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181.131 CH-ZH

Regolamento di esecuzione del Regolamento finanziario

75 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (75)

Testo normativo (75 Articoli)

Ambito di applicazione

Questa ordinanza si applica

a. fatte salve le disposizioni del § 30 FiVO, alle Parrocchie e alle

Associazioni di Parrocchie ai sensi del § 2 FiVO,

b. alla Chiesa cantonale.

Associazioni di parrocchie

Le associazioni di parrocchie che dispongono di un'aliquota fiscale parrocchiale uniforme e di una riscossione fiscale centralizzata sono considerate parrocchie ai sensi della presente ordinanza.

Kirchgemeinden und Landeskirche unterstehen für ihr Ver- Beschaffungs-

waltungs- und Finanzvermögen den Bestimmungen des kantonalen wesen

Rechts über das öffentliche Beschaffungswesen.

Le parrocchie e la Chiesa cantonale sono soggette, per i loro beni amministrativi e finanziari, alle disposizioni del diritto cantonale in materia di appalti pubblici.

2. Abschnitt: Grundsätze der Haushaltsführung

2. Sezione: Principi di gestione del bilancio

1 La contabilità dei comuni ecclesiastici e della Chiesa cantonale Contabilità

si conforma alle disposizioni del presente Regolamento e del Rego-

lamento finanziario.

(§ 8 RFin)

a.

2 I seguenti regolamenti sono considerati norme ai sensi del § 8 co. 3 RFin:14

a. per i comuni ecclesiastici, fatte salve disposizioni divergenti del

Regolamento finanziario e del presente Regolamento, il Rego-

lamento comunale e il manuale sulla contabilità dei comuni zuri-

ghesi,

b.11 per la Cassa centrale della Chiesa cantonale lo standard Swiss GAAP

FER.

1.4.23-120

1

181.131

Regolamento di esecuzione del Regolamento finanziario

Equilibrio di

bilancio

(§§ 6 co. 1

e 31 co. 1

RFin)

18 1 Per il calcolo del pareggio di bilancio a medio termine vengono

considerati i risultati dei conti annuali degli ultimi tre esercizi, il risul-

tato preventivato dell’esercizio corrente nonché i risultati dei successivi

tre anni secondo il piano finanziario.

2 La somma dei risultati conformemente al capoverso 1 può essere

negativa al massimo per cinque anni consecutivi.

3 Se la somma dei risultati conformemente al capoverso 1 produce

un importo negativo, questo deve essere motivato. La Commissione

Amministrativa della Chiesa illustra con quali misure verrà raggiunto il

pareggio di bilancio a medio termine entro i prossimi cinque anni.

Gestione dei

rischi

(§ 14 cpv. 3

dell’OFi)

a. In

generale

Obiettivi della

legislatura e

rapporto sulla

legislatura

3a Sezione: Controlling e rapporto

A. Controlling

1 Il Consiglio sinodale istituisce per la Chiesa cantonale un sistema

di gestione dei rischi.

2 Questo sistema supporta il Consiglio sinodale in particolare nel

a. valutare i rischi e la probabilità che si verifichi un danno,

nonché l'entità del danno che ne deriverebbe;

b. adottare le misure idonee a prevenire o ridurre i rischi

e a porre rimedio ai danni verificatisi.

3 Il Consiglio sinodale disciplina i dettagli.

1. Obiettivi legislativi del Consiglio ecclesiastico

Gli obiettivi legislativi del Consiglio ecclesiastico si orientano alla

missione e ai compiti della Chiesa cantonale. Essi illustrano quali

obiettivi il Consiglio ecclesiastico intende perseguire per la Chiesa cantonale,

tenuto conto della sua importanza nella società, durante il periodo

legislativo. Forniscono informazioni sulle misure per la loro attuazione

e sui loro effetti finanziari.

2. Obiettivi legislativi del Consiglio parrocchiale

Gli obiettivi legislativi del Consiglio parrocchiale si orientano, tenuto

conto degli obiettivi legislativi del Consiglio ecclesiastico, alla missione e ai

compiti della comunità parrocchiale nei campi di azione secondo

1 I componenti del piano finanziario sono

a. i dati chiave della politica finanziaria ed economica,

b. un conto economico previsionale,

c. gli elementi essenziali del bilancio,

d. una pianificazione degli investimenti.

2 Il piano finanziario presenta lo sviluppo per i quattro anni successivi,

in particolare

a. delle entrate e delle uscite,

b. del patrimonio netto della parrocchia o della Chiesa cantonale,

c. dell'aliquota d'imposta della parrocchia o del tasso del contributo

alla Cassa centrale,

d. del prelievo della capacità fiscale.

3 Il piano finanziario indica in particolare i progetti che

a. sono collegati agli obiettivi della legislatura,

b. hanno un impatto finanziario significativo,

c. sono rilevanti per la parrocchia o la Chiesa cantonale per altri

motivi.

4 Le federazioni di parrocchie ai sensi del § 2 redigono un piano

finanziario comune per le loro parrocchie.

B. Rapporto

Il rapporto annuale della Chiesa cantonale contiene una visione d'insieme della Chiesa cantonale nell'anno di riferimento. Fa riferimento alle priorità stabilite dal Consiglio ecclesiastico per l'anno di riferimento e presenta gli eventi più importanti nonché lo stato di attuazione degli obiettivi legislativi. Mostra le prestazioni della Chiesa cantonale nel contesto politico e della società civile.

