Ordinanza concernente il finanziamento della scuola speciale (OFiSc) (VFISO)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. La presente ordinanza disciplina l'esecuzione delle disposizioni della
Legge sulla scuola popolare relative alle spese della formazione speciale.
2. Nella misura in cui l'esecuzione spetta al Cantone, essa è svolta dall'Ufficio
della scuola popolare (Ufficio).
3. Le decisioni dell'Ufficio sono notificate per iscritto. Con il consenso
del destinatario o della destinataria della decisione, esse possono essere
notificate elettronicamente tramite un portale web. Le decisioni
dell'Ufficio notificate elettronicamente non richiedono firma.
4. La decisione notificata elettronicamente è messa a disposizione del
destinatario o della destinataria nel portale web per il recupero. Il portale
web conferma il momento del primo recupero.
5. La decisione notificata elettronicamente si considera comunicata e
idonea a far decorrere i termini nel momento confermato, al più tardi
tuttavia il settimo giorno dopo la messa a disposizione della decisione
nel portale web.
1 L'Ufficio decide sull'indennità per le spese speciali
dell'istruzione speciale indipendentemente dalla loro entità.
Competenza spese
2 La Direzione competente in materia di istruzione del Consiglio di Stato
(Direzione) decide sull'erogazione di contributi per i costi
relativi a progetti di costruzione e acquisizioni ai sensi del § 65 d VSG
indipendentemente dalla loro entità.
1. L'Ufficio stipula generalmente con gli enti responsabili delle scuole speciali accordi di prestazione a termine della durata di due anni, conformemente all'art. 65b LSG.
2. Per la durata di validità dell'accordo di prestazione, la scuola speciale è considerata avente diritto ai contributi.
Accordo di prestazione e diritto ai contributi
1. 1. 22-115
1
412.106 Ordinanza sul finanziamento dell'istruzione speciale (OFIS)
B. Indennità forfettaria per prestazioni
Principi
a. Disposizioni generali
b. Requisiti per l'utilizzo delle scuole speciali
c. Fissazione delle tariffe forfettarie per i costi di personale, materiali e immobili
1. L'Ufficio versa alle scuole speciali, quale contributo alle spese ai sensi dell'articolo 65 della LVSE, le seguenti indennità forfettarie
a. per ogni posto occupato, un'indennità forfettaria per i costi del personale e materiali computabili,
b. indipendentemente dal tasso di occupazione, un contributo fisso per i costi immobiliari computabili.
2. Le scuole speciali comunali sono gestite, ai fini dell'indennità forfettaria per le prestazioni, come aziende economiche proprie ai sensi dell'articolo 88 della Legge comunale del 20 aprile 20153.
1 Le esigenze relative al tasso di occupazione delle scuole speciali
si basano su considerazioni qualitative ed economiche-gestionali.
La base è costituita dai posti assegnati alle scuole speciali nel
contratto di prestazione.
2 Per la definizione della somma forfettaria, il tasso di occupazione
viene calcolato annualmente.
3 Un tasso di occupazione superiore ai posti assegnati ad una scuola
speciale è possibile in casi motivati. Deve essere autorizzato
dall'Ufficio.
1 Per prestazioni comparabili, l'Ufficio fissa un forfait unitario sulla base dei costi medi calcolati del personale e dei materiali. Sono in particolare comparabili le prestazioni dei tipi di scuole speciali A e C ai sensi del § 21 dell'Ordinanza sulle misure pedagogiche speciali dell'11 luglio 2007 (OMPS)6.
2 Per prestazioni non comparabili, l'Ufficio fissa il forfait per i costi del personale e dei materiali sulla base di valori empirici, del fabbisogno di posti e dei dati di bilancio. Non sono in particolare comparabili le prestazioni delle scuole speciali di tipo B.
3 Per i costi immobiliari, l'Ufficio fissa, sulla base di valori empirici, dei dati di bilancio e del piano di investimenti, dei forfait specifici per istituzione per la durata della convenzione sulle prestazioni.
