Legge di polizia (PolG) (POLG)
Indice delle disposizioni (82)
Testo normativo (82 Articoli)
Questo legge descrive i compiti della polizia e l'oggetto,
il modo della loro esecuzione.
1 Questo legge si applica alla Polizia cantonale e alle polizie co- Campo di applicazione
munali (polizie cittadine e comunali).
2 Per l’attività di polizia nell’ambito del perseguimento penale si ap-
plicano solo il § 32 g e le disposizioni della 3a, 5a e 8a sezione. Per il
resto, tale attività di polizia si conforma in particolare alle disposizioni
del Codice di procedura penale13 e del GOG7.19.
3 Per i privati che offrono servizi di sicurezza si applicano solo le
disposizioni della 9a sezione della presente legge.23
2a Sezione: Compiti della polizia
1 La Polizia contribuisce al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico
e dell'ordine pubblico mediante informazione, consulenza, visibile presenza
e altre misure idonee.
2 Adotta in particolare misure per la
a.19 prevenzione e l'accertamento di reati,
b.
с.
l'aumento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti
nel traffico stradale e sulle acque pubbliche,
la prevenzione di pericoli imminenti per persone, animali, ambiente e
cose, nonché per la rimozione dei relativi turbamenti.
3 Se accerta reati, procede con le indagini secondo
19 1 Sulla base di segnalazioni o di proprie percezioni, la polizia
svolge indagini preliminari per accertare se
a. atti punibili debbano essere impediti o
b. atti punibili debbano essere chiariti.
2 L'attività della polizia nell'ambito delle indagini preliminari di polizia
è regolata dalla presente legge.
3 La polizia collabora all'accertamento dei reati nell'ambito della pro-
cedura preliminare ai sensi degli art. 299 e seguenti del Codice di
procedura penale e, a tal fine, adempie ai compiti previsti dal CPP.
La polizia aiuta le persone la cui vita e integrità fisica sono immediatamente minacciate.
La polizia fornisce assistenza ufficiale e esecutiva alle autorità giudiziarie e amministrative
**1. in quanto la partecipazione della polizia sia prevista dall'ordinamento giuridico o sia necessaria per la sua attuazione.**
La polizia può eccezionalmente adottare misure precauzionali a
tutela di diritti privati, qualora l'esistenza di tali diritti sia resa
verosimile, la protezione giudiziaria non possa essere ottenuta in
tempo utile e, senza l'aiuto della polizia, l'esercizio del diritto
sarebbe vanificato o notevolmente ostacolato.
3. Sezione: Adempimento dei compiti in generale
A. Principi dell'azione di polizia
1 La polizia, nell'adempimento dei suoi compiti, è vincolata all'ordinamento giuridico.
2 Essa rispetta i diritti costituzionali e la dignità umana degli individui.
3 Se la polizia adempie i suoi doveri d'ufficio e professionali, come la legge comanda o permette, agisce legittimamente, anche se l'atto è sanzionabile secondo il Codice penale12 o un'altra legge.
Die Polizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetz-
liche Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar dro-
hende oder eingetretene schwere Störungen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung abzuwehren oder zu beseitigen.
2
Polizeigesetz (PolG)
550.1
***
La polizia, anche in assenza di una specifica base legale, adotta nel
singolo caso misure urgenti per prevenire o eliminare gravi turbative
imminenti o verificatesi della sicurezza e dell'ordine pubblico.
2
Legge sulla polizia (LP)
550.1
1 Azioni di polizia
Le azioni della polizia devono essere necessarie e idonee al
perseguimento dei compiti di polizia.
2 Tra più misure idonee devono essere adottate quelle che preve-
dibbilmente pregiudicano il meno possibile le persone interessate e
la collettività.
3 Le misure non devono comportare uno svantaggio sproporzionato
rispetto allo scopo perseguito.
4 Le misure devono essere revocate quando il loro scopo è stato
raggiunto o quando risulta che non può essere raggiunto.
1 La polizia tiene conto delle particolari esigenze di protezione
dei minorenni. Essa considera la loro età e il loro grado di svi-
luppo, in particolare nell'applicazione della coercizione di polizia.
2 Essa tutela le esigenze informative del rappresentante legale
dei minorenni.
1. La polizia documenta le proprie azioni in modo appropriato.
2. Assicura che le forze impiegate possano essere identificate.
Documentazione
B. Coercizione da parte della polizia
1 Per l’adempimento dei propri compiti, la polizia può, nel rispetto del principio di proporzionalità, applicare la coazione diretta contro persone, animali e cose e impiegare mezzi d’intervento e armi idonei.
2 Il Consiglio di Stato designa i mezzi d’intervento, le armi e i tipi di munizioni ammessi.
1. Prima dell'impiego della coercizione diretta, la polizia **minaccia**
quest'ultima e dà
a. alla persona interessata la possibilità di conformarsi alle istru-
zioni della polizia,
b. a terzi non coinvolti la possibilità di allontanarsi.
2. Nessuna minaccia è richiesta se
a. il pericolo può essere scongiurato solo con l'impiego immediato
della coercizione diretta, oppure
b. è evidente che l'impiego della coercizione diretta è imminente.
1. 1. 22-115
3
Obbligo di assistenza
della polizia
Ammannettamento
Uso delle armi da fuoco
550.1
Legge di polizia (PolG)
Qualora persone durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs
verletzt werden, leistet ihnen die Polizei den notwendigen Beistand und ver-
schafft ärztliche Hilfe, soweit es die Umstände zulassen.
---
**Self-correction/Reasoning during translation:**
1. **Original sentence structure:** "Werden Personen durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs verletzt, leistet ihnen die Polizei den notwendigen Beistand und verschafft ärztliche Hilfe, soweit es die Umstände zulassen." This is a conditional sentence, common in legal texts.
2. **"Werden Personen... verletzt"**: This is a passive construction, literally "persons become injured." In Italian legal context, "Qualora persone vengano ferite" or "Qualora persone siano ferite" or even "Qualora persone subiscano lesioni" are appropriate. Given the original uses "verletzt" (injured/wounded), "ferite" or "lesioni" are suitable. "Vengano ferite" is often a good match for the passive subjunctive. However, to maintain the conciseness and almost direct translation style of legal German, sometimes a more direct phrasing is preferred. I opted for "Qualora persone... verletzt werden," to keep the structure very close, although "vengano ferite" might be slightly more idiomatic. The instruction was to preserve structure and formatting, which includes the line breaks.
3. **"durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs"**: "durch den Einsatz" -> "tramite l'uso" or "attraverso l'impiego". "unmittelbaren Zwangs" -> "della coercizione immediata" or "della forza diretta". "Coercizione immediata" is a very good fit for "unmittelbaren Zwangs" in a legal context. So, "tramite l'uso della coercizione immediata."
4. **"leistet ihnen die Polizei den notwendigen Beistand"**: "leistet" (provides) -> "presta" or "fornisce". "ihnen" (them) -> "loro". "die Polizei" -> "la polizia". "den notwendigen Beistand" -> "l'assistenza necessaria" or "il soccorso necessario". "Assistenza" is a good general term for "Beistand." So, "la polizia presta loro l'assistenza necessaria."
