Legge sulle scuole medie (LSM) (MSG)
Indice delle disposizioni (57)
Testo normativo (57 Articoli)
1 Il Cantone provvede alla formazione degli allievi e delle allieve delle scuole medie superiori e gestisce le scuole a tal fine necessarie.
2 Il Cantone gestisce una scuola di maturità per adulti.
3 Le scuole sono dirette autonomamente dai loro organi nell'ambito dell'ordinamento giuridico.
4 Il Gran Consiglio può istituire nuove scuole o sopprimere quelle esistenti.
Le scuole medie cantonali
1. formano le allieve e gli allievi conformemente alle prescrizioni federali
e cantonali per la maturità e i diplomi, al fine di
raggiungere i loro obiettivi formativi,
2. promuovono la cultura scolastica attraverso misure volte alla formazione
della personalità e della comunità,
3. adottano misure per la garanzia della qualità.
Scuole medie
Mandato
1 Il Consiglio di Stato delibera in merito all'introduzione di nuovi tipi di scuola o alla soppressione di tipi di scuola esistenti. Per i nuovi tipi di scuola occorre adoperarsi per ottenere un riconoscimento svizzero dei diplomi.
2 Il Consiglio di Stato può, nell'ambito dei tipi di scuola esistenti, deliberare forme speciali di scuola per particolari cicli di formazione. Esso stabilisce le condizioni e le restrizioni di ammissione.
Il Consiglio della formazione è competente in via definitiva per
1.8 L'emanazione dei piani di studio nonché delle disposizioni quadro
necessarie per il funzionamento scolastico, in particolare per la promozione e gli esami finali,
2. L'emanazione di un'ordinanza quadro sull'organizzazione scolastica,
3. L'attribuzione delle tipologie di scuola e dei profili di maturità alle scuole.
4.-6.9
Consiglio della formazione
17 1 Gli organi pubblici competenti trattano, per l'adempimento
dei loro compiti ai sensi della presente legge, dati, inclusi
dati personali e dati personali particolari di allieve e allievi.
dati
a. in
generale
1.7. 22-117
1
413.21
Legge sulle scuole medie (LSM)
2 I dati ai sensi del capoverso 1 comprendono in particolare informazioni su
a. valutazioni delle prestazioni,
b. salute,
c. provvedimenti disciplinari.
b. Obbligo di notifica
in caso di non-
adempimento dell'
obbligo scolastico
Termini di
conservazione
Obblighi di
comunicazione delle
autorità penali
a. scuole medie
cantonali
b. scuole medie
non statali
Obblighi della
Direzione in caso
di procedimenti
penali contro
docenti
17 La Direzione della formazione comunica al comune di domicilio delle
alunne e degli alunni quando essi non hanno superato l’esame di
ammissione o lasciano la scuola media, qualora l’obbligo scolastico
ai sensi dell’articolo 3 della legge scolastica del 7 febbraio 2005 non
sia ancora stato adempiuto.
22 1 La comunicazione ai sensi dell’articolo 55 capoverso b della legge sul
personale del 27 settembre 19983 è fatta dalle autorità di perseguimento penale
e dai tribunali anche alla Direzione competente per l’educazione.
2 Essi comunicano alla Direzione la disposizione della carcerazione preventiva.
22 Qualora a docenti di scuole medie non statali, che dispongono
di un’autorizzazione ai sensi del § 35 o i cui titoli di studio sono stati
riconosciuti ai sensi del § 36, venga imputato un crimine o un
delitto suscettibile di avere un impatto sulla scuola, in particolare
anche sull’affidabilità dei docenti, della direttrice o del direttore,
sussistono i seguenti obblighi di notifica nei confronti della Direzione
competente per il settore della formazione
a. La scuola media comunica l’apertura e la conclusione di indagini
penali, la disposizione della carcerazione preventiva nonché le
sentenze penali.
b. Le autorità preposte al perseguimento penale comunicano l’apertura
e la conclusione di indagini penali.
c. I tribunali comunicano la disposizione della carcerazione preventiva
e le sentenze penali passate in giudicato.
