Ordinanza concernente gli insegnanti di scuole medie e professionali (OISM) (MBVO)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
Questa ordinanza regola l'esecuzione della legge sul personale2 Ambito di applicazione
per il personale docente delle scuole medie e professionali cantonali, nonché
delle officine scuola.
Sempreché il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano
le disposizioni relative all’applicabilità generale del diritto del personale
ordinanza concernente il personale3 e l’ordinanza d’esecuzione sulla legge sul personale2.
del personale.
II. Rapporto di lavoro
1 Il corpo insegnante si compone di
a. incaricati dell'insegnamento,
b. docenti di scuole medie e professionali,
c. docenti di scuole medie e professionali con compiti speciali.
2 I rapporti di impiego ai sensi del capov. 1 lett. a sono a tempo
determinato, quelli ai sensi del capov. 1 lett. b e c sono a tempo
indeterminato.
3 I rapporti di impiego a tempo indeterminato ai sensi del capov. 1 lett. c
sono messi a concorso pubblico.
4 L'impiego avviene a tempo indeterminato, se la persona insegnante
nelle materie in cui impartisce l'insegnamento è in possesso di un
diploma universitario e ha conseguito il diploma per l'insegnamento
superiore o ha completato un'altra formazione professionale e
pedagogica equivalente e vanta un'esperienza di insegnamento di
almeno un anno.
5 L'impiego avviene a tempo determinato se la persona insegnante non
soddisfa i requisiti del capov. 3 o se la fine del rapporto di lavoro è già
nota al momento dell'assunzione. Se la formazione professionale o
pedagogica non è completa, l'impiego può avere una durata
complessiva massima di sei anni.
1.4.25-128
1
Impiego
413.111
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
Compiti
particolari
Docenti
dei corsi di
economia
domestica
Classi e
livelli di
stipendio
Inquadramento
Classificazione
1 Le docenti e i docenti di scuole medie e professionali con compiti aggiuntivi (mbA)
assumono, nell'ambito della gestione delle classi e della scuola nonché dell'ammini-
strazione scolastica, compiti supplementari, fermo restando che di regola è pre-
supposto un grado di occupazione pari almeno al 50%.
2 La partecipazione delle docenti e dei docenti ai convegni, alle conferenze e alle
manifestazioni della scuola che li riguardano, nonché la collaborazione agli esami
di ammissione e di diploma non sono considerate compiti particolari.
Il Consiglio di Stato disciplina il rapporto di lavoro delle in-
segnanti di economia domestica presso i corsi delle scuole medie cantonali.
III. Salario
10 1 Il Piano di Classificazione per la Remunerazione del Personale
Insegnante presenta sei classi di stipendio.
2 Ogni classe di stipendio comprende 27 livelli di stipendio.
3 Il livello di stipendio 3 di una classe di stipendio costituisce il minimo
salariale, il livello di stipendio 23 il primo e il livello di stipendio 27 il
secondo massimo salariale. I livelli di stipendio 1 e 2 sono livelli
iniziali.
4 L'ammontare dello stipendio per ciascuna classe e livello di stipendio è
stabilito nella Parte B dell'Allegato.
Le docenti e i docenti vengono classificati nella classe di stipendio secondo la parte A dell'allegato.
10 1 Se un insegnante non ha esperienza d'insegnamento e professionale,
di regola viene classificato nella fascia salariale 3 (salario minimo). Se l'in-
segnante è stato classificato in una fascia d'avvio, deve essere portato alla
fascia salariale 3 entro due anni.
2 L'attività didattica e altre attività professionali vengono computate
come segue
a. Viene integralmente computato, indipendentemente dal grado di
occupazione effettivo, il servizio scolastico che la persona ha prestato
dopo aver completato la formazione specialistica in una scuola pub-
blica di livello medio o professionale del Cantone di Zurigo o in un'al-
tra scuola equivalente come insegnante.
2
Ordinanza concernente i docenti delle scuole medie e professionali (ODSM) 413.111
b. Vengono computati in modo appropriato, in particolare, l'inse-
gnamento a un livello scolastico inferiore o l'attività di assistente
universitario, altre esperienze professionali che sono in diretta con-
nessione con l'attività didattica, esperienze nel lavoro di educazione
e assistenza, nonché l'attività professionale pratica dopo il complet-
amento della formazione in professioni scientifiche, tecniche, com-
merciali o artistiche.
3 In caso di cambio di scuola o di rientro in una scuola media o pro-
fessionale entro due anni, la precedente classificazione viene mantenuta.
In caso di rientro successivo, viene garantita almeno la precedente clas-
sificazione.
