Regolamento del Gran Consiglio (RGC) (KRR)
Indice delle disposizioni (82)
Testo normativo (82 Articoli)
1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio Convoco e
convoca i membri designati del Gran Consiglio alla seduta costitutiva. Apro
2 Il membro del Gran Consiglio più anziano e quello più giovane presenti
aprono la seduta costitutiva. Essi tengono i loro discorsi in ordine
alfabetico.
3 Il membro del Gran Consiglio che prende per primo la parola all'apertura,
dirige la verifica del risultato elettorale.
4 Il membro del Gran Consiglio che prende per secondo la parola all'apertura,
dirige l'elezione della Presidente o del Presidente del Gran Consiglio. A tale
scopo, designa provvisoriamente due membri dell'Ufficio del Consiglio e
quattro scrutatrici o scrutatori.
La seduta costitutiva si svolge come segue
a. Discorso del membro del Consiglio cantonale più anziano e più
giovane tra quelli presenti,
b. Accertamento del risultato delle elezioni,
c. Prestazione del giuramento di carica dei membri del Consiglio
cantonale e del Consiglio di Stato,
d. Elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio cantonale,
e. Elezione della prima e della seconda Vicepresidente o del primo e
del secondo Vicepresidente,
f. Elezione delle tre segretarie o dei tre segretari del Consiglio
cantonale,
g. Presa d'atto delle Presidenti e dei Presidenti designati dalle
frazioni,
h. Elezione degli altri membri della Direzione conformemente al
§ 20 cpv. 2 LRCC,
i. Elezione degli scrutatori e delle scrutatrici,
j. Constatazione della costituzione del Consiglio cantonale.
1.7. 22-117
1
Svolgimento
171.11
Regolamento del Consiglio cantonale (RCC)
Orari delle sedute
Pianificazione delle
sedute e altri
orari delle sedute
Partecipazione
alle sedute
Informazione del
pubblico
Protocollo
1 Il Gran Consiglio si riunisce ordinariamente il lunedì mattina. La
seduta inizia di regola alle ore 8.15.
2 Per ridurre il carico di lavoro, la Direzione può convocare sedute
aggiuntive il lunedì pomeriggio. Queste iniziano alle ore 14.30.
3 Le sedute durano da tre a quattro ore.
1. La Direzione stabilisce in un piano annuale i periodi di interruzione delle
sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi. Essa tiene conto
in particolare delle vacanze scolastiche nonché delle festività federali e can-
tonali.
2. In caso di elevato carico di lavoro e per la trattazione del
budget o di affari particolarmente ampi e urgenti, può fissare
ulteriori sedute in altri giorni feriali. Queste iniziano di
regola alle ore 14.30 o alle ore 19.00.
3. Le date delle sedute vengono comunicate tempestivamente.
4. Quattro giorni prima delle sedute, ai membri del Gran Consiglio viene
spedito un invito con l'indicazione degli oggetti in consultazione. La Presi-
dente o il Presidente del Gran Consiglio può abbreviare il termine in casi
urgenti.
**1 I membri del Gran Consiglio impediti di partecipare ad una seduta**
**si scusano per scritto presso una o un segretario/a del Gran Consiglio.**
**2 I membri del Gran Consiglio si iscrivono nella lista di presenza all’inizio**
**della seduta. Essi si scusano per scritto presso una o un segretario/a**
**del Gran Consiglio in caso di partenza anticipata dalla seduta.**
**3 L’informazione relativa alla presenza dei membri del Gran Consiglio**
**è pubblica.**
1 Il Gran Consiglio e i suoi organi informano il pubblico mediante conferenze stampa e comunicazioni e trasmettono i dibattiti del Gran Consiglio in immagini e audio. A tal fine utilizzano le piattaforme digitali del Gran Consiglio.
2 Le convocazioni alle sedute del Gran Consiglio sono pubblicate anche nel Foglio ufficiale del Cantone di Zurigo.
1 **Il verbale riporta le proposte, le votazioni, i provvedimenti disciplinari, il tipo di risoluzione e i risultati delle elezioni e delle votazioni, nonché le liste nominative in caso di votazioni con appello nominale.**
2
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
171.11
2 **Indica i titoli delle mozioni e delle iniziative parlamentari presentate, nonché i nomi dei membri del Gran Consiglio che le hanno sottoscritte per primi.**
3 **È approvato da una sottocommissione della Direzione. Sulle obiezioni all'approvazione decide in via definitiva la Direzione.**
4 **È pubblicato sulla piattaforma digitale del Gran Consiglio.**
1 L'accesso alla sala del Consiglio è riservato ai professionisti dei media accreditati.
2 La direzione decide in merito all'accreditazione dei professionisti dei media e all'assegnazione dei posti nella sala del Consiglio.
3 Essa può revocare l'accreditazione a un professionista dei media qualora questi violi il regolamento della Camera o del Consiglio cantonale.