Il rapporto annuale della Parrocchia presenta in particolare

a. gli aspetti essenziali nei campi d'attività svolti nell'anno di riferimento secondo

15

1.4.23-120

3

181.131

Piano finanziario

Relazione annuale

(§ 17 cpv. 1

OFi)

a. Chiesa regionale

b. Comuni

ecclesiastici

181.131

Ordinanza di esecuzione dell’ordinanza finanziaria

Vincolo di scopo

negativo

(§ 27 cpv. 4

OFi)

Programma di

attività e

Rapporti

(§ 29 OFi)

Scadenze

(§§ 24 cpv. 1,

28 e 44

lett. b OFi)

14 Il Consiglio della Chiesa incarica il Comitato di coordinamento

Finanze di verificare le percentuali di cui al § 27 cpv. 2

e 3 FiVO, non appena constata un cambiamento sostanziale delle basi

di calcolo.

14 1 Il Consiglio della Chiesa designa, secondo necessità, i dati e i documenti

richiesti per la preparazione del programma di attività ai sensi del § 19 cpv. 3

della Legge ecclesiastica, nonché per la rendicontazione ai sensi dei §§ 22

cpv. 1 e 25 cpv. 2 della Legge ecclesiastica. Esso ne dà tempestiva comunicazione

alle comunità ecclesiastiche.

2 Le comunità ecclesiastiche presentano al Consiglio della Chiesa i dati e i

documenti ai sensi del cpv. 1 nella forma da esso designata entro il 30

settembre del terzultimo anno prima dell'inizio di un periodo contributivo ai

sensi del

1. Le Parrocchie che non fanno parte di un'associazione di Parrocchie

ai sensi del § 2, presentano al Consiglio ecclesiastico il loro rendiconto

annuale, approvato dalla gestione della Chiesa, entro il 31 marzo

dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

2. Le associazioni di Parrocchie ai sensi del § 2 trasmettono al Consiglio

ecclesiastico il rendiconto annuale dell'associazione di Parrocchie,

approvato dal Consiglio direttivo, entro il 30 aprile dell'anno

successivo all'esercizio finanziario.

3. Le gestioni della Chiesa comunicano al Consiglio ecclesiastico, nella

forma da quest'ultimo designata, entro il 31 marzo

a. il ricavo derivante dalle imposte ecclesiastiche delle persone

giuridiche ottenuto nell'esercizio finanziario precedente,

b. i proventi e le spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente,

c. l'aliquota fiscale della Parrocchia nell'esercizio finanziario

precedente.

4. Per le Parrocchie che fanno parte di un'associazione di Parrocchie ai

sensi del

1 La destinazione di donazioni, legati e altre attribuzioni giunte a una

parrocchia ecclesiastica senza destinazione vincolata (§ 32 cpv. 3 OFin)

deve essere decisa secondo la ripartizione di competenza per le spese.

2 I proventi dei fondi vincolati ai sensi del cpv. 1 vengono accreditati

a questi fondi.

3 La commissione della chiesa iscrive i fondi vincolati separatamente

nel bilancio della parrocchia ecclesiastica.

1 Il Consiglio ecclesiastico approva una destinazione vincolata se

a. lo scopo è descritto con precisione,

b. esiste una corrispondente delibera della comunità parrocchiale e

c. i fondi vincolati ammontano nel singolo caso ad almeno Fr. 100000.

2 La Gestione ecclesiastica revoca una destinazione vincolata se

a. lo scopo è stato raggiunto,

b. la destinazione vincolata è divenuta inattuale o inefficace,

c. i fondi vincolati nel singolo caso ammontano a meno del 10%

dell'importo originariamente approvato,

d. lo scopo non è più stato perseguito da cinque anni.

3 La Gestione ecclesiastica può, alle condizioni di cui al cpv. 2,

deliberare la modifica di una destinazione vincolata conformemente all'art. 16 cpv. 1.

4 La Gestione ecclesiastica comunica senza indugio al Consiglio ecclesiastico la modifica o la

revoca di una destinazione vincolata da questo approvata. Essa trasferisce i fondi

disponibili al momento della revoca di una destinazione vincolata nel conto economico della comunità parrocchiale.

a. Principio

b. Approvazione

e Revoca

22 1 Se una comunità ecclesiastica dispone di un bene donato o il bene donato e

l'ufficio parrocchiale dispone di una cassa parrocchiale, questi sono considerati

contributi vincolati ai sensi dell'art. 91 della Legge comunale del 20 aprile 2015

(LC)3.

2 Le comunità ecclesiastiche gestiscono il bene donato e la cassa parrocchiale

ciascuno come conto speciale. L'art. 91 cpv. 2 LC³ non è applicabile.

3 Nella misura in cui è necessario per la salvaguardia del segreto professionale,

la commissione ecclesiastica e i parroci gestiscono i movimenti del conto

nel bene donato e nella cassa parrocchiale in modo tale che, durante la

revisione contabile e la verifica dei libri, non siano possibili conclusioni

sulle persone beneficiarie.

1.4.23-120

5

181.131 Ordinanza di esecuzione della Legge sulle finanze

Accantonamenti

per contributi

Soglia di

attivazione

(art. 34 LF)

Eredità e

donazioni

di terzi

Vigilanza

(artt. 36-38 LF)

14 Le parrocchie costituiscono accantonamenti per i contributi alla cassa centrale e alla perequazione finanziaria.

14 Il limite di attivazione per i beni patrimoniali del patri-

monio amministrativo è di Fr. 50000.

Abs. 1 des Kirchengesetzes ein.

