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171.11 KRRRGC CH-ZH

Regolamento del Gran Consiglio (RGC) (KRR)

82 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (82)

Testo normativo (82 Articoli)

1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio Convoco e

convoca i membri designati del Gran Consiglio alla seduta costitutiva. Apro

2 Il membro del Gran Consiglio più anziano e quello più giovane presenti

aprono la seduta costitutiva. Essi tengono i loro discorsi in ordine

alfabetico.

3 Il membro del Gran Consiglio che prende per primo la parola all'apertura,

dirige la verifica del risultato elettorale.

4 Il membro del Gran Consiglio che prende per secondo la parola all'apertura,

dirige l'elezione della Presidente o del Presidente del Gran Consiglio. A tale

scopo, designa provvisoriamente due membri dell'Ufficio del Consiglio e

quattro scrutatrici o scrutatori.

La seduta costitutiva si svolge come segue

a. Discorso del membro del Consiglio cantonale più anziano e più

giovane tra quelli presenti,

b. Accertamento del risultato delle elezioni,

c. Prestazione del giuramento di carica dei membri del Consiglio

cantonale e del Consiglio di Stato,

d. Elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio cantonale,

e. Elezione della prima e della seconda Vicepresidente o del primo e

del secondo Vicepresidente,

f. Elezione delle tre segretarie o dei tre segretari del Consiglio

cantonale,

g. Presa d'atto delle Presidenti e dei Presidenti designati dalle

frazioni,

h. Elezione degli altri membri della Direzione conformemente al

§ 20 cpv. 2 LRCC,

i. Elezione degli scrutatori e delle scrutatrici,

j. Constatazione della costituzione del Consiglio cantonale.

1.7. 22-117

1

Svolgimento

171.11

Regolamento del Consiglio cantonale (RCC)

Orari delle sedute

Pianificazione delle

sedute e altri

orari delle sedute

Partecipazione

alle sedute

Informazione del

pubblico

Protocollo

1 Il Gran Consiglio si riunisce ordinariamente il lunedì mattina. La

seduta inizia di regola alle ore 8.15.

2 Per ridurre il carico di lavoro, la Direzione può convocare sedute

aggiuntive il lunedì pomeriggio. Queste iniziano alle ore 14.30.

3 Le sedute durano da tre a quattro ore.

1. La Direzione stabilisce in un piano annuale i periodi di interruzione delle

sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi. Essa tiene conto

in particolare delle vacanze scolastiche nonché delle festività federali e can-

tonali.

2. In caso di elevato carico di lavoro e per la trattazione del

budget o di affari particolarmente ampi e urgenti, può fissare

ulteriori sedute in altri giorni feriali. Queste iniziano di

regola alle ore 14.30 o alle ore 19.00.

3. Le date delle sedute vengono comunicate tempestivamente.

4. Quattro giorni prima delle sedute, ai membri del Gran Consiglio viene

spedito un invito con l'indicazione degli oggetti in consultazione. La Presi-

dente o il Presidente del Gran Consiglio può abbreviare il termine in casi

urgenti.

**1 I membri del Gran Consiglio impediti di partecipare ad una seduta**

**si scusano per scritto presso una o un segretario/a del Gran Consiglio.**

**2 I membri del Gran Consiglio si iscrivono nella lista di presenza all’inizio**

**della seduta. Essi si scusano per scritto presso una o un segretario/a**

**del Gran Consiglio in caso di partenza anticipata dalla seduta.**

**3 L’informazione relativa alla presenza dei membri del Gran Consiglio**

**è pubblica.**

1 Il Gran Consiglio e i suoi organi informano il pubblico mediante conferenze stampa e comunicazioni e trasmettono i dibattiti del Gran Consiglio in immagini e audio. A tal fine utilizzano le piattaforme digitali del Gran Consiglio.

2 Le convocazioni alle sedute del Gran Consiglio sono pubblicate anche nel Foglio ufficiale del Cantone di Zurigo.

1 **Il verbale riporta le proposte, le votazioni, i provvedimenti disciplinari, il tipo di risoluzione e i risultati delle elezioni e delle votazioni, nonché le liste nominative in caso di votazioni con appello nominale.**

2

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

171.11

2 **Indica i titoli delle mozioni e delle iniziative parlamentari presentate, nonché i nomi dei membri del Gran Consiglio che le hanno sottoscritte per primi.**

3 **È approvato da una sottocommissione della Direzione. Sulle obiezioni all'approvazione decide in via definitiva la Direzione.**

4 **È pubblicato sulla piattaforma digitale del Gran Consiglio.**

1 L'accesso alla sala del Consiglio è riservato ai professionisti dei media accreditati.

2 La direzione decide in merito all'accreditazione dei professionisti dei media e all'assegnazione dei posti nella sala del Consiglio.

3 Essa può revocare l'accreditazione a un professionista dei media qualora questi violi il regolamento della Camera o del Consiglio cantonale.