4 La Segretaria generale o il Segretario generale può rilasciare accreditamenti giornalieri in singoli casi.
1 Per le visitatrici e i visitatori delle sedute del Gran Consiglio sono a disposizione posti in tribuna.
2 Se una visitatrice o un visitatore non può accedere alla tribuna a causa di una disabilità fisica, sarà ammessa o ammesso in Sala del Gran Consiglio.
1. Se un'istanza di esclusione del pubblico a norma dell'articolo
**La Direzione**
assume i compiti previsti dalla legge sul Gran Consiglio e
**Ulteriori compiti**
a. pianifica le deliberazioni in accordo con il Consiglio di Stato e
assicura il tempestivo trattamento di interventi e iniziative parla-
mentari,
b. decide in merito alla tipologia di deliberazione su proposta della
commissione preparatoria,
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3
171.11
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Procedura in caso
di richieste di
accesso alle
informazioni
Rendiconto
Firma dei
documenti
Nomina delle
commissioni
Rappresentanza
c. decide in merito alle richieste di sospensione da parte delle commissioni
riguardo agli affari loro assegnati,
d. interpreta le questioni rilevanti per la procedura e l'organizzazione,
e. decide in merito ai conflitti di competenza tra gli organi del
Gran Consiglio,
f. nomina le delegazioni e le rappresentanze in associazioni inter-
nazionali e intercantonali,
g. esamina il rapporto e la proposta del Consiglio di Stato sui ricorsi
presentati contro le elezioni del Gran Consiglio e sottopone una
proposta al Gran Consiglio.
1 La Direzione decide in merito alle richieste di accesso a informa-
zioni che il Gran Consiglio o i suoi organi stessi hanno elaborato o
ricevuto in qualità di destinatario principale. Essa invita preventiva-
mente l’organo interessato a presentare una presa di posizione.
2 Essa inoltra le richieste di accesso ad altre informazioni all’organo
competente.
La Direzione applica, per quanto concerne la contabilità, la
Legge sul Controlling e sulla Contabilità del 9 gennaio 2006 e i
corrispondenti decreti esecutivi del Consiglio di Governo.
La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio
sottoscrive con la Segretaria generale o il Segretario generale
tutti gli atti scritti emanati dal Gran Consiglio e dalla Direzione.
2. Sezione: Le Commissioni
A. Disposizioni generali
1 Per la ripartizione dei seggi nelle Commissioni e l'elezione
dei Presidenti e delle Presidentesse sono determinanti il numero e la grandezza
delle frazioni all'inizio della legislatura.
2 Se una frazione rinuncia all'occupazione di una Presidenza o
di un seggio, o non può far valere il proprio diritto, questo decade
a favore della frazione con il diritto immediatamente inferiore.
3 Se più frazioni hanno lo stesso diritto numerico,
decide l'estrazione a sorte.
1 Le frazioni annunciano le supplenze al segretariato della
commissione con il maggior anticipo possibile.
4
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
171.11
2 Nella Direzione e nelle commissioni di vigilanza la supplenza è
esclusa. In caso di impedimento prolungato di un membro della
commissione, la Direzione può approvare una supplenza su proposta
della frazione.
1. **Giorni delle sedute delle Commissioni**
Le commissioni si riuniscono nel semestre stabilito dalla Direzione per le sedute. Le sottocommissioni possono altresì tenere sedute in altri momenti.
2 La Direzione, per la determinazione dei semestri delle sedute, consulta prima le commissioni di vigilanza e poi le commissioni tematiche.
3 Di regola, le domeniche e i giorni festivi federali e cantonali sono privi di sedute.
La pianificazione delle sessioni e le convocazioni delle commissioni settoriali sono pubblicamente accessibili.
La Commissione bestimmt, wer an ihren Sitzungen teilnimmt. Sitzungs-
teilnehmende
1 Il membro del Gran Consiglio primo firmatario di una mozione, Audizione
di un postulato o di un’iniziativa parlamentare ha il diritto di esporre dei primi fir-
il proprio punto di vista dinanzi alla Commissione preparatoria.
2 Se è impedito, può esprimersi per scritto.
matari
1 La Commissione constata la conclusione della consultazione dettagliata della procedura per
decisione. La votazione finale ha luogo solitamente due settimane dopo l'emanazione.
2 Nella votazione finale vige l'obbligo di voto.
Qualora una Commissione intenda sospendere la trattazione di un oggetto a lei assegnato per un determinato periodo, essa presenta una richiesta motivata alla Direzione.
1. Le riunioni di cui al § 21 cpv. 2 LCC hanno di regola luogo due volte all’anno.
2. I presidenti delle commissioni di vigilanza coordinano le attività del controllo parlamentare. A tal fine essi tengono sedute comuni.
1 Le Commissioni informano il pubblico in merito ai risultati delle
loro deliberazioni, alle decisioni essenziali con il rapporto dei voti
e agli argomenti principali sollevati durante le deliberazioni.
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171.11 Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Rendiconto
2 La presidente o il presidente o i membri incaricati dalla Commissione sono responsabili dell'informazione dei media. Gli altri membri non anticipano le informazioni.
