Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale (LOSAC) (OGRR)
Indice delle disposizioni (54)
Testo normativo (54 Articoli)
1 Il Consiglio di Stato è composto di sette membri. Esso è un collegio
sostenuto dalla Cancelliere o dal Cancelliere dello Stato.
2 I membri sono eletti per un periodo di quattro anni.
3 Ogni membro presiede una Direzione.
II. Competenze
1 Al Consiglio di Stato incombe la pianificazione e la dire- Pianificazione,
zione politica a livello cantonale.
2 Esso determina gli obiettivi, i mezzi e le misure della sua politica.
3 Esso prende tutti i provvedimenti per garantire in ogni momento
l'attività governativa.
4 I membri del Consiglio di Stato accordano alle funzioni di governo
la priorità rispetto alla direzione dell'amministrazione.
Obiettivi
e direzione
1 All’inizio di una legislatura, il Consiglio di Stato elabora le direttive della
politica del governo e le porta a conoscenza del Gran Consiglio. Le direttive
forniscono informazioni sugli obiettivi perseguiti durante la legislatura.
2 La pianificazione continua, in conformità con la legge sul Controlling e sulla
contabilità, è allineata alle direttive della politica del governo.
3 Alla fine della legislatura, il Consiglio di Stato verifica se gli obiettivi
sono stati raggiunti e ne riferisce al Gran Consiglio.
1. 1. 22-115
1
172.1
Legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
Il Consiglio di Stato esamina le proprie decisioni che incidono sulle finanze
per verificarne l'economicità, nonché la sostenibilità finanziaria e in termini di politica congiunturale.
1. Il Consiglio di Stato dirige il procedimento preliminare della legislazione costituzionale e ordinaria. Resta riservato il diritto di proposta del Popolo e del Gran Consiglio.
2. Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifiche costituzionali e leggi ed emana le ordinanze nel quadro e sulla base della Costituzione e della legge.
3. Il Consiglio di Stato verifica la conformità dei propri lavori legislativi con gli obiettivi legislativi stabiliti nelle direttive della politica governativa e nella pianificazione continua.
1 Il Consiglio di Stato provvede all'esecuzione del diritto sovraor-
dinato, intercantonale e cantonale.
2 Esercita la giustizia amministrativa nella misura in cui gli è con-
ferita dalla legislazione. Mediante ordinanza può istituire una Com-
missione di ricorso che decide al suo posto.
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1 Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone all'esterno.
2 Esso negozia gli accordi internazionali e intercantonali.
3 Il Consiglio di Stato conclude a proprio nome
a. accordi sull'esecuzione di atti normativi,
b. contratti per la cui conclusione è autorizzato da una legge o dal
Gran Consiglio,
c. contratti concernenti materie per la cui regolamentazione sarebbe
competente in via esclusiva nell'ambito interno del Cantone,
d.17 contratti che riguardano la cooperazione di Comuni con Comuni
di altri Cantoni ai sensi del § 82 della legge sui Comuni del
20 aprile 20154.
4 L'informazione e la consultazione del Gran Consiglio sono rette
dalla legge sul Gran Consiglio del 5 aprile 19815.
12 Il Consiglio di Stato conferisce alla Direzione competente un mandato
di negoziazione per
a. l'avvio di negoziazioni relative a trattati intercantonali o
internazionali di particolare rilevanza;
2
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CdS)
172.1
b. la partecipazione a conferenze o organismi intercantonali, nella
misura in cui questi debbano prendere una decisione di
particolare rilevanza.
1 Il Consiglio di Stato sorveglia l’amministrazione. Nell’esercizio di
tale sorveglianza è coadiuvato dalla Cancelleria di Stato e dal Controllo
finanziario.
2 Secondo le disposizioni di legge speciali, esso sorveglia
a. le organizzazioni di diritto pubblico cantonale;
b. gli enti di diritto privato incaricati di compiti amministrativi, nella
misura in cui le loro attività siano connesse con il compito
attribuito.