5. **"und verschafft ärztliche Hilfe"**: "und" (and) -> "e". "verschafft" (procures/obtains) -> "procura" or "si assicura". "ärztliche Hilfe" (medical help) -> "assistenza medica" or "aiuto medico". "Procura assistenza medica" is good.
6. **"soweit es die Umstände zulassen"**: "soweit es" (insofar as it) -> "nella misura in cui" or "per quanto". "die Umstände" (the circumstances) -> "le circostanze". "zulassen" (permit/allow) -> "lo consentano" or "lo permettano". "nella misura in cui le circostanze lo consentano" or "per quanto le circostanze lo permettano."
7. **Putting it together and refining**
Original: Werden Personen durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs
verletzt, leistet ihnen die Polizei den notwendigen Beistand und ver-
schafft ärztliche Hilfe, soweit es die Umstände zulassen.
Initial draft combination: "Qualora persone attraverso l'impiego della coercizione immediata vengano ferite, la polizia presta loro l'assistenza necessaria e procura aiuto medico, nella misura in cui le circostanze lo consentano."
**Refinement based on instruction to preserve structure and formatting and common legal Italian usage:**
* The original breaks mid-word "verschafft". I will follow that.
* "Werden Personen... verletzt" is a common way to start a conditional clause without "Wenn" explicitly. "Qualora persone... verletzt werden" is a very direct and acceptable legal translation, maintaining the passive voice directly.
* "Einsatz unmittelbaren Zwangs": "uso della coercizione immediata" is accurate.
* "leistet ihnen die Polizei": "la polizia presta loro"
* "den notwendigen Beistand": "il necessario soccorso" or "la necessaria assistenza". "Beistand" often leans towards "soccorso" or "aiuto" in this context.
* "verschafft ärztliche Hilfe": "procura assistenza medica".
* "soweit es die Umstände zulassen": "nella misura in cui le circostanze lo consentano" or "per quanto le circostanze lo permettano".
Let's re-evaluate "Werden Personen durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs verletzt". The request is to translate, preserving structure. The initial structure with "Qualora persone durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs verletzt werden" is actually a very literal and acceptable way to translate the German legal phrasing into Italian, especially when aiming for high fidelity to the source, even if a slightly more idiomatic Italian might use "Qualora persone vengano ferite a seguito dell'uso..."
Given the directive to "preserve the structure and formatting," including line breaks, I should keep the German text for "durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs" if that is what is intended, *or* if the original is implying that the bold part is *not* to be translated. However, the instruction is "Translate the following law article." This means the *entire* text.
Let's re-do the specific translation of "Werden Personen durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs verletzt" to be fully Italian.
* "Werden Personen... verletzt" -> "Qualora persone... siano ferite" or "Qualora persone... subiscano lesioni". "Ferite" is more direct for "verletzt".
* "durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs" -> "a seguito dell'impiego di mezzi di coercizione immediata" or "mediante l'uso della forza diretta". "Coercizione immediata" is a very precise term.
Let's combine
"Qualora persone, a seguito dell'uso della coercizione immediata,
siano ferite, la polizia presta loro il necessario soccorso e
procura assistenza medica, nella misura in cui le circostanze lo consentano."
This is good. Now, let's consider the specific line break
"Werden Personen durch den Einsatz unmittelbaren Zwangs
verletzt, leistet ihnen die Polizei den notwendigen Beistand und ver-
schafft ärztliche Hilfe, soweit es die Umstände zulassen."
To preserve line breaks
"Qualora persone, a seguito dell'uso della coercizione immediata,
siano ferite, la polizia presta loro il necessario soccorso e pro-
cura assistenza medica, nella misura in cui le circostanze lo consentano."
This matches the structure and line breaks while being fully in Italian with appropriate legal terminology. "Uso della coercizione immediata" is precise. "Necessario soccorso" for "notwendigen Beistand" is good. "Procura assistenza medica" for "verschafft ärztliche Hilfe" is accurate. "Nessuna misura in cui le circostanze lo consentano" for "soweit es die Umstände zulassen" is correct.
Final check on "verletzt". "Ferite" is good. "Lesionate" could also be used but "ferite" is more common for physical injury.
I will use the full Italian translation while maintaining the breaks.
**Final decision:**
"Qualora persone, a seguito dell'impiego della coercizione immediata,
siano ferite, la polizia presta loro il necessario soccorso e pro-
cura assistenza medica, nella misura in cui le circostanze lo consentano."
This aligns perfectly with all instructions.
* Appropriate legal terminology: "coercizione immediata", "necessario soccorso", "assistenza medica".
* Preserving structure and formatting: Line breaks are preserved. The conditional clause structure is maintained.
* No numbering in original title, so no numbering in translation.
* Full translation into Italian.Qualora persone, a seguito dell'impiego della coercizione immediata,
siano ferite, la polizia presta loro il necessario soccorso e pro-
cura assistenza medica, nella misura in cui le circostanze lo consentano.
1. La polizia può assicurare una persona con manette o altri mezzi di contenzione fisica qualora sussista il fondato sospetto che la persona stessa
a. attaccherà persone, opporrà resistenza a disposizioni di polizia, ferirà animali, danneggerà oggetti o sottrarrà oggetti a un sequestro;
b. fuggirà, libererà altri o sarà essa stessa liberata;
c. si suiciderà o si ferirà.
2. Durante i trasporti, le persone possono essere immobilizzate per ragioni di sicurezza.
1 Se altri mezzi disponibili non sono sufficienti, la polizia può fare
uso delle armi da fuoco in un modo adeguato alle circostanze.
2 L'uso delle armi da fuoco può essere giustificato, in particolare,
a. se agenti di polizia o altre persone vengono attaccati in modo
pericoloso o sono direttamente minacciati di un attacco pericoloso,
b. se una persona ha commesso un grave crimine o una grave
contravvenzione o è urgentemente sospettata di uno di questi e
intende fuggire,
c. se persone rappresentano una minaccia imminente per la vita e
l'incolumità fisica altrui e cercano di sottrarsi all'arresto,
d. per la liberazione di ostaggi,
e. per prevenire un grave crimine o una grave contravvenzione
imminente contro strutture che servono la collettività e che per la
collettività, a causa della loro vulnerabilità, costituiscono un
particolare pericolo.
3 L'uso delle armi da fuoco deve essere preceduto da un chiaro
richiamo d'avvertimento, purché lo scopo e le circostanze lo
consentano. Un colpo d'avvertimento può essere sparato solo se le
circostanze frustrano l'effetto di un richiamo d'avvertimento.
4
Legge di Polizia (LPol)
550.1
4a Sezione: Misure di polizia
A. Principi
1 Il comportamento della polizia si rivolge in primo luogo contro le condotte
della persona che turba o minaccia direttamente la sicurezza e l'ordine pubblico
o che è responsabile per il comportamento corrispondente di una
terza persona.
2 Se un turbamento o una minaccia della sicurezza e
dell'ordine pubblico proviene direttamente da un animale o da un oggetto,
l'azione di polizia si rivolge contro l'animale o l'oggetto
nonché contro la persona che esercita il controllo sull'animale o
sull'oggetto.
Procedura contro altre persone
L'azione di polizia può essere diretta contro una persona diversa se
a. la legge lo prevede, o
b. un grave turbamento, imminente o già verificatosi, della sicurezza e
dell'ordine pubblico non può essere altrimenti prevenuto o eliminato.
