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171.1 KRGLGC CH-ZH

Legge sul Gran Consiglio (LGC) (KRG)

151 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (151)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 10a Art. 10b Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 139a è valido fino all'esaurimento dell'importo di 1 milione di franchi, Art. 139a Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 142a Art. 143. Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert: : Kantonsratsgesetz (KRG) Art. 144. La legge del Gran Consiglio del 5 aprile 1981 è abrogata. Abrogazione fino a Art. 145. 1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Referendum Art. 146. 1 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2020 con eccezione di entrata in vigore

Testo normativo (151 Articoli)

1 Il Gran Consiglio rappresenta il popolo del Cantone di Zurigo nei Funzione e

confronti delle altre autorità cantonali.

oggetto

2 Questa legge regola i diritti e i doveri dei membri del Gran Consi-

glio, la procedura nel Gran Consiglio nonché la procedura del Gran

Consiglio con le altre autorità e con i terzi.

1. Il Gran Consiglio si riunisce tra la settima e l'undicesima settimana successive all'elezione per la seduta costitutiva.

2. Accerta l'esito dell'elezione e si costituisce non appena è in grado di deliberare e adottare decisioni.

Il Gran Consiglio è idoneo a deliberare e a prendere decisioni se la maggioranza dei suoi membri è presente.

1 L'assunzione della carica di membro del Consiglio cantonale o l'assunzione

della carica di membro del Consiglio di Stato avviene con la prestazione del giuramento d'ufficio

Giuramento d'ufficio

«Io giuro, quale membro di questo Consiglio, di osservare la Costituzione

e le leggi della Confederazione e del Cantone di Zurigo, di proteggere

i diritti dell'uomo e del popolo e di salvaguardare l'unità e la dignità

dello Stato. Voglio adempiere coscienziosamente i doveri del mio ufficio.»

2 Il giuramento d'ufficio viene prestato con le parole «lo giuro».

In caso di impedimento, il giuramento d'ufficio viene raccolto per iscritto.

3 Qualora un membro del Consiglio cantonale o del Consiglio di Stato si

rifiuti di prestare il giuramento d'ufficio, il suo seggio è considerato vacante.

**La durata del mandato termina**

a. in caso di elezioni di rinnovo, con la costituzione del Consiglio cantonale

neo-eletto,

Fine della

durata del

mandato

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Legge sul Consiglio cantonale (LCat)

b. in caso di dimissioni anticipate durante il mandato, con l'assunzione

della carica da parte del successore o della successora, qualora il

Consiglio cantonale abbia accolto una richiesta di dimissioni anticipate.

Sedute

1. Il Gran Consiglio si riunisce di regola settimanalmente.

2. Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio convoca il Gran Consiglio. La Direzione, il Consiglio di Stato o 30 membri del Gran Consiglio possono richiederne la convocazione.

Pubblicità

1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Ne viene redatto

un processo verbale integrale.

2 Le proposte e i rapporti sottoposti al Gran Consiglio dai suoi organi,

i decreti e le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicati.

3 Il Gran Consiglio limita la pubblicità delle sedute e la pubblicazione

o le esclude del tutto, se ciò è richiesto da interessi pubblici o privati

preponderanti.

Diritti dei

membri del

Gran Consiglio

a. Diritto di

proposta, di

espressione e

di ispezione

b. Immunità

c. Indennità

2. Parte: Diritti e doveri dei membri del Gran Consiglio

Ogni membro del Gran Consiglio può

a. presentare mozioni, iniziative parlamentari e proposte di elezione,

b. formulare proposte su oggetti in discussione, sull’ordine del giorno, sull’ordine dei lavori o sulla procedura,

c. prendere la parola nell’ambito dell’ordine stabilito dal Regolamento del Gran Consiglio del 25 marzo 20198,

d. prendere visione dei protocolli e degli atti delle commissioni, a meno che non siano soggetti al segreto commissionale.

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono

liberamente, oralmente e per iscritto, alle sedute del Gran Consiglio e dei

suoi organi e non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni.

1 I membri del Gran Consiglio ricevono un’indennità per la loro attività

parlamentare. L’indennità viene adeguata al rincaro all’inizio di ogni

legislatura.

2 La presidente o il presidente del Gran Consiglio e le vicepresidenti o

i vicepresidenti ricevono un’indennità forfettaria supplementare.

2

Legge sul Gran Consiglio (LGG)

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3 Il Gran Consiglio disciplina in un’ordinanza le modalità dell’indennità,

segnatamente le aliquote delle indennità di seduta, le indennità forfet-

tarie e le indennità forfettarie per le spese.

20 1 Il Cantone assicura i membri del Gran Consiglio fino al compimento d. Previdenza

del 65° anno d'età contro le conseguenze economiche di vecchiaia, professionale

morte e invalidità presso la BVK Previdenza del personale del

Cantone di Zurigo (BVK). L'assicurazione è facoltativa per i membri

del Gran Consiglio che esercitano un'attività principale indipendente.

2 Il Cantone finanzia i tre quinti dei contributi di risparmio e di

rischio e i cinque settimi degli eventuali contributi di risanamento.

3 L'uscita dal Gran Consiglio prima del compimento del 65° anno

d'età non comporta alcuna prestazione particolare.

4 Le prestazioni di cui al cpv. 2 si riferiscono al salario annuo soggetto

all'AVS, inclusi gli indennità di seduta, a condizione che tale salario

ammonti a più della metà della rendita AVS massima annua conformemente

alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti18.

Le prestazioni si riferiscono anche alla deduzione di coordinamento,

che tiene conto del dispendio di tempo forfettariamente determinato

per il mandato parlamentare.

20 1 I membri del Gran Consiglio che rinunciano a un’assicurazione vo-

lontaria o il cui salario annuale non supera la metà della rendita AVS

massima annuale per la vecchiaia, ricevono alla fine di ogni anno di

carica, in luogo delle prestazioni di cui al § 10a, un contributo previ-

denziale pari al contributo del datore di lavoro di cui al § 10a cpv. 2

sul salario annuale di cui al § 10a cpv. 4.

2 I membri del Gran Consiglio il cui salario annuale non supera la me-

tà della rendita AVS massima annuale per la vecchiaia, ma che fanno

parte della BVK in base a un’altra attività assicurata, sono assicurati

ai sensi del § 10a.

e. Eccezioni

dalla previdenza

professionale

Doveri dei

membri del

Gran Consiglio

I membri del Gran Consiglio sono obbligati a partecipare alle sedute del Gran

Consiglio e dei suoi organi.

a. Partecipazione alle sedute

I membri del Gran Consiglio osservano la decenza parlamentare. In particolare, si astengono da espressioni offensive e non disturbano le deliberazioni del Gran Consiglio con il loro comportamento.

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c. Riservatezza

d. Dichiarazione

degli interessi

e. Ricusazione

Legge sul Gran Consiglio (LGR)

I membri del Gran Consiglio sono tenuti alla riservatezza, qualora,

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, vengano a conoscenza di fatti

la cui divulgazione sia contraria a un interesse pubblico o privato preminente

ai sensi del § 23 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati del

12 febbraio 20076, o qualora una disposizione speciale lo preveda.

1. I membri del Gran Consiglio dichiarano i seguenti vincoli d'interesse esistenti

a. attività professionali,

b. attività in organi direttivi e di vigilanza di enti, società, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico con sede in Svizzera o all'estero,

c. funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse comunali, cantonali, svizzeri ed esteri,

d. partecipazione a commissioni e altri organi della Confederazione, del Cantone e dei Comuni.

2. I vincoli d'interesse sono pubblicati sulla piattaforma digitale del Gran Consiglio.

3. Se un oggetto di deliberazione riguarda direttamente gli interessi personali di un membro del Gran Consiglio, quest'ultimo segnala tale vincolo d'interesse quando si esprime in merito al Gran Consiglio o ai suoi organi.

1. I membri del Gran Consiglio si astengono se un oggetto della deli-

berazione li riguarda direttamente a titolo personale, in

a. causa propria,

b. affari di una persona loro vicina in conseguenza di matrimonio,

unione domestica registrata, parentela, affinità o in modo analogo,

c. affari di un ente, società, istituzione o fondazione, ad eccezione

dei comuni, in cui esercitano una funzione dirigenziale o per la

quale svolgono una funzione consultiva.

2. L'astensione non si applica in particolare alle elezioni e agli oggetti

della deliberazione che riguardano atti normativi, il bilancio o le

decisioni di credito. È esclusa l'impugnazione della propria elezione.

3. I membri del Gran Consiglio comunicano i motivi di astensione alla

Presidente o al Presidente del Gran Consiglio prima dell'inizio della

deliberazione.

4.

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

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Parte 3: Organi del Gran Consiglio

Panoramica

1. Organi del Gran Consiglio sono in particolare

a. la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio,

b. la Direzione,

c. la Delegazione amministrativa,

d. la Delegazione per l’informazione,

e. le Commissioni e le loro Sottocommissioni,

f. la Conferenza interpartitica,

g. la Commissione di redazione,

h. i Gruppi parlamentari.

2. Il Gran Consiglio può definire ulteriori organi nel Regolamento del Gran Consiglio.

3. Le disposizioni relative alle Commissioni sono applicabili per analogia anche agli altri organi di cui al capoverso 1 lettere b-g.

