Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) (VRG)
Indice delle disposizioni (126)
Testo normativo (126 Articoli)
Principio52
Le questioni di diritto pubblico sono decise dalle autorità amministrative e dal Tribunale amministrativo. I reclami di diritto privato devono essere fatti valere dinanzi ai tribunali civili.
1. Sulle pretese di risarcimento di privati contro lo Stato e le
comunità e contro i loro funzionari e impiegati decidono i
tribunali civili.
2. Essi decidono pure sulle pretese di risarcimento di privati
contro i titolari di concessioni, licenze o brevetti rilasciati
dall'autorità.
**Particolari disposizioni legislative, le quali disciplinano diversamente la competenza, restano riservate.**
**riserva**
**particolare**
**legislativo**
**disposizioni**
**Sezione seconda: Il procedimento amministrativo**
**A. Ambito di applicazione**
34 Ambito di applicazione
Le disposizioni di questa Sezione si applicano ai procedimenti dinanzi alle autorità amministrative dei Comuni, dei Distretti e del Cantone, salvo disposizioni divergenti.
B. Disposizioni generali
33 I procedimenti introdotti presso le autorità amministrative Principio
devono essere da queste trattati con la dovuta sollecitudine e evasi di di accelerazione
celermente.
1. Prima che un’autorità amministrativa entri nel merito di un esame della
questione, essa deve d’ufficio esaminare la propria competenza. Competenza34
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1
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Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Ricusa
Misure
precauzionali
Procedura
con più
parti coinvolte
Sede all’estero
2 Gli atti presentati a un’autorità amministrativa incompetente sono,
d’ufficio e di regola previa notifica al mittente, inoltrati all’autorità
amministrativa competente. Per il rispetto dei termini è determinante
il momento della presentazione all’autorità incompetente.
3 Gli atti illeggibili, sconvenienti ed eccessivamente prolissi sono
restituiti per essere migliorati.34
33 1 Le persone che devono emanare un’ordinanza, collaborarvi
o prepararla, si ricusano se, nella fattispecie, appaiono personalmente
parziali, in particolare
a. hanno un interesse personale nella fattispecie;
b. sono con una parte congiunti in linea retta o in linea collaterale
fino al terzo grado, affini, coniugati, fidanzati, partner registrati,
legati da una comunione di vita di fatto o da un’adozione;
c. sono rappresentanti di una parte o sono stati attivi per una
parte nella medesima fattispecie.
2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza
o, se si tratta della ricusazione di un membro di un’autorità collegiale,
quest’ultima senza la partecipazione del membro interessato.
La competente autorità amministrativa adotta i provvedimenti cautelari necessari. Nelle autorità collegiali, in casi urgenti, il presidente è autorizzato a farlo.
33 1 Se ad un procedimento partecipano più persone che hanno presentato un'unica istanza o più istanze di identico tenore, l'autorità amministrativa può obbligarle a designare un domicilio di notificazione comune o un rappresentante comune.
2 Se i partecipanti non ottemperano a tale richiesta entro un termine ragionevole, l'autorità amministrativa può sia designare un domicilio di notificazione, sia nominare un rappresentante.
33 1 I soggetti coinvolti nel procedimento con sede o domicilio all'estero
devono indicare un domicilio per le notificazioni o un rappresentante
in Svizzera.
2 Se i soggetti coinvolti non ottemperano a tale richiesta entro un
termine adeguato, l'autorità amministrativa può sostituire le notifiche
con pubblicazioni ufficiali o non entrare nel merito dell'istanza.
2
Legge sulla giustizia amministrativa (VRG)
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1. **L'autorità amministrativa accerta i fatti d'ufficio**
L'autorità amministrativa accerta i fatti d'ufficio interrogando gli interessati e le persone informate sui fatti, richiedendo rapporti d'ufficio, documenti e perizie, attraverso sopralluoghi o in altro modo.
2. **Gli interessati al procedimento devono collaborare:**
a. nella misura in cui hanno presentato una richiesta,
b. se sono soggetti a un obbligo legale di fornire informazioni o comunicazioni.
3. **Per l'accertamento dei fatti, le autorità amministrative e i tribunali sono tenuti a consegnare gli atti necessari, a redigere rapporti d'ufficio e a fornire informazioni.** Rimangono salve le disposizioni speciali in materia di segreto e protezione dei dati.33
4. **L'autorità amministrativa valuta liberamente il risultato dell'istruttoria.** Applica il diritto d'ufficio. Non è vincolata alle richieste presentate.34
1 Persone che sono toccate da un ordine e che hanno un interesse
degno di protezione ad una sua revoca o modifica, hanno il diritto di
consultare gli atti. Al di fuori di una procedura formale o dopo che sia
stata emessa una decisione con forza giuridica, il diritto di accesso agli
atti è regolato dalla Legge sull'informazione e sulla protezione dei dati7.47.
2 Il Consiglio di Governo disciplina la consegna e la notifica degli
atti per la consultazione.
3 L'informazione sui procedimenti giudiziari e l'accesso agli atti
da parte di terzi sono disciplinati dinanzi al Tribunale amministrativo
e ai tribunali ad esso subordinati dall'Ordinanza della Commissione
Plenaria dei Tribunali ai sensi del § 73 cpv. 1 lett. d della Legge
sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità nel processo civile
e penale del 10 maggio 2010 (GOG)11.70.
1 L’esame di un atto, in particolare di un verbale di audizione,
può essere rifiutato per salvaguardare importanti interessi pub-
blici o degni di protezione privati o nell’interesse di un’inchiesta
non ancora conclusa. Il rifiuto deve essere annotato negli atti e
motivato.
2 Il contenuto essenziale di un atto di cui è stato rifiutato
l’esame deve tuttavia essere comunicato nella misura in cui ciò
sia possibile senza violare gli interessi da proteggere. In caso
di comunicazione orale, deve essere redatto un verbale, che
deve essere firmato da chi ha richiesto l’esame.
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Decisione
a. In generale
b. Ordinanze
senza
motivazione
Procedura
di ricorso
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50 1 Le decisioni scritte devono essere motivate e munite di
un'indicazione dei rimedi giuridici, la quale deve designare il rimedio
ordinario ammissibile, l'autorità di ricorso e il termine di ricorso.
2 Le ordinanze, ad eccezione della Costituzione cantonale³ e delle
leggi cantonali, sono pubblicate con un'indicazione dei rimedi giuridici.
3 Le decisioni scritte sono comunicate
a. ai partecipanti al procedimento,
b. su loro richiesta, ad altre persone, se sono toccate dalla decisione
e hanno un interesse degno di protezione alla sua annullamento o
modifica,
c. all'ufficio di conciliazione ai sensi della legge sull'uguaglianza del
24 marzo 199525, se è stata condotta un'udienza di conciliazione.
4 Una decisione può essere pubblicata ufficialmente se
a. non può essere notificata,
b. dovrebbe essere comunicata a numerose persone,
c. dovrebbe essere comunicata a persone di soggiorno sconosciuto,
d. dovrebbe essere comunicata a persone che possono essere determinate
solo con un onere sproporzionato.
5 Invece della pubblicazione ufficiale completa della decisione, può anche
essere reso noto presso quale ufficio la decisione può essere ottenuta
entro quale termine.
50 La motivazione di un ordine può essere omessa se
a. le richieste dei partecipanti al procedimento sono interamente accolte;
b. ai partecipanti al procedimento viene comunicato che possono richiedere una motivazione scritta entro dieci giorni dalla notifica; il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica della decisione motivata;
c. ai partecipanti al procedimento viene comunicato che possono presentare opposizione all'autorità che ha emanato l'ordine entro 30 giorni dalla notifica.
49 1 L’opposizione dev’essere presentata per scritto. Essa deve
contenere un’istanza.
2 Il decorso del termine d’opposizione e l’inoltro dell’opposizione
hanno effetto sospensivo.
