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171.21 EVKROGCIRGCI CH-ZH

Regolamento del Gran Consiglio concernente le indennità (RGCI) (EVKR)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1 I membri del Gran Consiglio ricevono un'indennità per la loro attività parlamentare di base.

2 Ricevono un contributo per coprire i costi derivanti dal loro mandato parlamentare.

3 I gruppi parlamentari ricevono un contributo per coprire i costi della loro attività per il Gran Consiglio.

1. I membri del Gran Consiglio ricevono un'indennità annuale di base

indennità di Fr. 12000.

b. Indennità

a. Base

2 Per la partecipazione a una seduta ricevono un gettone di presenza

di Fr. 220.

e gettoni di

3 Per le sedute delle commissioni o sottocommissioni durante presenza

la pausa delle sedute del Gran Consiglio non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

4 Se una seduta dura più di quattro ore, la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio o del rispettivo organo decide in merito a un secondo gettone di presenza.

1. I membri del Gran Consiglio ricevono il doppio dell'indennità di seduta o della

c. ulteriori

indennità

indennità di presidenza se presiedono il Gran Consiglio o uno dei suoi organi.

2. Le indennità forfettarie annuali per le funzioni di rappresentanza ammontano a

a. Fr. 40 000 per la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio,

b. Fr. 20 000 per la prima Vicepresidente o il primo Vicepresidente,

c. Fr. 10 000 per la seconda Vicepresidente o il secondo Vicepresidente.

1. 7. 21-113

1

171.21 Ordinanza sulle indennità del Gran Consiglio (OIGR)

c. ulteriori

indennità

Spese di

mandato

Spese di viaggio

Indennità di

gruppo

Previdenza

professionale

a. Competenze

1 I membri del Gran Consiglio che non fanno parte dell'Ufficio di

presidenza sono retribuiti con indennità di presenza quando

rappresentano il Gran Consiglio su incarico della Direzione o di una

Commissione di vigilanza.

2 La Direzione approva viaggi di studio, partecipazioni a convegni e

delegazioni, se ciò è nell'interesse del Gran Consiglio. Essa decide

sulle indennità di presenza e sui rimborsi spese.

3 Per ulteriori attività, in particolare l'esame dei verbali, i compiti

delle segretarie e dei segretari del Consiglio, la redazione di rapporti

esplicativi o lo studio degli atti, possono essere corrisposte indennità

sotto forma di gettoni di presenza, in base al tempo impiegato.

1 I membri del Gran Consiglio ricevono annualmente un'indennità forfettaria di Fr. 8100 per le spese derivanti dal loro mandato parlamentare.

2 In caso di sedute di uno o più giorni della Direzione e delle Commissioni, le spese di vitto e alloggio sono a carico del Cantone.

1 I membri del Consiglio cantonale ricevono per l'esercizio del loro

mandato parlamentare

a. un abbonamento annuale di prima classe per il territorio della

Comunità dei trasporti di Zurigo o

b. un importo pari al costo di un abbonamento secondo

lett. a.

2 Per i viaggi autorizzati al di fuori del territorio della Comunità dei

trasporti di Zurigo, ricevono il rimborso del costo del biglietto di

prima classe.

3 La Direzione può autorizzare il rimborso delle spese di viaggio per

altri mezzi di trasporto su richiesta motivata.

Le frazioni ricevono, per la copertura delle loro spese, in particolare per il mantenimento del loro segretariato, un contributo base annuo di Fr. 43 000 e un supplemento di Fr. 3000 per ogni membro della frazione.

1 La Delegazione amministrativa della Direzione rilascia alla

BVK Previdenza professionale del Cantone di Zurigo le informazioni sui

membri del Gran Consiglio soggetti all'obbligo assicurativo necessarie per

l'attuazione della loro previdenza professionale, in particolare per la gestione dei

conti di vecchiaia e il calcolo dei contributi.

2 La Direzione stabilisce all'inizio di ogni nuova legislatura il

dispendio di tempo per il mandato parlamentare.

2

Ordinanza sulle indennità dei membri del Gran Consiglio (OIGC)

171.21

1 La Delegazione amministrativa della Direzione decide all'inizio di ogni legislatura, su richiesta motivata, in merito all'erogazione di un contributo previdenziale ai sensi dell'articolo 10b capoverso 1 della KRG.

2 I membri del Consiglio cantonale informano la Delegazione amministrativa sull'inizio o la cessazione di un'attività lucrativa indipendente durante la legislatura. La Delegazione amministrativa procede a una nuova valutazione.

3 Il contributo previdenziale viene versato alla fine di ogni anno civile. In caso di cessazione del mandato parlamentare durante l'anno civile, il contributo previdenziale viene versato alla fine del mese successivo alla data di uscita.

1. Indennità di base, indennità di presidenza, gettoni di presenza – modalità di pagamento

e ulteriori indennità sono pagate proporzionalmente ogni mese o

trimestralmente.

2. Chi si dimette anticipatamente dal Consiglio cantonale deve rimborsare l'importo ai sensi di

1. La Direzione decide all'inizio di ogni legislatura in merito all'adeguamento delle indennità forfettarie e dei gettoni di presenza.

2. Le indennità forfettarie e i gettoni di presenza si basano sull'Indice nazionale dei prezzi al consumo, con riferimento a marzo 2020. Per l'adeguamento è determinante l'indice di marzo precedente l'inizio di un periodo legislativo.

Compensazione del rincaro

1. In caso di dubbi sul diritto a un'indennità o di contestazione da parte di un membro del Gran Consiglio della correttezza di un conteggio, decide la Delegazione amministrativa della Direzione. La sua decisione può essere impugnata dinanzi alla Direzione per una decisione definitiva.

2. Per l'applicazione uniforme del presente regolamento, la Direzione può emanare direttive.

1 OS 75, 470, 76, 115; AB1 2020-01-31.

2 Entrata in vigore: 1° maggio 2020 (ABI 2020-10-30).

3 LS 171.1.

1.7. 21-113

3

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