Regolamento sulla cancelleria del Tribunale amministrativo
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 La Commissione amministrativa disciplina l’organizzazione della Cancelleria centrale amministrativa e delle Cancellerie di sezione nel quadro del presente regolamento.
2 Essa sorveglia la gestione degli affari delle Cancellerie.
3 Essa emana un regolamento sulla cura e l’utilizzazione della biblioteca.
segretario o segretaria generale
**175.211**
**B. Cancelleria centrale**
**Ordinanza sulla Cancelleria del Tribunale amministrativo**
**Compiti**
1 Il Segretario generale o la Segretaria generale dirige la Cancelleria
centrale ed è superiore gerarchico o superiore gerarchica del suo
personale. Egli o ella coordina il lavoro del personale della Cancelleria
direttamente subordinato alle Sezioni. Inoltre, egli o ella supporta i
presidenti di sezione e le presidentesse di sezione nel reclutamento
del personale e regola le questioni relative al personale intersezionale.
2 Negli ambiti della gestione del personale, della budgetizzazione, della
contabilità, dell'EDP, della documentazione e dell'archiviazione, egli
o ella è autorizzato/a a rappresentare il Tribunale all'esterno senza
particolare autorizzazione del Presidente o della Presidentessa e decide,
nell'ambito del budget, su spese una tantum di massimo Fr. 10000.
3 Egli o ella assicura il flusso di informazioni tra il Tribunale amministrativo
e il Tribunale di ricorso in materia edilizia e fiscale, supporta i referenti
nelle loro visite e coordina i lavori dei Tribunali per quanto riguarda la
relazione, il budget e la contabilità.
4 Se la posizione del Vicesegretario generale o della Vicesegretaria
generale non è coperta, questa funzione è assunta dal Cancelliere dirigente
o dalla Cancelliera dirigente della Sezione presieduta dal Presidente
del Tribunale o dalla Presidentessa del Tribunale.
1. 1. 11 - 71
1
1 La Cancelleria centrale svolge i seguenti compiti, nella misura in cui non rientrano nell'ambito di competenza delle Cancellerie di sezione
a. esame della corrispondenza in entrata;
b. preparazione amministrativa ed esecuzione degli affari degli organi centrali del Tribunale;
c. gestione dei servizi centrali quali EDP, telefono, fax, apparecchiature per ufficio, materiale d'ufficio, inventario, ricezione, biblioteca e archivio;
d. compiti di pianificazione, come la redazione del rapporto di gestione e delle statistiche;
e. servizi interni come la manutenzione della caffetteria e la gestione dei rifiuti riciclabili;
f. tenuta di una raccolta delle versioni attuali delle ordinanze, dei regolamenti, delle istruzioni, degli organigrammi e delle descrizioni dei posti di lavoro concernenti l'attività del Tribunale.
2 La Commissione amministrativa può trasferire i compiti di cui al capoverso 1 a una Sezione o a singoli collaboratori o collaboratrici della Cancelleria amministrativa di una Sezione.
3 Qualora i compiti siano trasferiti a singoli collaboratori o collaboratrici, questi sono soggetti alle istruzioni tecniche del Segretario generale o della Segretaria generale. Sotto il profilo amministrativo, rimangono subordinati al Presidente o alla Presidente della Sezione.
Il/La Segretario/a Contabile si occupa della contabilità e svolge gli ulteriori compiti stabiliti nella descrizione del posto.
Segretario/a
Contabile
Composizione e
Subordinazione
C. Cancellerie di dipartimento
1 Una cancelleria di sezione è composta da
a. il cancelliere capo o la cancelliera capo,
b. il suo o la sua supplente,
c. gli altri cancellieri e cancelliere,
d. i collaboratori e le collaboratrici della cancelleria amministrativa.
2 I collaboratori e le collaboratrici della cancelleria di sezione sono
sottoposti al presidente o alla presidente della sezione.
2
Regolamento sulla cancelleria del Tribunale amministrativo
175.211
1 Il cancelliere dirigente o la cancelliera dirigente prepara la Il cancelliere
direzione del processo per il presidente di sezione o la presidente dirigente o
di sezione, nonché per i giudici e le giudici unici. la cancelliera
dirigente
2 Inoltre, egli o ella svolge le mansioni di un cancelliere o di una
cancelliera e gli altri compiti stabiliti nella descrizione del posto.
I segretari e le segretarie giudiziari/e
a. redigono il verbale delle udienze e delle deliberazioni,
Segretari e
b. partecipano alle udienze e alle deliberazioni con voto consultivo,
segretarie
giudiziari/e
c. redigono sentenze e decisioni,
d. formulano proposte di sentenza,
e. svolgono altri compiti stabiliti nella descrizione del posto.
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
**1 I collaboratori e le collaboratrici della Cancelleria amministrativa svolgono i seguenti compiti: Personale amministrativo**
a. apertura delle pratiche,
b. preparazione ed esecuzione amministrativa
1. di provvedimenti di istruzione processuale, in particolare concernenti lo scambio di allegati, i procedimenti probatori, le proroghe di termini e le citazioni,
2. di misure interne relative al processo, in particolare l’assegnazione, la circolazione dei fascicoli e l’iscrizione all’ordine del giorno,
c. redazione e invio di provvedimenti, ordinanze, decisioni e prese di posizione,
d. inserimento delle decisioni nella documentazione informatizzata,
e. lavori di segreteria generali per il presidente o le presidenti di sezione e per i giudici unici o le giudici uniche,
f. attestazioni di passaggio in giudicato.
**2** Ai collaboratori e alle collaboratrici della Cancelleria amministrativa può essere delegata la sottoscrizione di citazioni, attestazioni di passaggio in giudicato e simili.
**3** Eccezionalmente, possono essere incaricati della redazione dei verbali.
1. 1. 11 - 71
3
175.211
**Ordinanza sulla Cancelleria del Tribunale amministrativo**
**D. Disposizioni finali**
della Segreteria e della Cancelleria del Tribunale amministrativo del 26 giugno 1997
è abrogato.
4
1 RS 65, 949. Per la motivazione si veda FF 2010, 2576.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.
3 CS 175.2.