3 Il contenuto dell'informazione mediatica viene comunicato in anticipo alla presidente o al presidente del Gran Consiglio, nonché alle presidenze dei gruppi parlamentari.
4 Una volta che il pubblico è informato, gli altri membri della Commissione possono esprimersi pubblicamente sulle questioni trattate in Commissione e sulle relative opinioni. Non deve essere reso noto come altri partecipanti alla seduta si siano espressi e abbiano votato.
1 Le commissioni e la Direzione designano uno o più dei loro membri per il loro rapporto orale al Gran Consiglio.
2 Esse riferiscono per iscritto su oggetti di consultazione per i quali i membri del Gran Consiglio non dispongono di documenti ufficiali esplicativi.
3 Esse presentano alla Direzione una proposta sul tipo di consultazione. La proposta per una procedura scritta richiede l'unanimità della commissione.
Processi verbali delle commissioni
a. Verbalizzazione
b. Contenuto
c. Approvazione
d. Designazione
1. Le deliberazioni delle Commissioni sono registrate a verbale. Tali registrazioni non possono essere utilizzate per nessun altro scopo.
2. Le registrazioni sono cancellate tre mesi dopo l'approvazione del verbale da parte della Commissione.
1. I verbali delle commissioni contengono il contenuto essenziale dei voti, le proposte testuali, la tipologia di evasione e i risultati di elezioni e votazioni.
2. Sono ammessi verbali sommari o di delibera, purché non vengano discussi atti normativi.
1. Il verbale viene messo a disposizione dei membri della Commissione e degli altri partecipanti alla seduta una volta redatto.
2. La Commissione approva il verbale di regola nella seduta successiva.
Protocolli, che dem Kommissionsgeheimnis unterstellt sind, werden besonders gekennzeichnet.
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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
B. Commissioni di materia
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Ogni commissione di esperti conta 15 membri, inclusa la Presidente o il Presidente della commissione.
Le commissioni di merito trattano gli oggetti loro assegnati in maniera solerte.
Trattazione
C. Commissioni di vigilanza
Ogni commissione di vigilanza è composta da undici membri, inclusi i membri
della presidente o del presidente della commissione.
1. La CSFS esercita il controllo parlamentare sulla strategia di partecipazione
del Consiglio di Stato e sulle partecipazioni del Cantone nei settori
dell'educazione e della sanità.
Commissione
di sorveglianza
per la formazione
e la sanità
2. Esercita il controllo parlamentare sulle finanze, nella misura (CSFS)
in cui non sia di competenza della Commissione delle finanze.
3. Propone al Gran Consiglio l'approvazione dei rapporti di gestione
delle partecipazioni, nella misura in cui la loro approvazione sia
prevista dal Gran Consiglio.
4. Qualora compiti del Cantone siano trasferiti a privati, la Commissione
verifica il controlling del Consiglio di Stato o della Direzione
competente e il rispetto delle disposizioni legali nella
prestazione del servizio.
sull'economia
1 La AWU esercita il controllo parlamentare sulla Banca Cantonale di
Zurigo, sulla strategia di partecipazione del Consiglio di Stato e sulle
partecipazioni significative del Cantone in imprese economiche, in
particolare AXPO Holding AG, le Aziende Elettriche del Cantone di
Zurigo, la Flughafen Zürich AG e la Gebäudeversicherung Kanton Zürich.
2 Essa esercita il controllo parlamentare sulle finanze, a meno che
la Commissione delle finanze non ne sia competente.
3 Essa presenta al Gran Consiglio proposte per l'approvazione dei
rapporti di gestione delle partecipazioni significative, qualora la loro
approvazione sia prevista dal Gran Consiglio.
4 Qualora le mansioni del Cantone siano trasferite a privati, la
Commissione verifica il controllo del Consiglio di Stato o della Direzione
competente, nonché il rispetto delle disposizioni legali nell'adempimento
della prestazione.
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Regolamento del Gran Consiglio (KRR)
1 Commissione di vigilanza
(AWU)
Commissione
delle finanze
a. Compiti
b. Relatrici e
relatori
c. Esame
preliminare
del bilancio
**1 La Commissione delle finanze esercita il controllo parlamentare sulle finanze del Cantone.**
**2 Essa presenta al Gran Consiglio proposte:**
a. per la fissazione del bilancio,
b. per l'approvazione di richieste di crediti supplementari,
c. per l'approvazione del conto annuale e del conto consolidato,
d. in merito alle proposte del Consiglio di Stato che servono al riequilibrio a medio termine del conto ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 della Costituzione cantonale,
e. per la fissazione del moltiplicatore d'imposta,
f. per l'approvazione del rapporto di attività del Controllo delle finanze,
g. in merito agli affari concernenti il Fondo delle lotterie.
**3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a–d, la proposta viene formulata in coordinamento con le commissioni di settore, la Commissione della giustizia e l'Ufficio di presidenza.**
1 La Commissione delle finanze nomina, all’inizio di ogni legislatura,
relatori e relatrici per la trattazione del budget, delle richieste di
crediti supplementari, del conto annuale, del conto consolidato e del
riequilibrio a medio termine.
