Legge sul Gran Consiglio (LGC) (KRG)
Indice delle disposizioni (151)
Testo normativo (151 Articoli)
1 Il Gran Consiglio rappresenta il popolo del Cantone di Zurigo nei Funzione e
confronti delle altre autorità cantonali.
oggetto
2 Questa legge regola i diritti e i doveri dei membri del Gran Consi-
glio, la procedura nel Gran Consiglio nonché la procedura del Gran
Consiglio con le altre autorità e con i terzi.
1. Il Gran Consiglio si riunisce tra la settima e l'undicesima settimana successive all'elezione per la seduta costitutiva.
2. Accerta l'esito dell'elezione e si costituisce non appena è in grado di deliberare e adottare decisioni.
Il Gran Consiglio è idoneo a deliberare e a prendere decisioni se la maggioranza dei suoi membri è presente.
1 L'assunzione della carica di membro del Consiglio cantonale o l'assunzione
della carica di membro del Consiglio di Stato avviene con la prestazione del giuramento d'ufficio
Giuramento d'ufficio
«Io giuro, quale membro di questo Consiglio, di osservare la Costituzione
e le leggi della Confederazione e del Cantone di Zurigo, di proteggere
i diritti dell'uomo e del popolo e di salvaguardare l'unità e la dignità
dello Stato. Voglio adempiere coscienziosamente i doveri del mio ufficio.»
2 Il giuramento d'ufficio viene prestato con le parole «lo giuro».
In caso di impedimento, il giuramento d'ufficio viene raccolto per iscritto.
3 Qualora un membro del Consiglio cantonale o del Consiglio di Stato si
rifiuti di prestare il giuramento d'ufficio, il suo seggio è considerato vacante.
**La durata del mandato termina**
a. in caso di elezioni di rinnovo, con la costituzione del Consiglio cantonale
neo-eletto,
Fine della
durata del
mandato
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Legge sul Consiglio cantonale (LCat)
b. in caso di dimissioni anticipate durante il mandato, con l'assunzione
della carica da parte del successore o della successora, qualora il
Consiglio cantonale abbia accolto una richiesta di dimissioni anticipate.
Sedute
1. Il Gran Consiglio si riunisce di regola settimanalmente.
2. Il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio convoca il Gran Consiglio. La Direzione, il Consiglio di Stato o 30 membri del Gran Consiglio possono richiederne la convocazione.
Pubblicità
1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Ne viene redatto
un processo verbale integrale.
2 Le proposte e i rapporti sottoposti al Gran Consiglio dai suoi organi,
i decreti e le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicati.
3 Il Gran Consiglio limita la pubblicità delle sedute e la pubblicazione
o le esclude del tutto, se ciò è richiesto da interessi pubblici o privati
preponderanti.
Diritti dei
membri del
Gran Consiglio
a. Diritto di
proposta, di
espressione e
di ispezione
b. Immunità
c. Indennità
2. Parte: Diritti e doveri dei membri del Gran Consiglio
Ogni membro del Gran Consiglio può
a. presentare mozioni, iniziative parlamentari e proposte di elezione,
b. formulare proposte su oggetti in discussione, sull’ordine del giorno, sull’ordine dei lavori o sulla procedura,
c. prendere la parola nell’ambito dell’ordine stabilito dal Regolamento del Gran Consiglio del 25 marzo 20198,
d. prendere visione dei protocolli e degli atti delle commissioni, a meno che non siano soggetti al segreto commissionale.
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono
liberamente, oralmente e per iscritto, alle sedute del Gran Consiglio e dei
suoi organi e non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni.
1 I membri del Gran Consiglio ricevono un’indennità per la loro attività
parlamentare. L’indennità viene adeguata al rincaro all’inizio di ogni
legislatura.
2 La presidente o il presidente del Gran Consiglio e le vicepresidenti o
i vicepresidenti ricevono un’indennità forfettaria supplementare.
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Legge sul Gran Consiglio (LGG)
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3 Il Gran Consiglio disciplina in un’ordinanza le modalità dell’indennità,
segnatamente le aliquote delle indennità di seduta, le indennità forfet-
tarie e le indennità forfettarie per le spese.
20 1 Il Cantone assicura i membri del Gran Consiglio fino al compimento d. Previdenza
del 65° anno d'età contro le conseguenze economiche di vecchiaia, professionale
morte e invalidità presso la BVK Previdenza del personale del
Cantone di Zurigo (BVK). L'assicurazione è facoltativa per i membri
del Gran Consiglio che esercitano un'attività principale indipendente.
2 Il Cantone finanzia i tre quinti dei contributi di risparmio e di
rischio e i cinque settimi degli eventuali contributi di risanamento.
3 L'uscita dal Gran Consiglio prima del compimento del 65° anno
d'età non comporta alcuna prestazione particolare.
4 Le prestazioni di cui al cpv. 2 si riferiscono al salario annuo soggetto
all'AVS, inclusi gli indennità di seduta, a condizione che tale salario
ammonti a più della metà della rendita AVS massima annua conformemente
alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti18.
Le prestazioni si riferiscono anche alla deduzione di coordinamento,
che tiene conto del dispendio di tempo forfettariamente determinato
per il mandato parlamentare.
20 1 I membri del Gran Consiglio che rinunciano a un’assicurazione vo-
lontaria o il cui salario annuale non supera la metà della rendita AVS
massima annuale per la vecchiaia, ricevono alla fine di ogni anno di
carica, in luogo delle prestazioni di cui al § 10a, un contributo previ-
denziale pari al contributo del datore di lavoro di cui al § 10a cpv. 2
sul salario annuale di cui al § 10a cpv. 4.
2 I membri del Gran Consiglio il cui salario annuale non supera la me-
tà della rendita AVS massima annuale per la vecchiaia, ma che fanno
parte della BVK in base a un’altra attività assicurata, sono assicurati
ai sensi del § 10a.
e. Eccezioni
dalla previdenza
professionale
Doveri dei
membri del
Gran Consiglio
I membri del Gran Consiglio sono obbligati a partecipare alle sedute del Gran
Consiglio e dei suoi organi.
a. Partecipazione alle sedute
I membri del Gran Consiglio osservano la decenza parlamentare. In particolare, si astengono da espressioni offensive e non disturbano le deliberazioni del Gran Consiglio con il loro comportamento.
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c. Riservatezza
d. Dichiarazione
degli interessi
e. Ricusazione
Legge sul Gran Consiglio (LGR)
I membri del Gran Consiglio sono tenuti alla riservatezza, qualora,
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, vengano a conoscenza di fatti
la cui divulgazione sia contraria a un interesse pubblico o privato preminente
ai sensi del § 23 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati del
12 febbraio 20076, o qualora una disposizione speciale lo preveda.
1. I membri del Gran Consiglio dichiarano i seguenti vincoli d'interesse esistenti
a. attività professionali,
b. attività in organi direttivi e di vigilanza di enti, società, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico con sede in Svizzera o all'estero,
c. funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse comunali, cantonali, svizzeri ed esteri,
d. partecipazione a commissioni e altri organi della Confederazione, del Cantone e dei Comuni.
2. I vincoli d'interesse sono pubblicati sulla piattaforma digitale del Gran Consiglio.
3. Se un oggetto di deliberazione riguarda direttamente gli interessi personali di un membro del Gran Consiglio, quest'ultimo segnala tale vincolo d'interesse quando si esprime in merito al Gran Consiglio o ai suoi organi.