1 Il Gran Consiglio elegge annualmente al suo interno la presidente

o il presidente del Gran Consiglio.

Presidenza del

Gran Consiglio

2 La rielezione della presidente o del presidente del Gran Consiglio

uscente è ammessa unicamente se non ha ancora ricoperto tale carica

per un intero anno.

3 La presidente o il presidente del Gran Consiglio

a. dirige le sedute del Gran Consiglio, concede la parola e dispone

provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Gran

Consiglio,

b. esercita i diritti del padrone di casa durante le sedute del Gran

Consiglio,

c. rappresenta il Gran Consiglio all’esterno su incarico della Direzione

e svolge compiti di rappresentanza,

d. presiede in particolare la Direzione, la Delegazione amministrativa

e la Delegazione per l’informazione.

a. Presidente del

Gran Consiglio

1 Il Gran Consiglio elegge annualmente nel suo seno un membro alla b. Vicepresidenti

carica di prima e un membro alla carica di seconda vicepresidente

o risp. di primo e secondo vicepresidente. Non sono eleggibili la o Vicepresidenti

presidente o il presidente del Gran Consiglio uscente.

2 La prima vicepresidente o il primo vicepresidente assume i com-

piti della presidente o del presidente del Gran Consiglio, qualora

questi sia assente, si trovi in ricusazione o voglia intervenire sulla

questione.

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Segreteria del

Gran Consiglio

Direzione

a. Composizione

b. Compiti

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

1 Il Gran Consiglio elegge ogni anno tre segretari o segretarie del Gran Consiglio

al proprio interno.

2 Le segretarie o i segretari del Gran Consiglio hanno in particolare i seguenti

compiti

a. ricezione di interventi, iniziative parlamentari e mozioni,

b. controllo delle presenze in seno al Gran Consiglio,

c. presidenza degli scrutatori e delle scrutatrici.

3 La Direzione può affidare loro ulteriori compiti.

1 La Direzione è composta dai seguenti membri

a. Presidente del Gran Consiglio,

b. Vicepresidenti,

c. Segretari del Gran Consiglio,

d. Presidenti dei gruppi parlamentari.

2 Il Gran Consiglio elegge altri membri, qualora il numero di 15 membri

non sia raggiunto. L'articolo 26 capoverso 3 si applica per analogia.

3 Se un membro della presidenza del Gran Consiglio appartiene a un

gruppo parlamentare che, in base alla sua grandezza, ha diritto al massimo

a un seggio nella Direzione, questa può essere ampliata del numero

corrispondente di seggi.

1 La Direzione

a. determina gli ambiti materiali delle commissioni permanenti nel

quadro delle competenze stabilite dal Regolamento del Gran Consiglio,

b. assegna le materie in consultazione del Gran Consiglio ai suoi organi

per la relazione e la presentazione di proposte o per la decisione,

c. riceve le segnalazioni di vigilanza e può anche assegnarle al Mediatore

civico,

d. è l'organo che dirige e coordina le procedure del Gran Consiglio al di

fuori delle sedute del Gran Consiglio,

e. rappresenta il Gran Consiglio all'esterno,

f. redige rapporti e presenta proposte al Gran Consiglio in merito alle

materie in consultazione che riguardano la sua organizzazione, le pro-

cedure e le finanze,

g. decide sulle richieste di consultazione dei verbali e degli atti del Gran

Consiglio e dei suoi organi,

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Legge sul Gran Consiglio (LGC)

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h. è competente per la rettifica di errori ai sensi del § 16 della Legge

sulle pubblicazioni del 30 novembre 20157 dopo la votazione finale

su una decisione o un decreto,

i. è competente per tutti i compiti non assegnati a nessun altro organo

del Gran Consiglio.

2 Essa assicura il coordinamento degli organi del Gran Consiglio tra

loro e con il Consiglio di Stato. A tal fine, invita i presidenti e le presidenti

delle commissioni permanenti a sedute comuni.

1 La Direzione può

a. presentare proposte su tutti gli argomenti di consultazione e perfezionare formalmente tutte le proposte destinate al Gran Consiglio,

b. impartire direttive amministrative agli altri organi del Gran Consiglio,

c. incaricare le commissioni di vigilanza di effettuare accertamenti,

d. istituire sottocommissioni per l'adempimento dei propri compiti, delle quali possono far parte anche altri membri del Gran Consiglio.

2 Per quanto riguarda le competenze di spesa, la Direzione è equiparata al Consiglio di Stato. I §§ 19-25 della legge sul controlling e la contabilità del 9 gennaio 2006 (LCC)11 si applicano per analogia.

c. Diritti

1. La Direzione elegge ogni anno al suo interno la Delegazione Informazioni. Questa è composta, oltre che dalla Presidente o dal Presidente del Gran Consiglio, da altri quattro membri.

2. La Delegazione Informazioni decide in merito all'esistenza e all'estensione dei diritti di informazione del Gran Consiglio e dei suoi organi nei confronti del Consiglio di Stato, dei Tribunali superiori e del Consiglio della Banca Cantonale di Zurigo.

1 La presidente o il presidente del Gran Consiglio e le vicepresidenti o vicepresidenti formano la Delegazione amministrativa.

2 La Delegazione amministrativa sorveglia i Servizi del Parlamento.

1 Il Gran Consiglio istituisce nel suo seno commissioni permanenti.

Commissioni

permanenti

a. Composizione

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Legge sul Gran Consiglio (LGrC)

2 Le commissioni di vigilanza sono

a. Commissione di vigilanza per l’educazione e la sanità (CVEG),

b. Commissione di vigilanza sulle aziende economiche (CVAE),

c. Commissione delle finanze (CDFI),

d. Commissione della gestione (CDG),

e. Commissione della giustizia (CDJ).

3 Le commissioni tematiche sono

a. Commissione per l’educazione e la cultura (CECU),

b. Commissione per l’energia, i trasporti e l’ambiente (CETA),

c. Commissione per la giustizia e la sicurezza (CGS),

d. Commissione per la pianificazione e l’edilizia (CPE),

e. Commissione per la sicurezza sociale e la sanità (CSSS),

f. Commissione per lo Stato e i comuni (CSC),

g. Commissione per l’economia e i tributi (CET).

4 Il Gran Consiglio elegge, per una durata di carica, la presidente o il

presidente nonché gli altri membri delle commissioni permanenti.

5 Su proposta della Direzione, il Gran Consiglio può, per importanti

motivi, revocare la presidente o il presidente o altri membri delle com-

missioni permanenti.

6 La Direzione può, per importanti motivi, destituire singoli membri

di sottocommissioni dalla loro funzione.

1 Il Regolamento del Gran Consiglio stabilisce il numero dei membri delle

commissioni permanenti.

2 Il numero complessivo dei seggi in commissione è ripartito proporzional-

mente tra le frazioni.

3 Nella ripartizione dei seggi all'interno della commissione si deve tener conto

dei rapporti di forza politici del Gran Consiglio.

1 Le commissioni permanenti si informano sugli sviluppi nel loro

ambito di competenza e presentano le loro istanze mediante iniziative par-

lamentari, mozioni e postulati.

2 Le commissioni di vigilanza esercitano il controllo parlamentare

secondo gli articoli 104 e seguenti nell’ambito dei loro rispettivi compiti.

3 Le commissioni tematiche sono competenti per la predeliberazione

degli oggetti di deliberazione loro assegnati.

4 Le commissioni permanenti si costituiscono autonomamente.

b. Compo-

sizione

c. Compiti

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Legge sul Gran Consiglio (LGC)

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1 La Commissione può nominare al suo interno sottocommissioni. Ne determina il mandato.

2 La sottocommissione riferisce alla Commissione e presenta una proposta.

3 Diverse commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.

1 Commissioni Il Gran Consiglio può in via eccezionale istituire commissioni

speciali speciali per determinati oggetti di deliberazione. Esso scioglie

nuovamente le commissioni speciali.

2 Le commissioni speciali sono composte da almeno 15 membri. Il

Gran Consiglio stabilisce il numero dei membri nella decisione

relativa all'istituzione della commissione speciale.

3 La Direzione elegge la presidente o il presidente e i membri. Per

motivi importanti può destituire la presidente o il presidente o

singoli membri.

1 La Commissione di redazione è composta da tre membri del com-

missione

Consiglio cantonale, di cui almeno uno appartiene alla Direzione.

Essa elegge annualmente i membri e la o il presidente.

2 La Commissione di redazione esamina la Costituzione, le leggi e

le ordinanze del Consiglio cantonale secondo criteri linguistici e di tec-

nica legislativa e gli sottopone proposte.

1 La Conferenza interpartitica è composta dalle presidenti o dai presidenti Conferenza

di gruppo e da un membro per ogni gruppo parlamentare. interpartitica

2 Essa è competente per la preparazione delle elezioni da effettuare da

parte del Consiglio cantonale e gli sottopone le sue proposte di elezione

unanimemente approvate.

3 La Commissione di vigilanza competente per i tribunali superiori

esamina, all'attenzione della Conferenza interpartitica, le candidature

delle giudici e dei giudici conformemente all'articolo 75 della

Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 2005 (Cost.).