4 I forfait per i costi del personale e dei materiali sono adeguati annualmente al rincaro, conformemente alla decisione del Consiglio di Stato sull'indennità di rincaro per il personale statale, se il rincaro cumulato ammonta almeno all'1%.
2
Ordinanza sul finanziamento delle scuole speciali (OFSS) 412.106
1 I costi computabili secondo l’articolo 65 capoverso 4 lettera a della
LVG comprendono i costi di personale, materiali e immobili, neces-
sari per la fornitura delle prestazioni e che rientrano in una gestione
aziendale appropriata ed economicamente conveniente.
2 Dai costi computabili sono dedotti i ricavi di terzi.
3 Le donazioni non sono considerate ricavi computabili.
1. I costi del personale computabili comprendono le spese salariali ne-
cessarie per l'erogazione delle prestazioni del personale docente e specialistico,
nonché del restante personale, incluse le prestazioni sociali e le spese
accessorie del personale.
2. I costi del personale sono computabili nella misura in cui la retri-
buzione del personale non superi, per analogia, i salari conformemente all'ordi-
nanza concernente il personale docente del 19 luglio 2007 e all'ordinanza di
esecuzione della legge sul personale del 19 maggio 1999.
1. Sono considerati costi materiali, in particolare
a. i costi di manutenzione per le immobilizzazioni materiali mobili e i relativi ammortamenti, necessari per l'esercizio;
b. ulteriori costi di esercizio che non rientrano né nei costi del personale né nei costi immobiliari.
2. Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali mobili si basano sulla Direttiva IVSE concernente il rimborso delle prestazioni e la contabilità dei costi del 1° dicembre 2005 (Direttiva IVSE LAKORE¹) e, nel caso di scuole speciali di diritto pubblico, sulle disposizioni del Comune.
1 Le spese immobiliari comprendono ammortamenti, interessi
sul capitale e pigioni, nonché riparazioni e manutenzione.
2 L'Ufficio le determina sulla base dell'ultima rendicontazione verificata,
del budget da presentare da parte della scuola speciale e del piano
degli investimenti.
3 Gli ammortamenti ammissibili a contributo si basano sulle
disposizioni della direttiva IVSE LAKORE e, per le scuole speciali di diritto
pubblico, sulle prescrizioni del comune.
4 Dalle spese ammissibili a contributo vengono dedotti
a. ammortamenti e interessi su quote di spesa per progetti di costruzione
e acquisizioni conformemente all'articolo 65d della legge sull'aiuto sociale (LAS),
b. costi non riconosciuti per progetti di costruzione.
Costi e ricavi
determinanti
per la fissazione
dei forfait
a. Principio
b. Spese per il
personale
c. Spese
materiali
d. Spese
immobiliari
1 Fonte: sodk.ch/de/ivse/sammlung-erlasse-ivse
1. 1. 22-115
3
412.106 Ordinanza sul finanziamento della scolarizzazione speciale (OFSS)
Progetti di
costruzione e
acquisizioni
a. Approvazione
1 Costruzioni e acquisti di scuole speciali a partire da
Fr. 100 000 sono soggetti ad autorizzazione.
2 L'Ufficio concede all'ente responsabile l'autorizzazione per un progetto di
costruzione se questo
a. è necessario per l'approvvigionamento,
b. serve all'attuazione del concetto quadro,
c. consente una gestione operativa appropriata ed economica
e
d. non supera le prescrizioni relative alle superfici dei locali conformemente all'allegato 1.
3 È possibile derogare alle prescrizioni relative alle superfici dei locali conformemente all'allegato 1 in casi
motivato.
4 Se una domanda riguarda contemporaneamente un'istruzione speciale ai sensi del § 36
cpv. 1 lett. b VSG e un'offerta di assistenza residenziale ai sensi del § 9 della Legge sui
case per bambini e giovani del 27 novembre 2017 (KJG)8, decide
l'Ufficio, se la quota di costo più elevata rientra nella sua
sfera di competenza.
h. Procedura
1. Le scuole speciali presentano all'Ufficio, per l'approvazione, il fabbisogno
fondamentale e il fabbisogno di spazi per i progetti di costruzione.
