta di un proprietario fondiario B. Procedura

o, laddove lo sviluppo edilizio e il piano di urbanizzazione lo rendano I. Avvio

opportuno, d’ufficio dal Municipio57.

2 Con ricorso è impugnabile unicamente il rigetto di una domanda.

II. Progetto

La Commissione del piano di quartiere o l'Ufficio edilizia sottopone un progetto alle parti interessate, cercando di raggiungere un'intesa amichevole.

1.1.25-127

41

700.1

III. Fissazione

IV. Costi

C. Rimando

alla procedura

del piano di

quartiere

Principio

Interesse pubblico

in particolare

Zona

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

1 Können sich die Beteiligten innert zwei Monaten nach

Vorlegung des Entwurfs nicht einigen, setzt der Gemeindevorstand57

die Grenzbereinigung samt allfälligen beschränkten dinglichen Rech-

ten und den Entschädigungsfolgen fest.

len.

2 Der Festsetzungsbeschluss ist den Beteiligten schriftlich mitzutei-

3 Die Grenzbereinigung bedarf keiner Genehmigung.

***

**1 Se le parti non si accordano entro due mesi dalla

presentazione del progetto, il Consiglio comunale57

stabilisce la rettifica del confine, inclusi eventuali diritti reali limitati

e le conseguenze in termini di indennizzo.**

**2 La decisione di accertamento deve essere comunicata per iscritto alle parti.**

**3 La rettifica del confine non necessita di approvazione.**

Le spese processuali sono a carico delle parti in proporzione al loro interesse.

Del resto gelten sinngemäss die Bestimmungen über das

amtliche Quartierplanverfahren.

C. La risanamento di zona27

I. Presupposti

1 In agglomerati urbani edificati, il cui stato nell'interesse pubblico

richiede un risanamento, può essere eseguita la risanamento del quartiere.

2 Restano riservati i provvedimenti per rimediare a inconvenienti di polizia

secondo le prescrizioni edilizie della presente legge.

Un interesse pubblico alla riqualificazione sussiste,

se la sovrastruttura esistente

a. si trova in un forte disallineamento con gli obiettivi del piano regolatore (Bau- und Zonenordnung) e in tal modo mette significativamente a rischio lo sviluppo desiderato o promuove uno sviluppo errato grave che non può essere corretto con altri mezzi, oppure

b. presenta notevoli carenze in termini di igiene, accessibilità (Erschliessung), dotazione (Ausstattung), attrezzature (Ausrüstung) o configurazione urbanistica (ortsbauliche Gestaltung), che non possono essere eliminate in altro modo.

Dem Verfahren ist jeweils ein Gebiet zu unterwerfen,

dessen Erneuerung innert vernünftiger Frist möglich ist und das hin-

sichtlich der ortsbaulichen und architektonischen Gestaltung, der Er-

schliessung, der Ausstattung oder der Ausrüstung eine sinnvolle Ein-

heit darstellt.

42

Planungs- und Baugesetz (PBG)

700.1

II. Weitere Bestimmungen

---

Deve essere assoggettata alla procedura ogni volta un'area la cui

riqualificazione sia possibile entro un termine ragionevole e che,

sotto il profilo della configurazione urbanistica e architettonica,

dell'accessibilità, delle dotazioni o delle attrezzature, costituisca un'unità

sensata.

42

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

II. Ulteriori disposizioni

Sempreché nel prosieguo non sia diversamente stabilito, A. Rinvio

si applicano le disposizioni sul piano di assetto e sul piano di quar-

tiere ufficiale.

B. Avvio del procedimento

Il procedimento è avviato su richiesta dei proprietari fondiari, ai quali appartengono più di due terzi della superficie dell'area di risanamento, o d'ufficio dalla Giunta comunale.

1. La ristrutturazione totale mira a una nuova edificazione C. Oggetto

del territorio interessato; essa può essere disposta solo se una ristrutturazione

parziale non lascia attendere un effetto complessivo favorevole.

2. La ristrutturazione parziale provvede, mediante disposizioni adeguate, alla

eliminazione di inconvenienti.

D. Piano di progettazione

Nelle ristrutturazioni complete, deve essere elaborato un piano di progettazione che costituisce parte integrante del piano di quartiere.

1 Nelle ristrutturazioni totali, un rapporto E. Sociale deve essere elaborato con il piano di quartiere

Rapporto sugli effetti sui proprietari di immobili, gli inquilini e gli

affittuari dell'area interessata al momento dell'avvio della procedura

nonché sull'ambiente circostante.

2 Il rapporto deve essere adeguatamente considerato in fase di fissazione del piano di quartiere.

3 Il rapporto deve essere allegato al piano di quartiere.

4 Cinque anni dopo l'esecuzione della ristrutturazione totale, il

rapporto deve essere confrontato con gli effetti effettivi; il risultato deve essere comunicato alla Direzione competente.

1. **Protezione dei servizi del quartiere in caso di riqualificazione complessiva**

Nelle riqualificazioni complessive, per le attività che servono all'approvvigionamento del quartiere e i cui titolari intendono insediarsi successivamente nel nuovo complesso edilizio, devono essere messi a disposizione, per quanto le circostanze lo consentano, locali sostitutivi provvisori durante il periodo di costruzione; la regolamentazione dell'approvvigionamento sostitutivo è parte integrante del piano di quartiere.

2. Qualora il titolare dell'attività rinunci all'insediamento, è tenuto a risarcire i costi derivanti all'impresa.

1. La ristrutturazione comporta la demolizione di immobili residenziali

o commerciali esistenti, l'impresa deve compiere ogni ragionevole

sforzo per procurare o intermediare locali sostitutivi idonei per i

proprietari, gli inquilini e gli affittuari interessati al momento

della definizione del piano; la prova di ciò deve essere fornita

al più tardi prima dell'inizio della costruzione.

1. 1. 25-127

43

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

II. Edifici

esistenti

I. Criterio di

valutazione

K. Diritti di

assegnazione

I. Del comune

II. Del proprietario

del terreno

L. Attuazione

I. Trasferimento

di diritti

II. Costruzione

2 In occasione della prima locazione, i locali residenziali o

commerciali di nuova costruzione devono essere offerti in via

prioritaria agli inquilini o agli affittari precedenti.

1 Edifici, la cui rimozione non può essere economicamente giustificata a causa del loro stato e della loro posizione, devono essere mantenuti nella loro esistenza se i loro proprietari lo desiderano.

2 Viceversa, possono essere disposti adattamenti di tali edifici, comprese le loro pertinenze, al piano di quartiere; i costi sono a carico dell'impresa, a meno che non sussista un obbligo di adattamento del proprietario in base all'allora vigente autorizzazione edilizia.

Nelle ricomposizioni parcellari globali, la stima dei fondi inclusi avviene in base al rapporto tra i valori.

Per le aree di suolo pubblico che, conformemente al piano di quartiere, non sono più necessarie per le esigenze della collettività, spetta al Comune un corrispondente diritto di assegnazione.

I proprietari fondiari dell’area interessata hanno, a seconda

delle circostanze, diritto al mantenimento dei precedenti rapporti di

proprietà, all’attribuzione di un nuovo fondo autonomo

o all’attribuzione di una quota in comproprietà, in comunione

ordinaria o in proprietà per piani, corrispondente al valore del fondo

apportato.

1 Il piano di quartiere regola il momento in cui i

nuovi rapporti giuridici subentrano a quelli precedenti, dopo l'approvazione del piano di quartiere e

dell'eventuale piano di sistemazione; laddove le circostanze lo giustifichino, il passaggio dei diritti può essere

previsto in tappe.

2 La redazione degli atti di mutazione deve essere disposta immediatamente dopo l'instaurazione

dei nuovi rapporti giuridici.

3 Le indennità e i compensi diventano esigibili al momento della presentazione

degli atti di mutazione, ma al più tardi tre mesi dopo il passaggio

dei diritti.

1 Il piano di quartiere stabilisce quando ed eventualmente

in quali fasi costruttive deve essere eseguita la riqualificazione.

2 Se le parti coinvolte non riescono a concordare sulla realizzazione

tempestiva, si applicano per analogia le disposizioni che, nel caso di

piano di quartiere ordinario, valgono nell'ambito temporale del piano di

urbanizzazione per la costruzione delle infrastrutture, dotazioni e

attrezzature.

44

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

1 Ogni proprietario fondiario nell'area interessata ha il diritto di conferire

il proprio fondo all'ente pubblico.

2 Il diritto di conferimento può essere dichiarato dalla forza giuridica del

decreto di avvio fino al più tardi all'inizio dei lavori della fase di costruzione

alla quale il conferente è partecipe.

3 Con la dichiarazione di esercizio, il Comune subentra nella posizione

giuridica del conferente, indipendentemente da una controversia sul

risarcimento per il conferimento.

4 Il risarcimento per il conferimento si determina in base ai rapporti di

valore alla data di riferimento della valutazione, tenendo conto dei

pagamenti effettuati e dovuti dal conferente; se le parti non riescono a

concordare, il Comune deve avviare il procedimento ai sensi della

legge concernente la cessione di diritti privati.

diritto di conferimento

III. Titolo: La protezione della natura e del patrimonio

a.

b.

A. Protezione

Ecco la traduzione in italiano, che preserva la struttura e la formattazione del testo originale

1 Gli oggetti di protezione sono

a. paesaggi naturali e culturali sostanzialmente incontaminati, nonché i relativi corpi idrici, comprese le sponde e la vegetazione;

b. posizioni e punti panoramici;

c.27 centri storici, quartieri, strade e piazze, gruppi di edifici, edifici e loro parti nonché le relative pertinenze, che sono degni di essere conservati in quanto importanti testimoni di un'epoca politica, economica, sociale o architettonico-artistica, o che caratterizzano in modo significativo paesaggi o insediamenti, compreso l'ambiente circostante essenziale per la loro valorizzazione;

d. siti preistorici e storici e oggetti legati al luogo, nonché aree di importanza archeologica;

e. monumenti naturali e sorgenti curative;

f.27 pregevoli parchi e giardini, alberi, popolamenti arborei, boscaglie campestri e siepi;

g.27 animali e piante rari o minacciati di estinzione e gli habitat necessari per la loro conservazione.

2 Le autorità competenti per le misure di protezione elaborano inventari sugli oggetti di protezione. Gli inventari sono consultabili presso le amministrazioni comunali del luogo in cui si trova il bene, quelli sovracomunali anche presso la Direzione competente33.26

Inventari4

1. 1. 25-127

45

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

B. Vincolo dell'ente

pubblico

C. Misure di

protezione

I. Tipi

II. Contenuto

III. Accertamento

e salvaguardia

D. Misure di protezione

preventive

I. Con inventario

1 Lo Stato, i Comuni, nonché gli enti, le fondazioni e gli istituti

autonomi di diritto pubblico e privato che adempiono a compiti pubblici,

devono nella loro attività provvedere a che gli oggetti di protezione

siano risparmiati e, laddove l’interesse pubblico nei loro confronti

prevalga, siano conservati integri.

2 Per gli oggetti di protezione distrutti deve essere creato un

sostituto, nella misura in cui ciò sia possibile ed equo.

27 La protezione avviene mediante

a. Misure del diritto pianificatorio,

b. Ordinanza, in particolare per le misure di protezione che ri-

guardano un'area più estesa,

c. Decisione,

d. Contratto.

1 Le misure di protezione impediscono pregiudizi ai beni da proteggere, ne assicurano la cura e la manutenzione e, se necessario, ne dispongono il restauro. La loro portata deve essere definita con precisione in termini locali e materiali.

2 Se le disposizioni eccedono in modo irragionevole il dovere generale del proprietario di mantenere il proprio fondo, la cura deve essere assunta dall'ente pubblico che ha emanato l'ordinanza ed essere tollerata dal proprietario; restano salve le diverse pattuizioni di diritto pubblico e il diritto di acquisizione.

1 Per l’accertamento della meritevolezza di protezione e delle necessarie

misure di pianificazione, lo Stato e i Comuni dispongono delle facoltà

che ad essi spettano in virtù del diritto della pianificazione; lo stesso vale

per l’obbligo di indennizzo.

2 Le disposizioni con forza di legge fondate su un’ordinanza possono

essere annotate nel registro fondiario.

1...25

2 La comunicazione scritta al proprietario del fondo circa l'inserimento

della sua proprietà in un inventario comporta il divieto di apportare

modifiche materiali all'oggetto designato senza l'autorizzazione

dell'autorità che ha disposto l'inserimento.

3 Il divieto di modifica decade se entro un anno dalla comunicazione

scritta non viene emanato un provvedimento definitivo.

4...25

46

5

25

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

II. Senza Inventario

Possono essere disposte misure cautelari anche senza inventario, nel medesimo procedimento e con le medesime conseguenze giuridiche.

1 La Direzione competente adotta le misure di protezione per i beni

che rivestono importanza al di là del territorio comunale. Essa

sente previamente il Comune e l'associazione regionale di

pianificazione. Nell'ambito delle proprie competenze, essa esercita

la vigilanza sui Comuni.33

2 Il Consiglio comunale57 adotta le misure di protezione per i beni

di importanza comunale.23

3 Il Cantone può richiedere contributi a copertura dei propri costi

ai Comuni che traggono un particolare beneficio dalle misure

di protezione.45

4 I ricorsi contro le misure di protezione non hanno effetto

sospensivo.26

1 Il Comune che ha ordinato una misura di protezione permanente F. Diritto all'acquisizione

può esigere l'acquisizione di un bene protetto in proprietà, se secondo lo scopo

della misura di protezione è necessaria una determinata cura, il proprietario del

fondo non si impegna a fornirla o non è in grado di farlo e non si può pretendere

che il Comune si occupi di tale cura senza esserne proprietario.