4 La Conferenza interpartitica si costituisce autonomamente.

1. Almeno cinque membri del Gran Consiglio possono unirsi per formare un gruppo parlamentare.

2. Un membro del Gran Consiglio può appartenere a un solo gruppo parlamentare.

3. I gruppi parlamentari si costituiscono autonomamente.

4. Il Gran Consiglio versa ai gruppi parlamentari un contributo per coprire i costi della loro attività. Esso stabilisce tale contributo tramite un'ordinanza.

a. Composizione

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Legge sul Gran Consiglio (LGC)

b. Compiti

1 Le frazioni preparano gli oggetti di discussione del

Gran Consiglio e partecipano alla formazione delle opinioni.

2 Esse possono presentare proposte di candidatura al Gran Consiglio e rilasciare dichiarazioni.

3 Il regolamento del Gran Consiglio determina la documentazione delle commissioni

a cui le segreterie delle frazioni possono accedere, a condizione che i loro

collaboratori si siano impegnati a mantenere la riservatezza.

Protocollo

Segretezza

a. riservatezza

parlamentare

4. Parte: Verbali e riservatezza

1 Le sedute della Direzione, delle Commissioni e della

Conferenza interpartitica sono verbalizzate.

2 Il Regolamento del Gran Consiglio disciplina i dettagli.

3 La Direzione stabilisce quali autorità e organi cantonali

ricevono i verbali. Essa provvede affinché il Consiglio di Stato

e i Tribunali superiori ricevano i verbali che li riguardano.

1 Le sedute degli organi del Gran Consiglio non sono pubbliche.

2 I protocolli e i documenti sono soggetti alla confidenzialità parlamentare

per dieci anni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

3 I membri del Gran Consiglio hanno diritto di consultazione.

4 Dopo la conclusione delle deliberazioni, l’Ufficio di presidenza concede a terzi

la consultazione dei protocolli, qualora sia reso credibile un interesse nell’ambito

dell’applicazione del diritto o della scienza. È esclusa la consultazione dei protocolli

del controllo parlamentare.

1 La Direzione e le Commissioni di vigilanza possono sottoporre

a segreto commissionale i verbali e i documenti, se ciò è necessario per

salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. L’accesso è

quindi limitato ai partecipanti alle sedute.

2 L’accesso a tali verbali e documenti da parte di autorità e organi

cantonali nonché di terzi è escluso per almeno 20 anni.

b. Segreto

commissionale

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Legge sul Gran Consiglio (LGC)

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Parte 5: Servizi del Parlamento

1 **Servizi del Parlamento**

**Compiti e organizzazione**

I Servizi del Parlamento assistono il Gran Consiglio e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.

2 Essi sono diretti dalla o dal Segretario generale. Quest'ultima o quest'ultimo sottostà alla Direzione e alla Delegazione amministrativa.

3 La Direzione regola l'organizzazione e i compiti dei Servizi del Parlamento e della o del Segretario generale in un'ordinanza, che è soggetta all'approvazione del Gran Consiglio.

1 Su incarico della direzione o di una commissione e in accordo con il membro competente del Consiglio di Stato, ovvero con il Cancelliere o la Cancelliera dello Stato, i Servizi del Parlamento possono avvalersi dell'Amministrazione per l'adempimento dei loro compiti.

2 L'Amministrazione fornisce il servizio di usceri per le sedute del Gran Consiglio e per gli eventi rappresentativi del Gran Consiglio. I collaboratori del servizio di usceri sottostanno alle istruzioni del Presidente o della Presidente del Gran Consiglio.

6a Parte: Mozioni e iniziative parlamentari

1a Sezione: Disposizioni generali

Mozioni e iniziative parlamentari vengono presentate per iscritto alla Segreteria del Gran Consiglio durante la seduta del Gran Consiglio.

1. **Iniziativa parlamentare e diritto d’intervento**

1. Le mozioni e le iniziative parlamentari non possono essere modificate

dopo la presentazione.

2. Il Consigliere cantonale primo firmatario può convertire la mozione in

un postulato.

1 Un atto parlamentare o un'iniziativa parlamentare è cancellato

dal ruolo quando il membro del Gran Consiglio che lo ha sottoscritto per primo cessa dal suo

mandato prima che il Gran Consiglio abbia trattato l'atto parlamentare o l'iniziativa.

2 Dopo la cessazione del mandato di tale membro, un altro membro del Gran Consiglio può riprendere

il suo atto parlamentare o la sua iniziativa parlamentare entro la quarta seduta del

Gran Consiglio.

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Sospensione del

decorso dei termini

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Attenzione: Il titolo "Ausscheiden des erstunterzeichnenden Kantonsratsmitglieds" (Cessazione del mandato del membro del Gran Consiglio primo firmatario) non era numerato nel testo originale, quindi non è stato numerato nella traduzione.

Se per più di due settimane non hanno luogo sessioni del Gran Consiglio, i termini fino a sei mesi per il trattamento delle mozioni e delle iniziative parlamentari rimangono sospesi tra il giorno della prima cancellazione della sessione e la ripresa delle sessioni.

Oggetto

2a Sezione: Mozioni e iniziative parlamentari

A. Mozione

1 Con la mozione il Gran Consiglio impegna il Consiglio di Stato a

sottoporgli disposizioni di legge o una risoluzione del Gran Consiglio

che rientra nella sua competenza.

2 Se la mozione si riferisce a un oggetto di regolamentazione del diritto

parlamentare o dei servizi parlamentari, la Direzione è tenuta ad

adempiere alla mozione.

Procedura

prima del

rinvio

1 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, comunica al Gran Consi-

glio entro tre mesi dal deposito della mozione la propria disponibilità ad

accoglierla oppure presenta, con motivazione scritta, una proposta di

reiezione.

2 Il Gran Consiglio trasmette la mozione o la respinge.

3 Con la reiezione il procedimento è concluso.

Procedura

dopo la

trasmissione

1 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, presenta al Gran

Consiglio un rapporto e formula una proposta entro due anni dalla

trasmissione.

2 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, può chiedere una

proroga del termine di al massimo un anno fino a tre mesi prima della

sua scadenza. Se il Gran Consiglio respinge la richiesta, il Consiglio

di Stato, rispettivamente la direzione, dispone di un termine di tratta-

zione di al massimo sei mesi dopo il rifiuto.

3 Il Consiglio di Stato può, nel suo rapporto di gestione, presentare al

Gran Consiglio una proposta motivata di stralcio della mozione. Se il

Gran Consiglio respinge la proposta, il Consiglio di Stato rimane obbli-

gato a presentare disposizioni legislative o una decisione del Gran Con-

siglio entro sei mesi dal rifiuto.

Inosservanza del termine

1 Versäumt der Regierungsrat die Fristen gemäss § 45, über-

weist der Kantonsrat die Motion einer Sachkommission zu Bericht und

Antrag.

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Kantonsratsgesetz (KRG)

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2 Die Kommission verfügt bei der Behandlung der Motion über die

Beizugsrechte gemäss § 64 Abs. 3 und über die Informationsrechte der

Aufsichtskommissionen.

***

1 Qualora il Consiglio di Stato non rispetti i termini di cui al § 45, il

Gran Consiglio assegna la mozione a una commissione specializzata per

rapporto e proposta.

12

Legge sul Gran Consiglio (LGG)

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2 La commissione, nel trattare la mozione, dispone dei diritti di

consultazione di cui al § 64 cpv. 3 e dei diritti d’informazione delle

commissioni di vigilanza.

Con la mancata entrata nel merito della proposta della Commissione o con l'esaurimento della votazione finale sulla stessa, la mozione è estinta.

B. Dichiarazioni KEF

1. **Presentazione delle dichiarazioni**

I membri del Gran Consiglio possono presentare dichiarazioni sul Piano Consolidato di Sviluppo e Finanziamento (PSF) conformemente ai §§ 9 e seguenti della Legge sul Gran Consiglio (LGC) fino all'ultima sessione del Gran Consiglio di ottobre.

2. **Delibera**

Il Gran Consiglio decide in merito alle dichiarazioni in occasione della discussione del bilancio.

3. Con la decisione su una dichiarazione, il Gran Consiglio richiede una modifica del PSF.

4. Se la dichiarazione riguarda un gruppo di prestazioni di competenza di un tribunale superiore, a quest'ultimo spettano i diritti e gli obblighi del Consiglio di Stato.

1 Il Consiglio di Stato attua le dichiarazioni decise dal Gran Consiglio

nella successiva KEF.

2 Qualora rifiuti l'attuazione, il Consiglio di Stato presenta un rapporto al

Gran Consiglio entro quattro mesi dalla sua decisione.

C. Mozione finanziaria

1 La Commissione competente per la vigilanza finanziaria e il bilancio

esamina, sulla base del rapporto di cui all'articolo 49 capoverso 2, se intende

presentare una mozione finanziaria.

2 Con una mozione finanziaria, il Gran Consiglio incarica il Consiglio

di Stato di attuare la richiesta della dichiarazione KEF.

3 Il Gran Consiglio trasmette o respinge la mozione finanziaria al

Consiglio di Stato in occasione della discussione del prossimo bilancio.

