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Legge sulle scuole medie (LSM) (MSG)

57 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (57)

Testo normativo (57 Articoli)

1 Il Cantone provvede alla formazione degli allievi e delle allieve delle scuole medie superiori e gestisce le scuole a tal fine necessarie.

2 Il Cantone gestisce una scuola di maturità per adulti.

3 Le scuole sono dirette autonomamente dai loro organi nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

4 Il Gran Consiglio può istituire nuove scuole o sopprimere quelle esistenti.

Le scuole medie cantonali

1. formano le allieve e gli allievi conformemente alle prescrizioni federali

e cantonali per la maturità e i diplomi, al fine di

raggiungere i loro obiettivi formativi,

2. promuovono la cultura scolastica attraverso misure volte alla formazione

della personalità e della comunità,

3. adottano misure per la garanzia della qualità.

Scuole medie

Mandato

1 Il Consiglio di Stato delibera in merito all'introduzione di nuovi tipi di scuola o alla soppressione di tipi di scuola esistenti. Per i nuovi tipi di scuola occorre adoperarsi per ottenere un riconoscimento svizzero dei diplomi.

2 Il Consiglio di Stato può, nell'ambito dei tipi di scuola esistenti, deliberare forme speciali di scuola per particolari cicli di formazione. Esso stabilisce le condizioni e le restrizioni di ammissione.

Il Consiglio della formazione è competente in via definitiva per

1.8 L'emanazione dei piani di studio nonché delle disposizioni quadro

necessarie per il funzionamento scolastico, in particolare per la promozione e gli esami finali,

2. L'emanazione di un'ordinanza quadro sull'organizzazione scolastica,

3. L'attribuzione delle tipologie di scuola e dei profili di maturità alle scuole.

4.-6.9

Consiglio della formazione

17 1 Gli organi pubblici competenti trattano, per l'adempimento

dei loro compiti ai sensi della presente legge, dati, inclusi

dati personali e dati personali particolari di allieve e allievi.

dati

a. in

generale

1.7. 22-117

1

413.21

Legge sulle scuole medie (LSM)

2 I dati ai sensi del capoverso 1 comprendono in particolare informazioni su

a. valutazioni delle prestazioni,

b. salute,

c. provvedimenti disciplinari.

b. Obbligo di notifica

in caso di non-

adempimento dell'

obbligo scolastico

Termini di

conservazione

Obblighi di

comunicazione delle

autorità penali

a. scuole medie

cantonali

b. scuole medie

non statali

Obblighi della

Direzione in caso

di procedimenti

penali contro

docenti

17 La Direzione della formazione comunica al comune di domicilio delle

alunne e degli alunni quando essi non hanno superato l’esame di

ammissione o lasciano la scuola media, qualora l’obbligo scolastico

ai sensi dell’articolo 3 della legge scolastica del 7 febbraio 2005 non

sia ancora stato adempiuto.

22 1 La comunicazione ai sensi dell’articolo 55 capoverso b della legge sul

personale del 27 settembre 19983 è fatta dalle autorità di perseguimento penale

e dai tribunali anche alla Direzione competente per l’educazione.

2 Essi comunicano alla Direzione la disposizione della carcerazione preventiva.

22 Qualora a docenti di scuole medie non statali, che dispongono

di un’autorizzazione ai sensi del § 35 o i cui titoli di studio sono stati

riconosciuti ai sensi del § 36, venga imputato un crimine o un

delitto suscettibile di avere un impatto sulla scuola, in particolare

anche sull’affidabilità dei docenti, della direttrice o del direttore,

sussistono i seguenti obblighi di notifica nei confronti della Direzione

competente per il settore della formazione

a. La scuola media comunica l’apertura e la conclusione di indagini

penali, la disposizione della carcerazione preventiva nonché le

sentenze penali.

b. Le autorità preposte al perseguimento penale comunicano l’apertura

e la conclusione di indagini penali.

c. I tribunali comunicano la disposizione della carcerazione preventiva

e le sentenze penali passate in giudicato.