1. Il Consiglio di Stato cura le relazioni con l'opinione pubblica e l'informazione e
con le autorità della Confederazione, degli altri Cantoni e dei comuni. comunicazione
2. Esso provvede a un'informazione coordinata e continua dell'opinione
pubblica e a una comunicazione aperta nell'amministrazione.
III. Organizzazione
1. **Costituzione e assunzione della carica**
I membri del Consiglio direttivo si riuniscono immediatamente dopo aver prestato giuramento per la seduta costitutiva. Essi assumono così la loro carica.
2. Dopo un'elezione di rinnovo, il Consiglio direttivo si costituisce provvisoriamente, non appena quattro membri sono stati validamente eletti.11
3. Qualora tutti i membri siano stati validamente eletti, il Consiglio direttivo si costituisce in via definitiva.11
1 Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni quale Collegio. Collegio e
I membri del Consiglio di Stato rappresentano le decisioni del Col- Direzioni
legio. Essi accordano la precedenza alla rappresentanza del Collegio rispetto alla loro
posizione di Direttore o Direttrice di una Direzione.
2 Il Consiglio di Stato decide in via definitiva sui conflitti di compe-
tenza tra le Direzioni.
1 Designazione di un supplente
Il Consiglio di Stato designa per ciascuno dei suoi membri un supplente o una supplente tra i propri membri.
2 Se entrambi sono impediti, il Consiglio di Stato designa tra i propri membri un supplente o una supplente straordinario.
1. 1. 22-115
3
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IV. Procedura
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CdS)
Convocazione
Preparazione
e Direttive
Presidenza e
Partecipazione
Verhandlungen (Consultazioni/Negoziati)
Capacità di deliberare (o Validità delle decisioni)
1 Il Consiglio di Stato si riunisce ogni qualvolta lo richiede l'andamento degli affari.
2 Esso è convocato, su incarico del Presidente o della Presidente del Consiglio di Stato, dalla o dal Cancelliere di Stato.
3 Ciascun membro del Consiglio di Stato può in qualsiasi momento richiedere lo svolgimento di una seduta.
1 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato preparano gli affari del Consiglio di Stato e presentano le proposte.
2 Per gli affari di rilevanza essenziale, il Consiglio di Stato può stabilire gli obiettivi contenutistici e il quadro di riferimento per l'organo preparatorio.
1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato dirige le trattative del Consiglio di Stato.
2 Alle sedute partecipano i membri del Consiglio di Stato, nonché la o il Segretario di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può chiamare a partecipare altre persone.
1 Il Consiglio di Stato decide di regola dopo consultazione congiunta
dei suoi membri.
2 Esso determina gli affari per i quali decide con procedura semplificata.
Ciascun membro può chiedere la consultazione.
3 La Cancelliera o il Cancelliere ha voto consultivo.
4 I risultati della seduta vengono verbalizzati. Una minoranza dell'autorità
ha il diritto di far annotare nel verbale il proprio voto, indicando i motivi
da essa fatti valere.
1 Il Consiglio di Stato può deliberare se sono presenti almeno quattro
membri.
2 Se, per malattia, motivi di ricusazione o altri impedimenti
insopprimibili, sono presenti solo tre membri, essi possono deliberare
a condizione che dichiarino all'unanimità l'urgenza dell'affare in
questione.
3 Il Consiglio di Stato decide a maggioranza dei voti. Se è composto
da un numero dispari di membri, il suo presidente vota solo in caso di
parità. Per gli altri membri vige l'obbligo di voto. Se è composto da
un numero pari di membri, il presidente vota. In caso di parità, il suo
voto conta doppio.
4
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CdS)
172.1
1 Membri del Consiglio di Stato e la Cancelliera o il Cancelliere di Stato dovere di
si astengono dalla deliberazione e dalla decisione, quando disposizioni astensione
delle Direzioni da loro guidate, della Cancelleria di Stato o di organi
collegiali in cui essi hanno un seggio, sono impugnate dinanzi al
Consiglio di Stato.