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, insieme al Proce-

dimento del prossimo budget, un rapporto e una proposta.

2 Egli può chiedere una proroga del termine di sei mesi fino all'ultima

seduta del Gran Consiglio di giugno.

dopo il

Rinvio

1.7.24 - 125

13

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGG)

Evasione

Con la mancata entrata nel merito della mozione della Commissione o con la votazione finale su di essa, la mozione finanziaria è evasa.

Oggetto

e procedura

prima della

trasmissione

Procedura

dopo la

trasmissione

Procedura in

caso di urgenza

D. Postulato

1 Con il postulato il Consiglio di Stato è tenuto a esaminare se debbano

essere sottoposte disposizioni di legge o una decisione del Gran Consiglio,

se debba essere adottata una misura di pianificazione a medio termine o un’altra

misura.

2 Con il postulato può essere obbligato il Consiglio di Stato a esaminare

l’efficacia di una misura del Cantone.

3 La procedura prima della trasmissione di un postulato è retta dalla

procedura di cui al § 44.

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, entro due anni

dalla trasmissione, un rapporto sull'esito dell'esame e formula una pro-

posta. Il Gran Consiglio può abbreviare questo termine a un anno al mo-

mento della trasmissione.

2 Il Consiglio di Stato può chiedere la proroga del termine di al mas-

simo un anno fino a tre mesi prima della sua scadenza. Se il Gran Con-

siglio respinge la richiesta, il Consiglio di Stato dispone di un termine di

trattazione di al massimo sei mesi dopo il rifiuto.

3 Il Consiglio di Stato può, nel suo rapporto di gestione, presentare al

Gran Consiglio una richiesta motivata di stralcio di un postulato. Se il

Gran Consiglio respinge la richiesta, il Consiglio di Stato rimane obbli-

gato a presentare un rapporto. Dopo il rifiuto, dispone di un termine di

trattazione di almeno sei mesi.

1 Ogni membro del Gran Consiglio può chiedere la dichiarazione

d'urgenza. Il postulato è dichiarato urgente se 60 membri del Gran

Consiglio sostengono la mozione. La discussione sull'urgenza ha luogo

di regola nella settimana di sessione successiva a quella seguente.

2 Sulla dichiarazione d'urgenza non si discute se 60 membri del Gran

Consiglio firmano il postulato qualificandolo come postulato urgente.

3 Il Consiglio di Stato comunica al Gran Consiglio, entro cinque

settimane dalla presentazione o dalla dichiarazione d'urgenza, la propria

disponibilità ad accogliere il postulato o ne propone il rifiuto con

motivazione scritta.

14

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

171.1

4 Il Gran Consiglio trasmette il postulato nella settimana di sessione

successiva a quella seguente la ricezione del rapporto o lo respinge.

5 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, entro un anno

dalla trasmissione, un rapporto sull'esito dell'esame e formula una

proposta.

1 Il Gran Consiglio può

a. archiviare il postulato come evaso,

b. assegnare al Consiglio di Stato un termine adeguato per l'allestimento di un rapporto complementare.

2 In caso di archiviazione del postulato, il Gran Consiglio può formulare un parere divergente.

E. Interpellanza

Evasione

1 Con l'interpellanza, i membri del Gran Consiglio chiedono al Consiglio di Stato, in generale, chiarimenti su questioni del Cantone.

2 Un'interpellanza deve essere firmata da almeno 20 membri del Gran Consiglio.

3 Il Consiglio di Stato risponde all'interpellanza per iscritto entro due mesi.

4 Con la discussione in Gran Consiglio, la procedura è conclusa.

1 Una interpellanza può essere dichiarata urgente da 60 membri del

Gran Consiglio firmatari.

2 Il Consiglio di Stato risponde oralmente a un'interpellanza urgente

entro tre settimane.

3 Con la discussione in Gran Consiglio la procedura si conclude.

Dichiarazione d'urgenza

F. Interrogazione

1. Le richieste di informazioni dei membri del Gran Consiglio al Consiglio

di Stato, a una corte suprema o al Consiglio della Banca Cantonale di Zurigo

riguardano questioni di carattere generale.

2. Sono escluse le domande concernenti decisioni giudiziarie sotto il

profilo fattuale e giuridico, nonché i procedimenti in corso.

3. Le richieste ricevono risposta scritta entro tre mesi.

4. Con la risposta scritta, il procedimento si conclude.

1.7.24 - 125

15

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Dichiarazione d’urgenza

Una richiesta può essere dichiarata urgente da 60 membri

del Gran Consiglio firmatari.

Le richieste urgenti vengono risposte per iscritto entro cinque settimane.

Oggetto

Forma e

ammissibilità

Sostegno

provvisorio

Preconsultazione

Presa di posizione

del Consiglio

di Stato

3. Sezione: Iniziativa parlamentare

A. Disposizioni generali

Con un'iniziativa parlamentare, i membri del Gran Consiglio chiedono al Gran Consiglio l'elaborazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative e di delibere del Gran Consiglio, nonché di ordinanze che rientrano nella sua competenza.

La Mozione sarà presentata come proposta elaborata.

Essa non è ammissibile se il suo oggetto può essere presentato come mozione ad un oggetto in discussione pendente presso il Gran Consiglio.

L'Ufficio presidenziale rifiuta di accoglierla.

Il Gran Consiglio accerta entro sei mesi se l'iniziativa è provvisoria-

mente sostenuta da almeno 60 membri del Gran Consiglio. Se il quorum

non viene raggiunto, la procedura è conclusa. Se l'iniziativa è provvisoria-

mente sostenuta, essa è assegnata a una commissione per rapporto e pro-

posta.

La Commissione ascolta il primo firmatario del Gran Consiglio.

Essa esamina se desidera proporre modifiche al Gran Consiglio.

Può avvalersi della Direzione competente per informazioni giuridiche e fattuali, nonché per l'elaborazione di una bozza.

La Commissione comunica al Consiglio di Stato l'esito provvisorio

della consultazione e gli sottopone l'iniziativa e il suo progetto

per una presa di posizione entro sei mesi.

Il Consiglio di Stato prende posizione ed esamina se i requisiti

per la legislazione siano soddisfatti e quali impatti finanziari e

conseguenze normative siano da attendere.

Se necessario, il Consiglio di Stato svolge una consultazione,

la valuta e la porta a conoscenza della Commissione con la presa

di posizione. Il termine si prolunga in questo caso di tre

mesi.

16

Legge sul Consiglio cantonale (LCC) 171.1

1 Prima della votazione finale, la Commissione sottopone il proprio

progetto alla Commissione di redazione.

2 La Commissione riferisce al Gran Consiglio e presenta una pro-

posta. Il rapporto si conforma alle direttive di cui al § 81 cpv. 1.21

3 Se la Commissione respinge il proprio progetto nella votazione finale,

propone al Gran Consiglio il rifiuto dell'iniziativa parlamentare.

Con il rigetto, la non entrata nel merito o l’evasione

L'iniziativa parlamentare è evasa con la votazione finale in Gran Consiglio.

B. Iniziativa cantonale

Qualora il Gran Consiglio, a seguito di un'iniziativa parlamentare, decida di presentare un'iniziativa cantonale, il Consiglio di Stato coinvolge la commissione competente per la rappresentanza del Cantone dinanzi alle autorità federali.

C. Referendum cantonale

1 Un'iniziativa parlamentare per la richiesta di un referendum facol- Deposito

tativo contro un decreto federale ai sensi dell'articolo 141

Cost.15 deve essere depositata al più tardi il secondo lunedì successivo alla pubblicazione del decreto

nel Foglio federale.

2 Il Gran Consiglio comunica immediatamente al Consiglio di Stato il ricevimento dell'iniziativa.

1 Trattazione della iniziativa parlamentare Il Gran Consiglio tratta

l'iniziativa parlamentare al più tardi nella seconda seduta dopo il

deposito.

2 Se almeno 60 membri del Gran Consiglio sostengono l'iniziativa

parlamentare, il Gran Consiglio la trasmette a una commissione per

rapporto e proposta.

3 Il Consiglio di Stato è invitato a prendere posizione a favore della

commissione entro 30 giorni dal sostegno provvisorio.

La Commissione riferisce al Gran Consiglio e chiede la trattazione

della Commissione entro 50 giorni dopo la sua approvazione provvisoria.

1.7.24 - 125

17

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Trattazione da parte del

Gran Consiglio

Termini in caso di

urgenza

Proposta del

Consiglio di Stato

Oggetti di

deliberazione

Forme decisionali

Definizione

Il Gran Consiglio discute la proposta della Commissione e decide, al più tardi nella penultima seduta prima della scadenza del termine referendario, sul referendum cantonale.

In caso di urgenza temporale, la Direzione può fissare altri termini e scadenze. Essa li comunica ai membri del Gran Consiglio, della Commissione e del Consiglio di Stato dopo la presentazione dell'iniziativa.

1 Fino al più tardi il quarto lunedì dopo la pubblicazione di un

decreto conformemente all'art. 141 capoverso 5 Cost. nel Foglio federale, il

Consiglio di Stato presenta un rapporto al Gran Consiglio e propone di

promuovere un referendum facoltativo.

2 La Direzione trasmette l'oggetto della trattazione a una

Commissione per rapporto e proposta.