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Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
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3 L’autorità riesamina la propria decisione senza restrizioni e
decide nuovamente sulla questione. La decisione sull’opposizione
è motivata.
**49 1** Chi ha un interesse degno di protezione può esigere dall’autorità
competente per gli atti che si fondano sul diritto pubblico e concernono
diritti o obblighi, che
a. le azioni illecite siano omesse, interrotte o revocate,
b. siano eliminate le conseguenze di azioni illecite,
c. sia accertata l’illiceità delle azioni.
**2** L’autorità emana un’ordinanza.
**49 1 Contro atti di prima istanza del Consiglio di Governo riguardanti i diritti politici elettorali delle cittadine e dei cittadini o le elezioni o votazioni popolari, è possibile presentare opposizione presso lo stesso entro cinque giorni.**
**b. In materia di diritti politici**
**L'articolo 21a si applica per analogia.**
**2 Per gli atti relativi all'elezione di rinnovo dei membri del Consiglio degli Stati, l'opposizione deve essere presentata entro tre giorni. Se l'opposizione viene consegnata alla Posta Svizzera, deve essere scelta una forma di spedizione che garantisca la consegna il giorno successivo alla scadenza del termine.**
**3 Per i corrispondenti atti di altri organi statali, si applica**
1 Termini
a. Decorrenza dei termini
Il giorno di apertura di un termine o il giorno della comunicazione di una decisione non è computato nel calcolo del termine.
Se l’ultimo giorno di un termine è un sabato o un giorno festivo, il termine scade il primo giorno lavorativo successivo. I sabati e i giorni festivi che cadono durante il termine sono computati.
2 Le istanze scritte devono pervenire all’autorità al più tardi l’ultimo giorno del termine o essere consegnate in Svizzera alla Posta. Se una persona all’estero deve osservare un termine, è sufficiente che l’istanza pervenga a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera l’ultimo giorno del termine.
34 e restituzione in intero
1 Estensione di un termine
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1 I termini stabiliti dalla legge possono essere prorogati solo se la persona interessata muore o diventa incapace di agire nel corso del termine. Altri termini possono essere prorogati su richiesta presentata prima della scadenza del termine, se vengono addotte e, per quanto possibile, provate ragioni sufficienti.
2 Un termine omesso può essere ripristinato se al negligente non è imputabile grave negligenza e se presenta una domanda di ripristino entro dieci giorni dalla cessazione del motivo che ha impedito il rispetto del termine. Se il ripristino viene concesso, il termine per il compimento dell'atto giuridico omesso è di dieci giorni.34
1 Le autorità amministrative possono imporre emolumenti e spese
per i loro atti d'ufficio. Il Consiglio di Governo designa gli atti
d'ufficio soggetti a spese e gli emolumenti da riscuotere a tal fine
in un'ordinanza19.
2 Le diverse parti coinvolte nel procedimento sopportano di regola
le spese in proporzione alla loro soccombenza. Le spese causate da
una parte attraverso la violazione di norme procedurali o attraverso la
successiva presentazione di fatti o mezzi di prova che avrebbe potuto
far valere in precedenza, devono esserle addossate indipendentemente
dall'esito del procedimento.
3 Nei procedimenti concernenti le controversie di diritto del personale
non vengono riscossi emolumenti; resta riservata l'imposizione delle
spese alla parte soccombente che, con la sua condotta processuale, ha
cagionato un dispendio eccessivo.34
4 Nelle cause in materia di diritto di voto, le spese procedurali
vengono riscosse se il ricorso è manifestamente privo di possibilità di
successo.49
**Hanno più parti presentato la stessa istanza o**
**il procedimento è diretto contro più parti, esse sopportano i costi a loro**
**imposti di regola in parti uguali con responsabilità sussidiaria per l’intero,**
**a meno che il rapporto giuridico esistente tra di esse non fondi la responsabilità solidale.**
1. Qualora dall'inchiesta disposta nell'interesse di un privato scaturiscano notevoli esborsi in contanti, l'esecuzione dell'inchiesta può essere subordinata alla prestazione di un'adeguata anticipazione in contanti.
2. Un privato può inoltre essere invitato a garantire le spese di procedura, con la minaccia che altrimenti la sua richiesta non verrà evasa
a.34 se non ha domicilio in Svizzera,
b. se è debitore di spese derivanti da un procedimento concluso e non più impugnabile dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria zurighese,
c.33 se risulta insolvente.
6.
Costi e
indennità di
parte
a. Spese di
procedura e
loro ripartizione
b. Ripartizione
delle spese
in caso di
partecipazione
congiunta
c. Anticipazione
delle spese
Legge sulla giustizia amministrativa (VRG)
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**34 1. Assistenza giudiziaria gratuita**
1. A privati, ai quali mancano i mezzi necessari e la cui domanda non appare manifestamente priva di probabilità di successo, è concesso, su richiesta, l'esonero dal pagamento delle spese processuali e degli anticipi.
2. Essi hanno inoltre diritto alla nomina di un patrocinatore d'ufficio, se non sono in grado di far valere autonomamente i propri diritti nel procedimento.
3. Le persone giuridiche non beneficiano dell'assistenza giudiziaria gratuita.
4. Una parte alla quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita è obbligata al pagamento successivo non appena ne sia in grado. Il diritto del Cantone si prescrive dieci anni dopo la conclusione del procedimento.49
1 Nel procedimento dinanzi alle autorità amministrative non vengono
assegnate indennità di parte.
2 Nel procedimento di ricorso e nel procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo, la parte soccombente o l'autorità può tuttavia essere
obbligata a versare un'adeguata indennità per le spese del suo
avversario, in particolare se
a. l'esposizione sufficiente di fatti complicati e di difficili questioni
giuridiche ha richiesto un impegno particolare o ha giustificato
il ricorso a un patrocinatore legale,
o
b. le sue domande giuridiche o il provvedimento impugnato erano
manifestamente infondati.31
3 Se nel procedimento si contrappongono parti private con richieste
contrastanti, l'indennità è di regola imposta alla parte
soccombente.31
32
risarcimento
C. Ricorso
Ammissibilità
50 1 Sono impugnabili le decisioni che concludono il proce-
dimento.
2 L'impugnabilità delle decisioni parziali, preliminari e interlo-
cutorie è retta per analogia dagli articoli 91–93 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 200526.
50 1 Le decisioni di un’autorità inferiore possono essere impugnate di
fronte all’autorità superiore.
a.
2 L’istanza di ricorso è
il Consiglio di Stato per le decisioni
1. di una Direzione,
2. di una Commissione diretta da un membro del Consiglio di Stato,
3. dei Consigli distrettuali e dei Luogotenenti,
b. la Direzione per le decisioni
1. di un’unità amministrativa della Direzione,
2.73 di un Comune in materia di diritto di voto del Cantone,
c.61 il Consiglio distrettuale per le decisioni
1. di un Comune politico,
2. di un Comune scolastico,
3. di un’istituzione,
4. di un’associazione di scopo,
5. di un privato che svolge compiti pubblici,
d.57 il Luogotenente per le decisioni dei Comuni politici in materia
di polizia locale e di servizi antincendio,
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e. il Gran Consiglio per quanto riguarda il risultato di un’elezione
del Gran Consiglio; esso decide su proposta del Consiglio di Stato,
f. la Direzione del Gran Consiglio per le decisioni delle sue
Commissioni,
g. la Delegazione amministrativa69 della Direzione del Gran Consiglio
per le decisioni in materia di diritto del personale e amministrativa
1. dell’Incaricato per la protezione dei dati,
2. del Capo del controllo finanziario,
3. dell’Ombudsman,
4. del Capo dei servizi parlamentari.
3 Restano riservate le diverse normative legali.
4 Se un’istanza di ricorso ha fornito, nel singolo caso, un consiglio
o una direttiva su come o in che modo un’autorità inferiore debba
decidere, l’autorità amministrativa superiore all’istanza di ricorso
è competente per l’esame del ricorso. Nelle istruzioni sui rimedi
giuridici, questa autorità deve essere indicata come istanza di ricorso.