22 La Direzione competente per l'istruzione esamina, a seguito di
una comunicazione ai sensi dei §§ 4 d o 4 e, la necessità di disporre
misure relative al personale e comunica il risultato del suo esame
alla scuola.
2
Legge sulle scuole medie superiori (LSS)
Parte 2: Scuole medie superiori cantonali
A. Organi della scuola
1. Commissione scolastica
413.21
1 La Commissione scolastica è l'organo supremo della scuola. La
normativa di riferimento ne disciplina la composizione e le questioni
procedurali.
2 La Direzione competente per l'istruzione elegge i membri. Il
mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile due volte.8
3 Il mandato del Presidente o della Presidente della Commissione
scolastica è di quattro anni. La rielezione è possibile due volte. In casi
eccezionali il mandato può essere prolungato.15
4 La Direzione scolastica e la rappresentante o il rappresentante
del corpo insegnante partecipano alle sedute della Commissione
scolastica con voto consultivo.
del 12 febbraio 20073 stabilire termini di conservazione diversi
per i dati personali e per i dati personali particolarmente sensibili in
a. attestati di formazione e perfezionamento,
b. tesi di laurea.
1 La Commissione scolastica esercita la vigilanza diretta sui compiti
della scuola e svolge i seguenti compiti
1. presa di posizione su decreti per le scuole medie a destinazione del
Consiglio dell'educazione,
2.8 proposta di nomina e di licenziamento dei membri della direzione
della scuola a destinazione del Consiglio di Stato,
3. nomina e licenziamento dei docenti con impiego a tempo inde-
terminato,
4. valutazione della prestazione dei docenti in collaborazione con la
direzione della scuola,
5. approvazione del modello direttivo,
6. accertamento dei risultati degli esami finali,
7. esclusione di un'allieva o di un allievo per motivi disciplinari.
8.9
2 La Commissione scolastica può istituire commissioni o avvalersi di
esperti per compiti particolari.
2. Direzione della scuola
1. La direzione della scuola è responsabile della gestione pedagogica, amministrativa e Posizione e
finanziaria della scuola e la rappresenta Compiti
all'esterno.
1.7. 22 - 117
3
413.21 Legge sulle scuole medie (LSM)
2 La direzione della scuola ha in particolare i seguenti compiti
1. Definizione e organizzazione dell'offerta didattica,
2. Proposta di nomina e di licenziamento dei docenti
con contratto a tempo indeterminato,
3. Nomina e licenziamento dei docenti con contratto a tempo
determinato,
4. Assunzione e licenziamento del personale amministrativo e tecnico,
5. Promozione della formazione continua dei docenti,
6. Gestione delle finanze,
7. Adempimento degli ulteriori compiti assegnati.
1 La Rettrice o il Rettore e almeno una Prorettrice o un Prorettore in
qualità di supplente formano la Direzione della scuola. Essi ricevono
un adeguato sgravio orario per la loro attività nella Direzione della
scuola.
2 Il Consiglio di Governo elegge la Rettrice o il Rettore e le Prorettrici
e i Prorettori per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile
due volte. In casi eccezionali il mandato può essere prolungato.8
Composizione
e elezione
Conventi
3. Conventi del corpo insegnante
1 La docenza esercita i propri diritti di partecipazione nel collegio
generale e nei collegi di classe. L’ordinanza6 disciplina l’appartenenza
ai collegi, la validità delle deliberazioni nonché i compiti e le compe-
tenze.
2 La rappresentanza degli allievi nel collegio generale ha diritto di
voto.
3 Il collegio generale è consultato nelle questioni essenziali concer-
nenti la scuola media. Esso adotta il proprio statuto, con riserva del-
l’approvazione della commissione scolastica, e formula proposte per
il piano di studi e la nomina della direzione scolastica.
4 Il collegio generale elegge il proprio presidente o la propria presi-
dente nonché il rappresentante o la rappresentante della docenza in
seno alla commissione scolastica.
