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181.22 GOKRRCSRICERIGOKR CH-ZH

Regolamento interno del Consiglio ecclesiastico (RI CE) (GOKR)

48 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (48)

Testo normativo (48 Articoli)

Il Consiglio ecclesiastico si costituisce all'inizio di ogni periodo di carica e dopo elezioni suppletive.

1 L'entrata in funzione del Consiglio ecclesiastico avviene entro tre mesi dalla riunione costitutiva del Sinodo ecclesiastico.

2 La Presidente o il Presidente del Consiglio ecclesiastico ne determina la data dopo l'elezione.

1 I membri del Consiglio della Chiesa esercitano le loro funzioni nel collegio e nel loro settore di competenza.

2 Il Consiglio della Chiesa assegna ad ogni membro un settore di competenza.

3 I membri sono obbligati ad assumere il settore di competenza loro assegnato.

4 Nessun membro è obbligato ad assumere lo stesso settore di competenza per più di due mandati consecutivi.

a. Principio

1 Il Consiglio della Chiesa forma i settori (Ressorts) in modo tale da

garantire l'adempimento appropriato, economico e orientato agli sco-

pi e ai mandati dei compiti del Consiglio della Chiesa e dei Servizi

Ecclesiastici Complessivi.

2 Assegna a ciascun settore gli ambiti tematici e di competenza di cui

è responsabile.

1.4.23-120

1

181.22

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (GO KR)

3 I settori del Consiglio della Chiesa sono

a. Presidenziale – Identità e Relazioni Ecclesiastiche,

b. Formazione e Teologia,

c. Comunità e Regione,

d. Chiesa e Società,

e. Appartenenza e Mondi di Vita,

f. Diaconia e Sociale,

g. Finanze e Infrastruttura.

Collegio

Rappresentanza

Deleghe

Capacità deliberativa

Ricusa

Pianificazione dell’attività

1 Il Consiglio della Chiesa prende le sue decisioni come collegio.

2 I membri del Consiglio della Chiesa rappresentano le decisioni del

collegio.

3 Il Consiglio della Chiesa decide in via definitiva sui conflitti di competenza

tra i dicasteri dei suoi membri.

1 Il Consiglio ecclesiastico designa per ciascuno dei suoi membri

dal suo interno almeno un supplente o una supplente.

2 Qualora anche i supplenti o le supplenti siano impediti, il

Consiglio ecclesiastico designa dal suo interno un supplente o una

supplente straordinaria.

1 All'inizio di un periodo di carica, il Consiglio della Chiesa designa i suoi

rappresentanti in enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, società

e altre organizzazioni.

2 I rappresentanti sono designati per un periodo determinato, ma al

massimo per la durata del mandato del Consiglio della Chiesa.

Il Consiglio della Chiesa può deliberare, se almeno quattro membri sono presenti.

1 L'astensione si conforma alle disposizioni della legge sulla

giustizia amministrativa del 24 maggio 19595.

2 Essa è annotata nel verbale.

1 La segretaria o il segretario del Consiglio della Chiesa

stabilisce, in accordo con il Consiglio della Chiesa, la sua pianificazione delle attività.

2 La pianificazione delle attività assicura che il Consiglio della Chiesa possa trattare

i suoi affari in base alla loro importanza e urgenza. Essa comprende gli affari più importanti e i temi principali e si estende per un semestre o un anno civile.

2

Regolamento del Consiglio della Chiesa (GO KR)

181.22

10 Il Consiglio Ecclesiastico coinvolge la Direzione nei propri lavori, a seconda delle necessità e previa consultazione con la Segretaria o il Segretario del Consiglio Ecclesiastico.

1 I membri del Consiglio Ecclesiastico e la segretaria o il segretario del Consiglio Ecclesiastico informano per iscritto la Cancelleria del Consiglio Ecclesiastico, al momento dell'assunzione della carica e all'inizio di ogni anno, riguardo a

a. Attività in organi direttivi e di vigilanza, nonché in organi consultivi e commissioni di enti pubblici, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di diritto privato e pubblico,

b. Partecipazioni in imprese di diritto privato che comprendano almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto.

2 La Cancelleria del Consiglio Ecclesiastico pubblica tali informazioni.

B. Sedute

1 Il Concistoro si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari Convocazione

2 Esso è convocato, su incarico della Presidente o del Presidente del Concistoro, dalla Segretaria o dal Segretario del Concistoro.

