Regolamento sul Registro dei Membri (MRVO) (MRVO)
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
Questa ordinanza disciplina il registro dei membri conformemente all'oggetto
181.15
Regolamento sul registro dei membri (RMEM)
Comunità parrocchiali e
Unioni di comuni
parrocchiali
Concetti
1
1. In questo regolamento si intende per
a. Registro dei membri: il registro in cui sono iscritte tutte le persone che
sono membri della Chiesa cantonale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ecclesiastico;
b. Informazioni: tutte le registrazioni che riguardano l'adempimento di un
compito ecclesiastico, indipendentemente dalla loro forma di
rappresentazione e dal loro supporto informativo, ad eccezione delle registrazioni
non completate o destinate esclusivamente all'uso personale;
c. Identificatore: numero non descrittivo e immutabile che, come
elemento funzionale in un insieme di dati, consente l'identificazione
univoca di una persona o di una cosa;
d. Caratteristica: proprietà di una persona o di una cosa che può essere
oggettivamente rilevata e descritta.
21-111
Als Kirchgemeinden im Sinn dieser Verordnung gelten auch
a. Kirchgemeinschaften im Sinn von Art. 177 Abs. 1 der Kirchenord-
nung,
b. Kirchgemeindeverbände.
Vollständigkeit
des Mitglieder-
registers
---
Sono considerate comunità ecclesiastiche ai sensi della presente ordinanza anche
a. le comunità parrocchiali ai sensi dell'art. 177 cpv. 1 del Rego-
lamento ecclesiastico,
b. le associazioni di comunità parrocchiali.
Completezza
del registro
dei membri
1. Il registro dei soci deve essere aggiornato, corretto e completo per quanto riguarda la cerchia di persone registrate e le informazioni in esso contenute.
2. Il registro dei soci, con le informazioni ivi contenute, deve essere tenuto esclusivamente in Svizzera.
Competenza
1 Il Consiglio della Chiesa istituisce e gestisce il registro dei membri.
2 Esso garantisce l'utilizzo del registro dei membri e delle informazioni ivi contenute conformemente alle disposizioni legali.
3 Il Consiglio della Chiesa supporta e consiglia le comunità parrocchiali nell'utilizzo del registro dei membri e controlla la qualità delle informazioni elaborate dalle comunità parrocchiali.
4 Le comunità parrocchiali registrano nel registro dei membri le informazioni designate in questo regolamento e dal Consiglio della Chiesa.
**Copertura dei costi**
**Art. 6.** 1 La Chiesa nazionale copre i costi di istituzione del registro dei membri, del proprio utilizzo del registro dei membri e del recupero dei dati dalla piattaforma cantonale dei dati dei residenti (KEP). Si assume i costi di funzionamento e manutenzione del registro dei membri, a meno che le comunità parrocchiali non li sostengano ai sensi del capoverso 2.
**Registri ecclesiastici**
2 Le comunità parrocchiali sostengono i costi di funzionamento, manutenzione e del proprio utilizzo del registro dei membri, in particolare per l'adeguamento dei loro sistemi, per il recupero delle informazioni dal registro dei membri e per l'inserimento delle informazioni in esso.
Le comunità parrocchiali tengono i registri ecclesiastici conformemente a
8 1 Nel registro dei membri vengono registrati, relativamente ai membri della Chiesa cantonale, dati personali e dati personali particolari riguardanti gli identificatori e le caratteristiche secondo l'allegato alla presente ordinanza.
**2 Il Consiglio ecclesiastico può definire ulteriori identificatori e caratteristiche da raccogliere dalle parrocchie o dalla Chiesa cantonale, che sono necessari per l'adempimento dei compiti ecclesiastici, e prescrivere la registrazione dei relativi dati nel registro dei membri.**
1 Il Consiglio della Chiesa richiama i dati personali e i dati personali di natura speciale per il registro dei membri ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 della Legge sulla notifica degli abitanti e sui registri degli abitanti³ dalla KEP.
2 Le parrocchie acquisiscono i dati personali e i dati personali di natura speciale relativi a quegli identificatori e caratteristiche nel registro dei membri che il Consiglio della Chiesa non può richiamare dalla KEP ai sensi del capoverso 1.