2 Il diritto all'acquisizione può essere fatto valere in qualsiasi momento.

3 Se non si raggiunge un accordo sull'esistenza e l'estensione del diritto nonché

sull'indennizzo, decide la commissione di stima secondo la legislazione concernente

la cessione di diritti privati8.51

G. Diritti del proprietario

fondiario

I. Diritto di ottenere una

decisione

1 Ogni proprietario fondiario ha in qualsiasi momento il diritto di esigere

dall’ente pubblico una decisione circa la meritevolezza di protezione

del suo fondo e circa l’estensione di eventuali misure di protezione,

qualora renda credibile un interesse attuale.

2 La domanda deve essere presentata per iscritto alla Giunta comunale57.

3 L’ente pubblico competente prende la decisione al più tardi entro un

anno; in casi eccezionali, prima della scadenza del termine, può indi-

care al proprietario fondiario che il periodo di trattazione si estenderà

al massimo di un altro anno. Se non è disponibile alcuna decisione

prima della scadenza del termine, una misura di protezione può esse-

re disposta solo in presenza di condizioni sostanzialmente modificate.27

1. L'articolo 1 recita: "Se la misura di protezione determina un esproprio materiale, l'interessato ha diritto al diritto di retrocessione oltre a un eventuale diritto all'indennizzo."

2. Il secondo punto recita: "Per quanto riguarda il contenuto e la procedura, si applicano le disposizioni sulla zona di rispetto."

Here's how I would translate the entire text, including titles, as requested

**I. Retrocessione**

1 Se la misura di protezione determina un esproprio materiale, l'interessato ha diritto al diritto di retrocessione oltre a un eventuale diritto all'indennizzo.

1. 1. 25-127

47

**700.1**

**Legge sulla Pianificazione e le Costruzioni (LPC)**

2 Per quanto riguarda il contenuto e la procedura, si applicano le disposizioni sulla zona di rispetto.

**II. Trasferimento**

Kraft öffentlichen Rechts erworbene Schutzobjekte kön-

nen vom Erwerber an Personen des öffentlichen oder des privaten

Rechts übertragen werden, wenn dabei Gewähr für die Aufrechterhal-

tung der Schutzmassnahmen besteht. Dem früheren Eigentümer steht

kein Rückforderungsrecht zu.

I. Beratung

Oggetti di protezione acquisiti in forza del diritto pubblico possono

essere trasferiti dall'acquirente a persone di diritto pubblico o privato,

qualora sia garantita la continuazione delle misure di protezione. L'ex

proprietario non ha diritto di rivendicazione.

I. Consultazione

38 1 Il Consiglio di Stato nomina una o più commissioni

di esperti, che consulenti il Comune nelle questioni

della protezione della natura e del paesaggio.

2 Il Consiglio di Stato affida loro importanti questioni di

importanza sovracomunale per la perizia; ad essi possono essere

affidati anche altri compiti di perizia.

3 Le commissioni possono, su suggerimento di terzi, esprimere un

parere su questioni relative alla protezione della natura e del paesaggio.

K. Quota di partecipazione ai costi

45 1 Il Cantone concede ai Comuni per provvedimenti di

conservazione o cura di quadri d’insieme di località di importanza

cantonale e regionale un contributo alle spese sino al 60% delle

spese sussidiabili.

2 Il Cantone può concedere sussidi

a. a privati e istituzioni fino all’intero ammontare delle spese

sussidiabili per provvedimenti di creazione, conservazione,

apertura, configurazione o cura di oggetti della protezione della

natura e del patrimonio culturale, nonché di zone ricreative,

b. a Comuni fino alla metà delle spese sussidiabili per provvedimenti

nell’interesse di oggetti della protezione della natura e del

patrimonio culturale, nonché di zone ricreative,

c. a Comuni e Corporazioni che si sono autovincolati ai sensi dell’

1 Le norme edilizie di questa legge sono diritto pubblico; esse non fondano diritti privati.

A. Natura giuridica

2 Esse sono accessibili a una regolamentazione di diritto privato vincolante per le autorità edilizie solo laddove è espressamente previsto.

Per costruzioni e impianti che vengono utilizzati in modo insolito, come ad esempio per B. Inasprimenti

che generano un traffico particolarmente intenso o che comportano pericoli maggiori per gli utenti e il vicinato, devono essere stabilite norme edilizie più severe tramite ordinanza o, finché un'ordinanza in merito non lo preveda, nel singolo caso.

C. Autorizzazioni

speciali

1 Dalle norme edilizie si può essere esonerati in singoli casi, se

sussistono circostanze eccezionali in cui l’applicazione delle norme

appaia sproporzionata.27

2 Le autorizzazioni speciali non devono contravvenire al senso e allo

scopo della norma dalla quale esonerano, né violare altri interessi

pubblici, a meno che l’adempimento di un compito legalmente spettante

all’ente pubblico venga reso impossibile o eccessivamente difficile.

3 Un vicino non deve essere irragionevolmente svantaggiato da

autorizzazioni speciali riguardanti norme che lo tutelano; tuttavia,

le autorizzazioni speciali non possono essere subordinate al consenso

del vicino.

Wo ein öffentliches Interesse entgegenstehende private Inte-

ressen überwiegt, können die Eigentümer benachbarter Grundstücke

auch ausserhalb planungsrechtlicher Vorkehren durch Verfügung des

Gemeindevorstands57 oder, wo unmittelbare staatliche Interessen be-

stehen, der zuständigen Direktion51 gegenseitig für berechtigt und ver-

pflichtet erklärt werden,

a. bestimmte Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstungen

gemeinsam zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten sowie

hiefür nötigenfalls Vorleistungen zu erbringen,

b. an bestehende derartige Werke gegen angemessene Entschädigung

anzuschliessen.

Voraus-

setzungen

1. 1. 25-127

49

700.1

Planungs- und Baugesetz (PBG)

II. Rechts-

verhältnisse

1. Vereinbarung

2. Behördliche

Anordnung

III. Bau

E. Schranken

der Eigentums-

und Besitz-

ausübung

I. Schutz gegen

Einwirkungen

1. Allgemein

---

D. Opere

comunitarie

Quando prevale un interesse pubblico su interessi privati contrastanti, i proprietari di fondi confinanti possono essere dichiarati reciprocamente titolari di diritti e obblighi, anche al di fuori delle previsioni di diritto urbanistico, mediante provvedimento del Consiglio comunale57 o, qualora sussistano interessi statali diretti, della Direzione competente51, per

a. realizzare, gestire e mantenere congiuntamente determinate costruzioni, impianti, dotazioni e attrezzature, nonché, se necessario, fornire prestazioni anticipate a tal fine;

b. connettersi a opere esistenti di tal genere contro adeguato indennizzo.

Condizioni

1. 1. 25-127

49

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

II. Rapporti

giuridici

1. Accordo

2. Ordine

dell'autorità

III. Edilizia

E. Limiti

all'esercizio della

proprietà e del

possesso

I. Protezione contro

le immissioni

1. Generale

1. Se sussiste un sufficiente interesse pubblico a un'opera comune, il consiglio comunale57 o la direzione competente51 fissa ai proprietari un termine ragionevole per la conclusione di un accordo, che deve disciplinare almeno

a. i rapporti giuridici relativi all'opera comune,

b. l'equo indennizzo monetario necessario e la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione,

c. il momento dell'attuazione dei rapporti giuridici e della costruzione, entrambi eventualmente per fasi.

2. L'accordo necessita dell'approvazione del consiglio comunale57 o della direzione competente51 ed è da annotare nel registro fondiario come restrizione della proprietà di diritto pubblico.

1. **Impossibilità di accordo sulla regolamentazione dei rapporti giuridici**

Qualora gli proprietari non riescano a raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti giuridici entro il termine stabilito, i permessi di costruzione devono essere negati oppure muniti di oneri che tutelino in modo sufficiente l'interesse pubblico in altro modo.

2. Sotto la stessa condizione e qualora l'interesse pubblico non possa essere sufficientemente tutelato con oneri a un permesso di costruzione, o qualora un diniego fosse sproporzionato, deve essere sottoposto ai partecipanti un progetto di regolamentazione dei rapporti giuridici. Se i partecipanti non raggiungono un accordo entro due mesi, la necessaria regolamentazione viene stabilita mediante decisione e annotata nel registro fondiario.

1 I lavori comuni vengono costruiti dai comproprietari di fondo coinvolti.

2 Se i partecipanti non riescono ad accordarsi sulla tempestività della costruzione, si applicano per analogia le disposizioni relative al piano di quartiere ordinario nell'ambito temporale del piano di urbanizzazione per la costruzione delle infrastrutture, delle dotazioni e delle attrezzature.

1 Chiunque è tenuto, nell'esercizio della proprietà e del possesso,

ad adottare tutte le misure costruttive e operative ragionevoli

per ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente circostante;

deve adeguare tali precauzioni allo sviluppo tecnico in modo

tempestivo e adeguato.

2 Nell'utilizzo di costruzioni, impianti, attrezzature, equipaggiamenti

e superfici operative, non devono esserci impatti sull'ambiente

in modo eccessivo in relazione alle circostanze.

3 Restano riservate disposizioni urbanistiche più severe o più miti,

in particolare per le attività industriali e commerciali.

50

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

4 I commi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis anche all'esecuzione

dei lavori edili.

5 Con la licenza edilizia può essere richiesto che il traffico di cantiere

avvenga su determinati percorsi. Su richiesta di un comune confinante

presumibilmente interessato, l'autorizzazione richiede, in tal senso,

l'approvazione della Direzione competente51.26

1. Inammissibili sono attività che, per la loro destinazione,

dipendono da trasporti eccezionali con mezzi pesanti duraturi e densamente frequenti,

qualora tale traffico debba passare attraverso zone edificabili prevalentemente destinate a scopi residenziali nell'area di influenza dell'impianto

e abbia su queste un impatto irragionevole.

2. La decisione edilizia relativa a tali attività necessita,

su richiesta di un Comune prevedibilmente interessato dal traffico,

dell'approvazione della Direzione competente51.27.

II. Manutenzione e Lottizzazione

1 Terreni, costruzioni, impianti, allestimenti e attrezzature devono essere mantenuti. Non devono essere messe in pericolo né le persone né la proprietà di terzi.

2 La suddivisione di fondi non può creare situazioni che contraddicano le norme edilizie.

1 Ogni proprietario di un fondo ha il diritto di accedere e utilizzare temporaneamente

i fondi vicini, nella misura in cui ciò sia necessario – comprese le operazioni

preparatorie – per la costruzione, la modificazione o la manutenzione di edifici,

impianti, dotazioni e attrezzature, e purché la proprietà dell'interessato non sia

irragionevolmente messa in pericolo o pregiudicata.

1. Estensione

2 Questo diritto deve essere esercitato nel modo più delicato possibile e contro piena

indennità.

**Note on "F. Inanspruch- zu betreten und vorübergehend zu benutzen, soweit es, Vorbereitungs- nahme von Drittgrund- I. Von Nachbar- grundstücken":**

The original text `F. Inanspruch- zu betreten und vorübergehend zu benutzen, soweit es, Vorbereitungs- nahme von Drittgrund- I. Von Nachbar- grundstücken` appears to contain an internal cross-referencing or structural notation common in German legal texts (e.g., "F. Inanspruchnahme von Drittgrundstücken" and "I. Von Nachbargrundstücken"). These are not part of the sentence flow but rather headings or marginal notes that have been inadvertently included within the sentence structure.

In a direct translation aiming for fluency and legal accuracy *within the sentence itself*, these parts need to be interpreted or omitted as extraneous structural markers. I've focused on translating the operative part of the sentence: "Jeder Grundeigentümer ist berechtigt, Nachbargrundstücke zu betreten und vorübergehend zu benutzen, soweit es...".

If these were meant to be *part of the text* rather than structural annotations, the original sentence structure would be grammatically incorrect in German. Assuming they are structural markers, I've translated the flowing sentence and ignored the "F. Inanspruch- nahme von Drittgrund- I. Von Nachbar- grundstücken" as extraneous to the sentence's meaning, while retaining "Vorbereitungshandlungen" which is clearly part of the operative clause.

If the intention was to specifically translate these structural elements *as separate headings*, then they would need to be extracted and presented as such. However, within the context of translating the *sentence*, they are disruptive. I've prioritized the coherent translation of the rule itself.

27 1 L’istanza deve essere comunicata al interessato dall’istante

in modo esatto e tempestivo per scritto.

2 Se l’interessato non vi acconsente entro 30 giorni dalla comunicazione o

se le parti non si accordano sull’indennità, decide, su domanda dell’istante,

l’autorità edilizia locale in procedura sommaria circa l’ammissibilità

della domanda e circa l’indennità.

1. Per l'uso di suolo pubblico, inclusi il sottosuolo e la colonna d'aria, II. Del

per scopi privati, è necessaria, a seconda delle circostanze, una suolo

licenza o una concessione.