3 Almeno due membri a tempo parziale del Concistoro possono in qualsiasi momento richiedere lo svolgimento di una seduta, indicando gli affari da trattare e la data desiderata.

1 I membri del Consiglio della Chiesa e la segretaria o il segretario del Partecipazione

Consiglio della Chiesa sono tenuti a partecipare alle sedute. Impedimenti

e i relativi motivi devono essere comunicati tempestivamente alla presidente

o al presidente del Consiglio della Chiesa.

2 La verbalizzatrice o il verbalizzatore partecipa alle sedute con voto

consultivo.

3 Il Consiglio della Chiesa può invitare ulteriori persone con voto consultivo

per singoli affari. Salvo diversa disposizione del Consiglio della Chiesa,

le persone invitate si astengono dalle votazioni.

1.4.23-120

3

181.22

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (RI CC)

Ordine delle

sedute

Invito

Esclusione del

pubblico

Proposte

a. Presentazione

delle proposte

b. Forma

c. Termini

Preghiera

1 Le sedute del Consiglio parrocchiale hanno luogo di

regola il mercoledì.

2 Il Consiglio parrocchiale tiene riunioni a porte chiuse, nelle quali

discute in particolare questioni fondamentali di vasta portata.

1 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa redige, d’intesa con la Segretaria o il Segretario del Consiglio della Chiesa, la convocazione della seduta con l’indicazione degli affari da trattare.

2 La Segretaria o il Segretario del Consiglio della Chiesa provvede affinché la convocazione e i documenti essenziali per la deliberazione sugli affari all’ordine del giorno siano a disposizione dei membri del Consiglio della Chiesa di regola almeno quattro giorni prima della seduta.

Le sedute del Consiglio pastorale sono a porte chiuse.

I membri del Consiglio parrocchiale e la segretaria o il segretario

del Consiglio parrocchiale possono richiedere la trattazione di qualsiasi affare

rientrante nella competenza del Consiglio parrocchiale.

1 Il Consiglio ecclesiastico di norma assume le sue decisioni sulla base di mozioni scritte.

**2 La segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico esamina le mozioni scritte sotto il profilo formale, contenutistico e legale. Garantisce che le mozioni scritte siano approvate dal membro competente del Consiglio ecclesiastico per la discussione in seno al Consiglio ecclesiastico.**

1 La segretaria o il segretario del Consiglio parrocchiale è responsabile di garantire che il Consiglio parrocchiale possa trattare gli affari nei termini previsti.

2 Le domande scritte devono di regola essere presentate in modo tale da poter essere iscritte all'ordine del giorno al più tardi nella penultima seduta prima della scadenza del termine.

Le sedute del Consiglio parrocchiale si aprono con una preghiera o

una breve riflessione.

4

Regolamento interno del Consiglio parrocchiale (RICP)

181.22

1 Ogni membro del Consiglio ecclesiastico e la segretaria o il Trattazione

il segretario del Consiglio ecclesiastico possono proporre modi- delle pratiche

fiche all'ordine del giorno. Per il resto, le pratiche vengono a. Ordine

trattate nell'ordine stabilito.

2 Le pratiche non iscritte all'ordine del giorno possono essere

trattate se nessun membro solleva obiezioni.

Per le deliberazioni del Consiglio ecclesiastico vale quanto segue

a. Il Consiglio ecclesiastico decide, fatte salve le disposizioni dei §§ 30 e 31, previa

consultazione congiunta.

b. Gli affari sono trattati singolarmente, discussi e deliberati.

c. Se non viene richiesta alcuna discussione, un affare si intende deliberato.

d. Se una proposta scritta viene modificata, la verbalizzatrice o il verbalizzatore

apporta le modifiche alla proposta, a meno che il Consiglio ecclesiastico

disponga diversamente.

b. Discussione

1 Il membro presidente stabilisce la formulazione delle domande per le proposte presentate durante la trattazione di un affare. Se questa viene contestata, il Consiglio ecclesiastico decide in via definitiva.

2 Le proposte procedurali vengono trattate prima delle proposte relative al contenuto di un affare. Le mozioni d'ordine sono messe immediatamente ai voti.

