Legge sulla formazione professionale (LFPr) (BIG)
Indice delle disposizioni (47)
Testo normativo (47 Articoli)
11
1 Questa legge regola gli obiettivi, i principi e l'articolazione della materia,
del sistema educativo nonché gli ambiti intergraduali.
2 La legge si applica alle scuole statali e, nella misura in cui lo
prevede espressamente, alle scuole non statali.
Ambito di applicazione
11 Il sistema educativo impartisce all'individuo un'istruzione mirata
in base alle sue attitudini, predisposizioni e interessi. Esso promuove
lo sviluppo di una personalità autonoma, tollerante e responsabile
e pone le basi per l'attività professionale,
nonché per la convivenza nella società e nella democrazia.
11 Principi generali
1 Il Cantone garantisce un'ampia offerta di formazione e di perfezionamento. Il principio dell'apprendimento permanente è fondamentale.
2 Il Cantone collabora con i Cantoni, la Confederazione e altri enti responsabili nel settore della formazione.
3 Promuove la permeabilità tra e nei livelli di formazione.
4 Gli allievi e le allieve sono di regola istruiti insieme.
11 Le scuole statali sono politicamente e confessionalmente neutrali.
11 Il Cantone promuove la qualità nel settore dell’educazione e della formazione. Esso stabilisce prescrizioni in materia di qualità e può riconoscere o certificare enti e offerte di formazione e perfezionamento, statali e non statali.
18 1. La Direzione competente per il settore della formazione elabora i dati
necessari al monitoraggio della formazione nonché alla pianificazione, gestione e valuta-
zione del settore della formazione, inclusi i dati personali e i dati personali particolari e i dati
degli enti di formazione statali e non statali.
2. Essa può acquisire i dati necessari per le statistiche sul personale docente
tramite accesso elettronico diretto al sistema di gestione del personale e di
amministrazione dei salari del Cantone.
1. 1. 21-111
1
410.1
Legge sulla formazione (LForm)
Numero AVS
Procedure penali
contro allievi
o allieve
a. Obblighi e
diritti di notifica
della Procura
dei minorenni
b. Obblighi e
diritti di notifica
della scuola
Anno scolastico
Livelli di formazione
17 La Direzione competente per l'educazione può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti14.
19 1 La Procura dei minorenni notifica alla direzione delle scuole pub-
**bliche e di quelle private soggette ad autorizzazione, degli istituti di for-**
**mazione con convenzione di prestazione o riconoscimento statale non-**
**ché dei fornitori di anni di preparazione professionale ai sensi dei §§ 5 segg. della Legge di introduzione alla Legge federale sulla forma-**
**zione professionale del 14 gennaio 200813 l’apertura e la conclusione definitiva di procedimenti penali contro un’allieva o un allievo a**
**causa di un crimine o di un delitto contro la vita e l’integrità fisica o contro l’integrità sessuale, nonché per rapina.**
**2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 sussiste anche in caso di crimine o di delitto che abbia gravemente compromesso o comprome-**
**tta una pluralità di persone o la sicurezza pubblica, o che abbia o possa avere notevoli ripercussioni sulla scuola, in particolare sul regolare funzionamento scolastico o sulla protezione delle allieve o degli allievi, nonché di altri membri della scuola.**
**3 La Procura dei minorenni può informare la direzione della scuola su fasi procedurali significative.**
19 1 La direzione della scuola informa la Procura minorile nei casi segnalati, fino alla conclusione giuridicamente vincolante del procedimento penale, in merito alle assenze disposte, quali allontanamenti temporanei dall'insegnamento e periodi di sospensione, l'uscita e il trasferimento di un'allieva o di un allievo a un'altra istituzione educativa ai sensi della presente legge.
2 Essa informa la presidente o il presidente del Consiglio scolastico della segnalazione alla Procura minorile e decide se e in quale misura trasmettere informazioni provenienti da procedimenti penali al personale docente e ad altri specialisti interni alla scuola.
11. La Direzione preposta all'educazione fissa l'inizio dell'anno scolastico per la scuola elementare nonché per le scuole professionali e medie. Essa stabilisce in modo uniforme le vacanze di Natale nel Cantone.
2. Parte: Struttura del sistema educativo
11 1 Il sistema educativo si articola in scuola dell'obbligo, grado
secondario II e grado terziario.