1. I membri del Gran Consiglio si astengono se un oggetto della deli-
berazione li riguarda direttamente a titolo personale, in
a. causa propria,
b. affari di una persona loro vicina in conseguenza di matrimonio,
unione domestica registrata, parentela, affinità o in modo analogo,
c. affari di un ente, società, istituzione o fondazione, ad eccezione
dei comuni, in cui esercitano una funzione dirigenziale o per la
quale svolgono una funzione consultiva.
2. L'astensione non si applica in particolare alle elezioni e agli oggetti
della deliberazione che riguardano atti normativi, il bilancio o le
decisioni di credito. È esclusa l'impugnazione della propria elezione.
3. I membri del Gran Consiglio comunicano i motivi di astensione alla
Presidente o al Presidente del Gran Consiglio prima dell'inizio della
deliberazione.
4.
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
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Parte 3: Organi del Gran Consiglio
Panoramica
1. Organi del Gran Consiglio sono in particolare
a. la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio,
b. la Direzione,
c. la Delegazione amministrativa,
d. la Delegazione per l’informazione,
e. le Commissioni e le loro Sottocommissioni,
f. la Conferenza interpartitica,
g. la Commissione di redazione,
h. i Gruppi parlamentari.
2. Il Gran Consiglio può definire ulteriori organi nel Regolamento del Gran Consiglio.
3. Le disposizioni relative alle Commissioni sono applicabili per analogia anche agli altri organi di cui al capoverso 1 lettere b-g.
1 Il Gran Consiglio elegge annualmente al suo interno la presidente
o il presidente del Gran Consiglio.
Presidenza del
Gran Consiglio
2 La rielezione della presidente o del presidente del Gran Consiglio
uscente è ammessa unicamente se non ha ancora ricoperto tale carica
per un intero anno.
3 La presidente o il presidente del Gran Consiglio
a. dirige le sedute del Gran Consiglio, concede la parola e dispone
provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Gran
Consiglio,
b. esercita i diritti del padrone di casa durante le sedute del Gran
Consiglio,
c. rappresenta il Gran Consiglio all’esterno su incarico della Direzione
e svolge compiti di rappresentanza,
d. presiede in particolare la Direzione, la Delegazione amministrativa
e la Delegazione per l’informazione.
a. Presidente del
Gran Consiglio
1 Il Gran Consiglio elegge annualmente nel suo seno un membro alla b. Vicepresidenti
carica di prima e un membro alla carica di seconda vicepresidente
o risp. di primo e secondo vicepresidente. Non sono eleggibili la o Vicepresidenti
presidente o il presidente del Gran Consiglio uscente.
2 La prima vicepresidente o il primo vicepresidente assume i com-
piti della presidente o del presidente del Gran Consiglio, qualora
questi sia assente, si trovi in ricusazione o voglia intervenire sulla
questione.
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Segreteria del
Gran Consiglio
Direzione
a. Composizione
b. Compiti
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1 Il Gran Consiglio elegge ogni anno tre segretari o segretarie del Gran Consiglio
al proprio interno.
2 Le segretarie o i segretari del Gran Consiglio hanno in particolare i seguenti
compiti
a. ricezione di interventi, iniziative parlamentari e mozioni,
b. controllo delle presenze in seno al Gran Consiglio,
c. presidenza degli scrutatori e delle scrutatrici.
3 La Direzione può affidare loro ulteriori compiti.
1 La Direzione è composta dai seguenti membri
a. Presidente del Gran Consiglio,
b. Vicepresidenti,
c. Segretari del Gran Consiglio,
d. Presidenti dei gruppi parlamentari.
2 Il Gran Consiglio elegge altri membri, qualora il numero di 15 membri
non sia raggiunto. L'articolo 26 capoverso 3 si applica per analogia.
3 Se un membro della presidenza del Gran Consiglio appartiene a un
gruppo parlamentare che, in base alla sua grandezza, ha diritto al massimo
a un seggio nella Direzione, questa può essere ampliata del numero
corrispondente di seggi.
1 La Direzione
a. determina gli ambiti materiali delle commissioni permanenti nel
quadro delle competenze stabilite dal Regolamento del Gran Consiglio,
b. assegna le materie in consultazione del Gran Consiglio ai suoi organi
per la relazione e la presentazione di proposte o per la decisione,
c. riceve le segnalazioni di vigilanza e può anche assegnarle al Mediatore
civico,
d. è l'organo che dirige e coordina le procedure del Gran Consiglio al di
fuori delle sedute del Gran Consiglio,
e. rappresenta il Gran Consiglio all'esterno,
f. redige rapporti e presenta proposte al Gran Consiglio in merito alle
materie in consultazione che riguardano la sua organizzazione, le pro-
cedure e le finanze,
g. decide sulle richieste di consultazione dei verbali e degli atti del Gran
Consiglio e dei suoi organi,
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h. è competente per la rettifica di errori ai sensi del § 16 della Legge
sulle pubblicazioni del 30 novembre 20157 dopo la votazione finale
su una decisione o un decreto,
i. è competente per tutti i compiti non assegnati a nessun altro organo
del Gran Consiglio.
2 Essa assicura il coordinamento degli organi del Gran Consiglio tra
loro e con il Consiglio di Stato. A tal fine, invita i presidenti e le presidenti
delle commissioni permanenti a sedute comuni.
1 La Direzione può
a. presentare proposte su tutti gli argomenti di consultazione e perfezionare formalmente tutte le proposte destinate al Gran Consiglio,
b. impartire direttive amministrative agli altri organi del Gran Consiglio,
c. incaricare le commissioni di vigilanza di effettuare accertamenti,
d. istituire sottocommissioni per l'adempimento dei propri compiti, delle quali possono far parte anche altri membri del Gran Consiglio.
2 Per quanto riguarda le competenze di spesa, la Direzione è equiparata al Consiglio di Stato. I §§ 19-25 della legge sul controlling e la contabilità del 9 gennaio 2006 (LCC)11 si applicano per analogia.
c. Diritti
1. La Direzione elegge ogni anno al suo interno la Delegazione Informazioni. Questa è composta, oltre che dalla Presidente o dal Presidente del Gran Consiglio, da altri quattro membri.
2. La Delegazione Informazioni decide in merito all'esistenza e all'estensione dei diritti di informazione del Gran Consiglio e dei suoi organi nei confronti del Consiglio di Stato, dei Tribunali superiori e del Consiglio della Banca Cantonale di Zurigo.
1 La presidente o il presidente del Gran Consiglio e le vicepresidenti o vicepresidenti formano la Delegazione amministrativa.
2 La Delegazione amministrativa sorveglia i Servizi del Parlamento.
1 Il Gran Consiglio istituisce nel suo seno commissioni permanenti.
Commissioni
permanenti
a. Composizione
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2 Le commissioni di vigilanza sono
a. Commissione di vigilanza per l’educazione e la sanità (CVEG),
b. Commissione di vigilanza sulle aziende economiche (CVAE),
c. Commissione delle finanze (CDFI),
d. Commissione della gestione (CDG),
e. Commissione della giustizia (CDJ).
3 Le commissioni tematiche sono
a. Commissione per l’educazione e la cultura (CECU),
b. Commissione per l’energia, i trasporti e l’ambiente (CETA),
c. Commissione per la giustizia e la sicurezza (CGS),
d. Commissione per la pianificazione e l’edilizia (CPE),
e. Commissione per la sicurezza sociale e la sanità (CSSS),
f. Commissione per lo Stato e i comuni (CSC),
g. Commissione per l’economia e i tributi (CET).
4 Il Gran Consiglio elegge, per una durata di carica, la presidente o il
presidente nonché gli altri membri delle commissioni permanenti.
5 Su proposta della Direzione, il Gran Consiglio può, per importanti
motivi, revocare la presidente o il presidente o altri membri delle com-
missioni permanenti.