22 La Direzione competente per l'istruzione esamina, a seguito di

una comunicazione ai sensi dei §§ 4 d o 4 e, la necessità di disporre

misure relative al personale e comunica il risultato del suo esame

alla scuola.

2

Legge sulle scuole medie superiori (LSS)

Parte 2: Scuole medie superiori cantonali

A. Organi della scuola

1. Commissione scolastica

413.21

1 La Commissione scolastica è l'organo supremo della scuola. La

normativa di riferimento ne disciplina la composizione e le questioni

procedurali.

2 La Direzione competente per l'istruzione elegge i membri. Il

mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile due volte.8

3 Il mandato del Presidente o della Presidente della Commissione

scolastica è di quattro anni. La rielezione è possibile due volte. In casi

eccezionali il mandato può essere prolungato.15

4 La Direzione scolastica e la rappresentante o il rappresentante

del corpo insegnante partecipano alle sedute della Commissione

scolastica con voto consultivo.

del 12 febbraio 20073 stabilire termini di conservazione diversi

per i dati personali e per i dati personali particolarmente sensibili in

a. attestati di formazione e perfezionamento,

b. tesi di laurea.

1 La Commissione scolastica esercita la vigilanza diretta sui compiti

della scuola e svolge i seguenti compiti

1. presa di posizione su decreti per le scuole medie a destinazione del

Consiglio dell'educazione,

2.8 proposta di nomina e di licenziamento dei membri della direzione

della scuola a destinazione del Consiglio di Stato,

3. nomina e licenziamento dei docenti con impiego a tempo inde-

terminato,

4. valutazione della prestazione dei docenti in collaborazione con la

direzione della scuola,

5. approvazione del modello direttivo,

6. accertamento dei risultati degli esami finali,

7. esclusione di un'allieva o di un allievo per motivi disciplinari.

8.9

2 La Commissione scolastica può istituire commissioni o avvalersi di

esperti per compiti particolari.

2. Direzione della scuola

1. La direzione della scuola è responsabile della gestione pedagogica, amministrativa e Posizione e

finanziaria della scuola e la rappresenta Compiti

all'esterno.

1.7. 22 - 117

3

413.21 Legge sulle scuole medie (LSM)

2 La direzione della scuola ha in particolare i seguenti compiti

1. Definizione e organizzazione dell'offerta didattica,

2. Proposta di nomina e di licenziamento dei docenti

con contratto a tempo indeterminato,

3. Nomina e licenziamento dei docenti con contratto a tempo

determinato,

4. Assunzione e licenziamento del personale amministrativo e tecnico,

5. Promozione della formazione continua dei docenti,

6. Gestione delle finanze,

7. Adempimento degli ulteriori compiti assegnati.

1 La Rettrice o il Rettore e almeno una Prorettrice o un Prorettore in

qualità di supplente formano la Direzione della scuola. Essi ricevono

un adeguato sgravio orario per la loro attività nella Direzione della

scuola.

2 Il Consiglio di Governo elegge la Rettrice o il Rettore e le Prorettrici

e i Prorettori per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile

due volte. In casi eccezionali il mandato può essere prolungato.8

Composizione

e elezione

Conventi

3. Conventi del corpo insegnante

1 La docenza esercita i propri diritti di partecipazione nel collegio

generale e nei collegi di classe. L’ordinanza6 disciplina l’appartenenza

ai collegi, la validità delle deliberazioni nonché i compiti e le compe-

tenze.

2 La rappresentanza degli allievi nel collegio generale ha diritto di

voto.

3 Il collegio generale è consultato nelle questioni essenziali concer-

nenti la scuola media. Esso adotta il proprio statuto, con riserva del-

l’approvazione della commissione scolastica, e formula proposte per

il piano di studi e la nomina della direzione scolastica.

