Ordinanza sulle scuole medie (OSM) (MSV)
Indice delle disposizioni (44)
Testo normativo (44 Articoli)
1 La Direzione dell'educazione nomina una commissione scolastica per ogni
scuola media cantonale. Questa comprende di norma da sette a undici
membri.11
2 Della commissione scolastica fanno parte in particolare personalità
provenienti dai settori dell'economia, della cultura, della scuola popolare
e dell'università.
3 L'Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale cerca,
all'inizio di una legislatura, mediante bando in organi di pubblicazione
pubblici e richiesta diretta, sostituti per i membri uscenti. Si può
rinunciare al bando pubblico se, nel corso della legislatura, ci sono
vacanze da coprire.9
1. La Direzione scolastica nomina la presidente o il presidente
della commissione scolastica.5
2. La commissione scolastica elegge al suo interno una vicepresidente
o un vicepresidente.
9 1 Le presidentesse e i presidenti delle commissioni scolastiche
costituiscono la Conferenza dei presidenti.
Conferenza
dei presidenti
2 Essa elegge al suo interno, d'intesa con l'Ufficio delle scuole medie
e della formazione professionale, una presidente o un presidente
e una o un supplente.
3 La Conferenza dei presidenti è responsabile del coordinamento tra
le commissioni scolastiche. La presidente o il presidente rappresenta
la Conferenza dei presidenti nei confronti dell'Ufficio delle scuole
medie e della formazione professionale e della Direzione dell'educazione.
1 I membri della Commissione scolastica sono tenuti a mantenere
il segreto su tutte le informazioni confidenziali di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
2 L’obbligo di segretezza si applica anche ad altre persone che
partecipano alle riunioni della Commissione scolastica.
1 I membri della Commissione scolastica hanno il diritto di presentare domande e decisioni
di voto. Sono obbligati a votare.
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Ordinanza sulle scuole medie superiori (OMSS)
Protocollo
Segreteria
Nomina
2. Direzione scolastica
La Commissione scolastica è in grado di prendere decisioni se è presente la maggioranza dei
membri. Prende le sue decisioni con la maggioranza semplice
dei voti. In caso di parità di voti, la Presidente o
il Presidente ha il voto decisivo.
La Presidente o il Presidente può decidere su questioni meno importanti
o urgenti o ordinare la decisione
per via circolare. Per una decisione circolare è necessario il consenso
della maggioranza dei membri.
La Commissione scolastica stabilisce in quale forma verranno comunicate le decisioni
e le disposizioni presidenziali.
1 Delle sedute viene redatto un verbale contenente in particolare
le decisioni.
2 Il verbale è trasmesso ai membri della commissione scolastica,
alla direzione della scuola, al rappresentante della docenza nonché
all’Ufficio delle scuole medie superiori e della formazione professionale.
1 La segreteria è gestita dalla scuola.
2 La segreteria adotta le misure amministrative e organizzative
per la preparazione e l'evasione degli affari della
commissione scolastica.
1 Il Convento generale può sentire i candidati inclusi dalla
Commissione scolastica nella rosa dei prescelti.
2 Il Convento generale sottopone alla Commissione scolastica
la sua proposta, nella quale possono essere inclusi altri
candidati.
3 La Commissione scolastica inoltra all’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore e professionale, all’attenzione della Direzione
dell’educazione e del Consiglio di Stato, la proposta di nomina
dei membri della Direzione della scuola. La Commissione
scolastica valuta in tale occasione la proposta del Convento
generale.9
4 In caso di rielezione, i posti non vengono banditi pubblicamente.
La Commissione scolastica chiede il parere del Convento
generale e inoltra la proposta all’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore e professionale, all’attenzione della Direzione
dell’educazione e del Consiglio di Stato.9
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Ordinanza sulle scuole medie superiori (OSMS)
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1. Il Rettore o la Rettrice presiede la direzione della scuola e ne porta la responsabilità complessiva.
2. Il Rettore o la Rettrice nomina il proprio sostituto o la propria sostituta tra i Prorettori o le Prorettrici.
3. Convocazioni del corpo docente
a. Convocazione generale
1 Tutte le/i docenti della scuola hanno diritto a partecipare alla
Conferenza generale.
2 Sono obbligate/i a partecipare con diritto di proposta e di voto
a. le/i docenti con compiti particolari ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. c
dell’Ordinanza sulle/sui docenti delle scuole medie e professionali2,
b. le/i docenti ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. a e b dell’Ordinanza sulle/sui
docenti delle scuole medie e professionali2, purché siano assunte/i per
un grado di occupazione di almeno il 20% e abbiano insegnato
complessivamente almeno dodici lezioni annuali (lezioni normali)
presso la scuola.
