Regolamento della Legge sulla Chiesa e della Legge sulle Comunità Ebraiche Riconosciute
Indice delle disposizioni (39)
Testo normativo (39 Articoli)
In questa ordinanza si intende per
1. enti ecclesiastici cantonali
a. la Chiesa evangelica riformata del Cantone,
b. l'Ente cattolico romano,
Termini
c. la Parrocchia cattolico-cristiana;
2. comunità ebraiche riconosciute
a. la Comunità israelitica di Culto di Zurigo,
b. la Comunità ebraica liberale;
3. enti aventi diritto
gli enti e le comunità menzionati ai capoversi 1 e 2;
4. Direzione
la Direzione della giustizia e degli affari interni.
Wenden die kirchlichen Körperschaften kantonales Recht Anwendung
subsidiär an, gilt dieses als kirchlich-körperschaftliches Recht.
Le persone giuridiche ecclesiastiche applicano il diritto cantonale
in via sussidiaria, questo si considera diritto delle persone giuridiche ecclesiastiche.
1 Il Consiglio di Stato sorveglia gli enti ecclesiastici cantonali e le
comunità ebraiche riconosciute per quanto concerne il rispetto del
diritto cantonale applicabile.
sussidiario
diritto
(art. 5 cpv. 3
e 17 LCE)
Vigilanza statale
(art. 6 cpv. 2 e
11 cpv. 4 LCE,
1 Le parrocchie e le comunità ebraiche riconosciute
comunicano al comune di domicilio le notifiche di appartenenza confessionale o religiosa
che sono state loro rivolte.
2 Se, per i bambini e i giovani non ancora in età di discernimento religioso,
non è disponibile alcuna notifica sulla loro appartenenza confessionale o religiosa, l'ufficio anagrafe
lo comunica alla parrocchia o alla comunità ebraica riconosciuta
a cui appartiene un genitore.
3 Se non tutte le persone di una famiglia, di una convivenza di fatto
o di un'unione registrata appartengono alla medesima
corporazione ecclesiastica cantonale, le parrocchie interessate
sono autorizzate a ottenere dal registro degli abitanti i dati
relativi a tali persone conformemente all'art. 15 cpv. 1 KiG.
È la competenza per l'approvazione di modifiche di destinazione o
di alienazioni di case parrocchiali e chiese di proprietà delle
comunità ecclesiastiche, conformemente ai contratti e alle annotazioni nel registro fondiario,
attribuita al Consiglio di Stato, essa viene trasferita agli Esecutivi degli enti ecclesiastici cantonali.
1 Diritto di ammissione all'attività di cura pastorale negli istituti del Cantone e dei Comuni hanno tutti i ministri di culto ammessi all'attività di cura pastorale nella loro corporazione ecclesiastica cantonale o nella comunità ebraica riconosciuta.
2 Per l'ammissione all'attività di cura pastorale in un penitenziario essi necessitano inoltre di una raccomandazione esplicita da parte della relativa corporazione ecclesiastica cantonale o comunità ebraica riconosciuta.
3 Se un istituto respinge la richiesta di ammissione all'attività di cura pastorale, emana una decisione.
1 Disposizioni degli organi ecclesiastici sono impugnabili dinanzi
agli organi statali, qualora si faccia valere la violazione di diritto can-
tonale direttamente applicabile.
2
Ordinanza sulla LCE e sulla LLE
180.11
2 Qualora si faccia valere la violazione di diritto ecclesiastico-corporativo,
la via giuridica si determina in base alle disposizioni degli enti ecclesiastici
cantonali.
3 Se entrambe le vie giuridiche sono esperite, le istanze competenti
regolano la procedura in uno scambio di opinioni.
4 Disposizioni degli organi della Parrocchia Cristiana Cattolica
sono impugnabili anche dinanzi agli organi statali, qualora si basino
su diritto ecclesiastico-corporativo.
Competenza
in caso di
modifiche di
destinazione
d'uso di immobili
ecclesiastici
(§ 32 LCE)
Ammissione all'attività
pastorale
(§ 16 LCE)
Il Consiglio distrettuale decide le controversie tra comunità ecclesiastiche o comunità ebraiche riconosciute e comuni politiche o comuni scolastici sull'uso di locali scolastici.
b. Locali scolastici
(§ 14 KiG, § 11 GjG)
1 La Direzione dei lavori pubblici valuta, su richiesta degli enti ecclesiastici cantonali, i progetti di costruzione delle parrocchie per chiese e case parrocchiali.