4 Il collegio generale elegge il proprio presidente o la propria presi-

dente nonché il rappresentante o la rappresentante della docenza in

seno alla commissione scolastica.

5 Il collegio di classe decide in merito alle questioni concernenti le

allieve e gli allievi della classe.

4

Legge sulle scuole medie (LSM)

B. Docenti

413.21

1. Il corpo insegnante è composto da docenti con un contratto a tempo indeterminato e da docenti con un contratto a tempo determinato. Di regola, un contratto a tempo determinato precede il contratto a tempo indeterminato.

2. Un contratto a tempo indeterminato presuppone che il docente sia in possesso di una laurea nelle materie in cui insegna e abbia conseguito il diploma per l'insegnamento superiore o abbia completato un'altra formazione professionale e pedagogica di pari livello.

1 Tra i doveri della persona docente rientrano in particolare l'insegnamento delle classi e dei gruppi ad essa affidati conformemente all'obiettivo formativo e ai principi guida della scuola, la valutazione del rendimento e l'assistenza agli allievi e alle allieve, i contatti con i genitori, la partecipazione a manifestazioni scolastiche, l'assunzione di ulteriori funzioni e compiti nell'ambito dell'attività scolastica e dello sviluppo della scuola, nonché la collaborazione con la direzione scolastica e il corpo docente.

2 La persona docente può essere consultata, se del caso, per collaborare alla formazione di docenti di scuole medie superiori.

14 1 La Direzione competente per l'istruzione può revocare un diploma

di insegnamento conferito nel Cantone di Zurigo, se un insegnante ha

ripetutamente o gravemente violato i suoi doveri professionali o se la

sua affidabilità è gravemente compromessa in altro modo, in partico-

lare a seguito di una condanna a una pena detentiva o pecuniaria per

un crimine o un delitto.

2 In caso di condanna a seguito di un crimine o di un delitto contro

l'integrità sessuale di minori o persone dipendenti, la revoca del di-

ploma di insegnamento è obbligatoria.

3 A un insegnante con un altro diploma di insegnamento riconosciuto

viene negata o revocata l'abilitazione all'insegnamento nel Cantone di

Zurigo alle condizioni di cui ai cpv. 1 e 2.

4 Le misure di cui ai cpv. 1–3 possono essere disposte a tempo deter-

minato o indeterminato. Le misure a tempo determinato possono es-

sere collegate a condizioni quali supervisione, terapia, perizia o istru-

zioni di comportamento.

5 La Direzione notifica il diniego o la revoca dell'abilitazione all'inse-

gnamento alla Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'educa-

zione e all'istanza che ha rilasciato il diploma di insegnamento. La re-

voca del diploma di insegnamento viene notificata alla Conferenza

Svizzera dei direttori cantonali dell'educazione.

1.7. 22 - 117

5

413.21 Legge sulle scuole medie (LSM)

Misure cautelari

della Direzione

Formazione continua

Organizzazione

dell'insegnamento

Ammissione

Promozione

Conseguimento del

diploma

Frequenza delle

lezioni

Comunità

scolastica

Revoca del

diploma di

insegnamento

22 Qualora venga svolta un'indagine amministrativa, la Direzione

competente per l'educazione può ordinare misure cautelari.

1. La docente o il docente è obbligata o obbligato a perfezionarsi. Un

congedo dall’insegnamento connesso con il perfezionamento deve

salvaguardare gli interessi della scuola.

2. Il Cantone promuove il perfezionamento della docente o del docente.

La docente o il docente ha il diritto, nel quadro del piano di studi,

delle delibere del collegio dei docenti, delle disposizioni delle autorità e delle

direttive interne della scuola, di organizzare liberamente l'insegnamento e di

scegliere autonomamente i mezzi didattici.

C. Alunne e alunni

24 Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per l'ammissione

alle scuole medie superiori. Le prestazioni pregresse degli allievi

e delle allieve vengono adeguatamente considerate. L'ammissione

definitiva è subordinata al superamento di un esame e di un periodo di prova.

