Canton Zurigo 181.33
Testo normativo (1 Articoli)
**Contratto**
**tra il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo**
**e il Consiglio ecclesiastico evangelico del Cantone**
**di Turgovia concernente le questioni ecclesiastiche dei masi**
**Reggtal, Meiersboden e Horn**
**(del 24 aprile / 10 maggio 1926)**1
Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e il Consiglio ecclesiastico evangelico
del Cantone di Turgovia hanno convenuto le seguenti disposizioni
1. I masi Reggtal, Meiersboden e Horn (di seguito denominati brevemente
masi) vengono staccati, per quanto concerne le questioni ecclesiastiche, dalla Parrocchia di Dussnang
e attribuiti alla Parrocchia di Sternenberg.
2. Quali membri della Parrocchia di Sternenberg, gli
abitanti dei masi aventi diritto di voto hanno nella Parrocchia di Ster-
nenberg pieno diritto di voto e di eleggibilità, nonché tutti gli altri diritti e
doveri dei parrocchiani.
3. 1 I contribuenti dei masi si assumono per gli anni
dal 1926 al 1930 annualmente una quota del 7% dell’eccedenza di spese della Parrocchia
di Sternenberg, determinata nel preventivo e da coprire mediante imposte.
2 Per gli anni successivi si procede a una nuova fissazione della quota della
Turgovia.
3 La ripartizione della quota della Turgovia sui singoli
contribuenti dei masi, la riscossione e la consegna delle imposte spettano
alla presidenza ecclesiastica evangelica di Dussnang.
4 La consegna delle imposte avviene annualmente al più tardi entro il 1° otto-
bre.
4. 1 La presente convenzione è conclusa per una durata di cinque anni.
2 Essa è disdicibile per la prima volta per il 31 dicembre 1930, con
osservanza di un termine di disdetta di sei mesi. Da quel momento, essa
può essere disdetta di volta in volta alla fine di un anno con un termine di sei mesi.
1 OS 33, 271 e GS I, 717.
1. 1. 16-91
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