2 L'accesso degli enti ecclesiastici cantonali ai documenti relativi a chiese e case parrocchiali disponibili presso il Cantone è garantito. Gli enti ecclesiastici cantonali hanno diritto a estratti gratuiti da tali documenti.
8 La Raccolta delle leggi e la rubrica «Legislazione e diritti politici» Raccolta delle leggi
del Foglio ufficiale sono a disposizione gratuitamente degli enti ecclesiastici
cantonali per la pubblicazione dei loro decreti e ordinanze.
2. Sezione: Finanze
A. Principi
Rechtsschutz
a. Allgemein
(§ 18 Abs. 1 KiG)
2 Garantisce che la Chiesa evangelica riformata cantonale e la Corporazione cattolica romana esercitino la vigilanza sulle parrocchie, nella misura in cui queste applicano il diritto ecclesiastico-corporativo.
3 La vigilanza nell'ambito delle imposte ecclesiastiche è limitata alla loro riscossione secondo le disposizioni della legge tributaria dell'8 giugno 19976.
1 I corpi ecclesiastici gestiscono i loro bilanci secondo i principi
della legalità, della parsimonia e dell'economicità.
2 I corpi ecclesiastici cantonali utilizzano strumenti di gestione e
controllo riconosciuti per la direzione del loro bilancio finanziario.
3 Essi assicurano che le parrocchie impieghino tali strumenti in modo
appropriato per le proprie esigenze.
1. Gli enti ecclesiastici, nella tenuta della contabilità, si conformano ai principî
della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.
1.7.12 - 77
3
180.11
Ordinanza sulla LCE e sulla LCi
Comparabilità
Vigilanza finanziaria
Rilevamento
della
popolazione
residente
Programmi di attività
a. Contenuto e
struttura (§§ 19
cpv. 2 e 3 e
21 cpv. 3 LCE)
b. Termine di
presentazione
c. Presa di
posizione della
Direzione
(§ 19 cpv. 4
LCE)
2 La Chiesa evangelica riformata cantonale e l’Ente cattolico romano riassu-
mono le parti essenziali dei conti delle loro parrocchie e dell’ente ecclesiasti-
co cantonale in un conto globale.
1 La gestione finanziaria e il rendiconto generale della Chiesa
evangelico-riformata del Cantone e della Corporazione cattolico-romana devono
essere paragonabili.
2 La Direzione emana direttive nella misura in cui non si giunga
a un accordo tra la Chiesa evangelico-riformata del Cantone e la Corporazione
cattolico-romana.
1.7.12 - 77
1
180.11 Ordinanza concernente la LFC e la LGC
Obblighi di
comunicazione
(Art. 15 LFC,
Il Consiglio di Stato vigila sull'osservanza dei requisiti minimi di diritto finanziario da parte degli enti ecclesiastici cantonali. A tal fine, si avvale del Servizio di revisione contabile.
Die Mitglieder der anspruchsberechtigten Körperschaften
werden bei der Erhebung der Wohnbevölkerung gesondert gemäss Ver-
ordnung zum Finanzausgleichsgesetz vom 29. November 19782 erfasst.
B. Prestazioni statali
1 I programmi di attività della Chiesa evangelico-riformata
del Cantone e dell'Ente ecclesiastico cattolico romano comprendono
anche le attività delle parrocchie.
2 I programmi di attività si suddividono in settori e forniscono
informazioni sul contenuto, l'effetto previsto, la cerchia dei destinatari,
il tipo di fornitura delle prestazioni e il finanziamento delle attività
contemplate.
3 Essi devono essere comparabili. Gli enti aventi diritto si
accordano sulla suddivisione dei programmi di attività. Se non si
raggiunge un accordo, decide la Direzione.
Le organizzazioni ammissibili presentano i loro programmi di attività alla Direzione entro la fine di marzo del penultimo anno precedente l'inizio di un periodo contributivo.
1 La Direzione prende posizione entro fine aprile sui programmi
di attività presentati dagli enti aventi diritto.
2 A tal fine richiede un parere speciale di quelle Direzioni del
Consiglio di Stato il cui ambito di attività è interessato dalle attività
contemplate nei programmi.
4
Ordinanza concernente la LGE e la LGG
180.11
1 Se la Direzione e un Ente avente diritto divergono nella valutazione dell’ampiezza e del contenuto di un programma di attività, esse tentano di raggiungere un accordo.