2. L'uso deve essere indennizzato, a meno che non sia prescritto

o permesso da determinazioni e disposizioni del diritto di

pianificazione.

pubblico

1. 1. 25-127

51

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

3. Nella determinazione dell'indennizzo si devono considerare equa-

mente, in particolare, l'entità, la durata dell'uso, il beneficio economi-

co per il concessionario e gli eventuali svantaggi per l'ente pubblico.

4. I comuni sono autorizzati a emanare un regolamento sulle tasse

per l'uso del loro suolo pubblico nell'ambito della presente legge.

1. Il Comune è autorizzato ad installare gratuitamente, su fondi nonché

su costruzioni e impianti di terzi, impianti di scarso impatto sull'utilizzo

del fondo, purché nell'interesse pubblico; esso deve in tal caso tenere

debitamente conto degli interessi del soggetto interessato.

2. L'utilizzo previsto deve essere comunicato ai soggetti interessati

in modo preciso e tempestivo per iscritto.

3. Il Comune deve provvedere a proprie spese ad adattamenti o

spostamenti, qualora modifiche al fondo o a costruzioni e impianti

lo richiedano e non vengano lesi importanti interessi pubblici.

62 1 La Direzione competente stabilisce, nell'ambito della procedura

di permesso di costruzione, l'obbligo del trasporto ferroviario di

scavo e aggregati, se

a. il cantiere si trova in una zona con obbligo di trasporto ferroviario

e

b. vengono trasportate grandi quantità di scavo e aggregati.

2 Se il committente non adempie l'obbligo a lui imposto, la Direzione

competente riscuote una tassa sostitutiva.

3 La tassa sostitutiva ammonta da Fr. 20 a Fr. 50 per tonnellata di

scavo e aggregati. Nella fissazione si tiene conto dei costi del

trasporto ferroviario.

4 Il Consiglio di Stato stabilisce

a. le zone in cui sussiste l'obbligo del trasporto ferroviario di scavo

e aggregati,

b. la quantità di scavo e aggregati a partire dalla quale sussiste

l'obbligo del trasporto ferroviario,

c. l'ammontare della tassa sostitutiva.

5 Esso stabilisce le zone e le quantità in modo tale che sia raggiunta

la quota di trasporti ferroviari prevista nel piano direttore.

52

III. Di fondi

privati

da parte del

Comune

G. Trasporto

ferroviario

di scavo

e aggregati

Legge edilizia e sulla pianificazione (LEP)

B. Requisiti di base per costruzioni e impianti

700.1

1. Edifici e impianti possono essere realizzati soltanto su fondi A. Maturità edificatoria

che siano edificabili, o la cui maturità edificatoria sia garantita I. Principio

entro il completamento o, laddove le circostanze lo richiedano,

già all'inizio della costruzione.

2 Questa disposizione si applica anche alle trasformazioni o ai mutamenti

di destinazione d'uso che si discostano in modo sostanziale dalle

condizioni precedenti.

II. Nozione

27 Un fondo è edificabile quando è urbanizzato e quando la misura edilizia non influisce negativamente su una determinazione urbanistica mancante o richiesta dal consiglio comunale.

Edificabilità del

27 Fissazioni di diritto pianificatorio, la cui assenza viene opposta a un III. Progetto

intervento edilizio, devono essere emanate entro al massimo tre anni. Trascorsa Costruzioni

tale scadenza, l’assenza della maturità edilizia di diritto pianificatorio può essere Particolari

eccepita soltanto se la fissazione tempestivamente emanata non può ancora entrare

in vigore a causa di ricorsi legali.

IV. Erschliessung

1. Im Allgemeinen

1. Un fondo è edificabile quando è sufficientemente accessibile per le costruzioni e gli impianti previsti su di esso, quando questi possono essere sufficientemente riforniti di acqua ed energia e quando è garantito il corretto trattamento di acque di scarico, rifiuti e siti inquinati.28

2. Laddove esistano piani corrispondenti, questi sono vincolanti per il tipo, la posizione, la configurazione e la capacità delle infrastrutture di accesso e approvvigionamento, nonché per le dotazioni e gli equipaggiamenti, anche se si intende utilizzare inizialmente solo singoli fondi in tal senso; laddove il diritto pianificatorio e le condizioni lo consentano, è tuttavia ammissibile la realizzazione a tappe, con condizioni accessorie a garanzia.

Besonderen

1. 1. 25-127

53

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

B. Progettazione

e Inverdimento

I. In

generale

II. Inverdimento

in particolare

C. Altre

caratteristiche

1 Sufficiente accessibilità presuppone in termini di fatto una via di ac- 2. Accessi-

cesso adeguata al tipo, alla posizione e alla destinazione d’uso degli bilità

edifici o impianti, per i veicoli dei servizi pubblici e degli utenti. Per

grandi insediamenti, deve essere inoltre garantita l’accessibilità tramite

il trasporto pubblico. Per edifici e impianti con notevole traffico merci,

devono essere richiesti raccordi ferroviari, ove ciò sia tecnicamente pos-

sibile e ragionevole.27

2 Le vie di accesso devono essere sicure per il traffico per tutti. Il

Consiglio di Governo emana norme sulle relative esigenze.27

3 Laddove vi sia una necessità, le circostanze lo permettano e sia econo-

micamente ragionevole, in particolare per grandi insediamenti, il traf-

fico pedonale dovrebbe essere separato da quello veicolare, e si può,

qualora l'interesse pubblico prevalga significativamente su interessi pri-

vati contrastanti, far transitare il traffico veicolare sotto il livello del

suolo o richiedere la copertura della carreggiata.

4 Accessi regolamentati privatisticamente non possono essere modificati

né di fatto né di diritto, né soppressi senza il consenso dell'autorità edi-

lizia locale; questa restrizione deve essere annotata nel registro fondiario.

1 Edifici, impianti e aree circostanti devono essere progettati, sia singolarmente che nel loro contesto con l'ambiente edilizio e paesaggistico, nel loro insieme e nelle loro singole parti, in modo da raggiungere un effetto complessivo soddisfacente; questa esigenza vale anche per i materiali e i colori.

2 Occorre prestare particolare attenzione agli oggetti di protezione della natura e del patrimonio locale; essi non devono essere compromessi, neppure da modifiche di utilizzo o lavori di manutenzione per i quali non è necessaria un'autorizzazione edilizia.

3...71

4 Miglioramenti energetici sufficientemente adattati e impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili, in particolare impianti solari, sono autorizzati, purché non vi si oppongano interessi pubblici prevalenti.65

69 1 I giardini antistanti e altre parti idonee del perimetro degli

edifici devono essere mantenuti o allestiti in misura adeguata come

spazi verdi di valore ecologico.

2 La sigillatura delle superfici del fondo non edificate deve essere

mantenuta il più bassa possibile.

3 Se possibile, gli alberi esistenti devono essere conservati o devono

essere previste adeguate sostituzioni e nuove piantumazioni. Deve essere

garantito sufficiente spazio per le radici e spazio adeguato per l’infiltrazione.

L'ordinario utilizzo del fondo non deve essere eccessivamente ostacolato da ciò.

4 Il regolamento edilizio e delle zone può contenere disposizioni

complementari per singole zone o aree.

5 La vegetazione deve essere mantenuta e, in caso di scomparsa, sostituita.

1 Edifici e impianti devono, per quanto concerne la fondazione, la

costruzione e i materiali, essere conformi alle regole riconosciute

dell’arte del costruire. Essi non devono mettere in pericolo persone o

cose, né al momento della loro realizzazione né con la loro esistenza.

54

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

700.1

2 I materiali utilizzati non devono causare pregiudizi alla salute e

devono poter essere smaltiti in modo ineccepibile. In caso di demolizione

di edifici e impianti, i materiali devono essere separati in modo

appropriato in vista di uno smaltimento ineccepibile.28

3 Gli edifici devono, sia all’esterno che all’interno, soddisfare i

requisiti dell’igiene abitativa e lavorativa nonché della protezione

antincendio. In vista di un consumo energetico il più ridotto possibile,

gli edifici e gli impianti devono essere adeguatamente isolati e le

dotazioni e le attrezzature realizzate e gestite a regola d’arte.29

4...49

47 1 Edifici e impianti accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 3 lettera a

della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di

svantaggi per le persone disabili (LDis) 10 e dell’articolo 2 lettera c

dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi

per le persone disabili 11 devono essere concepiti in modo tale da

essere accessibili e utilizzabili anche per le persone con disabilità ai

sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDis.

2 Per gli edifici residenziali con più di otto unità abitative, tutte le unità

devono essere accessibili alle persone con disabilità. L’interno delle

singole unità abitative deve essere adattabile alle esigenze delle

persone con disabilità.

3 Gli edifici con più di 50 posti di lavoro o con una superficie di piano

superiore a 1000 m², che servono a un uso ad alta intensità di posti di

lavoro, devono essere accessibili alle persone con disabilità e il loro

interno deve essere adattabile alle loro esigenze.

D. Edilizia

idonea alle persone

disabili

I. Nuove

costruzioni e

trasformazioni

1. In generale

47 1 Bei Neubauten von Wohngebäuden mit fünf bis acht 2. Wohn-

Wohneinheiten müssen die Einheiten wenigstens eines Geschosses für gebäude mit

Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. Der Zugang zu den fünf bis acht

übrigen Wohneinheiten muss anpassbar sein. Wohneinheiten

2 Das Innere der einzelnen Wohneinheiten muss an die Bedürfnisse im Besonderen

von Menschen mit Behinderungen anpassbar sein.

**Italian Translation:**

47 1 In caso di nuove costruzioni di edifici residenziali con cinque-otto 2. Unità

abitazioni, le unità di almeno un piano devono essere accessibili a persone con residenziali

disabilità. L'accesso alle restanti unità abitative deve essere adattabile. con cinque-otto

2 L'interno delle singole unità abitative deve essere adattabile alle esigenze unità abitative

di persone con disabilità. in particolare

Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali

47 1 I dettagli relativi alle misure edilizie richieste ai sensi degli articoli 239a e 239b sono disciplinati dalle regole riconosciute dell'arte edilizia. Il Consiglio di Stato designa i testi normativi di riferimento.

2 Per il resto, si applica la Legge sulla parità dei disabili.

3 Le misure edilizie ai sensi degli articoli 239a e 239b devono essere proporzionate. La proporzionalità è valutata secondo gli articoli 11 e 12 della Legge sulla parità dei disabili.

3. Disposizioni comuni

1. 1. 25-127

55

700.1 Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

II. Adeguamento

degli edifici

pubblici

E.48 Sicurezza della

circolazione

I. Disposizioni generali

II. Strade di transito

in particolare

F.48 Parcheggi

per veicoli

I. Numero

47 1 Chi svolge compiti pubblici assicura, indipendentemente da

un progetto di ristrutturazione o risanamento soggetto ad autorizzazione,

che gli edifici e gli impianti aperti al pubblico siano accessibili e fruibili

per le persone con disabilità (art. 11 cpv. 4 Costituzione cantonale3).

2 I dettagli relativi alle misure edilizie necessarie secondo il cpv. 1

sono stabiliti in base alle riconosciute regole dell'arte edilizia.

Il Consiglio di Stato designa le normative determinanti.

3 Si può rinunciare a misure edilizie secondo il cpv. 1

se i loro costi superano il 5% del valore assicurativo dell'edificio

valutato prima della ristrutturazione.

1. Mediante costruzioni, impianti, piantagioni e altri utilizzi di fondi

non devono essere ostacolati o messi in pericolo né il traffico né

l'esistenza e la sicurezza del corpo stradale.

2. In relazione a costruzioni e impianti che generano un traffico

insolito e intenso, possono essere ordinate, a spese del costruttore,

speciali precauzioni per garantire la sicurezza del traffico.

3. Gli allacciamenti stradali nell'area di importanti strade pubbliche

devono avvenire, per quanto possibile, da dietro o tramite il

raggruppamento di più uscite.

1 Per le strade a intenso traffico di transito, il Consiglio di Stato, e nelle città di Zurigo e Winterthur per le strade comunali il Consiglio comunale, può vietare l'accesso laterale in generale.

2 L'ente che ordina il divieto deve creare un accesso sostitutivo indispensabile per l'utilizzo del fondo, che per la sua fruibilità deve corrispondere all'accesso precedente, ma al massimo all'utilizzo consentito del fondo; a tal fine, esso ha il diritto di espropriazione.

27 1 L'ordinamento edilizio e delle zone definisce il numero di parcheggi

per veicoli, in particolare per veicoli a motore, che

sono necessari per residenti, dipendenti e visitatori in base

alle condizioni locali, all'offerta di trasporto pubblico

nonché all'utilizzazione e al modo d'uso del fondo.

2 Normalmente, il numero di parcheggi deve essere determinato

in modo tale che i veicoli degli utenti di un edificio o impianto possano essere parcheggiati

fuori dal suolo pubblico. Se esiste un

interesse pubblico prevalente, in particolare per il traffico o

la protezione di zone residenziali, oggetti di protezione della natura e del patrimonio,

aria e acque, il numero dei posti richiesti può essere inferiore

e il numero totale può essere limitato.

56

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPED)

700.1

27 1. I parcheggi devono essere realizzati nella misura richiesta

a. in caso di nuova costruzione di edifici e impianti;

b. in caso di modifiche edilizie generali che interessano una parte

sostanziale dell'edificio o dell'impianto o che consentono un uso

sostanzialmente diverso da quello precedente;

c. in caso di cambiamenti di destinazione d'uso che si prevede creino

esigenze di traffico sostanzialmente diverse.

