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181.23 CH-ZH

Regolamento interno della Commissione di ricorso della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

La Commissione di ricorso si compone di

a. il plenum,

b. la direzione,

c. la presidentessa o il presidente,

d. la vicepresidente o il vicepresidente,

e. due sezioni.

Organi

¹ La Commissione di ricorso si costituisce nella prima seduta del

suo plenum al più tardi entro il 1° settembre dell'anno elettorale per una

durata di carica di quattro anni.

² Il plenum elegge la presidente o il presidente, la vicepresidente

o il vicepresidente e la segretaria o il segretario.

³ Queste tre persone formano la direzione.

⁴ Quali organi giudicanti ai sensi dell'art. 226 cpv. 2 del Regola-

mento ecclesiastico sono costituite due sezioni di tre membri, che sono

sotto la direzione della presidente o del presidente rispettivamente della

vicepresidente o del vicepresidente.

¹ Il Plenum è atto a deliberare se la maggioranza dei membri della Com- Plenum

missione è presente. Sussiste l'obbligo di voto. In caso di parità dei voti,

il voto del o della Presidente vale doppio.

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2 Il Plenum decide sulle istanze di ricusazione ai sensi del § 15

cpv. 3.

3 Il Plenum è sussidiariamente responsabile del corretto funzionamento

della Commissione di ricorso.

La Direzione

a. cura l'amministrazione della giustizia, nella misura in cui non sia riservata a un altro organo della Commissione di ricorso,

b. sorveglia il corso degli affari,

c. approva il rapporto annuale prima della sua notifica ai membri della Commissione e alla Segreteria del Consiglio ecclesiastico a destinazione del Sinodo della Chiesa (art. 228 cpv. 4 del Regolamento ecclesiastico),

d. decide sull'apertura di un procedimento di ricorso ai sensi dei §§ 8 ss.

1 Il Presidente o la Presidente

a. rappresenta la Commissione di ricorso all'esterno,

b. sottopone il rapporto annuale alla Direzione,

c. convoca il plenum,

d. inoltra una domanda, per la cui trattazione la Commissione di ricorso è

manifestamente incompetente, all'organo competente,

e. emana, possibilmente dopo consultazione con la Direzione, ordini urgenti

di carattere procedurale e amministrativo, in particolare il rinvio di

una domanda incompleta per miglioramento o misure cautelari urgenti,

f. decide sulle domande di ricusa, nella misura in cui non sia competente

il plenum,

g. assegna temporaneamente un membro della Commissione alla Direzione

o al dipartimento di cui non fa parte, qualora vi sia una necessità

urgente, in particolare in caso di assenza prolungata.

2 Il Presidente/la Presidente e il Vicepresidente/la Vicepresidente si

sostituiscono reciprocamente in caso di impedimento.

1. La 1a e 2a Sezione della Commissione di ricorso decidono

le controversie loro assegnate in formazione di tre membri.

2 I collegi giudicanti operano fondamentalmente secondo la costituzione

ai sensi del § 2 comma 5. La Direzione decide su modifiche motivate e occasionali del

collegio giudicante.

3 La presidente o il presidente della sezione dirige il procedimento.

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Segreteria

1 La Segretaria o il Segretario

a. si occupa degli affari di segreteria degli organi della Commissione

di ricorso, nella misura in cui non sia incaricata/o un’altra persona,

b. tiene il registro, il protocollo, l’allestimento degli incarti e l’archivio,

c. prepara gli affari, redige e rilascia le ordinanze, le decisioni

e le sentenze,

d. partecipa con funzione consultiva e ha il diritto di presentare proposte,

se non ricopre contemporaneamente la funzione di membro della

Commissione di ricorso,

e. in caso di impedimento è sostituita/o da un membro della Commissione

o, per motivi speciali, da un esperto esterno, designato

dalla Presidente o dal Presidente.

2 La funzione di segreteria nelle divisioni è esercitata

a. dalla Segretaria o dal Segretario, nella misura in cui sia membro

eletto della Commissione di ricorso di quella divisione,

b. dalla Segretaria o dal Segretario, se è assegnata/o a quella

divisione, di cui non è membro della Commissione, come quarta

persona con funzione di segreteria,

c. da un membro ordinario, se l’art. 2 lett. a o b non sono applicabili.