8 Le prestazioni degli allievi e delle allieve sono valutate in

pagelle con note. Il Consiglio della formazione definisce le condizioni

di promozione.

1 I percorsi formativi si concludono con esami. Gli allievi e le allieve

ricevono, dopo aver superato l'esame, un certificato finale.

2 Il Consiglio della formazione emana disposizioni per gli esami

finali, che disciplinano in particolare l'ammissione, la procedura

d'esame, le condizioni per il superamento degli esami e la ripetizione

degli esami non superati.

1 Le allieve e gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni

nelle materie obbligatorie e in quelle da loro scelte, nonché a

partecipare agli altri eventi scolastici obbligatori.

2 Il regolamento disciplina il sistema delle assenze, la concessione

di giorni jolly e la dispensa dalle lezioni.

Le allieve e gli allievi devono avere riguardo nei confronti della comunità

scolastica e devono seguire le istruzioni della scuola.

6

Legge sulle scuole medie (LSM)

413.21

1 Le allieve e gli allievi di una scuola possono riunirsi in un’organizzazione

studentesca. Lo statuto dell’organizzazione studentesca necessita

dell’approvazione della direzione scolastica.

2 L’organizzazione studentesca elegge i rappresentanti degli allievi

per il Convento generale.

1. In caso di violazioni della disciplina, possono essere adottate Misure

provvedimenti disciplinari, la cui più grave è l'esclusione dalla disciplinari

scuola.

2. Il Consiglio della formazione stabilisce i provvedimenti disciplinari e

disciplina la competenza della Commissione scolastica, della Direzione

scolastica, del Consiglio di classe e dei docenti.

Diritto di proposta e di reclamo

Gli allievi e le allieve hanno il diritto di presentare proposte e reclami, in forma scritta o orale, alla direzione scolastica o alla direzione.

**D. Genitori**

1 Le scuole informano i genitori o altri detentori della patria Collaborazione

potestà su importanti questioni scolastiche e in particolare sul

rendimento e sul comportamento degli allievi.

2 I genitori o altri detentori della patria potestà possono rivolgere

le loro istanze concernenti la scuola alla direzione scolastica o ai

docenti.

E. Gestione scolastica

8 L'anno scolastico si articola in due semestri. Le vacanze scolastiche

durano 13 settimane all'anno; la Direzione competente in materia

di istruzione ne regola la distribuzione.

8 Le scuole possono, previa autorizzazione della Direzione competente per l'istruzione,

distribuire le lezioni su sei giorni settimanali o su cinque giorni settimanali con sabato libero.

Le studentesse e gli studenti possono, in linea di principio, essere iscritti

a una scuola di libera scelta previa iscrizione. In caso di sovraffollamento o

di insufficiente utilizzo di una scuola, la Direzione competente

per l'istruzione può disporre trasferimenti.

1.7. 22-117

7

413.21

Legge sulla scuola media (LSM)

Insegnamento

Scuole ospedaliere

Piano di studi

Collaborazione

tra scuole

Conferenza dei

direttori scolastici

Partecipazione

del corpo docente

1 L'insegnamento è impartito da docenti specializzati e

avviene in generale in classe.

2 L'insegnamento è costituito da materie obbligatorie e facoltative.

Comprende inoltre forme particolari di insegnamento e manifesta-

zioni quali settimane tematiche, giornate di studio, escursioni e viaggi

d'istruzione.

23 1 Gli ospedali e le cliniche ai sensi della legislazione sanitaria designati

dalla Direzione competente per la formazione scolastica possono offrire

insegnamento a studenti delle scuole medie.

2 La Direzione disciplina la vigilanza sulle scuole ospedaliere in un’ordinanza.

1. Il Consiglio della formazione, su proposta della Commissione scolastica,

emana il piano di studi che definisce gli obiettivi e la tabella oraria

delle materie obbligatorie.