1 Il Consiglio ecclesiastico decide a maggioranza di voti.

d. Deliberazione

2 I membri del Consiglio ecclesiastico sono obbligati a votare. Resta

riservato il capoverso 3.

3 Se il Consiglio ecclesiastico siede con un numero dispari di membri, il

membro presidente vota solo in caso di parità. Se siede con un

numero pari di membri, il membro presidente vota. In caso di parità,

il voto del membro presidente è determinante.

4 Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

1 Un’opinione di minoranza in seno al Consiglio della Chiesa ha il diritto di far registrare a verbale il proprio voto, indicando i motivi addotti. Voti di minoranza

2 La Segretaria o il Segretario del Consiglio della Chiesa può far registrare a verbale un’opinione dissenziente.

3 Le richieste conformi ai capoversi 1 e 2 devono essere presentate immediatamente dopo la delibera del Consiglio della Chiesa e motivate per iscritto il prima possibile. L’art. 5 cpv. 2 si applica indipendentemente da tale richiesta.

4 Un voto di minoranza e un’opinione dissenziente vengono inseriti nel verbale sotto il numero di delibera immediatamente successivo. Non si procede ad alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 35 cpv. 2.

1.4.23-120

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181.22

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (RI CC)

Delibere

Discussione

Votazione

Delibere straor-

dinarie

a. Delibere cir-

colari

b. Decisioni pre-

sidenziali

1 Il Consiglio ecclesiastico adotta le sue decisioni nominalmente come

decisioni intermedie, decisioni finali, decisioni preliminari e prese d'atto.

2 Le decisioni preliminari devono essere designate come tali. Esse sono

vincolanti per l'ulteriore trattazione dell'affare, a meno che non

emergano nuovi aspetti sostanziali.

Nell'ambito di discussioni, il Consiglio parrocchiale consulenza affari,

senza che esso prenda una decisione ai sensi del § 27.

In ogni seduta si svolge un sondaggio. Esso serve per l'informazione reciproca.

1. Qualora le circostanze lo richiedano e non vi sia tempo per lo svolgimento di una seduta ai sensi del § 13, la presidente o il presidente del Consiglio ecclesiastico può far negoziare e deliberare singoli affari per iscritto o in altro modo. La deliberazione avviene ai sensi del § 25.

2. Le delibere ai sensi del capoverso 1 sono equiparate a quelle adottate in seduta.

1 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa

può decidere autonomamente al posto del Consiglio della Chiesa

a. le questioni urgenti che non possono essere trattate tempestivamente ai sensi dei §§ 13 o

30,

b. le questioni di minore importanza.

2 Le decisioni ai sensi del cpv. 1 sono equiparate alle delibere assunte in seduta.

3 I membri del Consiglio della Chiesa e la Segretaria o il Segretario del Consiglio della Chiesa

sono immediatamente informati delle decisioni ai sensi del cpv. 1 lett. a e

delle decisioni ai sensi del cpv. 1 lett. b nella successiva seduta.

C. Verbale e redazione

Verbale

a. Tenuta e

approvazione

1 Delle trattative del Consiglio della Chiesa viene redatto un ver-

bale.

2 Il verbale è redatto dalla persona designata dalla segretaria o dal

segretario del Consiglio della Chiesa.

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Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (RI CC) 181.22

3 Il verbale è messo a disposizione dei membri del Consiglio della

Chiesa, di regola entro sette giorni lavorativi dalla seduta, per consul-

tazione.

4 Esso è sottoposto al Consiglio della Chiesa nella seduta successiva

per approvazione.

1 Il protocollo contiene in particolare

a. la designazione precisa di tutte le operazioni,

b. le decisioni secondo il § 27, le proposte di minoranza secondo il § 26, le decisioni circolari secondo il § 30 e le disposizioni presidenziali secondo il § 31, ciascuna con le relative motivazioni,

c. per ogni decisione e ogni disposizione presidenziale la constatazione se

1. l'accesso alle informazioni secondo la Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio 2007 (LIPD)4 possa essere concesso senza ulteriori indugi,

2. il Consiglio ecclesiastico informi il pubblico,

d. i risultati essenziali dei dibattiti,

e. le informazioni del sondaggio.