2. Per gli edifici e gli impianti esistenti, la creazione o la soppressione

di parcheggi può essere richiesta, anche senza collegamento con

modifiche, se lo stato precedente provoca regolarmente disturbi al

traffico o altri inconvenienti, o se i parcheggi per i dipendenti

superano significativamente il numero totale stabilito. L'obbligo

deve essere tecnicamente ed economicamente ragionevole secondo

le circostanze.

II. Obbligo di

realizzazione27

1 Gli spazi di sosta devono trovarsi sul terreno edificabile o nella III. zona e

a una distanza utile da esso.

2 Essi devono essere realizzati in modo sicuro per il traffico, anche

tenendo conto di un futuro ampliamento stradale; nelle zone di

distanza dalle strade, gli spazi obbligatori possono essere situati

solo se è possibile il successivo trasferimento a spese del soggetto

obbligato e ciò è legalmente garantito.

3 Un numero adeguato di spazi di sosta deve essere previsto in una

posizione facilmente accessibile per i visitatori. Gli spazi non

destinati ai visitatori devono essere realizzati sotterraneamente

o coperti, se ciò può tutelare in modo significativo il vicinato,

le condizioni lo permettono e i costi sono ragionevoli.26

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la terminologia legale appropriate

1...25

Configurazione27

IV. Impianti

2 La creazione di impianti comuni pubblici o privati e la partecipazione a essi possono essere disposte e disciplinate in dettaglio dalla Giunta comunale57, per zone, o dall'autorità edilizia locale nell'ambito della procedura di licenza edilizia,

a. qualora un interesse pubblico, in particolare quello del traffico nonché della tutela delle zone residenziali, dei beni di protezione della natura e del paesaggio e delle acque, ostacoli la creazione di posti auto sui singoli fondi,

b. qualora per il soggetto obbligato alla costruzione l'adempimento in natura non sia possibile o non sia ragionevole a causa delle condizioni locali.

3 Tali disposizioni includono il divieto di creare sui fondi interessati posti auto che non siano destinati alla movimentazione merci, a un particolare uso proprio da specificare o al parcheggio di veicoli a due ruote.

1. 1. 25-127

57

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

V. Tassa

sostitutiva27

1. Presupposto

e ammontare

2. Doveri dei

Comuni

G.48 Aree gioco e di

riposo; Giardini

1 Non essendo possibile la partecipazione a un impianto comune entro

un termine ragionevole, il proprietario del fondo che, in virtù di un

accertamento ufficiale, non deve o può realizzare alcun posto auto

proprio o solo un numero ridotto, è tenuto a versare al Comune un

contributo adeguato.

2 Non è dovuto alcun contributo, nella misura in cui la mancanza di

posti auto sia riconducibile all'abolizione ufficiale di possibilità di

parcheggio private.

3 L'ammontare del contributo è determinato in base ai costi medi

dei posti auto privati nella zona corrispondente e in base al fatto se i

posti auto privati potrebbero o dovrebbero essere realizzati a cielo

aperto o coperti in base alle circostanze; si devono inoltre considerare

le perdite di valore che sorgono per il fondo obbligato senza adeguate

possibilità di parcheggio, la posizione del fondo obbligato rispetto a

un impianto pubblico esistente o previsto e la sua tipologia, nonché le

presunte entrate dell'ente pubblico.

4 Le controversie sull'obbligo di versamento del contributo sono

decise secondo la procedura prevista dalla legge concernente la

cessione di diritti privati.

1 I comuni devono versare i tributi in un fondo, che

può essere utilizzato solo per la creazione di parcheggi a distanza

utile dalle proprietà gravate o per un’espansione del trasporto pubblico

a servizio di tali proprietà.27

2 I fondi devono essere utilizzati non appena le circostanze lo

consentono.

3 I comuni che costituiscono un fondo sono obbligati a svolgere una

pianificazione dei parcheggi e ad adattarla continuamente alle condizioni.

4 Altri enti pubblici e imprese che svolgono servizi di trasporto

pubblico possono richiedere contributi dalla municipalità dal fondo di quest’ultima,

se creano parcheggi che altrimenti dovrebbero essere forniti dalla

municipalità.

27 1 Nell'edificazione di case plurifamiliari, devono essere ricavate, in

misura adeguata, superfici sicure per la circolazione pedonale da adibire a parchi giochi

per bambini, giardini ricreativi e orti, oppure, qualora la destinazione d'uso degli

edifici lo richieda, come aree di riposo. Lo stesso

può essere richiesto per gli edifici esistenti, se sussiste una necessità

e l'obbligo è ragionevole.

2 Il Regolamento edilizio e delle zone può contenere disposizioni

complementari.

58

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

¹ Per nuove costruzioni e importanti ristrutturazioni o modifiche

di destinazione d'uso, laddove le circostanze lo consentano, al di fuori del

sedime stradale, devono essere creati appositi spazi per la raccolta dei rifiuti,

di dimensioni e ubicazione adeguate.

² Il permesso di costruzione per edifici di maggiori dimensioni può

altresì richiedere che all'interno o in prossimità degli edifici siano

predisposti locali idonei per i contenitori dei rifiuti.

³ I comuni possono stabilire ulteriori disposizioni riguardanti le

attrezzature per un'idonea gestione dei rifiuti e per il compostaggio. 26

⁴ Per costruzioni e impianti nuovi ed esistenti che generano rifiuti

speciali o grandi quantità di rifiuti, come grandi magazzini e centri

commerciali, devono essere create e gestite strutture di raccolta,

accessibili anche ai clienti.26

C. L'utilizzo ammissibile del fondo edilizio

I. Le regole fondamentali

¹ La consentita utilizzazione edificatoria del fondo si desume, secondo il principio di sfruttamento, del modo di costruzione e della tipologia di utilizzazione, dal Regolamento edilizio e delle zone e dalle prescrizioni edilizie.

² Il Regolamento edilizio e delle zone prevale sulle prescrizioni edilizie di diritto cantonale, nella misura in cui si mantenga nell'ambito della competenza legislativa del comune.

27, 59 L’utilizzazione consentita è stabilita

a.55 mediante indici di utilizzazione, di occupazione del suolo, di superficie verde e di cubatura,

b. mediante le disposizioni sulle distanze, sul numero dei piani, sulla costruzione al confine, sull’accostamento, sulla lunghezza e sulla larghezza degli edifici.

Utilizzazione

Le norme sulla modalità der Bauweise bestimmen, ob und Bauweise

Le disposizioni costruttive stabiliscono se e a quali condizioni si debba costruire in modo aperto o chiuso,

quali forme di tetto sono consentite e quali altre regole sull'aspetto degli edifici devono essere osservate.

Le normative sull'uso determinano a quale scopo gli edifici possono o devono essere adibiti.

1. 1. 25-127

59

700.1

Isolamento termico esterno

A. Indice di sfruttamento

B. Indice di occupazione del suolo

C. Indice di superficie verde

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

46, 59 1 Su edifici esistenti possono essere applicati isolamenti termici

esterni fino a 35 cm di spessore, indipendentemente dalle prescrizioni

legali in materia di distanze, lunghezze e altezze. Restano riservati

interessi pubblici prevalenti e contrari.

2 Nel calcolo dell'indice di massa, dell'indice di occupazione e

dell'indice di superficie verde, un isolamento termico esterno applicato

successivamente è irrilevante.55

3 Nella misura in cui, con un isolamento termico esterno applicato

successivamente, le prescrizioni in materia di distanze siano state

non rispettate, ciò non viene considerato nella valutazione giuridica

di una costruzione o di un impianto sul fondo vicino.

II. Gli indici di utilizzazione

55, 59 1 L'indice di sfruttamento è il rapporto tra la superficie utile

lorda computabile e la superficie del fondo computabile.

2 Sono computabili ai fini dell'indice di sfruttamento tutti i locali

destinati all'abitazione, al lavoro o ad altro soggiorno permanente o

utilizzabili a tale scopo in piani a pieno regime, comprese le relative

superfici di collegamento e i locali sanitari, nonché le pareti divisorie

interne.27

3 Le superfici corrispondenti nei piani sottotetto, attici e seminterrati

sono computabili, nella misura in cui superano per ogni piano la

superficie che risulterebbe da una ripartizione uniforme dell'intera

utilizzazione ammessa sul numero di piani a pieno regime ammessi.

4 Mediante ordinanza, i locali accessori destinati all'abitabilità o

all'organizzazione del posto di lavoro possono essere dichiarati non

computabili.

55, 59 1 L'indice di occupazione del suolo è il rapporto tra la superficie

computabile degli edifici e la superficie computabile del fondo. La superficie

computabile degli edifici è la superficie interna alla linea di facciata

proiettata.

2 Se lo spessore della costruzione della facciata è superiore a 35 cm a

causa dell'isolamento termico, essa è computabile solo fino a questa

misura.46

70 1 L'indice di superficie verde è il rapporto tra la superficie

verde computabile e la superficie computabile del fondo.

60

Legge edilizia e di pianificazione (LEP)

700.1

2 Sono considerate superfici verdi computabili le superfici di terreno

naturali o piantumate di un fondo, che non sono impermeabilizzate e che

non servono da aree di posteggio.

3 Se lo spessore della costruzione della facciata supera i 35 cm a

causa dell'isolamento termico, è da considerare solo fino a questa

misura.46

4 Il regolamento edilizio e delle zone può prevedere la sostituzione

parziale di superfici verdi computabili con misure aggiuntive di

inverdimento. Sono considerate misure aggiuntive di inverdimento anche

le parti di facciata permanentemente inverdite.

55, 59 1 L'indice di massa è il rapporto tra il volume edificato A. Indice

al di sopra del terreno determinante e la superficie computabile del di massa

terreno.

2 Il volume edificato al di sopra del terreno determinante corri-

sponde al volume del corpo di fabbrica nelle sue dimensioni esterne.

3 Non sono computati i volumi di parti di edificio aperte, che

sono delimitate per meno della metà da chiusure.

4 Se lo spessore della costruzione della facciata e del tetto, in

seguito all'isolamento termico, supera i 35 cm, è considerato solo fino a

tale dimensione.

55, 59 1 Alla superficie computabile del fondo appartengono le superfici del fondo o parti computabile

del fondo situate nella corrispondente zona edificabile.

2 Le superfici delle vie d'accesso private sono computate. Non sono

computate le superfici dell'urbanizzazione primaria, secondaria e della

viabilità di quartiere.

III. Le distanze

1. Disposizione comune

55, 59 1 La distanza dal confine è la distanza tra la linea di confine e la

linea di facciata proiettata e il confine del fondo.

2 La distanza tra edifici è la distanza tra le linee di facciata proiettate

di due edifici.

3 Le distanze dal confine e tra edifici devono essere misurate separatamente

per ogni parte degli edifici che presentano una struttura laterale articolata. Per le parti di edificio che

superano l'altezza di facciata ammessa per l'edificazione regolare,

esse devono essere aumentate della misura dell'altezza supplementare.

Distanza tra

edifici

1. 1. 25-127

61

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

4 Gli edifici la cui altezza totale non supera 1,5 m e che

coprono una superficie di base non superiore a 2 m² non devono rispettare

distanze dal confine e tra edifici.

A. Confini

politici

B. Distanza dal

bosco

D. Distanza da

impianti di

trasporto

I. In generale

II. Dalle strade

in particolare

1. In assenza di

linee di costruzione

2. Spazi liberi

2. Distanze dai confini territoriali, dal bosco, dai corsi d'acqua e dagli impianti

assicurati da linee di costruzione

Gli edifici non possono superare i confini politici.

55, 59 1 Edifici non possono superare la linea di distanza dal bosco stabilita

nel piano delle zone; al di fuori della zona edificabile la distanza

dal limite forestale ai sensi del diritto forestale è di 30 m.

2 Fanno eccezione le costruzioni e le parti di edifici sotterranee, nonché

gli impianti.

3 Balconi aperti non sostenuti possono sporgere per 2 m di profondità

nella zona di distanza, indipendentemente dalla loro lunghezza.27

4 Per il resto, per le costruzioni e gli impianti nella zona di distanza

si applicano le prescrizioni del diritto di polizia forestale.

1 La distanza degli edifici rispetto alle infrastrutture di trasporto è

determinata in primo luogo dalle linee edilizie esistenti o previsibilmente necessarie

per il traffico.

2.25

1. **Assenza di linee di costruzione per strade e piazze pubbliche e private, nonché per sentieri pubblici**

In assenza di linee di costruzione per strade e piazze pubbliche e private, nonché per sentieri pubblici, e qualora una determinazione non sia necessaria, gli edifici fuori terra devono mantenere una distanza di 6 m rispetto a strade e piazze e di 3,5 m rispetto a sentieri, a meno che il regolamento edilizio e delle zone prescriva distanze diverse.27

2.25

2. **Distanza di muri, recinzioni e piante**

Il Consiglio di Stato emana prescrizioni in merito alla distanza di muri, recinzioni e piante. Nelle città di Zurigo e Winterthur, tale competenza spetta ai comuni.

27 Le aree antistanti i garage devono, indipendentemente dalle

linee di costruzione stradali, essere lunghe quanto il più grande spazio di parcheggio,

ma almeno 5,5 m.

62

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

1. Per strada è da intendersi l'intero ambito stradale, inclusi i marciapiedi e le strisce di protezione (Modo di misurazione).

2. Qualora una strada non sia ancora stata realizzata conformemente al diritto della pianificazione, è determinante il probabile futuro limite stradale.

