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172.16 RSVOLÉGOSL CH-ZH

Ordinanza sulla legislazione (OSL) (RSV)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

4 1 La presente ordinanza disciplina il servizio legislativo, la commissione di redazione e il procedimento preliminare della legislazione cantonale.

2 Il servizio legislativo e la commissione di redazione promuovono la qualità e l'uniformità della legislazione cantonale.

Die Verordnung gilt für die Direktionen, die Staatskanzlei Geltungsbereich

und die unselbstständigen kantonalen Anstalten (Verwaltungsstellen).

von besonderer

Tragweite

---

**Ambito di applicazione**

Il regolamento si applica alle Direzioni, alla Cancelleria di Stato

e agli enti cantonali privi di personalità giuridica (servizi amministrativi)

di particolare

portata

Una modifica legislativa è di particolare importanza se ha conseguenze finanziarie, economiche o sociali significative o se richiede un coordinamento particolare con altri ambiti dell'ordinamento giuridico e se il legislatore dispone di un margine di manovra relativamente ampio.

Il Consiglio di Stato emana direttive per la legiferazione. Direttive

II. Servizio legislativo e Commissione di redazione

3 La Direzione della giustizia e degli affari interni gestisce il Servizio legislativo. Organizzazione

a. Servizio

legislativo

3 1 La commissione di redazione è composta dalla cancelliera o dal c. Commissione

cancelliere di Stato, dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato di redazione

sostituto e da tre altri membri eletti dal Consiglio di Stato.

2 La cancelliera o il cancelliere di Stato presiede. Essa o egli può farsi

rappresentare dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato sostituto.

1.10.23-122

1

172.16 Regolamento sulla legislazione (RSV)

Compiti

3 1 Il Servizio legislativo assiste gli uffici amministrativi responsabili

nella stesura di nuove normative o nella modifica di normative esisten-

ti. Esso tiene un elenco delle modifiche costituzionali e legislative pen-

denti presso il Gran Consiglio.

2 La Commissione di redazione consiglia il Consiglio di Stato in que-

stioni generali riguardanti la legislazione.

3 Il Servizio legislativo e la Commissione di redazione esaminano tutti

i progetti di normativa prima di presentarli al Consiglio di Stato sotto

il profilo giuridico e tecnico-legislativo, in particolare per quanto ri-

guarda la

a. chiarezza e comprensibilità,

b. correttezza linguistica e formale,

c. sistematicità della struttura,

d. conformità al diritto di rango superiore,

e. incidenza sull'ordinamento giuridico esistente.

2 1 La Direzione competente per la presentazione della do-

manda trasmette tempestivamente la bozza di decreto al Servizio

legislativo per l'esame.

2 Il Servizio legislativo esamina la bozza e la Direzione com-

petente la depura.

3 Il Servizio legislativo trasmette la bozza depurata, corredata del

suo parere, alla Commissione di redazione.

III. Il processo legislativo²

3 1 La commissione di redazione discute il progetto in una seduta.

La presidente o il presidente può rinunciare a una seduta.

2 A una seduta partecipano tre membri della commissione di redazione.

3 Un rappresentante del servizio legislativo e della Direzione competente partecipano con voto consultivo.

Procedura

a. Servizio

legislativo

b. Commissione

di redazione

Modifiche

legislative

di particolare

portata

1. Qualificazione

e pianificazione

2. Concetto

1. La direzione amministrativa competente determina se una nuova

emanazione o una modifica di un’emanazione sia di particolare portata.

2. I progetti legislativi di particolare portata sono inseriti come progetti

nel Piano consolidato di sviluppo e finanziamento.

1 Concetti per progetti normativi di particolare portata

2

Ordinanza sulla legislazione (RSV)

172.16

1 Per i progetti normativi di particolare portata, l'ufficio dell'ammini-

strazione responsabile elabora un concetto.

2 Il concetto descrive la problematica, le sue cause, gli obiettivi

del progetto normativo e l'approccio alla soluzione.

3 Il concetto contiene inoltre indicazioni sulla tempistica del

progetto normativo.

4 Se sono possibili diverse soluzioni, il concetto presenta le

varianti.

**3. Deliberazione**

Il Consiglio di Stato adotta il concetto e incarica l'autorità amministrativa responsabile dell'elaborazione di un progetto di decreto.

4 1 Con la consultazione vengono offerte alle autorità, alle associazioni, agli Vernehmlassung

enti e ad altre organizzazioni interessate l'opportunità di esprimersi su un progetto di atto normativo.

2 Una consultazione viene svolta in particolare quando

a. si tratta di una modifica legislativa di particolare rilevanza,

b. è interessata l'autonomia comunale,

c. enti, autorità, associazioni o altre organizzazioni sono sostanzialmente

interessati nei loro interessi, oppure

d. l'atto normativo è attuato in misura significativa al di fuori dell'amministrazione

cantonale.

3 Se è interessata l'autonomia comunale, a tutti i comuni viene data

l'opportunità di esprimersi.

1. Scopo

1 Il Consiglio di Stato avvia la consultazione in merito a modifiche di legge di particolare portata. Le rimanenti consultazioni e procedure sono avviate dalla Direzione competente o dalla Cancelleria di Stato.

2 La consultazione è condotta dalla Direzione competente o dalla Cancelleria di Stato. Essa può incaricare un ufficio a tale scopo.

3 Il procedimento si svolge di regola per iscritto. In presenza di particolari motivi, esso può essere condotto interamente o parzialmente in forma confidenziale.

La durata del periodo di consultazione è, di regola, di tre mesi. 3. Termine

In caso di urgenza possono essere fissati termini più brevi.

1. L'autorità competente per l'apertura determina chi deve essere sentito.

2. In caso di modifiche legislative di particolare portata, di regola vengono sentiti i Comuni, i partiti rappresentati nel Gran Consiglio e le organizzazioni cantonali competenti per la materia.

3. Rapporto interno dell'amministrazione

4. Audizione dei partecipanti ammessi

5. Compilazione del risultato e accessibilità

1.10.23 - 122

172.16

Ordinanza sulla legislazione (OSL)

1 L'ufficio amministrativo competente raccoglie il risultato della

consultazione.

2 Il risultato della consultazione è riassunto nella direttiva e nelle

considerazioni del Consiglio di Stato.

3 I documenti della consultazione e i pareri non sottostanno al

segreto d'ufficio e possono essere consultati presso la Direzione

competente.

Con l'apertura della consultazione, di regola,

le Direzioni e la Cancelleria di Stato sono invitate a presentare una co-relazione.

Entrata in vigore

IV. Disposizione finale

4

1 RU 56, 391.

2 Introdotto tramite DGC del 13 luglio 2022 (RU 77, 422; BU 2022-07-22). In vigore

dal 1° novembre 2022.

3 Versione conforme a DGC del 13 luglio 2022 (RU 77, 422; BU 2022-07-22). In vigore

dal 1° novembre 2022.

4 Versione conforme a DGC del 31 maggio 2023 (RU 78, 305; BU 2023-06-09). In vigore

dal 1° settembre 2023.

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