2 Il rapporto di voto non viene indicato.

b. Contenuto

1 Il protocollo è a disposizione di tutti i membri del Consiglio ec-

clesiastico e della o del segretario del Consiglio ecclesiastico.

2 Il Consiglio ecclesiastico designa i collaboratori dei Servizi

generali della Chiesa ai quali il protocollo è reso accessibile.

3 Per il resto, la pubblicazione e la consegna di estratti del

protocollo si conformano all'art. 23 KO e alla LCPD.

1 La Cancelleria del Consiglio ecclesiastico redige le delibere e i provvedimenti della Presidenza.

2 Le delibere e i provvedimenti della Presidenza vengono notificati mediante estratto di protocollo e, eccezionalmente, tramite comunicazione speciale. Essi recano il nome della persona competente della Cancelleria del Consiglio ecclesiastico e vengono da questa sottoscritti.

3 Ciascun membro del Consiglio ecclesiastico può richiedere, durante la seduta, che la stesura redazionale di una delibera sia sottoposta al Consiglio ecclesiastico per approvazione prima della sua redazione definitiva.

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181.22

Regolamento interno del Consiglio ecclesiastico (RI CE)

4 Le delibere basate su richieste scritte che il Consiglio ecclesiastico non modifica vengono redatte senza indugio dopo la seduta. Per il resto, le delibere vengono redatte senza indugio non appena il Consiglio ecclesiastico o la persona da esso designata le approva. Restano riservate diverse istruzioni del Consiglio ecclesiastico.

Compiti

Presidentessa del

Consiglio ecclesiastico,

Presidente del

Consiglio ecclesiastico

D. Membri del Consiglio ecclesiastico

1 I membri del Consiglio ecclesiastico assumono, nell'ambito del Consiglio

e del loro dicastero, gli incarichi, gli affari, le mansioni e le delegazioni

loro assegnati. In caso di rifiuto, il Consiglio ecclesiastico decide in

modo definitivo.

2 Essi informano gli altri membri del Consiglio ecclesiastico e li

coinvolgono qualora un affare non riguardi esclusivamente il loro

dicastero. Possono invitare alla presentazione di un rapporto scritto

congiunto o redigere autonomamente rapporti congiunti per il

Consiglio ecclesiastico.

1 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa dirige

gli affari del Consiglio della Chiesa.

2 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa

a. assicura che il Consiglio della Chiesa intraprenda e concluda i

suoi compiti in modo tempestivo, appropriato e coordinato,

b. presiede le sedute del Consiglio della Chiesa,

c. rappresenta il Consiglio della Chiesa nei confronti dell'Ufficio del

Sinodo della Chiesa,

d. rappresenta il Consiglio della Chiesa all'esterno, a meno che non

sia competente un altro membro del Consiglio della Chiesa,

e. media nelle questioni controverse tra i membri del Consiglio

della Chiesa,

f. vigila affinché la vigilanza del Consiglio della Chiesa sui servizi

dell'intera Chiesa sia organizzata ed esercitata in modo appropriato.

3 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa è su-

periore diretto della Segretaria o del Segretario del Consiglio della

Chiesa.

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Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (RI CC) 181.22

E. Segretaria o Segretario del Consiglio della Chiesa

1 La segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico Funzione

costituisce, insieme ai servizi di stato maggiore, lo stato maggiore ge-

nerale della presidente o del presidente del Consiglio ecclesiastico e del

Consiglio ecclesiastico.

2 La segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico è superi-

ore gerarchico diretto delle capisezioni e dei capisezioni dei Servizi

ecclesiastici generali.

3 Nei confronti dei servizi di stato maggiore, ha la posizione di ca-

posettore o caposettore.

4 La segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico dispone,

nei confronti dei collaboratori dei Servizi ecclesiastici generali, nel sin-

golo caso, di diritti illimitati di direttiva, sorveglianza e subentro.

1 Il Consiglio ecclesiastico, su proposta della Segretaria o del Segretario del Consiglio ecclesiastico, designa per la stessa o per lo stesso almeno una Sostituta o un Sostituto.

2 Qualora la Segretaria o il Segretario del Consiglio ecclesiastico e le Sostitute e i Sostituti siano impediti, la Presidente o il Presidente del Consiglio ecclesiastico regola il necessario.