6 La Direzione può, per importanti motivi, destituire singoli membri
di sottocommissioni dalla loro funzione.
1 Il Regolamento del Gran Consiglio stabilisce il numero dei membri delle
commissioni permanenti.
2 Il numero complessivo dei seggi in commissione è ripartito proporzional-
mente tra le frazioni.
3 Nella ripartizione dei seggi all'interno della commissione si deve tener conto
dei rapporti di forza politici del Gran Consiglio.
1 Le commissioni permanenti si informano sugli sviluppi nel loro
ambito di competenza e presentano le loro istanze mediante iniziative par-
lamentari, mozioni e postulati.
2 Le commissioni di vigilanza esercitano il controllo parlamentare
secondo gli articoli 104 e seguenti nell’ambito dei loro rispettivi compiti.
3 Le commissioni tematiche sono competenti per la predeliberazione
degli oggetti di deliberazione loro assegnati.
4 Le commissioni permanenti si costituiscono autonomamente.
b. Compo-
sizione
c. Compiti
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1 La Commissione può nominare al suo interno sottocommissioni. Ne determina il mandato.
2 La sottocommissione riferisce alla Commissione e presenta una proposta.
3 Diverse commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.
1 Commissioni Il Gran Consiglio può in via eccezionale istituire commissioni
speciali speciali per determinati oggetti di deliberazione. Esso scioglie
nuovamente le commissioni speciali.
2 Le commissioni speciali sono composte da almeno 15 membri. Il
Gran Consiglio stabilisce il numero dei membri nella decisione
relativa all'istituzione della commissione speciale.
3 La Direzione elegge la presidente o il presidente e i membri. Per
motivi importanti può destituire la presidente o il presidente o
singoli membri.
1 La Commissione di redazione è composta da tre membri del com-
missione
Consiglio cantonale, di cui almeno uno appartiene alla Direzione.
Essa elegge annualmente i membri e la o il presidente.
2 La Commissione di redazione esamina la Costituzione, le leggi e
le ordinanze del Consiglio cantonale secondo criteri linguistici e di tec-
nica legislativa e gli sottopone proposte.
1 La Conferenza interpartitica è composta dalle presidenti o dai presidenti Conferenza
di gruppo e da un membro per ogni gruppo parlamentare. interpartitica
2 Essa è competente per la preparazione delle elezioni da effettuare da
parte del Consiglio cantonale e gli sottopone le sue proposte di elezione
unanimemente approvate.
3 La Commissione di vigilanza competente per i tribunali superiori
esamina, all'attenzione della Conferenza interpartitica, le candidature
delle giudici e dei giudici conformemente all'articolo 75 della
Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 2005 (Cost.).
4 La Conferenza interpartitica si costituisce autonomamente.
1. Almeno cinque membri del Gran Consiglio possono unirsi per formare un gruppo parlamentare.
2. Un membro del Gran Consiglio può appartenere a un solo gruppo parlamentare.
3. I gruppi parlamentari si costituiscono autonomamente.
4. Il Gran Consiglio versa ai gruppi parlamentari un contributo per coprire i costi della loro attività. Esso stabilisce tale contributo tramite un'ordinanza.
a. Composizione
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b. Compiti
1 Le frazioni preparano gli oggetti di discussione del
Gran Consiglio e partecipano alla formazione delle opinioni.
2 Esse possono presentare proposte di candidatura al Gran Consiglio e rilasciare dichiarazioni.
3 Il regolamento del Gran Consiglio determina la documentazione delle commissioni
a cui le segreterie delle frazioni possono accedere, a condizione che i loro
collaboratori si siano impegnati a mantenere la riservatezza.
Protocollo
Segretezza
a. riservatezza
parlamentare
4. Parte: Verbali e riservatezza
1 Le sedute della Direzione, delle Commissioni e della
Conferenza interpartitica sono verbalizzate.
2 Il Regolamento del Gran Consiglio disciplina i dettagli.
3 La Direzione stabilisce quali autorità e organi cantonali
ricevono i verbali. Essa provvede affinché il Consiglio di Stato
e i Tribunali superiori ricevano i verbali che li riguardano.
1 Le sedute degli organi del Gran Consiglio non sono pubbliche.
2 I protocolli e i documenti sono soggetti alla confidenzialità parlamentare
per dieci anni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
3 I membri del Gran Consiglio hanno diritto di consultazione.
4 Dopo la conclusione delle deliberazioni, l’Ufficio di presidenza concede a terzi
la consultazione dei protocolli, qualora sia reso credibile un interesse nell’ambito
dell’applicazione del diritto o della scienza. È esclusa la consultazione dei protocolli
del controllo parlamentare.
1 La Direzione e le Commissioni di vigilanza possono sottoporre
a segreto commissionale i verbali e i documenti, se ciò è necessario per
salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. L’accesso è
quindi limitato ai partecipanti alle sedute.
2 L’accesso a tali verbali e documenti da parte di autorità e organi
cantonali nonché di terzi è escluso per almeno 20 anni.
b. Segreto
commissionale
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Parte 5: Servizi del Parlamento
1 **Servizi del Parlamento**
**Compiti e organizzazione**
I Servizi del Parlamento assistono il Gran Consiglio e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.
2 Essi sono diretti dalla o dal Segretario generale. Quest'ultima o quest'ultimo sottostà alla Direzione e alla Delegazione amministrativa.
3 La Direzione regola l'organizzazione e i compiti dei Servizi del Parlamento e della o del Segretario generale in un'ordinanza, che è soggetta all'approvazione del Gran Consiglio.
1 Su incarico della direzione o di una commissione e in accordo con il membro competente del Consiglio di Stato, ovvero con il Cancelliere o la Cancelliera dello Stato, i Servizi del Parlamento possono avvalersi dell'Amministrazione per l'adempimento dei loro compiti.
2 L'Amministrazione fornisce il servizio di usceri per le sedute del Gran Consiglio e per gli eventi rappresentativi del Gran Consiglio. I collaboratori del servizio di usceri sottostanno alle istruzioni del Presidente o della Presidente del Gran Consiglio.
6a Parte: Mozioni e iniziative parlamentari
1a Sezione: Disposizioni generali
Mozioni e iniziative parlamentari vengono presentate per iscritto alla Segreteria del Gran Consiglio durante la seduta del Gran Consiglio.
1. **Iniziativa parlamentare e diritto d’intervento**
1. Le mozioni e le iniziative parlamentari non possono essere modificate
dopo la presentazione.
2. Il Consigliere cantonale primo firmatario può convertire la mozione in
un postulato.
1 Un atto parlamentare o un'iniziativa parlamentare è cancellato
dal ruolo quando il membro del Gran Consiglio che lo ha sottoscritto per primo cessa dal suo
mandato prima che il Gran Consiglio abbia trattato l'atto parlamentare o l'iniziativa.
2 Dopo la cessazione del mandato di tale membro, un altro membro del Gran Consiglio può riprendere
il suo atto parlamentare o la sua iniziativa parlamentare entro la quarta seduta del
Gran Consiglio.
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Sospensione del
decorso dei termini
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Attenzione: Il titolo "Ausscheiden des erstunterzeichnenden Kantonsratsmitglieds" (Cessazione del mandato del membro del Gran Consiglio primo firmatario) non era numerato nel testo originale, quindi non è stato numerato nella traduzione.
Se per più di due settimane non hanno luogo sessioni del Gran Consiglio, i termini fino a sei mesi per il trattamento delle mozioni e delle iniziative parlamentari rimangono sospesi tra il giorno della prima cancellazione della sessione e la ripresa delle sessioni.
