Legislator Giurisprudenza & Legislazione
172.8 CH-ZH

Regolamento sull'integrazione

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1 La Direzione della giustizia e degli affari interni gestisce un ufficio specializzato per le questioni di integrazione.

2 L'ufficio specializzato è diretto dal o dalla delegata cantonale per le questioni di integrazione.

**1 Compito**

La Sezione specializzata promuove la convivenza consensuale tra la popolazione residente svizzera e straniera nel rispetto e nella tolleranza reciproci.

2 Essa combatte la discriminazione delle persone in base alla loro nazionalità o provenienza.

3 Essa sostiene le relative misure di terzi e si impegna affinché la popolazione svizzera e straniera, nonché le autorità e le organizzazioni, vi partecipino attivamente.

1 La Sezione specializzata adempie in particolare i seguenti compiti

a. Si adopera affinché, nella legislazione e nell'attività amministrativa, si tenga adeguatamente conto dell'integrazione e delle pari opportunità della popolazione straniera residente.

b. Sostiene i comuni negli sforzi per l'integrazione della popolazione straniera residente e promuove la partecipazione degli stranieri a misure appropriate.

c. Consiglia e sensibilizza autorità, uffici e privati in questioni relative all'integrazione.

d. Promuove progetti di integrazione pubblici o privati attraverso la consulenza e il sostegno finanziario.

2 La Sezione specializzata coordina la promozione cantonale dell'integrazione e ne verifica regolarmente le necessità, le misure e gli effetti. Riferisce in merito e sulla propria attività alla Direzione della giustizia e degli interni.

Compiti

1.1.07 - 55

1

172.8

Ordinanza sull'integrazione

Collaborazione

1 L'Ufficio specializzato collabora con gli altri servizi cantonali,

nonché con le autorità e le organizzazioni federali, cantonali, regionali

e comunali che svolgono compiti analoghi.

2 Esso coordina le proprie attività con quelle degli Uffici federali

competenti e dell'Ufficio d'integrazione degli altri Cantoni.

Convenzioni sulle prestazioni

Mit öffentlichen oder privaten Stellen können Leistungs-

vereinbarungen über integrationsfördernde Massnahmen abgeschlos-

sen werden.

Con enti pubblici o privati possono essere stipulati accordi sulle prestazioni in merito a provvedimenti volti a favorire l’integrazione.

Wahl und

Zusammen-

setzung

Elezione e composizione

Aufgaben

Compiti

Geschäfts-

tätigkeit

Attività

Sekretariat

Segreteria

B. Kommission für Integrationsfragen

B. Commissione per le questioni di integrazione

1 Il Consiglio di Stato elegge per la durata del mandato una commissione

di al massimo nove membri e ne nomina la presidenza. La rielezione

è possibile due volte.

2 Il o la delegata per le questioni d'integrazione partecipa alle sedute della

commissione con voto consultivo.

La Commissione consiglia e sostiene il lavoro dell'Ufficio specializzato per le questioni d'integrazione.

1. La Commissione adotta un regolamento interno che necessita

dell'approvazione della Direzione della giustizia e degli interni.

2. La Commissione si riunisce secondo necessità, di regola quattro

volte l'anno.

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