7. Parte: Oggetti di trattazione e forme di decisione

I punti all'ordine del giorno delle consultazioni del Gran Consiglio sono in particolare

a. disposizioni legislative e regolamentari nonché deliberazioni del Gran Consiglio,

b. interventi, iniziative parlamentari e petizioni,

c. proposte di elezione,

d. rapporti e piani,

e. contratti,

f. mozioni d'ordine.

1 Il Gran Consiglio emana leggi e, nella misura in cui ciò sia previsto

dalla Costituzione e dalla legge, ordinanze.

2 Esso decide in merito alle disposizioni costituzionali e agli altri

oggetti di deliberazione di cui all’articolo 75 lettere d ed e sotto forma di

delibera del Gran Consiglio.

3 Fatta eccezione per la presa di conoscenza di rapporti e piani,

per i quali la procedura si conclude con la chiusura della discussione

senza delibera del Gran Consiglio.

Legge e ordinanza ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 contengono

disposizioni che riguardano una pluralità di persone (generalmente)

e stabiliscono diritti e obblighi o definiscono competenze per diversi

fatti (astratta).

18

Legge sul Gran Consiglio (LGC) 171.1

Piani e rapporti di pianificazione contengono decisioni preliminari, piani

secondo cui determinati obiettivi devono essere perseguiti, principi e criteri devono essere osservati o misure devono essere intraprese.

**8. Parte: Procedura**

**1. Sezione: Disposizioni generali**

**A. Oggetto**

1 Diritto di iniziativa Il Consiglio di Stato può sottoporre al Gran Consiglio progetti di della cantonali

disposizioni legislative e di delibere del Gran Consiglio. autorità

2 I Tribunali superiori possono sottoporre al Gran Consiglio, per approvazione, ordinanze nell'ambito delle loro competenze e, nella loro sfera di autoamministrazione, delibere del Gran Consiglio.

3 La o il preposto alla protezione dei dati, la revisione contabile, l'ufficio dell'Ombudsman e la Banca Cantonale di Zurigo propongono alla direzione del Gran Consiglio l'avvio del processo legislativo.

1. Inizio del

processo

parlamentare

Il processo parlamentare inizia con la presentazione degli oggetti di deliberazione. Questi vengono presentati come segue

a. Richieste del Consiglio di Stato e delle corti supreme con l'invio al Consiglio cantonale,

b. Mozioni e iniziative parlamentari durante la sessione del Consiglio cantonale presso il Segretariato del Consiglio cantonale,

c. tutti gli altri casi presso la Direzione.

1 Leggi, ordinanze e decreti del Gran Consiglio devono essere sottoposti Rapporto

al Gran Consiglio con un rapporto. Questo illustra in particolare: per la

proposta

a. la situazione iniziale, gli obiettivi e gli elementi centrali della proposta,

b. le posizioni discusse nella procedura di consultazione e l'atteggia-

mento del Consiglio di Stato in merito,

c. un commento delle singole disposizioni e una motivazione di quali

disposizioni sono soggette al freno alle spese ai sensi dell'art. 56

della Costituzione cantonale (CC),

d. le implicazioni finanziarie e di personale per il Cantone e i Comuni,

nonché la copertura dei costi nella pianificazione finanziaria,

1.7.24 - 125 19

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

e. le implicazioni per l'economia, la società, l'ambiente e le generazioni

future,

f. le deleghe di competenza previste nella legge,

g. le misure da adottare per alleggerire l'onere amministrativo delle

imprese.

2 La ponderazione dei singoli punti deve essere adattata all'oggetto

specifico della discussione. I rapporti relativi ai postulati sono esentati

da tali requisiti.

3 La Direzione può respingere le proposte che non soddisfano questi

requisiti.

Preconsultazione

Procedura

nelle

commissioni

a. in

generale

b. Diritti di

informazione

B. Deliberazione nelle commissioni

1. **Prima della prima deliberazione nel Gran Consiglio, gli oggetti della deliberazione vengono assegnati a una commissione o alla direzione per la predeliberazione e la formulazione delle proposte. Sono esclusi gli interventi, le iniziative parlamentari e le mozioni d'ordine.**

2. **Gli organi del Gran Consiglio si coordinano per l'adempimento dei compiti e si scambiano le informazioni necessarie.**

1 Le disposizioni concernenti la procedura e la presentazione di proposte

al Gran Consiglio si applicano mutatis mutandis alle deliberazioni delle

commissioni e del Comitato direttivo.

2 Ai Tribunali superiori competono mutatis mutandis i diritti e i doveri

del Consiglio di Stato.

1 Le Commissioni e le loro Sottocommissioni possono

a. acquisire informazioni e consultare atti in relazione agli oggetti di

deliberazione sottoposti dal Consiglio di Stato;

b. avvalersi di esperti per audizioni o richiedere loro perizie;

c. effettuare sopralluoghi;

d. sentire rappresentanze di circoli interessati.

2 Esse possono, d’intesa con il membro competente del Consiglio di

Stato, interrogare dipendenti del Cantone sugli oggetti di deliberazione

sottoposti ed effettuare ispezioni nell’amministrazione.

3 I diritti d’informazione valgono anche nei confronti dei tribunali

superiori.

20

Legge sul Gran Consiglio (LGC) 171.1

1. Il membro competente del Consiglio di Stato ha la facoltà e, su

richiesta della Commissione, l'obbligo di rappresentare personalmente

le proposte del Consiglio di Stato alle sedute della Commissione. Può

farsi accompagnare da funzionari del Cantone.

2. La Commissione può decidere in una seduta di condurre temporaneamente

le deliberazioni senza il membro del Consiglio di Stato e i funzionari

del Cantone.

3. Le Commissioni possono, per l'elaborazione di proposte di attuazione

e controproposte a iniziative popolari, delle autorità e individuali

o per la compilazione dei risultati di consultazione, avvalersi,

d'intesa con il membro competente del Consiglio di Stato rispettivamente

con il Cancelliere o la Cancelliera di Stato, di funzionari del Cantone.

4. Il Consiglio di Stato può esprimere un parere sui risultati delle

deliberazioni della Commissione prima della votazione finale. Se intende

avvalersi di questo diritto, lo comunica alla Commissione. La Commissione

pone in consultazione il parere.

1 La Commissione presenta una proposta al Gran Consiglio e gli pre-

senta un rapporto orale. Nel suo rapporto si pronuncia sulle divergenze

rispetto alla proposta presentata al Gran Consiglio, in particolare anche

sulle implicazioni finanziarie.21

2 Se la Commissione respinge l’oggetto in discussione nella vota-

zione finale, propone al Gran Consiglio di non entrare nel merito. Tutte le

proposte presentate in Commissione decadono.

3 Le proposte che sono state respinte dalla maggioranza in Com-

missione possono essere presentate come proposte di minoranza.

C. Trattazione nel Gran Consiglio

d. Rapporto e

proposta al

Gran Consiglio

1 Ogni membro del Gran Consiglio può presentare proposte su un Trattazione

oggetto di consultazione pendente durante le sedute del Gran delle proposte

Consiglio.

2 Le proposte che concernono il procedimento, l’ordine o l’elenco

dei punti all’ordine del giorno (proposte d’ordine) vengono di regola

trattate immediatamente.

3 Per il piano direttore sono ammissibili solo proposte di modifica

preliminarmente verificate dalla commissione.

1 Il Gran Consiglio decide innanzitutto sull’entrata in materia. Entrata in materia

Se non entra in materia, la procedura è conclusa.

2 Non è possibile riconsiderare l’entrata in materia.

3 Se non vi è alcuna proposta di non entrata in materia, il Gran Consiglio può

rinunciare a un dibattito sull’entrata in materia.

1.7.24 - 125 21

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Entrata in materia

obbligatoria

**L'entrata in materia è obbligatoria per:**

a. progetti di decreti e decisioni elaborati in seguito a una votazione popolare,

b. iniziative popolari,

c. budget e KEF,

d. oggetti di discussione soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.

Rinvio

Discussione di dettaglio

Votazione finale

Maggioranza

richiesta

1 Il Gran Consiglio, se ha deciso di entrare in materia, può rinviare l'intero oggetto di discussione alla commissione preparatoria o al Consiglio di Stato.

2 Singole parti dell'oggetto di discussione possono essere rinviate anche durante le successive deliberazioni.

3 Le proposte di rinvio devono indicare cosa debba essere verificato, modificato o integrato.

1 Dopo che il Gran Consiglio ha deliberato di entrare nel merito,

tratta l'oggetto della consultazione in una discussione dettagliata.

2 Esso può suddividere la discussione dettagliata per settori tematici o per

sezioni.

3 Per le normative, di regola, quattro settimane dopo si tiene una lettura

redazionale (seconda lettura).

4 Se il Gran Consiglio nella lettura redazionale approva un emendamento

che non serve unicamente alla rettifica redazionale, ha luogo una terza lettura,

nella quale sono escluse modifiche sostanziali.

1. **Sezione: Votazioni**

1 Una volta terminata la deliberazione, si procede a una votazione

sull'oggetto in discussione (votazione finale).

2 Non si svolge una votazione finale se l'entrata in materia è obbligatoria.

Fanno eccezione i budget.

