Deliberazione del Gran Consiglio concernente la fissazione dell'indennità per i membri del Consiglio di Stato
Testo normativo (1 Articoli)
Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e mantenendo la struttura originale
172.18
**Decisione del Gran Consiglio**
**sulla fissazione dell'indennità**
**per i membri del Consiglio di Stato**
**(del 31 agosto 2015)¹**
Il Gran Consiglio,
fondandosi sull'articolo 20 della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale del 6 giugno 2005³,
decide²
I. a. Lo stipendio annuale dei membri del Consiglio di Stato ammonta al 125% dello stipendio più elevato secondo la classe 29 dell'ordinanza di esecuzione della legge sul personale⁴. Il diritto allo stipendio inizia con l'entrata in carica e termina con la cessazione dall'ufficio. Restano riservate le disposizioni del diritto del personale relative al godimento postumo dello stipendio in caso di decesso.
b.⁵ La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato riceve un'indennità di Fr. 25410, la Vicepresidente o il Vicepresidente una di Fr. 12705.
c.⁵ Per le spese particolari legate all'ufficio, ai membri del Consiglio di Stato viene versata un'indennità annua fissa di Fr. 13078.
d. Le indennità di cui alla cifra I lettera b e i rimborsi spese di cui alla cifra I lettera c sono adeguati all'inflazione nella stessa misura degli stipendi del personale statale.
II. Le indennità, in particolare gli onorari, i gettoni di presenza e i rimborsi spese forfettari, che spettano ai membri del Consiglio di Stato in quanto rappresentanti del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico e privato, sono versate nella cassa dello Stato.
III. Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili per analogia, in particolare, le disposizioni del diritto del personale relative a
a. l'erogazione dello stipendio,
b. la corresponsione degli assegni familiari,
c. i diritti e i doveri in caso di genitorialità, malattia e infortunio,
d. la protezione giuridica.
1.4.25-128
1
172.18
Indennità per i membri del Consiglio di Stato
IV. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016. Contemporaneamente è abrogata la decisione del Gran Consiglio sulla fissazione delle retribuzioni dei membri del Consiglio di Stato del 4 marzo 1991.
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¹ RU 70, 374.
² FU 2015-09-18.
³ RS 172.1.
⁴ RS 177.111.
⁵ Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 2024 (RU 80, 1; FU 2024-10-04). In vigore dal 1° gennaio 2025.