50 1 Con ricorso possono essere censurati
a. le violazioni del diritto, inclusi l’abuso del potere di apprezzamento,
l’eccesso di potere di apprezzamento o il difetto di potere
di apprezzamento,
b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti,
c. l’inadeguatezza del provvedimento impugnato.
2 Se è impugnata una disposizione normativa, può essere censurata
la violazione del diritto superiore.
Motivi di ricorso
49 1 Nel procedimento di ricorso non possono essere presentate nuove istanze di merito.
2 Nuove allegazioni di fatti e nuovi mezzi di prova sono ammessi.
Nuove Allegazioni
50 1 Ha diritto di ricorso chi è toccato dall’ordinanza e ha un Ricorso
interesse degno di protezione alla sua soppressione o modifica.
2 I Comuni e gli altri enti con personalità giuridica incaricati di
compiti pubblici hanno diritto di ricorso se
a. toccati dall’ordinanza come persone private e con un interesse
degno di protezione alla sua soppressione o modifica;
b. lamentano la violazione di garanzie loro concesse dalla
Costituzione cantonale o federale;
c. nell’adempimento di compiti legali sono altrimenti lesi nei
loro interessi degni di protezione, in particolare in caso di un
intervento essenziale nel loro patrimonio finanziario o
amministrativo.
a. In
generale
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b. Nelle
questioni di
diritto di voto
c. Nell’
impugnazione
di atti
normativi
Presentazione
del ricorso
a. Luogo e
termine
b. Contenuto
del ricorso
c. Effetto
sospensivo
49 1 Nelle vertenze concernenti i diritti politici hanno facoltà di ricorso
a. gli aventi diritto di voto del pertinente circolo elettorale o di votazione e i candidati;
b. i partiti e i raggruppamenti politici attivi nel pertinente circolo elettorale o di votazione;
c. le autorità comunali interessate.
2 Il ricorso contro la violazione delle norme procedurali nell’assemblea comunale presuppone che la violazione sia stata contestata in seno all’assemblea stessa.
63 1 Legittimato a impugnare un atto normativo è chiunque possa
essere leso nei propri interessi meritevoli di protezione da una norma.
2 L'articolo 21 capoverso 2 si applica per analogia.
50 1 Il ricorso dev'essere inoltrato per scritto all'istanza di ricorso
entro 30 giorni. Nelle questioni attinenti ai diritti politici il termine è di
cinque giorni.
2 Il decorso del termine inizia il giorno seguente la comunicazione dell'atto
impugnato, in mancanza il giorno seguente la sua pubblicazione ufficiale
e in mancanza il giorno seguente la sua conoscenza.
3 In caso di particolare urgenza, l'autorità che ha emanato l'atto può
abbreviare il termine di ricorso fino a cinque giorni.
1 La scrittura di ricorso deve contenere una domanda e la relativa motiva-
zione. La decisione impugnata deve essere allegata o indicata con precisione.
2 Se la scrittura di ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente sarà fissato
un breve termine per rimediare al vizio, con l’avvertimento che in caso contrario
il ricorso non sarà trattato.
3 I mezzi di prova devono essere indicati con precisione e, per quanto
possibile, allegati.49
50 1 Al decorso del termine di ricorso e alla presentazione del rico-
effetto sospensivo rso è attribuito effetto sospensivo.
2 Nessun effetto sospensivo sussiste
a. in materia di diritto del personale in caso di disdetta, assunzione in
servizio, licenziamento anticipato o sospensione dal servizio,
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b. in materia di diritto di voto, se il ricorso si riferisce a un’elezione
o una votazione e l’atto di ricorso è stato presentato prima del
giorno dell’elezione o della votazione.
3 L’autorità che ha emanato l’atto, l’autorità di ricorso e il Presidente
dell’autorità di ricorso possono, per motivi particolari, disporre dive-
samente.
4 Il capoverso 2 lettera a non si applica se, per i casi ivi menzionati,
il diritto comunale del personale prevede la possibilità di continuare
il rapporto di impiego.
50 1 L'istanza di ricorso dirige il procedimento di ricorso e prepara la decisione sul ricorso indipendentemente dall'autorità che ha emanato l'ordine.
2 Se il ricorso è diretto contro l'ordine di una Direzione o di una Commissione presieduta da un membro del Consiglio di Stato, è competente per questo un servizio giuridico centrale.
a. Direzione del procedimento
50 1 L’istanza di ricorso acquisisce gli atti dell’istanza precedente. b. Acquisizione degli atti
In caso di mezzi di ricorso manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, l’istanza di ricorso può rinunciarvi.
2 Gli atti sono accessibili per consultazione ai partecipanti al procedimento, con riserva del § 9.
**49 1 Scambio di scritti**
**c.** L'istanza inferiore e le parti che hanno partecipato al procedimento di primo grado
hanno l'opportunità di presentare osservazioni scritte. L'istanza inferiore può essere obbligata a farlo.
2 Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni. Nelle questioni relative
ai diritti di voto, il termine è di cinque giorni. Se il termine di ricorso è stato abbreviato,
il termine per la presentazione delle osservazioni deve essere abbreviato di conseguenza.59
3 L'istanza di ricorso può ordinare un ulteriore scambio di scritti
o convocare le parti per un'udienza orale.
4 L'istanza di ricorso notifica le osservazioni alle altre parti del procedimento.
49 Qualora l’istanza di ricorso goda dell’indipendenza giudi- d. Escussione
ziaria, essa può escutere testimoni.
testimoniale
49 Se il ricorso concerne un'elezione popolare o una votazione popolare, l'istanza di ricorso può effettuare o far effettuare riconteggi.
e. Per le elezioni e votazioni popolari
La giurisdizione di ricorso può, a favore del ricorrente, andare oltre le richieste di ricorso o modificare il provvedimento impugnato a suo sfavore.
a. In generale
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175.2 Legge sulla giustizia amministrativa (VRG)
b. Questioni di diritto del personale
c. Elezioni e votazioni popolari
Decisione sul ricorso
a. Termine di trattazione
b. Decisione sul ricorso
c. Procedura semplificata
50 1 Se l'istanza di ricorso ritiene che un licenziamento, una sospensione
dall'incarico o un'anticipata risoluzione del rapporto di servizio non siano giustificati,
lo constata e determina d'ufficio l'indennità
che l'ente locale deve versare.
2 La decisione in merito a pretese ulteriori basate sul diritto del personale
comunale, in particolare al mantenimento del posto di lavoro, resta riservata.
49 La ripetizione di un'elezione o di una votazione popo-
lare viene disposta soltanto se sussistono motivi per ritenere che l'irregolarità abbia influito sull'esito dell'elezione o della votazione con una certa probabilità.
33, 50 1 Le istanze di ricorso interne all'amministrazione, così come le
commissioni di ricorso, decidono entro 60 giorni dalla conclusione
dell'accertamento dei fatti. La conclusione dell'accertamento dei fatti
viene comunicata alle parti.
2 Se un'istanza di ricorso non può rispettare tale termine, comunica
alle parti, indicando i motivi, la data in cui la decisione sarà disponibile.
34 1 La decisione sul ricorso descrive brevemente lo stato di fatto e riassume le considerazioni. Nella misura in cui si concorda con la descrizione dei fatti e le considerazioni dell'istanza precedente, ad esse si può fare riferimento.
2 La decisione sul ricorso è notificata per iscritto al ricorrente, all'istanza precedente e a eventuali altri partecipanti alla procedura di ricorso. Se l'istanza di ricorso modifica la decisione dell'istanza inferiore, devono inoltre ricevere la decisione sul ricorso tutte le persone i cui interessi degni di protezione sono toccati da tale provvedimento.
