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413.111 MBVOOPEMPOISM CH-ZH

Ordinanza concernente gli insegnanti di scuole medie e professionali (OISM) (MBVO)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

Questa ordinanza regola l'esecuzione della legge sul personale2 Ambito di applicazione

per il personale docente delle scuole medie e professionali cantonali, nonché

delle officine scuola.

Sempreché il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano

le disposizioni relative all’applicabilità generale del diritto del personale

ordinanza concernente il personale3 e l’ordinanza d’esecuzione sulla legge sul personale2.

del personale.

II. Rapporto di lavoro

1 Il corpo insegnante si compone di

a. incaricati dell'insegnamento,

b. docenti di scuole medie e professionali,

c. docenti di scuole medie e professionali con compiti speciali.

2 I rapporti di impiego ai sensi del capov. 1 lett. a sono a tempo

determinato, quelli ai sensi del capov. 1 lett. b e c sono a tempo

indeterminato.

3 I rapporti di impiego a tempo indeterminato ai sensi del capov. 1 lett. c

sono messi a concorso pubblico.

4 L'impiego avviene a tempo indeterminato, se la persona insegnante

nelle materie in cui impartisce l'insegnamento è in possesso di un

diploma universitario e ha conseguito il diploma per l'insegnamento

superiore o ha completato un'altra formazione professionale e

pedagogica equivalente e vanta un'esperienza di insegnamento di

almeno un anno.

5 L'impiego avviene a tempo determinato se la persona insegnante non

soddisfa i requisiti del capov. 3 o se la fine del rapporto di lavoro è già

nota al momento dell'assunzione. Se la formazione professionale o

pedagogica non è completa, l'impiego può avere una durata

complessiva massima di sei anni.

1.4.25-128

1

Impiego

413.111

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

Compiti

particolari

Docenti

dei corsi di

economia

domestica

Classi e

livelli di

stipendio

Inquadramento

Classificazione

1 Le docenti e i docenti di scuole medie e professionali con compiti aggiuntivi (mbA)

assumono, nell'ambito della gestione delle classi e della scuola nonché dell'ammini-

strazione scolastica, compiti supplementari, fermo restando che di regola è pre-

supposto un grado di occupazione pari almeno al 50%.

2 La partecipazione delle docenti e dei docenti ai convegni, alle conferenze e alle

manifestazioni della scuola che li riguardano, nonché la collaborazione agli esami

di ammissione e di diploma non sono considerate compiti particolari.

Il Consiglio di Stato disciplina il rapporto di lavoro delle in-

segnanti di economia domestica presso i corsi delle scuole medie cantonali.

III. Salario

10 1 Il Piano di Classificazione per la Remunerazione del Personale

Insegnante presenta sei classi di stipendio.

2 Ogni classe di stipendio comprende 27 livelli di stipendio.

3 Il livello di stipendio 3 di una classe di stipendio costituisce il minimo

salariale, il livello di stipendio 23 il primo e il livello di stipendio 27 il

secondo massimo salariale. I livelli di stipendio 1 e 2 sono livelli

iniziali.

4 L'ammontare dello stipendio per ciascuna classe e livello di stipendio è

stabilito nella Parte B dell'Allegato.

Le docenti e i docenti vengono classificati nella classe di stipendio secondo la parte A dell'allegato.

10 1 Se un insegnante non ha esperienza d'insegnamento e professionale,

di regola viene classificato nella fascia salariale 3 (salario minimo). Se l'in-

segnante è stato classificato in una fascia d'avvio, deve essere portato alla

fascia salariale 3 entro due anni.

2 L'attività didattica e altre attività professionali vengono computate

come segue

a. Viene integralmente computato, indipendentemente dal grado di

occupazione effettivo, il servizio scolastico che la persona ha prestato

dopo aver completato la formazione specialistica in una scuola pub-

blica di livello medio o professionale del Cantone di Zurigo o in un'al-

tra scuola equivalente come insegnante.

2

Ordinanza concernente i docenti delle scuole medie e professionali (ODSM) 413.111

b. Vengono computati in modo appropriato, in particolare, l'inse-

gnamento a un livello scolastico inferiore o l'attività di assistente

universitario, altre esperienze professionali che sono in diretta con-

nessione con l'attività didattica, esperienze nel lavoro di educazione

e assistenza, nonché l'attività professionale pratica dopo il complet-

amento della formazione in professioni scientifiche, tecniche, com-

merciali o artistiche.