1 La o il Segretario del Consiglio Ecclesiastico Compiti

dirige i Servizi Ecclesiastici Complessivi, nel rispetto dei principi di

una gestione amministrativa al passo con i tempi e in particolare del

principio della corrispondenza tra compiti, competenze e respon-

sabilità. Dirige, gestisce e coordina le attività

dei Servizi Ecclesiastici Complessivi e ne promuove la capacità di

prestazione e di rinnovamento.

2 La o il Segretario del Consiglio Ecclesiastico10

a. supporta il Consiglio Ecclesiastico e i suoi membri nell'espleta-

mento dei compiti,

b. esegue le delibere del Consiglio Ecclesiastico,

c. garantisce il flusso di informazioni tra il Consiglio Ecclesiastico e

i Servizi Ecclesiastici Complessivi,

d. decide sull'assegnazione degli affari all'interno dei Servizi Eccle-

siastici Complessivi,

e. disciplina, fatte salve le competenze del Consiglio Ecclesiastico, le

questioni organizzative e amministrative dei Servizi Ecclesiastici

Complessivi,

1.4.23-120 9

181.22

Regolamento interno del Consiglio Ecclesiastico (RIC)

f. presiede le riunioni della Direzione,

g. stabilisce l'ordine del giorno e la sequenza degli affari per le riu-

nioni della Direzione,

h. assicura che la Direzione affronti e concluda i suoi compiti in

modo tempestivo, appropriato e coordinato,

i. dirige i servizi di staff,

j. media in questioni controverse tra i servizi di staff e i dipartimenti,

nonché tra i dipartimenti stessi,

k. svolge gli ulteriori compiti assegnati ai sensi del presente regola-

mento e dal Consiglio Ecclesiastico.

1 La segretaria o il segretario del Consiglio sinodale adotta le

decisioni nei settori elencati nell'allegato 1 della presente ordinanza

ai sensi dell'art. 223 cpv. 1 OC in modo autonomo.

2 Se il Consiglio sinodale delega alla segretaria o al segretario del

Consiglio sinodale facoltà decisionali autonome ai sensi dell'art. 223

cpv. 1 OC, questi decide in nome proprio.

3 Le decisioni della segretaria o del segretario del Consiglio sinodale

vengono annotate nel verbale della Direzione.

4 Le decisioni della segretaria o del segretario del Consiglio sinodale

vengono comunicate tramite estratto del verbale e, in casi eccezionali,

tramite comunicazione speciale. Esse recano il nome della persona

competente della Cancelleria del Consiglio sinodale e vengono da

questa sottoscritte.

5 Contro le decisioni della segretaria o del segretario del Consiglio

sinodale può essere chiesta una nuova valutazione al Consiglio

sinodale. La procedura è retta dalle disposizioni della legge comunale

del 20 aprile 2015 sulla nuova valutazione.

Emanazione di

decisioni

Commissioni

F. Commissioni e commissioni speciali

1 Il Consiglio ecclesiastico può formare al suo interno delle commissioni.

Queste sono composte da un massimo di tre membri.

2 Le commissioni preparano le consultazioni e le decisioni del Consiglio

ecclesiastico, accompagnano singole pratiche del Consiglio ecclesiastico o conducono per

il Consiglio ecclesiastico trattative con altre autorità o con privati.

Regolamento interno del Consiglio ecclesiastico (RI CE)

181.22

Per il resto, il Consiglio ecclesiastico determina gli incarichi e le competenze

delle sue commissioni. Può cooptare altre persone con voto consultivo.

Il Consiglio parrocchiale può istituire commissioni per ambiti specifici.

Un membro del Consiglio parrocchiale, la segretaria o il segretario del Consiglio parrocchiale partecipa a tale commissione.

Il Consiglio parrocchiale stabilisce il numero dei membri e, fatta salva la riserva del capoverso 2, nomina liberamente i membri della commissione e, al loro interno, la presidente o il presidente. Esso determina gli incarichi, le competenze e l'organizzazione delle commissioni.

Per le sedute di comitati e commissioni si applicano mutatis mutan-

dis gli articoli 13-31, nella misura in cui il Consiglio della Chiesa non

disponga diversamente.

Le competenze decisionali del Consiglio della Chiesa non possono

essere trasferite a comitati e commissioni.