2
Legge sull’educazione (LEduc)
410.1
2 La scuola dell'obbligo si compone del grado della scuola dell'infanzia, del grado
primario e del grado secondario I. Il grado secondario I comprende gli ultimi
tre anni della scuola dell'obbligo, che si svolge presso le scuole elementari o
le scuole medie.22
3 Il grado secondario II consiste nella formazione professionale di base
e nella formazione presso le scuole medie superiori dopo la scuola
dell'obbligo.
4 Il grado terziario consiste nella formazione universitaria,
nelle scuole universitarie professionali e nelle scuole specializzate superiori.
11 Servizi educativi sussidiari
1 I servizi educativi sussidiari integrano l'offerta sussidiaria dei singoli gradi di istruzione.
2 Essi comprendono in particolare misure e offerte nei settori della famiglia, della scuola, delle professioni e del lavoro, nonché della cultura e dello sport.
3 Il Cantone promuove misure per la prevenzione delle dipendenze e della violenza.
**Parte 3: Casa editrice di materiale didattico**
11 1 Il Cantone gestisce una casa editrice di materiale didattico nella forma giuridica di un ente pubblico non autonomo.
Compiti
2 La casa editrice di materiale didattico produce, acquista e distribuisce materiale didattico per il settore dell'istruzione.
4a Parte: Tentativi
### 3 Art. 1 Principi generali
1 Il Consiglio di Stato può ordinare esperimenti per acquisire basi decisionali per l'ulteriore sviluppo del sistema educativo.
2 Nell'ambito degli esperimenti è possibile derogare alla legislazione ordinaria, purché rimanga garantito il raggiungimento degli obiettivi del sistema educativo. Gli esperimenti sono a termine e vengono valutati.
3 Il Cantone può sostenere esperimenti in scuole non statali.
3 Il sostegno di iniziative da parte di terzi è ammesso,
nella misura in cui questi non possano influenzare gli obiettivi, l'oggetto e lo svolgimento
e la loro reputazione e attività commerciale siano compatibili con lo scopo educativo.
1. 1. 21-111
3
410.1
5. Parte: Prestazioni finanziarie
A. Prestazioni a istituzioni educative
Principio
Sovvenzioni
Legge sull'educazione (LEd)
11 Alle istituzioni educative che non sono disciplinate da altre leggi,
possono essere erogate prestazioni ai sensi dei §§ 14 e 15.
22 1 Il Cantone può concedere sussidi a
a. istituzioni di formazione e perfezionamento generalmente acces-
sibili, in particolare nell'ambito del livello secondario II e della for-
mazione degli adulti,
b. biblioteche comunali e scolastiche,
c. istituzioni e terzi che forniscono prestazioni a favore della rete
cantonale delle biblioteche, della garanzia della qualità dei servizi
bibliotecari o della promozione della lettura.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b e c, i sussidi ammontano
fino a due terzi dei costi computabili.
3 I sussidi possono essere erogati sotto forma di importi forfetari.
Quote di costo
11 1 Il Cantone concede alle istituzioni di formazione e perfezio-
namento riconosciute dal Consiglio di Stato contributi alle spese fino all’80%
dei costi d’esercizio computabili.
2 Il riconoscimento presuppone che le istituzioni servano un
interesse pubblico e adempiano le condizioni e gli oneri stabiliti dal
Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può stipulare accordi concernenti la
concessione di contributi alle spese.
B. Prestazioni per le persone in formazione
Scopo
1 Il Cantone sostiene le persone in formazione con contributi, a
condizione che tali persone, in ragione delle loro condizioni finanziarie,
segnatamente tenendo conto delle prestazioni proprie e di terzi
ragionevolmente esigibili, non siano in grado di coprire i costi
riconosciuti per la formazione e il mantenimento.21
2 I contributi di formazione devono in particolare24
a. promuovere la parità di opportunità;
b. garantire il mantenimento durante la formazione;
c. favorire un completamento di successo entro la durata minima
della formazione.
4
Legge sull'educazione (LEd)
23 In questa legge, si intende per
410.1
Termini
Contributi di formazione: Borse di studio e prestiti,
Borse di studio: Contributi di formazione che non sono
Prestiti
rimborsabili,
Contributi di formazione che devono essere
rimborsati e fruttano interessi dopo la
conclusione o l'abbandono della formazione.