Quando per l'adempimento di compiti di polizia è necessario entrare in pro-
prietà private, la polizia può accedere a fondi privati.
B. Controllo delle persone e misure di identificazione
tratto di proprietà private
1 Controllo dell'identità
1.1.22-115
1 Se necessario per l'adempimento dei suoi compiti, la polizia
può fermare una persona, accertarne l'identità e chiarire se la
persona, i veicoli, altri oggetti o animali che ha con sé sono ri-
cercati.
2 La persona fermata è obbligata a fornire i propri dati perso-
nali, a esibire i documenti di identità e di autorizzazione in suo pos-
sesso e, a tal fine, ad aprire contenitori e veicoli.
3 La polizia può condurre la persona a una stazione di polizia
se gli accertamenti di cui al capoverso 1 non possono essere effet-
tuati sul posto in modo inequivocabile o solo con notevoli difficoltà,
o se è dubbio che i dati forniti siano corretti o che i documenti di
identità e di autorizzazione siano autentici.
4 Le strutture ricettive effettuano un controllo degli ospiti e ri-
lasciano schede di notifica. Queste devono essere messe a dispo-
sizione della polizia ai fini dell'identificazione.21
5 La polizia può accedere elettronicamente ai dati necessari per
l'identificazione delle persone nelle schede di notifica della registra-
zione degli ospiti delle strutture ricettive, nonché nelle notifiche di
nuovo domicilio dei comuni, ai fini della prevenzione dei pericoli, del-
la persecuzione penale e dell'esecuzione delle sentenze penali, e ve-
rificarli sistematicamente e automaticamente nei sistemi di polizia
destinati alla ricerca. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.25
550.1
Legge di polizia (LP)
Misure per
l'identificazione
Convocazione
poliziesca
Interrogatorio
Presupposti
1 Le misure per l'accertamento dell'identità personale ai sensi del
Codice di procedura penale13 possono essere eseguite dalla polizia
qualora l'accertamento dell'identità di una persona
a. sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia e
b. non possa avvenire con altri mezzi a disposizione dei servizi di polizia
o possa avvenire solo con notevoli difficoltà.
2 Fatte salve speciali disposizioni legislative, i dati raccolti per l'accertamento
dell'identità personale devono essere distrutti non appena l'identità della persona
è stata accertata o il motivo della raccolta dei dati è venuto meno.
C. Convocazione e interrogatorio di polizia
Die Polizei darf eine Person ohne Beachtung besonderer
Formen und Fristen, jedoch unter Nennung des Grundes vorladen, ins-
besondere für Befragungen, für Identitätsfeststellungen oder erken-
nungsdienstliche Massnahmen sowie für die Herausgabe von Gegen-
ständen.**
La polizia può citare una persona, senza l'osservanza di particolari
forme e termini, ma indicandone il motivo, in particolare per interrogatori, per accertamenti dell'identità o misure di polizia giudiziaria (misure di riconoscimento), nonché per la consegna di oggetti.
1 La polizia può interrogare una persona su fatti, senza osservare
particolari requisiti formali, se ciò è necessario per l'adempimento
dei compiti di polizia.
2 Non appena sussiste il sospetto di un reato, per l'interrogatorio
valgono le regole del codice di procedura penale13.
D. Fermo di polizia
La polizia può prendere una persona in custodia cautelare se
a. la persona mette seriamente e immediatamente in pericolo sé stessa, altre persone, animali o oggetti;
b. si prevede che la persona necessiti di aiuto tutelare;
c. la persona si è sottratta all'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà personale mediante fuga; o
d. ciò è necessario per assicurare una traduzione, un trasferimento o un rimpatrio.
¹ Ha la polizia posto una persona in stato di fermo, ne comunica
senza indugio il motivo.
2 Le dà la possibilità di farsi assistere da un avvocato e,
sempre che ciò non metta in pericolo lo scopo del fermo di polizia,
di informare una persona di sua fiducia. Se la persona posta in stato
di fermo non è in grado di farlo, la polizia deve informare il prima
possibile i suoi congiunti o familiari, sempre che ciò non sia contrario
alla presunta volontà della persona.
3 Se la persona è minorenne o si trova sotto curatela generale, si
deve informare senza indugio la persona o l’autorità responsabile per
la custodia parentale, l’affidamento o la tutela o per la curatela.17
4 La persona deve poter entrare in contatto con chi la sorveglia
se necessita di aiuto.
16 ¹ La custodia dura fino al venir meno del suo fondamento, Durata,
al massimo tuttavia 24 ore. La legittimità della custodia giudiziaria
viene verificata su richiesta della persona interessata dalla giudice dei o verifica
provvedimenti coercitivi o dal giudice dei provvedimenti coercitivi. La domanda non
ha effetto sospensivo.
² Se in vista della conduzione a un'autorità competente per ulteriori
misure è necessaria una custodia di più di 24 ore, la polizia entro 24
ore dall'inizio della custodia presenta alla giudice dei provvedimenti
coercitivi o al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata
di proroga. Per il procedimento sono applicabili per analogia le disposizioni
del Codice di procedura penale13.
E. Conduzione anteriore, successiva e di ritorno
Su richiesta dell'autorità competente, la polizia effettua una presentazione
della persona a tale autorità o ad un'altra autorità.
17 ¹ La polizia può prendere in custodia una persona minorenne o sotto
curatela generale, se la persona
e conduzione
Conduzione di
minorenni e
persone sotto
curatela generale
a. si sottrae alla sorveglianza dei genitori o a quella disposta dall’autorità
di protezione dei minori e degli adulti (APMA);
b. si trova in luoghi dove è minacciata la sua integrità fisica, sessuale o
psichica.
1. 1. 22-115
7
550.1 Legge di polizia (LP)
² La polizia conduce la persona senza indugio al titolare della patria
potestà o della custodia, all’APMA competente o a un’altra istanza
da questi designata.
³ Conduzioni ai sensi del capoverso 2 possono essere eseguite anche
per persone minorenni e sotto curatela generale che sono state prese
in custodia.
Trasporti
Il trasporto di persone poste in custodia, arrestate o detenute
è effettuato dalla polizia. Resta riservato il § 5 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione di polizia (LOP) del 29 novembre 200410.
Rimpatrio
di persone
soggette
all'obbligo
di lasciare
il Paese
1 La polizia esegue i rimpatri di stranieri obbligati a lasciare la Svizzera, che rientrano nella competenza del Cantone di Zurigo.
2 Nella misura in cui il diritto federale lo consente, i rimpatri possono essere eseguiti da organizzazioni private specializzate.
F. Misure di vigilanza19
Osservazione della polizia
19 1 Per la prevenzione e l'accertamento di crimini e
delitti o per la difesa da pericoli, la polizia può osservare apertamente o in modo
occulto persone e cose al di fuori dell'ambito segreto o privato ai sensi dell'
art. 179quater CP12.
2 Un ufficiale di polizia può ordinare un'osservazione di polizia
mediante dispositivi tecnici di sorveglianza,
se la prevenzione e l'accertamento di futuri atti punibili
o la difesa da un pericolo imminente sarebbero altrimenti vani
o sproporzionatamente ostacolati.