2 Per il resto valgono le disposizioni della legge sulla giustizia
amministrativa.
Le deliberazioni del Consiglio di Stato sono pubbliche. Esclusione della
pubblicità
V. Ulteriori diritti e doveri dei membri del Consiglio di Stato15
L'indennità dei membri del Consiglio di Stato è fissata
dal Gran Consiglio.
15 1 I membri del Consiglio di Stato comunicano per iscritto alla Cancelleria
dello Stato, al momento dell’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno di carica,
le seguenti informazioni
a. partecipazioni a imprese di diritto privato che comprendano almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto,
b. attività in organi direttivi e di vigilanza nonché in organi consultivi di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri di diritto privato e pubblico,
c. rappresentanze del Cantone in enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri di diritto privato e pubblico,
d. partecipazione a commissioni e altri organi della Confederazione.
2 La Cancelleria dello Stato pubblica i dati in un registro.
B. La Presidenza del Governo
1 Il Consiglio di Stato elegge il presidente o la presidente e il
vicepresidente o la vicepresidente del Consiglio di Stato per un
periodo di carica di un anno. Questo termina il 30 aprile e nell'anno
del rinnovo generale con il periodo di carica dell'autorità generale.
2 Se il presidente o la presidente, così come il suo sostituto o la
sua sostituta, sono impediti nell'esercizio delle loro funzioni, il
Consiglio di Stato designa un sostituto o una sostituta straordinaria.
1. 1. 22-115
5
172.1
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOGR)
Compiti
1 La Presidente o il Presidente dirige gli affari del Consiglio di Stato.
2 La Presidente o il Presidente
a. provvede affinché il Consiglio di Stato avvii e concluda tempestiva-
mente, opportunamente e in modo coordinato i propri compiti,
b. prepara le deliberazioni del Consiglio di Stato e dirime le questioni
controverse,
c. vigila affinché la vigilanza del Consiglio di Stato sull’amministrazione
cantonale sia opportunamente organizzata ed esercitata.
3 Per l’adempimento di tali compiti la Presidente o il Presidente può
proporre accertamenti e misure.
Decisioni presidenziali
1 Qualora non sia possibile trattare tempestivamente questioni urgenti in
Consiglio di Governo, la Presidente o il Presidente decide in sua vece.
2 Tali decisioni vengono portate a conoscenza del Consiglio di Governo.
3 Il Consiglio di Governo può autorizzare la Presidente o il Presidente
nonché la Vicepresidente o il Vicepresidente a decidere autonomamente
su questioni di minore importanza.
Funzione e
posizione
Cancelliere o
Cancelliera dello Stato
Compiti
C. La Cancelleria dello Stato
1 La Cancelleria di Stato è lo stato maggiore generale del Consiglio di
Governo e della sua Presidenza nonché il suo organo di collegamento con
il Gran Consiglio.
2 L’organizzazione e la direzione della Cancelleria di Stato si conformano,
salvo disposizioni particolari del Consiglio di Governo, alle norme della
presente legge sull’amministrazione cantonale, con l’eccezione della
disposizione sui segretariati generali.
1 Il Consiglio di Stato nomina il o la segretario/a di Stato e il o la suo/a supplente.
2 Il o la segretario/a di Stato è subordinato/a al presidente.
3 Il o la segretario/a di Stato dirige la Cancelleria di Stato. Egli o ella ha nei confronti della Cancelleria di Stato la posizione di un/a direttore/trice di dipartimento.
1 La Cancelleria di Stato consiglia e assiste il Consiglio di Stato
e la Presidenza nell’esercizio dei compiti di governo.
6
Legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
172.1
2 Essa opera in particolare nei seguenti ambiti
a. gestione e direzione globale dell’amministrazione,
b. coordinamento dell’attività amministrativa,
c. accertamento di questioni giuridiche,
d. informazione del pubblico in collaborazione con le Direzioni,
e. informazione tra il Consiglio di Stato e le Direzioni,
f. rappresentanza esterna.
