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172.18 CH-ZH

Deliberazione del Gran Consiglio concernente la fissazione dell'indennità per i membri del Consiglio di Stato

1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Testo normativo (1 Articoli)

Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e mantenendo la struttura originale

172.18

**Decisione del Gran Consiglio**

**sulla fissazione dell'indennità**

**per i membri del Consiglio di Stato**

**(del 31 agosto 2015)¹**

Il Gran Consiglio,

fondandosi sull'articolo 20 della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale del 6 giugno 2005³,

decide²

I. a. Lo stipendio annuale dei membri del Consiglio di Stato ammonta al 125% dello stipendio più elevato secondo la classe 29 dell'ordinanza di esecuzione della legge sul personale⁴. Il diritto allo stipendio inizia con l'entrata in carica e termina con la cessazione dall'ufficio. Restano riservate le disposizioni del diritto del personale relative al godimento postumo dello stipendio in caso di decesso.

b.⁵ La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato riceve un'indennità di Fr. 25410, la Vicepresidente o il Vicepresidente una di Fr. 12705.

c.⁵ Per le spese particolari legate all'ufficio, ai membri del Consiglio di Stato viene versata un'indennità annua fissa di Fr. 13078.

d. Le indennità di cui alla cifra I lettera b e i rimborsi spese di cui alla cifra I lettera c sono adeguati all'inflazione nella stessa misura degli stipendi del personale statale.

II. Le indennità, in particolare gli onorari, i gettoni di presenza e i rimborsi spese forfettari, che spettano ai membri del Consiglio di Stato in quanto rappresentanti del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico e privato, sono versate nella cassa dello Stato.

III. Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili per analogia, in particolare, le disposizioni del diritto del personale relative a

a. l'erogazione dello stipendio,

b. la corresponsione degli assegni familiari,

c. i diritti e i doveri in caso di genitorialità, malattia e infortunio,

d. la protezione giuridica.

1.4.25-128

1

172.18

Indennità per i membri del Consiglio di Stato

IV. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016. Contemporaneamente è abrogata la decisione del Gran Consiglio sulla fissazione delle retribuzioni dei membri del Consiglio di Stato del 4 marzo 1991.

2

¹ RU 70, 374.

² FU 2015-09-18.

³ RS 172.1.

⁴ RS 177.111.

⁵ Versione secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 25 settembre 2024 (RU 80, 1; FU 2024-10-04). In vigore dal 1° gennaio 2025.

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