Oggetto
2a Sezione: Mozioni e iniziative parlamentari
A. Mozione
1 Con la mozione il Gran Consiglio impegna il Consiglio di Stato a
sottoporgli disposizioni di legge o una risoluzione del Gran Consiglio
che rientra nella sua competenza.
2 Se la mozione si riferisce a un oggetto di regolamentazione del diritto
parlamentare o dei servizi parlamentari, la Direzione è tenuta ad
adempiere alla mozione.
Procedura
prima del
rinvio
1 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, comunica al Gran Consi-
glio entro tre mesi dal deposito della mozione la propria disponibilità ad
accoglierla oppure presenta, con motivazione scritta, una proposta di
reiezione.
2 Il Gran Consiglio trasmette la mozione o la respinge.
3 Con la reiezione il procedimento è concluso.
Procedura
dopo la
trasmissione
1 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, presenta al Gran
Consiglio un rapporto e formula una proposta entro due anni dalla
trasmissione.
2 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la direzione, può chiedere una
proroga del termine di al massimo un anno fino a tre mesi prima della
sua scadenza. Se il Gran Consiglio respinge la richiesta, il Consiglio
di Stato, rispettivamente la direzione, dispone di un termine di tratta-
zione di al massimo sei mesi dopo il rifiuto.
3 Il Consiglio di Stato può, nel suo rapporto di gestione, presentare al
Gran Consiglio una proposta motivata di stralcio della mozione. Se il
Gran Consiglio respinge la proposta, il Consiglio di Stato rimane obbli-
gato a presentare disposizioni legislative o una decisione del Gran Con-
siglio entro sei mesi dal rifiuto.
Inosservanza del termine
1 Versäumt der Regierungsrat die Fristen gemäss § 45, über-
weist der Kantonsrat die Motion einer Sachkommission zu Bericht und
Antrag.
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Kantonsratsgesetz (KRG)
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2 Die Kommission verfügt bei der Behandlung der Motion über die
Beizugsrechte gemäss § 64 Abs. 3 und über die Informationsrechte der
Aufsichtskommissionen.
***
1 Qualora il Consiglio di Stato non rispetti i termini di cui al § 45, il
Gran Consiglio assegna la mozione a una commissione specializzata per
rapporto e proposta.
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Legge sul Gran Consiglio (LGG)
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2 La commissione, nel trattare la mozione, dispone dei diritti di
consultazione di cui al § 64 cpv. 3 e dei diritti d’informazione delle
commissioni di vigilanza.
Con la mancata entrata nel merito della proposta della Commissione o con l'esaurimento della votazione finale sulla stessa, la mozione è estinta.
B. Dichiarazioni KEF
1. **Presentazione delle dichiarazioni**
I membri del Gran Consiglio possono presentare dichiarazioni sul Piano Consolidato di Sviluppo e Finanziamento (PSF) conformemente ai §§ 9 e seguenti della Legge sul Gran Consiglio (LGC) fino all'ultima sessione del Gran Consiglio di ottobre.
2. **Delibera**
Il Gran Consiglio decide in merito alle dichiarazioni in occasione della discussione del bilancio.
3. Con la decisione su una dichiarazione, il Gran Consiglio richiede una modifica del PSF.
4. Se la dichiarazione riguarda un gruppo di prestazioni di competenza di un tribunale superiore, a quest'ultimo spettano i diritti e gli obblighi del Consiglio di Stato.
1 Il Consiglio di Stato attua le dichiarazioni decise dal Gran Consiglio
nella successiva KEF.
2 Qualora rifiuti l'attuazione, il Consiglio di Stato presenta un rapporto al
Gran Consiglio entro quattro mesi dalla sua decisione.
C. Mozione finanziaria
1 La Commissione competente per la vigilanza finanziaria e il bilancio
esamina, sulla base del rapporto di cui all'articolo 49 capoverso 2, se intende
presentare una mozione finanziaria.
2 Con una mozione finanziaria, il Gran Consiglio incarica il Consiglio
di Stato di attuare la richiesta della dichiarazione KEF.
3 Il Gran Consiglio trasmette o respinge la mozione finanziaria al
Consiglio di Stato in occasione della discussione del prossimo bilancio.
1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, insieme al Proce-
dimento del prossimo budget, un rapporto e una proposta.
2 Egli può chiedere una proroga del termine di sei mesi fino all'ultima
seduta del Gran Consiglio di giugno.
dopo il
Rinvio
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Legge sul Gran Consiglio (LGG)
Evasione
Con la mancata entrata nel merito della mozione della Commissione o con la votazione finale su di essa, la mozione finanziaria è evasa.
Oggetto
e procedura
prima della
trasmissione
Procedura
dopo la
trasmissione
Procedura in
caso di urgenza
D. Postulato
1 Con il postulato il Consiglio di Stato è tenuto a esaminare se debbano
essere sottoposte disposizioni di legge o una decisione del Gran Consiglio,
se debba essere adottata una misura di pianificazione a medio termine o un’altra
misura.
2 Con il postulato può essere obbligato il Consiglio di Stato a esaminare
l’efficacia di una misura del Cantone.
3 La procedura prima della trasmissione di un postulato è retta dalla
procedura di cui al § 44.
1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, entro due anni
dalla trasmissione, un rapporto sull'esito dell'esame e formula una pro-
posta. Il Gran Consiglio può abbreviare questo termine a un anno al mo-
mento della trasmissione.
2 Il Consiglio di Stato può chiedere la proroga del termine di al mas-
simo un anno fino a tre mesi prima della sua scadenza. Se il Gran Con-
siglio respinge la richiesta, il Consiglio di Stato dispone di un termine di
trattazione di al massimo sei mesi dopo il rifiuto.
3 Il Consiglio di Stato può, nel suo rapporto di gestione, presentare al
Gran Consiglio una richiesta motivata di stralcio di un postulato. Se il
Gran Consiglio respinge la richiesta, il Consiglio di Stato rimane obbli-
gato a presentare un rapporto. Dopo il rifiuto, dispone di un termine di
trattazione di almeno sei mesi.
1 Ogni membro del Gran Consiglio può chiedere la dichiarazione
d'urgenza. Il postulato è dichiarato urgente se 60 membri del Gran
Consiglio sostengono la mozione. La discussione sull'urgenza ha luogo
di regola nella settimana di sessione successiva a quella seguente.
2 Sulla dichiarazione d'urgenza non si discute se 60 membri del Gran
Consiglio firmano il postulato qualificandolo come postulato urgente.
3 Il Consiglio di Stato comunica al Gran Consiglio, entro cinque
settimane dalla presentazione o dalla dichiarazione d'urgenza, la propria
disponibilità ad accogliere il postulato o ne propone il rifiuto con
motivazione scritta.
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Legge sul Gran Consiglio (LGC)
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4 Il Gran Consiglio trasmette il postulato nella settimana di sessione
successiva a quella seguente la ricezione del rapporto o lo respinge.
5 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, entro un anno
dalla trasmissione, un rapporto sull'esito dell'esame e formula una
proposta.
1 Il Gran Consiglio può
a. archiviare il postulato come evaso,
b. assegnare al Consiglio di Stato un termine adeguato per l'allestimento di un rapporto complementare.
2 In caso di archiviazione del postulato, il Gran Consiglio può formulare un parere divergente.
E. Interpellanza
Evasione
1 Con l'interpellanza, i membri del Gran Consiglio chiedono al Consiglio di Stato, in generale, chiarimenti su questioni del Cantone.
2 Un'interpellanza deve essere firmata da almeno 20 membri del Gran Consiglio.
3 Il Consiglio di Stato risponde all'interpellanza per iscritto entro due mesi.
4 Con la discussione in Gran Consiglio, la procedura è conclusa.
1 Una interpellanza può essere dichiarata urgente da 60 membri del
Gran Consiglio firmatari.