2 Se non si raggiunge un accordo, il Consiglio di Stato decide nell’ambito della proposta al Gran Consiglio.
1. La Direzione sottopone al Consiglio di Stato, sulla base dei nuovi Crediti e
programmi di attività e del periodo di contribuzione, che è oggetto di contributi
rendicontazione ai sensi del § 23, entro la fine di agosto dell'anno precedente al
penultimo anno prima dell'inizio di un periodo di contribuzione, la richiesta di
presentare al Gran Consiglio la proposta per la definizione del credito quadro
per il successivo periodo di contribuzione. A tal fine, tiene conto dell'ultima
rilevazione della popolazione residente nel Cantone.
2. Il Consiglio di Stato decide entro la fine di settembre in merito alla
proposta da presentare al Gran Consiglio. Si impegna affinché il credito quadro
sia approvato dal Gran Consiglio contemporaneamente al bilancio.
1 Il Consiglio di Stato delibera entro la fine di febbraio dell'anno b. Ripartizione
precedente l'inizio di un periodo contributivo la ripartizione annuale annuale del
dell'importo totale dei contributi alle spese fissato dal Gran Consiglio credito quadro
con il credito quadro. (§ 20 KiG)
2 Il Consiglio di Stato forma di regola per ogni anno quote di pari
entità. Gli enti aventi diritto possono presentare domande diverse.
1 La Direzione fissa entro la fine di aprile le quote delle corporazioni
aventi diritto all’importo annuale del credito quadro per l’anno suc-
cessivo.
2 Le quote sono calcolate in base al numero di membri delle corpo-
razioni aventi diritto. Determinante è il numero di persone che, ai
sensi del § 1 dell’ordinanza sulla compensazione finanziaria del 17
agosto 20112, appartengono alla popolazione di un comune e la cui ap-
partenenza alla corporazione interessata è registrata negli anagrafi
alla data di riferimento.7
3 I programmi di attività delle corporazioni aventi diritto sono presi
in particolare considerazione nella definizione delle quote dei contri-
buti ai costi, se
a. la differenza nell’entità di attività comparabili è considerevole nono-
stante lievi differenze nel numero di membri,
b. attività comparabili sono svolte in misura simile nonostante note-
voli differenze nel numero di membri.
c. Ripartizione dei
contributi ai
costi
(§ 21 LCE)
1.7.12 - 77
5
180.11
Ordinanza sulla LCE e sulla LGE
Rapporti
(§§ 20 cpv. 3
e 22 LCE)
a. Su un periodo
di contributi di
sei anni
(§ 22 cpv. 1
LCE)
b. Rapporto
annuale
(§ 6 LCE, § 13
LGE)
c. Valutazione
(§ 22 cpv. 2
LCE)
Rimborso
(§ 22 cpv. 3
LCE)
4 In tali casi, la Direzione può stabilire le quote annuali dei contri-
buti ai costi in deroga al rapporto del numero di membri. A tal fine
sente preventivamente le corporazioni aventi diritto.
1 La rendicontazione relativa a un periodo contributivo di sei anni
segue la struttura dei programmi di attività e fornisce in particolare
informazioni sulle deviazioni tra l'effetto previsto e quello effettivo
delle attività registrate. Essa si riferisce ai quattro anni passati e ai
due anni futuri del periodo contributivo in corso.
2 Gli enti aventi diritto presentano la loro rendicontazione insieme
ai nuovi programmi di attività.
1 Le relazioni annuali degli enti aventi diritto fanno riferimento ai programmi di attività del periodo di contributo in corso e alla loro attuazione.
2 Gli enti aventi diritto presentano le loro relazioni annuali alla Direzione entro la fine di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3 La Direzione sottopone al Consiglio di Governo, entro la fine di novembre, la proposta al Gran Consiglio relativa alla relazione annuale.
1 Qualora la Direzione e un organismo avente diritto si discostino
nella valutazione degli effetti reali e previsti delle attività considerate,
la Direzione invita tale organismo a un colloquio.
2 Se non si raggiunge un accordo, la Direzione può richiedere una
valutazione sui punti controversi.
3 L’organismo avente diritto in questione decide, d’intesa con la
Direzione, chi effettuerà la valutazione. La Direzione si assume la metà
dei costi della valutazione.
La restituzione dei contributi alle spese è disciplinata dalla
legge sui contributi statali del 1° aprile 19903.
C. Imposte delle persone fisiche e giuridiche
Negativo
Vincolo di scopo
(Art. 25 cpv. 2
LCI)
1 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali indicano nel
conto complessivo separatamente i proventi fiscali delle persone
fisiche e giuridiche.
6
Ordinanza sulla LCE e sulla LGE
180.11
2 Sulla base del loro conto complessivo, dimostrano in forma di conti
forfettari, in modo comparabile, che i proventi ecclesiastici (entrate
dedotti le imposte delle persone giuridiche e i contributi alle spese)
coprono o superano le spese per scopi di culto.
