Art. 10: Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Art. 10
50 1 Le decisioni scritte devono essere motivate e munite di
un'indicazione dei rimedi giuridici, la quale deve designare il rimedio
ordinario ammissibile, l'autorità di ricorso e il termine di ricorso.
2 Le ordinanze, ad eccezione della Costituzione cantonale³ e delle
leggi cantonali, sono pubblicate con un'indicazione dei rimedi giuridici.
3 Le decisioni scritte sono comunicate
a. ai partecipanti al procedimento,
b. su loro richiesta, ad altre persone, se sono toccate dalla decisione
e hanno un interesse degno di protezione alla sua annullamento o
modifica,
c. all'ufficio di conciliazione ai sensi della legge sull'uguaglianza del
24 marzo 199525, se è stata condotta un'udienza di conciliazione.
4 Una decisione può essere pubblicata ufficialmente se
a. non può essere notificata,
b. dovrebbe essere comunicata a numerose persone,
c. dovrebbe essere comunicata a persone di soggiorno sconosciuto,
d. dovrebbe essere comunicata a persone che possono essere determinate
solo con un onere sproporzionato.
5 Invece della pubblicazione ufficiale completa della decisione, può anche
essere reso noto presso quale ufficio la decisione può essere ottenuta
entro quale termine.