5 Il collegio di classe decide in merito alle questioni concernenti le
allieve e gli allievi della classe.
4
Legge sulle scuole medie (LSM)
B. Docenti
413.21
1. Il corpo insegnante è composto da docenti con un contratto a tempo indeterminato e da docenti con un contratto a tempo determinato. Di regola, un contratto a tempo determinato precede il contratto a tempo indeterminato.
2. Un contratto a tempo indeterminato presuppone che il docente sia in possesso di una laurea nelle materie in cui insegna e abbia conseguito il diploma per l'insegnamento superiore o abbia completato un'altra formazione professionale e pedagogica di pari livello.
1 Tra i doveri della persona docente rientrano in particolare l'insegnamento delle classi e dei gruppi ad essa affidati conformemente all'obiettivo formativo e ai principi guida della scuola, la valutazione del rendimento e l'assistenza agli allievi e alle allieve, i contatti con i genitori, la partecipazione a manifestazioni scolastiche, l'assunzione di ulteriori funzioni e compiti nell'ambito dell'attività scolastica e dello sviluppo della scuola, nonché la collaborazione con la direzione scolastica e il corpo docente.
2 La persona docente può essere consultata, se del caso, per collaborare alla formazione di docenti di scuole medie superiori.
14 1 La Direzione competente per l'istruzione può revocare un diploma
di insegnamento conferito nel Cantone di Zurigo, se un insegnante ha
ripetutamente o gravemente violato i suoi doveri professionali o se la
sua affidabilità è gravemente compromessa in altro modo, in partico-
lare a seguito di una condanna a una pena detentiva o pecuniaria per
un crimine o un delitto.
2 In caso di condanna a seguito di un crimine o di un delitto contro
l'integrità sessuale di minori o persone dipendenti, la revoca del di-
ploma di insegnamento è obbligatoria.
3 A un insegnante con un altro diploma di insegnamento riconosciuto
viene negata o revocata l'abilitazione all'insegnamento nel Cantone di
Zurigo alle condizioni di cui ai cpv. 1 e 2.
4 Le misure di cui ai cpv. 1–3 possono essere disposte a tempo deter-
minato o indeterminato. Le misure a tempo determinato possono es-
sere collegate a condizioni quali supervisione, terapia, perizia o istru-
zioni di comportamento.
5 La Direzione notifica il diniego o la revoca dell'abilitazione all'inse-
gnamento alla Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'educa-
zione e all'istanza che ha rilasciato il diploma di insegnamento. La re-
voca del diploma di insegnamento viene notificata alla Conferenza
Svizzera dei direttori cantonali dell'educazione.
1.7. 22 - 117
5
413.21 Legge sulle scuole medie (LSM)
Misure cautelari
della Direzione
Formazione continua
Organizzazione
dell'insegnamento
Ammissione
Promozione
Conseguimento del
diploma
Frequenza delle
lezioni
Comunità
scolastica
Revoca del
diploma di
insegnamento
22 Qualora venga svolta un'indagine amministrativa, la Direzione
competente per l'educazione può ordinare misure cautelari.
1. La docente o il docente è obbligata o obbligato a perfezionarsi. Un
congedo dall’insegnamento connesso con il perfezionamento deve
salvaguardare gli interessi della scuola.
2. Il Cantone promuove il perfezionamento della docente o del docente.
La docente o il docente ha il diritto, nel quadro del piano di studi,
delle delibere del collegio dei docenti, delle disposizioni delle autorità e delle
direttive interne della scuola, di organizzare liberamente l'insegnamento e di
scegliere autonomamente i mezzi didattici.
C. Alunne e alunni
24 Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per l'ammissione
alle scuole medie superiori. Le prestazioni pregresse degli allievi
e delle allieve vengono adeguatamente considerate. L'ammissione
definitiva è subordinata al superamento di un esame e di un periodo di prova.