4 La Segretaria generale o il Segretario generale può rilasciare accreditamenti giornalieri in singoli casi.

1 Per le visitatrici e i visitatori delle sedute del Gran Consiglio sono a disposizione posti in tribuna.

2 Se una visitatrice o un visitatore non può accedere alla tribuna a causa di una disabilità fisica, sarà ammessa o ammesso in Sala del Gran Consiglio.

1. Se un'istanza di esclusione del pubblico a norma dell'articolo

**La Direzione**

assume i compiti previsti dalla legge sul Gran Consiglio e

**Ulteriori compiti**

a. pianifica le deliberazioni in accordo con il Consiglio di Stato e

assicura il tempestivo trattamento di interventi e iniziative parla-

mentari,

b. decide in merito alla tipologia di deliberazione su proposta della

commissione preparatoria,

1.7. 22-117

3

171.11

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Procedura in caso

di richieste di

accesso alle

informazioni

Rendiconto

Firma dei

documenti

Nomina delle

commissioni

Rappresentanza

c. decide in merito alle richieste di sospensione da parte delle commissioni

riguardo agli affari loro assegnati,

d. interpreta le questioni rilevanti per la procedura e l'organizzazione,

e. decide in merito ai conflitti di competenza tra gli organi del

Gran Consiglio,

f. nomina le delegazioni e le rappresentanze in associazioni inter-

nazionali e intercantonali,

g. esamina il rapporto e la proposta del Consiglio di Stato sui ricorsi

presentati contro le elezioni del Gran Consiglio e sottopone una

proposta al Gran Consiglio.

1 La Direzione decide in merito alle richieste di accesso a informa-

zioni che il Gran Consiglio o i suoi organi stessi hanno elaborato o

ricevuto in qualità di destinatario principale. Essa invita preventiva-

mente l’organo interessato a presentare una presa di posizione.

2 Essa inoltra le richieste di accesso ad altre informazioni all’organo

competente.

La Direzione applica, per quanto concerne la contabilità, la

Legge sul Controlling e sulla Contabilità del 9 gennaio 2006 e i

corrispondenti decreti esecutivi del Consiglio di Governo.

La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio

sottoscrive con la Segretaria generale o il Segretario generale

tutti gli atti scritti emanati dal Gran Consiglio e dalla Direzione.

2. Sezione: Le Commissioni

A. Disposizioni generali

1 Per la ripartizione dei seggi nelle Commissioni e l'elezione

dei Presidenti e delle Presidentesse sono determinanti il numero e la grandezza

delle frazioni all'inizio della legislatura.

2 Se una frazione rinuncia all'occupazione di una Presidenza o

di un seggio, o non può far valere il proprio diritto, questo decade

a favore della frazione con il diritto immediatamente inferiore.

3 Se più frazioni hanno lo stesso diritto numerico,

decide l'estrazione a sorte.

1 Le frazioni annunciano le supplenze al segretariato della

commissione con il maggior anticipo possibile.

4

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

171.11

2 Nella Direzione e nelle commissioni di vigilanza la supplenza è

esclusa. In caso di impedimento prolungato di un membro della

commissione, la Direzione può approvare una supplenza su proposta

della frazione.

1. **Giorni delle sedute delle Commissioni**

Le commissioni si riuniscono nel semestre stabilito dalla Direzione per le sedute. Le sottocommissioni possono altresì tenere sedute in altri momenti.

2 La Direzione, per la determinazione dei semestri delle sedute, consulta prima le commissioni di vigilanza e poi le commissioni tematiche.

3 Di regola, le domeniche e i giorni festivi federali e cantonali sono privi di sedute.

La pianificazione delle sessioni e le convocazioni delle commissioni settoriali sono pubblicamente accessibili.

La Commissione bestimmt, wer an ihren Sitzungen teilnimmt. Sitzungs-

teilnehmende

1 Il membro del Gran Consiglio primo firmatario di una mozione, Audizione

di un postulato o di un’iniziativa parlamentare ha il diritto di esporre dei primi fir-

il proprio punto di vista dinanzi alla Commissione preparatoria.

2 Se è impedito, può esprimersi per scritto.

matari

1 La Commissione constata la conclusione della consultazione dettagliata della procedura per

decisione. La votazione finale ha luogo solitamente due settimane dopo l'emanazione.

2 Nella votazione finale vige l'obbligo di voto.

Qualora una Commissione intenda sospendere la trattazione di un oggetto a lei assegnato per un determinato periodo, essa presenta una richiesta motivata alla Direzione.

1. Le riunioni di cui al § 21 cpv. 2 LCC hanno di regola luogo due volte all’anno.

2. I presidenti delle commissioni di vigilanza coordinano le attività del controllo parlamentare. A tal fine essi tengono sedute comuni.

1 Le Commissioni informano il pubblico in merito ai risultati delle

loro deliberazioni, alle decisioni essenziali con il rapporto dei voti

e agli argomenti principali sollevati durante le deliberazioni.

1.7. 22-117

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171.11 Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Rendiconto

2 La presidente o il presidente o i membri incaricati dalla Commissione sono responsabili dell'informazione dei media. Gli altri membri non anticipano le informazioni.