2 Il Consiglio di Stato risponde oralmente a un'interpellanza urgente
entro tre settimane.
3 Con la discussione in Gran Consiglio la procedura si conclude.
Dichiarazione d'urgenza
F. Interrogazione
1. Le richieste di informazioni dei membri del Gran Consiglio al Consiglio
di Stato, a una corte suprema o al Consiglio della Banca Cantonale di Zurigo
riguardano questioni di carattere generale.
2. Sono escluse le domande concernenti decisioni giudiziarie sotto il
profilo fattuale e giuridico, nonché i procedimenti in corso.
3. Le richieste ricevono risposta scritta entro tre mesi.
4. Con la risposta scritta, il procedimento si conclude.
1.7.24 - 125
15
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Dichiarazione d’urgenza
Una richiesta può essere dichiarata urgente da 60 membri
del Gran Consiglio firmatari.
Le richieste urgenti vengono risposte per iscritto entro cinque settimane.
Oggetto
Forma e
ammissibilità
Sostegno
provvisorio
Preconsultazione
Presa di posizione
del Consiglio
di Stato
3. Sezione: Iniziativa parlamentare
A. Disposizioni generali
Con un'iniziativa parlamentare, i membri del Gran Consiglio chiedono al Gran Consiglio l'elaborazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative e di delibere del Gran Consiglio, nonché di ordinanze che rientrano nella sua competenza.
La Mozione sarà presentata come proposta elaborata.
Essa non è ammissibile se il suo oggetto può essere presentato come mozione ad un oggetto in discussione pendente presso il Gran Consiglio.
L'Ufficio presidenziale rifiuta di accoglierla.
Il Gran Consiglio accerta entro sei mesi se l'iniziativa è provvisoria-
mente sostenuta da almeno 60 membri del Gran Consiglio. Se il quorum
non viene raggiunto, la procedura è conclusa. Se l'iniziativa è provvisoria-
mente sostenuta, essa è assegnata a una commissione per rapporto e pro-
posta.
La Commissione ascolta il primo firmatario del Gran Consiglio.
Essa esamina se desidera proporre modifiche al Gran Consiglio.
Può avvalersi della Direzione competente per informazioni giuridiche e fattuali, nonché per l'elaborazione di una bozza.
La Commissione comunica al Consiglio di Stato l'esito provvisorio
della consultazione e gli sottopone l'iniziativa e il suo progetto
per una presa di posizione entro sei mesi.
Il Consiglio di Stato prende posizione ed esamina se i requisiti
per la legislazione siano soddisfatti e quali impatti finanziari e
conseguenze normative siano da attendere.
Se necessario, il Consiglio di Stato svolge una consultazione,
la valuta e la porta a conoscenza della Commissione con la presa
di posizione. Il termine si prolunga in questo caso di tre
mesi.
16
Legge sul Consiglio cantonale (LCC) 171.1
1 Prima della votazione finale, la Commissione sottopone il proprio
progetto alla Commissione di redazione.
2 La Commissione riferisce al Gran Consiglio e presenta una pro-
posta. Il rapporto si conforma alle direttive di cui al § 81 cpv. 1.21
3 Se la Commissione respinge il proprio progetto nella votazione finale,
propone al Gran Consiglio il rifiuto dell'iniziativa parlamentare.
Con il rigetto, la non entrata nel merito o l’evasione
L'iniziativa parlamentare è evasa con la votazione finale in Gran Consiglio.
B. Iniziativa cantonale
Qualora il Gran Consiglio, a seguito di un'iniziativa parlamentare, decida di presentare un'iniziativa cantonale, il Consiglio di Stato coinvolge la commissione competente per la rappresentanza del Cantone dinanzi alle autorità federali.
C. Referendum cantonale
1 Un'iniziativa parlamentare per la richiesta di un referendum facol- Deposito
tativo contro un decreto federale ai sensi dell'articolo 141
Cost.15 deve essere depositata al più tardi il secondo lunedì successivo alla pubblicazione del decreto
nel Foglio federale.
2 Il Gran Consiglio comunica immediatamente al Consiglio di Stato il ricevimento dell'iniziativa.
1 Trattazione della iniziativa parlamentare Il Gran Consiglio tratta
l'iniziativa parlamentare al più tardi nella seconda seduta dopo il
deposito.
2 Se almeno 60 membri del Gran Consiglio sostengono l'iniziativa
parlamentare, il Gran Consiglio la trasmette a una commissione per
rapporto e proposta.
3 Il Consiglio di Stato è invitato a prendere posizione a favore della
commissione entro 30 giorni dal sostegno provvisorio.
La Commissione riferisce al Gran Consiglio e chiede la trattazione
della Commissione entro 50 giorni dopo la sua approvazione provvisoria.
1.7.24 - 125
17
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Trattazione da parte del
Gran Consiglio
Termini in caso di
urgenza
Proposta del
Consiglio di Stato
Oggetti di
deliberazione
Forme decisionali
Definizione
Il Gran Consiglio discute la proposta della Commissione e decide, al più tardi nella penultima seduta prima della scadenza del termine referendario, sul referendum cantonale.
In caso di urgenza temporale, la Direzione può fissare altri termini e scadenze. Essa li comunica ai membri del Gran Consiglio, della Commissione e del Consiglio di Stato dopo la presentazione dell'iniziativa.
1 Fino al più tardi il quarto lunedì dopo la pubblicazione di un
decreto conformemente all'art. 141 capoverso 5 Cost. nel Foglio federale, il
Consiglio di Stato presenta un rapporto al Gran Consiglio e propone di
promuovere un referendum facoltativo.
2 La Direzione trasmette l'oggetto della trattazione a una
Commissione per rapporto e proposta.
7. Parte: Oggetti di trattazione e forme di decisione
I punti all'ordine del giorno delle consultazioni del Gran Consiglio sono in particolare
a. disposizioni legislative e regolamentari nonché deliberazioni del Gran Consiglio,
b. interventi, iniziative parlamentari e petizioni,
c. proposte di elezione,
d. rapporti e piani,
e. contratti,
f. mozioni d'ordine.
1 Il Gran Consiglio emana leggi e, nella misura in cui ciò sia previsto
dalla Costituzione e dalla legge, ordinanze.
2 Esso decide in merito alle disposizioni costituzionali e agli altri
oggetti di deliberazione di cui all’articolo 75 lettere d ed e sotto forma di
delibera del Gran Consiglio.
3 Fatta eccezione per la presa di conoscenza di rapporti e piani,
per i quali la procedura si conclude con la chiusura della discussione
senza delibera del Gran Consiglio.
Legge e ordinanza ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 contengono
disposizioni che riguardano una pluralità di persone (generalmente)
e stabiliscono diritti e obblighi o definiscono competenze per diversi
fatti (astratta).
18
Legge sul Gran Consiglio (LGC) 171.1
Piani e rapporti di pianificazione contengono decisioni preliminari, piani
secondo cui determinati obiettivi devono essere perseguiti, principi e criteri devono essere osservati o misure devono essere intraprese.
**8. Parte: Procedura**
**1. Sezione: Disposizioni generali**
**A. Oggetto**
1 Diritto di iniziativa Il Consiglio di Stato può sottoporre al Gran Consiglio progetti di della cantonali
disposizioni legislative e di delibere del Gran Consiglio. autorità
2 I Tribunali superiori possono sottoporre al Gran Consiglio, per approvazione, ordinanze nell'ambito delle loro competenze e, nella loro sfera di autoamministrazione, delibere del Gran Consiglio.