3 In caso di cambio di scuola o di rientro in una scuola media o pro-

fessionale entro due anni, la precedente classificazione viene mantenuta.

In caso di rientro successivo, viene garantita almeno la precedente clas-

sificazione.

4 La Direzione dell'educazione disciplina i dettagli.

Dopo il conseguimento di un diploma, l'assegnazione alla corrispondente classe salariale avverrà all'inizio del mese successivo.

Conseguimento di un diploma

1 La base di calcolo della retribuzione è di 40 settimane scolastiche. Una settimana scolastica corrisponde a 1/40, un semestre a 20/40 della retribuzione annuale di base.

2 Per i docenti che insegnano in diverse tipologie di scuola, la retribuzione per le rispettive lezioni si basa sulla corrispondente tipologia di scuola. Per i docenti che insegnano in diverse materie, la retribuzione si basa sui corrispondenti obblighi di lezione.

3 Le quote di impiego a tempo parziale sono retribuite in proporzione al numero di lezioni obbligatorie.

**1 Retribuzioni per supplenze**

1 Per la supplenza di docenti a tempo indeterminato o determinato possono essere istituite supplenze.

2 Le supplenze sono retribuite per singola lezione impartita come segue

a. nelle scuole medie superiori

Per materie con un obbligo di 22 o 23 lezioni settimanali, 1/900 del salario annuo di base

senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3,

con qualifica specialistica: classe di stipendio 20, livello 3,

Per materie con un obbligo di 25 o 26 lezioni settimanali, 1/1020 del salario annuo di base

senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3,

con qualifica specialistica: classe di stipendio 20, livello 3.

La retribuzione per le lezioni brevi è ricalcolata con il fattore 0.91.

1.4.25-128

3

413.111

Ordinanza sui docenti delle scuole medie superiori e delle scuole professionali (ODSSEP)

b. nelle scuole professionali 1/1020 del salario annuo di base

senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3

con qualifica specialistica: nelle scuole professionali superiori classe di stipendio 20, livello

3 nelle scuole professionali classe di stipendio 19, livello 3

11

Indennità per i

membri della

direzione

scolastica

Indennità per i

docenti

Indennità per

l'insegnamento

nella formazione

professionale

continua

IV. Indennità

1 Alle rettrici e ai rettori delle scuole medie, delle

scuole professionali industriali e delle scuole professionali commerciali viene

corrisposta, oltre alla retribuzione insegnanti, un'indennità annua del 28% di un

salario base annuo del livello 11 della classe di stipendio 22.

2 Alle prorettrici e ai prorettori delle scuole medie, nonché alle

prorettrici, ai prorettori, alle caposezione e ai

caposezione delle scuole professionali industriali e delle scuole professionali commerciali viene

corrisposta un'indennità annua del 18% di un salario base annuo

del livello 11 della classe di stipendio 22.

3 Ai supplenti delle caposezione e dei caposezione

delle scuole professionali industriali viene corrisposta un'indennità

annua del 9% di un salario base annuo del livello 11 della classe di stipendio 22.

1. Gli incarichi relativi agli esami di ammissione e di diploma, che

superano il carico didattico stabilito, vengono retribuiti separatamente

solo ai docenti incaricati.

2. Per le attività che comportano un onere aggiuntivo regolare e significativo,

possono essere concesse indennità o riduzioni di carico.

17 1 Per l'insegnamento in corsi di perfezionamento professionale, che si

svolge al di fuori del normale orario di lavoro, l'Ufficio delle scuole medie e

professionali può stabilire un'indennità supplementare non superiore al

15% della retribuzione base.

2 Per l'insegnamento presso scuole tecniche, nonché in corsi di prepa-

razione agli esami professionali e agli esami professionali superiori o in

corsi di perfezionamento equivalenti, l'Ufficio delle scuole medie e pro-

fessionali può stabilire un'indennità supplementare alla retribuzione base.

La retribuzione, inclusa l'indennità supplementare, non può superare 1/880

degli importi della classe 22 secondo l'allegato all'ordinanza.

4

Ordinanza concernente i docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

V. Disposizioni transitorie e finali

413.111

1. La transizione avviene all'inizio dell'anno scolastico 2000/01. Transizione

2. I docenti principali e gli incaricati dell'insegnamento IV e III nelle scuole medie superiori, nonché i docenti principali nelle scuole professionali, sono assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c.