27. Su linee per servizi e binari di raccordo si può costruire solo se le norme relative alle distanze di confine e degli edifici rispetto alle proprietà vicine lo consentono. E. Distanza per

servizi e binari

di raccordo

3. Distanze di confine dalle proprietà vicine

55, 59 Costruzioni senza distanza

Ove il regolamento edilizio e di zona non disponga altrimenti, le costruzioni sotterranee e le costruzioni a livello inferiore che non presentano aperture verso i fondi vicini non sono soggette alle norme sulle distanze.

59 1. Tutti gli altri edifici, a meno che la costruzione sul confine non sia

prescritta o consentita, non devono superare la linea parallela al confine dell'edificio

che corre a una distanza di 3,5 m.

2 La distanza di 3,5 m si applica senza riguardo alla posizione e alla profondità

dei fondi coinvolti lateralmente entro 20 m dalla linea di costruzione stradale

o dalla linea di delimitazione edilizia che la sostituisce; a partire da 12 m

sopra il terreno di riferimento, essa aumenta più indietro e

sul retro della misura dell'altezza aggiuntiva, con riserva delle disposizioni

per gli edifici a molti piani, ma al massimo fino a 16,5 m.55

3. Tramite accordo di vicinato, con riserva di condizioni

igieniche abitative e di polizia del fuoco ineccepibili, può essere

costituito un diritto di costruzione più vicina.26

4. Distanze dagli edifici

A. Principio generale

La distanza tra edifici che devono rispettare le distanze dal confine deve corrispondere alla somma delle distanze dal confine necessarie da entrambi i lati, senza riguardo per i confini delle singole proprietà.

Über den durch Verkehrsbaulinien oder sie ersetzenden B. Abstand über

Baubegrenzungslinien gesicherten Raum wird kein Gebäudeabstand Verkehrsräume

gemessen, ausser wenn eine Neubaute über die betreffende Linie

hinausgestellt wird.

C. Erleich-

terungen

I. Kleinbauten

und Anbauten

II. Gegenüber

bestehenden

Gebäuden

Begriffe

Anrechen-

barkeit

***

Nello spazio garantito da linee edilizie stradali o da distanze che le sostituiscono al di sopra di linee di delimitazione edilizia, non si misura alcuna distanza tra edifici e spazi di traffico, a meno che un nuovo edificio non venga edificato oltre la linea in questione.

1. 1. 25-127

63

700.1

Legge sulla pianificazione del territorio e dell'edilizia (LPTE)

C. Facili-

tazioni

I. Costruzioni

minori e annessi

II. Rispetto

ad edifici

esistenti

Definizioni

Computa-

bilità

55, 59 Ove il regolamento edilizio e delle zone non disponga

altrimenti, le piccole costruzioni e le aggiunte possono essere edificate a una

distanza di 3,5 m da altri edifici.

1. Qualora un edificio confinante si trovi più vicino al confine di quanto consentito dalle norme edilizie, la distanza sufficiente è data dalla somma della distanza dal confine richiesta dal nuovo progetto di costruzione e della distanza minima dal confine ai sensi del diritto cantonale.

2. Tale agevolazione non si applica se il proprietario dell'attuale fondo edificabile ha rilasciato all'autorità edilizia una dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, a causa della maggiore vicinanza dell'edificio confinante, dovrà egli stesso rispettare una maggiore distanza dal confine, o se, a seguito di una successiva modifica del confine, una distanza precedentemente sufficiente è divenuta insufficiente.

IV. Piani, altezza del parapetto (Kniestockhöhe), altezza delle facciate e altezza complessiva55

1. Piani e altezza del parapetto (Kniestockhöhe)55

55, 59 1 **Piani interamente fuori terra (Vollgeschosse)** sono tutti i piani degli edifici, ad eccezione dei piani interrati, dei piani sottotetto e dei piani attico. Per gli edifici accorpati e per gli edifici che presentano un dislivello in altezza o una differenza di situazione, il numero dei piani interamente fuori terra viene determinato separatamente per ogni parte dell'edificio o per ogni edificio.

2 **Piani sottotetto (Dachgeschosse)** sono i piani con un'altezza del parapetto fino a 1,5 m.

3 **Piani interrati (Untergeschosse)** sono i piani in cui il bordo superiore del pavimento finito del piano sovrastante, misurato in corrispondenza del filo della facciata, sporge in media di non più di 2,5 m oltre la linea di facciata, ma in nessun punto di oltre 3 m.

4 **Piani attico (Attikageschosse)** sono piani aggiuntivi, posti su tetti piani. Il piano attico deve essere arretrato, rispetto al piano sottostante, sulle facciate fittizie della grondaia, della metà della sua altezza.

5 L'altezza del parapetto (Kniestockhöhe) è la differenza di altezza tra il bordo superiore del pavimento grezzo del piano sottotetto e la linea di intersezione del filo della facciata con il bordo superiore della costruzione del tetto.

55, 59 1 Sono considerati piani i piani interi, i piani sottotetto, i

piani attico e i piani interrati adibiti ad abitazione, a camere da letto o

a locali di lavoro.

64

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPBC)

700.1

2 In tutte le zone edificabili, i piani interi possono essere sostituiti da

piani sottotetto, piani attico o piani interrati; la somma di questi non

deve tuttavia superare il numero di piani interi consentito.

55, 59 1 L'altezza della facciata è la maggiore differenza di altezza A. Nozione e

tra la linea d'intersezione del piano di facciata con il bordo superiore

della costruzione del tetto e la relativa linea di facciata.

2 Per gli edifici a tetto piano, l'altezza della facciata è misurata fino al

bordo superiore del parapetto o della ringhiera, a meno che il parapetto

o la ringhiera non siano arretrati di almeno 1 m rispetto al piano

di facciata.

Metodo di misurazione

55, 59 1. Salvo le disposizioni relative agli edifici alti, l'altezza massima

di facciata ammessa è di 25 m.

2. Per il resto, i comuni determinano l'altezza di facciata ammessa. Essi

possono prevedere che l'altezza di facciata ammessa sia determinata anche

da linee di costruzione di traffico. È determinante la misura inferiore.

B. Misura e

calcolo

I. Principio

55, 59 1 Sul lato frontone (o a capanna), l'altezza ammissibile aumenta dell'altezza risultante dalla pendenza del tetto di 45°, ma al massimo di 7 m, a condizione che il regolamento edilizio e delle zone (o piano regolatore) non disponga diversamente.

2 Per i piani attico, l'altezza della facciata sui lati a filo facciata aumenta di 3,3 m, a condizione che il regolamento edilizio e delle zone (o piano regolatore) non disponga diversamente.

3 L'altezza della facciata derivante dalle linee di arretramento stradali (o linee di costruzione stradali) risulta dalla distanza di queste, aumentata di un nono, e può essere incrementata della misura di un eventuale arretramento dell'edificio. Essa è valida fino a una profondità di 15 m. Nell'area con distanze delle linee di arretramento differenti, è determinante la distanza maggiore fino a una profondità di 15 m.

4 Se lo spessore costruttivo dell'isolamento termico è superiore a 20 cm, l'altezza ammissibile della facciata può essere superata nella corrispondente misura, ma al massimo di 25 cm.

II. Deroghe

3. Altezza complessiva54

55, 59 L'altezza totale è la maggiore differenza d'altezza tra il punto più alto della

costruzione del tetto e i punti sottostanti verticalmente sul terreno di

riferimento.

1. 1. 25-127

65

700.1

4. Grattacieli

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPED)

Definizione e

ammissibilità

Requisiti

55, 59 Grattacieli sono edifici con un'altezza della facciata di

oltre 25 m. Sono consentiti solo laddove il regolamento edilizio e di zona

li ammette.

1. Gli edifici alti devono, rispetto a una normale sopraelevazione,

apportare un guadagno dal punto di vista dell’urbanistica locale

o essere giustificati dal tipo e dalla destinazione del fabbricato.

2. Gli edifici alti devono essere progettati con particolare cura

architettonica.

3. L’utilizzazione non deve essere superiore a quella di una normale

sopraelevazione; un’eccezione è esclusa. Sono riservate le

disposizioni relative alle costruzioni su area, alle prescrizioni

speciali di costruzione e ai piani di riassetto.

4. Il vicinato non deve essere sensibilmente pregiudicato, in

particolare non da proiezioni d’ombra in zone residenziali o nei

confronti di edifici abitati.

52

A. Ordinamento fondamentale

B. Costruzione al confine

I. Presupposti27

V. La sovrastruttura aperta e la sovrastruttura chiusa

27 1 Se non diversamente stabilito, gli edifici devono essere costruiti in

contesto di edificazione aperta.

2 L'edificazione chiusa, unitamente alla profondità edificabile e alla

lunghezza complessiva ammesse, può essere prescritta o autorizzata

dal regolamento edilizio e di zona, da prescrizioni edilizie speciali e

piani di lottizzazione, dal piano di quartiere o dal piano delle linee di

costruzione.

Il seguente testo è la traduzione legale di quanto fornito, adattando la terminologia e preservando la struttura

La costruzione al confine consentita presuppone

a. che non vi sia violazione delle distanze minime cantonali o comunali;

b.68 che la profondità edificabile ammessa secondo l'ordinanza edilizia e di zona non

sia superata, a meno che il vicino interessato non vi acconsenta

per iscritto o in forma elettronica; se non diversamente stabilito, la

profondità edificabile esente da consenso è di 20 m nelle zone

del centro e industriali, e di 14 m nelle altre zone, misurata in rapporto

laterale a partire dalla linea di costruzione stradale o dalla linea di delimitazione

edilizia che la sostituisce, e nel rapporto posteriore tenendo conto del

punto c;

66

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPC)

700.1

c. che per la costruzione al confine posteriore sia possibile per il vicino, in base alla posizione,

alla natura e all'appartenenza zonale del suo fondo, l'annessione di un edificio principale.

1. **Öffnungen in Grenzfassaden bedürfen der baurechtlichen Bewilligung der Baubehörde und der Zustimmung des Nachbarn.**

**Aperture nelle facciate di confine richiedono l'autorizzazione edilizia dell'autorità edilizia e il consenso del vicino.**

2. **Der Nachbar kann mangels abweichender privatrechtlicher Regelung solche Öffnungen seinerseits verbauen, es sei denn, das bisherige Recht habe einen Anspruch auf deren Fortbestand gegeben.**

**Il vicino può, in assenza di una diversa regolamentazione privatistica, occludere tali aperture dalla sua parte, a meno che il diritto precedente non abbia conferito un diritto alla loro persistenza.**

**II. Öffnungen in Grenzfassaden27**

**II. Aperture nelle facciate di confine27**

C. Muri tagliafuoco

1. Obbligo di costruzione

1 Qualora si costruiscano edifici adiacenti o un edificio sia posto al confine, deve essere eretto un muro tagliafuoco.

2 Qualora una protezione antincendio efficace lo richieda, devono essere realizzati muri tagliafuoco intermedi.

3 Aperture nei muri tagliafuoco o la loro omissione in singoli piani sono ammesse se la tipologia d'uso o altre circostanze lo giustificano e una protezione antincendio sufficiente rimane garantita.

1. Qualora tra vicini non venga stipulato un contratto di diritto privato 2. Contratti

relativo alla costruzione di un muro tagliafuoco comune, ciascuno di vicinato

essi deve erigere un muro tagliafuoco sufficiente sul proprio fondo.

2. In assenza di una regolamentazione di diritto privato contraria, ciascun

partecipante può disporre di un muro tagliafuoco comune secondo le

regole riconosciute dell'arte edilizia, in particolare sottoporlo a fondazione,

rialzarlo, approfondirlo o prolungarlo, purché ciò non pregiudichi la

destinazione d'uso del muro, ossia separare e mettere in sicurezza gli edifici.

Per il procedimento si applicano le disposizioni relative all'utilizzazione

dei fondi confinanti.

VI. Ulteriori disposizioni sull'aspetto degli edifici

55, 59 Dove non è determinata una misura inferiore o superiore, le costruzioni sul tetto

le costruzioni sul tetto, ad eccezione dei camini, degli impianti per l'utilizzo

dell'energia solare e delle costruzioni tecniche di piccole dimensioni,

nel loro complesso non devono essere più larghe della metà della lunghezza della facciata interessata,

qualora esse

a. sporgano dalla reale falda del tetto in caso di tetti a falda inclinata,

b. non rispettino la misura prescritta degli arretramenti in caso di tetti piani.

1. 1. 25-127

67

700.1

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPCT)

Piani interrati

1. **Seminterrati non computabili non possono emergere dal terreno

sistemato per più di 1,5 m.**23

2. **Da questa limitazione sono escluse le entrate di case e cantine, le

uscite sui giardini, nonché gli accessi e le uscite a garage singoli,

doppi o collettivi.**

3. 25

4. **Il Regolamento edilizio e delle zone può disciplinare più dettagliata-

mente lo scoperto di seminterrati.**26

25

D. Requisiti per edifici e locali

I. Disposizioni generali

Impianti di riscaldamento

27 1 Se gli impianti di riscaldamento sono alimentati con combustibili che

causano inquinamento atmosferico, gli immobili devono essere dotati

di centrali termiche adeguate alla località, capaci anche di utilizzare

il calore di scarto e l’energia da fonti rinnovabili.