24 1 Hanno diritto a contributi le persone con domicilio ai sensi del diritto Contributi
delle borse di studio nel Cantone che
a. possiedono la cittadinanza svizzera;
b. possiedono la cittadinanza di uno Stato con il quale la Confedera-
zione Svizzera ha stipulato un accordo in base al quale le persone in
formazione sono equiparate ai cittadini svizzeri per quanto riguarda i
contributi di formazione;
c. possiedono un permesso di domicilio in Svizzera;
d. possiedono un permesso di dimora in Svizzera da cinque anni;
e. sono rifugiati riconosciuti dalla Svizzera e assegnati al Cantone; oppure
f. sono apolidi residenti nel Cantone.
2 L'idoneità al contributo termina con il compimento del 45° anno
d'età.
persone
aventi diritto
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la terminazione delle righe originali laddove possibile per rispecchiare il layout
23 Domicilio ai fini delle borse di studio
a. Domicilio legale derivato
1 Il domicilio di una persona ai fini delle borse di studio si trova presso il domicilio di diritto civile dei genitori. Qualora questi non abbiano un domicilio comune, è determinante il domicilio in cui la persona in formazione soggiorna prevalentemente.
2 In caso di revoca della responsabilità genitoriale, è determinante la sede dell’autorità di protezione dei minori competente.
3 Se i genitori della persona in formazione vivono all'estero o sono deceduti, il domicilio ai fini delle borse di studio si trova nel Cantone, sempre che nessun altro Cantone o Stato sia competente e la persona in formazione
a. disponga dell'attinenza cantonale e, dal suo acquisito, non ne abbia acquisita un'altra,
b. disponga della cittadinanza di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS e abbia il suo domicilio di diritto civile nel Cantone oppure
c. sia stata assegnata al Cantone in quanto rifugiato o apolide.
1. 1. 21-111
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410.1
Legge sulla formazione (LF)
b. Domicilio proprio
c. Decadenza
Formazioni che danno diritto a contributi
Durata dei contributi
Formazioni non concluse con successo
23 1 Una persona maggiorenne con una prima formazione professionale
acquisisce un proprio domicilio ai fini del diritto alle borse di studio nel
Cantone se ha dimorato ininterrottamente nel Cantone per due anni e durante
tale periodo
a. era finanziariamente indipendente grazie a una propria attività lucrativa;
b. conduceva un proprio nucleo familiare con minorenni o persone bisognose
di cure;
c. prestava servizio militare o civile; oppure
d. era disoccupata.
2 Una persona maggiorenne senza prima formazione professionale deve
soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–d per ulteriori quattro anni.
23 Il domicilio stipendistico nel Cantone viene meno
se la persona in formazione stabilisce un domicilio stipendistico in un altro Cantone o Stato.
**23 1 Contributi di formazione vengono erogati per**
a. formazioni che portano a un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale del livello secondario II, nonché i corsi preparatori necessari,
b. formazioni che portano a un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale del livello terziario, nonché i corsi preparatori necessari,
c. anni di preparazione professionale conformemente alla legge di introduzione alla legge federale sulla formazione professionale13,
d. formazioni che portano a un diploma riconosciuto a livello cantonale del livello secondario I per adulti.
**2 Eccezionalmente possono essere erogati contributi per formazioni all'estero. L'ordinanza disciplina i dettagli.**
23 1 I contributi sono versati per la durata minima della formazione
più un anno. Se la durata minima della formazione è inferiore a due
anni, i contributi sono versati solo per la durata minima della formazione.
2 Chi, dopo aver adempiuto l’obbligo scolastico, ha beneficiato di
una formazione per dodici anni, non riceve più contributi. Il periodo in cui
la persona in formazione è stata occupata o ha accudito i propri figli
e non ha ricevuto contributi, è computato solo per la metà.
23 1 Chi al livello terziario, dopo più di un anno, cambia formazione
o indirizzo di studio senza ragioni particolari, non ha diritto a
contributi durante il primo anno della nuova formazione.
6
Legge sulla formazione (LSF)
410.1
2 Chi, dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, ha interrotto o
terminato senza successo due formazioni, perde il diritto ai contributi.
23 1 I contributi per la formazione costituiscono un contributo al biso- Determinazione
gno finanziario della persona in formazione. dei contributi
2 Il bisogno finanziario è determinato in base al budget famigliare e al
budget personale. Esso si calcola come differenza tra i costi riconosciuti,
orientati al minimo esistenziale sociale, e le entrate computabili.