3 Il contenuto dell'informazione mediatica viene comunicato in anticipo alla presidente o al presidente del Gran Consiglio, nonché alle presidenze dei gruppi parlamentari.

4 Una volta che il pubblico è informato, gli altri membri della Commissione possono esprimersi pubblicamente sulle questioni trattate in Commissione e sulle relative opinioni. Non deve essere reso noto come altri partecipanti alla seduta si siano espressi e abbiano votato.

1 Le commissioni e la Direzione designano uno o più dei loro membri per il loro rapporto orale al Gran Consiglio.

2 Esse riferiscono per iscritto su oggetti di consultazione per i quali i membri del Gran Consiglio non dispongono di documenti ufficiali esplicativi.

3 Esse presentano alla Direzione una proposta sul tipo di consultazione. La proposta per una procedura scritta richiede l'unanimità della commissione.

Processi verbali delle commissioni

a. Verbalizzazione

b. Contenuto

c. Approvazione

d. Designazione

1. Le deliberazioni delle Commissioni sono registrate a verbale. Tali registrazioni non possono essere utilizzate per nessun altro scopo.

2. Le registrazioni sono cancellate tre mesi dopo l'approvazione del verbale da parte della Commissione.

1. I verbali delle commissioni contengono il contenuto essenziale dei voti, le proposte testuali, la tipologia di evasione e i risultati di elezioni e votazioni.

2. Sono ammessi verbali sommari o di delibera, purché non vengano discussi atti normativi.

1. Il verbale viene messo a disposizione dei membri della Commissione e degli altri partecipanti alla seduta una volta redatto.

2. La Commissione approva il verbale di regola nella seduta successiva.

Protocolli, che dem Kommissionsgeheimnis unterstellt sind, werden besonders gekennzeichnet.

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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

B. Commissioni di materia

171.11

Ogni commissione di esperti conta 15 membri, inclusa la Presidente o il Presidente della commissione.

Le commissioni di merito trattano gli oggetti loro assegnati in maniera solerte.

Trattazione

C. Commissioni di vigilanza

Ogni commissione di vigilanza è composta da undici membri, inclusi i membri

della presidente o del presidente della commissione.

1. La CSFS esercita il controllo parlamentare sulla strategia di partecipazione

del Consiglio di Stato e sulle partecipazioni del Cantone nei settori

dell'educazione e della sanità.

Commissione

di sorveglianza

per la formazione

e la sanità

2. Esercita il controllo parlamentare sulle finanze, nella misura (CSFS)

in cui non sia di competenza della Commissione delle finanze.

3. Propone al Gran Consiglio l'approvazione dei rapporti di gestione

delle partecipazioni, nella misura in cui la loro approvazione sia

prevista dal Gran Consiglio.

4. Qualora compiti del Cantone siano trasferiti a privati, la Commissione

verifica il controlling del Consiglio di Stato o della Direzione

competente e il rispetto delle disposizioni legali nella

prestazione del servizio.

sull'economia

1 La AWU esercita il controllo parlamentare sulla Banca Cantonale di

Zurigo, sulla strategia di partecipazione del Consiglio di Stato e sulle

partecipazioni significative del Cantone in imprese economiche, in

particolare AXPO Holding AG, le Aziende Elettriche del Cantone di

Zurigo, la Flughafen Zürich AG e la Gebäudeversicherung Kanton Zürich.

2 Essa esercita il controllo parlamentare sulle finanze, a meno che

la Commissione delle finanze non ne sia competente.

3 Essa presenta al Gran Consiglio proposte per l'approvazione dei

rapporti di gestione delle partecipazioni significative, qualora la loro

approvazione sia prevista dal Gran Consiglio.

4 Qualora le mansioni del Cantone siano trasferite a privati, la

Commissione verifica il controllo del Consiglio di Stato o della Direzione

competente, nonché il rispetto delle disposizioni legali nell'adempimento

della prestazione.

1.7. 22-117

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171.11

Regolamento del Gran Consiglio (KRR)

1 Commissione di vigilanza

(AWU)

Commissione

delle finanze

a. Compiti

b. Relatrici e

relatori

c. Esame

preliminare

del bilancio

**1 La Commissione delle finanze esercita il controllo parlamentare sulle finanze del Cantone.**

**2 Essa presenta al Gran Consiglio proposte:**

a. per la fissazione del bilancio,

b. per l'approvazione di richieste di crediti supplementari,

c. per l'approvazione del conto annuale e del conto consolidato,

d. in merito alle proposte del Consiglio di Stato che servono al riequilibrio a medio termine del conto ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 della Costituzione cantonale,

e. per la fissazione del moltiplicatore d'imposta,

f. per l'approvazione del rapporto di attività del Controllo delle finanze,

g. in merito agli affari concernenti il Fondo delle lotterie.

**3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a–d, la proposta viene formulata in coordinamento con le commissioni di settore, la Commissione della giustizia e l'Ufficio di presidenza.**

1 La Commissione delle finanze nomina, all’inizio di ogni legislatura,

relatori e relatrici per la trattazione del budget, delle richieste di

crediti supplementari, del conto annuale, del conto consolidato e del

riequilibrio a medio termine.