Le seguenti fasi di un progetto di costruzione devono essere approvate
a. determinazione del fabbisogno fondamentale,
b. determinazione del fabbisogno di spazi,
c. avanprogetto,
d. progetto,
e. rendiconto finale di costruzione.
2. Per i progetti di manutenzione o ristrutturazione senza modifiche spaziali
o cambi di destinazione d'uso, l'Ufficio può, su richiesta dell'ente gestore,
rinunciare all'approvazione del fabbisogno fondamentale, del fabbisogno di
spazi e dell'avanprogetto.
3. L'Ufficio costruzioni edili consulenta l'Ufficio e le scuole speciali e si
pronuncia sulle richieste nelle singole fasi.
c. Richiesta
1 Per i progetti di costruzione, la domanda di approvazione del progetto
deve essere presentata al più tardi sei mesi prima dell'inizio della costruzione. La costruzione
può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto.
2 Per le modifiche al progetto durante l'esecuzione, la domanda
deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori corrispondenti. Questi
possono iniziare solo dopo aver ottenuto l'approvazione.
3 Se un progetto di costruzione viene eseguito in fasi, deve essere presentata una domanda
di approvazione del progetto complessivo.
4
Ordinanza concernente il finanziamento dell'istruzione speciale (OFIS) 412.106
4 In casi urgenti, il termine di cui al cpv. 1 può essere abbreviato o
l'inizio anticipato dei lavori può essere autorizzato.
5 Le domande di approvazione per gli acquisti devono di regola
essere presentate al più tardi tre mesi prima.
Gesuche sind dem Amt schriftlich mit dem amtlichen For-d. Einreichung
mular oder elektronisch über das Webportal einzureichen.
des Gesuchs**
Le domande devono essere presentate all'Ufficio per iscritto utilizzando l'apposito modulo ufficiale o in via telematica tramite il portale web.
Presentazione della domanda
1 L'Ufficio dell'edilizia pubblica calcola i costi computabili dell'opera di Costi
edilizia computabili sulla base del programma spaziale approvato,
fondandosi sul piano dei costi di costruzione dell'Ufficio Centrale Svizzero per
la Razionalizzazione dell'Edilizia2 secondo l'Allegato 2.
2 Sono computabili i costi per uno standard di finitura e installazione
appropriato, duraturo e sostenibile.
3 Non sono computabili, in particolare, i costi per misure costruttive
dovute a
a. negligenza nella manutenzione o riparazione,
b. danneggiamento,
c. rinnovamenti prima della scadenza della normale vita utile o di
servizio.
4 Se gli edifici e gli acquisti non sono utilizzati esclusivamente da allievi e
allieve con bisogni educativi speciali ai sensi della legge sulla scuola obbligatoria,
l'Ufficio computa i costi in proporzione all'utilizzo.
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la terminologia legale appropriate
1 L'Ufficio versa annualmente le somme forfettarie per le spese immobiliari.
**Versamento delle somme forfettarie**
2 L'Ufficio versa le somme forfettarie per le spese di personale e materiali per i mesi in cui un posto è occupato da un'alunna o da un alunno i cui genitori hanno domicilio nel Cantone.
3 Per i posti non occupati a seguito di un'uscita straordinaria o di un trasferimento di un'alunna o di un alunno in un'altra scuola, l'Ufficio versa la somma forfettaria per un massimo di tre mesi.
4 Il conteggio per i collocamenti di alunne e alunni con domicilio extracantonale avviene in caso di uscita straordinaria a far tempo dalla data di uscita.