3 Per le parrocchie che appartengono a un'associazione di parrocchie ai sensi

La vigilanza delle amministrazioni parrocchiali distrettuali e del

Consiglio ecclesiastico sulla gestione finanziaria e la contabilità delle

parrocchie è disciplinata dall'Ordinanza sulla vigilanza e la visita

nelle parrocchie.

5. Sezione: Finanze della Chiesa Cantonale

A. Contributo alla Cassa Centrale

Calcolo

(Artt. 43 e

44 lett. a OFin)

Scadenza,

interessi di mora

(Art. 44 lett. c OFin)

Contenuto

14 Il gettito netto delle imposte ecclesiastiche di una parrocchia

corrisponde al gettito totale delle imposte ecclesiastiche delle persone fisiche

e giuridiche entro un anno civile, dedotte le spese di riscossione

e i rimborsi delle imposte ai contribuenti nel relativo anno civile.

Le rettifiche di valore su crediti fiscali non vengono considerate.

1 Il Consiglio della Chiesa fattura alle parrocchie il contributo per la Cassa Centrale entro il 31 luglio dell'anno in corso. Il contributo scade per il pagamento a un quarto ciascuno il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno successivo.

2 Le parrocchie versano il contributo entro dieci giorni dalla scadenza sul conto indicato dal Consiglio della Chiesa.

3 Se una parrocchia non versa il contributo puntualmente, il Consiglio della Chiesa può riscuotere un interesse di mora del 5%.

B. Bilancio

1 Il budget della Cassa centrale si articola in un conto economico

e in un conto degli investimenti.

2 Il conto economico si articola in una parte suddivisa in base ai

campi d’azione conformemente all’art. 29 cpv. 1 del Regolamento ecclesia-

stico e in una parte corrispondente all’organizzazione strutturale della

Chiesa cantonale.

6

Ordinanza di esecuzione dell’Ordinanza finanziaria

181.131

3 Il credito di bilancio del conto economico è indicato come saldo

tra costi e ricavi. Costi e ricavi sono esposti separatamente. I versamenti

ai fondi e i prelievi dai fondi non sono inclusi.

4 Il credito di bilancio del conto degli investimenti comprende le

spese per investimenti. Le entrate da investimenti sono esposte sepa-

ratamente.

Articoli non ancora decisi al momento della budgetizzazione

Se gli aventi diritto al voto o il sinodo ecclesiastico non hanno ancora deciso un determinato progetto prevedibile al momento della budgetizzazione, le relative voci saranno incluse nel budget.

1 **Vincolo del credito di bilancio**

I crediti di bilancio possono essere utilizzati solo per le spese di quel centro di costo per il quale sono previsti.

2 Minori entrate e maggiori spese, nonché maggiori uscite per investimenti, devono essere compensate all'interno del credito di bilancio di un dipartimento dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.14

Spese indispensabili ai sensi del § 49 cpv. 3 OFS sono in particolare

a. le spese per il personale per i rapporti di lavoro esistenti e per il

ripristino dei posti vacanti, incluse le spese per il

compensazione del rincaro e per gli aumenti salariali individuali,

b. le spese per le quali potrebbe essere autorizzato un superamento

del credito ai sensi del § 51 cpv. 1 lett. a–c OFS,

c. le spese per progetti in corso,

d. le spese dovute all'utilizzo di un credito d'impegno ai sensi del

1 Il preventivo supplementare deve indicare

a. le cause dell'accresciuto fabbisogno di credito,

b. le compensazioni esaminate ed effettuate.

2 Il preventivo supplementare aumenta il credito di bilancio.

3 Se per un progetto, per il quale viene richiesto un credito supplementare,

è necessario un credito d'impegno, questo deve essere deliberato dal Consiglio della Chiesa

al più tardi con il credito supplementare o richiesto al Sinodo

della Chiesa.

4 Se un credito di bilancio del conto economico non è sufficiente perché i

ricavi risultano inferiori a quanto preventivato, non è richiesto un credito supplementare.

Delibera di bilancio

(art. 49 cpv. 3

FiVO)

Credito supplementare

(art. 50 FiVO)

1.4.23-120

7

181.131 Regolamento di esecuzione dell'Ordinanza sulle finanze

Superamento

del credito

(art. 51 FiVO)

Abs. 1 della Regolamento ecclesiastico7.

3 Nel rapporto legislativo il Consiglio ecclesiastico e l'amministrazione ecclesiastica

rendicontano al termine di una legislatura in merito a

a. il raggiungimento degli obiettivi legislativi;

b. l'adempimento del mandato e dei compiti durante la legislatura.

2

Regolamento di applicazione del Regolamento finanziario

1 Un trasferimento di credito è consentito al massimo nell'am-

bito della differenza tra il credito di bilancio e la fattura di un

centro di costo.

2 Il Consiglio della Chiesa approva i trasferimenti di credito. La

domanda di approvazione di un trasferimento di credito deve indicare

a. le cause del ritardo del progetto,

b. l'importo del trasferimento di credito richiesto,

c. la differenza tra il credito di bilancio e la fattura di un centro

di costo.

3 Il credito di bilancio di un centro di costo aumenta nell'anno

successivo nell'ambito del trasferimento di credito.

4 Se un progetto subisce ulteriori ritardi, un trasferimento di

credito deve essere nuovamente richiesto nell'anno successivo.

Amministrazione

(art. 53 Regolamento finanziario)

C. Fondi

14. Investimenti a scopo di un fondo vengono prefinanziati

dalla Cassa Centrale. Per la rifinanziazione vengono addebitati

al fondo ammortamenti e interessi calcolati.