2 I relatori e le relatrici partecipano, per motivi di coordinamento,
alle sedute delle commissioni tematiche, della Commissione della
giustizia e della Direzione.
3 Essi possono partecipare con voto consultivo alle deliberazioni
preparatorie delle commissioni su oggetti con notevoli ripercussioni
finanziarie.
4 Essi hanno accesso ai protocolli e ai documenti della commissione
loro assegnata, a condizione che non siano soggetti al segreto della
commissione.
1 La Commissione delle finanze decide, entro tre settimane dalla
trasmissione del progetto di preventivo da parte del Consiglio di Stato, in
merito all’evoluzione dei singoli gruppi di prestazioni nel quadro delle basi
legali.
2 Le Commissioni settoriali e la Commissione della giustizia attuano le
indicazioni della Commissione delle finanze e le presentano la loro proposta
al più tardi entro il lunedì della decima settimana successiva alla
trasmissione del progetto di preventivo.
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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
171.11
3 Se le proposte delle Commissioni settoriali o della Commissione della
giustizia non coincidono con quelle della Commissione delle finanze,
quest’ultima invita il membro competente del Consiglio di Stato o del
Tribunale superiore a esprimersi oralmente. A tal fine, può sentire una
delegazione della Commissione settoriale o della Commissione della
giustizia.7
4 Se la Commissione delle finanze non segue la proposta della
Commissione settoriale competente o della Commissione della giustizia,
integra la propria proposta con quella della Commissione settoriale o della
Commissione della giustizia.
Will der Regierungsrat einen Indikator eines Leistungsgrup- d. Änderung
penbudgets neu schaffen, ändern oder aufheben, informiert er vorgängig der Budget-
die Finanzkommission und die zuständige Sachkommission und begrün-
det die Änderung.
indikatoren
**d. Modifica degli indicatori**
Qualora il Consiglio di Stato intenda creare, modificare o sopprimere un indicatore di un budget per gruppi di prestazioni, ne informa preventivamente la Commissione delle finanze e la competente Commissione tematica, motivando la modifica.
1 La Commissione di verifica della gestione esercita il controllo parlamen- Commissione
tare su
a. il Consiglio di Stato e la sua amministrazione,
b. l'incaricata o l'incaricato della protezione dei dati, la persona om-
buds e la sua amministrazione,
c. le corporazioni ecclesiastiche riconosciute e le comunità religiose
riconosciute,
d. gli altri enti incaricati di compiti pubblici ai sensi dell'art. 57 Cost.3,
nella misura in cui non siano assegnati a un'altra commissione di
vigilanza.
2 Essa presenta al Gran Consiglio proposte in merito a mozioni e postulati
di cui viene proposta la stralcio con il rapporto di gestione del Consiglio
di Stato.
3 Essa sorveglia il rispetto dei termini per il trattamento delle mozioni e
dei postulati trasmessi, nonché delle iniziative singole e delle autorità
provvisoriamente sostenute, e presenta al Gran Consiglio proposte in
merito alle richieste di proroga dei termini da parte del Consiglio di
Stato.
di verifica
della gestione
1 La Commissione della giustizia esercita il controllo parlamentare sulla
a. i tribunali superiori e i tribunali e gli uffici ad essi subordinati,
b. le autorità cantonali preposte al perseguimento penale, subordinate o
amministrativamente annesse alla Direzione della giustizia e dell’interno.
commissione
a. Compiti
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Regolamento del Consiglio cantonale (RCC)
2 Essa presenta al Consiglio cantonale la richiesta di approvazione
a. dei rendiconti dei tribunali superiori,
b. del rapporto di gestione del Consiglio di Stato nell’ambito delle
autorità preposte al perseguimento penale ai sensi del cpv. 1 lett. b.
3 Essa presenta al Consiglio cantonale proposte su oggetti di consultazione
sottoposti dai tribunali superiori.
1 La Conferenza interpartitica determina, prima dell'occupazione
dei posti di giudice, la frazione che, in base alla sua forza nel Gran Consi-
glio, può matematicamente rivendicare il seggio. Essa comunica il risul-
tato alla Commissione della giustizia.
2 La Commissione della giustizia bandisce pubblicamente i posti da
occupare per i membri e i supplenti dei tribunali competenti per l'inte-
ro territorio cantonale, con riserva del cpv. 4. In tale occasione, essa in-
dica la frazione che rivendica il seggio.
3 Essa esamina le candidate e i candidati per quanto riguarda l'ido-
neità professionale e personale. Essa disciplina i dettagli dell'esame in un
regolamento soggetto all'approvazione della Direzione.
4 I tribunali bandiscono pubblicamente i posti da occupare per i
membri supplenti, per i quali hanno un diritto legale di proposta. La
Commissione della giustizia esamina la candidata o il candidato indicato
dal tribunale per quanto riguarda l'idoneità professionale e personale.