2 I relatori e le relatrici partecipano, per motivi di coordinamento,

alle sedute delle commissioni tematiche, della Commissione della

giustizia e della Direzione.

3 Essi possono partecipare con voto consultivo alle deliberazioni

preparatorie delle commissioni su oggetti con notevoli ripercussioni

finanziarie.

4 Essi hanno accesso ai protocolli e ai documenti della commissione

loro assegnata, a condizione che non siano soggetti al segreto della

commissione.

1 La Commissione delle finanze decide, entro tre settimane dalla

trasmissione del progetto di preventivo da parte del Consiglio di Stato, in

merito all’evoluzione dei singoli gruppi di prestazioni nel quadro delle basi

legali.

2 Le Commissioni settoriali e la Commissione della giustizia attuano le

indicazioni della Commissione delle finanze e le presentano la loro proposta

al più tardi entro il lunedì della decima settimana successiva alla

trasmissione del progetto di preventivo.

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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

171.11

3 Se le proposte delle Commissioni settoriali o della Commissione della

giustizia non coincidono con quelle della Commissione delle finanze,

quest’ultima invita il membro competente del Consiglio di Stato o del

Tribunale superiore a esprimersi oralmente. A tal fine, può sentire una

delegazione della Commissione settoriale o della Commissione della

giustizia.7

4 Se la Commissione delle finanze non segue la proposta della

Commissione settoriale competente o della Commissione della giustizia,

integra la propria proposta con quella della Commissione settoriale o della

Commissione della giustizia.

Will der Regierungsrat einen Indikator eines Leistungsgrup- d. Änderung

penbudgets neu schaffen, ändern oder aufheben, informiert er vorgängig der Budget-

die Finanzkommission und die zuständige Sachkommission und begrün-

det die Änderung.

indikatoren

**d. Modifica degli indicatori**

Qualora il Consiglio di Stato intenda creare, modificare o sopprimere un indicatore di un budget per gruppi di prestazioni, ne informa preventivamente la Commissione delle finanze e la competente Commissione tematica, motivando la modifica.

1 La Commissione di verifica della gestione esercita il controllo parlamen- Commissione

tare su

a. il Consiglio di Stato e la sua amministrazione,

b. l'incaricata o l'incaricato della protezione dei dati, la persona om-

buds e la sua amministrazione,

c. le corporazioni ecclesiastiche riconosciute e le comunità religiose

riconosciute,

d. gli altri enti incaricati di compiti pubblici ai sensi dell'art. 57 Cost.3,

nella misura in cui non siano assegnati a un'altra commissione di

vigilanza.

2 Essa presenta al Gran Consiglio proposte in merito a mozioni e postulati

di cui viene proposta la stralcio con il rapporto di gestione del Consiglio

di Stato.

3 Essa sorveglia il rispetto dei termini per il trattamento delle mozioni e

dei postulati trasmessi, nonché delle iniziative singole e delle autorità

provvisoriamente sostenute, e presenta al Gran Consiglio proposte in

merito alle richieste di proroga dei termini da parte del Consiglio di

Stato.

di verifica

della gestione

1 La Commissione della giustizia esercita il controllo parlamentare sulla

a. i tribunali superiori e i tribunali e gli uffici ad essi subordinati,

b. le autorità cantonali preposte al perseguimento penale, subordinate o

amministrativamente annesse alla Direzione della giustizia e dell’interno.

commissione

a. Compiti

1.7. 22-117

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171.11

Regolamento del Consiglio cantonale (RCC)

2 Essa presenta al Consiglio cantonale la richiesta di approvazione

a. dei rendiconti dei tribunali superiori,

b. del rapporto di gestione del Consiglio di Stato nell’ambito delle

autorità preposte al perseguimento penale ai sensi del cpv. 1 lett. b.

3 Essa presenta al Consiglio cantonale proposte su oggetti di consultazione

sottoposti dai tribunali superiori.

1 La Conferenza interpartitica determina, prima dell'occupazione

dei posti di giudice, la frazione che, in base alla sua forza nel Gran Consi-

glio, può matematicamente rivendicare il seggio. Essa comunica il risul-

tato alla Commissione della giustizia.

2 La Commissione della giustizia bandisce pubblicamente i posti da

occupare per i membri e i supplenti dei tribunali competenti per l'inte-

ro territorio cantonale, con riserva del cpv. 4. In tale occasione, essa in-

dica la frazione che rivendica il seggio.

3 Essa esamina le candidate e i candidati per quanto riguarda l'ido-

neità professionale e personale. Essa disciplina i dettagli dell'esame in un

regolamento soggetto all'approvazione della Direzione.

4 I tribunali bandiscono pubblicamente i posti da occupare per i

membri supplenti, per i quali hanno un diritto legale di proposta. La

Commissione della giustizia esamina la candidata o il candidato indicato

dal tribunale per quanto riguarda l'idoneità professionale e personale.