3 L'ordinanza disciplina
a. i costi riconosciuti e le entrate computabili del budget famigliare
nonché del budget personale, i quali possono essere forfettizzati,
b. le condizioni da considerare per il calcolo.
23 1 Fino al compimento del 25° anno di età, i contributi per la Forma dei
formazione sono erogati sotto forma di borse di studio. contributi
2 Per i seguenti motivi, le borse di studio possono essere erogate fino formativi
al compimento del 28° anno di età al massimo: a. Borse di studio
a. attività lucrativa durante la formazione;
b. cura dei propri figli;
c. malattia;
d. servizio militare o civile;
e. adempimento di requisiti formativi obbligatori.
23 1 A partire dal compimento del 25° anno di età vengono erogate borse di studio - b. Borse di studio
di studio tenendo conto di un maggiore contributo proprio. con maggiore
23 1 A partire dal compimento del 25° anno di età possono essere c. Prestiti
ottenuti contributi di formazione a titolo di prestito.
2 Dopo il compimento del 35° anno di età, i contributi di formazione
sono erogati a titolo di prestito.
3 Il momento determinante è l'inizio dell'anno formativo.
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
24 1 Le richieste per la concessione di contributi per la formazione
devono essere presentate per iscritto o in forma elettronica alla Direzione a. Competenza
competente per il settore dell'educazione.
2 Un diritto ai contributi per la formazione sorge al più presto a
partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è
completa.
1. 1. 21-111
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410.1
b. Obbligo di
collaborazione
Obbligo di notifica
Trattamento dei
dati personali
Concessione
di prestiti
Restituzione
di contributi per la
formazione percepiti
indebitamente
Legge sull'educazione (LEduc)
23 La persona richiedente è obbligata a comunicare veritie-
ramente tutte le circostanze rilevanti per l'erogazione di contributi
alla formazione. Chi contravviene a tale obbligo può essere escluso
dall'ulteriore diritto ai contributi.
23 1 Chi percepisce contributi di formazione o deve restituirli
deve comunicare alla Direzione competente per il settore della formazione ogni
modifica dei fatti che fondano il diritto e i cambiamenti di nome o
indirizzo entro 30 giorni.
2 Una violazione dell’obbligo di notifica può essere sanzionata dalla Direzione
competente per il settore della formazione con la perdita del diritto ai
contributi. Restano riservati la restituzione dei contributi di formazione
nonché la revoca della concessione di pagamenti rateali o
la dilazione.
23 1 La persona richiedente fornisce informazioni su
a. le sue condizioni personali e finanziarie, in particolare anche
sui crediti verso terzi;
b. le condizioni personali e finanziarie dei familiari tenuti al
mantenimento o al sostegno nei suoi confronti;
c. le condizioni personali e finanziarie di altre persone, nella
misura in cui siano rilevanti per la determinazione dell'importo.
2 La Direzione competente per l'educazione è autorizzata, senza
il consenso della persona richiedente o delle altre persone menzionate
nel capoverso 1, a richiedere informazioni a terzi, qualora sussistano
dubbi sull'esattezza o la completezza delle indicazioni o dei documenti.
3 Le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni mettono
a disposizione della Direzione competente per l'educazione, a titolo
gratuito, i dati necessari all'adempimento dei compiti di esecuzione.
23 Il Cantone può trasferire l'erogazione di prestiti a una banca o a terzi. Esso garantisce l'interesse e il rimborso dei prestiti.
24 1 I contributi per la formazione, riscossi pur non sussistendone il di-
ritto, devono essere restituiti. È inoltre dovuto un interesse del 4%
a partire dal ricevimento dei contributi per la formazione, se
a. sono state fornite indicazioni mendaci o non sono stati segnala-
ti fatti rilevanti per il calcolo, oppure
b. i contributi per la formazione non sono stati utilizzati per la for-
mazione.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla crescita in giudicato
della decisione di recupero.
8
Legge sulla formazione (LFo)
410.1
3 L'ordinanza disciplina chi deve restituire i contributi per la for-
mazione.
23 1 Dopo la scadenza di un anno dalla conclusione o dall'interruzione Rimborso
della formazione, i prestiti sono soggetti a interessi. Essi devono essere di prestiti
integralmente rimborsati al più tardi entro dieci anni dalla conclusione
o dall'interruzione della formazione. Il Consiglio di Stato stabilisce il tasso
d'interesse del prestito.