2 Se una rete pubblica di teleriscaldamento utilizza calore di scarto

locale o energie rinnovabili e offre calore a condizioni tecnicamente

ed economicamente equivalenti a quelle derivanti da impianti

convenzionali, lo Stato o il Comune possono obbligare i proprietari

fondiari a collegare il proprio edificio alla rete entro un termine

ragionevole e a concedere diritti di passaggio.29

Impianti di

trasporto

Locali accessori

Esigenze

particolari

Ascensori, scale mobili e altre installazioni di trasporto per persone e merci devono essere idonee allo scopo; devono essere costruite, esercitate, manutenute professionalmente e, laddove la sicurezza lo richieda, adeguate allo sviluppo tecnico.

27 Nelle abitazioni devono essere previsti sufficienti locali accessori, quali

locali per l'asciugatura e spazi per la conservazione di scorte, beni domestici e

simili.

**Per gli edifici con più di sei piani computabili il Consiglio di Stato può emanare disposizioni più severe riguardo alla sicurezza degli occupanti e alle attrezzature.**

**68**

**Legge edilizia e urbanistica (LEU)**

**II. Locali destinati al soggiorno di persone**

**700.1**

1. Ambito di applicazione

Le seguenti disposizioni si applicano, salvo diverse indicazioni, a locali ad uso abitativo e per dormire, cucine nonché locali in cui, in ragione della loro destinazione d'uso, le persone hanno o possono avere un posto di lavoro più o meno stabile.

2. Esse si applicano altresì a locali che, in base alla loro struttura e dotazione, possono essere adibiti alla permanenza di persone.

1 I locali devono essere professionalmente protetti contro rumori interni ed esterni, vibrazioni, umidità, influssi di temperature nocive e pericolo d'incendio.

2 I locali e i gruppi di locali devono essere attrezzati in modo appropriato allo scopo, in particolare anche con impianti sanitari.

27 1 I locali abitabili di appartamenti di più vani, con le finestre

legalmente necessarie, non devono essere prevalentemente orientati

verso il settore Nord-Est/Nord-Ovest nel loro insieme.

2 Sono ammesse deroghe nelle zone centrali e di centro, o negli

hotel, nonché in presenza di circostanze particolari, in particolare per

proteggere da influssi eccessivi di costruzioni e impianti pubblici.

1 I locali devono essere sufficientemente illuminati e ventilabili. Illuminazione

2 I locali abitabili e le camere da letto devono essere provvisti di e ventilazione

finestre situate al di sopra del terreno, che diano sull'esterno e possano

essere aperte in misura sufficiente; la superficie delle finestre deve

corrispondere almeno a un decimo della superficie del pavimento.27

3 Sono ammesse deroghe in presenza di particolari circostanze, in

particolare per la protezione contro eccessive influenze di opere e impianti

pubblici, nonché in caso di disposizioni di protezione restrittive per la

progettazione dei tetti di singoli oggetti protetti o in zone centrali.27

4 Per gli altri locali sono sufficienti l'illuminazione e la ventilazione

artificiali, se particolari condizioni locali o la destinazione d'uso dei locali lo

giustificano e se sono create condizioni impeccabili mediante apposite

attrezzature tecniche.27

1 La superficie minima dei locali, ad eccezione di quelli in case unifamiliari e in tipi di abitazione analoghi, è di 10 m2.27

2 Per le cucine, il Consiglio di Stato può emanare disposizioni particolari.

1. 1. 25-127

69

700.1

Altezza libera

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

Superficie minima

Connessioni interne

Cucine

Diritto di costruzione preesistente

55.59 1 L'altezza libera è la differenza di altezza tra il bordo superiore del pavimento finito e il bordo inferiore del soffitto finito o dell'orditura delle travi, se l'usabilità di un piano è determinata dall'orditura delle travi.

2 L'altezza libera dei locali è di almeno 2,4 m; nelle zone centrali si applica un'altezza libera di almeno 2,3 m.

3 Nei sottotetti, l'altezza libera secondo il cpv. 2 deve essere presente almeno sulla metà della superficie del pavimento.

1 Le porte d'ingresso richiedono un'altezza libera di 1 m, le scale e i

corridoi che conducono a locali ad uso permanente, un'altezza di

1,2 m; nelle case unifamiliari e in tipi di abitazione comparabili,

nonché per le scale interne all'appartamento, sono sufficienti 0,9 m.27

2 Ogni edificio deve disporre di vie di fuga (corridoi, vani scala,

uscite) che, in caso di incendio, conducano facilmente e in sicurezza

all'esterno nel più breve tempo possibile. Il numero e la disposizione

delle vie di fuga dipendono in particolare dalla destinazione d'uso,

dall'estensione, dal numero di piani e dalla costruzione dell'edificio,

nonché dalla posizione dei locali destinati alla permanenza di persone.

Le cucine possono essere unite ai locali di abitazione senza separazione

se soddisfano i requisiti di un'efficace protezione antincendio e sono

dotate di impianti di ventilazione impeccabili.

E. Ricostruzione di edifici distrutti

27 1 La ricostruzione di edifici, che sono stati completamente o

parzialmente distrutti da incendio o altre catastrofi, è permessa se non

vi si oppongono interessi pubblici o di vicinato preponderanti e se la

domanda di costruzione è presentata entro tre anni dalla distruzione.

L'edificio sostitutivo deve corrispondere all'edificio distrutto per tipo,

entità e posizione, a meno che tramite una modifica non venga

apportato un miglioramento rispetto allo stato precedente.

2 Il proprietario può, entro tre anni dalla distruzione del suo

edificio, proporre rimedio giuridico contro progetti di costruzione di

terzi, come se il suo edificio esistesse ancora, a meno che la sua

ricostruzione non sia stata definitivamente negata.

25

70

Legge edilizia (PBG)

2. Sezione: La procedura edilizia

A. La domanda di costruzione

66 1 Una licenza edilizia è necessaria per

a. la costruzione di nuovi o la modifica strutturale di edifici

esistenti e di opere edilizie equiparate,

b. i cambiamenti di destinazione d'uso di locali e superfici ai

quali è attribuita rilevanza edilizia,

c.27 la demolizione di edifici nelle zone centrali,

d.27 impianti, dotazioni e attrezzature,

e. la suddivisione di fondi dopo il rilascio di una licenza edilizia

o dopo l'avvenuta edificazione, eccetto in caso di espropriazione

forzata,

f. le modifiche sostanziali del terreno, anche nella misura in cui

servono all'estrazione o al deposito di materiali,

g. le modifiche della gestione o della configurazione di fondi

nella zona di rispetto, ad eccezione della coltivazione di campi

e dell'orticoltura,

h. muri e recinzioni,

i. parcheggi per veicoli, aree di lavoro e di deposito,

k. funivie e altri impianti di trasporto, nella misura in cui non

siano soggetti al diritto federale,

1. antenne esterne,

m. impianti pubblicitari,

n.70 l'abbattimento di alberi per i quali sussiste un obbligo di

conservazione,

o.69 modifiche sostanziali della configurazione ambientale, qualora

compromettano l'inverdimento.

2 Le seguenti disposizioni includono la licenza edilizia e gli

adeguamenti necessari connessi al progetto su proprietà privata

a. la determinazione e l'approvazione di progetti per impianti

di traffico e corsi d'acqua,

b. l'approvazione di progetti di bonifica,

c. il rilascio di concessioni idriche,

d. il rilascio di licenze e concessioni ai sensi della Legge

sull'utilizzo del sottosuolo del 25 maggio 20208.

700.1

Obbligo di

licenza

1. 1. 25-127

71

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

Contenuto della

domanda di

costruzione

Picchettamento

Luogo di

presentazione

della domanda

Esame

preliminare

Pubblicazione

3 La Direzione competente può rimettere all'autorità edilizia locale

per la decisione in materia edilizia i progetti per i quali è necessaria

un'approvazione in materia di bonifica, una concessione idrica o una

licenza o concessione ai sensi della Legge sull'utilizzo del sottosuolo.

4 I provvedimenti di scarsa importanza possono essere esentati

dall'obbligo di licenza mediante ordinanza.

1 Le domande di costruzione devono contenere tutti i documenti

necessari per la valutazione dell'opera; se viene richiesta un'eccezione,

deve esserne allegata la motivazione.

2 Qualora la natura dell'opera o la situazione del fondo edificabile lo

giustifichi, possono essere richiesti ulteriori documenti, come fotomontaggi,

plastici, calcoli statici, o picchettamenti più precisi.

3 Chi non è proprietario del fondo deve comprovare la propria legittimazione

alla presentazione della domanda di costruzione.

1. Prima della pubblicazione, i progetti rappresentabili devono essere picchettati, ad eccezione delle modifiche di confine.

2. I picchettamenti devono rimanere per almeno l'intera durata del periodo di esposizione; se vengono rimossi prima della decisione definitiva sulla domanda di costruzione, in casi controversi può essere ordinata la loro ripristino.

31 Le domande di costruzione e le domande per il rilascio di ulteriori

autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto edilizio devono

essere presentate all'autorità edilizia locale, indipendentemente

dalla competenza materiale.

1. L'autorità edilizia locale esamina preliminarmente se la documentazione e i picchettamenti corrispondono alle prescrizioni e sono sufficienti per la decisione; in caso contrario, ordina la modifica o l'integrazione entro tre settimane dalla presentazione della domanda.

2. Qualora il richiedente si rifiuti di adeguare la documentazione, l'autorità edilizia locale può respingere l'esame della domanda di costruzione.

3. Le altre istanze competenti per le autorizzazioni edilizie procedono in modo analogo.

4. La modifica o l'integrazione della documentazione della domanda e dei picchettamenti può essere eccezionalmente richiesta anche in un momento successivo.

1 La competente autorità edilizia comunale pubblica il progetto

dopo l’esame preliminare.

72

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

2 Su richiesta del richiedente, la pubblicazione avviene

immediatamente; eventuali picchettamenti necessari devono però essere stati eseguiti in precedenza.

3 La pubblicazione deve contenere le indicazioni necessarie circa il luogo e il tipo del progetto nonché circa il richiedente.

4 Contemporaneamente alla pubblicazione, la documentazione di

domanda deve essere depositata pubblicamente per 20 giorni.

B. La salvaguardia delle pretese27

1 Chi intende far valere pretese ai sensi della presente legge deve, A. Diritto pubblico

entro 20 giorni dalla pubblicazione ufficiale, richiedere per via elettro- I. Esercizio

nica tramite la piattaforma la notifica della decisione edilizia presso

l'autorità edilizia locale.68

2 L'autorità edilizia locale, dopo la scadenza del termine, e le altre

istanze competenti per il rilascio di un permesso edilizio, danno

conoscenza al committente di tali richieste, comprese le obiezioni

ivi formulate.

3 Non viene condotta alcuna procedura di opposizione.30

II. Decadenza

1 Chi non richiede tempestivamente la decisione edilizia, ha perso il diritto di ricorso.

2 Se invece la domanda è stata presentata nei termini, tutte le decisioni edilizie relative al progetto devono essere notificate al richiedente, fintanto che non sia avvenuta una nuova picchettatura e pubblicazione.

Die Wahrung anderer Ansprüche richtet sich inhaltlich B. Privatrecht

nach dem Privatrecht und für das Verfahren nach dem Zivilprozess-

recht13.

C. Der baurechtliche Entscheid

***

La tutela di altri diritti si orienta, quanto al contenuto, B. Diritto privato

al diritto privato e, quanto alla procedura, al diritto di procedura civile13.

C. La decisione in materia edilizia

La Sezione competente a decidere in merito alle domande di costruzione, Competenza

L'autorità edilizia locale decide in merito alle domande di costruzione, nella misura in cui non sia diversamente stabilito da un'ordinanza.

31 1 Le autorità cantonali e comunali prendono le loro decisioni in

materia di iter procedurale entro due mesi dall'esame preliminare;

per la prima valutazione di progetti di nuove costruzioni e di

ristrutturazioni più importanti è a disposizione un lasso di tempo di

quattro mesi dall'esame preliminare.

1. 1. 25-127

73

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPED)

Licenza edilizia

Condizioni

accessorie

Validità della

licenza

2 L'ordinanza disciplina il coordinamento per i progetti di costruzione

per i quali sono necessarie più licenze di diverse istanze, nonché i

dettagli della procedura. Per il trattamento di progetti che richiedono

una valutazione dell'impatto ambientale o la partecipazione di uffici

federali, possono essere stabiliti termini più lunghi.

3 Se i termini di trattamento non possono essere rispettati, i

richiedenti vengono informati, indicando le ragioni, su quando la

decisione sarà disponibile.

La licenza deve essere rilasciata se il progetto di costruzione è conforme alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione; le licenze derogatorie devono essere motivate.

1. **Misure e Garanzie**

1 Qualora i vizi di contenuto o formali del progetto di costruzione

possano essere eliminati senza particolari difficoltà o qualora siano

necessari provvedimenti per la creazione o il mantenimento della

legalità, il permesso di costruzione deve essere vincolato alle necessarie

disposizioni accessorie (oneri, condizioni, termini).

2 Le disposizioni accessorie con effetto temporale più lungo devono

essere annotate nel registro fondiario prima dell'inizio della costruzione;

ove sussista un'esigenza, l'annotazione può essere disposta anche

per le restrizioni della proprietà il cui ambito e la cui portata

risultano direttamente dalle norme edilizie.

3 Per la corretta esecuzione delle disposizioni accessorie in diretto

collegamento con l'esecuzione dei lavori di costruzione, può essere

richiesta una garanzia; essa deve essere prestata di regola prima

dell'inizio della costruzione.