1 Qualora il Consiglio di Stato presenti una richiesta di grazia, i membri del Gran Consiglio ricevono un riassunto anonimizzato dei fatti con motivazione.

2 Se il Consiglio di Stato respinge una domanda di grazia, sottopone la decisione alla Commissione della giustizia per conoscenza.

b. Elezioni giudiziarie

c. Grazia

D. Commissione di redazione

a. Compiti

b. Revisione materiale

La Commissione di redazione verifica, dopo la conclusione della

prima lettura in Gran Consiglio, se gli atti normativi

a. rispecchiano le intenzioni regolamentari del Gran Consiglio;

b. sono conformi alle direttive di redazione e di tecnica legislativa;

c. sono formulati in modo chiaro, comprensibile e conciso.

1 Qualora la Commissione di redazione non sia in grado di

chiarire autonomamente le lacune materiali, le ambiguità o le contraddi-

zioni, essa attribuisce l’oggetto della consulenza alla Commissione

preparatoria per la rettifica.

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

171.11

2 Se la Commissione di redazione e la Commissione prepara-

toria non riescono a trovare un accordo, decide la Direzione e sottopone

al Gran Consiglio la relativa proposta.

1 Alle sedute della Commissione di redazione possono partecipare con voto consultivo

a. una rappresentanza della Commissione consultiva preliminare,

b. una rappresentanza della Direzione competente.

2 La Commissione di redazione decide in merito alla partecipazione delle rappresentanze degli uffici dell’Amministrazione preposti alla tecnica legislativa.

3. Sezione: Gruppi parlamentari

1 I collaboratori dei segretariati dei gruppi parlamentari riceveranno i

documenti e i verbali delle commissioni concernenti decreti, decisioni

finanziarie, decisioni di pianificazione, interventi parlamentari e iniziative parlamentari.

2 I gruppi parlamentari designano i relativi collaboratori e ne danno

comunicazione alla Delegazione amministrativa.

3 Le disposizioni sul segreto d’ufficio di cui al § 51 della Legge sul

personale del 27 settembre 19985 per i collaboratori dei servizi del

Parlamento si applicano per analogia ai collaboratori dei segretariati

dei gruppi parlamentari.

4 Se il rispetto del segreto d’ufficio non è garantito, la Direzione può

rifiutare la consegna dei documenti delle commissioni ai collaboratori

dei segretariati dei gruppi parlamentari.

3a Parte: Funzionamento del Consiglio

1a Sezione: Disposizioni generali

1 Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio Direzione della seduta

apre, dirige e chiude la seduta del Gran Consiglio.

2 Egli o ella assicura il rispetto della procedura parlamentare, il mantenimento del decoro parlamentare e l'ordine nell'aula consiliare.

3 Egli o ella può, in caso di disturbo eccessivo, interrompere o chiudere la seduta per un determinato periodo di tempo.

1.7. 22-117

11

171.11

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Misure disciplinari

Diritto di polizia interna

a. Esercizio

b. Misure

1 Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio

richiama all’ordine i partecipanti alla seduta, se questi

a. non si attengono all’oggetto in discussione;

b. superano il tempo di parola;

c. si esprimono in modo offensivo;

d. disturbano con il loro comportamento la seduta del Gran Consiglio;

e. violano le disposizioni procedurali.

2 Egli o ella può togliere la parola a un partecipante alla seduta nei se-

guenti casi

a. in caso di recidiva dopo un richiamo all’ordine;

b. immediatamente e senza previo richiamo all’ordine in casi gravi.

3 Se la parola viene tolta a un membro del Gran Consiglio, essa non

può essergli accordata nuovamente per il medesimo oggetto all’ordine

del giorno.

4 Su proposta del Presidente o della Presidente del Gran Consiglio, il

Gran Consiglio può escludere uno dei suoi membri per il resto della

seduta, se questi disturba ripetutamente la seduta del Gran Consiglio,

in particolare se continua a parlare nonostante gli sia stata tolta la parola

o si esprime ripetutamente in modo offensivo.

1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio esercita il diritto di

disciplina interno del Gran Consiglio. Tale diritto può essere delegato

alla Segretaria generale o al Segretario generale.

2 Durante le sedute degli organi del Gran Consiglio, le Presidenti o i

Presidenti dei rispettivi organi esercitano il diritto di disciplina interno.

3 Il diritto di disciplina interno si estende ai locali del Palazzo comu-

nale durante le sedute del Gran Consiglio, ai locali delle sedute degli

organi del Gran Consiglio nonché ai locali degli uffici dei servizi par-

lamentari.

4 La Delegazione amministrativa stabilisce l’utilizzo delle sale riunio-

ni affittate per gli organi del Gran Consiglio.

Sulla base del diritto di domicilio, la persona competente può

a. stabilire le condizioni di accesso ai locali,

b. pronunciare il divieto di effettuare riprese video o audio,

c. allontanare dai locali le persone che non rispettano l'ordine, si

comportano in modo sconveniente nonostante un ammonimento,

o disturbano la quiete,

d. affidare alle forze di polizia le persone che con il loro comporta-

mento mettono in pericolo l'ordine pubblico.