8 Le prestazioni degli allievi e delle allieve sono valutate in
pagelle con note. Il Consiglio della formazione definisce le condizioni
di promozione.
1 I percorsi formativi si concludono con esami. Gli allievi e le allieve
ricevono, dopo aver superato l'esame, un certificato finale.
2 Il Consiglio della formazione emana disposizioni per gli esami
finali, che disciplinano in particolare l'ammissione, la procedura
d'esame, le condizioni per il superamento degli esami e la ripetizione
degli esami non superati.
1 Le allieve e gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni
nelle materie obbligatorie e in quelle da loro scelte, nonché a
partecipare agli altri eventi scolastici obbligatori.
2 Il regolamento disciplina il sistema delle assenze, la concessione
di giorni jolly e la dispensa dalle lezioni.
Le allieve e gli allievi devono avere riguardo nei confronti della comunità
scolastica e devono seguire le istruzioni della scuola.
6
Legge sulle scuole medie (LSM)
413.21
1 Le allieve e gli allievi di una scuola possono riunirsi in un’organizzazione
studentesca. Lo statuto dell’organizzazione studentesca necessita
dell’approvazione della direzione scolastica.
2 L’organizzazione studentesca elegge i rappresentanti degli allievi
per il Convento generale.
1. In caso di violazioni della disciplina, possono essere adottate Misure
provvedimenti disciplinari, la cui più grave è l'esclusione dalla disciplinari
scuola.
2. Il Consiglio della formazione stabilisce i provvedimenti disciplinari e
disciplina la competenza della Commissione scolastica, della Direzione
scolastica, del Consiglio di classe e dei docenti.
Diritto di proposta e di reclamo
Gli allievi e le allieve hanno il diritto di presentare proposte e reclami, in forma scritta o orale, alla direzione scolastica o alla direzione.
**D. Genitori**
1 Le scuole informano i genitori o altri detentori della patria Collaborazione
potestà su importanti questioni scolastiche e in particolare sul
rendimento e sul comportamento degli allievi.
2 I genitori o altri detentori della patria potestà possono rivolgere
le loro istanze concernenti la scuola alla direzione scolastica o ai
docenti.
E. Gestione scolastica
8 L'anno scolastico si articola in due semestri. Le vacanze scolastiche
durano 13 settimane all'anno; la Direzione competente in materia
di istruzione ne regola la distribuzione.
8 Le scuole possono, previa autorizzazione della Direzione competente per l'istruzione,
distribuire le lezioni su sei giorni settimanali o su cinque giorni settimanali con sabato libero.
Le studentesse e gli studenti possono, in linea di principio, essere iscritti
a una scuola di libera scelta previa iscrizione. In caso di sovraffollamento o
di insufficiente utilizzo di una scuola, la Direzione competente
per l'istruzione può disporre trasferimenti.
1.7. 22-117
7
413.21
Legge sulla scuola media (LSM)
Insegnamento
Scuole ospedaliere
Piano di studi
Collaborazione
tra scuole
Conferenza dei
direttori scolastici
Partecipazione
del corpo docente
1 L'insegnamento è impartito da docenti specializzati e
avviene in generale in classe.
2 L'insegnamento è costituito da materie obbligatorie e facoltative.
Comprende inoltre forme particolari di insegnamento e manifesta-
zioni quali settimane tematiche, giornate di studio, escursioni e viaggi
d'istruzione.
23 1 Gli ospedali e le cliniche ai sensi della legislazione sanitaria designati
dalla Direzione competente per la formazione scolastica possono offrire
insegnamento a studenti delle scuole medie.
2 La Direzione disciplina la vigilanza sulle scuole ospedaliere in un’ordinanza.
1. Il Consiglio della formazione, su proposta della Commissione scolastica,
emana il piano di studi che definisce gli obiettivi e la tabella oraria
delle materie obbligatorie.