2. Per le allieve e gli allievi che, dopo la scuola primaria, sono stati ammessi

a una scuola media cantonale, si svolge nella 1ª o 2ª classe una formazione

di base in scienza dell'alimentazione e della salute, cucina, economia

domestica, lavori manuali e cucito, sotto forma di un corso residenziale

di tre settimane.16

3. L'offerta delle materie facoltative è determinata dalla direzione scolastica.

Le singole mansioni vengono svolte dalle scuole congiuntamente, se

**ciò promuove la qualità della formazione o delle attività scolastiche**

**o si ottiene una migliore utilizzazione dei mezzi disponibili.**

1 Le direzioni delle scuole medie superiori cantonali costituiscono

la Conferenza dei direttori.

2 La Conferenza dei direttori promuove la collaborazione tra

le scuole medie superiori e assume compiti di coordinamento.

13 1 Il personale docente che insegna in una scuola media costi-

tuisce la Conferenza del personale docente delle scuole medie. Que-

sta tiene al massimo due assemblee all'anno durante l'orario delle

lezioni.

2 Organi della Conferenza del personale docente sono il Comitato

e l'Assemblea dei delegati. I loro costi, come pure i costi delle assem-

blee, sono a carico del Cantone sotto forma di forfait.

8

Legge sulle scuole medie (LSM)

altre

413.21

3 Il corpo docente prende posizione su questioni importanti, in

particolare

1. sulle modifiche di basi legali essenziali,

2. sui nuovi concetti scolastici.

F. Compensazione degli oneri dovuti a disabilità19

19 1 Il Cantone sopporta i costi per compensare le difficoltà legate alla disabilità

degli studenti delle scuole medie cantonali con domicilio nel Cantone di Zurigo per

1. mezzi ausiliari,

2. consulenza e sostegno da parte di un servizio specializzato,

3. costi di trasporto legati alla formazione.

2 L’obbligo di prestazione termina con la conclusione della scolarità obbligatoria.

Gli obblighi di prestazione di terzi precedono l’obbligo di prestazione del

Cantone.

3 La Direzione competente per l'istruzione decide in merito al finanziamento

di misure con implicazioni finanziarie. La direzione scolastica decide in merito alle

misure senza implicazioni finanziarie e all'utilizzo dei mezzi ausiliari.

G.20 Finanze

1 Il funzionamento delle scuole medie cantonali è finanziato in base alle prestazioni. Le spese per nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti, nonché per la manutenzione straordinaria, sono finanziate separatamente.

2 Per gli allievi e le allieve residenti nel Cantone di Zurigo che frequentano la 1ª e la 2ª classe di una scuola media cantonale dopo la 6ª classe della scuola primaria, i comuni versano un contributo ai costi di formazione. Il contributo è dovuto per gli allievi e le allieve il cui numero supera il 5% del numero totale di allievi e allieve del 7° e 8° anno scolastico residenti in un comune.11

3 I contributi dovrebbero a medio termine coprire la metà dei costi per gli allievi e le allieve della 1ª e 2ª classe delle scuole medie cantonali.11

1.7. 22-117

9

413.21

Legge sulle scuole medie (LSM)

Scuole ospedaliere

23 1 Il Cantone sopporta i costi dell’insegnamento per le scuole ospeda-

liere ai sensi del § 26 a per le allieve e gli allievi domiciliati nel

Cantone di Zurigo che

a. frequentano una scuola media cantonale,

b. frequentano una scuola media fuori Cantone, purché il Cantone di

Zurigo versi un contributo cantonale per la frequenza dell’insegnamento.

2 Esso sopporta i costi dell’insegnamento in caso di ricovero ospeda-

liero o clinico di almeno quattro settimane previste, di regola per sei

mesi a decorrere dall’ammissione.

3 Esso sopporta i costi dell’insegnamento per le allieve e gli allievi che

non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo, anche se il ricovero

ospedaliero o clinico previsto è inferiore a quattro settimane, ma ricorrente.