1. La Chiesa evangelica riformata del Cantone e le Parrocchie sono autorizzate a trattare ulteriori informazioni di membri e non membri per scopi ecclesiastici, oltre alle informazioni ai sensi del § 8 nell'ambito del registro dei membri.
2. Le Parrocchie possono accedere solo alle informazioni da esse registrate ai sensi del comma 1.
3. Sezione: Accesso ai dati e comunicazione dei dati
Il Consiglio ecclesiastico ha il diritto di accedere ai dati personali e ai dati personali particolari di tutti i membri della Chiesa cantonale dal registro dei membri, conformemente al § 8 a. Chiesa cantonale.
1. Le Parrocchie richiamano i dati personali e i dati personali particolari
b. Parrocchie
dei propri membri dal registro dei membri.
2 Ogni Parrocchia può richiamare nel registro dei membri solo i dati
personali e i dati personali particolari dei propri membri.
1 Il Consiglio sinodale per la Chiesa nazionale e le Amministrazioni parrocchiali designano per la loro comunità parrocchiale
a. la persona di contatto competente per le questioni relative al registro dei membri,
b. le persone autorizzate ad accedere al registro dei membri.
Persone
1. 1. 21-111
3
181.15 Ordinanza sul registro dei membri (ORM)
2 Essi assicurano che solo le persone autorizzate ad accedere al registro possano richiamare dati personali e dati personali particolari dal registro dei membri.
d. Proto-
collazione
Comunicazione
dei dati
a. Principio
b. ad autorità,
organi e
organizzazioni
nella procedura
di consultazione
c. Decisione
Il Consiglio parrocchiale dispone che vengano registrate in modo
appropriato le seguenti informazioni
a. chi ha avuto accesso alle informazioni contenute nel registro dei membri,
b. quali informazioni nel registro dei membri sono state modificate.
La comunicazione di informazioni dal registro dei membri si basa, fatte salve le disposizioni dei §§ 16 e 17, sull'Art. 23 dell'Ordinamento ecclesiastico e sulla Legge sull'informazione e la protezione dei dati4.
1 Il Consiglio ecclesiastico può concedere l'accesso al registro dei
membri a organizzazioni e persone giuridiche di diritto pubblico e privato
incaricate dell'adempimento di compiti ecclesiastici, mediante proce-
dura di consultazione elettronica.
2 Chi intende accedere al registro dei membri ai sensi del capoverso 1
deve dimostrare che sussistono i presupposti per la comunicazione delle
informazioni. I richiedenti indicano
a. la base legale per l'adempimento del compito per il quale necessitano
delle informazioni;
b. l'unità organizzativa alla quale devono essere comunicate le
informazioni;
c. gli identificatori e le caratteristiche ai quali intendono accedere.
3 I richiedenti confermano per iscritto e garantiscono che le informa-
zioni richieste saranno utilizzate esclusivamente per scopi ecclesiastici o
ideali e non saranno divulgate.
4 I richiedenti determinano se desiderano consultare le informazioni
elettronicamente dal registro dei membri e ricevere notifiche di modifiche.
1 Il Consiglio della Chiesa esamina le richieste ai sensi del § 16 e decide
sulla divulgazione delle informazioni. Esso può richiedere ai richiedenti
ulteriori informazioni e subordinare la divulgazione delle informazioni a
condizioni e oneri.
2 Il Consiglio della Chiesa limita la divulgazione delle informazioni in
modo che vengano ottenute solo le informazioni necessarie per lo scopo
perseguito.
4
Ordinanza sul Registro dei Membri (MRVO)
181.15
3 La limitazione della divulgazione delle informazioni in relazione al
territorio si basa sull'ambito di competenza territoriale dei richiedenti e
sullo scopo perseguito.
4 Il Consiglio della Chiesa può rifiutare la divulgazione delle informa-
zioni se le spese appaiono sproporzionate rispetto allo scopo perseguito.
Nella sua decisione, esso tiene conto in particolare del tipo di informazioni
e del numero di richieste annuali.
Il Consiglio della Chiesa e le amministrazioni ecclesiastiche possono utilizzare dati statistici personali e dati personali particolari secondo il § 8 cpv. 1 lett. a–h come elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche.