2. Per le allieve e gli allievi che, dopo la scuola primaria, sono stati ammessi
a una scuola media cantonale, si svolge nella 1ª o 2ª classe una formazione
di base in scienza dell'alimentazione e della salute, cucina, economia
domestica, lavori manuali e cucito, sotto forma di un corso residenziale
di tre settimane.16
3. L'offerta delle materie facoltative è determinata dalla direzione scolastica.
Le singole mansioni vengono svolte dalle scuole congiuntamente, se
**ciò promuove la qualità della formazione o delle attività scolastiche**
**o si ottiene una migliore utilizzazione dei mezzi disponibili.**
1 Le direzioni delle scuole medie superiori cantonali costituiscono
la Conferenza dei direttori.
2 La Conferenza dei direttori promuove la collaborazione tra
le scuole medie superiori e assume compiti di coordinamento.
13 1 Il personale docente che insegna in una scuola media costi-
tuisce la Conferenza del personale docente delle scuole medie. Que-
sta tiene al massimo due assemblee all'anno durante l'orario delle
lezioni.
2 Organi della Conferenza del personale docente sono il Comitato
e l'Assemblea dei delegati. I loro costi, come pure i costi delle assem-
blee, sono a carico del Cantone sotto forma di forfait.
8
Legge sulle scuole medie (LSM)
altre
413.21
3 Il corpo docente prende posizione su questioni importanti, in
particolare
1. sulle modifiche di basi legali essenziali,
2. sui nuovi concetti scolastici.
F. Compensazione degli oneri dovuti a disabilità19
19 1 Il Cantone sopporta i costi per compensare le difficoltà legate alla disabilità
degli studenti delle scuole medie cantonali con domicilio nel Cantone di Zurigo per
1. mezzi ausiliari,
2. consulenza e sostegno da parte di un servizio specializzato,
3. costi di trasporto legati alla formazione.
2 L’obbligo di prestazione termina con la conclusione della scolarità obbligatoria.
Gli obblighi di prestazione di terzi precedono l’obbligo di prestazione del
Cantone.
3 La Direzione competente per l'istruzione decide in merito al finanziamento
di misure con implicazioni finanziarie. La direzione scolastica decide in merito alle
misure senza implicazioni finanziarie e all'utilizzo dei mezzi ausiliari.
G.20 Finanze
1 Il funzionamento delle scuole medie cantonali è finanziato in base alle prestazioni. Le spese per nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti, nonché per la manutenzione straordinaria, sono finanziate separatamente.
2 Per gli allievi e le allieve residenti nel Cantone di Zurigo che frequentano la 1ª e la 2ª classe di una scuola media cantonale dopo la 6ª classe della scuola primaria, i comuni versano un contributo ai costi di formazione. Il contributo è dovuto per gli allievi e le allieve il cui numero supera il 5% del numero totale di allievi e allieve del 7° e 8° anno scolastico residenti in un comune.11
3 I contributi dovrebbero a medio termine coprire la metà dei costi per gli allievi e le allieve della 1ª e 2ª classe delle scuole medie cantonali.11
1.7. 22-117
9
413.21
Legge sulle scuole medie (LSM)
Scuole ospedaliere
23 1 Il Cantone sopporta i costi dell’insegnamento per le scuole ospeda-
liere ai sensi del § 26 a per le allieve e gli allievi domiciliati nel
Cantone di Zurigo che
a. frequentano una scuola media cantonale,
b. frequentano una scuola media fuori Cantone, purché il Cantone di
Zurigo versi un contributo cantonale per la frequenza dell’insegnamento.
2 Esso sopporta i costi dell’insegnamento in caso di ricovero ospeda-
liero o clinico di almeno quattro settimane previste, di regola per sei
mesi a decorrere dall’ammissione.
3 Esso sopporta i costi dell’insegnamento per le allieve e gli allievi che
non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo, anche se il ricovero
ospedaliero o clinico previsto è inferiore a quattro settimane, ma ricorrente.
4 La Direzione competente per il settore dell’educazione eroga contri-
buti ai costi fino all’intero importo dei costi che danno diritto al contributo.