3 La commissione scolastica può adottare regolamentazioni speciali
per categorie particolari di docenti, quali le/i docenti di strumento
e canto solista.
1 La Rappresentanza degli Studenti può delegare da due a cinque rappresentanti
Rappresentanza degli Studenti al Convento Generale. La Commissione Scolastica
stabilisce il numero in base alle dimensioni della scuola.
2 I rappresentanti della Rappresentanza degli Studenti sono eletti per almeno un anno
dall'assemblea plenaria o dall'assemblea dei delegati dell'organizzazione studentesca o,
qualora non esista un'organizzazione studentesca, mediante votazione a scrutinio segreto della
Rappresentanza degli Studenti.
Il Convento generale elegge tra i docenti con diritto di voto, incluso il
personale direttivo della scuola, un Presidente o una Presidentessa,
nonché un Vicepresidente o una Vicepresidentessa. L'elezione ha
una durata massima di quattro anni; la rielezione è possibile per due
volte.
Il Convento generale decide in particolare sulle competenze
Regolamenti relativi al funzionamento scolastico, purché questi non rientrino nelle competenze
competenze della direzione scolastica, della commissione scolastica o di altre
autorità superiori.
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413.211 Ordinanza sulla scuola media superiore (OSS)
Sedute
Decisioni
Consultazione
di altre
persone
Composizione
Decisioni
Collaborazione
1 La Presidente o il Presidente convoca l'Assemblea generale in
consultazione con la Direzione scolastica e ne definisce l'ordine del
giorno. L'invito alla riunione viene inviato con almeno dieci giorni
di anticipo.
2 La Direzione scolastica o almeno un quinto dei membri aventi
diritto di voto possono richiedere la convocazione di una riunione e
l'iscrizione di affari all'ordine del giorno.
3 Per l'obbligo di segretezza si applica per analogia il § 4.
Il Convento generale è in grado di deliberare quando è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, la Presidente o il Presidente ha il voto decisivo.
La Presidente o il Presidente può consultare esperti, non appartenenti al
convento plenario, per singole questioni.
b. Convento di classe
1 Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe
che insegnano materie obbligatorie e valutate con voti da certificato,
nonché da un membro della direzione scolastica. Altri docenti della classe
possono essere ammessi con voto consultivo.
2 La presidenza è assunta dal docente di classe o dal membro della
direzione scolastica.
1 Il Convento di classe decide in particolare in merito alle am-
missioni al termine del periodo di prova nonché alle promozioni.
2 Hanno diritto di voto gli insegnanti che insegnano alla stu-
dente o allo studente interessato. Nelle decisioni relative alle promozioni
e alle ammissioni al termine del periodo di prova, essi sono obbligati a votare.
3 Le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza degli in-
segnanti con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti, il pre-
sidente ha il voto decisivo.
4. Genitori
Genitori di allieve e allievi maggiorenni10 vengono informati su importanti questioni scolastiche, anche senza il loro consenso, purché provvedano al mantenimento di questi allievi e allieve.
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Ordinanza sulle scuole medie (OSM)
5. Attività scolastica
17 Il Cantone gestisce i seguenti tipi di scuole
a. Ginnasio-liceo lungo,
b. Ginnasio-liceo breve,
c. Scuola media specializzata,
d. Scuola media di commercio,
e. Scuola media d'informatica.
Tipi di scuole
17 1 Il Cantone offre i seguenti profili di maturità liceale: Profili di
a. Profilo antico-linguistico,
b. Profilo moderno-linguistico,
c. Profilo matematico-scientifico,
d. Profilo economico-giuridico,
e. Profilo artistico,
f. Profilo filosofico-pedagogico-psicologico.
maturità
liceale
2 Gli allievi scelgono un profilo all'inizio dell'11° anno scolastico.
17 1 Lingua d'insegnamento nei licei a ciclo lungo e breve è la lingua
Linguad'insegnamento standard. L'insegnamento delle lingue straniere rimane riservato.
2 I licei a ciclo lungo e breve possono inoltre offrire programmi in cui una parte dell'insegnamento è impartita in una lingua straniera.
Ecco la traduzione in italiano, con terminologia legale appropriata e la struttura originale preservata
1. Scuole sovraffollate o insufficientemente utilizzate, riassegnazione
assicurano il necessario riequilibrio tramite la riassegnazione di
allieve e allievi tra di loro.
2. L’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale decide
sulla riassegnazione qualora non si possa raggiungere un accordo.
Sono determinanti criteri quali il profilo scelto, i collegamenti con
i mezzi pubblici o l’età delle allieve e degli allievi.