Comitati e commissioni sono amministrativamente subordinati alla

segretaria o al segretario del Consiglio della Chiesa.

La nomina dei membri di comitati e commissioni avviene per una

durata determinata, ma al massimo per la durata del mandato del Con-

siglio della Chiesa.

G. Facoltà di firma

I documenti e i contratti deliberati dal Consiglio ecclesiastico sono

firmati dalla presidente o dal presidente del Consiglio ecclesiastico

e dalla segretaria o dal segretario del Consiglio ecclesiastico. Il Consiglio

ecclesiastico conferisce speciali procure ai membri del Consiglio ec-

clesiastico, alla segretaria o al segretario del Consiglio ecclesiastico e

ai collaboratori dei Servizi ecclesiastici generali per singoli casi o per

determinati compiti.

Le mozioni, i rapporti e le risposte del Consiglio ecclesiastico al

Sinodo ecclesiastico recano i nomi della presidente o del presidente

del Consiglio ecclesiastico e della segretaria o del segretario del Consiglio

ecclesiastico.

1.4.23-120

11

181.22 Regolamento del Consiglio ecclesiastico (RCE)

3 I contratti relativi a obblighi ricorrenti richiedono una doppia

firma. Con riserva del capoverso 1, firmano, ciascuno nell'ambito

della propria competenza

a. la presidente o il presidente del Consiglio ecclesiastico insieme

alla segretaria o al segretario del Consiglio ecclesiastico e viceversa,

b. i membri del Consiglio ecclesiastico con la responsabile o il respon-

sabile di dipartimento competente,

c. le responsabili e i responsabili di dipartimento insieme alla segre-

taria o al segretario del Consiglio ecclesiastico.

4 Per il resto, il diritto di firma della presidente o del presidente

del Consiglio ecclesiastico, dei membri del Consiglio ecclesiastico, della

segretaria o del segretario del Consiglio ecclesiastico e dei collabora-

tori dei Servizi ecclesiastici generali si basa sulle autorizzazioni di

spesa conformemente al § 46.

Spese

La facoltà della Presidente o del Presidente del Consiglio Ecclesiastico, dei membri del Consiglio Ecclesiastico, della Segretaria o del Segretario del Consiglio Ecclesiastico e dei collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi, di effettuare spese in propria competenza, si conforma nell’ambito della competenza del Consiglio Ecclesiastico secondo

Comitati e commissioni del Consiglio della Chiesa, esistenti al momento Comitati e

dell’entrata in vigore della presente ordinanza, nonché i loro mandati, commissioni

competenze e organizzazione, rimangono invariati fino a una nuova

regolamentazione da parte del Consiglio della Chiesa ai sensi dei §§ 42–44.

1 RS 75, 407; motivazione vedi FOG 2020-06-19.

2 Entrata in vigore: 1° novembre 2020.

3 RS 131.1.

4 RS 170.4.

5 RS 175.2.

6 RS 181.10.

7 RS 181.40.

8 RS 181.401.

9 RS 181.402.

10 Versione conformemente alla D del 16 giugno 2021 (RS 76, 283; FOG 2021-06-25). In vigore

dal 1° ottobre 2021.

11 Inserito dalla D del 2 novembre 2022 (RS 78, 26; FOG 2022-11-04). In vigore

dal 1° febbraio 2023.

12 Versione conformemente alla D del 2 novembre 2022 (RS 78, 26; FOG 2022-11-04). In vigore

dal 1° febbraio 2023.

1.4.23-120

13

181.22

Allegato 112

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (GO KR)

Poteri decisionali autonomi della segretaria o del segretario del

Consiglio della Chiesa ai sensi del § 41 cpv. 1

1. Emanazione di principi per la gestione del personale nei servizi

ecclesiali complessivi.

2. Decisione sul trasferimento di percentuali di posto di lavoro all’in-

terno dei servizi di stato maggiore e delle divisioni dei servizi eccle-

siali complessivi, nonché tra di essi, entro le percentuali di posto di

lavoro approvate dal Consiglio della Chiesa nel piano dei posti di

lavoro per i servizi ecclesiali complessivi.

3. Decisione sull’assunzione di pastoresse e pastori nelle istituzioni

nonché degli impiegati dei servizi ecclesiali complessivi nelle fun-

zioni designate dal Consiglio della Chiesa secondo il piano di classifi-

cazione (§ 18 cpv. 1 Ordinanza sul personale7).