1 Le licenze edilizie si estinguono dopo tre anni,

se non si è iniziato l'esecuzione prima; per i nuovi

edifici si considera inizio della costruzione lo scavo o, dove è presupposto, la demolizione

di una costruzione esistente.27

2 Qualora per il medesimo progetto siano necessarie più licenze edilizie,

la licenza più recente è determinante per l'estinzione delle altre e

per l'inizio della costruzione.

3 Il termine inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultimo termine per il ricorso, in

casi contenziosi con il passaggio in giudicato della decisione di diritto pubblico o civile.

Se la medesima licenza comprende più edifici,

il termine è rispettato con l'inizio della costruzione di un edificio.27

4 Le condizioni accessorie alla licenza non influiscono sul decorso dei termini;

lo stesso vale se sono necessarie concessioni o licenze diverse da quelle edilizie.

74

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

D. Decisioni preliminari

700.1

51 1 Predecisioni su questioni fondamentali per la successiva ammissibilità e

di un progetto di costruzione

Su questioni di fondamentale importanza per la successiva ammissibilità e licenziabilità di un progetto di costruzione possono essere ottenute predecisioni, a condizione che la valutazione separata di tali questioni sia oggettivamente possibile e non violi il principio di coordinamento.

2 Le predecisioni vengono emanate con la stessa procedura delle licenze edilizie. Con la domanda devono essere presentati tutti i documenti necessari per la valutazione delle questioni poste.

51 Le decisioni preliminari sono, in relazione alle questioni trattate, giuridicamente

vincolanti nello stesso modo dei permessi di costruzione, a condizione

che le circostanze non siano mutate in modo sostanziale tra la decisione

e la presentazione della domanda di costruzione.

E. Procedura semplificata

27 1 Per i progetti di importanza secondaria o per la Premessa;

la modifica di progetti già autorizzati, il Regolamento può semplificare o sostituire con una procedura di notifica

la procedura di autorizzazione se, date le circostanze, nessun interesse dei vicini o della protezione della natura e del paesaggio può essere pregiudicato.

2 Il Consiglio comunale57 può delegare la competenza per le autorizzazioni nella procedura semplificata o nella procedura di notifica alla Commissione edilizia o a un funzionario competente e, inoltre, per la procedura di notifica può introdurre una procedura di audizione.

46 Risanamenti energetici dell'involucro edilizio

vengono valutati nella procedura di notifica.

Risanamenti

energetici

F. I lavori edili

68 Inizio dei lavori

L'esecuzione di un progetto può iniziare solo se

a. tutte le necessarie autorizzazioni edilizie sono state rilasciate con forza di legge e

tutte le condizioni accessorie poste per l'inizio dei lavori sono state adempiute

oppure

b. l'autorità competente ha autorizzato l'inizio anticipato dei lavori elettronicamente

tramite la piattaforma.

1. 1. 25-127

75

700.1

Obbligo di notifica

e

controllo delle costruzioni

Interruzione dei

lavori di costruzione

Principio

Forma

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

1 Inizio della costruzione, completamento della costruzione e i prin-

cipali stati intermedi devono essere notificati per tempo all'autorità

edilizia locale in modo da consentire una verifica; ciò vale mutatis

mutandis per la demolizione di un edificio senza successiva nuova

costruzione.

2 L'autorità edilizia locale verifica a intervalli opportuni se i lavori

di costruzione sono conformi alle normative e ai piani; se del caso,

adotta immediatamente le misure necessarie.

3 La comunicazione e il coinvolgimento di ulteriori istanze interes-

sate competono all'autorità edilizia locale.

1. Qualora i lavori di costruzione siano interrotti per un periodo

prolungato – nel caso di costruzioni su vaste aree per più di due

anni – può essere ordinata la loro ultimazione entro un termine utile.27

2. L’ordine deve essere accompagnato, a seconda dello stato dei lavori

e delle altre circostanze, dalla comminatoria che, in caso di inadempienza

a. il completamento avvenga tramite esecuzione sostitutiva;

b. i lavori di costruzione siano promossi dal comune nella misura in

cui lo richiedano la sicurezza delle persone e dei beni o la protezione

della natura e del paesaggio;

c. le parti di costruzione già realizzate siano livellate e il terreno sia

riportato allo stato originale;

d.26 nel caso di costruzioni su vaste aree, l’autorizzazione decada dopo

due anni.

3. I costi di tali misure sono a carico del proprietario del fondo.

G. Procedimento elettronico67

67 1 Il procedimento edilizio è condotto elettronicamente tramite la

piattaforma.

2 I dossier che non sono idonei per la gestione elettronica sono

gestiti fisicamente.

67 1 Le istanze che richiedono una firma devono essere munite di

una firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo

2016 sui servizi di certificazione nell'ambito della firma elettronica

e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge federale sulla

firma elettronica)17.

2 Il Consiglio di Stato può prevedere altre procedure che garantiscano

un'identificazione univoca della persona che presenta l'istanza.

76

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

3 Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica ai sensi della

Legge federale sulla firma elettronica, devono essere motivate e corredate di un'indicazione dei rimedi giuridici. Le rimanenti condizioni

sono disciplinate dalla Legge sulla procedura amministrativa del

24 maggio 1959 (LPA)5.

4 Il Consiglio di Stato emana l'ordinanza necessaria per la gestione

elettronica delle procedure, in particolare riguardo a

a. i dettagli per la gestione elettronica delle procedure in modo sicuro e giuridicamente valido, inclusa la piattaforma autorizzata tramite la quale

possono essere presentate le istanze e comunicate le decisioni;

b. i formati ammessi per le istanze e i loro allegati;

c. le firme elettroniche e i formati da utilizzare per le decisioni.

67 1 L'ispezione degli atti avviene elettronicamente tramite la piattaforma. Ispezione degli atti

2 Gli atti non gestiti elettronicamente secondo il § 328 a cpv. 2 possono

essere consultati presso l'autorità competente. L'autorità può in particolare

trasmettere tali atti ad altre autorità, tribunali e avvocati per la consultazione.

3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

67 1 Le disposizioni elettroniche vengono notificate ai **beneficiari del diritto di notifica**

ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 VRG, nonché alle **persone interpellate** ai sensi

67 Le memorie in formato elettronico devono essere caricate sulla

piattaforma e indirizzate all'autorità al più tardi l'ultimo giorno

del termine.

a. Osservanza dei termini

67 1 Se la piattaforma non è raggiungibile l'ultimo giorno del termine

per l'inserimento elettronico, il termine è prorogato fino al primo giorno

lavorativo successivo a quello in cui la piattaforma per l'inserimento

elettronico è nuovamente raggiungibile.

1. 1. 25-127

77

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

Diritto

complementare

2 La persona interessata deve rendere credibile che la piattaforma

per l'inserimento elettronico non era raggiungibile.

b. Irraggiungibilità

della piattaforma

67 1 Fatte salve restano le disposizioni divergenti relative alla

gestione elettronica della procedura.

2 Per il resto la procedura è retta dalla legge sulla giustizia

amministrativa.

A. Istanza di

ricorso

B. Tribunale edilizio

di ricorso

I. Sede e

organizzazione

II. Composizione

ed elezione

III. Incompatibilità;

dichiarazione

di interessi

V. Titolo: La protezione giuridica

51 1 Le decisioni emanate in applicazione della legge federale

del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio16, della legge federale

del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente17 o della presente legge,

possono essere impugnate dinanzi al Tribunale dei ricorsi in materia edilizia (TRME).

2 Sono esclusi gli atti del Consiglio di Stato.

§§ 330-332.52

44 1 Il Gran Consiglio stabilisce la sede del Tribunale dei ricorsi in materia edilizia.

2 Il Tribunale dei ricorsi in materia edilizia disciplina, nell'ambito della sua costituzione, la

ripartizione degli affari tra le singole sezioni.

3 Le controversie agricole ai sensi dei §§ 68 e seguenti della Legge

sull'agricoltura del 2 settembre 1979º sono sempre assegnate alla stessa

sezione. La sezione è a tal fine composta dagli esperti in agricoltura e silvicoltura

eletti conformemente al § 334

cpv. 1.

44 1 Il Gran Consiglio, sentito il Tribunale amministrativo,

stabilisce il numero dei membri e il loro grado di occupazione, nonché

il numero dei membri supplenti, inclusi gli specialisti dell’agricoltura

e della silvicoltura.

2 Esso elegge i presidenti di sezione, gli altri membri e i membri

supplenti. Per un terzo dei membri supplenti spetta al Tribunale dei ricorsi

in materia edilizia un diritto di proposta.

3 È eleggibile quale membro o supplente chi ha diritto di voto

nel Cantone di Zurigo.

43. 1 La carica di membro del Tribunale amministrativo edilizio è incompatibile con

la rappresentanza professionale di terzi dinanzi al Tribunale amministrativo edilizio e

al Tribunale amministrativo.

2 Per la divulgazione delle dichiarazioni di interessi si applica per analogia l’art. 7

della Legge sull’organizzazione dei tribunali e delle autorità nel procedimento civile e penale

del 10 maggio 2010º.

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

700.1

3 L’astensione si basa sulla Legge sulla giustizia amministrativa

del 24 maggio 19595.

44 1 Il Tribunale edilizio cantonale decide in composizione di tre IV. Composizione

membri.

2 Il giudice unico decide

a. sui ricorsi manifestamente inammissibili, ritirati o

altrimenti divenuti privi di oggetto,

b. nei casi in cui il valore litigioso non supera i Fr. 20000.

3 Nei casi di importanza fondamentale, la questione può essere

sottoposta a una composizione di tre membri per la decisione.

44 1 Il Tribunale edilizio ricorsi è indipendente nella sua attività giurisdizionale.

V. Indipendenza

2 Esso è amministrativamente subordinato al Tribunale amministrativo.

e vigilanza

44 1 Il Tribunale amministrativo determina, previa audizione del VI Tribunale dei ricorsi edilizi, il numero dei posti del personale giuridico e amministrativo.

2 Il Tribunale dei ricorsi edilizi assume il personale. L'elezione del capo della Cancelleria necessita dell'approvazione del Tribunale amministrativo.

e personale amministrativo

43 1 Il Tribunale amministrativo, dopo aver sentito il VII. Regola-

Tribunale dei ricorsi in materia edilizia, mediante ordinanza,

a. l'organizzazione e lo svolgimento degli affari,

b. le tasse, le spese e le indennità.

2 Il Tribunale dei ricorsi in materia edilizia emana un regolamento di procedura. Questo necessita

dell'approvazione del Tribunale amministrativo.

menti e re-

golamento di

procedura

VIII. Spese

44 1 Il Tribunale dei ricorsi in materia edilizia fissa la tassa di giustizia in base al suo dispendio di tempo, alla complessità del caso e al valore della lite o all'interesse litigioso effettivo.

2 La tassa di giustizia ammonta di regola da Fr. 500 a Fr. 50000.

51. Al ricorso e al reclamo è legittimato chi C. Legittimazione

è toccato dal provvedimento impugnato e ha un interesse degno di tutela al ricorso e al

alla sua soppressione o modificazione. Lo stesso vale per l’impugnazione di atti normativi.22 reclamo

I. In generale

1. 1. 25-127

79

700.1

Legge sulla pianificazione e l’edilizia (LPE)

II. Reclamo

di associazioni

cantonali

III. Reclamo

di autorità

D. Effetto

sospensivo

e misure

cautelari51

50 1. Associazioni operanti a livello cantonale, che da almeno dieci

anni si dedicano nel Cantone, conformemente ai loro statuti, alla protezione

della natura e del paesaggio o a scopi affini e puramente ideali, possono

interporre ricorso o reclamo contro

a. decisioni ed atti normativi, nella misura in cui si riferiscono al Titolo III o

50 Contro le decisioni su ricorso che annullano, interamente o parzialmente, un'ordinanza di un'istanza cantonale, la Direzione competente può proporre ricorso per la salvaguardia degli interessi pubblici.

27 1 I mezzi di diritto contro una licenza edilizia ostacolano l'inizio e

l'avanzamento dei lavori di costruzione solo nella misura in cui l'esito

del procedimento può influire sull'esecuzione dell'opera.

2 Sull'estensione dell'effetto sospensivo e sull'emanazione di misure

cautelari decide, su richiesta di una parte o d'ufficio, il Presidente

dell'istanza di ricorso o di reclamo.51

80

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

700.1

41 1 Le autorità cantonali decidono su un rimedio giuridico E. Termini di

entro sei mesi dal suo ricevimento.

2 Se per il progetto di costruzione sono necessari una valutazione

dell’impatto ambientale, un parere o la partecipazione di uffici

federali, esse decidono entro sette mesi.

trattazione

50 Domande di risarcimento danni per ricorso abusivo e sleale vanno fatte valere secondo il rispettivo diritto procedurale.

VI. Titolo: Sanzioni e applicazione della coercizione

1 Chi contravviene intenzionalmente alla presente legge o alle

relative disposizioni esecutive è punito, con riserva del diritto penale

comune, con la multa fino a franchi 50 000, e, in caso di lucro, con

la multa illimitata.

2 Se il colpevole agisce per negligenza, la pena è la multa fino a

franchi 5000.