49 1 In caso di ricorsi manifestamente inammissibili, divenuti sen-
za oggetto, manifestamente infondati o manifestamente fondati,
l'autorità di ricorso può
a. decidere all'unanimità tramite circolazione degli atti;
b. motivare la decisione in modo sommario.
2 In caso di ricorsi divenuti senza oggetto si può rinunciare alla mo-
tivazione della decisione. L'articolo 10a lettera b si applica per analogia.
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Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
D. Esecuzione
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1 Ogni autorità amministrativa esegue d'ufficio le ordinanze da essa emesse. Essa ha facoltà di delegare l'esecuzione ad un'autorità ad essa subordinata.
2 Le decisioni sui ricorsi sono eseguite dall'autorità di primo grado, salvo diversa disposizione dell'istanza di ricorso. L'istanza di ricorso riscuote le spese del procedimento di ricorso.
39 1 I crediti di diritto pubblico delle autorità amministrative e dei privati Scadenza dei
diventano esigibili 30 giorni dopo la notifica della fattura. Sono fatti salvi crediti
il pagamento in contanti o l'anticipo, qualora ciò sia opportuno per semplificare
la procedura, nonché il rinvio e il pagamento rateale in casi motivati.
2 Decorso il termine di pagamento, il debitore viene diffidato. Dalla
data della diffida, egli deve interessi di mora del 5%.
3 Restano salve le disposizioni divergenti della legislazione fiscale.
1. Qualora un provvedimento di un’autorità amministrativa non possa più essere impugnato o qualora l’impugnazione non abbia effetto sospensivo, esso può essere eseguito coattivamente mediante
a. L’esecuzione forzata ai sensi delle disposizioni del diritto federale, se il provvedimento è diretto al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia;
b. L’esecuzione sostitutiva a spese del soggetto obbligato. La decisione sull’imputazione dei costi può essere impugnata;
c. La coercizione diretta nei confronti del soggetto obbligato o su beni in suo possesso. A tal fine può essere richiesta l’assistenza della polizia.
2. Ove la sanzione sia legalmente ammissibile, essa rimane riservata.
1 Sostitutiva e l’applicazione di coazione immediata-
Coazione diretta deve precedere una relativa intimazione. Al obbligato
deve essere contemporaneamente fissato un termine adeguato per l’adempimento.
2 L’intimazione della coazione può essere congiunta con il
provvedimento da eseguire o essere emanata autonomamente. Essa non è
impugnabile con ricorso.
3 In casi urgenti si può prescindere da una intimazione della coazione.
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Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Terza sezione: La giurisdizione amministrativa
A. Organizzazione del Tribunale amministrativo
34 1 Al Tribunale amministrativo appartengono membri a tempo pieno
e a tempo parziale, nonché membri supplenti. Il Consiglio cantonale
stabilisce il numero dei membri e dei membri supplenti⁹.
2 Il Consiglio cantonale determina la sede.
1 Il Gran Consiglio elegge i membri e i supplenti. Con
l'elezione dei membri a tempo parziale ne stabilisce il grado d'occupazione.
Per l'elezione della metà dei supplenti, il Tribunale ha diritto di proposta.50
2 La durata del mandato è di sei anni.
3 Il Tribunale in seduta plenaria ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 può
modificare il grado d'occupazione di singoli membri, con il loro
consenso, nell'ambito della totalità dei posti in percentuale. In caso di
elezione suppletiva di un membro interessato o con la scadenza del
mandato, la modifica decade.71
34 1 La carica di membro a tempo pieno del Tribunale ammini-
strativo è incompatibile con un'altra attività professionale a tempo pieno,
nonché con la rappresentanza professionale di terzi dinanzi ai tribunali
o alle autorità amministrative.
2 La carica di membro a tempo parziale del Tribunale ammini-
strativo è incompatibile con la rappresentanza professionale di terzi
dinanzi al Tribunale amministrativo.
3 Per l'appartenenza all'amministrazione o alla gestione di una
società commerciale o di una cooperativa a scopo economico, è ne-
cessaria l'autorizzazione del Consiglio cantonale per i membri a tempo
pieno e a tempo parziale.
4 Per il resto, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità della
legge sui diritti politici6, 41.
53 Per la divulgazione delle incompatibilità si applica il § 7
GOG11.
1 Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale amministrativo è indipendente e sottoposto unicamente alla legge.
2 Il Tribunale amministrativo rende annualmente rapporto al Gran Consiglio sulla sua attività. Ne fanno parte dati statistici sull'effettivo del personale, il carico di lavoro e i tempi di evasione delle pratiche, compresi i singoli passi procedurali.
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Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
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1 Il Tribunale amministrativo designa il Presidente e i Vicepresidenti
necessari all'inizio e a metà di ogni periodo di carica. Presidente e Vicepresidenti devono essere eletti in primo luogo
tra i giudici a tempo pieno.
2 Il Tribunale amministrativo nomina il Segretario generale, il suo
sostituto, nonché il personale giuridico e amministrativo.
1 Il Gran Consiglio disciplina la retribuzione dei propri membri
e l'indennità dei giudici supplenti.
2...36
50 1. Il Tribunale amministrativo decide le controversie con una composizione di tre giudici.
svolgimento
a. composizione
2. Può decidere all'unanimità, mediante circolazione, sui ricorsi manifestamente infondati o manifestamente fondati.
49 1 Il Tribunale amministrativo decide in composizione b. Composizione
a cinque sugli atti normativi. a cinque
2 L'organo giudicante è composto da tre membri del Tribunale ammi-
nistrativo e da due membri
a. del Tribunale superiore in caso di ricorsi contro atti normativi dei
settori del diritto privato o penale,
b. del Tribunale delle assicurazioni sociali in caso di ricorsi contro atti
normativi del settore del diritto delle assicurazioni sociali.
3 L'articolo 38 capoverso 2 si applica per analogia.
49 1 Un membro a tempo pieno o parziale decide come giudice unico sui ricorsi,
a. che sono manifestamente inammissibili,
b. che sono stati ritirati o sono divenuti altrimenti privi di oggetto,
c. il cui valore litigioso non supera i Fr. 20 000,
d. in controversie concernenti
1. provvedimenti amministrativi nella circolazione stradale,
2. l'esecuzione di pene e misure dopo la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure del 19 giugno 200613,
3. la dispensa dal segreto professionale,
4. misure di tribunali di prima istanza secondo il § 43 cpv. 1 lett. a–c.
2 In casi di importanza fondamentale, la decisione può essere deferita
a una camera.
3 Se sono impugnate decisioni del Consiglio di Stato, la valutazione
del giudice unico è esclusa nei casi di cui al cpv. 1 lett. c e d.
c. Giudice unico
1.7.24 - 125
15
175.2
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Giudice complessivo
Diritto delle
ordinanze
Procedure di
elezione e di
votazione
Ammissibilità
Eccezioni
a. Decisioni cantonali
di ultima istanza
38 1 Il Tribunale nel suo complesso è composto dai membri a tempo pieno e
da quelli a tempo parziale. Esso disciplina le questioni organizzative e
personali, nonché le questioni relative alla propria amministrazione.
2 Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto. In caso di parità di
voti, il voto del Presidente vale doppio.
34 1 Il Tribunale nel plenum disciplina mediante regolamento
a. l’organizzazione e la procedura,
b. le tasse, le spese e le indennità10,
c. l’organizzazione e i compiti del Segretariato e della Cancelleria.
2 I regolamenti conformemente alle lett. a e b necessitano dell’approvazione del
Gran Consiglio.
40 Salvo laddove la legge non disponga diversamente, la
procedura per le elezioni e le votazioni nelle questioni dell'amministrazione
della giustizia è retta dalle corrispondenti disposizioni applicabili
alle autorità comunali.
B. Ricorso 50
50 1 Il Tribunale amministrativo decide, quale ultima istanza
cantonale, sui ricorsi contro atti ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge divergenti.
3 L’articolo 19a, concernente il tipo di decisione impugnabile, si
applica per analogia.