2 Fonte: crb.ch
1. 1. 22-115
5
**Tariffa a copertura integrale dei costi per i collocamenti di alunne e alunni con bisogni educativi speciali con domicilio extracantonale**
**Conseguenze dell'eccedenza o della sottocopertura**
**Conteggio e rendicontazione**
a. Pagamenti parziali e finali
b. Contabilità dei costi e rendicontazione
412.106 Ordinanza concernente il finanziamento della scolarizzazione speciale (VFiSo)
Per le allieve e gli allievi di scuole speciali con domicilio extra-
cantonale, l'Ufficio stabilisce una tariffa a copertura integrale dei costi conformemente alla direttiva LAKORE dell'IVSE.
1 Realizza la scuola speciale un’eccedenza, questa è da attribuire al fondo di
fluttuazione, nel caso delle scuole speciali comunali al conto di finanziamento
speciale.
2 Raggiungono il fondo di fluttuazione o il conto di finanziamento speciale il
10% del massimo possibile indennizzo annuale per prestazioni senza
considerazione dei costi immobiliari, ulteriori eccedenze devono essere
interamente rimborsate al Cantone.
3 La scuola speciale informa senza indugio l’Ufficio, qualora il
fondo di fluttuazione o il conto di finanziamento speciale non siano sufficienti a
compensare una sottocopertura. In accordo con l’Ufficio, può
essere riportato un saldo temporaneamente negativo, se il mantenimento
dell’offerta non è compromesso e viene elaborato un piano di misure.
4 Se il mantenimento di un’offerta è compromesso e comunque necessario,
l’Ufficio può, in casi eccezionali, disporre un indennizzo per prestazioni a tempo
limitato basato sui costi ammissibili. L’accordo sulle prestazioni disciplina le
condizioni connesse, in particolare la presentazione di un budget, un controllo
più approfondito e una consulenza di supporto.
1. L'Ufficio effettua pagamenti parziali delle probabili spese sco-
lastiche speciali nella misura del 50% entro fine gennaio e del 30% entro
fine luglio dell'anno in corso. La base è costituita dagli importi stabiliti
nell'accordo sulle prestazioni.
2. Il saldo finale viene effettuato nell'anno successivo sulla base della
rendicontazione e dopo la sua verifica da parte dell'Ufficio.
1. L'ente gestore tiene per ogni scuola speciale da esso gestita
una contabilità dei costi trasparente, distinta per offerta e
secondo la convenzione di prestazione. La contabilità dei costi
si basa sulla direttiva LAKORE della CSFII.
Ordinanza sul finanziamento delle scuole speciali (OFSS) 412.106
2. Le scuole speciali presentano annualmente un rapporto all'Ufficio. La
relazione viene presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo e comprende
in particolare
a. il bilancio d'esercizio revisionato (stato patrimoniale, conto economico, allegato),
b. il rapporto dell'organo di revisione esterno,
c. indicazioni relative al fondo di oscillazione o al conto di finanziamento speciale,
d. i formulari di rendicontazione, in particolare il prospetto di ripartizione dei costi d'esercizio, le informazioni sul personale e l'attestato di occupazione.
3. L'Ufficio può, se necessario, richiedere l'accesso ad ulteriori documenti.
C. Contributi ai costi per progetti di costruzione e acquisti
1 La Direzione può, in via eccezionale, erogare contributi alle spese per
progetti di costruzione e acquisizioni ai sensi dell’articolo 65d del RAS,
qualora il finanziamento non possa essere comprovatamente garantito
in altro modo. Per la presentazione della domanda, l’approvazione e
i costi computabili si applicano per analogia gli articoli 11-15.
2 In questi casi, la Direzione è competente per l’approvazione delle
fasi di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere d ed e.
D. Contributo comunale e costi di vitto
1. Il Dipartimento stabilisce la quota parte comunale, ai sensi del § 64a VSG (Legge scolastica del Cantone di Svitto), per ogni allievo e allieva con bisogni speciali nelle scuole speciali approvate dal Dipartimento ai sensi del § 21 VSM (Ordinanza sulle scuole del Cantone di Svitto).