3. Gli incaricati dell'insegnamento II e I nelle scuole medie superiori che soddisfano le condizioni per un'assunzione a tempo indeterminato, nonché gli incaricati dell'insegnamento III e II nelle scuole professionali, sono assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b.

4. Gli incaricati dell'insegnamento I nelle scuole medie superiori e professionali sono assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a.

5. La Commissione scolastica o la Commissione di vigilanza possono stabilire regolamentazioni eccezionali in casi di rigore.

6. La transizione avviene sulla base degli anni di servizio finora computati. L'attuale *status quo* per quanto riguarda il salario è mantenuto, a condizione che non vi sia una riduzione dei compiti aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.

Regalo di anzianità

Il perfezionamento degli anni di servizio necessari per i regali di anzianità del personale docente nominato semestralmente prima del 1° gennaio 1994 non dà diritto a un pagamento retroattivo.

**1 Questa ordinanza entra in vigore, con riserva dell’approvazione da parte del Consiglio cantonale, all’inizio del semestre autunnale 1999/2000.**

**2 Per i seminari e il Technikum Winterthur Ingenieurschule, restano in vigore l’Ordinanza sui docenti delle scuole medie del 7 dicembre 19885 e il Regolamento sui docenti delle scuole medie del 13 settembre 19896. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie per il personale docente dei seminari e del Technikum Winterthur Ingenieurschule.**

**3 Per le scuole agricole, resta in vigore l’Ordinanza sui docenti delle scuole professionali del 1° ottobre 1986.**

1.4.25-128

5

413.111

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

**4 Il Consiglio di Stato stabilisce la data di abrogazione dei seguenti atti normativi:**

a. Ordinanza sui docenti delle scuole medie del 7 dicembre 19885,

b. Ordinanza sui docenti delle scuole professionali del 1° ottobre 19867,

c. Regolamento sui docenti delle scuole medie del 13 settembre 19896.

1 OS 55, 318.

2 LS 177.10.

3 LS 177.11.

4 LS 177.111.

5 30 settembre 2002 (OS 57, 236).

6 30 settembre 2002 (OS 57, 237).

7 16 agosto 2009 (OS 64, 406).

8 Approvata il 7 giugno 1999.

9 Inserito con Decisione del Consiglio di Stato (DCS) del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.

10 Versione conformemente a DCS del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.

11 Abrogato con DCS del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.

12 Versione conformemente a DCS del 17 novembre 2010 (OS 65, 1006; Bollettino ufficiale 2010, 2610). In vigore dal 1° gennaio 2011.

13 Inserito con DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.

14 Versione conformemente a DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.

15 Abrogato con DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.

16 Versione conformemente a DCS del 2 novembre 2011 (OS 67, 15; Bollettino ufficiale 2011, 3236). In vigore dal 1° gennaio 2012.

17 Versione conformemente a DCS del 9 maggio 2012 (OS 67, 224; Bollettino ufficiale 2012, 1053). In vigore dal 1° agosto 2012.

18 Versione conformemente a DCS del 17 febbraio 2016 (OS 71, 371; Bollettino ufficiale 2016-02-26). In vigore dal 1° agosto 2018.

19 Versione conformemente a DCS del 25 settembre 2024 (OS 80, 9; Bollettino ufficiale 2024-10-04). In vigore dal 1° gennaio 2025.

6

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

413.111

**Allegato all’Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali¹⁴**

**A. Piano di classificazione (§ 6 a)¹⁰**

Le seguenti classi di stipendio dell’Ordinanza sul personale (OSP)³ costituiscono la base per lo stipendio annuo di base dei docenti delle scuole medie, scuole professionali e scuole medie professionali

**I. Docenti ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. a e b**

**Classe 17** Docenti senza qualifica specifica e senza formazione pedagogica.

**Classe 18** Docenti con qualifica specifica di livello inferiore al titolo universitario, senza diploma di insegnamento, con adeguata formazione pedagogica.¹⁴

**Classe 19**

a. nelle scuole medie

1. con qualifica specifica di livello inferiore al titolo universitario e attestato di abilitazione all’insegnamento o diploma federale di docente di educazione fisica e sport I, musica scolastica I e disegno I

2. con diploma di insegnamento di uno strumento o di canto solista

3.¹⁵

b. nelle scuole professionali per docenti con la massima qualifica specifica e adeguata formazione pedagogica

1. senza diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP) o formazione equivalente

2. senza diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali

3. diploma di docente di materia dell’Università di Zurigo

**Classe 20**

a. nelle scuole medie

1. con titolo universitario senza diploma per l’insegnamento superiore (DIS)