50 Il ricorso è inammissibile contro
a. decisioni che possono essere impugnate direttamente dinanzi a
un’istanza di ricorso della Confederazione;
b. decisioni del Gran Consiglio e dei suoi organi, eccetto
1. decisioni in materia di diritto del personale e amministrativa;
2. decisioni concernenti l’approvazione della concessione del
diritto d’espropriazione a imprese private;
3. atti normativi di rango inferiore alla legge formale;
c. decisioni di altri tribunali cantonali superiori, eccetto
1. atti di gestione giudiziaria che tali tribunali hanno adottato
come unica istanza;
2. atti normativi di tali tribunali.
16
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
175.2
50 1 Il ricorso è inammissibile contro le decisioni di primo grado- b. Competenza
istanza dei tribunali civili e penali, ad eccezione dei ricorsi di altri cantoni
riguardanti misure secondo
a. §§ 3–14 della Legge sulla protezione dalla violenza del 19 giugno 200614,
b. Art. 73–78 della Legge federale sugli stranieri e le straniere del
16 dicembre 200524,
c. Art. 4–9 del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione
di manifestazioni sportive del 15 novembre 200716.
2 Con ricorso secondo le disposizioni della presente legge possono
essere impugnati presso la Corte superiore
a. Atti di amministrazione della giustizia del Tribunale amministrativo, che ha
adottato in unica istanza,
b. Decreti del Tribunale amministrativo.
a.
32, 49 1 Il ricorso è inammissibile
a. in materia di diritto di voto contro decisioni di prima istanza e
decisioni su opposizioni del Consiglio di Stato,
b. in caso di grazie,
c. contro restrizioni all'ammissione alle università,
d.62 in affari comunali riguardo a decisioni del Consiglio di Stato
1. in merito all'autorizzazione di esperimenti sullo sviluppo ulte-
riore della collaborazione ai sensi del § 83 cpv. 1 della Legge
sui Comuni del 20 aprile 2015 (LG)4,
2. in caso di fusione di comuni ai sensi del § 153 cpv. 1 frase 2 LG,
3. in merito a contributi per fusioni di comuni ai sensi dei
§§ 156–159 LG,
4. in caso di fusione di circondari dei giudici di pace ai sensi
del § 53 cpv. 2 LOO11,
5. in merito alla definizione dei circondari dello stato civile,
dell'esecuzione e dei circondari di protezione dei minori e degli
adulti.
e. contro decisioni del Consiglio dei trasporti sulla configurazione
del servizio di base e la definizione delle altre offerte di
trasporto,
naler Behörden
c. Nach dem
Inhalt der
Anordnung
1.7.24 - 125
17
175.2
f. nel settore sanitario contro
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
1. incarichi di prestazione del Consiglio di Stato per l'Ospedale
universitario di Zurigo e l'Ospedale cantonale di Winterthur,
2. decisioni del Consiglio di Stato su convenzioni di prestazione
della sua Direzione con questi ospedali,
3. decisioni del Consiglio di Stato su contratti di collaborazione
tra l'Ospedale universitario e l'Università di Zurigo.
2 Ulteriori regolamentazioni legali che dichiarano inammissibile il
ricorso al Tribunale amministrativo restano riservate.
3 Se il ricorso è inammissibile nella questione principale, lo è anche
contro decisioni parziali, preliminari e intermedie, nonché contro
decisioni sulle spese processuali e sulle indennità.
§§ 45-47.32
64 La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli articoli 21-21 b.
50 1 Con il reclamo possono essere sollevate le censure ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1
lettere a e b, nonché del capoverso 2.
2 La censura di inadeguatezza è ammissibile solo se una legge lo prevede.
50 1 L'ammissibilità di nuove domande, allegazioni di fatti e mezzi
di prova è disciplinata dal § 20 a.
2 Se il Tribunale amministrativo decide come seconda istanza giudiziaria,
nuove allegazioni di fatti sono ammissibili solo nella misura in cui
ciò sia divenuto necessario a causa del provvedimento impugnato.
50 Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Tribunale amministrativo. Per il termine di ricorso si applica l'articolo 22 in via analoga.
50 1 L'atto di ricorso deve contenere una domanda e la sua motivazione.
2 La decisione impugnata deve essere allegata o indicata con precisione.
I mezzi di prova devono essere indicati con precisione e, per quanto
possibile, allegati.
18
Legge sulla giustizia amministrativa (VRG) 175.2
50 Per l'effetto sospensivo si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1–3 dell'articolo 25. c. Effetto Sospensivo
1 Il Presidente del Tribunale Amministrativo esamina i reclami in arrivo e ordina quanto necessario per la correzione di eventuali difetti.
2...51
3 51
a. Esame preliminare
**50 b. Acquisizione degli atti**
1. Gli atti necessari per la valutazione vengono acquisiti. In caso di ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, si può rinunciare a tale acquisizione.
2. Gli atti sono a disposizione delle parti del procedimento per la consultazione.
3. Al fine di tutelare importanti interessi pubblici e meritevoli di protezione privati, l'autorità amministrativa parte del procedimento può trattenere singoli documenti, da specificare meglio al Tribunale amministrativo. Nella misura in cui ciò sia possibile senza violare gli interessi da tutelare, essa deve riferire per iscritto al Tribunale in merito al loro contenuto.
59 La precedente istanza e i partecipanti al procedimento ricevono c. Scambio
occasione per una presa di posizione scritta. Per il termine di presa di scritti
posizione si applica per analogia l'art. 26 b cpv. 2. Il Tribunale amministrativo può
disporre un ulteriore scambio di scritti.
1 Su richiesta delle parti o d'ufficio, può essere disposta un'udienza orale. Questa può essere condotta oltre alla consultazione scritta o anche al suo posto.
2 La citazione deve essere accompagnata dall'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, si presumerà la rinuncia all'esposizione orale del proprio punto di vista.
e. Assunzioni dei mezzi di prova
I mezzi di prova necessari per l'accertamento dei fatti vengono assunti d'ufficio. Lo svolgimento dell'istruttoria probatoria può essere affidato in tutto o in parte a una delegazione o a un membro del Tribunale. Le disposizioni del Codice di procedura civile27 concernenti la procedura probatoria sono applicabili per analogia.
f. Udienza
finale
Qualora siano state assunte prove, le parti coinvolte nel procedimento di ricorso hanno la possibilità di esprimersi oralmente davanti al tribunale o per iscritto in merito.
1.7.24 - 125
19
175.2 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
g. Pubblicità
Decisione sul
ricorso50
a. Competenza
decisionale
b. Rinvio
all'autorità
inferiore
c. Forma e
comunicazione
della decisione
d. Costi
1 Le udienze dinanzi al Tribunale amministrativo sono pubbliche.
Le deliberazioni del Tribunale avvengono a porte chiuse, escludendo le parti e il pubblico.
2 Il Tribunale amministrativo può escludere il pubblico dalle udienze per importanti motivi.
1 Se il Tribunale amministrativo annulla la decisione impugnata,
decide nel merito.
2 In tal caso esso non può andare oltre le domande presentate né
modificare la decisione annullata a pregiudizio del ricorrente.
3 In caso di ricorsi concernenti un rapporto di lavoro, l’articolo 27a
capoverso 1 si applica per analogia.49
1 Il Tribunale amministrativo può rinviare la causa per nuova
decisione all’autorità inferiore, in particolare se l’ordinanza impugnata
non è entrata nel merito della causa o se i fatti sono stati accertati in modo
insufficiente.
2 Nel procedimento amministrativo sono ammesse nuove allegazioni
e l’indicazione di nuovi mezzi di prova. La nuova decisione deve fondarsi
sulla valutazione giuridica che ha motivato il rinvio.
50 1 La decisione del Tribunale amministrativo è motivata.
In caso di ricorsi manifestamente inammissibili, divenuti sen-
za oggetto, manifestamente infondati o manifestamente fondati,
la decisione può essere motivata sommariamente.
2 La decisione è comunicata per iscritto:72
a. alle parti del procedimento,
b. all’Ufficio di conciliazione ai sensi della Legge sulla parità dei sessi25,
qualora sia stata condotta una conciliazione.
3 La decisione può essere notificata verbalmente o mediante
comunicazione del dispositivo prima della comunicazione scritta.
54 1 Il Tribunale amministrativo fissa la tassa giudiziaria in base
al tempo impiegato, alla difficoltà del caso e al
valore della lite o all'interesse effettivo in discussione. La tassa
ammonta di regola da fr. 500 a fr. 50000.
2 Per il resto, la riscossione delle tasse è disciplinata dagli articoli 13–16
e dall'ordinanza del Tribunale amministrativo10.
3 Nelle controversie in materia di diritto del personale con un valore della lite fino a
fr. 30000 non vengono imposte tasse. È fatto salvo l'obbligo di
imputare le spese alla parte soccombente, qualora essa abbia causato
un onere sproporzionato con la sua condotta processuale.
20
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
175.2
34 Le decisioni del tribunale amministrativo sono esecutive con l'entrata in forza di legge.
e. Esecuzione
Forza di legge esecutiva.
Artt. 67-69.32
**Disposizioni Integrative**
Ove non esistano disposizioni speciali per la procedura complementare, sono applicabili per analogia le norme sul procedimento amministrativo.
a. Procedimento amministrativo
53 Le disposizioni del CPC27 concernenti la direzione del processo, il b. Codice
comportamento processuale e i termini (Parte 1, Titolo 9), nonché le di procedura
disposizioni procedurali del LOP11 applicabili al processo civile (Parte civile
6, Sezioni 1 e 2), trovano applicazione supplementare.
C. Ricorso e Reclamo in materia tributaria 50
Il Tribunale Amministrativo è in materia fiscale l'ultima istanza di ricorso e di reclamo secondo le particolari disposizioni della legislazione tributaria18.
34 Per reclamo, ricorso e revisione, nonché per le relative procedure, effetto, procedimento e decisione, valgono le disposizioni della legge tributaria18.
§§ 74-80 d.51
D. Azione di diritto amministrativo50
50 Il Tribunale amministrativo giudica in sede di ricorso quale unica istanza
a. le controversie di diritto pubblico, qualora su di esse non possa decidere né un interessato né un altro organo statale mediante decisione,
b. le controversie derivanti da contratti di diritto amministrativo, ad eccezione delle controversie derivanti da rapporti di lavoro costituiti con contratto di diritto pubblico,
c. le controversie di diritto pubblico, qualora un'altra legge preveda la loro valutazione in prima istanza da parte di un tribunale.
51, 60 **Arbitrato**
Il Cantone e i Comuni possono concordare tribunali arbitrali per le
controversie derivanti da contratti stipulati da Comuni di diversi
Cantoni.
1.7.24 - 125
21
175.2 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
**Procedura**
a. **Atto di accusa**
b. **Ulteriori
scritti processuali;
dibattimento
orale**
**Definizione della
querela**
**Disposizioni
complementari**
**Motivi**
**Istanze**
1 L'atto di ricorso deve essere presentato in duplice esemplare al Tribunale amministrativo. Esso deve contenere una domanda e una motivazione.
2 Se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, il Presidente del Tribunale amministrativo fissa al ricorrente un breve termine per rimediare al vizio, con l'avvertimento che in caso contrario il ricorso non sarà trattato.
3 I mezzi di prova devono essere precisamente indicati e, per quanto possibile, allegati all'atto di ricorso.50
4...32
1 Il convenuto è invitato a presentare una risposta scritta
alla domanda giudiziale (Klageschrift). La risposta deve essere in duplice
esemplare. I mezzi di prova devono essere indicati e, se possibile,
allegati.
2 Può essere ordinato uno scambio di scritti supplementare o una
comparizione personale per un'udienza di discussione.
Il Tribunale amministrativo giudica liberamente le istanze
che gli vengono sottoposte sotto il profilo dei fatti e del diritto.
50 In via complementare, le disposizioni sul procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo sono applicabili per analogia.
Sezione Quarta: La revisione 33
33 La revisione di decisioni passate in giudicato delle autorità ammini-
strative, delle commissioni di ricorso e del Tribunale amministrativo
può essere chiesta dai partecipanti al procedimento quando
a. nell’ambito di un procedimento penale è accertato che un crimine
o un delitto ha influenzato tali decisioni;
b. sono venuti a conoscenza di nuovi fatti importanti o hanno reperito
mezzi di prova che non erano stati in grado di produrre nel proce-
dimento precedente.
33 1 Le domande di revisione sono inammissibili se i motivi di revi-
sione avrebbero potuto essere fatti valere nel procedimento che ha pre-
ceduto l'ordinanza, o mediante ricorso o reclamo contro l'ordinanza.
22
Legge sulla giustizia amministrativa (VRG)
175.2
2 La domanda di revisione deve essere presentata all'autorità che ha
emesso l'ordinanza entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
Dopo dieci anni dalla comunicazione dell'ordinanza, una domanda di revi-
sione è ammissibile solo per il motivo indicato all'art. 86a lett. a.
33 1 Il ricorso di revisione deve indicare i motivi di revisione e contenere le domande volte a ottenere una nuova decisione nel merito. I mezzi di prova devono essere allegati o, se ciò non è possibile, devono essere indicati con precisione.
2 La presentazione del ricorso di revisione sospende l'esecuzione della decisione impugnata solo se l'autorità adita lo dispone.
33 La revisione avviene mediante la revoca, da parte dell'autorità, della decisione in questione e l'emanazione di una nuova.
Quinta sezione: L'Ombudsman 34, 35
74 1 Il Gran Consiglio elegge l'Ombudsman e il suo sostituto per un Elezione e
mandato di quattro anni. Il sostituto è equiparato all'Ombudsman per posizione
quanto riguarda la funzione.
2 L'Ombudsman è indipendente. A livello amministrativo è assegnato
alla Direzione del Gran Consiglio. 46, 56
3 Il Gran Consiglio può destituire l'Ombudsman e il suo sostituto
prima della scadenza del mandato, su proposta della sua Direzione, in
caso di gravi violazioni dei doveri d'ufficio o di inettitudine professionale.
Per tale decisione è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri
del Gran Consiglio.
74 1 Alla persona ombuds e alla sua sostituta o al suo sostituto si applicano per analogia le disposizioni in materia di diritto del personale, in particolare concernenti
a. il versamento del salario;
b. l'erogazione degli assegni familiari;
c. i diritti e i doveri in caso di genitorialità, malattia e infortunio;
d. la protezione giuridica.
2 Il salario della persona ombuds e della sostituta o del sostituto corrisponde all’importo massimo della classe salariale 27 dei dipendenti cantonali. Il salario della sostituta o del sostituto è calcolato in base al suo impiego temporale.
1.7.24 - 125
23
175.2
Sede e
organizzazione
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
74 1 L'Ombudsman ha sede a Zurigo.
2 L'Ombudsman è competente per le assunzioni e le promozioni
del personale dell'Ombudsman nell'ambito del budget approvato
dal Consiglio cantonale. Al personale dell'Ombudsman si applica
il diritto del personale del Cantone.
3 Se l'Ombudsman assume compiti ai sensi dell'art. 81 cpv. 4
KV3 in un Comune, inizia la sua attività al più tardi un anno
dopo l'entrata in vigore della corrispondente disposizione del
regolamento comunale.43
4 Il Cantone è rappresentato nei confronti dell'Ombudsman dalla
direzione del Consiglio cantonale.
Controllo e
contabilità,
autorizzazione di
spesa
Ambito di
competenza
a. Principio
b. Eccezioni
45, 75 1 L'Ombudsman è soggetto alla Legge sul Controlling e sulla
Rendicontazione (CRG)17 e ai decreti attuativi del Consiglio di
Governo relativi a tale legge.
2 L'Ombudsman gestisce una propria contabilità. Sottopone
annualmente al Gran Consiglio una panoramica sullo sviluppo
delle prestazioni e delle finanze, una bozza di budget e una
relazione sulla propria attività, inclusa la contabilità.
3 Per quanto concerne le competenze di spesa, l'Ombudsman
è equiparato al Consiglio di Governo. Si applicano per analogia
i §§ 19–25 del CRG17.
66 1 L'Ombudsman verifica se le autorità e le unità amministrative del
Cantone e dei Distretti procedono secondo diritto ed equità.
2 Inoltre, verifica
a. gli istituti e gli enti cantonali dipendenti e indipendenti, ad
eccezione della Zürcher Kantonalbank e delle Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich,
b. le autorità e le unità amministrative di un Comune il cui regolamento
comunale prevede l'intervento dell'Ombudsman.
a.48
b.
c.
**Soggetti esclusi dalla competenza dell'Ombudsman**
Sono sottratti alla verifica dell'Ombudsman
il Gran Consiglio e i Sinodi delle chiese;
le autorità con indipendenza giudiziaria, nella misura in cui
non operano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia;
altre autorità
per quanto concerne la preparazione, l'emanazione, la modifica,
l'abrogazione e l'approvazione di disposizioni di carattere
generale e vincolante,
nei procedimenti di ricorso, ad eccezione dei casi di diniego di
giustizia, ritardo ingiustificato e altre violazioni dei doveri
d'ufficio.
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
175.2
1 La Garante o il Garante35 interviene su reclamo di chi sia legalmente o
di fatto interessato a una revisione della procedura. La revisione
può riferirsi a una questione in corso o conclusa.
2 Può anche agire di propria iniziativa.
1. La persona dell'Ombudsman35 può chiarire i fatti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b. Accertamenti.
2. Le autorità con cui la persona dell'Ombudsman35 si confronta in un determinato caso sono obbligate a fornirle informazioni e a presentare gli atti. Restano riservate le disposizioni federali restrittive.
3. Le autorità hanno a loro volta diritto di esprimere un parere.
4. La persona dell'Ombudsman35 è tenuta alla segretezza nei confronti di terzi e del reclamante nella stessa misura delle autorità interessate.
**35. La persona ombudsman non è autorizzata a emanare ordini.** Sulla base della sua verifica può
a. consigliare il ricorrente sul suo ulteriore comportamento;
b. discutere la questione con le autorità;
c. se necessario, formulare una raccomandazione scritta all'autorità esaminata. Trasmette tale raccomandazione anche all'autorità amministrativa superiore, al ricorrente e, a sua discrezione, ad altri interessati e ad altre autorità cantonali interessate.
1 L'intervento della persona di fiducia35 è gratuito.
2 Un Comune il cui regolamento comunale prevede l'intervento della
persona di fiducia partecipa ai costi dell'Ufficio della persona di
fiducia.43
3 L'ammontare della partecipazione annuale è di al massimo Fr. 1 per
abitante ed è fissato dal Gran Consiglio su richiesta della persona di
fiducia. Quest'ultimo tiene conto del numero di abitanti di tutti i
Comuni il cui regolamento comunale prevede l'intervento della persona
di fiducia.67
4 Se un Comune rinuncia nuovamente all'attività della persona di
fiducia, l'obbligo finanziario ai sensi del cpv. 3 rimane in essere per
un anno dopo l'entrata in vigore della corrispondente disposizione del
regolamento comunale.43
1.7.24 - 125
25
175.2
d. Costi
e. Obbligo di
segretezza
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
1 La/Il garante e il suo personale devono mantenere il silenzio sulle loro
percezioni relative a autorità e privati.
Resta riservato il § 167 GOG11.53.
2 L’obbligo del silenzio viene meno se
a. la persona interessata vi consente o
b. prevalgono gravi interessi pubblici o privati che giustificano la
comunicazione di informazioni.
49, 68 Contro le decisioni della persona ombuds in questioni
relative al proprio diritto del personale o a questioni amministrative può
essere interposto ricorso presso la Delegazione69 amministrativa della
Direzione del Gran Consiglio.
Questioni di
diritto del
personale e
amministrative
Abrogazione
e modifica di
leggi
a. Principio
b. Legge sulle
controversie
in materia
amministrativa
e sui conflitti
c. Legge
di applicazione
del Codice
civile svizzero
d. Diritto dei
Sesta Sezione: Disposizioni finali e transitorie34
Vorschriften früherer Gesetze und Verordnungen aufgehoben.
Disposizioni di leggi e regolamenti anteriori abrogate.
23 giugno 1831, nonché i §§ 8-10 della legge sui conflitti del
23 giugno 1831 sono abrogati.
buch vom 2. April 1911 wird wie folgt abgeändert: . . .30
Il libro del 2 aprile 1911 viene modificato come segue: . . .30
Il decreto sulla previdenza sociale è modificato e integrato come segue: . . .30
e. Leggi fiscali
**Legge sull'imposta di successione e di donazione del 26 aprile 1936**
nonché la Legge sull'imposta di bollo del 16 dicembre 1934 vengono
modificate in modo che, al posto della Commissione superiore di ricorso, subentri il
Tribunale amministrativo.
f. Diverse
leggi
2 L'articolo 67 della Legge sulle imposte dirette dell'8 luglio 1951 è
abrogato.
dert:...30
26
Legge sulla giustizia amministrativa (VRG)
175.2
**Disposizioni transitorie**
a. **Procedimenti pendenti**
Le controversie pendenti dinanzi a un'autorità amministrativa, a un tribunale delle assicurazioni o a un tribunale civile, indipendentemente dalla competenza modificata dalla presente legge, sono giudicate e proseguite secondo le disposizioni precedenti.
Verwaltungsgerichtes endigt mit der laufenden Amtsdauer des Ober-
gerichtes.
b. Prima durata
della carica
dei membri
del Tribunale
amministrativo
c. Entrata in vigore
berechtigten und nach der amtlichen Veröffentlichung des kantons- des Gesetzes
rätlichen Erwahrungsbeschlusses auf einen vom Regierungsrat zu be-
stimmenden Zeitpunkt in Kraft, spätestens aber ein Jahr nach der
Annahme in der Volksabstimmung.
Übergangsbestimmungen
G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268)
Art. XV Abs. 3
Die Zuständigkeit für die Beurteilung der im Zeitpunkt des In-
krafttretens hängigen Rechtsmittelverfahren bestimmt sich nach bis-
herigem Recht. Im Übrigen findet das neue Recht auf hängige Verfah-
ren Anwendung.
G vom 30. August 2004 (OS 59, 409)
1 Die geänderten Bestimmungen finden auch auf Verfahren Anwen-
dung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung
rechtshängig sind.
2 Die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Organs, bei
dem ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens rechtshängig ist,
richtet sich nach bisherigem Recht.
1.7.24 - 125
27
175.2 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 28. August 2017
(OS 72, 523)
1 Bei unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist vor dem 8. Novem-
ber 2017 tritt die Gesetzesänderung am 1. Januar 2018 in Kraft.
2 In den übrigen Fällen entscheidet der Regierungsrat über den
Zeitpunkt des Inkrafttretens.
Übergangsbestimmung zur Änderung vom 12. Dezember 2022
(OS 79, 157)
Tritt die Änderung während der laufenden Amtsdauer der Ombuds-
person in Kraft, bleibt bis zum Ende der laufenden Amtsdauer das bis-
herige Recht anwendbar.
1 OS 40, 546 und GS I, 342.
2 Inkrafttreten: 1. Mai 1960 (OS 40, 593).
3 LS 101.
4 LS 131.1.
5 LS 151.
6 LS 161.
7 LS 170.4.
8 LS 175.21.
9 LS 175.213.
10 LS 175.252.
11 LS 211.1.
12 LS 230.
13 LS 331.
14 LS 351.
15 LS 413.30.
16 LS 551.19.
17 LS 611.
18 LS 631.1; LS 632.1.
19 LS 682; LS 681.
20 LS 700.1.
21 LS 711.1.
28
Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)
22 LS 712.1.
23 LS 732.1.
24 SR 142.20.
25 SR 151.1.
26 SR 173.110.
27 SR 272.
28 SR 721.80.
29 SR 832.10.
30 Text siehe OS 40, 566 ff.
175.2
31 Fassung gemäss G vom 6. September 1987 (OS 50, 221). In Kraft seit 1. Januar
1988 (OS 50, 223).
32 Aufgehoben durch G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar
1998 (OS 54, 290).
33 Eingefügt durch G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar 1998
(OS 54, 290).
34 Fassung gemäss G vom 8. Juni 1997 (OS 54, 268). In Kraft seit 1. Januar 1998
(OS 54, 290).
35 Fassung gemäss G vom 27. September 1998 (OS 54, 752). In Kraft seit 1. Juli
1999 (OS 55, 62).
36 Aufgehoben durch G vom 27. September 1998 (OS 54, 752). In Kraft seit
1. Juli 1999 (OS 55, 62).
37 Eingefügt durch Gesetz über die Offenlegung von Interessenbindungen von
Richterinnen und Richtern vom 13. Juni 1999 (OS 55, 434). In Kraft seit
1. Januar 2000 (OS 55, 496).
38 Fassung gemäss G über die Wahl von teilamtlichen Mitgliedern der Gerichte
vom 4. Januar 1999 (OS 56, 43). In Kraft seit 1. März 2000 (OS 56, 56).
39 Eingefügt durch Gesetz über die Verzugszinsen für öffentlichrechtliche For-
derungen vom 17. Juni 2002 (OS 57, 277; ABI 2001, 1308). In Kraft seit 1. Juli
2003 (OS 58, 80).
40 Eingefügt durch G über die politischen Rechte vom 1. September 2003 (OS 58,
289; ABI 2002, 1507). In Kraft seit 1. Januar 2005 (OS 59, 194).
41 Fassung gemäss G über die politischen Rechte vom 1. September 2003 (OS 58,
289; ABI 2002, 1507). In Kraft seit 1. Januar 2005 (OS 59, 194).
42 Fassung gemäss G über die Anpassung des kantonalen Rechts an das Partner-
schaftsgesetz des Bundes vom 9. Juli 2007 (OS 62, 429; ABI 2006, 1703). In
Kraft seit 1. Januar 2008.
43 Eingefügt durch G vom 9. Juli 2007 (OS 62, 446; ABI 2006, 1313). In Kraft seit
1. Januar 2008.
44 Fassung gemäss G vom 9. Juli 2007 (OS 62, 446; ABI 2006, 1313). In Kraft seit
1. Januar 2008.
45 Eingefügt durch G über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006
(OS 62, 354; ABI 2004, 89). In Kraft seit 1. April 2008 (OS 63, 134).
46 Aufgehoben durch G über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar
2006 (OS 62, 354; ABI 2004, 89). In Kraft seit 1. April 2008 (OS 63, 134).
1.7.24 - 125
29
175.2
Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)
47 Fassung gemäss G über die Information und den Datenschutz vom 12. Feb-
ruar 2007 (OS 62, 121; ABI 2005, 1283). In Kraft seit 1. Oktober 2008 (OS 63,
317).
48 Fassung gemäss Kirchengesetz vom 9. Juli 2007 (OS 62, 482; ABI 2006, 573).
In Kraft seit 1. Januar 2010 (OS 63, 152).
49 Eingefügt durch G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-
rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; AB1 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli
2010.
50 Fassung gemäss G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-
rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; ABI 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli
2010.
51 Aufgehoben durch G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-
rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; ABI 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli
2010.
52 Formale Anpassung der Marginalien gemäss G über die Anpassung des kan-
tonalen Verwaltungsverfahrensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; AB1
2009, 801). In Kraft seit 1. Juli 2010.
53 Fassung gemäss G über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation
und des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Pro-
zessgesetze des Bundes vom 10. Mai 2010 (OS 65, 520, 572; ABI 2009, 1489).
In Kraft seit 1. Januar 2011.
54 Fassung gemäss G über die Unterstellung der Steuerrekurskommissionen und
der Baurekurskommissionen unter das Verwaltungsgericht vom 13. Septem-
ber 2010 (OS 65, 953; ABI 2010, 266). In Kraft seit 1. Januar 2011.
55 Fassung gemäss Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
vom 25. Juni 2012 (OS 67, 443; ABI 2011, 2567). In Kraft seit 26. September
2012.
56 Eingefügt durch Kantonsratsgesetz vom 17. Dezember 2012 (OS 68, 149; ABI
2012, 189). In Kraft seit 6. Mai 2013.
57 Fassung gemäss Planungs- und Baugesetz vom 28. Oktober 2013 (OS 69, 262;
ABI 2011, 1119). In Kraft seit 1. Juli 2014.
58 Aufgehoben durch Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister
vom 11. Mai 2015 (OS 70, 407; ABI 2014-10-31). In Kraft seit 1. Januar 2016.
59 Fassung gemäss G vom 17. August 2015 (OS 71,233; AB12015-01-23). In Kraft
seit 1. Oktober 2016.
60 Eingefügt durch Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; AB1 2013-
04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.
61 Fassung gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-
04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.
62 Fassung gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-
04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018. Berichtigung vom 19. Juni 2017 (OS 72,382).
63 Eingefügt durch Publikationsgesetz vom 30. November 2015 (OS 72, 527; ABI
2014-11-07). In Kraft seit 1. Januar 2018.
64 Fassung gemäss Publikationsgesetz vom 30. November 2015 (OS 72, 527; ABI
2014-11-07). In Kraft seit 1. Januar 2018.
30
Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)
175.2
65 Eingefügt durch G über die politischen Rechte vom 28. August 2017 (OS 72,
523; ABI 2016-12-16). In Kraft seit 1. Januar 2018.
66 Fassung gemäss G vom 19. März 2018 (OS 73, 363; ABI 2016-07-15). In Kraft
seit 1. Oktober 2018.
67 Fassung gemäss G vom 26. Februar 2018 (OS 73, 354; ABI 2017-04-28). In
Kraft seit 1. Januar 2019.
68 Nummerierung gemäss G vom 26. Februar 2018 (OS 73, 354; AB12017-04-28).
In Kraft seit 1. Januar 2019.
69 Fassung gemäss Kantonsratsgesetz vom 25. März 2019 (OS 74, 387). In Kraft
seit 1. Mai 2020.
70 Fassung gemäss G über die Information und den Datenschutz vom 25. Novem-
ber 2019 (OS 75, 263; ABI 2018-07-13). In Kraft seit 1. Juni 2020.
71 Eingefügt durch G vom 30. November 2020 (OS 76, 198; AB1 2020-02-28). In
Kraft seit 1. Juli 2021.
72 Fassung gemäss G vom 14. März 2022 (OS 77, 424; ABI 2021-04-30). In Kraft
seit 1. Oktober 2022.
73 Fassung gemäss G über die politischen Rechte vom 9. Mai 2022 (OS 77, 403;
ABI 2021-07-16). In Kraft seit 1. Oktober 2022.
74 Fassung gemäss KRB über die Angleichung der rechtlichen Bestimmungen zur
Ombudsperson, der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle und der oder
des Beauftragten für den Datenschutz vom 12. Dezember 2022 (OS 79, 157;
ABI 2022-07-15). In Kraft seit 1. Mai 2024.
75 Nummerierung gemäss KRB über die Angleichung der rechtlichen Bestimmun-
gen zur Ombudsperson, der Leiterin oder des Leiters der Finanzkontrolle und
der oder des Beauftragten für den Datenschutz vom 12. Dezember 2022 (OS 79,
157; ABI 2022-07-15). In Kraft seit 1. Mai 2024.
1.7.24 - 125
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