3 Se il Gran Consiglio approva l'oggetto in discussione, la decisione

è validamente adottata e viene pubblicata. Se la rifiuta

nella votazione finale, la procedura è conclusa.

1 Il Gran Consiglio e i suoi organi prendono le loro decisioni con la

maggioranza dei votanti, sempreché la Costituzione, una legge o

il regolamento del Gran Consiglio non prevedano un quorum.

2 La sostituzione nell’esercizio del voto è esclusa.

22

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

171.1

1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio Votazione

non vota, ad eccezione delle decisioni relative al quorum. In caso di parità, la sua o il presidente

è il voto decisivo ed è autorizzata o autorizzato a motivarlo.

2 Negli organi del Gran Consiglio, la loro Presidente o il loro

Presidente vota. In caso di parità, la sua voce prevale.

o del presidente

3. Sezione: Procedure particolari

A. Pianificazione e rendicontazione

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio rapporti sulla

propria pianificazione delle attività statali (rapporti di pianificazione).

2 La Commissione può sottoporre al Gran Consiglio un parere.

3 Il Consiglio di Stato presenta, nel primo anno della legislatura, il rapporto

sulla strategia relativa alle partecipazioni significative del Cantone (strategia di

partecipazione) per conoscenza.

4 Il rapporto contiene le strategie di proprietà di tutte le partecipazioni

significative, nonché un elenco di tutte le altre strategie di proprietà. Le

strategie di proprietà delle partecipazioni significative sono soggette

all'approvazione del Gran Consiglio.

5 Il Gran Consiglio può sottoporre alla propria approvazione ulteriori

strategie di proprietà. Il Consiglio di Stato presenta tali strategie di proprietà

con il successivo rapporto annuale ai sensi del § 107.

6 In caso di rifiuto dell'approvazione, il Consiglio di Stato presenta una

nuova strategia di proprietà entro sei mesi.

B. Collaborazione intercantonale e internazionale

La collaborazione intercantonale e internazionale comprende sia i contratti

che la partecipazione a conferenze e gremi intercantonali e internazionali.

Le Commissioni tematiche seguono, nel loro settore di competenza, lo

sviluppo della cooperazione intercantonale e internazionale del

Cantone.

e internazio-

nale cooperazione

Compiti speciali

delle Commis-

sioni tematiche

a. Principio

1.7.24 - 125

23

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

b. Informazione

c. Prese di

posizione

d. Consultazione

e. Segreto

commissionale

Coordinamento

interparla-

mentare

1 Il Consiglio di Stato informa le Commissioni tematiche rego-

larmente e in modo esaustivo sui progetti di collaborazione intercantonale e inter-

nazionale.

2 Esso sottopone alla Direzione all'inizio di maggio e di no-

vembre un rapporto sui progetti esistenti e pianificati.

Le commissioni di esperti possono deliberare in merito a progetti di cooperazione intercantonale e internazionale, con prese di posizione destinate al Consiglio di Stato.

1 Prima del conferimento di un mandato negoziale per contratti

o per la partecipazione a organismi intercantonali ai sensi dell'articolo 7a della

Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'

Amministrazione cantonale del 6 giugno 2005, il Consiglio di Stato consulta la

commissione specializzata, se

a. il contratto è soggetto all'approvazione del Gran Consiglio,

b. la decisione ha rango costituzionale o di legge o il rango di un'

ordinanza sostitutiva di legge ai sensi dell'articolo 32 lettera b e dell'articolo 33

comma 1 lettera b della Costituzione cantonale.

2 La commissione può richiedere una consultazione se ritiene

soddisfatte le condizioni del comma 1.

3 Dopo la consultazione, il Consiglio di Stato informa la

commissione in modo continuo sullo stato delle negoziazioni.

Le informazioni fornite dal Consiglio direttivo e le prese di posi-

zione delle Commissioni tecniche, nonché i loro verbali e documen-

ti, sono soggette al segreto commissariale.

Il Gran Consiglio può stipulare convenzioni con altri parlamenti al fine di

esprimere un parere comune e coordinato in merito alla creazione di

diritto intercantonale.

C. Consultazione per le ordinanze

1 La Commissione tematica può chiedere al Consiglio di Stato

di invitarla a una consultazione prima dell'emanazione di un'ordinanza.

2 Essa può redigere un parere sull'ordinanza.

24

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Parte 9: Controllo parlamentare

Sezione 1: Disposizioni generali

171.1

1. **Oggetto della vigilanza parlamentare**

Sono soggette alla vigilanza parlamentare (alta vigilanza) la gestione degli affari e la gestione finanziaria del Consiglio di Stato, dei tribunali superiori e della loro amministrazione, nonché di altri enti che svolgono compiti del Cantone.

2. Nell'ambito della vigilanza parlamentare non è possibile annullare o modificare atti statali né impartire istruzioni.

3. Il Gran Consiglio e i suoi organi non sono autorizzati a riesaminare le decisioni giudiziarie sotto il profilo dei fatti e del diritto.

1 Il Gran Consiglio esamina la gestione e l'amministrazione,

criteri di bilancio, in merito a legittimità, regolarità, opportunità,

efficacia ed economicità.

2 Nell'ambito del controllo parlamentare sulle istituzioni autonome

e sugli altri enti che svolgono compiti cantonali, il Gran Consiglio esamina in particolare

se gli interessi del Cantone sono salvaguardati. Esamina inoltre se la gestione dei rischi per il Cantone e

per l'economia nazionale è adeguata e se la fornitura delle prestazioni avviene

in modo mirato.

Il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato, su proposta di una

commissione di vigilanza, di illustrare in modo più approfondito nel rapporto di

gestione una determinata parte della sua attività.

Rapporto del

Consiglio di Stato

a. rapporto di

gestione ampliato

1 Il Consiglio di Stato sottopone annualmente al Gran Consiglio un rap-

porto sull’attuazione della strategia di partecipazione, per prenderne atto.

2 Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni

a. modifiche del numero delle partecipazioni e dell’ammontare delle

partecipazioni;

b. ammontare della distribuzione degli utili;

c. modifiche delle strategie dei proprietari secondo la decisione di ap-

provazione del Gran Consiglio, nonché le misure necessarie per

raggiungere gli obiettivi;

d. modifiche negli organi;

e. significative sub-partecipazioni;

f. importanti parametri finanziari chiave;

g. adempimento dei mandati di prestazione o degli accordi di prestazio-

ne o dei compiti pubblici, nonché le misure affinché possano essere

adempiuti anche in futuro;

h. rischi significativi delle partecipazioni con probabilità di accadimen-

to e potenziale entità del danno, nonché le misure adottate;

i. modifiche all’interno o nell’ambiente dell’organizzazione.

1.7.24 - 125

25

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

b. Partecipazioni

c. Fatti

straordinari

Commissioni di

vigilanza

a. Compiti

b. Diritti

all’informazione

c. Obbligo di

informare

In caso di eventi straordinari, il Consiglio di Stato, le Direzioni, i tribunali superiori, l'incaricato o l'incaricata della protezione dei dati, la direttrice o il direttore del Controllo finanziario, l'Ombudsman o il Consiglio della Banca informano senza indugio la presidente o il presidente del Gran Consiglio e della competente Commissione di vigilanza.

1 Le commissioni di vigilanza esaminano i rapporti di gestione e i

rendiconti.

2 Esse decidono quali ulteriori accertamenti effettuare.

1 A integrazione degli §§ 84 e seguenti, le Commissioni di vigilanza

nell'ambito della loro competenza di controllo parlamentare possono

a. prendere visione di tutti gli atti pertinenti alla valutazione della ge-

stione o del bilancio finanziario;

b. nel rispetto dei particolari interessi meritevoli di protezione di cui

all'articolo 111 capoverso 2, effettuare ispezioni nell'amministrazione

e interrogare e sentire persone, senza l'accordo dell'organo competente

e senza la sua partecipazione.

2 Le Commissioni di vigilanza ricevono i rapporti della Revisione fi-

nanziaria, nella misura in cui rientrano nella loro competenza di con-

trollo parlamentare, nonché il rapporto di Controlling del Consiglio di

Stato relativo al raggiungimento degli obiettivi della legislatura.

1 I membri del Consiglio di Stato, dei tribunali superiori, dei

consigli direttivi degli enti autonomi, nonché i dipendenti

del Cantone sono tenuti a fornire alle commissioni di vigilanza

informazioni veritiere e complete su questioni di servizio e a

consegnare i documenti. Non è necessaria alcuna dispensa dal

segreto d'ufficio.

2 La consegna dei documenti e la fornitura di informazioni

possono essere negate per salvaguardare interessi privati

degni di protezione, per tutelare la personalità o in

considerazione di un procedimento giudiziario pendente.

26

Legge sul Gran Consiglio (LGG)

171.1

3 La consegna dei documenti e la fornitura di informazioni

possono essere negate anche per quanto riguarda decisioni

giudiziarie passate in giudicato.

4 L'organo superiore competente, in caso di rifiuto, deve

presentare una relazione speciale.

1. **Procedura in caso di disaccordo**

Qualora vi sia disaccordo tra una commissione di vigilanza e l'organo superiore competente, la delegazione per l'informazione funge da mediatore. Se non si raggiunge un accordo, la delegazione per l'informazione decide in via definitiva sull'esistenza e sull'estensione dei diritti d'informazione.