3 Se un'osservazione di polizia dura più di un mese,
la sua prosecuzione necessita in ogni caso dell'approvazione del
comando di polizia.
4 Per la comunicazione di una misura secondo il cpv. 2 da parte della polizia
alla persona direttamente interessata da un'osservazione si applica per analogia l'art. 283
CPP.
18 1 Per l’adempimento del proprio mandato, la Polizia può sorvegliare
lo spazio pubblicamente accessibile con apparecchiature audio
e video in modo tale che le persone non possano essere identificate.
2 Resta riservata l’ulteriore valutazione delle registrazioni da parte
della Procura della Repubblica per la perseguimento di crimini
e delitti.
Sorveglianza
audio e
video
a. In generale
Legge sulla polizia (LP)
550.1
18 1 Per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico b. Con
e per la prevenzione e l'accertamento di atti punibili, in particolare possibilità
per la protezione di persone, la polizia può sorvegliare lo spazio di identificazione
pubblicamente accessibile con apparecchi audio e video in modo tale delle persone
da consentire l'identificazione delle persone.
2 La sorveglianza deve essere disposta da un ufficiale di polizia
e limitata nel luogo e nel tempo. Essa presuppone che
a. nel luogo sorvegliato siano già stati commessi reati o che sia
prevedibile la commissione di tali reati e
b. non siano disponibili mezzi meno invasivi.
3 Il pubblico deve essere informato sull'utilizzo degli apparecchi
audio e video mediante cartelli informativi, avvisi su schermi o in
altra maniera idonea.
18 1 La polizia può, in occasione di grandi eventi e manifestazioni pubbli- c. In caso di
camente accessibili, sorvegliare persone in modo manifesto o occulto grandi eventi
con apparecchiature audio e video, in modo tale che le persone possano
essere identificate.
2 La sorveglianza presuppone che
a. essa sia necessaria per garantire la sicurezza pubblica, in particolare
per la disposizione degli interventi e il supporto delle forze di
sicurezza, oppure
b. esistano concreti indizi che possano verificarsi atti punibili.
3 In caso di sorveglianza manifesta, si applica per analogia il § 32 b cpv. 3.
550.1 Legge di polizia (LPol)
Indagine preliminare sotto copertura
18 1 Per prevenire e scoprire reati, gli appartenenti alla polizia o terzi da essa incaricati o con essa cooperanti possono prendere contatto con altre persone senza rivelare la loro vera identità e funzione.
2 Quali prese di contatto ai sensi del capoverso 1 valgono anche la preparazione e la conclusione di affari simulati e acquisti di prova.
3 Il comando di polizia può dotare la persona impiegata di una leggenda. La fabbricazione, la modifica e l’uso di documenti ufficiali come passaporti, carte d’identità e licenze di condurre necessitano dell’approvazione del Tribunale delle misure coercitive.
1. 1. 22-115
9
18 1 Per la prevenzione e l'accertamento di reati, il comando di polizia, con l'autorizzazione del tribunale delle misure coercitive, può impiegare al di fuori di un procedimento penale investigatori sotto copertura che, sotto una falsa identità di lunga durata, cercano di stabilire contatti con altre persone e di costruire un rapporto di fiducia con esse, attraverso un comportamento attivo e mirato. 2 Un'indagine preliminare sotto copertura può essere disposta se: a. esistono sufficienti indizi che potrebbero verificarsi reati ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP); b. la gravità di tali reati giustifica un'indagine preliminare sotto copertura; e c. altre misure sono rimaste infruttuose oppure l'indagine preliminare sarebbe altrimenti priva di prospettive o sproporzionatamente difficile. 3 Come investigatori preliminari sotto copertura possono essere impiegati membri della polizia o persone da essa incaricate. 4 Per lo svolgimento dell'indagine preliminare sotto copertura, sono applicabili per analogia gli articoli 151 e 287-298 CPP, con il comando di polizia che subentra alla Procura.
18 La segnalazione di persone e cose ai fini della registrazione occulta ai sensi degli articoli 33 e 34 dell'ordinanza del 7 maggio 2008 sul sistema d'informazione Schengen nella parte nazionale (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE 14 è ammessa.
G. Allontanamento e divieto di accesso 18
Allontanamento e divieto di accesso
La polizia può allontanare una persona da un luogo o trattenerla per un massimo di 24 ore,
a. se la persona o un assembramento di persone a cui appartiene mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico,
b. se la persona o un assembramento di persone a cui appartiene disturba, mette in pericolo o impedisce in modo illegittimo a terzi l'utilizzo conforme alla destinazione d'uso dello spazio pubblicamente accessibile,
c. se le forze d'intervento come polizia, pompieri o forze di soccorso sono ostacolate o messe in pericolo,
d. se la persona stessa è seriamente e immediatamente in pericolo,
e. per tutelare i diritti delle persone, in particolare per il rispetto della pietà.
10
Legge di polizia (LP)
550.1
1 Allontanamento e
fermo disposti
mediante
decisione
Se una persona si oppone all'allontanamento o al fermo disposti, la polizia può condurla in un posto di polizia e, mediante decisione, vietarle di accedere al luogo in questione.
2 In casi particolari, segnatamente se una persona ha dovuto essere ripetutamente allontanata o fermata da un luogo, la polizia può disporre il divieto per un massimo di 14 giorni, con l'avvertimento delle conseguenze penali di cui all'articolo 292 del Codice penale¹.
3 La decisione stabilisce la durata e l'ambito di validità territoriale del provvedimento.
4 Nei casi di cui al capoverso 2, la decisione può essere impugnata dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi entro cinque giorni dalla sua notifica. La decorrenza del termine di ricorso e la presentazione del ricorso non hanno effetto sospensivo. Per il resto, le disposizioni della legge federale sulla protezione contro la violenza del 19 giugno 2006⁸ si applicano per analogia alla procedura.
H.19 Perquisizione
1 La polizia può effettuare una perquisizione su o sugli abiti di una persona, sulla superficie corporea o nelle aperture e cavità corporee visibili senza l'ausilio di strumenti, alla ricerca di oggetti o tracce, se
a. ciò è necessario per la protezione di membri della polizia o di altre persone o di oggetti di notevole valore;
b. sussistono motivi per un fermo di polizia di tale persona;
c. sussiste il sospetto che la persona abbia con sé oggetti da sottoporre a sequestro;
d. ciò è necessario per l'accertamento della sua identità; oppure
e. la persona si trova in uno stato che esclude la libera formazione della volontà o in una situazione di impotenza e la perquisizione è necessaria per la sua protezione.
2 La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso, a meno che la misura non tolleri alcun rinvio.
3 Per ulteriori esami fisici, la polizia incarica un medico o altro personale medico specializzato.
1. 1. 22-115
11
550.1 Legge di polizia (LP)
Oggetti § 36. 1 La polizia può aprire e perquisire veicoli, contenitori e altri oggetti, se
a. si trovano presso persone che possono essere perquisite ai sensi del § 35;
b. ciò è necessario per la protezione di membri della polizia o di altre persone;
c. sussiste il sospetto che vi si trovino persone che possono essere prese in custodia o che sono in stato di impotenza;
d. sussiste il sospetto che vi si trovino animali o oggetti da sottoporre a sequestro;
e. ciò è necessario per accertare il diritto sugli animali, sui veicoli o su altri oggetti.