3 Il Consiglio di Stato può designare un portavoce o una portavoce
del Governo per i compiti d’informazione della Cancelleria di Stato.
D. Commissioni e commissioni speciali
1 Per determinati affari, il Consiglio di Stato può costituire dal suo Comitati del
interno dei comitati. Questi sono composti di regola da tre Consiglio di Stato
membri.
2 I comitati preparano le deliberazioni e le decisioni del
Consiglio di Stato oppure conducono, per conto del collegio, trattative
con altre autorità o con privati.
3 I comitati sono supportati dalla Cancelleria di Stato.
Il Consiglio di Stato può istituire commissioni che
a. lo consigliano,
b. preparano o esaminano i suoi affari,
c. vigilano sulle unità amministrative autonome, nonché sulle organiz-
zazioni e persone ai sensi del § 8 cpv. 2.
a. Commissioni consultive
La delegazione di compiti del Consiglio di Stato a commissioni con poteri decisionali richiede una base legale.
1 Il Consiglio di Stato istituisce le commissioni mediante decisione
di costituzione.
2 Il Consiglio di Stato disciplina mediante ordinanza o caso per
caso i principi fondamentali dei loro compiti, delle loro competenze
e della loro organizzazione.
3 Le commissioni sono amministrativamente attribuite a una
Direzione o alla Cancelleria di Stato.
1. 1. 22-115
7
172.1
Legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato (LOG RR)
Elezioni e
votazioni
1 Le elezioni e le votazioni in seno ai comitati e alle
commissioni si svolgono conformemente alle relative
disposizioni applicabili alle autorità comunali.
2 Rimane riservato il diritto legale e normativo divergente.
Seconda Parte: L'Amministrazione
A. Fondamenti
Sottoposizione
e Direzione
dell'Amministrazione
1 Il Consiglio di Stato dirige e controlla l'attività ammini-
strativa.
2 Nel far ciò osserva i principi di una gestione amministrativa con-
temporanea e in particolare il principio di concordanza tra com-
piti, competenze e responsabilità.
3 Promuove la capacità di prestazione e di innovazione dell'ammi-
nistrazione.
4 Coordina l'attività amministrativa delle Direzioni e adatta
l'organizzazione dell'amministrazione alle mutate condizioni.
Principi di condotta
1 L'Amministrazione agisce in conformità alla Costituzione e alla legge. Essa
osserva i principi di economicità, prossimità ai cittadini
e sostenibilità.
2 L'Amministrazione orienta la propria attività in base agli obiettivi e alle priorità del
Consiglio di Governo.
3 Essa segue gli sviluppi importanti, valuta tempestivamente la necessità
di agire, propone al Consiglio di Governo obiettivi, mezzi
e misure corrispondenti ed elabora le possibilità di attuazione.
Direzione e
controllo
a. in
generale 16
B. Strumenti di direzione
1 Con la pianificazione dei compiti e la pianificazione finanziaria, il
Consiglio di Stato e l'Amministrazione assicurano il collegamento tra
l'erogazione delle prestazioni e il finanziamento.
2 La pianificazione dei compiti e la pianificazione finanziaria hanno una
prospettiva a medio termine e servono
a. alla definizione politica degli obiettivi e alla conduzione a livello di
Consiglio di Stato e di Dipartimenti,
b. all'attuazione della definizione degli obiettivi e alla gestione a livello dei
Dipartimenti e delle unità amministrative subordinate.
8
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOGD)
172.1
3 Le pianificazioni per i livelli gerarchici menzionati al capoverso 2 devono
essere armonizzate tra loro.