3 La o il preposto alla protezione dei dati, la revisione contabile, l'ufficio dell'Ombudsman e la Banca Cantonale di Zurigo propongono alla direzione del Gran Consiglio l'avvio del processo legislativo.
1. Inizio del
processo
parlamentare
Il processo parlamentare inizia con la presentazione degli oggetti di deliberazione. Questi vengono presentati come segue
a. Richieste del Consiglio di Stato e delle corti supreme con l'invio al Consiglio cantonale,
b. Mozioni e iniziative parlamentari durante la sessione del Consiglio cantonale presso il Segretariato del Consiglio cantonale,
c. tutti gli altri casi presso la Direzione.
1 Leggi, ordinanze e decreti del Gran Consiglio devono essere sottoposti Rapporto
al Gran Consiglio con un rapporto. Questo illustra in particolare: per la
proposta
a. la situazione iniziale, gli obiettivi e gli elementi centrali della proposta,
b. le posizioni discusse nella procedura di consultazione e l'atteggia-
mento del Consiglio di Stato in merito,
c. un commento delle singole disposizioni e una motivazione di quali
disposizioni sono soggette al freno alle spese ai sensi dell'art. 56
della Costituzione cantonale (CC),
d. le implicazioni finanziarie e di personale per il Cantone e i Comuni,
nonché la copertura dei costi nella pianificazione finanziaria,
1.7.24 - 125 19
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
e. le implicazioni per l'economia, la società, l'ambiente e le generazioni
future,
f. le deleghe di competenza previste nella legge,
g. le misure da adottare per alleggerire l'onere amministrativo delle
imprese.
2 La ponderazione dei singoli punti deve essere adattata all'oggetto
specifico della discussione. I rapporti relativi ai postulati sono esentati
da tali requisiti.
3 La Direzione può respingere le proposte che non soddisfano questi
requisiti.
Preconsultazione
Procedura
nelle
commissioni
a. in
generale
b. Diritti di
informazione
B. Deliberazione nelle commissioni
1. **Prima della prima deliberazione nel Gran Consiglio, gli oggetti della deliberazione vengono assegnati a una commissione o alla direzione per la predeliberazione e la formulazione delle proposte. Sono esclusi gli interventi, le iniziative parlamentari e le mozioni d'ordine.**
2. **Gli organi del Gran Consiglio si coordinano per l'adempimento dei compiti e si scambiano le informazioni necessarie.**
1 Le disposizioni concernenti la procedura e la presentazione di proposte
al Gran Consiglio si applicano mutatis mutandis alle deliberazioni delle
commissioni e del Comitato direttivo.
2 Ai Tribunali superiori competono mutatis mutandis i diritti e i doveri
del Consiglio di Stato.
1 Le Commissioni e le loro Sottocommissioni possono
a. acquisire informazioni e consultare atti in relazione agli oggetti di
deliberazione sottoposti dal Consiglio di Stato;
b. avvalersi di esperti per audizioni o richiedere loro perizie;
c. effettuare sopralluoghi;
d. sentire rappresentanze di circoli interessati.
2 Esse possono, d’intesa con il membro competente del Consiglio di
Stato, interrogare dipendenti del Cantone sugli oggetti di deliberazione
sottoposti ed effettuare ispezioni nell’amministrazione.
3 I diritti d’informazione valgono anche nei confronti dei tribunali
superiori.
20
Legge sul Gran Consiglio (LGC) 171.1
1. Il membro competente del Consiglio di Stato ha la facoltà e, su
richiesta della Commissione, l'obbligo di rappresentare personalmente
le proposte del Consiglio di Stato alle sedute della Commissione. Può
farsi accompagnare da funzionari del Cantone.
2. La Commissione può decidere in una seduta di condurre temporaneamente
le deliberazioni senza il membro del Consiglio di Stato e i funzionari
del Cantone.
3. Le Commissioni possono, per l'elaborazione di proposte di attuazione
e controproposte a iniziative popolari, delle autorità e individuali
o per la compilazione dei risultati di consultazione, avvalersi,
d'intesa con il membro competente del Consiglio di Stato rispettivamente
con il Cancelliere o la Cancelliera di Stato, di funzionari del Cantone.
4. Il Consiglio di Stato può esprimere un parere sui risultati delle
deliberazioni della Commissione prima della votazione finale. Se intende
avvalersi di questo diritto, lo comunica alla Commissione. La Commissione
pone in consultazione il parere.
1 La Commissione presenta una proposta al Gran Consiglio e gli pre-
senta un rapporto orale. Nel suo rapporto si pronuncia sulle divergenze
rispetto alla proposta presentata al Gran Consiglio, in particolare anche
sulle implicazioni finanziarie.21
2 Se la Commissione respinge l’oggetto in discussione nella vota-
zione finale, propone al Gran Consiglio di non entrare nel merito. Tutte le
proposte presentate in Commissione decadono.
3 Le proposte che sono state respinte dalla maggioranza in Com-
missione possono essere presentate come proposte di minoranza.
C. Trattazione nel Gran Consiglio
d. Rapporto e
proposta al
Gran Consiglio
1 Ogni membro del Gran Consiglio può presentare proposte su un Trattazione
oggetto di consultazione pendente durante le sedute del Gran delle proposte
Consiglio.
2 Le proposte che concernono il procedimento, l’ordine o l’elenco
dei punti all’ordine del giorno (proposte d’ordine) vengono di regola
trattate immediatamente.
3 Per il piano direttore sono ammissibili solo proposte di modifica
preliminarmente verificate dalla commissione.
1 Il Gran Consiglio decide innanzitutto sull’entrata in materia. Entrata in materia
Se non entra in materia, la procedura è conclusa.
2 Non è possibile riconsiderare l’entrata in materia.
3 Se non vi è alcuna proposta di non entrata in materia, il Gran Consiglio può
rinunciare a un dibattito sull’entrata in materia.
1.7.24 - 125 21
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Entrata in materia
obbligatoria
**L'entrata in materia è obbligatoria per:**
a. progetti di decreti e decisioni elaborati in seguito a una votazione popolare,
b. iniziative popolari,
c. budget e KEF,
d. oggetti di discussione soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.
Rinvio
Discussione di dettaglio
Votazione finale
Maggioranza
richiesta
1 Il Gran Consiglio, se ha deciso di entrare in materia, può rinviare l'intero oggetto di discussione alla commissione preparatoria o al Consiglio di Stato.
2 Singole parti dell'oggetto di discussione possono essere rinviate anche durante le successive deliberazioni.
3 Le proposte di rinvio devono indicare cosa debba essere verificato, modificato o integrato.
1 Dopo che il Gran Consiglio ha deliberato di entrare nel merito,
tratta l'oggetto della consultazione in una discussione dettagliata.
2 Esso può suddividere la discussione dettagliata per settori tematici o per
sezioni.
3 Per le normative, di regola, quattro settimane dopo si tiene una lettura
redazionale (seconda lettura).
4 Se il Gran Consiglio nella lettura redazionale approva un emendamento
che non serve unicamente alla rettifica redazionale, ha luogo una terza lettura,
nella quale sono escluse modifiche sostanziali.
1. **Sezione: Votazioni**
1 Una volta terminata la deliberazione, si procede a una votazione
sull'oggetto in discussione (votazione finale).
2 Non si svolge una votazione finale se l'entrata in materia è obbligatoria.
Fanno eccezione i budget.
3 Se il Gran Consiglio approva l'oggetto in discussione, la decisione
è validamente adottata e viene pubblicata. Se la rifiuta
nella votazione finale, la procedura è conclusa.
