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175.211 CH-ZH

Regolamento sulla cancelleria del Tribunale amministrativo

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1 La Commissione amministrativa disciplina l’organizzazione della Cancelleria centrale amministrativa e delle Cancellerie di sezione nel quadro del presente regolamento.

2 Essa sorveglia la gestione degli affari delle Cancellerie.

3 Essa emana un regolamento sulla cura e l’utilizzazione della biblioteca.

segretario o segretaria generale

**175.211**

**B. Cancelleria centrale**

**Ordinanza sulla Cancelleria del Tribunale amministrativo**

**Compiti**

1 Il Segretario generale o la Segretaria generale dirige la Cancelleria

centrale ed è superiore gerarchico o superiore gerarchica del suo

personale. Egli o ella coordina il lavoro del personale della Cancelleria

direttamente subordinato alle Sezioni. Inoltre, egli o ella supporta i

presidenti di sezione e le presidentesse di sezione nel reclutamento

del personale e regola le questioni relative al personale intersezionale.

2 Negli ambiti della gestione del personale, della budgetizzazione, della

contabilità, dell'EDP, della documentazione e dell'archiviazione, egli

o ella è autorizzato/a a rappresentare il Tribunale all'esterno senza

particolare autorizzazione del Presidente o della Presidentessa e decide,

nell'ambito del budget, su spese una tantum di massimo Fr. 10000.

3 Egli o ella assicura il flusso di informazioni tra il Tribunale amministrativo

e il Tribunale di ricorso in materia edilizia e fiscale, supporta i referenti

nelle loro visite e coordina i lavori dei Tribunali per quanto riguarda la

relazione, il budget e la contabilità.

4 Se la posizione del Vicesegretario generale o della Vicesegretaria

generale non è coperta, questa funzione è assunta dal Cancelliere dirigente

o dalla Cancelliera dirigente della Sezione presieduta dal Presidente

del Tribunale o dalla Presidentessa del Tribunale.

1. 1. 11 - 71

1

1 La Cancelleria centrale svolge i seguenti compiti, nella misura in cui non rientrano nell'ambito di competenza delle Cancellerie di sezione

a. esame della corrispondenza in entrata;

b. preparazione amministrativa ed esecuzione degli affari degli organi centrali del Tribunale;

c. gestione dei servizi centrali quali EDP, telefono, fax, apparecchiature per ufficio, materiale d'ufficio, inventario, ricezione, biblioteca e archivio;

d. compiti di pianificazione, come la redazione del rapporto di gestione e delle statistiche;

e. servizi interni come la manutenzione della caffetteria e la gestione dei rifiuti riciclabili;

f. tenuta di una raccolta delle versioni attuali delle ordinanze, dei regolamenti, delle istruzioni, degli organigrammi e delle descrizioni dei posti di lavoro concernenti l'attività del Tribunale.

2 La Commissione amministrativa può trasferire i compiti di cui al capoverso 1 a una Sezione o a singoli collaboratori o collaboratrici della Cancelleria amministrativa di una Sezione.

3 Qualora i compiti siano trasferiti a singoli collaboratori o collaboratrici, questi sono soggetti alle istruzioni tecniche del Segretario generale o della Segretaria generale. Sotto il profilo amministrativo, rimangono subordinati al Presidente o alla Presidente della Sezione.

Il/La Segretario/a Contabile si occupa della contabilità e svolge gli ulteriori compiti stabiliti nella descrizione del posto.

Segretario/a

Contabile

Composizione e

Subordinazione

C. Cancellerie di dipartimento

1 Una cancelleria di sezione è composta da

a. il cancelliere capo o la cancelliera capo,

b. il suo o la sua supplente,

c. gli altri cancellieri e cancelliere,

d. i collaboratori e le collaboratrici della cancelleria amministrativa.

2 I collaboratori e le collaboratrici della cancelleria di sezione sono

sottoposti al presidente o alla presidente della sezione.

2

Regolamento sulla cancelleria del Tribunale amministrativo

175.211

1 Il cancelliere dirigente o la cancelliera dirigente prepara la Il cancelliere

direzione del processo per il presidente di sezione o la presidente dirigente o

di sezione, nonché per i giudici e le giudici unici. la cancelliera

dirigente

2 Inoltre, egli o ella svolge le mansioni di un cancelliere o di una

cancelliera e gli altri compiti stabiliti nella descrizione del posto.

I segretari e le segretarie giudiziari/e

a. redigono il verbale delle udienze e delle deliberazioni,

Segretari e

b. partecipano alle udienze e alle deliberazioni con voto consultivo,

segretarie

giudiziari/e

c. redigono sentenze e decisioni,

d. formulano proposte di sentenza,

e. svolgono altri compiti stabiliti nella descrizione del posto.

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

**1 I collaboratori e le collaboratrici della Cancelleria amministrativa svolgono i seguenti compiti: Personale amministrativo**

a. apertura delle pratiche,

b. preparazione ed esecuzione amministrativa

1. di provvedimenti di istruzione processuale, in particolare concernenti lo scambio di allegati, i procedimenti probatori, le proroghe di termini e le citazioni,

2. di misure interne relative al processo, in particolare l’assegnazione, la circolazione dei fascicoli e l’iscrizione all’ordine del giorno,

c. redazione e invio di provvedimenti, ordinanze, decisioni e prese di posizione,

d. inserimento delle decisioni nella documentazione informatizzata,

e. lavori di segreteria generali per il presidente o le presidenti di sezione e per i giudici unici o le giudici uniche,

f. attestazioni di passaggio in giudicato.

**2** Ai collaboratori e alle collaboratrici della Cancelleria amministrativa può essere delegata la sottoscrizione di citazioni, attestazioni di passaggio in giudicato e simili.

**3** Eccezionalmente, possono essere incaricati della redazione dei verbali.

1. 1. 11 - 71

3

175.211

**Ordinanza sulla Cancelleria del Tribunale amministrativo**

**D. Disposizioni finali**

della Segreteria e della Cancelleria del Tribunale amministrativo del 26 giugno 1997

è abrogato.

4

1 RS 65, 949. Per la motivazione si veda FF 2010, 2576.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.

3 CS 175.2.

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