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172.6 CH-ZH

Regolamento sull'Ufficio specializzato per le questioni di parità e la Commissione per la parità tra donna e uomo

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

**Il Servizio specializzato promuove la parità tra donna e uomo Compito**

e si impegna per l'eliminazione delle discriminazioni basate sul

sesso.

**Compiti**

La Sezione specializzata ha in particolare i seguenti compiti

a. prepara decreti e misure cantonali che promuovono la parità tra donna e uomo;

b. promuove la parità tra donna e uomo nell'amministrazione statale, sviluppa le relative misure insieme all'Ufficio del personale e ad altri servizi competenti e ne sostiene la realizzazione;

c. consulta le autorità e gli uffici in merito a questioni relative alla parità tra donna e uomo; su richiesta può fornire informazioni anche a privati;

d. collabora con servizi e organizzazioni federali, cantonali e comunali che svolgono compiti analoghi;

e. gestisce un centro di documentazione;

f. riferisce alla Direzione dell'interno sullo stato della parità tra donna e uomo nel Cantone e sulla propria attività;

g. svolge attività di pubbliche relazioni.

**1 La sezione specializzata adempie i propri compiti in collaborazione con le relazioni**

**le altre autorità cantonali.**

**2 La sezione specializzata può richiedere informazioni alle direzioni e agli uffici.**

**Su richiesta motivata, le può essere concesso di esaminare decisioni e delibere per chiarire**

**particolari fattispecie.**

**con altri**

**uffici**

**1. 1. 16-91**

**1**

**172.6**

**Ordinanza sulla Sezione specializzata per le questioni di parità tra uomo e donna**

**3 Nella preparazione di atti normativi e misure che riguardano questioni di parità**

**e questioni femminili, la sezione specializzata viene consultata per tempo.**

**Compiti**

**II. Commissione per la parità tra donna e uomo**

1 Per la promozione della parità tra donna e uomo è

nominata una commissione.

2 La commissione consulta il Consiglio di Stato e gli sottopone,

tramite la Direzione degli interni, raccomandazioni sull'applicazione della

parità tra donna e uomo.

3 La commissione consulta e sostiene il Servizio specializzato per le questioni

relative alla parità dei diritti.

Composizione

1 La Commissione comprende al massimo quindici membri.

2 L'Ufficio per le questioni relative alla parità di genere partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Elezioni

dei membri

I membri della Commissione sono eletti dal Consiglio di Stato per

una durata di mandato; è possibile una rielezione per due volte.

Costituzione

e Regolamento

1 Il Consiglio di Stato nomina il presidente; per il resto la

commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento interno,

che deve essere approvato dalla Direzione dell'interno.

2 Di regola la commissione si riunisce due volte all'anno per una

seduta.

Segreteria

Il Segretariato della Commissione è gestito dal Servizio specializzato per le questioni relative alla parità.

Entrata in vigore

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