D. Spese

Nozione (§ 54

cpv. 2 OFin)

1 Sono considerate uscite ai sensi dell’articolo 54 capoverso 2 del Regolamento finanze

in particolare

a. le diminuzioni del patrimonio finanziario al fine dell’erogazione delle

prestazioni previste dall’ordinanza ecclesiastica7, da ulteriori decreti e dalle

decisioni del Sinodo e del Consiglio della Chiesa,

b. le trasformazioni del patrimonio finanziario in patrimonio amministrativo,

c.14 i contributi legati a progetti,

d. i prestiti,

e. le fideiussioni e gli impegni di garanzia,

f. le rinunce a entrate.

8

Ordinanza di esecuzione concernente il Regolamento finanziario

181.131

2 I trapassi all’interno del patrimonio finanziario nonché i pagamenti per l’ammortamento di debiti non sono considerate uscite.

1. Principio dell'unità (§ 55 cpv. 5 Regolamento finanziario)14

Altezza delle spese

1 Se un progetto riguarda sia il conto economico che il conto investimenti, è necessario ottenere un'unica autorizzazione di spesa.

2 Se il Consiglio di Chiesa è competente per le spese nuove e vincolate, esso approva le spese simultaneamente. Se il Consiglio di Chiesa e il Sinodo di Chiesa sono competenti, il Consiglio di Chiesa decide in merito alle spese di sua competenza con riserva dell'approvazione delle restanti spese e presenta contemporaneamente la proposta di autorizzazione di tali spese.

1 Nel computo delle spese sono incluse

a. tutte le spese che si presentano dopo la delibera sul progetto previsto ($ 54 cpv. 2

FiVO), in particolare

1. costi di progettazione, nella misura in cui non sia stata adottata una delibera

separata in merito,

2. acquisizione di terreni,

3. conversione di attività finanziarie in attività amministrative,

4. costi di costruzione, inclusi i costi per le opere provvisorie,

5. smantellamenti in caso di rapporti di locazione,

6. le attrezzature necessarie per un uso appropriato,

7. riserve per imprevisti,

8. imposte e tasse.

b. le spese per contributi d’investimento che si presentano prima della delibera,

nella misura in cui debbano essere attivate in base alla normativa applicabile

ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b.

2 La spesa interna di un progetto non viene inclusa nel computo delle spese. Le riserve per imprevisti sono indicate separatamente.

3 Gli immobili del patrimonio finanziario vengono trasferiti al patrimonio amministrativo al valore contabile corrente.

4 Per i prestiti, è determinante il loro importo.

5 L'ammontare delle spese per fideiussioni e impegni di garanzia è determinato dall'importo massimo dell'obbligazione della Chiesa regionale. Se l'importo massimo non può essere determinato in modo affidabile, il Sinodo della Chiesa decide sulla fideiussione o sull'impegno di garanzia.

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181.131

Ordinanza esecutiva del Regolamento finanziario

Leasing

Approvazione

delle spese

(art. 61 cpv. 1

FiVO)

a. Forma

b. Contenuto

Rendiconto

del credito

(art. 61 cpv. 2

e 3 FiVO)

1 Il leasing senza intento di acquisto (leasing operativo) è trattato come

una spesa ricorrente, il leasing con intento di acquisto (leasing finanziario) come

una spesa una tantum.

2 La convenienza economica delle spese per leasing deve essere dimostrata

caso per caso.

Le spese sono autorizzate con delibera del Consiglio di Chiesa o

mediante sottoscrizione del documento contabile da parte della persona

designata come autorizzata dal Consiglio di Chiesa.

1 Il Consiglio della Chiesa espone nelle spiegazioni relative

all'autorizzazione di spesa

a. la base legale,

b. la conformità con la missione della Chiesa cantonale e gli obiettivi

di legislatura,

c. la posizione di bilancio richiesta,

d. informazioni sulla durata di utilizzo,

e. le spese e i proventi successivi in conto capitale,

f. le spese e i proventi successivi operativi, di personale e indiretti.

2 Esso stabilisce nella decisione sull'utilizzo di un credito d'impegno

a. lo svolgimento e l'organizzazione del progetto,

b. informazioni sulla conclusione di contratti per l'utilizzo del credito,

c. le modalità di pagamento,

d. in caso di suddivisione di un credito quadro in crediti per singoli

oggetti, con il primo credito per singolo oggetto, il programma dei

ulteriori crediti per singoli oggetti,

e. la cadenza di rendicontazione per le spese ricorrenti.

a.

b.

1 Il Consiglio della Chiesa illustra nella rendicontazione dei crediti

a. in che misura gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti,

b. l'ammontare delle spese approvate ed effettuate, inclusa la

motivazione di eventuali scostamenti,

c. le misure adottate per il rispetto dell'approvazione delle spese,

d. le maggiori o minori spese dovute all'inflazione, qualora

l'approvazione delle spese contenga una clausola di adeguamento

dei prezzi,

e. l'utilizzo delle riserve.

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Regolamento di esecuzione del Regolamento finanziario

181.131

2 Gli importi pendenti di modesta entità possono essere stimati.

3 Le spese che sono autorizzate tramite la sottoscrizione del

documento contabile da parte della persona designata come

autorizzata dal Consiglio della Chiesa non necessitano di una

rendicontazione dei crediti ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 RFin.

E. Entrate

1 Il Consiglio della Chiesa decide in merito al trasferimento di beni del patrimonio amministrativo non più necessari, dal patrimonio amministrativo al patrimonio finanziario.

2 Tali beni devono essere nuovamente valutati al momento del trasferimento e vengono trasferiti al patrimonio finanziario a tale valore.

