Art. 7 : Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Art. 7
1. **L'autorità amministrativa accerta i fatti d'ufficio**
L'autorità amministrativa accerta i fatti d'ufficio interrogando gli interessati e le persone informate sui fatti, richiedendo rapporti d'ufficio, documenti e perizie, attraverso sopralluoghi o in altro modo.
2. **Gli interessati al procedimento devono collaborare:**
a. nella misura in cui hanno presentato una richiesta,
b. se sono soggetti a un obbligo legale di fornire informazioni o comunicazioni.
3. **Per l'accertamento dei fatti, le autorità amministrative e i tribunali sono tenuti a consegnare gli atti necessari, a redigere rapporti d'ufficio e a fornire informazioni.** Rimangono salve le disposizioni speciali in materia di segreto e protezione dei dati.33
4. **L'autorità amministrativa valuta liberamente il risultato dell'istruttoria.** Applica il diritto d'ufficio. Non è vincolata alle richieste presentate.34