4 La Direzione dell'educazione disciplina i dettagli.
Dopo il conseguimento di un diploma, l'assegnazione alla corrispondente classe salariale avverrà all'inizio del mese successivo.
Conseguimento di un diploma
1 La base di calcolo della retribuzione è di 40 settimane scolastiche. Una settimana scolastica corrisponde a 1/40, un semestre a 20/40 della retribuzione annuale di base.
2 Per i docenti che insegnano in diverse tipologie di scuola, la retribuzione per le rispettive lezioni si basa sulla corrispondente tipologia di scuola. Per i docenti che insegnano in diverse materie, la retribuzione si basa sui corrispondenti obblighi di lezione.
3 Le quote di impiego a tempo parziale sono retribuite in proporzione al numero di lezioni obbligatorie.
**1 Retribuzioni per supplenze**
1 Per la supplenza di docenti a tempo indeterminato o determinato possono essere istituite supplenze.
2 Le supplenze sono retribuite per singola lezione impartita come segue
a. nelle scuole medie superiori
Per materie con un obbligo di 22 o 23 lezioni settimanali, 1/900 del salario annuo di base
senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3,
con qualifica specialistica: classe di stipendio 20, livello 3,
Per materie con un obbligo di 25 o 26 lezioni settimanali, 1/1020 del salario annuo di base
senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3,
con qualifica specialistica: classe di stipendio 20, livello 3.
La retribuzione per le lezioni brevi è ricalcolata con il fattore 0.91.
1.4.25-128
3
413.111
Ordinanza sui docenti delle scuole medie superiori e delle scuole professionali (ODSSEP)
b. nelle scuole professionali 1/1020 del salario annuo di base
senza qualifica specialistica: classe di stipendio 17, livello 3
con qualifica specialistica: nelle scuole professionali superiori classe di stipendio 20, livello
3 nelle scuole professionali classe di stipendio 19, livello 3
11
Indennità per i
membri della
direzione
scolastica
Indennità per i
docenti
Indennità per
l'insegnamento
nella formazione
professionale
continua
IV. Indennità
1 Alle rettrici e ai rettori delle scuole medie, delle
scuole professionali industriali e delle scuole professionali commerciali viene
corrisposta, oltre alla retribuzione insegnanti, un'indennità annua del 28% di un
salario base annuo del livello 11 della classe di stipendio 22.
2 Alle prorettrici e ai prorettori delle scuole medie, nonché alle
prorettrici, ai prorettori, alle caposezione e ai
caposezione delle scuole professionali industriali e delle scuole professionali commerciali viene
corrisposta un'indennità annua del 18% di un salario base annuo
del livello 11 della classe di stipendio 22.
3 Ai supplenti delle caposezione e dei caposezione
delle scuole professionali industriali viene corrisposta un'indennità
annua del 9% di un salario base annuo del livello 11 della classe di stipendio 22.
1. Gli incarichi relativi agli esami di ammissione e di diploma, che
superano il carico didattico stabilito, vengono retribuiti separatamente
solo ai docenti incaricati.
2. Per le attività che comportano un onere aggiuntivo regolare e significativo,
possono essere concesse indennità o riduzioni di carico.
17 1 Per l'insegnamento in corsi di perfezionamento professionale, che si
svolge al di fuori del normale orario di lavoro, l'Ufficio delle scuole medie e
professionali può stabilire un'indennità supplementare non superiore al
15% della retribuzione base.
2 Per l'insegnamento presso scuole tecniche, nonché in corsi di prepa-
razione agli esami professionali e agli esami professionali superiori o in
corsi di perfezionamento equivalenti, l'Ufficio delle scuole medie e pro-
fessionali può stabilire un'indennità supplementare alla retribuzione base.
La retribuzione, inclusa l'indennità supplementare, non può superare 1/880
degli importi della classe 22 secondo l'allegato all'ordinanza.
4
Ordinanza concernente i docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
V. Disposizioni transitorie e finali
413.111
1. La transizione avviene all'inizio dell'anno scolastico 2000/01. Transizione
2. I docenti principali e gli incaricati dell'insegnamento IV e III nelle scuole medie superiori, nonché i docenti principali nelle scuole professionali, sono assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c.
3. Gli incaricati dell'insegnamento II e I nelle scuole medie superiori che soddisfano le condizioni per un'assunzione a tempo indeterminato, nonché gli incaricati dell'insegnamento III e II nelle scuole professionali, sono assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b.
4. Gli incaricati dell'insegnamento I nelle scuole medie superiori e professionali sono assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a.