4. Assunzione di pastoresse e pastori eletti mediante disposizione dopo

che l’elezione è diventata definitiva (§ 18 cpv. 2 Ordinanza sul per-

sonale).

5. Decisione sulla concessione di aumenti salariali individuali per im-

piegati dei servizi ecclesiali complessivi nelle funzioni designate dal

Consiglio della Chiesa (§§ 49 segg. Ordinanza di esecuzione dell’Or-

dinanza sul personale8), previa informazione annuale al Consiglio

della Chiesa sugli aumenti salariali individuali concessi e sulle pa-

storesse, sui pastori e sugli impiegati considerati.

6. Decisione sulla concessione di indennità di funzione, indennità una

tantum e premi di rendimento (§§ 64 e 65 Ordinanza di esecuzione

dell’Ordinanza sul personale), previa informazione annuale al Con-

siglio della Chiesa sulle indennità di funzione, indennità una tantum

e premi di rendimento concessi e sulle pastoresse, sui pastori e sugli

impiegati considerati.

7. Decisione sulla rioccupazione di posti vacanti negli uffici parroc-

chiali nelle istituzioni e nei servizi ecclesiali complessivi.

8. Revoca di pastoresse e pastori dall’ufficio (art. 132 KO), nella misu-

ra in cui una domanda sia pienamente accolta o essa avvenga per

disposizione di legge.

9. Decisione sulla cessazione del rapporto di lavoro di pastoresse e pa-

stori in istituzioni nonché di impiegati dei servizi ecclesiali comples-

sivi nelle funzioni designate dal Consiglio della Chiesa secondo il

piano di classificazione (§§ 26 segg. Ordinanza sul personale).

10. Decisione sulla concessione di un congedo di formazione (§ 80 Or-

dinanza sul personale).

14

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (GO KR)

181.22

11. Raccomandazione di pastoresse e pastori per l’ammissione al corso

di studi di formazione continua per pastore formatore o pastora for-

matrice, con il coinvolgimento della presidentessa o del presidente

del Consiglio della Chiesa.

12. Raccomandazione di persone che si candidano per l’accesso tra-

sversale al ministero pastorale, con il coinvolgimento della presiden-

tessa o del presidente del Consiglio della Chiesa.

13. Raccomandazione per il vicariato di apprendistato di candidate e

candidati al ministero pastorale, nonché designazione della comuni-

tà parrocchiale in cui questi svolgeranno il vicariato di apprendista-

to e delle responsabili e dei responsabili del vicariato, con il coinvol-

gimento della presidentessa o del presidente del Consiglio della

Chiesa.

14. Proroga del termine per la convocazione di un’assemblea di comu-

nità parrocchiale per l’elezione di una commissione per l’elezione

dei pastori o per la decisione su una proposta elettorale senza l’isti-

tuzione di una commissione per l’elezione dei pastori (§ 9 cpv. 1 Or-

dinanza sull’ufficio pastorale nella Chiesa territoriale), con il coin-

volgimento della presidentessa o del presidente del Consiglio della

Chiesa.

15. Concessione dell’eleggibilità per pastoresse e pastori (art. 129 KO).

16. Decisione sull’ammissione al colloquio (§ 37 Ordinanza sull’ufficio

pastorale nella Chiesa territoriale).

17. Distacco di supplenti (art. 121 KO).

18. Autorizzazione di attività accessorie e dell’assunzione di cariche

pubbliche, inclusa la decisione sulla compensazione dell’orario di

lavoro utilizzato e sulla consegna dei redditi (§§ 93 segg. Ordinanza

sul personale).

19. Esenzione di pastoresse e pastori dall’obbligo di residenza per un

massimo di sei mesi (art. 122 cpv. 3 KO).

20. Concessione di congedo retribuito e non retribuito (§§ 92 segg. Or-

dinanza di esecuzione dell’Ordinanza sul personale).

21. Concessione di congedo per genitorialità (§§ 104 segg. Ordinanza di

esecuzione dell’Ordinanza sul personale).

22. Decisione sull’approvazione dei regolamenti delle comunità parro-

cchiali (art. 153 cpv. 3 KO).