2.¹⁸ nei corsi di economia domestica delle scuole medie cantonali con diploma di insegnamento nella materia da insegnare o con titolo di scuola universitaria professionale per il livello superiore o con formazione equivalente nella materia da insegnare

1.4.25-128

7

413.111

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

b. nelle scuole professionali

1. per l’insegnamento professionale e di cultura generale con diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP), titolo universitario o formazione equivalente

2. con diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali

3. con attestato di capacità dell’Università di Zurigo come docente di scuola secondaria di indirizzo linguistico-storico o matematico-scientifico per l’insegnamento delle lingue o della matematica

4. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II

c. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali

1. per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo, senza diploma per l’insegnamento superiore

**Classe 21**

a. nelle scuole medie

1. con titolo universitario e diploma per l’insegnamento superiore (DIS)

2. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, musica scolastica II o disegno II

3.¹⁵

b. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali

1. per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo, con diploma per l’insegnamento superiore

2. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, che sono inoltre formati per una materia con diploma universitario completo e diploma per l’insegnamento superiore e la insegnano

**II. Docenti ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. c**

**Classe 19**

b. nelle scuole professionali per docenti con qualifica specifica

1. per le materie elaborazione testi e comunicazione d’ufficio

8

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

2.

3.

413.111

istruttori e istruttrici per la formazione pratica nelle officine didattiche

docenti di educazione fisica I

**Classe 21**

a. nelle scuole medie

1.

docenti con diploma di insegnamento di uno strumento o di canto solista

b. nelle scuole professionali

1.

2.

3.

per l’insegnamento professionale e di cultura generale con diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP) o formazione equivalente

con diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali

con attestato di capacità dell’Università di Zurigo come docente di scuola secondaria di indirizzo linguistico-storico o matematico-scientifico per l’insegnamento delle lingue o della matematica

4. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II

5.

direzione di officine didattiche

**Classe 22**

a. nelle scuole medie

1.

2.

con titolo universitario e diploma per l’insegnamento superiore (DIS)

con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, musica scolastica II o disegno II

b. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali

1.

2.

per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo con diploma per l’insegnamento superiore

con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, per docenti che sono inoltre formati per una materia con diploma universitario completo e diploma per l’insegnamento superiore e la insegnano

c. membri della direzione scolastica

**III.¹¹**

1.4.25-128

9

413.111

**B. Scala salariale (§ 6)¹⁹**

Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)

Stadi

salariali

Classe

17

Classe

18

Classe

19

Classe

20

Classe

21

Classe

22

2. Massimale

27

139 354

148 670

158 841

169 898

181 898

194 880

26

137 979

147 203

157 272

168 222

180 104

192 959

25

136 602

145 737

155 704

166 547

178 307

191 038

24

135 227

144 270

154 137

164 871

176 513

189 114

1. Massimale

23

133 853

142 804

152 569

163 196

174 719

187 189

22

132 479

141 338

151 002

161 516

172 923

185 266

21

131 101

139 871

149 437

159 840

171 130

183 343

20

129 727

138 402

147 868

158 163

169 334

181 418

19

128 355

136 934

146 298

156 486

167 539

179 493

18

126 979

135 467

144 732

154 809

165 744

177 573

17

125 602

134 003

143 163

153 132

163 949

175 652

16

124 227

132 533

141 598

151 457

162 152

173 727

15

122 853

131 067

140 027

149 780

160 358

171 802

14

121 908

129 600

138 462

148 104

158 563

169 879

13

120 964

128 130

136 894

146 428

156 769

167 959

12

119 592

126 665

135 327

144 751

154 972

166 035

11

118 217

125 197

133 760

143 074

153 177

164 111

10

115 007

122 641

130 102

139 162

148 990

159 623

9

111 798

119 216

126 444

135 249

144 798

155 133

8

108 587

115 795

122 785

131 336

140 613

150 648

7

105 381

112 368

119 995

127 425

136 425

146 163

6

103 038

108 945

116 338

123 513

132 235

141 675

5

99 833

105 524

112 679

120 467

128 047

137 185

4

96 620

102 964

109 023

116 554

123 860

132 699

Minimale

3

93 412

99 541

105 365

112 645

120 534

128 211

Stadi iniziali

2

90 203

96 115

102 574

108 730

116 348

123 725

1

86 993

92 696

98 915

104 816

112 158

120 103

10

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