**16. Pianificazione immobiliare**
Il Consiglio di Stato elabora annualmente una pianificazione strategica a lungo termine per gli immobili del Cantone e dei suoi enti di diritto pubblico, sottoponendola al Gran Consiglio per l'approvazione. Sono esclusi gli immobili
a. della Banca Cantonale di Zurigo,
b. delle Aziende Elettriche del Cantone di Zurigo,
c. dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo,
d. dell'Assicurazione fabbricati.
La Direttrice o il Direttore di una Direzione elabora, insieme alle unità amministrative subordinate, gli obiettivi e le prestazioni di queste ultime e li definisce.
Il Consiglio di Stato valuta l'efficacia delle prestazioni amministrative.
Valutazione dell'efficacia
C. Rapporti
Il Consiglio di Stato riferisce annualmente al Gran Consiglio sulla
sua gestione.
C. Organizzazione
1 Il Consiglio di Stato assegna alle Direzioni le competenze, i compiti e
gli ambiti di attività.
2 Esso disciplina le linee essenziali dell'organizzazione in un'ordinanza6.
3 A tal fine tiene in particolare considerazione i seguenti criteri
a. correlazione dei compiti,
b. appropriatezza della gestione e carico di lavoro del
direttore o della direttrice della Direzione,
c. equilibrio fattuale e politico tra le Direzioni.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce se le unità amministrative
subordinate decidono in nome proprio o in nome della Direzione.
Organizzazione
delle Direzioni
1. Il Consiglio di Stato assegna a ciascuno dei suoi membri una Direzione.
Assegnazione delle Direzioni
2. I membri del Consiglio di Stato sono obbligati ad assumere la Direzione loro assegnata.
3. Nessun membro è obbligato a presiedere la stessa Direzione per più di due mandati consecutivi.
1. 1. 22-115
9
Organizzazione delle unità amministrative e competenza propria
a. in generale16
b. nella pianificazione immobiliare
172.1
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
1 La Direttrice o il Direttore di dipartimento
determina la struttura delle unità amministrative e stabilisce le procedure operative. Restano riservate le disposizioni speciali per singole unità amministrative e le competenze specificamente disciplinate dalla legislazione.
2 Nell'ambito del regolamento di cui al § 38, la Direttrice o il Direttore di dipartimento dispone, nel singolo caso, di illimitati diritti di direzione, sorveglianza e avocazione. Il corrispondente diritto spetta alla Capo o al Capo di un'unità amministrativa.
1 OS 60, 334.
2 ABI 2004, 41.
3 Entrata in vigore: 1° settembre 2007 (OS 62, 272). L’art. 48 lett. b in vigore dal 1° gennaio
2006 (OS 60, 344).
4 RS 131.1.
5 RS 171.1.
6 RS 172.11.
7 RS 173.1. Oggi: Legge sull'amministrazione distrettuale (LAD).
1. 1. 22-115
13
172.1
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
8 RS 175.2.
9 RS 700.1.
10 Testo vedi OS 60, 334.
11 Introdotto dalla L sui diritti politici del 14 settembre 2009 (OS 64, 693; ABI
2008, 2069). In vigore dal 1° gennaio 2010.
12 Introdotto dalla L sull'intensificazione del coinvolgimento del Gran Consiglio
nell'ambito della cooperazione intercantonale e internazionale del 10 settembre
2012 (OS 68, 103; ABI 2011, 1270). In vigore dal 1° aprile 2013.
13 Versione conformemente alla L sull'intensificazione del coinvolgimento del
Gran Consiglio nell'ambito della cooperazione intercantonale e internazionale del
10 settembre 2012 (OS 68, 103; ABI 2011, 1270). In vigore dal 1° aprile 2013.
14 Introdotto dalla L del 2 novembre 2015 (OS 71, 153; ABI 2015-03-27). In
vigore dal 1° gennaio 2016.
15 Introdotto dalla L del 24 ottobre 2016 (OS 72, 148; ABI 2015-08-28). In
vigore dal 1° maggio 2017.
16 Introdotto dalla L del 2 novembre 2015 (OS 71, 153; ABI 2015-03-27). In
vigore dal 1° gennaio 2018.