2a Sezione: Procedura

È aperta una procedura di ricorso, il Comitato di Direzione decide in merito all'ammissibilità provvisoria o alla non ammissibilità definitiva.

1. Assegnazione della Dopo la verifica preliminare conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera d e e

Controversia e dopo la decisione di ammissione provvisoria, la Direzione assegna alternativamente

una controversia alla 1a o alla 2a Sezione della Commissione di ricorso per la decisione.

Determinante è la data di ricezione del ricorso.

2 In casi motivati si può eccezionalmente derogare a tale turno di assegnazione.

1 Il/la presidente di sezione designa per ogni controversia la relatrice o il relatore e la persona incaricata della funzione di segretariato, quest'ultima previa consultazione con la direzione.

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2 Il/la presidente di sezione dirige il procedimento, in particolare l'acquisizione di pareri, la fissazione di prove e le udienze tra le parti.

3 Nella misura in cui una pratica non sia stata in precedenza trasmessa all'autorità competente per manifesta incompetenza o sia stata evasa con una decisione di non entrata nel merito, il/la presidente di sezione è competente per l'evasione di un ricorso in caso di manifesta incompetenza, ritiro o mancanza di oggetto per altri motivi.

1. Il relatore o la relatrice presenta la propria domanda relativa alla risoluzione della controversia per iscritto e, di regola, corredata di motivazione.

2. Può essere richiesto un rapporto congiunto ad altri membri della Commissione o un rapporto di esperti a persone esterne. Per motivi particolari, esperti possono partecipare a singole sedute con voto consultivo.

3. La Sezione emana la decisione previa discussione orale.

4. Le controversie semplici, che sono valutate allo stesso modo da tutti i membri della Sezione, possono eccezionalmente essere decise mediante procedura circolare.

1. Le disposizioni e le decisioni sono redatte e formulate dalla persona con funzioni di segretariato, sulla base della relazione, dell'istruttoria e dell'udienza.

2. La sottoscrizione di esse avviene con la doppia firma del/della presidente e della persona che ha curato la redazione.

3. Per le disposizioni di carattere procedurale è sufficiente la singola firma del/della presidente o del/della segretario/a.

La segretaria o il segretario provvede affinché per ogni procedimento vengano create le pratiche e tenuto un verbale.

1 Le udienze e le pronunce delle decisioni della Commissione di ricorso sono pubbliche. Le deliberazioni avvengono tuttavia ad esclusione delle parti e del pubblico.

2 Il pubblico può essere escluso in casi motivati, in particolare laddove ciò sia necessario per la salvaguardia di importanti interessi pubblici o di meritevoli interessi privati.

3 Le sedute pubbliche della Commissione di ricorso vengono annunciate con almeno sette giorni di anticipo presso la sede della Cancelleria del Consiglio ecclesiastico, indicando luogo, data e ora.

Decisione

motivazione

e redazione

Verbale e

atti

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Commissione di ricorso della Chiesa evangelica riformata del Cantone

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4 Le decisioni appropriate della Commissione di ricorso vengono

pubblicate in forma anonima sul sito internet della Chiesa evangelica

riformata del Cantone.

1 Il ricuso dei membri della Commissione e delle persone che partecipano a una decisione in materia di ricusazione è disciplinato dall’articolo 5a della legge sulla giustizia amministrativa.

2 Sulle istanze di ricusazione decide la Presidente o il Presidente.

3 Sulle istanze di ricusazione contestate e su quelle contro più persone coinvolte nel processo decisionale decide il Plenum.

1. La riscossione dei costi si basa sugli articoli 13–16 e 65a della legge sulle spese del contenzioso amministrativo, nonché sull'ordinanza sulle tasse del Tribunale amministrativo.

2. La fatturazione e il controllo dei pagamenti sono effettuati dalla Cancelleria del Consiglio ecclesiastico.

3. Sezione: Disposizione finale

Entrata in vigore

1 RU 66, 334; Per la motivazione si veda FF 2011, 660.

2 RS 175.2.

3 RS 175.252.

4 RS 181.10.

5 Versione conformemente al D del 29 ottobre 2018 (RU 73, 556; FF2018-11-09). In vigore

dal 1° gennaio 2019.

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