La dimostrazione deve essere confermata dall'ufficio di revisione
nell'ambito del rapporto annuale.
3 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali verificano periodicamente le basi
del conto forfettario e lo adeguano se necessario.
4 Se il Consiglio di Stato mette in discussione il conto forfettario, può
far verificare la rendicontazione.
5 Se risulta che le spese per scopi di culto non sono coperte
esclusivamente dai proventi ecclesiastici, l'importo della differenza
viene compensato nell'ambito del successivo provvedimento di ripartizione
ai sensi del § 22 con i contributi alle spese concessi annualmente.
3a Sezione: Disposizioni finali
A. Disposizioni transitorie
### b. Procedimenti pendenti
I procedimenti di vigilanza e di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge ecclesiastica e del presente regolamento presso le autorità e gli organi statali verranno conclusi conformemente all'ordine di competenza finora vigente.
1 La vigilanza sulle parrocchie e la tutela giuri- b. Parrocchie
dica contro le loro decisioni si conformano, sino al 30 giugno 2011,
all’ordinamento previgente in materia di competenza.
2 I procedimenti pendenti in tale data sono conclusi secondo
l’ordinamento previgente in materia di competenza.
1 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali redigono per la prima volta
per il 2011 un conto annuale consolidato.
2 Esse espongono i proventi delle imposte di persone fisiche e giuri-
diche a partire dall'esercizio 2011 conformemente all'articolo 27 commi 1 e 2.
Requisiti
minimi di
diritto finanziario
Die Kostenbeiträge von jährlich 50 Mio. Franken für die Beitragsperiode
Beitragsperiode 2010–2013 werden ohne Tätigkeitsprogramme auf der
Grundlage der beim Inkrafttreten des Kirchengesetzes als gesamt-
gesellschaftlich bedeutsam eingestuften Tätigkeiten ausgerichtet.
2010–2013
a. Festlegung
ohne Tätigkeits-
programme
(§ 29 KiG)
1.7.12 - 77
7
180.11
Verordnung zum KiG und zum GjG
b. Abstufung
der Kosten-
beiträge
(§ 21 KiG)
c. Bericht-
erstattung
Dienstalters-
geschenke der
Pfarrerinnen
und Pfarrer
Hängige
Bauprojekte
---
I contributi di 50 milioni di franchi all'anno per il periodo contributivo
2010–2013 vengono erogati senza programmi di attività, sulla
base delle attività considerate di rilevanza per l'intera società al momento
dell'entrata in vigore della Legge sulle Chiese.
2010–2013
a. Determinazione
senza programmi
di attività
(art. 29 LC)
1.7.12 - 77
7
180.11
Ordinanza sulla LC e sulla LGG
b. Graduazione
dei contributi
(art. 21 LC)
c. Rendiconto
Doni per anzianità
di servizio
delle pastore
e dei pastori
Progetti edilizi
pendenti
1. La Direzione, nei primi quattro anni di contribuzione, considera
nella ripartizione annuale dei contributi la graduazione in base a quanto segue
Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali presentano per la prima volta
per l'anno 2011, insieme al rapporto annuale, un conto consuntivo globale
e la prova del rispetto della destinazione negativa dei proventi fiscali
delle persone giuridiche.
Articolo 1
Nella misura in cui le Pfarrerin e i Pfarrer della Chiesa riformata evangelica cantonale hanno diritto a un regalo di anzianità nel 2010 e nel 2011, il Cantone si assume i seguenti costi, in proporzione agli anni di servizio computabili ai sensi del diritto precedente fino alla fine del 2009
a. in caso di pagamento in contanti, la quota precedente del 63% della retribuzione delle Pfarrerin e dei Pfarrer;
b. in caso di fruizione delle ferie, la retribuzione per la sostituzione tramite un vicariato.
Le competenti autorità della Direzione Edilizia completano, al momento
dell'entrata in vigore della Legge sulle Chiese, le valutazioni pendenti
di progetti edilizi per chiese e case parrocchiali secondo la precedente
ripartizione delle competenze.
B. Entrata in vigore
Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
8
1 RU 64, 476; per la motivazione si veda BO 2009, 1443.
2 RS 132.11.
3 RS 132.2.
4 RS 180.1.
5 RS 184.1.
6 RS 631.1.
7 Versione conformemente alla DCC del 17 agosto 2011 (RU 66, 786; BO 2011,
2425). In vigore dal 1° gennaio 2012.
8 Versione conformemente alla DCC del 18 aprile 2012 (RU 67, 188; BO 2012,
809). In vigore dal 1° luglio 2012.