12

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

171.11

Il carteggio tra il Gran Consiglio, i suoi organi e le autorità Carteggio

cantonali come pure all’interno del Gran Consiglio può avvenire per via

elettronica.

2. Sezione: Discussione

1 Le deliberazioni del Gran Consiglio servono allo scambio pubblico

degli argomenti essenziali per la decisione e alla formazione delle

opinioni dei membri del Gran Consiglio. Esse devono esprimere le diverse

concezioni e rendere comprensibili le decisioni.

2 Chi interviene su un oggetto di deliberazione si esprime concisamente e

si attiene all'oggetto.

3 La lingua di negoziazione è il tedesco standard.

3a Sezione: Diritto di proporre (o Diritto di iniziativa)

1 Ogni membro del Gran Consiglio può presentare proposte in merito a un oggetto di deliberazione pendente.

2 Le proposte devono essere presentate per iscritto e firmate alla Segretaria o al Segretario generale, nonché in forma elettronica ai servizi parlamentari e, di norma, prima del trattamento dell'oggetto di deliberazione.

3 La motivazione avviene oralmente.

1 Domande che riguardano la procedura, l'ordine o l'ordine del giorno Pos-

sono essere presentate oralmente e vengono di regola trattate immediata- sedere

mente.

2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio può limitare il diritto di

parola al membro del Gran Consiglio che ha presentato la domanda e a un

membro di ogni frazione.

3 Il Gran Consiglio può, fino alla fine della trattazione di un oggetto, torna-

re sulle sue decisioni se almeno 20 membri del Gran Consiglio appoggiano

la domanda.8

Sezione 4: Ordine delle discussioni

1 Diritto di parola

Il diritto di parola spetta a ogni membro del Gran Consiglio e del

Consiglio di Stato, nonché ai rappresentanti degli organi legittimati a

presentare proposte.

1.7. 22 - 117

13

171.11 Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

2 Su proposta della Direzione, il Gran Consiglio può concedere a

dipendenti del Cantone o a terze persone il diritto di prendere la parola

in seno al Gran Consiglio, se l’oggetto della deliberazione richiede

particolari conoscenze.

Ordine delle relatrici/dei relatori

prima dell'inizio della discussione, dopo la presentazione del rapporto. In seguito, si apre la discussione.

1 Anzitutto la parola per la motivazione o la relazione

e oratori

Concessione della parola

Tempi di parola

2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio determina l’ordine

degli oratori e delle oratrici e assicura così un’adeguata evasione e un’utile

articolazione della discussione. Determinanti sono la considerazione delle

diverse posizioni, l’alternarsi di pro e contro e l’ordine delle iscrizioni.

1 Nel Consiglio cantonale può prendere la parola solo chi la riceve dalla presidente o dal presidente del Consiglio cantonale.

2 Sul medesimo punto si può intervenire al massimo due volte.

3 Le relatrici o i relatori delle commissioni, i membri del Consiglio di Stato o le rappresentanti e i rappresentanti di un altro organo legittimato a presentare proposte, ottengono la parola su richiesta indipendentemente dalla modalità di deliberazione e fuori turno.

4 Se un membro del Consiglio cantonale, nel suo intervento, pone una domanda all'oratrice o all'oratore che lo ha preceduto, la presidente o il presidente del Consiglio cantonale provvede affinché la risposta sia data il più tempestivamente possibile dalla persona interpellata.

1 Le durate dei discorsi sono in linea di principio

a. nella discussione preliminare (Eintretensdebatte) o di principio

(Grundsatzdebatte)

1. dieci minuti per

la relatrice o il relatore della Commissione proponente e della

Commissione correlatrice,

la rappresentante o il rappresentante del Consiglio di Stato risp.

dell’autorità legittimata a presentare la proposta,

la portavoce o il portavoce di gruppo,

i proponenti di mozioni divergenti sull’entrata in materia,

2. cinque minuti per gli altri oratori e le altre oratrici,

b. nella discussione particolareggiata (Detailberatung): cinque minuti

per tutti gli oratori e le oratrici,

14

Regolamento del Gran Consiglio (RGC) 171.11

c. prima della votazione finale per le portavoci e i portavoce di

gruppo

cinque minuti per motivare il comportamento di voto del gruppo,

dieci minuti in occasione del preventivo e di altri importanti

oggetti di deliberazione, qualora la Direzione decida una

discussione finale.

2 Nella discussione sul sostegno di interventi e di iniziative parla-

mentari, i membri del Gran Consiglio primi firmatari ricevono dieci

minuti, gli altri oratori e le altre oratrici cinque minuti di tempo di

parola.

3 Il Gran Consiglio può all’inizio della seduta stabilire durate dei

discorsi divergenti per un singolo oggetto di deliberazione.