5 L’ordinanza disciplina
a. i costi che danno diritto al contributo,
b. la compensazione nei confronti di altri Cantoni,
c. l’obbligo di rendiconto e di segnalazione degli ospedali e delle cliniche.
1. La direzione della scuola stabilisce tariffe adeguate per l'uti-
lizzo di impianti e locali da parte di terzi.
2 L'ammontare delle tariffe può essere graduato in base allo scopo
dell'utilizzo. Per eventi a scopo benefico può essere prevista una
riduzione o un'esenzione.
1 L'insegnamento è gratuito per le studentesse e gli studenti domiciliati nel
Cantone di Zurigo.
2 Per le studentesse e gli studenti che non sono domiciliati nel Cantone
di Zurigo, viene riscossa una tassa scolastica. Il Consiglio di Stato ne fissa
l'ammontare. Esso può definire più precisamente il concetto di domicilio e
emanare ulteriori disposizioni di esecuzione.
3 Per particolari forme scolastiche, il Consiglio di Stato può chiedere una
partecipazione ai maggiori costi.
4 Per eventi speciali come settimane tematiche, escursioni e viaggi
scolastici, nonché per spese particolari in relazione all'insegnamento
facoltativo, può essere richiesta un'adeguata partecipazione ai costi.
5 Non vengono erogati contributi per i costi dei mezzi d'insegnamento e
dei materiali didattici di cui le studentesse e gli studenti necessitano
personalmente.
10
Legge sulle scuole medie (LSM)
413.21
Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con altri Cantoni Accordi
relativamente ai contributi scolastici.
con altri
Cantoni
3. Parte: Scuole medie superiori non statali
8 L'istituzione e la gestione di scuole medie non statali Autorizzazione
richiedono l'autorizzazione della Direzione competente per l'istruzione,
qualora la formazione abbia inizio entro l'età della scuola dell'obbligo
e l'insegnamento sostituisca l'obbligatorio insegnamento pubblico.
1 La Direzione competente per l'istruzione decide in merito al Riconoscimento
riconoscimento cantonale dei titoli di studio. Essa emana disposizioni di
sul riconoscimento e sulla procedura di riconoscimento.8 titoli di
studio
2 I titoli di studio delle scuole medie non statali sono riconosciuti
a livello cantonale se le opportunità di formazione rispondono all'in-
teresse pubblico, gli obiettivi formativi sono raggiunti e vi è garan-
zia di un insegnamento conforme ai requisiti delle scuole statali
dello stesso tipo di scuola.
3 Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri. Può
essere limitato nel tempo e adattato a mutate circostanze o ritirato,
qualora i presupposti non siano più soddisfatti.
12 1 Il Cantone può erogare a scuole medie non statali con Finanzielle
diplomi riconosciuti a livello svizzero, per allieve e allievi Leistungen
domiciliati nel Cantone di Zurigo, sovvenzioni forfettarie fino a
un terzo al massimo dei costi per allieve e allievi delle scuole
statali. Presupposto è che esse rispettino le direttive per le
scuole medie statali e che la loro offerta sia nell'interesse
del Cantone.
2 L'ordinanza disciplina i dettagli.
3 La Direzione competente per la formazione dispone l'ammontare
della sovvenzione e ne stabilisce le condizioni. Essa ha accesso alla
contabilità di queste scuole e può emanare direttive in merito alla
contabilità dei costi.
12 Scuole medie non statali che offrono titoli di studio riconosciuti a livello cantonale sono soggette alla vigilanza del Cantone.
1.7. 22-117
11
413.21
Legge sulle scuole medie (LSM)
Revoca del
diploma di insegnamento
14 1 La regolamentazione di cui all'art. 11a concernente la revoca del diploma
di insegnamento e l'abilitazione all'insegnamento si applica anche agli
insegnanti delle scuole medie non statali che dispongono di un'autorizzazione ai sensi
10 1 Le decisioni degli organi scolastici delle scuole medie cantonali
sono soggette, secondo le disposizioni della legge sulla procedura
amministrativa, a ricorso presso la Direzione competente per l'educazione.