2. Per il calcolo della quota parte comunale sono determinanti
a. il compenso totale versato alle scuole speciali ai sensi del
1 Il Comune di domicilio può riscuotere dai genitori un
contributo adeguato per il vitto esterno presso una scuola speciale.
L’Ufficio stabilisce gli importi massimi.
2 In caso di scolarizzazione speciale in combinazione con l’assistenza domiciliare ai sensi del § 9 LCP, il contributo per il vitto è riscosso secondo la LCP.
E. Scolarizzazione speciale integrata sotto la responsabilità
della scuola regolare (SSI)
La comunità residenziale dei genitori si assume i costi dell'ISR
per allieva/o fino a un massimo di Fr. 45 000 per anno scolastico.
Qualora i costi ISR superino l'importo di Fr. 45 000,
l'Ufficio si assume i costi eccedenti per anno scolastico fino alle
seguenti soglie massime
a. per scuole speciali di tipo A
fino a Fr. 53 000,
b. per scuole speciali di tipo B1 e B2 fino a Fr. 80 000,
c. per scuole speciali di tipo C
fino a Fr. 64 000.
1 Il Comune di residenza dei genitori presenta all'Ufficio la domanda
per l'erogazione della quota dei costi secondo il § 25 per l'anno scolastico
precedente entro il 31 agosto.
2 Allega alla domanda la rendicontazione dei costi.
3 L'Ufficio può richiedere ulteriore documentazione in caso di necessità.
4 Il versamento avviene entro il 30 novembre.
8
Ordinanza sul finanziamento dell'istruzione speciale (OFIS) 412.106
F. Sovvenzioni
1. **Sovvenzioni ai sensi dell'articolo 65 capoverso 3 LSFH:**
Le sovvenzioni ai sensi dell'articolo 65 capoverso 3 LSFH possono essere concesse a condizione che un progetto sia strutturato in modo rispondente ai bisogni e sia economico.
2. **Esclusioni dalle sovvenzioni:**
In particolare, non vengono concesse sovvenzioni per
a. l'accertamento del fabbisogno per un progetto;
b. l'allestimento dei documenti di progetto.
1 Scuole speciali o scuole regolari nell’ambito dell’educazione speciale integrata possono presentare una richiesta di contributi utilizzando l’apposito formulario ufficiale o elettronicamente tramite il portale web. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio almeno sei mesi prima dell’inizio del progetto.
2 Alla richiesta deve essere allegata una descrizione del progetto con un concetto di finanziamento.
1. L'Ufficio pubblica la decisione concernente la concessione della
sovvenzione sul suo sito web.
Decisione e
rendiconto
2. Le modifiche al progetto successive alla decisione di sovvenzione
devono essere approvate.
3. L'importo fissato nella decisione di sovvenzione può essere
aumentato su richiesta, qualora i maggiori costi comprovati siano
riconducibili a
a. modifiche al progetto approvate o
b. motivi non influenzabili dal o dalla beneficiario/a della
sovvenzione.
4. Dopo la conclusione dell'esecuzione del progetto, il o la
beneficiario/a della sovvenzione presenta all'Ufficio un rapporto
finale e una rendicontazione del progetto. L'Ufficio pubblica il
rapporto finale sul suo sito web.
G. Disposizione transitoria
1 Se i costi dei servizi di una scuola speciale sono coperti, in base alla presente
ordinanza, da una tariffa forfettaria unica, l’Ufficio può,
su richiesta della scuola speciale, versare una tariffa forfettaria specifica
per la struttura per quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente
ordinanza.
1. 1. 22-115
9
412.106 Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp)
2 Le scuole speciali già coperte da tariffe forfettarie secondo il diritto previgente
possono richiedere un aumento
della tariffa forfettaria per posto per i costi di personale e materiali del 5%,
per quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza,
a condizione che il fondo di fluttuazione sia inferiore al limite massimo
previsto all’articolo 18 capoverso 2.