1 Il Consiglio direttivo è competente per la stipulazione di contratti

che generano entrate dopo deduzione delle prestazioni della Chiesa

cantonale.

2 Nei contratti che concedono diritti di superficie, il canone annuo

del diritto di superficie è considerato un’entrata ricorrente.

Il Consiglio parrocchiale decide sull'accettazione di eredità e di lasciti di terzi.

Eredità e

Lasciti di

Terzi

F. Conto annuale

§§ 42 e 43.15

14 La soglia di attivazione per gli attivi del patrimonio di amministrazione è di Fr. 100000. Determinanti sono i costi complessivi di un progetto o di un’operazione di acquisto.

§§ 45-47.15

Soglia di attivazione

14 1 L'ammortamento del patrimonio amministrativo avviene di

regola in modo lineare e pianificato sulla base delle durate di utilizzo ai sensi del cpv. 2.

2 Il Consiglio della Chiesa disciplina le categorie di investimento e le relative

durate di utilizzo in un regolamento.20

3 I terreni, i prestiti e le partecipazioni del patrimonio amministrativo

non vengono ammortizzati. Se necessario, si procede a una rettifica

di valore.

§§ 49-53.15

Ammorta-

menti (§ 65

cpv. 1 e 2

dell'OFi)

1.4.23-120

11

181.131

Ordinanza di esecuzione dell’ordinanza finanziaria

Direttive

in materia di

investimenti

Il Consiglio sinodale emana direttive concernenti l'investimento

del patrimonio finanziario della Chiesa cantonale.

§§ 55-58.15

Ufficio di revisione

(§ 66 cpv. 1

OFi)

G. Verifica14

12 Il Sinodo della Chiesa nomina l'organo di revisione della

Chiesa cantonale.

Cantonale

Media del

potenziale fiscale

(art. 71 OFi)

Media ponderata

delle aliquote

d'imposta

ecclesiastica (art. 75

cpv. 4 OFi)

Prelevamento dal

potenziale fiscale

a. Basi di calcolo

(artt. 71 e 73

cpv. 1 OFi)

b. Versamento dei

contributi

(art. 70 cpv. 1 lett. a

e b OFi)

Sezione 6: Perequazione finanziaria

Il mezzo cantonale della forza fiscale delle parrocchie ecclesiastiche (Kirchgemeinden) si calcola come somma dei proventi netti dell'imposta ecclesiastica delle parrocchie ecclesiastiche per punto percentuale d'imposta, divisa per il numero dei membri della Chiesa nazionale.

1 Per il calcolo della media cantonale ponderata dei piedi

d'imposta ecclesiastica, per ogni parrocchia il rispettivo piede d'imposta

viene moltiplicato per il numero dei contribuenti della parrocchia.

La somma di questi risultati viene divisa per il numero dei contribuenti

di tutte le parrocchie e questo risultato viene arrotondato per eccesso o per difetto

al numero intero più vicino.14

2 Determinante è il numero dei contribuenti nelle parrocchie

al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente, secondo

il rilevamento dell'Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo.

1 L'ammontare del prelievo di forza impositiva di una parrocchia si

calcola sulla base del gettito netto delle imposte ecclesiastiche e

dell'aliquota dell'imposta ecclesiastica dell'esercizio contabile precedente.

2 Determinante è il numero dei membri delle parrocchie e

della Chiesa cantonale al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente,

secondo il rilevamento della popolazione residente ai sensi dell'art. 15 del

Regolamento alla Legge sulle Chiese e alla Legge sulle comunità ebraiche

riconosciute.

1 Il Consiglio sinodale fattura, entro il 31 luglio, alle Parrocchie sog-

gette al prelievo della capacità fiscale il previsto contributo di pere-

quazione finanziaria14 per l’anno seguente.

2 Contributi inferiori a Fr. 1500 non vengono fatturati. La quota di

prelievo della capacità fiscale viene adeguata secondo necessità.

12

Ordinanza esecutiva del Regolamento finanziario

181.131

3 Il contributo è dovuto per metà il 31 gennaio e per metà il 31 luglio

dell’anno seguente.

4 Il Consiglio sinodale riscuote per i contributi versati in ritardo gli

interessi di mora conformemente all’art. 23 cpv. 3.

**14. Prestazioni dalla compensazione finanziaria**

Le parrocchie che richiedono prestazioni dalla compensazione finanziaria allegano alla loro domanda

a. il rendiconto dell'esercizio contabile precedente,

b. il budget dell'anno corrente e dell'anno successivo,

c. i valori di riferimento e gli indicatori designati dal Consiglio della Chiesa.

**a. Domanda**

(§ 76 OCF)

1 Obbliga il Consiglio ecclesiastico una parrocchia al rimborso, Obbligo di

risp. alla restituzione di prestazioni dal riequilibrio finanziario14, il rimborso

relativo importo da rimborsare diviene esigibile dieci giorni dopo il (§ 78 FiVO)

passaggio in giudicato della corrispondente decisione del Consiglio

ecclesiastico.

2 Il Consiglio ecclesiastico riscuote, per i rimborsi effettuati in ritardo,

gli interessi di mora ai sensi del § 23 cpv. 3.

3 Il diritto alla restituzione di prestazioni dal riequilibrio finanziario14

si prescrive con lo scadere di cinque anni dal loro versamento.

Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e la struttura originale preservata

1 Le comunità parrocchiali che intendono richiedere prestazioni di perequazione finanziaria¹⁴ c. Termini

presentano la loro domanda al Consiglio ecclesiastico entro e non oltre (§ 70 cpv. 1

lett. c-e FiVO)

il 10 settembre. Il Consiglio ecclesiastico prende posizione sulla domanda entro e non oltre

il 31 ottobre.