2. La delegazione per l'informazione ha accesso ai documenti controversi.

3. Prima della sua decisione, essa consulta l'organo superiore competente.

4. Se autorizza l'accesso alla commissione di vigilanza, adotta le necessarie precauzioni per la protezione del segreto.

1. I risultati Le commissioni di vigilanza comunicano i risultati delle loro verifiche

delle verifiche all'organo superiore competente.

e raccomandazioni

2. Esse possono formulare raccomandazioni.

1 Le commissioni di vigilanza riferiscono annualmente per iscritto al Riporto annuale

Gran Consiglio sulla loro attività. Esse possono redigere un rapporto

separato per singole accertamenti.

2 Sentono la direzione competente o il tribunale superiore in merito

a eventuali raccomandazioni e decidono in merito ad esse e al rapporto

in una votazione finale.

3 Il Consiglio di Stato e i tribunali superiori si esprimono nel loro

rapporto di gestione sull'attuazione delle raccomandazioni delle com-

missioni di vigilanza.

Sezione 2: Commissione parlamentare d'inchiesta

1 Il Gran Consiglio può, per chiarire eventi di particolare rilevanza e

di vasta portata nell’ambito della competenza del controllo parlamen- Nomina

tare, nominare una Commissione parlamentare d’inchiesta per ac-

certare i fatti e procurarsi ulteriori basi di giudizio.

1.7.24 - 125

27

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

2 La proposta di nomina di una Commissione parlamentare d’inchiesta

può essere presentata da

a. le Commissioni di vigilanza, dopo aver effettuato proprie verifiche e

accertamenti su tali eventi;

b. i membri del Gran Consiglio, dopo che con un’interpellanza è stato

chiesto un chiarimento su tali eventi.

3 Il Consiglio di Stato o il Tribunale superiore hanno il diritto di pre-

sentare una presa di posizione sulla proposta.

4 Con la nomina di una Commissione d’inchiesta, il Gran Consiglio ne

stabilisce anche il mandato e i mezzi finanziari.

1. La Commissione d'inchiesta stabilisce con un regolamento

le proprie modalità di lavoro, il trattamento delle informazioni confidenziali,

l'informazione al pubblico e gli altri aspetti amministrativi.

2 Essa dispone di un proprio segretariato, messo a disposizione dai Servizi

del Parlamento. La Commissione d'inchiesta può assumere altro personale.

1 Il Gran Consiglio elegge nel suo seno la presidente o il

presidente e i membri della commissione d'inchiesta, su proposta

della Conferenza interfrazionale.

2 La durata del mandato dei membri della commissione d'inchiesta

termina con lo scioglimento della commissione stessa o con le dimissioni

dal Gran Consiglio.

**1 Contro persone e su fatti che sono oggetto di un procedimento di una Commissione parlamentare d’inchiesta, le indagini amministrative possono essere avviate solo previa autorizzazione della stessa.**

**2 I procedimenti in corso devono essere sospesi finché la Commissione d’inchiesta non ne abbia autorizzato la prosecuzione.**

La Commissione d'inchiesta può

a. effettuare sopralluoghi,

b. consultare esperti,

c. interrogare persone informate sui fatti,

d. udire testimoni,

e. richiedere direttamente informazioni, oralmente o per iscritto, a uffici

cantonali, membri di autorità, dipendenti del Cantone e privati,

nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di testimonianza,

f. ottenere atti da tutte le persone con funzione pubblica e da privati,

nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di testimonianza,

g. acquisire tutti gli atti dell'amministrazione, del Consiglio di Stato,

dell'amministrazione della giustizia, degli enti pubblici e del

Controllo delle finanze.

Organizzazione

Elezione dei

membri

Rapporto

con altri

procedimenti

Diritto

all'informazione

28

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

171.1

1 Per la trasmissione di informazioni e la consegna di informazioni e atti non è necessario il proscioglimento dal segreto d'ufficio.

2 Nella misura in cui membri del Consiglio di Stato o di un tribunale superiore, nonché impiegati del Cantone depongano in qualità di persone informate sui fatti, sono tenuti a fornire informazioni veritiere e complete riguardo alle percezioni relative all'oggetto dell'inchiesta, acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e che concernono i loro affari di servizio.

3 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni della

a. del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 200816 per l'accertamento dei fatti ai sensi del § 119 lett. a e b,

b. del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 200717 per l'accertamento dei fatti ai sensi del § 119 lett. d.

1 La Commissione d’inchiesta stabilisce quali persone, per effetto

dell’inchiesta, sono direttamente toccate nei loro interessi e comunica

loro la decisione.

2 Le persone coinvolte hanno il diritto di assistere agli accertamenti

dei fatti conformemente all’articolo 119 lettere a, b e d e di porre

domande complementari.

3 Possono prendere visione degli atti pubblicati, delle perizie e dei

verbali d’interrogatorio della Commissione d’inchiesta.

4 La Commissione d’inchiesta può negare il diritto di assistere all’ac-

certamento dei fatti e la consultazione degli atti, qualora ciò fosse

indispensabile nell’interesse dell’inchiesta in corso o per la tutela di

altre persone.

1 Ogni mezzo di prova può essere preso in considerazione solo se il suo

contenuto essenziale è stato reso noto alle persone interessate e queste

hanno avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo e di indicare mezzi

di controprova.

2 Dopo la conclusione delle indagini e prima della relazione al Gran

Consiglio, le persone che sono oggetto di un procedimento di una

Commissione parlamentare d'inchiesta hanno la possibilità di esprimersi

sulle parti del progetto di rapporto che le riguardano.

1.7.24 - 125

29

171.1

Conclusione

dell'inchiesta

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

1 La commissione d’inchiesta presenta rapporto al Gran Consiglio

dopo aver concluso la propria inchiesta e ne chiede lo sciogli-

mento.

2 Il Gran Consiglio delibera l’abbandono dell’inchiesta e lo scio-

glimento della commissione d’inchiesta.

Votazioni aperte

Votazioni

segrete

Maggioranza

necessaria

Calcolo della

maggioranza

10. Parte: Elezioni

1 Le elezioni in Gran Consiglio e nei suoi organi sono

di principio effettuate con procedura aperta.

2 Se il numero delle persone proposte è uguale o inferiore a quello dei

posti da occupare, la presidente o il presidente del Gran Consiglio

le dichiara elette.

Le seguenti elezioni sono effettuate a scrutinio segreto

a. Presidente e Vicepresidenti del Gran Consiglio,

b. Membri dei tribunali superiori e i giudici commerciali,

c. Membri del Tribunale di ricorso in materia edilizia e del Tribunale di ricorso in materia fiscale,

d. Membri della presidenza della Banca cantonale,

e. Incaricato della protezione dei dati, Capo del Controllo delle finanze, Ombudsman.

**1 Una persona è eletta al primo scrutinio se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.**

**2 Se più persone hanno raggiunto la maggioranza assoluta di voti rispetto al numero di posti da occupare, tra queste prevale la maggioranza relativa.**

**3 Se meno persone hanno raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a un secondo scrutinio per i posti non occupati. Prevale la maggioranza relativa.**

1 Per il calcolo della maggioranza sono determinanti i voti

espressi, dedotte le schede bianche e i voti nulli.

2 Un voto è nullo se la persona a cui dovrebbe essere attribuito

non è sufficientemente determinata, o se la scheda contiene espressioni

diffamatorie.

30

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

171.1

3 Il numero di voti determinante è diviso per il doppio del numero

dei seggi da attribuire. Il numero intero immediatamente superiore è la

maggioranza assoluta.

4 Per la maggioranza relativa è determinante chi ha ottenuto più

voti.

5 In caso di parità di voti per due volte consecutive, decide il sorteggio.

1 Bei Erneuerungswahlen der Mitglieder der Gerichte kön- Erneuerungs-

nen alle Sitze in einem Wahlgang besetzt werden.

2 Erreicht eine Person im ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht,

wird dieses Amt einzeln besetzt.

3 Die Interfraktionelle Konferenz hört die Kandidatin oder den Kan-

didaten vor dem zweiten Wahlgang an.

wahlen der

Gerichte

becomes

1 Nelle elezioni di rinnovo dei membri dei tribunali, tutti i seggi possono essere occupati in un solo turno di votazione.

2 Se una persona non raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno di votazione, tale carica viene assegnata individualmente.

3 La Conferenza interpartitica ascolta la candidata o il candidato prima del secondo turno di votazione.

elezioni di rinnovo dei tribunali

11. Teil: Besondere Einzelakte des Kantonsrates

becomes

11. Parte: Atti speciali individuali del Consiglio Cantonale

Qualora das Verfahren über die besonderen Einzelakte nicht abschliessend geregelt ist, finden die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 195910 sinngemäss Anwendung.

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un rapporto e

formula una proposta di grazia.

2 La Direzione trasmette la proposta alla Commissione della giustizia.

3 Quest’ultima ha diritto a un’ampia visione degli atti. La Direzione

stabilisce l’estensione della visione degli atti per gli altri membri

del Gran Consiglio.