4 La Direzione competente per il settore dell’educazione eroga contri-

buti ai costi fino all’intero importo dei costi che danno diritto al contributo.

5 L’ordinanza disciplina

a. i costi che danno diritto al contributo,

b. la compensazione nei confronti di altri Cantoni,

c. l’obbligo di rendiconto e di segnalazione degli ospedali e delle cliniche.

1. La direzione della scuola stabilisce tariffe adeguate per l'uti-

lizzo di impianti e locali da parte di terzi.

2 L'ammontare delle tariffe può essere graduato in base allo scopo

dell'utilizzo. Per eventi a scopo benefico può essere prevista una

riduzione o un'esenzione.

1 L'insegnamento è gratuito per le studentesse e gli studenti domiciliati nel

Cantone di Zurigo.

2 Per le studentesse e gli studenti che non sono domiciliati nel Cantone

di Zurigo, viene riscossa una tassa scolastica. Il Consiglio di Stato ne fissa

l'ammontare. Esso può definire più precisamente il concetto di domicilio e

emanare ulteriori disposizioni di esecuzione.

3 Per particolari forme scolastiche, il Consiglio di Stato può chiedere una

partecipazione ai maggiori costi.

4 Per eventi speciali come settimane tematiche, escursioni e viaggi

scolastici, nonché per spese particolari in relazione all'insegnamento

facoltativo, può essere richiesta un'adeguata partecipazione ai costi.

5 Non vengono erogati contributi per i costi dei mezzi d'insegnamento e

dei materiali didattici di cui le studentesse e gli studenti necessitano

personalmente.

10

Legge sulle scuole medie (LSM)

413.21

Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con altri Cantoni Accordi

relativamente ai contributi scolastici.

con altri

Cantoni

3. Parte: Scuole medie superiori non statali

8 L'istituzione e la gestione di scuole medie non statali Autorizzazione

richiedono l'autorizzazione della Direzione competente per l'istruzione,

qualora la formazione abbia inizio entro l'età della scuola dell'obbligo

e l'insegnamento sostituisca l'obbligatorio insegnamento pubblico.

1 La Direzione competente per l'istruzione decide in merito al Riconoscimento

riconoscimento cantonale dei titoli di studio. Essa emana disposizioni di

sul riconoscimento e sulla procedura di riconoscimento.8 titoli di

studio

2 I titoli di studio delle scuole medie non statali sono riconosciuti

a livello cantonale se le opportunità di formazione rispondono all'in-

teresse pubblico, gli obiettivi formativi sono raggiunti e vi è garan-

zia di un insegnamento conforme ai requisiti delle scuole statali

dello stesso tipo di scuola.

3 Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri. Può

essere limitato nel tempo e adattato a mutate circostanze o ritirato,

qualora i presupposti non siano più soddisfatti.

12 1 Il Cantone può erogare a scuole medie non statali con Finanzielle

diplomi riconosciuti a livello svizzero, per allieve e allievi Leistungen

domiciliati nel Cantone di Zurigo, sovvenzioni forfettarie fino a

un terzo al massimo dei costi per allieve e allievi delle scuole

statali. Presupposto è che esse rispettino le direttive per le

scuole medie statali e che la loro offerta sia nell'interesse

del Cantone.

2 L'ordinanza disciplina i dettagli.

3 La Direzione competente per la formazione dispone l'ammontare

della sovvenzione e ne stabilisce le condizioni. Essa ha accesso alla

contabilità di queste scuole e può emanare direttive in merito alla

contabilità dei costi.

12 Scuole medie non statali che offrono titoli di studio riconosciuti a livello cantonale sono soggette alla vigilanza del Cantone.