2 L'erogazione delle prestazioni di perequazione finanziaria¹⁴ avviene

al 30 settembre dell'anno per cui sono richieste. Il Consiglio ecclesiastico

può, in casi motivati, concedere a una comunità parrocchiale l'erogazione parziale

o totale delle prestazioni prima di tale data.

3 Le comunità parrocchiali che hanno percepito prestazioni di perequazione finanziaria¹⁴

presentano al Consiglio ecclesiastico il loro conto annuale, approvato dall'amministrazione parrocchiale,

entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio contabile. Le associazioni di comunità parrocchiali ai sensi dell'articolo 2, che hanno percepito prestazioni di perequazione finanziaria¹⁴,

trasmettono al Consiglio ecclesiastico il conto annuale approvato dal direttivo

entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio contabile.

7. Sezione: Contributi

A. Contributi della Chiesa nazionale

Artt. 67-74.¹⁵

1.4.23-120

13

181.131

Ordinanza di esecuzione dell'Ordinanza sulle finanze

Pagamento parziale

(Art. 86a cpv. 3

FiVO)

1. **Pagamenti Rateali dei Contributi della Chiesa Cantonale**

1. I pagamenti rateali dei contributi della Chiesa Cantonale, nell'ambito dell'art. 86 a cpv. 1 e 2 FiVO, vengono erogati su richiesta e in base ai crediti approvati.

2. Annualmente possono essere effettuati al massimo due pagamenti rateali.

3. ...

**§§ 76-78.**

**Contributi per Costi di Progetto**

**(Art. 88 a FiVO)**

a. Tipologie

b. Requisiti

c. Contributo Base e Contributo Pro Capite

**B. Contributi per Aggregazioni di Comuni**

14 1 Quali contributi ai costi di progetto ai sensi del § 88 a OFS si

intendono il finanziamento iniziale, il contributo di fusione e il con-

tributo d'integrazione.

2 Il finanziamento iniziale partecipa in base alla spesa ai costi che

sorgono per una parrocchia nel quadro di una fusione a seguito del-

l'utilizzo di servizi di consulenza.

3 Il contributo di fusione è un contributo forfettario ai costi della

riorganizzazione di una parrocchia fusa.

4 Il contributo d'integrazione sostiene, in base alla spesa, la crescita

congiunta della parrocchia fusa, partecipando ai costi che le sorgono

a seguito dell'utilizzo di servizi di consulenza.

14 1 Il finanziamento iniziale è concesso a una parrocchia che partecipa

a un progetto di fusione con altre parrocchie e che, nell'ambito di

tale progetto, ricorre a servizi di consulenza a pagamento.

2 Il diritto a un contributo per la fusione sorge non appena la decisione

del Sinodo della Chiesa, con la quale ha approvato la fusione, è

passata in giudicato.

3 Il contributo di integrazione è concesso a una parrocchia fusionata

non appena la decisione del Sinodo della Chiesa, con la quale ha

approvato la fusione, è passata in giudicato e a condizione che la

parrocchia fusionata, nell'ambito di un processo di integrazione

accompagnato da esperti, ricorra a servizi di consulenza a pagamento.

14 1 I contributi ai costi del progetto sono costituiti da un

contributo fisso e da un contributo pro capite.

2 Il contributo fisso si determina in base al numero di parrocchie

coinvolte in un'unione.

14

Ordinanza di esecuzione della Legge finanziaria

181.131

3 Il contributo pro capite si determina in base al numero dei membri della

parrocchia richiedente. Determinante è il numero di membri accertato dall'Ufficio

di statistica del Cantone di Zurigo al 31 dicembre dell'anno

precedente quello in cui viene presentata la domanda di contributo.

4 Il Consiglio sinodale fissa il contributo fisso e il contributo pro capite

nell'ambito e per la durata dei crediti approvati.

14 1 La sovvenzione iniziale e il contributo d'integrazione sono con-

cessi solo per le prestazioni di consulenza effettivamente fruite e com-

provate.

2 La sovvenzione iniziale e il contributo d'integrazione corrispondono

ciascuno al massimo alla somma del contributo di base e del contributo

pro capite spettanti alla parrocchia richiedente.

3 Il contributo di aggregazione corrisponde alla somma del contributo

di base e del contributo pro capite. Esso viene erogato indipendentemente

dall'onere effettivo.

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

21 1 I contributi ai costi di progetto sono erogati una sola volta - e. Procedura

2 Qualora una parrocchia unificata partecipi a un'ulteriore unificazione di parrocchie, ha nuovamente diritto a contributi per i costi di progetto.

3 Se una parrocchia partecipa a più progetti di unificazione, le viene concessa la sovvenzione iniziale solo per il primo progetto di unificazione. Per gli ulteriori progetti di unificazione, viene conteggiata nel calcolo del contributo di base ai sensi del § 80 cpv. 2.

4 Le parrocchie presentano una domanda di contributi per i costi di progetto

a. per la sovvenzione iniziale, fino a un anno dopo la conclusione del progetto di unificazione, ma al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della decisione favorevole del Sinodo della Chiesa sull'unificazione,

b. per il contributo di unificazione, fino a un anno dopo l'entrata in vigore della decisione favorevole del Sinodo della Chiesa sull'unificazione,

c. per il contributo di integrazione, fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della decisione favorevole del Sinodo della Chiesa sull'unificazione.