2 Dopo la conclusione o l'interruzione della formazione, la Direzione
competente per l'educazione stabilisce le rate di rimborso tenendo conto
della capacità economica.
3 Per prestazioni eccezionali nell'ambito del conseguimento del titolo
di studio, la Direzione competente per l'educazione può concedere un condono.
23 Su richiesta, la Direzione per l'educazione e la formazione, competente per il settore dell'educazione, può concedere agevolazioni di pagamento o una remissione, tenendo conto delle capacità economiche del richiedente.
6. Parte: Consiglio dell'Educazione
9 Alla Direzione competente per il settore della formazione è affiancato un Consiglio
della formazione. Le disposizioni concernenti il regolamento interno del Consiglio
di Stato si applicano per analogia al Consiglio della formazione.
9 1 Il Consiglio dell'educazione promuove il sistema educativo e coordina
le competenze
tra i diversi settori dell'educazione.
2 Esso prende posizione su questioni essenziali di politica educativa,
assicura un'informazione completa al pubblico e riferisce
sulla propria attività.
3 Le competenze decisionali del Consiglio dell'educazione nei singoli
settori educativi sono regolate dalle altre leggi concernenti
il sistema educativo.
9 1 Il Consiglio dell'educazione è composto da nove membri. Ne fanno Composizione
parte
1. di diritto il membro del Consiglio di Stato competente per l'educazione;
2. personalità provenienti dai settori dell'educazione, dell'economia, della cultura,
della scienza e del sociale, elette dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato,
di cui una rappresentanza ciascuna del corpo docente della scuola popolare, delle
scuole medie superiori e delle scuole professionali.
9
410.1
Legge sull'educazione (BiG)
2 Il membro del Consiglio di Stato competente per l'educazione presiede il Consiglio.
3 La durata del mandato dei membri eletti del Consiglio dell'educazione è di quattro
anni. La rielezione è possibile due volte.
4 Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di istituzioni e organizzazioni
del settore dell'educazione con voto consultivo.
Composizione
Compiti
Parte 7: Sinodo
11 Membri del Sinodo scolastico
1 I membri del Sinodo scolastico sono i docenti delle scuole elementari, delle scuole medie cantonali e delle scuole professionali.
2 Il Sinodo scolastico si articola nelle conferenze dei docenti delle scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole professionali. I loro presidenti o le loro presidentesse formano il comitato direttivo del Sinodo scolastico.
11 1 Il Sinodo scolastico, d’intesa con le organizzazioni di livello, esercita il diritto di partecipazione dei docenti nelle questioni giuridiche, di contenuto e organizzative del sistema educativo. Esso garantisce il flusso di informazioni tra il corpo docente e la Direzione competente per il sistema educativo.
2 Esso discute questioni essenziali del sistema educativo zurighese e presenta proposte alle autorità. Nomina i rappresentanti nel Consiglio dell’educazione e nelle commissioni del Consiglio dell’educazione.
3 Le disposizioni del Sinodo scolastico e delle conferenze dei docenti della scuola popolare, delle scuole medie superiori e delle scuole professionali possono essere impugnate con ricorso presso la Direzione competente per il sistema educativo.15
Abrogazione del diritto previgente
Parte 8: Disposizioni finali
Erlasse abrogati
a.12 la Legge sull'insegnamento del 23 dicembre 1859,
b.3 la Legge sulla sperimentazione scolastica del 7 settembre 1975.
10
Legge sull'educazione (LEduc)
410.1
Modifiche del diritto previgente
a. La legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 1959: . . . 2, 9
b. La legge sulla scuola media superiore del 13 giugno 1999: . . . 2, 6, 10
c. La legge d'esecuzione sulla legge federale sulla formazione professionale del 21 giugno 1987: . . . 2, 7, 10
d. La legge sulla formazione continua in economia domestica del 28 settembre 1986: . . . 2, 5
e. La legge sull'Alta scuola pedagogica del 25 ottobre 1999: . . . 2, 5
f. La legge sulle scuole universitarie professionali del 27 settembre 1998: . . . 2, 9
g. La legge sull'Università di Zurigo del 15 marzo 1998: . . . 2, 8, 10
23 **Disposizioni transitorie**
**concernenti la modifica**
**del 27 aprile 2015**
1 Le domande relative a un anno di formazione iniziato prima dell’entrata in vigore della presente legge sono rette dal diritto previgente.