1 Il Gran Consiglio e i suoi organi prendono le loro decisioni con la
maggioranza dei votanti, sempreché la Costituzione, una legge o
il regolamento del Gran Consiglio non prevedano un quorum.
2 La sostituzione nell’esercizio del voto è esclusa.
22
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
171.1
1 La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio Votazione
non vota, ad eccezione delle decisioni relative al quorum. In caso di parità, la sua o il presidente
è il voto decisivo ed è autorizzata o autorizzato a motivarlo.
2 Negli organi del Gran Consiglio, la loro Presidente o il loro
Presidente vota. In caso di parità, la sua voce prevale.
o del presidente
3. Sezione: Procedure particolari
A. Pianificazione e rendicontazione
1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio rapporti sulla
propria pianificazione delle attività statali (rapporti di pianificazione).
2 La Commissione può sottoporre al Gran Consiglio un parere.
3 Il Consiglio di Stato presenta, nel primo anno della legislatura, il rapporto
sulla strategia relativa alle partecipazioni significative del Cantone (strategia di
partecipazione) per conoscenza.
4 Il rapporto contiene le strategie di proprietà di tutte le partecipazioni
significative, nonché un elenco di tutte le altre strategie di proprietà. Le
strategie di proprietà delle partecipazioni significative sono soggette
all'approvazione del Gran Consiglio.
5 Il Gran Consiglio può sottoporre alla propria approvazione ulteriori
strategie di proprietà. Il Consiglio di Stato presenta tali strategie di proprietà
con il successivo rapporto annuale ai sensi del § 107.
6 In caso di rifiuto dell'approvazione, il Consiglio di Stato presenta una
nuova strategia di proprietà entro sei mesi.
B. Collaborazione intercantonale e internazionale
La collaborazione intercantonale e internazionale comprende sia i contratti
che la partecipazione a conferenze e gremi intercantonali e internazionali.
Le Commissioni tematiche seguono, nel loro settore di competenza, lo
sviluppo della cooperazione intercantonale e internazionale del
Cantone.
e internazio-
nale cooperazione
Compiti speciali
delle Commis-
sioni tematiche
a. Principio
1.7.24 - 125
23
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
b. Informazione
c. Prese di
posizione
d. Consultazione
e. Segreto
commissionale
Coordinamento
interparla-
mentare
1 Il Consiglio di Stato informa le Commissioni tematiche rego-
larmente e in modo esaustivo sui progetti di collaborazione intercantonale e inter-
nazionale.
2 Esso sottopone alla Direzione all'inizio di maggio e di no-
vembre un rapporto sui progetti esistenti e pianificati.
Le commissioni di esperti possono deliberare in merito a progetti di cooperazione intercantonale e internazionale, con prese di posizione destinate al Consiglio di Stato.
1 Prima del conferimento di un mandato negoziale per contratti
o per la partecipazione a organismi intercantonali ai sensi dell'articolo 7a della
Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'
Amministrazione cantonale del 6 giugno 2005, il Consiglio di Stato consulta la
commissione specializzata, se
a. il contratto è soggetto all'approvazione del Gran Consiglio,
b. la decisione ha rango costituzionale o di legge o il rango di un'
ordinanza sostitutiva di legge ai sensi dell'articolo 32 lettera b e dell'articolo 33
comma 1 lettera b della Costituzione cantonale.
2 La commissione può richiedere una consultazione se ritiene
soddisfatte le condizioni del comma 1.
3 Dopo la consultazione, il Consiglio di Stato informa la
commissione in modo continuo sullo stato delle negoziazioni.
Le informazioni fornite dal Consiglio direttivo e le prese di posi-
zione delle Commissioni tecniche, nonché i loro verbali e documen-
ti, sono soggette al segreto commissariale.
Il Gran Consiglio può stipulare convenzioni con altri parlamenti al fine di
esprimere un parere comune e coordinato in merito alla creazione di
diritto intercantonale.
C. Consultazione per le ordinanze
1 La Commissione tematica può chiedere al Consiglio di Stato
di invitarla a una consultazione prima dell'emanazione di un'ordinanza.
2 Essa può redigere un parere sull'ordinanza.
24
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Parte 9: Controllo parlamentare
Sezione 1: Disposizioni generali
171.1
1. **Oggetto della vigilanza parlamentare**
Sono soggette alla vigilanza parlamentare (alta vigilanza) la gestione degli affari e la gestione finanziaria del Consiglio di Stato, dei tribunali superiori e della loro amministrazione, nonché di altri enti che svolgono compiti del Cantone.
2. Nell'ambito della vigilanza parlamentare non è possibile annullare o modificare atti statali né impartire istruzioni.
3. Il Gran Consiglio e i suoi organi non sono autorizzati a riesaminare le decisioni giudiziarie sotto il profilo dei fatti e del diritto.
1 Il Gran Consiglio esamina la gestione e l'amministrazione,
criteri di bilancio, in merito a legittimità, regolarità, opportunità,
efficacia ed economicità.
2 Nell'ambito del controllo parlamentare sulle istituzioni autonome
e sugli altri enti che svolgono compiti cantonali, il Gran Consiglio esamina in particolare
se gli interessi del Cantone sono salvaguardati. Esamina inoltre se la gestione dei rischi per il Cantone e
per l'economia nazionale è adeguata e se la fornitura delle prestazioni avviene
in modo mirato.
Il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato, su proposta di una
commissione di vigilanza, di illustrare in modo più approfondito nel rapporto di
gestione una determinata parte della sua attività.
Rapporto del
Consiglio di Stato
a. rapporto di
gestione ampliato
1 Il Consiglio di Stato sottopone annualmente al Gran Consiglio un rap-
porto sull’attuazione della strategia di partecipazione, per prenderne atto.
2 Il rapporto contiene in particolare le seguenti informazioni
a. modifiche del numero delle partecipazioni e dell’ammontare delle
partecipazioni;
b. ammontare della distribuzione degli utili;
c. modifiche delle strategie dei proprietari secondo la decisione di ap-
provazione del Gran Consiglio, nonché le misure necessarie per
raggiungere gli obiettivi;
d. modifiche negli organi;
e. significative sub-partecipazioni;
f. importanti parametri finanziari chiave;
g. adempimento dei mandati di prestazione o degli accordi di prestazio-
ne o dei compiti pubblici, nonché le misure affinché possano essere
adempiuti anche in futuro;
h. rischi significativi delle partecipazioni con probabilità di accadimen-
to e potenziale entità del danno, nonché le misure adottate;
i. modifiche all’interno o nell’ambiente dell’organizzazione.
1.7.24 - 125
25
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
b. Partecipazioni
c. Fatti
straordinari
Commissioni di
vigilanza
a. Compiti
b. Diritti
all’informazione
c. Obbligo di
informare
In caso di eventi straordinari, il Consiglio di Stato, le Direzioni, i tribunali superiori, l'incaricato o l'incaricata della protezione dei dati, la direttrice o il direttore del Controllo finanziario, l'Ombudsman o il Consiglio della Banca informano senza indugio la presidente o il presidente del Gran Consiglio e della competente Commissione di vigilanza.
1 Le commissioni di vigilanza esaminano i rapporti di gestione e i
rendiconti.
2 Esse decidono quali ulteriori accertamenti effettuare.
1 A integrazione degli §§ 84 e seguenti, le Commissioni di vigilanza
nell'ambito della loro competenza di controllo parlamentare possono
a. prendere visione di tutti gli atti pertinenti alla valutazione della ge-
stione o del bilancio finanziario;
b. nel rispetto dei particolari interessi meritevoli di protezione di cui
all'articolo 111 capoverso 2, effettuare ispezioni nell'amministrazione
e interrogare e sentire persone, senza l'accordo dell'organo competente
e senza la sua partecipazione.
