Ordinanza sul procedimento di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina il procedimento di preparazione delle decisioni di ricorso del Consiglio di Stato.
2. Le decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi contro disposizioni di Direzioni o di Commissioni ad esse equiparate sono preparate dal Servizio giuridico della Cancelleria di Stato.
3. Le decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi contro disposizioni e decisioni di ricorso dei Consigli di distretto e dei Luogotenenti sono preparate dalla Direzione competente per materia.
4. Le decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi contro le decisioni di ricorso dei Luogotenenti concernenti le disposizioni sul traffico nelle città di Zurigo e Winterthur sono preparate dal Servizio giuridico della Cancelleria di Stato.
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B. Competenze
1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato è Presidente o
competente in via definitiva a decidere sulle richieste di
1. misure cautelari,
2. ripristino dell'effetto sospensivo,
3. revoca dell'effetto sospensivo,
4. concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Presidente del
Consiglio di Stato
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172.15 Procedura di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato – V
2 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato decide su
una procedura di ricorso se è pendente solo la richiesta di attribuzione di
un'indennità di parte.
1 La Cancelleria di Stato è competente per le ordinanze concernenti
1. l'imposizione di un anticipo delle spese processuali e la sua remissione,
Cancelleria di Stato
e
Direzioni
2. la concessione di un termine suppletivo per il miglioramento di un ricorso lacunoso,
3. le diffide conformemente ai §§ 6 a e 6 b LVG, per indicare un domicilio di notificazione o un rappresentante,
4. la determinazione di un domicilio di notificazione o di un rappresentante,
5. l'ordinanza di misure superprovvisionali,
6. l'acquisizione delle prese di posizione dell'istanza inferiore e delle parti coinvolte,
7. lo svolgimento di un secondo scambio di scritti,
8. l'accertamento dei fatti e lo svolgimento delle indagini connesse, come l'acquisizione di rapporti d'ufficio e di perizie nonché lo svolgimento di sopralluoghi,
9. la comunicazione che l'accertamento dei fatti è concluso,
10. la comunicazione, se il termine di trattamento non può essere rispettato dalla conclusione dell'accertamento dei fatti,
11. la minaccia di una *reformatio in peius*,
12. la constatazione che un procedimento di ricorso è stato concluso in seguito a ritiro, privazione di oggetto o riconsiderazione.
2 Se una Direzione prepara la decisione, essa è competente per le ordinanze conformemente al capoverso 1.
1 Qualora una decisione di ricorso del Consiglio di Stato sia impugnata dinanzi a un'istanza di ricorso, il Consiglio di Stato è rappresentato dalla Cancelleria di Stato.
2 Se una Direzione ha preparato la decisione, essa è autorizzata a rappresentare il Consiglio di Stato dinanzi all'istanza di ricorso.
Procedura di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato – V
Consultazione
172.15
Entrata in vigore
1 RU 54, 391.
2 RS 172.1; oggi: Legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Ammi-
nistrazione cantonale (LOCS) del 6 giugno 2005.
3 RS 175.2; oggi: § 26 cpv. 2.
4 Inserito con DGS del 25 agosto 1999 (RU 55, 444). In vigore dal 1° ottobre
1999.
5 Inserito con DGS del 18 luglio 2007 (RU 62, 304; FU 2007, 1333). In vigore
dal 1° settembre 2007.
6 Versione secondo DGS del 18 luglio 2007 (RU 62, 304; FU 2007, 1333). In
vigore dal 1° settembre 2007.
7 Abrogato con DGS del 18 luglio 2007 (RU 62, 304; FU 2007, 1333). In vigore
dal 1° settembre 2007.
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