2 Le persone che, secondo il diritto previgente, hanno ricevuto contributi per la loro formazione e che, in base al nuovo diritto, perdono il diritto ai contributi, rimangono aventi diritto ai contributi fino al regolare conseguimento della formazione iniziata. Il calcolo e l’erogazione dei contributi sono retti dal nuovo diritto.
3 Per il rimborso, la dilazione e la condonazione dei contributi di formazione, nonché per la maturazione degli interessi, si applica il diritto vigente al momento della concessione dei contributi.
1 OS 58, 3.
2 Il testo è riportato nell’OS 58, 3.
3 In vigore dal 1° febbraio 2003 (OS 58, 12).
4 In vigore dal 1° luglio 2003 (OS 58, 77).
5 In vigore dal 1° luglio 2003 (OS 58, 153).
6 In vigore dal 1° luglio 2003, ad eccezione della modifica dell’articolo 39 della legge sulle scuole medie (OS 58, 153).
7 In vigore dal 1° luglio 2003, ad eccezione della modifica dell’articolo 34 della legge d’applicazione cantonale alla legge sulla formazione professionale (OS 58, 153).
8 In vigore dal 1° luglio 2003, ad eccezione della modifica dell’articolo 46 della legge sull’università (OS 58, 153).
9 In vigore dal 1° gennaio 2004 (OS 58, 271).
10 Interamente in vigore dal 1° gennaio 2004 (OS 58, 271).
11 In vigore dal 1° ottobre 2004 (OS 59, 290).
12 In vigore dal 31 dicembre 2007 (OS 61, 220).
13 RS 413.31.
14 SR 831.10.
1. 1. 21-111
11
410.1
Legge sull’educazione (LEd)
15 Inserito dalla L sull’adeguamento del diritto procedurale amministrativo cantonale del 22 marzo 2010 (OS 65, 390; BU 2009, 801). In vigore dal 1° luglio 2010.
16 Versione secondo la L sull’adeguamento del diritto procedurale amministrativo cantonale del 22 marzo 2010 (OS 65, 390; BU 2009, 801). In vigore dal 1° luglio 2010.
17 Inserito dalla L sull’adeguamento della legislazione nel settore della Direzione dell’educazione alla legge sull’informazione e la protezione dei dati del 24 agosto 2015 (OS 71, 9; BU 2014-11-14). In vigore dal 1° maggio 2016 (OS 71, 115; BU 2016-04-15).
18 Versione secondo la L sull’adeguamento della legislazione nel settore della Direzione dell’educazione alla legge sull’informazione e la protezione dei dati del 24 agosto 2015 (OS 71, 9; BU 2014-11-14). In vigore dal 1° maggio 2016 (OS 71, 115; BU 2016-04-15).
19 Inserito dalla L sull’adeguamento della legislazione nel settore della Direzione dell’educazione alla legge sull’informazione e la protezione dei dati del 24 agosto 2015 (OS 71, 9; BU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (OS 71, 463; BU 2016-10-14).
20 Versione secondo la L sull’adeguamento della legislazione nel settore della Direzione dell’educazione alla legge sull’informazione e la protezione dei dati del 24 agosto 2015 (OS 71, 9; BU 2014-11-14). In vigore dal 1° gennaio 2017 (OS 71, 463; BU 2016-10-14).
21 Versione secondo la L sull’adeguamento della legislazione nel settore dei contributi di formazione (Riforma delle borse di studio) del 27 aprile 2015 (OS 71, 483; BU 2015-02-20). In vigore dal 1° gennaio 2017.
22 Versione secondo la L del 15 aprile 2019 (OS 74, 602; BU 2018-06-22). In vigore dal 1° gennaio 2020.
23 Inserito dalla L sull’adeguamento della legislazione nel settore dei contributi di formazione (Riforma delle borse di studio) del 27 aprile 2015 (OS 71, 483; BU 2015-02-20). In vigore dal 1° gennaio 2021 (OS 75, 425).
24 Versione secondo la L sull’adeguamento della legislazione nel settore dei contributi di formazione (Riforma delle borse di studio) del 27 aprile 2015 (OS 71, 483; BU 2015-02-20). In vigore dal 1° gennaio 2021 (OS 75, 425).
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