5. La Commissione scolastica o la Commissione di vigilanza possono stabilire regolamentazioni eccezionali in casi di rigore.
6. La transizione avviene sulla base degli anni di servizio finora computati. L'attuale *status quo* per quanto riguarda il salario è mantenuto, a condizione che non vi sia una riduzione dei compiti aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.
Regalo di anzianità
Il perfezionamento degli anni di servizio necessari per i regali di anzianità del personale docente nominato semestralmente prima del 1° gennaio 1994 non dà diritto a un pagamento retroattivo.
**1 Questa ordinanza entra in vigore, con riserva dell’approvazione da parte del Consiglio cantonale, all’inizio del semestre autunnale 1999/2000.**
**2 Per i seminari e il Technikum Winterthur Ingenieurschule, restano in vigore l’Ordinanza sui docenti delle scuole medie del 7 dicembre 19885 e il Regolamento sui docenti delle scuole medie del 13 settembre 19896. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie per il personale docente dei seminari e del Technikum Winterthur Ingenieurschule.**
**3 Per le scuole agricole, resta in vigore l’Ordinanza sui docenti delle scuole professionali del 1° ottobre 1986.**
1.4.25-128
5
413.111
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
**4 Il Consiglio di Stato stabilisce la data di abrogazione dei seguenti atti normativi:**
a. Ordinanza sui docenti delle scuole medie del 7 dicembre 19885,
b. Ordinanza sui docenti delle scuole professionali del 1° ottobre 19867,
c. Regolamento sui docenti delle scuole medie del 13 settembre 19896.
1 OS 55, 318.
2 LS 177.10.
3 LS 177.11.
4 LS 177.111.
5 30 settembre 2002 (OS 57, 236).
6 30 settembre 2002 (OS 57, 237).
7 16 agosto 2009 (OS 64, 406).
8 Approvata il 7 giugno 1999.
9 Inserito con Decisione del Consiglio di Stato (DCS) del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.
10 Versione conformemente a DCS del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.
11 Abrogato con DCS del 5 maggio 2010 (OS 65, 886; Bollettino ufficiale 2010, 985). In vigore dal 1° gennaio 2011.
12 Versione conformemente a DCS del 17 novembre 2010 (OS 65, 1006; Bollettino ufficiale 2010, 2610). In vigore dal 1° gennaio 2011.
13 Inserito con DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.
14 Versione conformemente a DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.
15 Abrogato con DCS del 7 dicembre 2010 (OS 66, 268; Bollettino ufficiale 2010, 2975). In vigore dal 1° marzo 2011.
16 Versione conformemente a DCS del 2 novembre 2011 (OS 67, 15; Bollettino ufficiale 2011, 3236). In vigore dal 1° gennaio 2012.
17 Versione conformemente a DCS del 9 maggio 2012 (OS 67, 224; Bollettino ufficiale 2012, 1053). In vigore dal 1° agosto 2012.
18 Versione conformemente a DCS del 17 febbraio 2016 (OS 71, 371; Bollettino ufficiale 2016-02-26). In vigore dal 1° agosto 2018.
19 Versione conformemente a DCS del 25 settembre 2024 (OS 80, 9; Bollettino ufficiale 2024-10-04). In vigore dal 1° gennaio 2025.
6
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
413.111
**Allegato all’Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali¹⁴**
**A. Piano di classificazione (§ 6 a)¹⁰**
Le seguenti classi di stipendio dell’Ordinanza sul personale (OSP)³ costituiscono la base per lo stipendio annuo di base dei docenti delle scuole medie, scuole professionali e scuole medie professionali