5 Il diritto ai contributi ai sensi del § 79 si estingue tre anni dopo la scadenza dei termini ai sensi del cpv. 4.

6 Per il resto, il Consiglio della Chiesa disciplina la procedura.

1.4.23-120

15

181.131

Ordinanza di esecuzione del regolamento finanziario

Contributi per il risanamento dei debiti

(§ 88 b del Regolamento finanziario)

a. Requisiti

b. Basi di calcolo

c. Ammontare del contributo

d. Procedura

13 Un contributo di sgravio ai sensi del § 88b cpv. 1 OFSF può

essere erogato a una parrocchia unificata per ogni parrocchia parteci-

pante,

a. che conta al massimo 3000 membri,

b. che presenta un debito netto superiore a 200 franchi per membro e

c.17 che per tre anni ha avuto un’aliquota d’imposta almeno tre punti

percentuali superiore alla media cantonale ponderata delle aliquote

d’imposta ecclesiastica ai sensi del § 61 cpv. 1.

19 1 Per il numero dei membri conformemente al § 83 a cpv. 1 lett. a è

determinante il numero dei membri rilevato dall'Ufficio di statistica del

Cantone di Zurigo al 31 dicembre 2017.

2 Il debito netto conformemente al § 83 a cpv. 1 lett. b si calcola secondo

l'Allegato 2 cifra 3.4 dell'Ordinanza comunale4. Determinante è il conto

preventivo approvato dall'assemblea della comunità parrocchiale per l'anno

2017.

3 Per l'aliquota d'imposta conformemente al § 83 a cpv. 1 lett. c sono determinanti

gli anni 2015, 2016 e 2017.

13 1 Per le parrocchie coinvolte con un massimo di 2000 membri,

il contributo di risanamento del debito corrisponde al risultato della

moltiplicazione dell'importo per cui il debito netto pro membro supera

i 200 franchi, per il numero di membri della parrocchia.

2 Le parrocchie coinvolte con più di 2000 e un massimo di

3000 membri ricevono un contributo di risanamento del debito ridotto,

che corrisponde al risultato della moltiplicazione dei seguenti fattori

a. contributo di risanamento del debito conformemente al cpv. 1,

b. 3000 meno il numero di membri conformemente al § 83b cpv. 1

diviso per 2000.

3 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce il contributo di risanamento

del debito caso per caso, nell'ambito e per la durata dei crediti approvati.

13 1 Le parrocchie partecipanti a un’aggregazione presentano la

domanda di un contributo di risanamento finanziario tempestivamente,

in modo che il Consiglio ecclesiastico possa decidere al riguardo

prima della delibera delle parrocchie partecipanti sull’aggregazione.

2 L’erogazione del contributo di risanamento finanziario avviene

dopo l’entrata in vigore della decisione del Sinodo ecclesiastico sull’ag-

gregazione, alla parrocchia aggregata.

16

Ordinanza di esecuzione della Legge sulle finanze

181.131

3 Un contributo di risanamento finanziario viene concesso solo una

volta a ciascuna parrocchia partecipante a un’aggregazione e a una

parrocchia aggregata alla quale, conformemente al cpv. 2, è stato erogato

un contributo di risanamento finanziario.

4 Qualora le domande di un contributo di risanamento finanziario

superino il credito preventivato, il Consiglio ecclesiastico considera,

nell’ordine seguente, il rinvio di una domanda

a. il momento della presentazione della domanda,

b. lo stato del progetto di aggregazione in questione,

c. la situazione finanziaria delle parrocchie partecipanti.

13 1 Le parrocchie unite, alle quali è stato versato un contributo di

risanamento del debito, presentano annualmente al Consiglio

ecclesiastico, per dieci anni solari successivi all’erogazione del

contributo, il conto annuale e il bilancio.

2 Se il capitale proprio di una parrocchia unita, alla quale è stato

versato un contributo di risanamento del debito, aumenta di almeno una

volta e mezzo l'importo del contributo erogato entro cinque anni dal

versamento, in particolare tramite la vendita di immobili, la

trasformazione di beni amministrativi in beni finanziari o tramite

elargizioni di terzi senza destinazione specifica, il contributo di

risanamento del debito deve essere rimborsato.

3 Se l'aumento del capitale proprio di cui al capoverso 2 si verifica

oltre cinque anni dopo il versamento del contributo di risanamento del

debito, l'importo da rimborsare si riduce di un quinto per ogni anno

successivo.

4 Il Consiglio ecclesiastico decide sul rimborso.

5 L’importo da rimborsare diventa esigibile entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione di cui al capoverso 4.

8. Sezione: Immobili delle parrocchie

13 1 I professionisti conformemente al § 89 cpv. 3 e il servizio specializzato

conformemente al § 89 d cpv. 2 OFin mettano in conto alle parrocchie le

prestazioni fornite secondo il dispendio.

2 Se i professionisti o il servizio specializzato fanno parte dei Servizi

ecclesiastici generali, essi devono, nel conteggio del dispendio,

assicurarsi che i loro introiti dalle prestazioni a favore delle parrocchie

non superino i loro costi annuali.

Servizio

specializzato

(§§ 89 cpv. 3 e

89 d cpv. 2

OFin)

1.4.23-120

17

181.131

Ordinanza di esecuzione dell'Ordinanza sulle finanze

Standard di ampliamento

13 1 Nelle ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni di

immobili ecclesiastici, va scelto uno standard di allestimento e

installazione solido, semplice e adeguato allo scopo.

2 Per le case e gli appartamenti parrocchiali rimangono riservati

i §§ 94–97 del Regolamento concernente il ministero pastorale

nella Chiesa cantonale.