3 Nei casi di particolare leggerezza si può rinunciare alla pena.

4 Sono punibili il tentativo, l’istigazione e la complicità.

5 Le persone giuridiche, le società in nome collettivo e in accoman-

dita, come pure i titolari di ditte individuali rispondono solidalmente

delle multe e delle spese inflitte ai loro organi o ausiliari. Nella pro-

cedura esse hanno gli stessi diritti degli accusati.

50 La perseguibilità e la punibilità dei reati giusta il § 340 si prescrivono dopo cinque anni.

La competente autorità deve, senza riguardo alle procedure e alle sanzioni penali, ripristinare la situazione di legalità; a tal fine servono la coercizione amministrativa e l'esecuzione forzata.

VII. Titolo: Disposizioni transitorie e finali

1. Sezione: Disposizioni introduttive

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro due anni devono essere stabiliti i piani direttori cantonali, entro quattro anni i piani direttori regionali ed entro cinque anni i piani direttori comunali.

1. 1. 25-127

81

700.1

Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (LPC)

2. Se questi termini non vengono rispettati e la loro proroga è rifiutata, le pianificazioni pendenti devono essere assicurate tramite zone di pianificazione.

A. Piani direttori

B. Piani di

utilizzazione e

inventari della

protezione della

natura e del

paesaggio

I. Termine

II. Disposizioni

provvisorie

III. Proroga del

termine

C. Zone di

pianificazione

1 Dopo l'adozione dei piani direttori complessivi, entro tre anni devono

essere emanate o adeguate le relative pianificazioni d'utilizzazione

e le norme edilizie, ad eccezione dei piani delle linee di costruzione

e di livello e dei piani delle opere.

2 Per quanto e purché siano indipendenti da pianificazioni superiori,

il termine decorre dall'entrata in vigore delle relative disposizioni

della presente legge.

3 Lo stesso vale per l'allestimento degli inventari della protezione

della natura e del paesaggio.

La Direzione33 competente adotta le necessarie misure provvisorie qualora le pianificazioni di utilizzo e le normative edilizie comunali, necessarie per l’esecuzione della presente legge, non vengano emanate entro i termini stabiliti.

Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, su domanda motivata

e nel singolo caso, estendere integralmente o in parte, per quanto

riguarda il luogo e l'oggetto, i termini per le pianificazioni direttive

e di utilizzazione, il piano di quartiere e le norme edilizie.

Legge di pianificazione e costruzione (PBG)

**2. Sezione: Abrogazione e modifica del diritto vigente**

**700.1**

1 Fino all'emanazione o durante la revisione di piani direttori

complessivi o di piani di utilizzazione, possono essere fissate zone di

pianificazione per aree specificatamente designate, all'interno delle

quali non possono essere apportate modifiche edilizie o altre misure

che contraddicano la pianificazione in corso.

2 La competenza per la fissazione delle zone di pianificazione spetta

allo Stato. Esso deve accogliere le richieste motivate di fissazione

presentate da enti di pianificazione subordinati.

3 Le zone di pianificazione possono essere fissate per un massimo di

tre anni; se necessario, il termine può essere prorogato di due anni.27

4 Dopo la scadenza del termine, la mancata maturità edilizia dal

punto di vista della pianificazione può essere fatta valere solo nella

misura in cui il provvedimento di pianificazione emanato tempestivamente

non possa ancora entrare in vigore a causa di ricorsi.26

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden alle ihm A. Auf-

widersprechenden Vorschriften aufgehoben.

hebungen und

Änderungen

I. Grundsatz

---

Con l'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni con A. Abrogazioni e modifiche

essa contrastanti sono abrogate.

I. Principio generale

Das Baugesetz für Ortschaften mit städtischen Verhältnis- II. Einzelne

sen vom 23. April 1893 wird aufgehoben.

Gesetze

1. Aufhebung

In Italian

La legge edilizia per le località con caratteristiche urbane del II. Leggi speciali

23 aprile 1893 è abrogata.

1. Abrogazione

Le seguenti leggi sono modificate come segue: ...18 2. Modifiche

1 I piani regolatori e le norme edilizie dei comuni restano I. Disposizioni generali

in vigore al massimo fino alla scadenza del termine per l'introduzione Diritto comunale

del nuovo diritto.

2 Il Consiglio di Stato può tuttavia dichiarare immediatamente vinco-

lanti, in via generale o nel singolo caso, disposizioni del presente de-

creto che sono autosufficienti e immediatamente applicabili.

Tutela del paesaggio e dei beni culturali

II. Misure di protezione della natura e del paesaggio

Le misure di protezione della natura e del paesaggio restano in vigore anche se adottate con una procedura contraria alla presente legge o con una competenza diversa; le lacune devono essere colmate e le deviazioni di contenuto devono essere adattate alle nuove disposizioni in base agli interessi della protezione della natura e del paesaggio.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge, tutti i progetti per i A. Principio

quali è richiesta l'autorizzazione e sui quali l'autorità edilizia locale non ha ancora deciso, I. Progetti

devono essere valutati secondo le nuove disposizioni. soggetti a

autorizzazione

Nach den bisherigen Vorschriften nicht bewilligungsbedürf- II. Non

tige Vorhaben unterliegen hinsichtlich Inhalt und Verfahren den neuen bewilligungs-

Vorschriften, soweit dies nicht aufgrund des fortgeschrittenen Bausta- bedürftige

diums unzumutbar ist.

Vorhaben

1. 1. 25-127

83

700.1

B. Quartier-

pläne

C. Rechtsmittel-

verfahren

D. Änderungen

an vorschrifts-

widrigen Bauten

und Anlagen

I. Auf Ver-

anlassung des

Eigentümers

II. Von Amtes

wegen

E. Bauten

und Anlagen

ausserhalb

der Bauzonen

Planungs- und Baugesetz (PBG)

***

Italian Translation

Secondo le disposizioni precedenti, i progetti che non richiedevano II. Progetti

un'autorizzazione sono soggetti, per quanto riguarda il contenuto e la procedura, non soggetti

alle nuove disposizioni, a meno che ciò non sia irragionevole a causa dello ad autorizzazione

stato avanzato della costruzione.

1. 1. 25-127

83

700.1

B. Piani di

quartiere

C. Procedura

di ricorso

D. Modifiche

a costruzioni

e impianti

non conformi

alle norme

I. Su richiesta

del proprietario

II. D'ufficio

E. Costruzioni

e impianti

fuori dalle

zone edificabili

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

1 Verfahren zur Erarbeitung von Quartierplänen, die vor In-

krafttreten dieses Gesetzes eingeleitet worden sind, können vom Ge-

meindevorstand57 hinsichtlich Inhalt und Verfahren auf begründetes

Gesuch eines Grundeigentümers oder von Amtes wegen dem neuen

Recht unterstellt werden, sofern dadurch keine unverhältnismässigen

Verzögerungen entstehen; ein solcher Beschluss ist den Beteiligten

schriftlich mitzuteilen.

2 Eingeleitete private Quartierplanverfahren sind unter Angabe

des Verfahrensstands dem Gemeindevorstand57 zu melden.

```italian

1 I procedimenti di piano di quartiere avviati possono essere sottoposti dal Consiglio comunale57, in merito al contenuto e alla procedura, su richiesta motivata di un proprietario fondiario o d'ufficio, al nuovo diritto, a condizione che ciò non causi ritardi sproporzionati; tale decisione deve essere comunicata per iscritto alle parti interessate.

2 I procedimenti privati di piano di quartiere avviati devono essere notificati al Consiglio comunale57, indicando lo stato del procedimento.

```

1 I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge presso un'istanza di ricorso successivamente non più competente devono essere comunque conclusi da quest'ultima.

2 Per l'ulteriore impugnazione di tali decisioni si applica la nuova ripartizione di competenze.

1. Costruzioni e impianti esistenti che contrastano con le norme

sull’edilizia possono essere trasformati, ampliati e destinati ad altri usi,

purché non si prestino a un utilizzo conforme alla zona e se non vi si

oppongano interessi pubblici o vicinali preponderanti. Per nuove o più

ampie deroghe alle norme, rimangono riservate le necessarie autoriz-

zazioni eccezionali.27

2.25

3...36

4. La licenza edilizia può esigere che vengano apportati miglioramenti

rispetto allo stato esistente, i quali siano nell’interesse pubblico e ragio-

nevoli date le circostanze.

5. Le norme edilizie che non consentono un adeguato adattamento

di costruzioni e impianti esistenti alle normative nell’interesse pubblico

preponderante, possono essere opportunamente mitigate tramite ordi-

nanza. I vicini non devono essere svantaggiati in modo irragionevole.

Fintanto che non esista un’ordinanza in merito, sono ammessi adatta-

menti nel singolo caso.19

Miglioramenti possono essere disposti indipendentemente da istanze di modifica del proprietario fondiario, qualora con essi vengano eliminati notevoli inconvenienti di polizia.

35 1 Al di fuori delle zone edificabili, le costruzioni e gli impianti

possono essere eretti, modificati, ampliati o ricostruiti

conformemente al diritto federale.

84

Legge sulla pianificazione del territorio e dell'edilizia (LPTE)

700.1

2 Alle condizioni di cui all'art. 24 capoverso d LPT16, sono ammesse

a. utilizzazioni abitative non agricole in costruzioni abitative agricole,

b. cambiamenti completi di destinazione in costruzioni e impianti

riconosciuti degni di protezione.

4. Sezione: Disposizioni d'esecuzione

61 1 Il Consiglio di Stato emana le ordinanze necessarie, in partico- Ordinanze

lare concernenti

a. la rappresentazione uniforme dei piani direttori e dei piani di utilizzazione,

b. i contributi statali a piani di livello inferiore,

c. le singole modalità di elaborazione e la procedura del piano di

quartiere,

d. la descrizione più dettagliata dei concetti e dei contenuti degli

istituti del diritto edilizio nonché i metodi di misurazione e di

calcolo,

e. l'inasprimento o l'attenuazione delle prescrizioni edilizie per

costruzioni e impianti particolari,

f. l'esecuzione dei lavori di costruzione,

g. l'occupazione di suolo pubblico di proprietà dello Stato per scopi

privati,

h. i requisiti tecnici e altri per costruzioni, impianti, allestimenti e

attrezzature nonché il numero necessario di posti auto,

i. i requisiti per la sicurezza stradale e la sicurezza dei corpi

stradali,

k. la distanza di muri, recinzioni e piantagioni dalle strade,

l. la procedura in materia di diritto edilizio,

m. le aree ricreative comunali,

n. la protezione della natura e del paesaggio,

o. gli alloggi a pigione moderata,

p.62 il trasporto ferroviario di materiale di scavo e inerti7.

2 Le disposizioni relative ai fatti menzionati nelle lettere d, e, k, m, n

e o richiedono l'approvazione del Gran Consiglio.

1. Il Consiglio di Stato emana, nei casi previsti dalla presente legge, Direttive e

direttive e normali.

Normali

1. 1. 25-127

85

700.1

Legge sulla pianificazione e l'edilizia (LPE)

2. Esso può stabilire normali anche per altri ambiti del diritto di pianificazione e di costruzione di natura tecnica.

3. Ci si può discostare da direttive e normali solo per importanti motivi.

5. Sezione: Entrata in vigore

Entrata in vigore

Questo Gesetz tritt, sofern die Stimmberechtigten es anneh-

men, nach der amtlichen Veröffentlichung des Kantonsratsbeschlusses

über die Erwahrung auf den vom Regierungsrat zu bestimmenden Zeit-

punkt in Kraft². Dabei ist der Regierungsrat befugt, die Bestimmungen

des Gesetzes örtlich und sachlich stufenweise in Kraft zu setzen.

**Disposizioni Transitorie**

L del 1° settembre 1991 (RU 51, 817)

**Art. III26**

1 La presente legge è sottoposta a votazione popolare. Il Consiglio

di Stato determina la data di entrata in vigore. È autorizzato a

mettere in vigore la legge per gradi.

2 Entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica legislativa,

il piano direttore cantonale e i piani direttori regionali devono

essere esaminati e, se necessario, adeguati in relazione alle

disposizioni modificate (§§ 18–30).

3 Fino alla prossima revisione del regolamento edilizio e delle zone,

e al più tardi per una durata di cinque anni dall'entrata in vigore,

le disposizioni precedenti relative al calcolo dell'indice di

sfruttamento (§ 255), le distanze dalle strade (§ 265), gli edifici

speciali (§§ 273 e 288) e le costruzioni a confine consentite (§ 286)

rimangono applicabili, fatte salve le disposizioni del comma 4

seguente. In casi eccezionali motivati, il Consiglio di Stato può

prorogare tale termine in modo adeguato.

4 Il § 255 è immediatamente applicabile per l'ampliamento di sottotetti

e piani interrati esistenti in edifici costruiti prima della votazione

popolare sulla presente modifica legislativa e, in generale, per

quanto riguarda la non computabilità delle sezioni delle pareti esterne.

86

**Legge sulla Pianificazione e l'Edilizia (LPE)**

L dell'8 giugno 1997 (RU 54, 268)

**Art. XV cpv. 330**

700.1

La competenza per la valutazione dei procedimenti di ricorso pendenti

al momento dell'entrata in vigore si determina secondo il diritto

precedente. Per il resto, il nuovo diritto si applica ai procedimenti

pendenti.

**L sulla sottoposizione delle commissioni di ricorso in materia fiscale**

**e delle commissioni di ricorso in materia edilizia al Tribunale amministrativo**

del 13 settembre 2010 (RU 65, 960)

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →