Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale distrettuale di Dietikon
Testo normativo (2 Articoli)
Fino all'occupazione dei locali a Dietikon, la sede e il Tribunale distrettuale di Dietikon svolgono la propria attività presso la sede del Tribunale distrettuale di Zurigo. Il Tribunale distrettuale di Zurigo mette a disposizione del Tribunale distrettuale di Dietikon la propria infrastruttura.
¹ I membri eletti del Tribunale distrettuale di Dietikon
possono costituirsi prima della loro entrata in funzione e prendere
decisioni amministrative giudiziarie in merito all'organizzazione e alla gestione.
Ricevono un'adeguata
remunerazione per i lavori svolti prima della loro entrata in funzione,
la quale è stabilita dalla Commissione amministrativa del Tribunale
superiore.
² La Commissione amministrativa del Tribunale superiore adotta le
preparazioni e le decisioni necessarie per l'istituzione e l'organizzazione
del Tribunale distrettuale di Dietikon, del Tribunale delle locazioni
e dell'Autorità paritetica di conciliazione in materia di locazione e
affitto del Distretto di Dietikon, che rientrano nella competenza
del Tribunale distrettuale, fino a quando quest'ultimo non si sarà costituito.
³ Essa è in particolare competente per
a. l'emanazione del regolamento interno,
b. la preparazione dell'elezione degli assessori e delle assessore del
Tribunale delle locazioni,
c. la regolamentazione della gestione dell'Autorità paritetica di
conciliazione in materia di locazione e affitto, l'acquisizione delle
proposte di elezione e l'elezione dei conciliatori e delle conciliatrici,
d. la fissazione del piano degli effettivi per il personale giuridico e
amministrativo,
e. l'assunzione del cancelliere o della cancelliera
nonché del personale giuridico e commerciale e gli ulteriori
compiti dell'autorità preposta alle assunzioni,
f. la preparazione del preventivo.
1.4.08-60
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173.42 Ordinanza sull'istituzione del Tribunale distrettuale di Dietikon
Competenza § 3. 1 Il Tribunale distrettuale di Zurigo, il Tribunale delle locazioni e
l'Autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto del Distretto
di Zurigo, nonché il Tribunale del lavoro di Zurigo, restano competenti
per i procedimenti pendenti presso di essi al 30 giugno 2008.
2 Se un'istanza superiore annulla una decisione delle autorità menzionate
nel cpv. 1, queste sono competenti per una nuova valutazione in caso
di rinvio della causa.
Entrata in vigore § 4. La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.
2
1 RU 63, 29; per la motivazione si veda FF 2008, 31.
2 RS 173.4.