2 La perquisizione viene effettuata, per quanto possibile, in presenza della persona che esercita il potere di fatto.
3 Se la perquisizione avviene in assenza di tale persona, essa è dettagliatamente documentata.
Locali § 37. 1 La polizia può perquisire locali, se le circostanze rendono necessaria un'azione immediata per
a. prevenire un pericolo attuale e significativo per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona;
b. proteggere animali o oggetti di notevole valore;
c. prendere in custodia una persona, se sussiste il sospetto che si trovi nei locali da perquisire.
2 Per quanto le circostanze lo consentano, la polizia coinvolge per la perquisizione del locale la proprietaria o il proprietario o, in caso di impedimento di questi, un membro della famiglia, un convivente o un testimone ufficiale.
3 La polizia comunica senza indugio alla proprietaria o al proprietario o al suo rappresentante il motivo della perquisizione, nella misura in cui ciò non vanifichi lo scopo della misura.
Presupposti
I.19 Sequestro
La polizia può sequestrare animali e oggetti,
a. per allontanare un pericolo considerevole,
b. per la tutela di diritti privati ai sensi del § 7,
c. per impedire che una persona posta in stato di fermo li utilizzi
in modo abusivo.
12
Legge di polizia (PolG)
550.1
1. Cessato il motivo del sequestro, la restituzione
La polizia restituisce l'animale o l'oggetto.
2. Se più persone vantano pretese sull'animale o sull'oggetto, oppure se la legittimazione di una persona è dubbia per altri motivi, la polizia fissa loro un termine per l'azione giudiziaria. Decorso inutilmente tale termine, essa restituisce l'animale o l'oggetto alla persona presso la quale è stato effettuato il sequestro.
3. La restituzione può essere subordinata al pagamento delle spese.
4. Se un animale non può essere né restituito né collocato altrove, si decide sul da farsi consultando l'autorità cantonale competente per gli affari veterinari.
1. Nessuno reclama un oggetto da restituire, da utilizzare o distruggere, o la persona legittimata, nonostante la richiesta, non lo ritira entro un termine adeguato, la polizia può utilizzarlo tre mesi dopo la cessazione del motivo del sequestro.
2. La polizia può utilizzare l'oggetto prima se è soggetto a rapido deprezzamento o se la sua custodia è associata a costi o difficoltà considerevoli.
3. Se l'oggetto non può essere utilizzato, la polizia può distruggerlo.
J.19 Allontanamento e rimozione di animali, veicoli e altri oggetti
Principio generale
La polizia può allontanare, rimuovere o far rimuovere animali, veicoli e altri oggetti da un luogo, se questi
a. sono collocati su suolo pubblico in contravvenzione alle prescrizioni;
b. ostacolano o mettono in pericolo lavori pubblici o l'utilizzo conforme alla destinazione dello spazio accessibile al pubblico; o
c. rappresentano un notevole pericolo per persone, animali o oggetti di considerevole valore.
1 La misura è minacciata alla persona interessata. Minaccia e
In casi urgenti si può prescindere dalla minaccia.
2 La restituzione può essere subordinata al pagamento delle spese.
Rimborso spese
1. 1. 22-115
13
550.1 Legge di polizia (LP)
Rapporti di polizia
sulla persona
Ricerca di
persone
K.19 Rapporti di polizia sulla persona e ricerca di persone
1 Su richiesta dei competenti uffici civili e militari, la polizia
redige rapporti personali se
a. la legge lo prevede espressamente; oppure
b. l'ufficio, per l'adempimento dei propri compiti legali, necessita
delle informazioni e non può ottenerle né dalla persona interes-
sata né tramite proprie altre indagini.
2 La richiesta indica lo scopo del rapporto, la base legale e le infor-
mazioni necessarie.
3 La polizia effettua indagini presso gli uffici pubblici e presso la
persona interessata. Terzi vengono interrogati solo eccezional-
mente e con un esplicito incarico dell'ufficio richiedente.
4 I rapporti devono essere oggettivi. Contengono osservazioni, ac-
certamenti e fatti, ma non giudizi di valore o espressioni di opin-
ioni.
Legge di polizia (LP)
**5° Sezione: Membri della polizia**
**550.1**
1 Se il luogo di residenza di una persona è sconosciuto o se
questa si trova all'estero, la polizia la segnala nei mezzi di
ricerca di polizia, se
a. sono soddisfatti i presupposti del fermo di polizia,
b. la persona deve essere presentata o condotta su richiesta dell'autorità
competente,
c. i documenti devono essere notificati alla persona dalla polizia,
d. è stata denunciata come scomparsa,
e. altre disposizioni legali lo prescrivono.
2 Nella scelta del mezzo di ricerca appropriato e del tipo di
segnalazione, la polizia tiene conto dell'importanza del caso e
rispetta il principio della proporzionalità.
3 La polizia può invitare il pubblico alla collaborazione e
utilizzare materiale iconografico, se vi è motivo di ritenere che
a. la persona ricercata sia stata vittima di un incidente o di un atto
criminoso,
b. metta in pericolo se stessa o terzi.
4 Se il motivo della segnalazione viene meno, questa viene
revocata.
5 Queste disposizioni si applicano per analogia alla ricerca
di animali e oggetti.
14
1. Legittimazione ad agire
I membri della polizia attestano la loro legittimazione ad agire tramite l'uniforme.
2. I membri della polizia in borghese attestano la loro legittimazione esibendo il tesserino di polizia prima dell'atto ufficiale. Se le circostanze non lo permettono, ciò verrà fatto il prima possibile in seguito.
3. I membri della polizia che compiono atti ufficiali comunicano il loro nome e la loro unità di servizio, per quanto le circostanze lo permettano.
1. **Membri della polizia in servizio fuori orario**
1. I membri della polizia sono autorizzati ad agire in servizio anche al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Qualora i membri della polizia, al di fuori dell'orario di lavoro, accertino un reato grave o un'elevata minaccia a beni giuridici, essi avviano, per quanto ragionevole, il procedimento per la loro sanzione o eliminazione.
1. **Membri della polizia in servizio normalmente armati**
I membri della polizia esercitano il loro servizio normalmente armati.
2. **Esercizio del servizio**
La Polizia cantonale e le Polizie municipali di Zurigo e Winterthur possono disporre l'esercizio del servizio armato anche per il personale ausiliario di polizia, nella misura in cui ciò sia necessario per la loro sicurezza.
1 Tutela giuridica I comuni tutelano i membri e le forze ausiliarie delle loro polizie ai sensi
e risarcimento dell’articolo 32 della legge sul personale del 27 settembre 19986.
2 Se membri o forze ausiliarie di una polizia comunale subiscono un danno in
relazione all’esercizio delle loro funzioni, essi hanno diritto almeno a quelle
pretese giuridiche di cui dispongono i membri e le forze ausiliarie della Polizia
cantonale ai sensi dell’articolo 42 lettera b della legge sul personale.
3 Se l’attività ufficiale di membri o forze ausiliarie della polizia cantonale o
comunale inviati per impieghi extracantonali ha come conseguenza una
responsabilità personale, essi sono garantiti ai sensi
Allarmi privati che possono essere collegati direttamente alla polizia richiedono un'autorizzazione di polizia.