4. Sezione: Disposizioni transitorie e finali
Verfügen Kirchgemeinden im Zeitpunkt des Inkrafttretens Vorhandene
dieser Verordnung in ihren elektronischen Systemen über Personen- Daten
daten und besondere Personendaten gemäss § 8, so erfassen sie diese im
Mitgliederregister.
---
Italian Translation
Dati personali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza
Se le comunità ecclesiastiche, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, dispongono nei loro sistemi elettronici di dati personali e di dati personali particolari ai sensi del § 8, li registrano nel registro dei membri.
La Chiesa nazionale sostiene i costi delle parrocchie per: Sostenimento dei costi
a. l'installazione tecnica dell'accesso delle parrocchie al registro dei
membri,
b. la registrazione dei dati personali e dei dati personali particolari
conformemente al § 19 nel registro dei membri,
c. l'esercizio, la manutenzione e l'utilizzo del registro dei membri per
cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
Contraddire il Regolamento sulla protezione dei dati, le disposizioni della
presente Ordinanza ecclesiastica prevalgono.
Regolamento sulla
protezione dei dati
1 RU 74, 507; FU 2019-07-05.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2020.
3 LS 142.1.
4 LS 170.4.
5 LS 180.7.
6 LS 181.10.
7 Inserito dalla D del 7 luglio 2020 (RU 75, 457; FU 2020-07-10). In vigore dal
1° novembre 2020.
8 Versione conforme alla D del 7 luglio 2020 (RU 75, 457; FU 2020-07-10). In vigore dal
1° novembre 2020.
1. 1. 21-111
5
181.15
Allegato7
Ordinanza sul Registro dei membri (MRVO)
Identificatori e caratteristiche secondo il § 8 cpv. 1 MRVO
1. nome ufficiale e gli altri nomi di una persona attestati nei registri
dello stato civile
2. tutti i nomi di battesimo nell'ordine corretto
3. indirizzo di domicilio e indirizzo di recapito, inclusi codice postale e località
4. data e luogo di nascita
5. sesso
6. stato civile e matrimonio o unione domestica registrata
7. integrazione stato civile: separazione
8. relazioni personali
9. informazioni sui figli minorenni in materia religiosa senza dichia-
razione di confessione, purché un genitore sia evangelico-riformato
10. numero di assicurato AVS
11. numero di identificazione personale (Local ID)
12. identificatore federale di edificio (EGID)
13. identificatore federale di abitazione (EWID)
14. tipo di nucleo familiare
15. cittadinanza e luoghi di origine per le cittadine e i cittadini svizzeri
16. categoria di straniero
17. domicilio o residenza nella parrocchia, nonché parrocchia di residenza
o di domicilio
18. appartenenza a una comunità parrocchiale
19. diritto di voto e di elezione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 del Regola-
mento ecclesiastico6
20. in caso di trasferimento: data e parrocchia di origine rispettiva-
mente stato di origine
21. in caso di trasferimento: data e parrocchia di destinazione rispetti-
vamente stato di destinazione
22. data del trasferimento
23. in caso di decesso: data e luogo del decesso
24. data di ingresso o di uscita o di una dichiarazione di non apparte-
nenza
25. nome e indirizzo della persona titolare della custodia genitoriale
26. partecipazione a offerte di educazione religiosa obbligatorie
27. battesimo, cresima, matrimonio ecclesiastico e cerimonia funebre
6
nonché luogo e data
Abs. 1 dell'Ordinamento ecclesiale6
a. il cui esercizio e utilizzo da parte della Chiesa cantonale e delle
parrocchie,
b. i cui contenuti, in particolare gli identificatori e le caratteristiche,
per i quali vengono acquisite informazioni,
c. il trattamento delle informazioni ivi contenute sui membri della
Chiesa cantonale,
d. nell'ambito del quale il trattamento delle informazioni sui non
membri della Chiesa cantonale per scopi ecclesiastici.
Abs. 1 della Kirchenordnung, indipendentemente dalla registrazione di battesimo,
cresima, matrimonio religioso e funerale religioso nel registro dei
membri.
2
Ordinanza sul registro dei membri (MRVO)
2. Sezione: Contenuto del registro dei membri
181.15