1 Qualora il Consiglio di Stato presenti una richiesta di grazia, i membri del Gran Consiglio ricevono un riassunto anonimizzato dei fatti con motivazione.
2 Se il Consiglio di Stato respinge una domanda di grazia, sottopone la decisione alla Commissione della giustizia per conoscenza.
b. Elezioni giudiziarie
c. Grazia
D. Commissione di redazione
a. Compiti
b. Revisione materiale
La Commissione di redazione verifica, dopo la conclusione della
prima lettura in Gran Consiglio, se gli atti normativi
a. rispecchiano le intenzioni regolamentari del Gran Consiglio;
b. sono conformi alle direttive di redazione e di tecnica legislativa;
c. sono formulati in modo chiaro, comprensibile e conciso.
1 Qualora la Commissione di redazione non sia in grado di
chiarire autonomamente le lacune materiali, le ambiguità o le contraddi-
zioni, essa attribuisce l’oggetto della consulenza alla Commissione
preparatoria per la rettifica.
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
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2 Se la Commissione di redazione e la Commissione prepara-
toria non riescono a trovare un accordo, decide la Direzione e sottopone
al Gran Consiglio la relativa proposta.
1 Alle sedute della Commissione di redazione possono partecipare con voto consultivo
a. una rappresentanza della Commissione consultiva preliminare,
b. una rappresentanza della Direzione competente.
2 La Commissione di redazione decide in merito alla partecipazione delle rappresentanze degli uffici dell’Amministrazione preposti alla tecnica legislativa.
3. Sezione: Gruppi parlamentari
1 I collaboratori dei segretariati dei gruppi parlamentari riceveranno i
documenti e i verbali delle commissioni concernenti decreti, decisioni
finanziarie, decisioni di pianificazione, interventi parlamentari e iniziative parlamentari.
2 I gruppi parlamentari designano i relativi collaboratori e ne danno
comunicazione alla Delegazione amministrativa.
3 Le disposizioni sul segreto d’ufficio di cui al § 51 della Legge sul
personale del 27 settembre 19985 per i collaboratori dei servizi del
Parlamento si applicano per analogia ai collaboratori dei segretariati
dei gruppi parlamentari.
4 Se il rispetto del segreto d’ufficio non è garantito, la Direzione può
rifiutare la consegna dei documenti delle commissioni ai collaboratori
dei segretariati dei gruppi parlamentari.
3a Parte: Funzionamento del Consiglio
1a Sezione: Disposizioni generali
1 Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio Direzione della seduta
apre, dirige e chiude la seduta del Gran Consiglio.
2 Egli o ella assicura il rispetto della procedura parlamentare, il mantenimento del decoro parlamentare e l'ordine nell'aula consiliare.
3 Egli o ella può, in caso di disturbo eccessivo, interrompere o chiudere la seduta per un determinato periodo di tempo.
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171.11
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Misure disciplinari
Diritto di polizia interna
a. Esercizio
b. Misure
1 Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio
richiama all’ordine i partecipanti alla seduta, se questi
a. non si attengono all’oggetto in discussione;
b. superano il tempo di parola;
c. si esprimono in modo offensivo;
d. disturbano con il loro comportamento la seduta del Gran Consiglio;
e. violano le disposizioni procedurali.
2 Egli o ella può togliere la parola a un partecipante alla seduta nei se-
guenti casi
a. in caso di recidiva dopo un richiamo all’ordine;
b. immediatamente e senza previo richiamo all’ordine in casi gravi.
3 Se la parola viene tolta a un membro del Gran Consiglio, essa non
può essergli accordata nuovamente per il medesimo oggetto all’ordine
del giorno.
4 Su proposta del Presidente o della Presidente del Gran Consiglio, il
Gran Consiglio può escludere uno dei suoi membri per il resto della
seduta, se questi disturba ripetutamente la seduta del Gran Consiglio,
in particolare se continua a parlare nonostante gli sia stata tolta la parola
o si esprime ripetutamente in modo offensivo.
1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio esercita il diritto di
disciplina interno del Gran Consiglio. Tale diritto può essere delegato
alla Segretaria generale o al Segretario generale.
2 Durante le sedute degli organi del Gran Consiglio, le Presidenti o i
Presidenti dei rispettivi organi esercitano il diritto di disciplina interno.
3 Il diritto di disciplina interno si estende ai locali del Palazzo comu-
nale durante le sedute del Gran Consiglio, ai locali delle sedute degli
organi del Gran Consiglio nonché ai locali degli uffici dei servizi par-
lamentari.
4 La Delegazione amministrativa stabilisce l’utilizzo delle sale riunio-
ni affittate per gli organi del Gran Consiglio.
Sulla base del diritto di domicilio, la persona competente può
a. stabilire le condizioni di accesso ai locali,
b. pronunciare il divieto di effettuare riprese video o audio,
c. allontanare dai locali le persone che non rispettano l'ordine, si
comportano in modo sconveniente nonostante un ammonimento,
o disturbano la quiete,
d. affidare alle forze di polizia le persone che con il loro comporta-
mento mettono in pericolo l'ordine pubblico.