7. Sezione: Informazione, Elaborazione dei dati e Protezione dei dati19
Applicazione della LPD
Informazione
Elaborazione dei
dati
19 Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si ap-
plicano le disposizioni della legge sull'informazione e la protezione dei dati
del 12 febbraio 2007 (LIPD)5.
18 1 La polizia è autorizzata, nell'interesse pubblico e nell'ambito delle sue competenze, a informare la popolazione e le persone interessate, purché non vi siano interessi preponderanti meritevoli di protezione di privati o della collettività che vi si oppongano.
2 Se informa la popolazione, rende noti l'età, il sesso e la nazionalità delle autrici e degli autori, delle persone sospettate di aver commesso un reato e delle vittime, a meno che non vi siano motivi di protezione della personalità che lo impediscano o il rischio che le persone possano essere identificate.29
30 1 La Polizia e l'Istituto Forense di Zurigo sono autorizzati a trattare dati e a
gestire sistemi di trattamento dati adeguati per l'adempimento dei loro compiti e
per la gestione del controllo della loro attività.
2 La Polizia e l'Istituto Forense di Zurigo possono trattare dati personali,
inclusi dati personali particolari, e profili della personalità, nonché effettuare
attività di profilazione, nella misura in cui ciò sia indispensabile per
l'adempimento dei compiti loro legalmente attribuiti.
3 La Polizia cantonale, le polizie comunali e l'Istituto Forense di Zurigo si
concedono reciprocamente l'accesso alle loro banche dati, nella misura in cui ciò
sia necessario per l'adempimento dei compiti di polizia.
4 La Polizia e l'Istituto Forense di Zurigo possono comunicare dati personali,
inclusi dati personali particolari, ad altri organi pubblici, nonché agli organi di
altri Cantoni o della Confederazione e a terzi, d'ufficio o su richiesta nel singolo
caso, alle condizioni di cui ai §§ 16 e 17 LPD5.
Legge di Polizia (LPol)
550.1
5 Gli organi pubblici comunicano alla Polizia e all'Istituto Forense di Zurigo
dati personali, inclusi dati personali particolari, nell'ambito dei loro obblighi di
prestare assistenza amministrativa e giudiziaria, nonché alle condizioni di cui ai
§§ 16 e 17 LPD5.
18 Qualora la polizia adotti misure di sorveglianza tecnica, essa adotta le misure preventive ai sensi dell’articolo 7 della legge sulla protezione dei dati per escludere l’uso abusivo di materiale audio e video. Protezione del materiale audio e video
1. Cancellazione di registrazioni
Le registrazioni di conversazioni telefoniche con centrali operative della polizia vengono eliminate al più tardi dopo un anno, a meno che non siano state acquisite per finalità probatorie o per la ricerca di persone.
**2.** Le registrazioni nell'ambito di misure di sorveglianza tecnica vengono eliminate non appena non sono più necessarie per l'individuazione o la prevenzione di reati o per la difesa da pericoli, ma al più tardi dopo 100 giorni, a meno che non siano ancora necessarie per un procedimento penale, civile o amministrativo.19
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
550.1
Aggiornamento
di sistemi
di dati
Banca dati
VICLAS
Consulenza
sulla protezione
dei dati
Principio
Danno da
attività lecita
Legge sulla polizia (LP)
**19 Sistema comune di trattamento dei dati e di informazione**
1 La Polizia cantonale e le Polizie comunali di Zurigo e Winterthur gestiscono congiuntamente un sistema di trattamento dei dati e di informazione di polizia.
2 Il sistema serve alle polizie partecipanti, nell'adempimento dei loro compiti legali, per la documentazione dell'agire di polizia, per lo scambio di informazioni e dati, per la gestione congiunta dei dati e per le rilevazioni statistiche.
3 Il sistema contiene dati relativi a persone e fatti che la polizia ha acquisito e trattato nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti legali.
4 Su richiesta di ulteriori polizie comunali, i gestori garantiscono l'accesso al sistema, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti di polizia, in particolare in caso di assunzione di compiti di polizia giudiziaria ai sensi del § 20 LP10.
5 La responsabilità principale sulla banca dati e sulle informazioni, ai sensi del § 5 cpv. 1 LIDP, spetta alla Polizia cantonale.
6 La Direzione competente per la polizia disciplina i diritti di accesso per gli utenti e le utenti.
7 La cancellazione dei dati relativi a procedimenti penali avviene dopo la scadenza dei termini di conservazione degli atti previsti dal CPP. Inoltre, la cancellazione dei dati avviene secondo le disposizioni di conservazione stabilite dal Consiglio di Stato.
1. 1. 22-115
17
18 1 Le autorità penali comunicano alla polizia, per l'aggiornamento
dei sistemi di trattamento dati di polizia, le assoluzioni, le archiviazioni
e le mancate prese in carico di procedimenti penali entro 14 giorni
dall'entrata in vigore della decisione.
2 Il o la responsabile della protezione dei dati verifica l'attualità
e l'aggiornamento dei dati memorizzati nei sistemi di trattamento dati
di regola ogni due anni e in occasione di particolari eventi.
18 1 La polizia comunica alla Direzione competente per l’esecuzione
delle pene e delle misure le persone i cui dati d’inchiesta sono stati
registrati nella banca dati ViCLAS conformemente all’articolo 4 della
Convenzione intercantonale sulla collaborazione computerizzata dei
Cantoni nell’accertamento di reati violenti del 2 aprile 2009 (Con-
cordato ViCLAS)11.
2 La Direzione comunica alla polizia l’esecuzione di pene detentive
o di misure stazionarie nei confronti di tali persone entro 14 giorni
dall’inizio della pena detentiva o della misura.
27 1 Le Polizie designano ciascuna una persona responsabile della consulenza
in materia di protezione dei dati.
2 Questa ha i seguenti compiti
a. Consiglia e supporta le Polizie nell'elaborazione dei dati personali.
b. Effettua valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del § 10
cpv. 1 LPD5.
c. È il punto di contatto del o della Responsabile della protezione dei
dati e collabora con esso o essa.
3 La persona responsabile della consulenza in materia di protezione dei dati
di una Polizia può svolgere questo compito per più Polizie. Le Polizie
coinvolte regolano i dettagli.
8. Sezione: Responsabilità e risarcimento delle spese
A. Responsabilità
La responsabilità si determina in conformità delle disposizioni della Legge sulla Responsabilità Civile4.
1 Qualora a terzi sia cagionato un danno da un'attività di polizia lecita,
lo Stato risarcisce equamente.
18
Legge di polizia (LPol)
550.1
2 Lo Stato non risarcisce se la persona danneggiata ha causato l'attività
di polizia o se è gravemente in colpa nella causazione del danno.
Quando privati aiutano la polizia nell'esercizio di un incarico di servizio e subiscono un danno o lo causano durante l'assistenza prestata, lo Stato risarcisce equamente il danno.
B. Rimborso spese
1 La polizia può esigere il rimborso delle spese
a. dall’organizzatrice o dall’organizzatore di una manifestazione che richiede un impiego straordinario di polizia,
b. dalla o dal responsabile di un impiego di polizia, se ha agito intenzionalmente o per negligenza grave,
c. dalla o dal gestore di un impianto d’allarme per l’intervento in caso di falso allarme.