1.7. 22-117

11

413.21

Legge sulle scuole medie (LSM)

Revoca del

diploma di insegnamento

14 1 La regolamentazione di cui all'art. 11a concernente la revoca del diploma

di insegnamento e l'abilitazione all'insegnamento si applica anche agli

insegnanti delle scuole medie non statali che dispongono di un'autorizzazione ai sensi

10 1 Le decisioni degli organi scolastici delle scuole medie cantonali

sono soggette, secondo le disposizioni della legge sulla procedura

amministrativa, a ricorso presso la Direzione competente per l'educazione.

2 Le decisioni delle scuole medie non statali che offrono titoli di

studio riconosciuti a livello cantonale sono soggette a ricorso presso

la Direzione competente per l'educazione, nella misura in cui viene

applicato il diritto pubblico.

Ordinanza

Parte 5: Disposizioni finali e transitorie

1 Il Consiglio di Stato emana l'ordinanza6.

2 Le disposizioni d'esecuzione di § 37 necessitano dell'approvazione

del Gran Consiglio.

Abrogazione del

diritto previgente

abrogato

a. la legge sulla scuola cantonale Zürcher Oberland del 5 ottobre 1952

b. la legge sull'istituzione di ulteriori scuole medie nel Cantone di Zurigo

del 3 ottobre 1965

c. la legge concernente l'assunzione della Töchterschule della città di

Zurigo da parte dello Stato del 2 marzo 1975

d. la legge concernente l'assunzione della Mädchenschule della città di

Winterthur da parte dello Stato del 2 marzo 1975.

**Modifica del diritto previgente**

a. La legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 1959: . . .7

b. La legge sull'istruzione del 23 dicembre 1859: . . .7

12

Legge sulle scuole medie (LSM)

413.21

Hälfte erhoben.

bestimmung

1 OS 55, 424. In Kraft seit Beginn des Frühlingssemesters 2000 (OS 56, 54).

2 In Kraft seit 1. November 1999 (OS 55, 501).

3 LS 170.4.

4 LS 177.10.

5 LS 412.100.

6 LS 413.211.

7 Text siehe OS 55, 432.

8 Fassung gemäss Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; ABI 2001, 885). In

Kraft seit 1. Juli 2003 (OS 58, 153).

9 Aufgehoben durch Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; AB1 2001, 885).

In Kraft seit 1. Juli 2003 (OS 58, 153).

10 Fassung gemäss Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; ABI 2001, 885). In

Kraft seit 1. Januar 2004 (OS 58, 271).

11 Eingefügt durch G vom 24. März 2003 (OS 58, 155; ABI 2002, 1095). In Kraft

seit 1. Januar 2004 (OS 58, 373).

12 In Kraft seit 1. Januar 2004 (OS 58, 373).

13 Fassung gemäss Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (OS 61, 194; AB12005,

412). In Kraft seit 21. August 2006 (OS 61, 219).

14 Eingefügt durch G über die Administrativmassnahmen bei Lehrpersonen an

der Volksschule und an den Mittel- und Berufsfachschulen vom 16. Mai 2011

(OS 66, 586; ABI 2010, 2980). In Kraft seit 1. Januar 2012.

15 Eingefügt durch G vom 3. Februar 2014 (OS 69, 309; AB1 2013-07-05). In Kraft

seit 1. August 2014.

16 Fassung gemäss G vom 27. August 2012 (OS 71, 170; AB1 2011, 1302). In Kraft

seit 1. August 2016.

17 Eingefügt durch G über die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich der Bil-

dungsdirektion an das Gesetz über die Information und den Datenschutz vom

24. August 2015 (OS 71, 9; ABI 2014-11-14). In Kraft seit 1. Januar 2017 (OS

71, 463; ABI 2016-10-14).

1.7. 22-117

13

413.21

Mittelschulgesetz (MSG)

18 Fassung gemäss G über die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich der Bil-

dungsdirektion an das Gesetz über die Information und den Datenschutz vom

24. August 2015 (OS 71, 9; ABI 2014-11-14). In Kraft seit 1. Januar 2017 (OS

71, 463; ABI 2016-10-14).