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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
171.11
Il carteggio tra il Gran Consiglio, i suoi organi e le autorità Carteggio
cantonali come pure all’interno del Gran Consiglio può avvenire per via
elettronica.
2. Sezione: Discussione
1 Le deliberazioni del Gran Consiglio servono allo scambio pubblico
degli argomenti essenziali per la decisione e alla formazione delle
opinioni dei membri del Gran Consiglio. Esse devono esprimere le diverse
concezioni e rendere comprensibili le decisioni.
2 Chi interviene su un oggetto di deliberazione si esprime concisamente e
si attiene all'oggetto.
3 La lingua di negoziazione è il tedesco standard.
3a Sezione: Diritto di proporre (o Diritto di iniziativa)
1 Ogni membro del Gran Consiglio può presentare proposte in merito a un oggetto di deliberazione pendente.
2 Le proposte devono essere presentate per iscritto e firmate alla Segretaria o al Segretario generale, nonché in forma elettronica ai servizi parlamentari e, di norma, prima del trattamento dell'oggetto di deliberazione.
3 La motivazione avviene oralmente.
1 Domande che riguardano la procedura, l'ordine o l'ordine del giorno Pos-
sono essere presentate oralmente e vengono di regola trattate immediata- sedere
mente.
2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio può limitare il diritto di
parola al membro del Gran Consiglio che ha presentato la domanda e a un
membro di ogni frazione.
3 Il Gran Consiglio può, fino alla fine della trattazione di un oggetto, torna-
re sulle sue decisioni se almeno 20 membri del Gran Consiglio appoggiano
la domanda.8
Sezione 4: Ordine delle discussioni
1 Diritto di parola
Il diritto di parola spetta a ogni membro del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato, nonché ai rappresentanti degli organi legittimati a
presentare proposte.
1.7. 22 - 117
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171.11 Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
2 Su proposta della Direzione, il Gran Consiglio può concedere a
dipendenti del Cantone o a terze persone il diritto di prendere la parola
in seno al Gran Consiglio, se l’oggetto della deliberazione richiede
particolari conoscenze.
Ordine delle relatrici/dei relatori
prima dell'inizio della discussione, dopo la presentazione del rapporto. In seguito, si apre la discussione.
1 Anzitutto la parola per la motivazione o la relazione
e oratori
Concessione della parola
Tempi di parola
2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio determina l’ordine
degli oratori e delle oratrici e assicura così un’adeguata evasione e un’utile
articolazione della discussione. Determinanti sono la considerazione delle
diverse posizioni, l’alternarsi di pro e contro e l’ordine delle iscrizioni.
1 Nel Consiglio cantonale può prendere la parola solo chi la riceve dalla presidente o dal presidente del Consiglio cantonale.
2 Sul medesimo punto si può intervenire al massimo due volte.
3 Le relatrici o i relatori delle commissioni, i membri del Consiglio di Stato o le rappresentanti e i rappresentanti di un altro organo legittimato a presentare proposte, ottengono la parola su richiesta indipendentemente dalla modalità di deliberazione e fuori turno.
4 Se un membro del Consiglio cantonale, nel suo intervento, pone una domanda all'oratrice o all'oratore che lo ha preceduto, la presidente o il presidente del Consiglio cantonale provvede affinché la risposta sia data il più tempestivamente possibile dalla persona interpellata.
1 Le durate dei discorsi sono in linea di principio
a. nella discussione preliminare (Eintretensdebatte) o di principio
(Grundsatzdebatte)
1. dieci minuti per
la relatrice o il relatore della Commissione proponente e della
Commissione correlatrice,
la rappresentante o il rappresentante del Consiglio di Stato risp.
dell’autorità legittimata a presentare la proposta,
la portavoce o il portavoce di gruppo,
i proponenti di mozioni divergenti sull’entrata in materia,
2. cinque minuti per gli altri oratori e le altre oratrici,
b. nella discussione particolareggiata (Detailberatung): cinque minuti
per tutti gli oratori e le oratrici,
14
Regolamento del Gran Consiglio (RGC) 171.11
c. prima della votazione finale per le portavoci e i portavoce di
gruppo
cinque minuti per motivare il comportamento di voto del gruppo,
dieci minuti in occasione del preventivo e di altri importanti
oggetti di deliberazione, qualora la Direzione decida una
discussione finale.
2 Nella discussione sul sostegno di interventi e di iniziative parla-
mentari, i membri del Gran Consiglio primi firmatari ricevono dieci
minuti, gli altri oratori e le altre oratrici cinque minuti di tempo di
parola.
3 Il Gran Consiglio può all’inizio della seduta stabilire durate dei
discorsi divergenti per un singolo oggetto di deliberazione.