2 Le decisioni delle scuole medie non statali che offrono titoli di
studio riconosciuti a livello cantonale sono soggette a ricorso presso
la Direzione competente per l'educazione, nella misura in cui viene
applicato il diritto pubblico.
Ordinanza
Parte 5: Disposizioni finali e transitorie
1 Il Consiglio di Stato emana l'ordinanza6.
2 Le disposizioni d'esecuzione di § 37 necessitano dell'approvazione
del Gran Consiglio.
Abrogazione del
diritto previgente
abrogato
a. la legge sulla scuola cantonale Zürcher Oberland del 5 ottobre 1952
b. la legge sull'istituzione di ulteriori scuole medie nel Cantone di Zurigo
del 3 ottobre 1965
c. la legge concernente l'assunzione della Töchterschule della città di
Zurigo da parte dello Stato del 2 marzo 1975
d. la legge concernente l'assunzione della Mädchenschule della città di
Winterthur da parte dello Stato del 2 marzo 1975.
**Modifica del diritto previgente**
a. La legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 1959: . . .7
b. La legge sull'istruzione del 23 dicembre 1859: . . .7
12
Legge sulle scuole medie (LSM)
413.21
Hälfte erhoben.
bestimmung
1 OS 55, 424. In Kraft seit Beginn des Frühlingssemesters 2000 (OS 56, 54).
2 In Kraft seit 1. November 1999 (OS 55, 501).
3 LS 170.4.
4 LS 177.10.
5 LS 412.100.
6 LS 413.211.
7 Text siehe OS 55, 432.
8 Fassung gemäss Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; ABI 2001, 885). In
Kraft seit 1. Juli 2003 (OS 58, 153).
9 Aufgehoben durch Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; AB1 2001, 885).
In Kraft seit 1. Juli 2003 (OS 58, 153).
10 Fassung gemäss Bildungsgesetz vom 1. Juli 2002 (OS 58, 3; ABI 2001, 885). In
Kraft seit 1. Januar 2004 (OS 58, 271).
11 Eingefügt durch G vom 24. März 2003 (OS 58, 155; ABI 2002, 1095). In Kraft
seit 1. Januar 2004 (OS 58, 373).
12 In Kraft seit 1. Januar 2004 (OS 58, 373).
13 Fassung gemäss Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (OS 61, 194; AB12005,
412). In Kraft seit 21. August 2006 (OS 61, 219).
14 Eingefügt durch G über die Administrativmassnahmen bei Lehrpersonen an
der Volksschule und an den Mittel- und Berufsfachschulen vom 16. Mai 2011
(OS 66, 586; ABI 2010, 2980). In Kraft seit 1. Januar 2012.
15 Eingefügt durch G vom 3. Februar 2014 (OS 69, 309; AB1 2013-07-05). In Kraft
seit 1. August 2014.
16 Fassung gemäss G vom 27. August 2012 (OS 71, 170; AB1 2011, 1302). In Kraft
seit 1. August 2016.
17 Eingefügt durch G über die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich der Bil-
dungsdirektion an das Gesetz über die Information und den Datenschutz vom
24. August 2015 (OS 71, 9; ABI 2014-11-14). In Kraft seit 1. Januar 2017 (OS
71, 463; ABI 2016-10-14).
1.7. 22-117
13
413.21
Mittelschulgesetz (MSG)
18 Fassung gemäss G über die Anpassung der Gesetzgebung im Bereich der Bil-
dungsdirektion an das Gesetz über die Information und den Datenschutz vom
24. August 2015 (OS 71, 9; ABI 2014-11-14). In Kraft seit 1. Januar 2017 (OS
71, 463; ABI 2016-10-14).