4 La Commissione presenta la sua proposta al Gran Consiglio e gli

riferisce oralmente.

5 La decisione del Gran Consiglio non è motivata.

Revoca dell'immunità

1. Il procedimento per la revoca dell’immunità di un membro

del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale cantonale superiore è avviato su richiesta del Ministero pubblico.

2 La richiesta motivata è presentata, unitamente agli atti, alla Direzione.

a. Avvio del

procedimento

Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali

**171.1**

**Legge sul Gran Consiglio (LGC)**

1 Qualora la Procura generale, nella sua istanza per la conclusione dell'esame preliminare (b.), giunga alla conclusione che il comportamento denunciato non costituisce un reato, la Direzione può decidere di non entrare nel merito.

1.7.24 - 125

31

2 Al denunciante o alla denunciante può essere imposto un anticipo delle spese conformemente al § 139 cpv. 2. In caso di mancato pagamento tempestivo, la Direzione decide di non entrare nel merito.

3 Se la Direzione entra nel merito dell'istanza della Procura generale, la trasmette alla Commissione della giustizia per rapporto e proposta alla Direzione.

4 Se un'inchiesta penale è manifestamente infondata, la Direzione decide in via definitiva di non revocare l'immunità. Negli altri casi, presenta un rapporto al Gran Consiglio e formula una proposta.

5 Alla persona denunciante o lesa, alla parte civile e alle autorità di perseguimento penale non spettano diritti di parte o procedurali.

c. Decisione del

Gran Consiglio

Decisioni di

ricusazione

a. relative ai membri

del Gran Consiglio

b. relative ai membri

del Consiglio di Stato

Ammonimento

e pretese di

responsabilità

a. Procedura

1. Prima che il rapporto e la proposta della Direzione generale siano sottoposti al Gran Consiglio per deliberazione, alla persona la cui immunità è oggetto di discussione viene data la possibilità di presentare una presa di posizione scritta.

2. Se il Gran Consiglio decide la revoca dell'immunità, può nominare una procuratrice o un procuratore speciale per la conduzione dell'inchiesta penale.

1 Il Gran Consiglio o l'organo interessato decide,

escludendo il membro del Gran Consiglio interessato, in merito

all'astensione contestata.

2 La decisione viene comunicata al membro interessato e messa

a verbale.

3 Essa è definitiva.

1 Il Gran Consiglio decide sulle richieste di ricusazione che

si rivolgono contro più di quattro membri del Consiglio di Stato.

2 Se la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata, la Direzione

decide in via definitiva.

3 Negli altri casi, essa acquisisce un parere dal Consiglio di Stato

e riferisce al Gran Consiglio, presentando una proposta.

1 I membri del Gran Consiglio possono chiedere al Gran Consiglio di

avviare una procedura di ammonimento o di far valere pretese di

responsabilità.

2 Se il Gran Consiglio approva la richiesta, incarica una Commissione

di vigilanza di riferirgli e di presentare una proposta.

32

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

171.1

3 Le Commissioni di vigilanza o le Commissioni parlamentari d'inchiesta

possono di propria iniziativa riferire e presentare proposte.

1 Il Gran Consiglio può pronunciarsi con un richiamo nei confronti

delle seguenti titolari o dei seguenti titolari di cariche, qualora abbiano

violato il diritto o contravvenuto a un dovere d'ufficio

a. i membri del Consiglio di Stato,

b. i membri dei tribunali superiori,

c. l’incaricata o l’incaricato della protezione dei dati, la direttrice o il

direttore del controllo delle finanze, l’ombudsperson.

2 La Commissione di vigilanza provvede agli accertamenti necessari e

richiede una presa di posizione della persona interessata e del Consiglio

di Stato o del tribunale superiore.

3 Essa riferisce al Gran Consiglio e presenta una proposta.

**1 Richieste di risarcimento e di regresso**

1 Il Gran Consiglio può far valere pretese di risarcimento o di regresso del Cantone fondate sulla legge sulla responsabilità civile del 14 settembre 19695, sulla legge concernente le aziende elettriche del Cantone di Zurigo del 19 giugno 198313 o sulla legge sulla Banca Cantonale del 28 settembre 199714.

2 La Commissione di vigilanza effettua gli accertamenti necessari. Essa può, d'intesa con il membro competente del Consiglio di Stato, avvalersi della consulenza di un esperto dell'amministrazione cantonale. Acquisisce un parere dall'autorità o dall'organo il cui membro è oggetto della pretesa di risarcimento.

3 Essa presenta una relazione e una proposta al Gran Consiglio. Per l'introduzione dell'azione, la Direzione designa un incaricato o un'incaricata speciale.

1 Tariffe e

costi-

anticipo

La Direzione può imporre, per l’evasione di ricorsi, domande di autorizzazione e istanze di ricusazione, tasse da CHF 100 a CHF 1000 e spese procedurali.

2 Essa può esigere un anticipo sulle spese se una persona è debitrice di tasse o spese procedurali da un procedimento precedente o ha il proprio domicilio al di fuori della Svizzera.

3 L’anticipo sulle spese ammonta all’importo delle presunte tasse e spese procedurali.

4 Se l’anticipo sulle spese non viene versato tempestivamente, l’istanza non sarà trattata.

1.7.24 - 125

33

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

Zukunftspreis

Tuttavia, al massimo per 20 anni dopo la sua entrata in vigore.

1 RU 74, 387.

2 Entrata in vigore: 1° maggio 2020 (LS 171.21).

3 LS 101.

4 LS 161.

5 LS 170.1.

6 LS 170.4.

7 LS 170.5.

8 LS 171.11.

9 LS 172.1.

10 LS 175.2.

1.7.24 - 125

35

171.1

Legge sul Gran Consiglio (LGC)

11 LS 611.

12 LS 614.

13 LS 732.1.

14 LS 951.1.

15 RS 101.

16 RS 272.

17 RS 312.0.

18 RS 831.10 segg.

19 Il testo si veda in RU 74, 387.

20 Inserito mediante L del 27 gennaio 2020 (RU 75, 227; BUCG 2019-11-08). In vigore

dal 1° maggio 2020.

21 Versione conforme alla L del 14 marzo 2022 (RU 77, 315; BUCG 2021-07-09). In vigore

dal 1° agosto 2022.

22 Inserito mediante L del 17 aprile 2023 (RU 79, 80; BUCG 2023-02-03). In vigore

dal 1° maggio 2024.

23 Inserito mediante L del 27 novembre 2023 (RU 79, 82; BUCG 2022-09-23). In

vigore dal 1° maggio 2024.

24 Inserito mediante delibera del GC sul premio futuro del Gran Consiglio del 27 no-

vembre 2023 (RU 79, 84; BUCG 2023-02-03). In vigore dal 1° maggio 2024.

36

24 1 Il Premio futuro di Zurigo è conferito a persone o

organizzazioni che si sono distinte con prestazioni o progetti eccezionali

nel Canton Zurigo.

2 Il Gran Consiglio conferisce il Premio futuro.

3 Esso emana un regolamento.

Riconoscimento

12. Parte: Parlamento della gioventù

1 Il parlamento cantonale dei giovani è riconosciuto dal Consiglio di Stato se

a. si è costituito come associazione di diritto privato,

b. si impegna per le istanze della gioventù,

c. è accessibile a giovani dai 12 ai 21 anni, è composto secondo principi democratici ed è organizzato secondo regole parlamentari.

2 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti precisi per il riconoscimento, la procedura di riconoscimento e l'entità del sostegno in un'ordinanza.

Petizioni

1 Il Parlamento dei Giovani può presentare le sue decisioni sotto forma di una

petizione al Gran Consiglio, conformemente all'Art. 16 Cost.

2 La Direzione esamina sommariamente la petizione e la assegna

a una commissione per il trattamento finale.

3 La commissione verifica se la richiesta della petizione può essere

convertita in un'iniziativa parlamentare. Può ascoltare una rappresentanza

del Parlamento dei Giovani.

13. Parte: Disposizioni finali

Disposizioni

d'esecuzione

Il Gran Consiglio emana le disposizioni d’esecuzione di

questa legge.

Disposizione

transitoria

22 1 L'articolo 10 capoverso 3 si applica fino all'entrata in vigore di una disciplina legale delle indennità dei membri del Consiglio cantonale.

2 Prima dell'entrata in vigore di una disciplina legale, non è ammesso un aumento delle indennità.

34

Legge sul Consiglio cantonale (LCC)

171.1

a. Legge sui diritti politici del 1° settembre 20034:...19

b. Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio

20076:...19

c. Legge sulle pubblicazioni del 30 novembre 20157: ...19

d. Legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 195910: ...19

e. Legge sul controllo finanziario del 30 ottobre 200012: ...19

f. Legge sulla Banca Cantonale del 28 settembre 199714: ...19

Modifiche

del diritto

vigente

2 In caso di referendum, la relazione esplicativa è redatta

dall'Ufficio di presidenza del Gran Consiglio.

**di § 10 cpv. 2.**

**2 Il § 10 cpv. 2 entra in vigore con l’entrata in vigore dell’ordinanza di cui al § 10 cpv. 3.**

**Disposizione transitoria alla modifica del 27 novembre 2023**

**(RS 79, 84)**

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