17 Introdotto dalla Legge sui comuni del 20 aprile 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-
04-19). In vigore dal 1° gennaio 2018.
18 Introdotto dalla L sull'inchiesta amministrativa del 22 febbraio 2021 (OS 76,
447; ABI 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.
19 Versione conformemente alla L sull'inchiesta amministrativa del 22 febbraio
2021 (OS 76, 447; ABI 2018-07-20). In vigore dal 1° gennaio 2022.
14
16 1 La Direzione dei lavori pubblici è competente per gli immobili di
proprietà del Cantone. A tal fine designa un'unità ammini-
strativa. La Direzione dei lavori pubblici attua la pianificazione immobiliare
ai sensi del § 34 a e impiega i mezzi d'investimento
conformemente alla pianificazione immobiliare. Essa svolge i seguenti compiti
a. adeguato approvvigionamento di immobili per l'amministrazione cantonale
e gli enti di diritto pubblico,
b. sviluppo del progetto, pianificazione del progetto ed esecuzione del progetto,
c. ottimale sfruttamento dei mezzi d'investimento per gli immobili,
d. rappresentanza degli interessi del Cantone quale proprietario,
e. assicurazione del mantenimento del valore degli immobili.
2 Il Consiglio di Stato può delegare agli utenti la gestione commerciale,
tecnica e infrastrutturale degli immobili o parti di essa.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce standard per gli immobili cantonali
che tengano conto dei principi di economicità e sostenibilità.
4 Le Direzioni e gli enti di diritto pubblico stabiliscono le loro
esigenze di spazio e le comunicano all'unità amministrativa
nell'ambito della pianificazione strategica a lungo termine. Quest'ultima
assegna loro immobili per l'utilizzo a titolo oneroso. I costi per
l'utilizzo devono essere indicati.
5 I capoversi 1-4 non sono applicabili a
a. la Banca Cantonale di Zurigo,
b. le Aziende Elettriche del Cantone di Zurigo,
c. l'Istituto di Assicurazione Sociale del Cantone di Zurigo,
d. l'Assicurazione Stabili,
e. l'Università di Zurigo.
10
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (OG CS)
172.1
6 Il Consiglio di Stato emana un'ordinanza per l'esecuzione di queste
disposizioni. L'ordinanza richiede l'approvazione del Consiglio
Cantonale.
1 La Segreteria generale è lo stato maggiore della Direzione. È retta da Segreteria
La segretaria generale o dal segretario generale. generale
2 La Segreteria generale
a. sostiene la direttrice o il direttore nella pianificazione, organizza-
zione e coordinamento delle attività della Direzione e nella prepa-
razione delle decisioni,
b. esercita funzioni di vigilanza secondo le disposizioni della direttrice
o del direttore,
c. provvede affinché le pianificazioni e le attività della Direzione siano
coordinate con quelle del Consiglio di Stato, delle altre Direzioni e
della Cancelleria di Stato,
d. sostiene la direttrice o il direttore nella preparazione degli affari del
Consiglio di Stato.
3 Alla segretaria generale o al segretario generale possono essere
affidati anche compiti che non rientrano nelle funzioni di stato
maggiore.
La Direttrice o il Direttore del Dipartimento può, nell'ambito della propria competenza, autorizzare singole persone a firmare a proprio nome.
1 La Conferenza delle segretarie e dei segretari generali tratta compiti
relativi all'amministrazione generale.
2 Essa assicura il flusso di informazioni tra le Direzioni e supporta il
Consiglio di Stato nella preparazione e nell'attuazione delle decisioni.
3 La Cancelliera o il Cancelliere dello Stato presiede la Conferenza.
1 Zur Registrierung, Verwaltung, Indexierung und Über- Führung von
wachung seines Geschäftsverkehrs und seiner Geschäfte sowie zu Informations-
deren Kommunikation darf jedes Organ der kantonalen Verwaltung tationssystemen
nach Massgabe der kantonalen Gesetzgebung ein Informations- und
Dokumentationssystem führen.