5. Sezione: Tipi di deliberazione

1. **Il Consiglio cantonale tratta gli oggetti in discussione di regola in

libero dibattito.**

2. **La Direzione può deliberare per singoli oggetti in discussione i

seguenti altri tipi di dibattito:**

a. **breve dibattito,**

b. **dibattito ridotto,**

c. **procedura scritta.**

3. **Essa comunica tempestivamente al Consiglio cantonale il tipo di

dibattito.**

4. **Ogni membro del Consiglio cantonale può, prima della discussione

di un oggetto, richiedere il libero dibattito mediante mozione

d’ordine. Sulla mozione d’ordine non ha luogo alcuna discussione.

Essa si considera approvata se vi acconsentono 60 membri del

Consiglio cantonale.**

5. **Dopo l’inizio del dibattito, il tipo di dibattito non può più essere

modificato.**

**Disposizioni**

1. Libera discussione

Nella libera discussione, tutti i membri del Gran Consiglio possono chiedere la parola.

2. Ogni membro del Gran Consiglio può proporre di chiudere l'elenco degli oratori. Le richieste di parola presentate prima di tale mozione devono ancora essere prese in considerazione.

1 Dibattiti sulle dichiarazioni d’urgenza o lo stralcio di dibattiti brevi

di interventi sono condotti come dibattiti brevi, a meno che non sia

presente un’altra proposta.

1.7. 22-117 15

171.11

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

2 Nel dibattito breve, tutti i membri del Gran Consiglio possono chiedere

la parola. Il tempo di parola è di due minuti.

1 Per accelerare il trattamento di un oggetto di consulenza, la Direzione può deliberare la discussione ridotta. Sono escluse le deliberazioni relative a decreti.

2 Nella discussione ridotta possono prendere la parola

a. il primo firmatario del membro del Gran Consiglio per mozioni e iniziative parlamentari,

b. i proponenti,

c. i portavoce dei gruppi.

3 Il primo firmatario del membro del Gran Consiglio riceve dieci minuti di tempo per la motivazione di una mozione o di un'iniziativa parlamentare. Per tutti gli altri oratori, il tempo di parola è di cinque minuti.

4 Le mozioni del Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto e motivate prima del trattamento dell'oggetto di consulenza in questione.

1. Nel procedimento scritto non sussiste il diritto di prendere la parola.

2. Le proposte sono presentate per iscritto, motivate e portate a conoscenza dei membri del Gran Consiglio prima della trattazione dell'oggetto in discussione.

1. Gli oggetti di consultazione che presentano una connessione materiale possono essere discussi congiuntamente. La votazione avviene di norma separatamente.

2. Per il dibattito sull'entrata in materia e la deliberazione di dettaglio possono essere stabilite diverse modalità di consultazione.

Sezione 6: Dichiarazioni

1. Le frazioni possono rilasciare una breve e concisa dichiarazione su temi attuali.

2. I membri del Gran Consiglio possono rilasciare una dichiarazione personale per la difesa da attacchi alla loro persona o per chiarire malintesi. La dichiarazione è limitata a due minuti.

Il Consiglio di Stato può rilasciare una dichiarazione in occasione di eventi straordinari.

16

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

7. Sezione: Interventi e iniziative parlamentari

171.11

**Mozioni e iniziative parlamentari vengono durante la presentazione**

**della seduta del Gran Consiglio consegnate a una segretaria o a un**

**segretario del Gran Consiglio per iscritto e firmate in doppio esemplare,**

**nonché trasmesse elettronicamente ai Servizi del Parlamento.**

1. Le mozioni e le iniziative parlamentari non devono essere lesive né

discriminatorie.

2. Le mozioni, i postulati e le iniziative parlamentari devono essere

succintamente motivati per iscritto. La richiesta e la motivazione

devono essere separate.

3. Le dichiarazioni KEF, le interpellanze e le interrogazioni possono

contenere una succinta motivazione scritta.

1 La Segreteria del Gran Consiglio verifica se i requisiti per l'esame tramite

interpellanze e iniziative parlamentari sono soddisfatti.

2 La Direzione decide in via definitiva sull'accoglimento e sulle modifiche.

Segreteria del

Gran Consiglio

1. Un ritiro di una mozione o di un'iniziativa parlamentare

deve avvenire al più tardi prima della prima trattazione in Gran Consiglio.

2. Il ritiro deve essere presentato per iscritto e firmato dal membro del Gran Consiglio primo firmatario presso la Segreteria del Gran Consiglio.

Sezione 8: Votazioni

1. **Votazione elettronica**

Il voto avviene di regola tramite il sistema di votazione elettronico.

2. Alla domanda di votazione si può rispondere con Sì, No o Astensione.

3. Il voto si esprime dal proprio posto. Chi riferisce per la commissione vota dal pulpito.

4. I membri del Gran Consiglio esprimono il voto personalmente. Non è ammessa la votazione per delega.

a. Votazione

1 Le modalità di votazione e il risultato della votazione vengono

visualizzati su schermi nella sala del Gran Consiglio.

2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio proclama il

risultato della votazione.

3 Le modalità di votazione e il risultato della votazione vengono

registrati nominativamente e pubblicati.