19 Eingefügt durch G vom 4. Juni 2018 (OS 74, 17; ABI 2017-11-03). In Kraft seit
25. Februar 2019.
20 Fassung gemäss G vom 4. Juni 2018 (OS 74, 17; ABI 2017-11-03). In Kraft seit
25. Februar 2019.
21 Eingefügt durch G vom 16. April 2018 (OS 75, 348; ABI 2017-05-26). In Kraft
seit 1. August 2020.
22 Eingefügt durch G über die Administrativuntersuchung vom 22. Februar 2021
(OS 76, 447; ABI 2018-07-20). In Kraft seit 1. Januar 2022.
23 Eingefügt durch G über die Spitalschulen auf der Sekundarstufe II vom 2. Sep-
tember 2019 (OS 76, 564; ABI 2018-07-13). In Kraft seit 1. Januar 2022.
24 Fassung gemäss G vom 27. April 2015 (OS 74, 350; ABI 2014-10-10). In Kraft
seit 1. August 2022 (OS 76, 265).
14
***
Metà riscossa.
Disposizione
1 RS 55, 424. In vigore dall'inizio del semestre primaverile 2000 (RS 56, 54).
2 In vigore dal 1° novembre 1999 (RS 55, 501).
3 LC 170.4.
4 LC 177.10.
5 LC 412.100.
6 LC 413.211.
7 Testo vedi RS 55, 432.
8 Versione conforme alla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885). In
vigore dal 1° luglio 2003 (RS 58, 153).
9 Abrogata dalla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885).
In vigore dal 1° luglio 2003 (RS 58, 153).
10 Versione conforme alla Legge sull'istruzione del 1° luglio 2002 (RS 58, 3; RU 2001, 885). In
vigore dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 271).
11 Inserito con Legge del 24 marzo 2003 (RS 58, 155; RU 2002, 1095). In vigore
dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 373).
12 In vigore dal 1° gennaio 2004 (RS 58, 373).
13 Versione conforme alla Legge sulla scuola popolare del 7 febbraio 2005 (RS 61, 194; RU 2005,
412). In vigore dal 21 agosto 2006 (RS 61, 219).
14 Inserito con Legge sulle misure amministrative per il personale docente della
scuola popolare e delle scuole medie e professionali del 16 maggio 2011
(RS 66, 586; RU 2010, 2980). In vigore dal 1° gennaio 2012.
15 Inserito con Legge del 3 febbraio 2014 (RS 69, 309; RU 2013-07-05). In vigore
dal 1° agosto 2014.
16 Versione conforme alla Legge del 27 agosto 2012 (RS 71, 170; RU 2011, 1302). In vigore
dal 1° agosto 2016.
17 Inserito con Legge sull'adeguamento della legislazione nel settore della
Direzione dell'istruzione alla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del
24 agosto 2015 (RS 71, 9; RU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (RS
71, 463; RU 2016-10-14).
1.7. 22-117
13
413.21
Legge sulle scuole medie (LSM)
18 Versione conforme alla Legge sull'adeguamento della legislazione nel settore della
Direzione dell'istruzione alla Legge sull'informazione e la protezione dei dati del
24 agosto 2015 (RS 71, 9; RU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (RS
71, 463; RU 2016-10-14).
19 Inserito con Legge del 4 giugno 2018 (RS 74, 17; RU 2017-11-03). In vigore dal
25 febbraio 2019.
20 Versione conforme alla Legge del 4 giugno 2018 (RS 74, 17; RU 2017-11-03). In vigore dal
25 febbraio 2019.
21 Inserito con Legge del 16 aprile 2018 (RS 75, 348; RU 2017-05-26). In vigore
dal 1° agosto 2020.
22 Inserito con Legge sull'inchiesta amministrativa del 22 febbraio 2021
(RS 76, 447; RU 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.
23 Inserito con Legge sulle scuole ospedaliere del livello secondario II del 2 set-
tembre 2019 (RS 76, 564; RU 2018-07-13). In vigore dal 1° gennaio 2022.
24 Versione conforme alla Legge del 27 aprile 2015 (RS 74, 350; RU 2014-10-10). In vigore
dal 1° agosto 2022 (RS 76, 265).
14