2 In caso di manifestazioni che sono totalmente o parzialmente di pubblico interesse o che perseguono uno scopo ideale, il rimborso delle spese può essere ridotto o interamente condonato.
3 In caso di manifestazioni autorizzate che servono all’esercizio del diritto di dimostrazione garantito dalla Costituzione, non sono imposte spese agli organizzatori, purché non abbiano violato per negligenza grave le condizioni dell’autorizzazione.
Fallen bei Sicherstellung, Fernhaltung, Wegschaffung, Aufbewahrung, Vorkehrungen zur Werterhaltung, Verwertung oder Vernichtung Kosten an, können sie der Person auferlegt werden, die
a. am Tier, am Fahrzeug oder am sonstigen Gegenstand berechtigt ist
oder
b. die polizeiliche Massnahme verursacht hat.
Verwertungusw.
Quando la messa in sicurezza, l'allontanamento, la rimozione, la custodia, le precauzioni per il mantenimento del valore, la valorizzazione o la distruzione generano costi, questi possono essere imposti alla persona che
a. è legittimata sull'animale, sul veicolo o su altro oggetto
o
b. ha causato il provvedimento di polizia.
Valorizzazione ecc.
9. Abschnitt: Private Sicherheitsdienstleistungen 22
9. Sezione: Servizi di sicurezza privati 22
22 1 Servizi di sicurezza comprendono le attività
di servizi di controllo e di sorveglianza, in particolare
a. servizi di buttafuori,
b. servizi di vigilanza e di sorveglianza,
1. 1. 22-115
19
550.1 Legge di polizia (LP)
Obbligo di
autorizzazione
Requisiti per
l'autorizzazione
Dipendenti di
imprese di
sicurezza
c. servizi di protezione per persone e beni con maggiore rischio,
d. trasporti di sicurezza di persone, beni e valori.
2 Non vi rientrano i servizi di controllo, di sorveglianza e di traffico
di importanza secondaria, in particolare i controlli dei biglietti, i servizi
di cassa, i servizi di guida visitatori e i servizi di assistenza visitatori.
26 1 Persone fisiche e giuridiche che esercitano professionalmente prestazioni
di servizi di sicurezza (imprese di sicurezza) necessitano di un’autorizzazione
d’esercizio da parte del Cantone.**
**2 Le imprese di sicurezza che dispongono di un’autorizzazione di un
altro Cantone sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione.**
22 1 L'autorizzazione a un'impresa di sicurezza è rilasciata se la
persona che ha presentato la domanda o, nel caso di persone giuridiche,
la persona che ne gestisce gli affari dimostra che
a. è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato membro dell'Unione
Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio, oppure
titolare di un permesso di domicilio, e ha il domicilio in Svizzera;
b. è capace di agire;
c. non risulta alcuna condanna per delitto o contravvenzione nel suo
estratto del casellario giudiziale per privati;
d. appare idonea per tale attività in considerazione della sua vita
precedente e del suo comportamento;
e. nei suoi confronti non esistono attestati di carenza (perdite);
f. dispone di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale con
una somma di copertura di almeno 3 milioni di franchi per evento
dannoso.
2 Per l'accertamento del requisito di cui al capoverso 1 lettera d,
possono essere richiesti rapporti di polizia sulla persona conformemente
al § 43.
3 L'autorizzazione può essere rilasciata con oneri.
4 Per la trattazione delle domande di autorizzazione sono dovute
tasse a copertura dei costi.
22 Le imprese di sicurezza possono assumere per la fornitura
di servizi di sicurezza soltanto persone che soddisfano i seguenti
requisiti
a. Hanno la cittadinanza svizzera, la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero
scambio o un permesso di domicilio.
b. Sono capaci di agire.
20
Legge di polizia (LP)
550.1
c. Dal loro estratto del casellario giudiziale per privati non risulta
alcuna condanna per crimini o delitti.
22 Le imprese di sicurezza garantiscono che le persone impiegate per la formazione e da loro attive, che forniscono servizi di sicurezza, possiedano una formazione pratica e teorica adeguata ai compiti e si perfezionino regolarmente.
22 Obblighi Istituti di sicurezza e loro dipendenti sono tenuti a
di condotta
degli istituti
di sicurezza
e dei loro
a. fornire alla Polizia informazioni sulle misure adottate e pianificate e a dipendenti
segnalare tutti gli eventi straordinari;
b. mantenere il silenzio sulle loro percezioni nell'ambito dell'attività della
Polizia;
c. astenersi da qualsiasi atto che possa portare alla loro confusione con
organi di Polizia o compromettere l'adempimento del compito della
Polizia.
22 1 La licenza è revocata a tempo determinato o definitivo, Sanzioni
se
a. i requisiti conformemente al § 59c non sono più soddisfatti o
b. sono state violate disposizioni della presente legge o condizioni imposte.
2 Può essere vietato a persone di operare in imprese di sicurezza,
se
a. sono state condannate per un crimine o un delitto,
b. hanno ripetutamente violato gli obblighi di condotta secondo il § 59f,
c. la sicurezza e l'ordine pubblico lo richiedono.
3 Se una revoca ai sensi del cpv. 1 o un divieto professionale ai sensi
del cpv. 2 non appare adeguato, può essere pronunciato un ammonimento.
22 Le autorità giudiziarie e amministrative segnalano all’autorità di autorizzazione circostanze che possono portare alla revoca dell’autorizzazione o a un divieto professionale.
22 1 L'autorità di autorizzazione è autorizzata a trattare dati personali,
inclusi dati personali particolari, per l'adempimento dei propri compiti di
elaborazione dei dati.
2 Essa tiene un registro delle autorizzazioni concesse e rifiutate
nonché dei divieti professionali pronunciati. Il registro
delle autorizzazioni concesse viene pubblicato.
3 Essa può fornire informazioni alle imprese di sicurezza, su richiesta,
sull'esistenza di un divieto professionale a carico della persona che l'impresa
intende assumere.
Elaborazione
dei dati da parte
dell'autorità di
autorizzazione
1. 1. 22-115
21
550.1 Legge di polizia (LP)
22 1 Con la multa è punito chi
a. senza autorizzazione fornisce servizi di sicurezza per i quali è
richiesta un'autorizzazione ai sensi del § 59 b cpv. 1,
b. viola i §§ 59 d o 59 e,
c. in modo grave viola gli obblighi di condotta ai sensi del § 59 f.
2 Sono punibili la negligenza, il tentativo e la complicità.
Disposizioni
penali
Disposizioni
di esecuzione
Modifica del
diritto previgente
10.23 Sezione: Disposizioni finali e transitorie
19 1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione in
particolare su
a. l’applicazione della coercizione,
b. il trattamento di dati da parte della polizia, la gestione di siste-
mi di dati corrispondenti e il loro aggiornamento, lo scambio di
dati e informazioni con altre autorità e uffici di polizia e la durata
di conservazione dei dati,
c. il contenuto del controllo degli ospiti delle aziende alberghiere e
l’estrazione elettronica dei dati.
2 L’ordinanza sui mezzi d’impiego, le armi e i tipi di munizioni
ammessi conformemente all’articolo 13 capoverso 2 sottostà all’approvazione
del Gran Consiglio.
Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert
a. Das Gesetz über die Haftung des Staates und der Gemeinden
sowie ihrer Behörden und Beamten vom 14. September 19694: . . .15
b. Das Polizeiorganisationsgesetz vom 29. November 200410: . . .15
с. Die Strafprozessordnung vom 4. Mai 19198: . . .15
1 OS 64, 324.
2 Inkrafttreten: 1. Juli 2009.
3 ABI 2006, 856.
22
Polizeigesetz (PolG)
4 LS 170.1; heute: Haftungsgesetz.
5 LS 170.4.
6 LS 177.10.
7 LS 211.1.
8 Aufgehoben.
9 LS 351.
10 LS 551.1.
11 LS 551.104.
12 SR 311.0.
13 SR 312.0.
14 SR 362.0.
15 Text siehe OS 64, 324.
550.1
16 Fassung gemäss G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation
und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Pro-
zessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 585; ABI 2009, 1489).
In Kraft seit 1. Januar 2011.
17 Fassung gemäss Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
vom 25. Juni 2012 (OS 67, 443; ABI 2011, 2567). In Kraft seit 1. Januar 2013.
18 Eingefügt durch G vom 5. November 2012 (OS 68, 79; AB12012, 655). In Kraft
seit 1. März 2013.
19 Fassung gemäss G vom 5. November 2012 (OS 68, 79; ABI 2012, 655). In Kraft
seit 1. März 2013.
20 Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2014 (1C_653/
2012) (OS 69, 476).
21 Eingefügt durch Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister vom
11. Mai 2015 (OS 70, 407; ABI 2014-10-31). In Kraft seit 1. Januar 2016.
22 Eingefügt durch G über die Anforderungen an private Sicherheitsdienstleis-
tungen vom 4. April 2016 (OS 72, 141; ABI 2015-11-13). In Kraft seit 1. Januar
2018.
23 Fassung gemäss G über die Anforderungen an private Sicherheitsdienstleis-
tungen vom 4. April 2016 (OS 72, 141; ABI 2015-11-13). In Kraft seit 1. Januar
2018.
24 Aufgehoben durch G über die Anforderungen an private Sicherheitsdienstleis-
tungen vom 4. April 2016 (OS 72, 141; ABI 2015-11-13). In Kraft seit 1. Januar
2018.
25 Fassung gemäss G vom 24. Oktober 2016 (OS 73, 140; ABI2016-01-29). In Kraft
seit 1. April 2018.
26 Eingefügt durch G über die Anforderungen an private Sicherheitsdienstleistun-
gen vom 4. April 2016 (OS 72, 141; ABI 2015-11-13). In Kraft seit 1. Januar
2019.
27 Eingefügt durch G über die Information und den Datenschutz vom 25. Novem-
ber 2019 (OS 75, 263; ABI 2018-07-13). In Kraft seit 1. Juni 2020.
28 Fassung gemäss G über die Information und den Datenschutz vom 25. Novem-
ber 2019 (OS 75, 263; AB1 2018-07-13). In Kraft seit 1. Juni 2020.
1. 1. 22-115
23
550.1 Polizeigesetz (PolG)
29 Eingefügt durch G vom 9. März 2020 (OS 76, 231; ABI 2020-02-28). In Kraft
seit 1. Juli 2021.
30 Fassung gemäss G vom 12. April 2021 (OS 76, 387; ABI 2020-05-15). In Kraft
seit 1. Januar 2022.
24
***
I seguenti atti normativi sono modificati come segue
a. La Legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei Comuni,
nonché delle loro autorità e dei loro funzionari del 14 settembre 19694: . . .15
b. La Legge sull'organizzazione della polizia del 29 novembre 200410: . . .15
c. Il Codice di procedura penale del 4 maggio 19198: . . .15
1 RU 64, 324.
2 Entrata in vigore: 1° luglio 2009.
3 BAF 2006, 856.
22
Legge sulla polizia (LP)
4 RS 170.1; oggi: Legge sulla responsabilità.
5 RS 170.4.
6 RS 177.10.
7 RS 211.1.
8 Abrogata.
9 RS 351.
10 RS 551.1.
11 RS 551.104.
12 RS 311.0.
13 RS 312.0.
14 RS 362.0.
15 Per il testo si veda RU 64, 324.
550.1
16 Versione conformemente alla Legge sull'adeguamento dell'organizzazione delle autorità
cantonali e del diritto processuale cantonale in materia civile e penale alle nuove Leggi
processuali federali del 10 maggio 2010 (RU 65, 520, 585; BAF 2009, 1489).
In vigore dal 1° gennaio 2011.
17 Versione conformemente alla Legge di introduzione al diritto della protezione dei minori e degli adulti
del 25 giugno 2012 (RU 67, 443; BAF 2011, 2567). In vigore dal 1° gennaio 2013.
18 Inserita dalla Legge del 5 novembre 2012 (RU 68, 79; BAF 2012, 655). In vigore
dal 1° marzo 2013.
19 Versione conformemente alla Legge del 5 novembre 2012 (RU 68, 79; BAF 2012, 655). In vigore
dal 1° marzo 2013.
20 Abrogata con sentenza del Tribunale federale del 1° ottobre 2014 (1C_653/
2012) (RU 69, 476).
21 Inserita dalla Legge sul registro degli abitanti e l'anagrafe dell'11 maggio 2015 (RU 70, 407; BAF 2014-10-31). In vigore dal 1° gennaio 2016.
22 Inserita dalla Legge sui requisiti dei servizi di sicurezza privati
del 4 aprile 2016 (RU 72, 141; BAF 2015-11-13). In vigore dal 1° gennaio
2018.
23 Versione conformemente alla Legge sui requisiti dei servizi di sicurezza privati
del 4 aprile 2016 (RU 72, 141; BAF 2015-11-13). In vigore dal 1° gennaio
2018.
24 Abrogata dalla Legge sui requisiti dei servizi di sicurezza privati
del 4 aprile 2016 (RU 72, 141; BAF 2015-11-13). In vigore dal 1° gennaio
2018.
25 Versione conformemente alla Legge del 24 ottobre 2016 (RU 73, 140; BAF 2016-01-29). In vigore
dal 1° aprile 2018.
26 Inserita dalla Legge sui requisiti dei servizi di sicurezza privati
del 4 aprile 2016 (RU 72, 141; BAF 2015-11-13). In vigore dal 1° gennaio
2019.
27 Inserita dalla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 25 novembre
2019 (RU 75, 263; BAF 2018-07-13). In vigore dal 1° giugno 2020.
28 Versione conformemente alla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 25 novembre
2019 (RU 75, 263; BAF 2018-07-13). In vigore dal 1° giugno 2020.
1. 1. 22-115
23
550.1 Legge sulla polizia (LP)
29 Inserita dalla Legge del 9 marzo 2020 (RU 76, 231; BAF 2020-02-28). In vigore
dal 1° luglio 2021.
30 Versione conformemente alla Legge del 12 aprile 2021 (RU 76, 387; BAF 2020-05-15). In vigore
dal 1° gennaio 2022.
24
StPO13.18
1. 1. 22-115
1
550.1
Legge di Polizia (LPol)
Indagine preliminare
e
Procedimento preliminare
Prestazione d'aiuto
Sostegno
delle autorità
Tutela dei diritti
privati
Legalità
Clausola generale
di polizia