1. 1. 22-115
11
172.1
Organisationsgesetz des Regierungsrates (OG RR)
2 Dieses System darf besonders schützenswerte Daten und Persön-
lichkeitsprofile enthalten, soweit sich diese aus dem Geschäftsverkehr
oder aus der Art des Geschäftes ergeben. Das betreffende Organ der
kantonalen Verwaltung darf Personendaten nur speichern, wenn sie
dazu dienen,
a. seine Geschäfte zu bearbeiten,
b. die Arbeitsabläufe zu organisieren,
c. festzustellen, ob es Daten über eine bestimmte Person bearbeitet,
d. den Zugang zur Dokumentation zu erleichtern.
3 Zu den Personendaten haben alle Stellen der kantonalen Verwal-
tung Zugang, soweit sie diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.
D. Administrativuntersuchung18
---
1 Per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il monitoraggio Gestione di
del suo traffico d'affari e delle sue operazioni, nonché per la sistemi di
loro comunicazione, ogni organo dell'amministrazione cantonale informazione
può, in conformità con la legislazione cantonale, tenere un sistema
di informazione e documentazione.
1. 1. 22-115
11
172.1
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
2 Questo sistema può contenere dati particolarmente sensibili e
profili della personalità, nella misura in cui questi derivano dal traffico
d'affari o dalla natura dell'affare. L'organo competente
dell'amministrazione cantonale può salvare dati personali solo se
servono a
a. trattare i suoi affari,
b. organizzare i processi di lavoro,
c. accertare se sta trattando dati relativi a una determinata persona,
d. facilitare l'accesso alla documentazione.
3 Tutte le autorità dell'amministrazione cantonale hanno accesso ai
dati personali, nella misura in cui ne hanno bisogno per l'adempimento
dei loro compiti.
D. Indagine amministrativa18
18 1 Le Direzioni e la Cancelleria di Stato possono avviare un’inchiesta
amministrativa qualora nel loro ambito di competenza
a. sussistano notevoli carenze o siano state commesse gravi violazioni
dei doveri;
b. esista un corrispondente sospetto.
2 Esse possono delegare l’avvio dell’inchiesta amministrativa a un’unità
amministrativa subordinata.
3 Chi conduce un’inchiesta amministrativa è autorizzato a
a. trattare i dati necessari per garantire lo scopo dell’inchiesta, compresi i
dati personali e i dati personali particolarmente sensibili; e
b. trasmettere questi dati alle autorità che conducono procedimenti
penali e amministrativi correlati all’inchiesta amministrativa.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli in un’ordinanza.
E.19 Amministrazione distrettuale
1 La direzione dell'Amministrazione distrettuale compete al Con-
siglio di Stato.
2 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia all'Am-
ministrazione distrettuale, salvo che la legge sull'Amministrazione
distrettuale non contenga disposizioni divergenti.
12
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOG CS)
Parte terza: Disposizioni transitorie e finali
A. Disposizioni transitorie
172.1
1 Il Consiglio di Stato può discostarsi da disposizioni organizzative relative
all'amministrazione contenute in altre leggi. Sono escluse le disposizioni
organizzative che limitano espressamente le sue competenze organizzative.
2 Se il Consiglio di Stato si discosta da una disposizione di legge, propone
al Gran Consiglio, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'adeguamento del relativo atto normativo.
B. Disposizioni finali
fanno la legge sull’organizzazione e la procedura del Consiglio governativo e dei suoi dipartimenti del 26 febbraio 1899 abrogata.
a. La legge sul Gran Consiglio del 5 aprile 1985: ...
b. La legge sulla pianificazione e l'edilizia del 7 settembre 1975: ...
Abrogazione del diritto previgente
Modifica del diritto vigente
Disposizione transitoria alla modifica del 2 novembre 2015
(RU 71, 153)
Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio l'ordinanza secondo