1.7. 22 - 117

17

171.11

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Votazione

senza impianto

elettronico

di votazione

Procedura di

votazione

Procedura di

votazione a più

fasi

a. votazione

a coppie

b. votazione

simultanea

su più proposte

1. **Impossibilità del Voto Elettronico e Altre Modalità di Voto**

Se il voto elettronico non è possibile, la votazione avviene con i membri del Gran Consiglio che, su domanda del Presidente o della Presidentessa del Gran Consiglio, si alzano dai loro seggi. I voti vengono contati.

2. **Votazione con Appello Nominale**

Se su richiesta di 20 membri del Gran Consiglio viene effettuata una votazione con appello nominale, nel protocollo del Gran Consiglio viene annotato come è stato votato e quali membri del Gran Consiglio erano assenti. Ogni membro del Gran Consiglio esprime il proprio voto con Sì, No o Astensione dopo che il suo nome è stato chiamato.

1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio stabilisce il

procedimento di voto. Il Gran Consiglio decide senza discussione

sulle opposizioni.

2 Se su una questione di voto vi è un solo proposta, questa viene

dichiarata decisione.

3 Le questioni di voto divisibili vengono votate separatamente su

richiesta di un membro del Gran Consiglio.

4 Se su un oggetto di voto vi sono due proposte che si riferiscono

alla stessa parte del testo o si escludono a vicenda, esse vengono

messe a confronto.

1. Qualora su uno stesso oggetto di votazione siano presentate più di due proposte, queste vengono messe ai voti a coppie, secondo criteri di contenuto, finché non si possono contrapporre due proposte.

2. Le proposte con la minore differenza di contenuto vengono poste in votazione prima di quelle con la maggiore differenza di contenuto.

1 Non è possibile una votazione a coppie, tutte le

proposte vengono sottoposte a votazione simultaneamente (sistema “cup”). Ogni

membro del Gran Consiglio ha un voto.

2 Qualora nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, verranno

sottoposte a votazione le due proposte che hanno ricevuto meno voti.

La proposta perdente viene eliminata. Questa procedura continua finché una delle proposte non raggiunge la maggioranza.

3 La sequenza di votazione non può essere modificata tramite proposta condizionale.

18

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Sezione 9: Procedura di voto

171.11

1 Votazioni aperte

Se in una votazione aperta vengono proposte più persone di quante siano le cariche da ricoprire, la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio fa chiudere la porta dell'aula consiliare e accerta il numero dei membri del Gran Consiglio presenti.

2 Ella o egli chiama i nomi delle candidate e dei candidati nell'ordine di arrivo delle proposte di elezione.

3 I membri del Gran Consiglio possono esprimere il loro voto dopo la chiamata di una candidata o di un candidato.

4 Ogni membro del Gran Consiglio ha tanti voti quante sono le cariche da ricoprire. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio non vota.

5 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio accerta il risultato della votazione e fa aprire la porta.

1. Nel procedimento di votazione segreta, la porta della sala del Gran Consiglio

viene chiusa. Le riprese audiovisive non sono ammesse.

2. Il Presidente o la Presidentessa del Gran Consiglio fa accertare il numero

dei membri del Gran Consiglio presenti e distribuisce tante schede di voto

quanti sono i membri del Gran Consiglio presenti.

3. Ogni membro del Gran Consiglio ha tanti voti quante sono le cariche da

ricoprire. Il Presidente o la Presidentessa del Gran Consiglio vota con gli

altri.

Elezione

a. Votazione

1. Le scrutatrici e gli scrutatori contano le schede di voto. Con approvazione

del Gran Consiglio, lo spoglio può avvenire al di fuori della sala del

Consiglio.

2. Una segretaria o un segretario del Gran Consiglio mette per iscritto il

risultato dello spoglio. La presidente o il presidente del Gran Consiglio

comunica al Gran Consiglio il risultato della votazione.

3. Se vengono raccolte più schede di voto rispetto ai membri del Gran

Consiglio presenti, la votazione è nulla e viene ripetuta.

1 Nelle elezioni soggette ad approvazione, la decisione del Gran Consi- Approvazione

glio cantonale è di approvare o non approvare l'elezione. Un rinvio di elezioni

non è ammesso.

2 Se il Gran Consiglio cantonale deve approvare contemporaneamente

l'elezione di più membri di un'autorità, prende un'unica decisione.

1.7. 22-117

19

171.11

4a Parte: Disposizioni finali

Regolamento del Gran Consiglio (RGC)

Abrogazione del

diritto previgente

Entrata in vigore

del 25 marzo 2019, in vigore².

1 RU 74, 423; per la motivazione si veda BO 2019-05-24.

2 Entrata in vigore: 1° maggio 2020.

3 LS 101.

4 LS 171.1.

5 LS 177.10.

6 LS 611.

7 Versione delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 255; BO 2021-06-11). In vigore

dal 1° luglio 2022.

8 Inserito con delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 257; BO 2021-07-09). In vigore

dal 1° luglio 2022.

9 Versione delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 257; BO 2021-07-09). In vigore

dal 1° luglio 2022.

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