Sezione 9: Disposizioni transitorie e finali

Rapporto annuale

Ammortamenti

Le Chiese parrocchiali e il Consiglio ecclesiastico redigono i loro rappor-

ti annuali per l'anno 2011 per la prima volta conformemente ai §§ 10 e 11.

1. Ammortamenti e rettifiche di valore vengono effettuati per la prima volta per l'esercizio 2012, conformemente a § 19 e §§ 48–50.

2. Non viene effettuata alcuna rivalutazione del patrimonio amministrativo.

3. I valori contabili residui degli elementi del patrimonio amministrativo soggetti ad ammortamento, esistenti all'inizio dell'anno 2012, vengono ammortizzati linearmente. L'ammortamento avviene per una durata di almeno cinque e al massimo otto anni. Le Amministrazioni Parrocchiali e il Consiglio della Chiesa stabiliscono la durata nel singolo caso.

4. Se l'ammortamento ai sensi del cpv. 3 comporta un onere eccessivo per una parrocchia, per il conguaglio finanziario14, nella misura in cui una parrocchia riceve prestazioni da quest'ultimo, o per la Cassa Centrale, il Consiglio della Chiesa può prolungare la durata dell'ammortamento nel singolo caso fino a un massimo di 20 anni.10

5. La contabilità immobiliare ai sensi del § 19 cpv. 2 e del § 48 cpv. 2 deve essere redatta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Contributi alla

Cassa Centrale

Rendiconto annuale

Conguaglio finanziario

Contributi della

Chiesa cantonale

e contributi di costruzione

La scadenza e il pagamento dei contributi alla Cassa centrale, che sono stati fissati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati dall'articolo 23.

La contabilità annuale della Cassa Centrale sarà redatta per la prima volta per l'esercizio 2011 ai sensi degli articoli 42–53.

Le restituzioni di prestazioni derivanti dal perequazione finanziaria, erogate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono disciplinate dall'articolo 65.

Art. 18

**Ordinanza di esecuzione dell’Ordinanza concernente la gestione finanziaria**

**181.131**

La presente Ordinanza è applicabile, dalla sua entrata in vigore, alle domande di contributi pendenti prima della sua entrata in vigore, nonché ai contributi della Chiesa cantonale e ai contributi di costruzione già concessi o versati.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate

a. l'Ordinanza sui contributi statali per nuove costruzioni, trasformazioni e

ristrutturazioni di chiese e case parrocchiali del 24 settembre 1980;

b. l'Ordinanza sull'erogazione di contributi statali per chiese e case parrocchiali

del 22 ottobre 1980;

c. tutte le direttive, le istruzioni e le decisioni del Consiglio ecclesiastico, delle parrocchie

e delle associazioni parrocchiali che siano in contrasto con la presente Ordinanza.

Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Diritto previgente

Entrata in vigore

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 4 ottobre 2017

(RU 72, 592)

I. Salvo disposizione contraria, le disposizioni sostanziali in materia

di bilancio della legge sui comuni e dell'ordinanza sui comuni, nonché

della revisione parziale dell'ordinanza sulle finanze del 2 maggio 2017

e della revisione parziale dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza

sulle finanze del 4 ottobre 2017, sono applicate per la prima volta al

budget 2019. Quest'ultimo mostra, a livello di aree funzionali e gruppi di

conti, un confronto con il budget 2018. Per il resto, per le comunità

religiose si applicano i §§ 47 commi 2 e 3, nonché 48 dell'ordinanza sui

comuni.

II. Le comunità religiose registrano il capitale proprio vincolato e quello

non vincolato ai sensi del § 122 della legge sui comuni per la prima

volta nel conto annuale 2019 sulla base dei valori del bilancio di

chiusura al 31 dicembre 2018.

III. Le comunità religiose redigono al 1° gennaio 2019 un bilancio di

apertura, nel quale vengono rivalutati

a. le immobilizzazioni finanziarie secondo i valori di mercato,

b. gli accantonamenti e i ratei e risconti secondo i valori nominali.

IV. Le immobilizzazioni amministrative non vengono rivalutate.

1.4.23-120

19

181.131 Ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze

V. Agli ammortamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze del 4 ottobre 2017, rimangono applicabili i §§ 19 comma 4 e 48 dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze nella versione del 19 gennaio 2010.

VI. Il diritto delle comunità religiose ai contributi edilizi garantiti dal Consiglio ecclesiastico al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'ordinanza sulle finanze del 2 maggio 2017 rimane in essere. I §§ 79–81 e 83 dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze nella versione del 19 gennaio 2010 rimangono applicabili a tali contributi edilizi.

VII. Agli aiuti edilizi garantiti o versati rimane applicabile il § 82 dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze nella versione del 19 gennaio 2010.

VIII. I contributi per i costi di progetto, che sono stati erogati prima dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'ordinanza di esecuzione dell'ordinanza sulle finanze del 4 ottobre 2017, sono considerati finanziamenti iniziali ai sensi del § 79 comma 2.

IX.16 Le comunità religiose possono registrare i contributi da accantonare alla cassa centrale ai sensi del § 18 e i versamenti al conguaglio finanziario negli esercizi 2019 e 2020 come scritture contabili non attinenti al conto economico nel bilancio (capitale proprio ad accantonamenti). La direzione ecclesiastica decide in merito per entrambi gli anni in modo unitario, al più tardi unitamente alla decisione sul budget 2019.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 febbraio 2021 (RU 76, 118)

lit. b della Kirchenordnung7,

e. ulteriori spese, qualora la loro mancata effettuazione violerebbe

il principio della gestione economica del bilancio o il principio

di buona fede.

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