Art. 13 : Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Art. 13
1 Le autorità amministrative possono imporre emolumenti e spese
per i loro atti d'ufficio. Il Consiglio di Governo designa gli atti
d'ufficio soggetti a spese e gli emolumenti da riscuotere a tal fine
in un'ordinanza19.
2 Le diverse parti coinvolte nel procedimento sopportano di regola
le spese in proporzione alla loro soccombenza. Le spese causate da
una parte attraverso la violazione di norme procedurali o attraverso la
successiva presentazione di fatti o mezzi di prova che avrebbe potuto
far valere in precedenza, devono esserle addossate indipendentemente
dall'esito del procedimento.
3 Nei procedimenti concernenti le controversie di diritto del personale
non vengono riscossi emolumenti; resta riservata l'imposizione delle
spese alla parte soccombente che, con la sua condotta processuale, ha
cagionato un dispendio eccessivo.34
4 Nelle cause in materia di diritto di voto, le spese procedurali
vengono riscosse se il ricorso è manifestamente privo di possibilità di
successo.49