5. Sezione: Tipi di deliberazione
1. **Il Consiglio cantonale tratta gli oggetti in discussione di regola in
libero dibattito.**
2. **La Direzione può deliberare per singoli oggetti in discussione i
seguenti altri tipi di dibattito:**
a. **breve dibattito,**
b. **dibattito ridotto,**
c. **procedura scritta.**
3. **Essa comunica tempestivamente al Consiglio cantonale il tipo di
dibattito.**
4. **Ogni membro del Consiglio cantonale può, prima della discussione
di un oggetto, richiedere il libero dibattito mediante mozione
d’ordine. Sulla mozione d’ordine non ha luogo alcuna discussione.
Essa si considera approvata se vi acconsentono 60 membri del
Consiglio cantonale.**
5. **Dopo l’inizio del dibattito, il tipo di dibattito non può più essere
modificato.**
**Disposizioni**
1. Libera discussione
Nella libera discussione, tutti i membri del Gran Consiglio possono chiedere la parola.
2. Ogni membro del Gran Consiglio può proporre di chiudere l'elenco degli oratori. Le richieste di parola presentate prima di tale mozione devono ancora essere prese in considerazione.
1 Dibattiti sulle dichiarazioni d’urgenza o lo stralcio di dibattiti brevi
di interventi sono condotti come dibattiti brevi, a meno che non sia
presente un’altra proposta.
1.7. 22-117 15
171.11
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
2 Nel dibattito breve, tutti i membri del Gran Consiglio possono chiedere
la parola. Il tempo di parola è di due minuti.
1 Per accelerare il trattamento di un oggetto di consulenza, la Direzione può deliberare la discussione ridotta. Sono escluse le deliberazioni relative a decreti.
2 Nella discussione ridotta possono prendere la parola
a. il primo firmatario del membro del Gran Consiglio per mozioni e iniziative parlamentari,
b. i proponenti,
c. i portavoce dei gruppi.
3 Il primo firmatario del membro del Gran Consiglio riceve dieci minuti di tempo per la motivazione di una mozione o di un'iniziativa parlamentare. Per tutti gli altri oratori, il tempo di parola è di cinque minuti.
4 Le mozioni del Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto e motivate prima del trattamento dell'oggetto di consulenza in questione.
1. Nel procedimento scritto non sussiste il diritto di prendere la parola.
2. Le proposte sono presentate per iscritto, motivate e portate a conoscenza dei membri del Gran Consiglio prima della trattazione dell'oggetto in discussione.
1. Gli oggetti di consultazione che presentano una connessione materiale possono essere discussi congiuntamente. La votazione avviene di norma separatamente.
2. Per il dibattito sull'entrata in materia e la deliberazione di dettaglio possono essere stabilite diverse modalità di consultazione.
Sezione 6: Dichiarazioni
1. Le frazioni possono rilasciare una breve e concisa dichiarazione su temi attuali.
2. I membri del Gran Consiglio possono rilasciare una dichiarazione personale per la difesa da attacchi alla loro persona o per chiarire malintesi. La dichiarazione è limitata a due minuti.
Il Consiglio di Stato può rilasciare una dichiarazione in occasione di eventi straordinari.
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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
7. Sezione: Interventi e iniziative parlamentari
171.11
**Mozioni e iniziative parlamentari vengono durante la presentazione**
**della seduta del Gran Consiglio consegnate a una segretaria o a un**
**segretario del Gran Consiglio per iscritto e firmate in doppio esemplare,**
**nonché trasmesse elettronicamente ai Servizi del Parlamento.**
1. Le mozioni e le iniziative parlamentari non devono essere lesive né
discriminatorie.
2. Le mozioni, i postulati e le iniziative parlamentari devono essere
succintamente motivati per iscritto. La richiesta e la motivazione
devono essere separate.
3. Le dichiarazioni KEF, le interpellanze e le interrogazioni possono
contenere una succinta motivazione scritta.
1 La Segreteria del Gran Consiglio verifica se i requisiti per l'esame tramite
interpellanze e iniziative parlamentari sono soddisfatti.
2 La Direzione decide in via definitiva sull'accoglimento e sulle modifiche.
Segreteria del
Gran Consiglio
1. Un ritiro di una mozione o di un'iniziativa parlamentare
deve avvenire al più tardi prima della prima trattazione in Gran Consiglio.
2. Il ritiro deve essere presentato per iscritto e firmato dal membro del Gran Consiglio primo firmatario presso la Segreteria del Gran Consiglio.
Sezione 8: Votazioni
1. **Votazione elettronica**
Il voto avviene di regola tramite il sistema di votazione elettronico.
2. Alla domanda di votazione si può rispondere con Sì, No o Astensione.
3. Il voto si esprime dal proprio posto. Chi riferisce per la commissione vota dal pulpito.
4. I membri del Gran Consiglio esprimono il voto personalmente. Non è ammessa la votazione per delega.
a. Votazione
1 Le modalità di votazione e il risultato della votazione vengono
visualizzati su schermi nella sala del Gran Consiglio.
2 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio proclama il
risultato della votazione.
3 Le modalità di votazione e il risultato della votazione vengono
registrati nominativamente e pubblicati.