19 Eingefügt durch G vom 4. Juni 2018 (OS 74, 17; ABI 2017-11-03). In Kraft seit

25. Februar 2019.

20 Fassung gemäss G vom 4. Juni 2018 (OS 74, 17; ABI 2017-11-03). In Kraft seit

25. Februar 2019.

21 Eingefügt durch G vom 16. April 2018 (OS 75, 348; ABI 2017-05-26). In Kraft

seit 1. August 2020.

22 Eingefügt durch G über die Administrativuntersuchung vom 22. Februar 2021

(OS 76, 447; ABI 2018-07-20). In Kraft seit 1. Januar 2022.

23 Eingefügt durch G über die Spitalschulen auf der Sekundarstufe II vom 2. Sep-

tember 2019 (OS 76, 564; ABI 2018-07-13). In Kraft seit 1. Januar 2022.

24 Fassung gemäss G vom 27. April 2015 (OS 74, 350; ABI 2014-10-10). In Kraft

seit 1. August 2022 (OS 76, 265).

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***

Metà riscossa.

Disposizione

1 RS 55, 424. In vigore dall'inizio del semestre primaverile 2000 (RS 56, 54).

2 In vigore dal 1° novembre 1999 (RS 55, 501).

3 LC 170.4.

4 LC 177.10.

5 LC 412.100.

6 LC 413.211.

7 Testo vedi RS 55, 432.

8 Versione conforme alla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885). In

vigore dal 1° luglio 2003 (RS 58, 153).

9 Abrogata dalla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885).

In vigore dal 1° luglio 2003 (RS 58, 153).

10 Versione conforme alla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885). In

vigore dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 271).

11 Inserito con Legge del 24 marzo 2003 (RS 58, 155; RU 2002, 1095). In vigore

dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 373).

12 In vigore dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 373).

13 Versione conforme alla Legge sulla scuola popolare del 7 febbraio 2005 (RS 61, 194; RU 2005,

412). In vigore dal 21 agosto 2006 (RS 61, 219).

14 Inserito con Legge sulle misure amministrative per il personale docente della

scuola popolare e delle scuole medie e professionali del 16 maggio 2011

(RS 66, 586; RU 2010, 2980). In vigore dal 1° gennaio 2012.

15 Inserito con Legge del 3 febbraio 2014 (RS 69, 309; RU 2013-07-05). In vigore

dal 1° agosto 2014.

16 Versione conforme alla Legge del 27 agosto 2012 (RS 71, 170; RU 2011, 1302). In vigore

dal 1° agosto 2016.

17 Inserito con Legge sull'adeguamento della legislazione nel settore della

Direzione dell'istruzione alla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del

24 agosto 2015 (RS 71, 9; RU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (RS

71, 463; RU 2016-10-14).

1.7. 22-117

13

413.21

Legge sulle scuole medie (LSM)

18 Versione conforme alla Legge sull'adeguamento della legislazione nel settore della

Direzione dell'istruzione alla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del

24 agosto 2015 (RS 71, 9; RU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (RS

71, 463; RU 2016-10-14).

19 Inserito con Legge del 4 giugno 2018 (RS 74, 17; RU 2017-11-03). In vigore dal

25 febbraio 2019.

20 Versione conforme alla Legge del 4 giugno 2018 (RS 74, 17; RU 2017-11-03). In vigore dal

25 febbraio 2019.

21 Inserito con Legge del 16 aprile 2018 (RS 75, 348; RU 2017-05-26). In vigore

dal 1° agosto 2020.

22 Inserito con Legge sull'inchiesta amministrativa del 22 febbraio 2021

(RS 76, 447; RU 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.

23 Inserito con Legge sulle scuole ospedaliere del livello secondario II del 2 set-

tembre 2019 (RS 76, 564; RU 2018-07-13). In vigore dal 1° gennaio 2022.

24 Versione conforme alla Legge del 27 aprile 2015 (RS 74, 350; RU 2014-10-10). In vigore

dal 1° agosto 2022 (RS 76, 265).

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