3. La Direzione del Liceo artistico decide sulle riassegnazioni che
riguardano il Liceo artistico, in particolare in base all’attitudine
artistica delle allieve e degli allievi. La Direzione della scuola
stabilisce i documenti da presentare. L’Ufficio delle scuole medie e
della formazione professionale decide sulla riassegnazione qualora
non si possa raggiungere un accordo.15
1.7. 23-121
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Ordinanza sulle scuole medie (OSM)
6. Assenze, dispense e giorni jolly12
Campo di applicazione
Assenze
a. Principio generale
b. Motivi di giustificazione
Dispense
a. Principio generale
b. Motivi di dispensa
13 §§ 22–35 non si applicano alla Scuola Cantonale di Maturità per
Adulti.
13 1 Un’assenza è considerata tale se un allievo o un’allieva
si assenta completamente o parzialmente dall’insegnamento
a. per motivi imprevedibili,
b. in caso di dispensa non concessa,
c. in caso di giornata jolly rifiutata.
2 Un’assenza è considerata giustificata se l’allievo o l’allieva
può dimostrare un motivo di giustificazione.
13 1 Sono considerati motivi di giustificazione
a. una malattia o un infortunio,
b. eventi eccezionali nell'ambito personale,
c. eventi particolari al di fuori della sfera di influenza degli allievi
e delle allieve.
2 La direzione scolastica può, nel singolo caso, riconoscere ulteriori circostanze particolari
come motivi di giustificazione.
13 1 Se una studentessa o uno studente intende assentarsi dalle lezioni
per motivi prevedibili, richiede preventivamente la dispensa.
2 La direzione della scuola o l'organo da essa designato concede la
dispensa a studentesse e studenti in presenza di un motivo di dispensa
per un determinato periodo di tempo dalla frequentazione delle lezioni, di
una materia o di parti di essa. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze
personali, familiari e scolastiche.
3 Non è ammessa una dispensa completa dalle materie rilevanti per
la promozione.
12 1 Sono considerati motivi di dispensa
a. assenze prevedibili in relazione a una malattia o a un infortunio,
b. eventi eccezionali nell'ambiente personale,
c. festività solenni o occasioni speciali di natura religiosa o confes-
sionale,
d. preparazione e partecipazione attiva a importanti eventi culturali
e sportivi,
e. necessità eccezionali di promozione di particolari talenti scolastici,
artistici o sportivi,
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Ordinanza sulle scuole medie superiori (OSSMS)
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f. manifestazioni informative di istituzioni del livello terziario, stage
orientativi o eventi analoghi per la preparazione professionale,
g. servizio militare, civile sostitutivo, di protezione civile e dei
vigili del fuoco.
2 La direzione scolastica può, nel singolo caso, riconoscere ulteriori
circostanze particolari come motivi di dispensa.
12 1 Gli allievi e le allieve presentano la richiesta di giustificazione Richiesta
di un’assenza o di dispensa per iscritto e firmata alla direzione a. Forma
scolastica o all’organo da essa designato e allegano i documenti
indicati dalla direzione scolastica.
2 Nella richiesta indicano il motivo della giustificazione o della dispensa.
3 Fino al raggiungimento della maggiore età la richiesta deve essere
firmata dalla titolare o dal titolare della responsabilità genitoriale
o da altri aventi diritto all’educazione.
12 1 Qualora gli allievi si assentino dalle lezioni a causa di malattia
o infortunio, presentano insieme alla domanda un certificato medico
a. per un'assenza di oltre quattro giorni,
b. per assenze brevi e ripetute,
c. per un'assenza a un esame finale.
2 La direzione scolastica può disporre un accertamento presso un medico
di fiducia da essa designato, qualora sussistano fondati dubbi circa
la correttezza del certificato medico.
12 Gli allievi e le allieve presentano la domanda in caso di
a. assenze, non appena le circostanze lo consentono,
b. dispensazioni, almeno 14 giorni in anticipo.
c. termine
12 La direzione della scuola o l'organo da essa designato decide in merito alla richiesta per iscritto.
12 1 Gli allievi e le allieve possono assentarsi dall’insegnamento Giorni jolly
per due giorni per anno scolastico senza che debbano sussistere mo- a. Principio
tivi di dispensa (giorni jolly).
2 Ogni giorno jolly utilizzato è considerato come un giorno intero,
anche se in quel giorno l’insegnamento ha luogo solo durante mezza
giornata.
3 I giorni jolly non utilizzati decadono alla fine di ogni anno sco-
lastico.
12 1 Le allieve e gli allievi comunicano per iscritto alla direzione
della scuola o all’ufficio da essa designato l’intenzione di usufruire
di un giorno jolly, con almeno 14 giorni di anticipo.