1 OS 76, 573; per la motivazione si veda FF 2021-10-29.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2022.
3 RS 131.1.
4 RS 177.111.
5 RS 412.100.
6 RS 412.103.
7 RS 412.311.
8 RS 852.2.
10
Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp) 412.106
Allegato 1
Requisiti di superficie dei locali (art. 11 cpv. 2 e cpv. 3)
I. Insegnamento
Pos. Denominazione del locale m²
1.1 Aula (tutti i livelli) 50
1.2 Laboratorio generale 50
1.3 Laboratorio per lavori in legno/metallo 50
1.4 Deposito materiali per laboratorio 15
1.5 Cucina scolastica 50
1.6 Biblioteca 6 per classe
1.7 Deposito materiale scolastico 5 per classe
1.8 Servizi igienici secondo necessità,
in combinazione con
Pos. 5.4
1.9 Ripostiglio 8
1.10 Locale pulizia 6
1.11 Area ricreativa esterna 2 per allievo
e allieva
1.12 Area ricreativa e parco giochi 5 per allievo
e allieva
in combinazione con
Pos. 2.8 e 9.1
1.13 Giardino scolastico secondo necessità
II. Sport
2.1 Palestra 180
2.2 Deposito attrezzi 35
2.3 Spogliatoi/docce 40
2.4 Servizi igienici secondo necessità
1.1.22-115 11
412.106 Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp)
Pos. Denominazione del locale m²
2.5 Insegnanti di educazione fisica/pronto soccorso 12
2.6 Locale pulizia 6
2.7 Deposito attrezzi esterni secondo necessità
2.8 Impianto sportivo esterno secondo necessità, in combinazione con Pos. 1.12 e 9.1
2.9 Campo da gioco 40x26 m
III. Struttura giornaliera
3.1 Accudimento/Soggiorno 7 per allievo e allieva in combinazione con Pos. 3.2
3.2 Sala da pranzo 2,5 per allievo e allieva in combinazione con Pos. 3.1
3.3 Spogliatoio, servizi igienici e igiene dentale secondo necessità
3.4 Sala riposo 3,5 per allievo e allieva
3.5 Cucina operativa 1,5 per allievo e allieva in combinazione con Pos. 6.3
3.6 Locali annessi alla cucina 1,5 per allievo e allieva
3.7 Ripostiglio 50
3.8 Locali tecnici secondo necessità
3.9 Servizi igienici secondo necessità
3.10 Locale pulizia 6
3.11 Area di consegna/parcheggio secondo necessità
12
Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp) 412.106
IV. Organizzazione dell’attività scolastica
Pos. Denominazione del locale m²
4.1 Ufficio direzione scolastica 22
4.2 Locale per insegnanti/biblioteca/ 12 per classe
collezione/preparazione
4.3 Sala riunioni 25
in combinazione con
Pos. 4.1 e 7.1
4.4 Locale annesso 12
4.5 Archivio 20
4.6 Servizi igienici secondo necessità
V. Area terapeutica
5.1 Sala terapia individuale 18
5.2 Sala terapia di gruppo 60
5.3 Deposito materiali 20
5.4 Servizi igienici secondo necessità
5.5 Locale pulizia 6
5.6 Amministrazione/Colloqui 16
5.7 Area d’attesa secondo necessità
VI. Locali comuni
6.1 Ingresso principale secondo necessità
6.2 Atrio d’ingresso secondo necessità
6.3 Sala polivalente 2 per allievo
e allieva
6.4 Deposito sedie/Ripostiglio 20
6.5 Servizi igienici secondo necessità
in combinazione con
Pos. 7.3
6.6 Locale pulizia 6
in combinazione con
Pos. 7.4
1. 1. 22-115 13
412.106 Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp)
VII. Amministrazione
Pos. Denominazione del locale m²
7.1 Uffici 1,5 per posto di lavoro
7.2 Archivio 20
7.3 Servizi igienici secondo necessità
in combinazione con
Pos. 6.5
7.4 Locale pulizia 6
in combinazione con
Pos. 6.6
VIII. Personale
8.1 Spogliatoi 1 per posto di lavoro
8.2 Sala soggiorno e pausa 2 per posto di lavoro
8.3 Servizi igienici e docce secondo necessità
IX. Impianti esterni
9.1 Area salotto in giardino secondo necessità