1.7. 22 - 117
17
171.11
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Votazione
senza impianto
elettronico
di votazione
Procedura di
votazione
Procedura di
votazione a più
fasi
a. votazione
a coppie
b. votazione
simultanea
su più proposte
1. **Impossibilità del Voto Elettronico e Altre Modalità di Voto**
Se il voto elettronico non è possibile, la votazione avviene con i membri del Gran Consiglio che, su domanda del Presidente o della Presidentessa del Gran Consiglio, si alzano dai loro seggi. I voti vengono contati.
2. **Votazione con Appello Nominale**
Se su richiesta di 20 membri del Gran Consiglio viene effettuata una votazione con appello nominale, nel protocollo del Gran Consiglio viene annotato come è stato votato e quali membri del Gran Consiglio erano assenti. Ogni membro del Gran Consiglio esprime il proprio voto con Sì, No o Astensione dopo che il suo nome è stato chiamato.
1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio stabilisce il
procedimento di voto. Il Gran Consiglio decide senza discussione
sulle opposizioni.
2 Se su una questione di voto vi è un solo proposta, questa viene
dichiarata decisione.
3 Le questioni di voto divisibili vengono votate separatamente su
richiesta di un membro del Gran Consiglio.
4 Se su un oggetto di voto vi sono due proposte che si riferiscono
alla stessa parte del testo o si escludono a vicenda, esse vengono
messe a confronto.
1. Qualora su uno stesso oggetto di votazione siano presentate più di due proposte, queste vengono messe ai voti a coppie, secondo criteri di contenuto, finché non si possono contrapporre due proposte.
2. Le proposte con la minore differenza di contenuto vengono poste in votazione prima di quelle con la maggiore differenza di contenuto.
1 Non è possibile una votazione a coppie, tutte le
proposte vengono sottoposte a votazione simultaneamente (sistema “cup”). Ogni
membro del Gran Consiglio ha un voto.
2 Qualora nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, verranno
sottoposte a votazione le due proposte che hanno ricevuto meno voti.
La proposta perdente viene eliminata. Questa procedura continua finché una delle proposte non raggiunge la maggioranza.
3 La sequenza di votazione non può essere modificata tramite proposta condizionale.
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Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Sezione 9: Procedura di voto
171.11
1 Votazioni aperte
Se in una votazione aperta vengono proposte più persone di quante siano le cariche da ricoprire, la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio fa chiudere la porta dell'aula consiliare e accerta il numero dei membri del Gran Consiglio presenti.
2 Ella o egli chiama i nomi delle candidate e dei candidati nell'ordine di arrivo delle proposte di elezione.
3 I membri del Gran Consiglio possono esprimere il loro voto dopo la chiamata di una candidata o di un candidato.
4 Ogni membro del Gran Consiglio ha tanti voti quante sono le cariche da ricoprire. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio non vota.
5 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio accerta il risultato della votazione e fa aprire la porta.
1. Nel procedimento di votazione segreta, la porta della sala del Gran Consiglio
viene chiusa. Le riprese audiovisive non sono ammesse.
2. Il Presidente o la Presidentessa del Gran Consiglio fa accertare il numero
dei membri del Gran Consiglio presenti e distribuisce tante schede di voto
quanti sono i membri del Gran Consiglio presenti.
3. Ogni membro del Gran Consiglio ha tanti voti quante sono le cariche da
ricoprire. Il Presidente o la Presidentessa del Gran Consiglio vota con gli
altri.
Elezione
a. Votazione
1. Le scrutatrici e gli scrutatori contano le schede di voto. Con approvazione
del Gran Consiglio, lo spoglio può avvenire al di fuori della sala del
Consiglio.
2. Una segretaria o un segretario del Gran Consiglio mette per iscritto il
risultato dello spoglio. La presidente o il presidente del Gran Consiglio
comunica al Gran Consiglio il risultato della votazione.
3. Se vengono raccolte più schede di voto rispetto ai membri del Gran
Consiglio presenti, la votazione è nulla e viene ripetuta.
1 Nelle elezioni soggette ad approvazione, la decisione del Gran Consi- Approvazione
glio cantonale è di approvare o non approvare l'elezione. Un rinvio di elezioni
non è ammesso.
2 Se il Gran Consiglio cantonale deve approvare contemporaneamente
l'elezione di più membri di un'autorità, prende un'unica decisione.
1.7. 22-117
19
171.11
4a Parte: Disposizioni finali
Regolamento del Gran Consiglio (RGC)
Abrogazione del
diritto previgente
Entrata in vigore
wird aufgehoben.
del 25 marzo 2019, in vigore².
1 RU 74, 423; per la motivazione si veda BO 2019-05-24.
2 Entrata in vigore: 1° maggio 2020.
3 LS 101.
4 LS 171.1.
5 LS 177.10.
6 LS 611.
7 Versione delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 255; BO 2021-06-11). In vigore
dal 1° luglio 2022.
8 Inserito con delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 257; BO 2021-07-09). In vigore
dal 1° luglio 2022.
9 Versione delibera del Tribunale amministrativo del 14 marzo 2022 (RU 77, 257; BO 2021-07-09). In vigore
dal 1° luglio 2022.
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