1.4.23-120

15

181.22

Allegato 2

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (GO KR)

Poteri di spesa ai sensi del § 46 GO KR

1. Presidentessa o presidente del Consiglio della Chiesa

Nuove spese non incluse nel budget o mancati incassi

fino a Fr. 50 000 per singolo caso per spese una tantum,

fino a Fr. 10 000 per singolo caso per spese ricorrenti annuali.

2. Segretaria o segretario del Consiglio della Chiesa

a. Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati,

spese o mancati incassi corrispondenti nel proprio ambito di

responsabilità

con l’approvazione del membro competente del Consiglio

della Chiesa per importi superiori a Fr. 50 000 e non supe-

riori a Fr. 100 000 per singolo caso per spese una tantum,

fino a Fr. 50 000 per singolo caso per spese una tantum,

fino a Fr. 25 000 per singolo caso per spese ricorrenti an-

nuali,

spese vincolate.

b. Nuove spese non incluse nel budget o mancati incassi nel

proprio ambito di responsabilità fino a un massimo del 20%

dell’importo preventivato per centro di costo o portatore di

costo, a condizione che tale importo sia compensato nel budget

complessivo dei servizi ecclesiali complessivi.

c. Nel proprio ambito di responsabilità, sblocco di spese fatturate

nell’ambito dei crediti di impegno approvati.

3. Direttrici e direttori di divisione dei servizi ecclesiali complessivi

a. Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati,

spese o mancati incassi corrispondenti nel proprio ambito di

responsabilità

fino a Fr. 30 000 per singolo caso per spese una tantum,

fino a Fr. 5000 per singolo caso per spese ricorrenti an-

nuali,

spese vincolate.

16

Regolamento interno del Consiglio della Chiesa (GO KR)

181.22

b. Nel proprio ambito di responsabilità, sblocco di spese fatturate

nell’ambito dei crediti di impegno approvati.

4. Direttrici e direttori di settore dei servizi ecclesiali complessivi

Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati, spese

o mancati incassi corrispondenti nel proprio ambito di responsabili-

tà fino a Fr. 5000 per singolo caso per spese una tantum.

5. Collaboratrici e collaboratori dei servizi ecclesiali complessivi

Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati, spese

o mancati incassi corrispondenti nel proprio ambito di responsabili-

tà fino a Fr. 5000 per singolo caso per spese una tantum, a condi-

zione che la delega di competenza sia effettuata per iscritto e ap-

provata dalla segretaria o dal segretario del Consiglio della Chiesa.

6.12 Direttrice o direttore di Kloster Kappel

Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati, non-

ché delle delibere del Consiglio della Chiesa, spese o mancati incassi

corrispondenti nel proprio ambito di responsabilità secondo il man-

dato di prestazione del Consiglio della Chiesa.

7.11 Direttrice o direttore del Servizio specialistico ecclesiale per la di-

soccupazione DFA

Nell’ambito del budget e dei crediti supplementari approvati, non-

ché delle delibere del Consiglio della Chiesa, spese o mancati incassi

corrispondenti nel proprio ambito di responsabilità.

1.4.23-120

17

Abs. 1 e 2 KO secondo l'allegato 2 di questa Ordinanza. Il Consiglio

ecclesiastico può, nel singolo caso e a tempo determinato, deliberare deroghe.

H. Sistema di gestione degli affari

47. 1 Il Consiglio ecclesiastico dispone di un sistema elettronico di

gestione degli affari.

a. 2 Il sistema di gestione degli affari serve in particolare

all'acquisizione e al trattamento degli affari pervenuti al Consiglio

ecclesiastico e ai Servizi ecclesiastici complessivi,

b. alla tenuta di un controllo degli affari,

c.10 alla trattazione degli affari del Consiglio ecclesiastico, della Segretaria

o del Segretario del Consiglio ecclesiastico, della Direzione e

dei Servizi ecclesiastici complessivi, nonché del Sinodo ecclesiastico.

3 La Segretaria o il Segretario del Consiglio ecclesiastico disciplina

l'accesso al sistema di gestione degli affari, il processo di conservazione

dei dati e, d'intesa con l'Archivio di Stato, l'archiviazione a lungo termine

dei dati.

12

Regolamento del Consiglio ecclesiastico (RCE)

181.22

I. Disposizione transitoria

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