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Ordinanza sulle scuole medie (OSM)
2 Fino al raggiungimento della maggiore età, la comunicazione deve
essere sottoscritta dalla titolare o dal titolare della patria potestà
o da altri aventi diritto all’educazione.
c. Giorni di blocco
d. Rifiuto
Annotazione
nella pagella
Recupero della
materia scolastica
e delle valutazioni
Contributo alle
spese dei comuni
12 1 La direzione scolastica può stabilire che, in occasione di eventi speciali come giornate sportive o settimane di progetto, non possono essere richiesti giorni jolly.
2 Gli allievi non possono richiedere giorni jolly nei giorni di scuola in cui sostengono esami finali o presentano il loro lavoro di diploma.
3 La direzione scolastica comunica i giorni di sospensione all'inizio di ogni semestre.
12 La direzione scolastica o il servizio da essa designato comunica per iscritto un rifiuto alla studentessa o allo studente.
12 Il certificato non contiene indicazioni relative ad assenze, esoneri e
giornate jolly. È fatta eccezione per la menzione che una studentessa o
uno studente è stato completamente esonerato da una materia.
12 1 Gli allievi e le allieve che perdono le lezioni a causa di un'assenza,
una dispensa o un giorno jolly, recuperano autonomamente il materiale didattico
perso.
2 Essi anticipano o posticipano le valutazioni delle prestazioni. L'insegnante
competente può concedere eccezioni.
7.14 Finanze
6, 14 1 I contributi ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 della legge sulle scuole medie superiori³
vengono riscossi dall'Ufficio delle scuole medie superiori e della formazione professionale presso i comuni competenti per l'istruzione scolastica superiore.
2 Nel calcolo della franchigia del 5 percento vengono considerati solo gli allievi e le allieve delle scuole pubbliche elementari e medie superiori.
3 Sono considerati residenti in un comune gli allievi e le allieve il cui effettivo luogo di soggiorno si trova nel comune.
4 I contributi sono calcolati sulla base del rilevamento annuale generale dei dati effettuato nel mese di settembre dell'anno precedente presso le scuole medie superiori, rettificato in base alle uscite dopo il periodo di prova.11
5 La Direzione dell'educazione emana direttive sulle modalità di calcolo e sulla procedura.
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Ordinanza sulle scuole medie superiori (OSMS)
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8.14 La Direzione dell'educazione regola l'indennità per la partecipazione agli esami di ammissione e di diploma nelle scuole medie.
8.14 Disposizioni transitorie e finali
14. Insegnanti delle scuole medie cantonali ai quali il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 197 della legge sull'istruzione⁴, ha conferito il titolo di professoressa o di professore, possono continuare a portarlo.
14 Fino al trasferimento dei rapporti di servizio dei docenti secondo l'art. 15 del Regolamento concernente i docenti delle scuole medie e professionali² si applicano, per la partecipazione dei docenti, gli attuali Regolamenti del Convento delle scuole.
Appartenenza al Convento generale
14 Il mandato rilevante ai fini dell'applicazione del limite di durata del mandato inizia con il semestre primaverile 2000.
Limiti di mandato
in vigore nel 2000.
1 OS 56, 58.
2 LS 413.111.
3 LS 413.21.
4 Abrogato.
5 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 18 giugno 2003 (OS 58, 152). In vigore dal 1° luglio 2003.
6 Inserito dalla Decisione del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2003 (OS 58, 374). In vigore dal
1° gennaio 2004.
7 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2003 (OS 58, 374). In vigore dal
1° gennaio 2004.
8 Inserito dalla Decisione del Consiglio di Stato del 25 maggio 2005 (OS 60, 166). In vigore dal 1° maggio
2005.
9 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012 (OS 67, 230; BU 2012, 1053). In vigore
dal 1° agosto 2012.
10 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012 (OS 67, 607; BU 2012-11-16).
In vigore dal 1° gennaio 2013.
1.7. 23-121
9
413.211
Ordinanza sulle scuole medie (OSM)
11 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 29 maggio 2013 (OS 68, 257; BU 2013-06-07). In vigore
dal 19 agosto 2013.
12 Inserito dalla Decisione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2020 (OS 75, 349; BU 2020-06-05). In vigore
dal 1° agosto 2020.
13 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2020 (OS 75, 349; BU 2020-06-05). In vigore
dal 1° agosto 2020.
14 Numerazione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2020 (OS 75, 349; BU 2020-06-05).
In vigore dal 1° agosto 2020.
15 Inserito dalla Decisione del Consiglio di Stato del 3 aprile 2019 (OS 74, 351; BU 2019-04-12). In vigore
dal 1° agosto 2022 (OS 76, 266).
16 Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 3 aprile 2019 (OS 74, 351; BU 2019-04-12). In vigore
dal 1° agosto 2022 (OS 76, 266).
17 Inserito dalla Decisione del Consiglio di Stato del 25 agosto 2021 (OS 77, 104; BU 2021-09-03). In
vigore dal 1° agosto 2023.
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