**I. Docenti ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. a e b**
**Classe 17** Docenti senza qualifica specifica e senza formazione pedagogica.
**Classe 18** Docenti con qualifica specifica di livello inferiore al titolo universitario, senza diploma di insegnamento, con adeguata formazione pedagogica.¹⁴
**Classe 19**
a. nelle scuole medie
1. con qualifica specifica di livello inferiore al titolo universitario e attestato di abilitazione all’insegnamento o diploma federale di docente di educazione fisica e sport I, musica scolastica I e disegno I
2. con diploma di insegnamento di uno strumento o di canto solista
3.¹⁵
b. nelle scuole professionali per docenti con la massima qualifica specifica e adeguata formazione pedagogica
1. senza diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP) o formazione equivalente
2. senza diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali
3. diploma di docente di materia dell’Università di Zurigo
**Classe 20**
a. nelle scuole medie
1. con titolo universitario senza diploma per l’insegnamento superiore (DIS)
2.¹⁸ nei corsi di economia domestica delle scuole medie cantonali con diploma di insegnamento nella materia da insegnare o con titolo di scuola universitaria professionale per il livello superiore o con formazione equivalente nella materia da insegnare
1.4.25-128
7
413.111
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
b. nelle scuole professionali
1. per l’insegnamento professionale e di cultura generale con diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP), titolo universitario o formazione equivalente
2. con diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali
3. con attestato di capacità dell’Università di Zurigo come docente di scuola secondaria di indirizzo linguistico-storico o matematico-scientifico per l’insegnamento delle lingue o della matematica
4. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II
c. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali
1. per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo, senza diploma per l’insegnamento superiore
**Classe 21**
a. nelle scuole medie
1. con titolo universitario e diploma per l’insegnamento superiore (DIS)
2. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, musica scolastica II o disegno II
3.¹⁵
b. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali
1. per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo, con diploma per l’insegnamento superiore
2. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, che sono inoltre formati per una materia con diploma universitario completo e diploma per l’insegnamento superiore e la insegnano
**II. Docenti ai sensi del § 3 cpv. 1 lett. c**
**Classe 19**
b. nelle scuole professionali per docenti con qualifica specifica
1. per le materie elaborazione testi e comunicazione d’ufficio
8
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
2.
3.
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istruttori e istruttrici per la formazione pratica nelle officine didattiche
docenti di educazione fisica I
**Classe 21**
a. nelle scuole medie
1.
docenti con diploma di insegnamento di uno strumento o di canto solista
b. nelle scuole professionali
1.
2.
3.
per l’insegnamento professionale e di cultura generale con diploma dell’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISFP) o formazione equivalente
con diploma dell’Università di Zurigo per l’insegnamento superiore nell’educazione generale delle scuole professionali
con attestato di capacità dell’Università di Zurigo come docente di scuola secondaria di indirizzo linguistico-storico o matematico-scientifico per l’insegnamento delle lingue o della matematica
4. con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II
5.
direzione di officine didattiche
**Classe 22**
a. nelle scuole medie
1.
2.
con titolo universitario e diploma per l’insegnamento superiore (DIS)
con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, musica scolastica II o disegno II
b. nelle scuole medie professionali e scuole professionali commerciali
1.
2.
per le materie per le quali è richiesto un diploma universitario completo con diploma per l’insegnamento superiore
con diploma federale di docente di educazione fisica e sport II, per docenti che sono inoltre formati per una materia con diploma universitario completo e diploma per l’insegnamento superiore e la insegnano
c. membri della direzione scolastica
**III.¹¹**
1.4.25-128
9
413.111
**B. Scala salariale (§ 6)¹⁹**
Ordinanza sui docenti delle scuole medie e professionali (ODSMP)
Stadi
salariali
Classe
17
Classe
18
Classe
19
Classe
20
Classe
21
Classe
22
2. Massimale
27
139 354
148 670
158 841
169 898
181 898
194 880
26
137 979
147 203
157 272
168 222
180 104
192 959
25
136 602
145 737
155 704
166 547
178 307
191 038
24
135 227
144 270
154 137
164 871
176 513
189 114
1. Massimale
23
133 853
142 804
152 569
163 196
174 719
187 189
22
132 479
141 338
151 002
161 516
172 923
185 266
21
131 101
139 871
149 437
159 840
171 130
183 343
20
129 727
138 402
147 868
158 163
169 334
181 418
19
128 355
136 934
146 298
156 486
167 539
179 493
18
126 979
135 467
144 732
154 809
165 744
177 573
17
125 602
134 003
143 163
153 132
163 949
175 652
16
124 227
132 533
141 598
151 457
162 152
173 727
15
122 853
131 067
140 027
149 780
160 358
171 802
14
121 908
129 600
138 462
148 104
158 563
169 879
13
120 964
128 130
136 894
146 428
156 769
167 959
12
119 592
126 665
135 327
144 751
154 972
166 035
11
118 217
125 197
133 760
143 074
153 177
164 111
10
115 007
122 641
130 102
139 162
148 990
159 623
9
111 798
119 216
126 444
135 249
144 798
155 133
8
108 587
115 795
122 785
131 336
140 613
150 648
7
105 381
112 368
119 995
127 425
136 425
146 163
6
103 038
108 945
116 338
123 513
132 235
141 675
5
99 833
105 524
112 679
120 467
128 047
137 185
4
96 620
102 964
109 023
116 554
123 860
132 699
Minimale
3
93 412
99 541
105 365
112 645
120 534
128 211
Stadi iniziali
2
90 203
96 115
102 574
108 730
116 348
123 725
1
86 993
92 696
98 915
104 816
112 158
120 103
10