in combinazione con
Pos. 1.12
9.2 Riparo secondo necessità
9.3 Garage secondo necessità
9.4 Posti auto secondo necessità
14
Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp) 412.106
Allegato 2
Calcolo dei costi computabili (art. 15)
1. Basi
Norma SIA 416 Superfici e volumi degli edifici
(Fonte: sia.ch)
Indice zurighese dei prezzi delle abitazioni
(Fonte: stadt-zuerich.ch)
Piano dei costi di costruzione (PCC) del Centro svizzero per la razionalizzazione della costruzione
(Fonte: crb.ch)
2. Sono computabili i costi secondo i gruppi principali del PCC come segue
PCC 0 Terreno
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio. L’acquisizione di un
terreno o di un diritto di superficie, PCC 011
o 012, è limitata alla superficie
immediatamente necessaria per la costruzione
con un’adeguata area circostante. I contributi
per terreni già di proprietà dell’ente gestore
sono esclusi.
PCC 1 Lavori preparatori
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio.
PCC 2 Edifici
Per nuove costruzioni, ristrutturazioni
e risanamenti completi, la determinazione
dei costi di costruzione computabili
forfettariamente avviene moltiplicando la
superficie di piano computabile (SP) secondo
la norma SIA 416 per l’attuale valore
indicativo dei costi dell’indice zurighese dei
prezzi delle abitazioni (Fr. IVA inclusa PCC
2 per m² SP SIA 416). Per ristrutturazioni e
risanamenti, la tariffa forfettaria viene
adattata con un fattore di correzione
corrispondente all’intensità dell’intervento.
Per misure di costruzione che comprendono
solo singole categorie di lavori e per le quali
una determinazione tramite tariffe forfettarie
per superficie non è opportuna (ad es.
risanamenti di facciate, rinnovo dei locali
sanitari, sostituzione del riscaldamento), i
costi sono computabili in base all’effettivo
dispendio.
1. 1. 22-115
15
412.106 Ordinanza sul finanziamento dell’educazione speciale (OFiESp)
PCC 3 Impianti d’esercizio
PCC 4 Opere esterne
PCC 5 Costi accessori di costruzione
PCC 6, 7 e 8 Posizioni di riserva
PCC 9 Dotazione
Sono incluse tutte le installazioni che vanno
oltre lo standard di un normale edificio
residenziale o per uffici. Si tratta ad es. di
cucine professionali, lavanderie, piscine
terapeutiche, laboratori.
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio.
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio.
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio. Gli importi IVA
devono essere registrati e fatturati nelle
rispettive posizioni in cui si verificano.
Gli accantonamenti e le riserve devono essere
registrati nella posizione 58.
Questi gruppi principali non devono essere
utilizzati.
I costi sono computabili in base
all’effettivo dispendio.
3. Non sono computabili, in deroga al PCC, i costi per
Risanamento di siti contaminati secondo PCC 018
Commissioni di intermediazione secondo PCC 025
Indennità, servitù e contributi secondo PCC 03
Finanziamento prima dell’inizio della costruzione secondo PCC 04
Interessi sul capitale proprio secondo PCC 545
Imposta immobiliare durante il periodo di costruzione secondo PCC 546
Pianificazione operativa secondo PCC 557
Spese di viaggio secondo PCC 565
Posa della prima pietra, cerimonia di elevazione e inaugurazione secondo PCC 566
Pubblicità edilizia secondo PCC 568
Imposta sul valore aggiunto secondo PCC 57
Accantonamenti e riserve secondo PCC 58
Conti transitori per onorari secondo PCC 59
16