2 Le Commissioni di vigilanza ricevono i rapporti della Revisione fi-
nanziaria, nella misura in cui rientrano nella loro competenza di con-
trollo parlamentare, nonché il rapporto di Controlling del Consiglio di
Stato relativo al raggiungimento degli obiettivi della legislatura.
1 I membri del Consiglio di Stato, dei tribunali superiori, dei
consigli direttivi degli enti autonomi, nonché i dipendenti
del Cantone sono tenuti a fornire alle commissioni di vigilanza
informazioni veritiere e complete su questioni di servizio e a
consegnare i documenti. Non è necessaria alcuna dispensa dal
segreto d'ufficio.
2 La consegna dei documenti e la fornitura di informazioni
possono essere negate per salvaguardare interessi privati
degni di protezione, per tutelare la personalità o in
considerazione di un procedimento giudiziario pendente.
26
Legge sul Gran Consiglio (LGG)
171.1
3 La consegna dei documenti e la fornitura di informazioni
possono essere negate anche per quanto riguarda decisioni
giudiziarie passate in giudicato.
4 L'organo superiore competente, in caso di rifiuto, deve
presentare una relazione speciale.
1. **Procedura in caso di disaccordo**
Qualora vi sia disaccordo tra una commissione di vigilanza e l'organo superiore competente, la delegazione per l'informazione funge da mediatore. Se non si raggiunge un accordo, la delegazione per l'informazione decide in via definitiva sull'esistenza e sull'estensione dei diritti d'informazione.
2. La delegazione per l'informazione ha accesso ai documenti controversi.
3. Prima della sua decisione, essa consulta l'organo superiore competente.
4. Se autorizza l'accesso alla commissione di vigilanza, adotta le necessarie precauzioni per la protezione del segreto.
1. I risultati Le commissioni di vigilanza comunicano i risultati delle loro verifiche
delle verifiche all'organo superiore competente.
e raccomandazioni
2. Esse possono formulare raccomandazioni.
1 Le commissioni di vigilanza riferiscono annualmente per iscritto al Riporto annuale
Gran Consiglio sulla loro attività. Esse possono redigere un rapporto
separato per singole accertamenti.
2 Sentono la direzione competente o il tribunale superiore in merito
a eventuali raccomandazioni e decidono in merito ad esse e al rapporto
in una votazione finale.
3 Il Consiglio di Stato e i tribunali superiori si esprimono nel loro
rapporto di gestione sull'attuazione delle raccomandazioni delle com-
missioni di vigilanza.
Sezione 2: Commissione parlamentare d'inchiesta
1 Il Gran Consiglio può, per chiarire eventi di particolare rilevanza e
di vasta portata nell’ambito della competenza del controllo parlamen- Nomina
tare, nominare una Commissione parlamentare d’inchiesta per ac-
certare i fatti e procurarsi ulteriori basi di giudizio.
1.7.24 - 125
27
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
2 La proposta di nomina di una Commissione parlamentare d’inchiesta
può essere presentata da
a. le Commissioni di vigilanza, dopo aver effettuato proprie verifiche e
accertamenti su tali eventi;
b. i membri del Gran Consiglio, dopo che con un’interpellanza è stato
chiesto un chiarimento su tali eventi.
3 Il Consiglio di Stato o il Tribunale superiore hanno il diritto di pre-
sentare una presa di posizione sulla proposta.
4 Con la nomina di una Commissione d’inchiesta, il Gran Consiglio ne
stabilisce anche il mandato e i mezzi finanziari.
1. La Commissione d'inchiesta stabilisce con un regolamento
le proprie modalità di lavoro, il trattamento delle informazioni confidenziali,
l'informazione al pubblico e gli altri aspetti amministrativi.
2 Essa dispone di un proprio segretariato, messo a disposizione dai Servizi
del Parlamento. La Commissione d'inchiesta può assumere altro personale.
1 Il Gran Consiglio elegge nel suo seno la presidente o il
presidente e i membri della commissione d'inchiesta, su proposta
della Conferenza interfrazionale.
2 La durata del mandato dei membri della commissione d'inchiesta
termina con lo scioglimento della commissione stessa o con le dimissioni
dal Gran Consiglio.
**1 Contro persone e su fatti che sono oggetto di un procedimento di una Commissione parlamentare d’inchiesta, le indagini amministrative possono essere avviate solo previa autorizzazione della stessa.**
**2 I procedimenti in corso devono essere sospesi finché la Commissione d’inchiesta non ne abbia autorizzato la prosecuzione.**
La Commissione d'inchiesta può
a. effettuare sopralluoghi,
b. consultare esperti,
c. interrogare persone informate sui fatti,
d. udire testimoni,
e. richiedere direttamente informazioni, oralmente o per iscritto, a uffici
cantonali, membri di autorità, dipendenti del Cantone e privati,
nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di testimonianza,
f. ottenere atti da tutte le persone con funzione pubblica e da privati,
nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di testimonianza,
g. acquisire tutti gli atti dell'amministrazione, del Consiglio di Stato,
dell'amministrazione della giustizia, degli enti pubblici e del
Controllo delle finanze.
Organizzazione
Elezione dei
membri
Rapporto
con altri
procedimenti
Diritto
all'informazione
28
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
171.1
1 Per la trasmissione di informazioni e la consegna di informazioni e atti non è necessario il proscioglimento dal segreto d'ufficio.
2 Nella misura in cui membri del Consiglio di Stato o di un tribunale superiore, nonché impiegati del Cantone depongano in qualità di persone informate sui fatti, sono tenuti a fornire informazioni veritiere e complete riguardo alle percezioni relative all'oggetto dell'inchiesta, acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e che concernono i loro affari di servizio.
3 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni della
a. del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 200816 per l'accertamento dei fatti ai sensi del § 119 lett. a e b,
b. del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 200717 per l'accertamento dei fatti ai sensi del § 119 lett. d.
1 La Commissione d’inchiesta stabilisce quali persone, per effetto
dell’inchiesta, sono direttamente toccate nei loro interessi e comunica
loro la decisione.
2 Le persone coinvolte hanno il diritto di assistere agli accertamenti
dei fatti conformemente all’articolo 119 lettere a, b e d e di porre
domande complementari.
3 Possono prendere visione degli atti pubblicati, delle perizie e dei
verbali d’interrogatorio della Commissione d’inchiesta.
4 La Commissione d’inchiesta può negare il diritto di assistere all’ac-
certamento dei fatti e la consultazione degli atti, qualora ciò fosse
indispensabile nell’interesse dell’inchiesta in corso o per la tutela di
altre persone.
1 Ogni mezzo di prova può essere preso in considerazione solo se il suo
contenuto essenziale è stato reso noto alle persone interessate e queste
hanno avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo e di indicare mezzi
di controprova.
2 Dopo la conclusione delle indagini e prima della relazione al Gran
Consiglio, le persone che sono oggetto di un procedimento di una
Commissione parlamentare d'inchiesta hanno la possibilità di esprimersi
sulle parti del progetto di rapporto che le riguardano.
1.7.24 - 125
29
171.1
Conclusione
dell'inchiesta
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
1 La commissione d’inchiesta presenta rapporto al Gran Consiglio
dopo aver concluso la propria inchiesta e ne chiede lo sciogli-
mento.
2 Il Gran Consiglio delibera l’abbandono dell’inchiesta e lo scio-
glimento della commissione d’inchiesta.
Votazioni aperte
Votazioni
segrete
Maggioranza
necessaria
Calcolo della
maggioranza
10. Parte: Elezioni
1 Le elezioni in Gran Consiglio e nei suoi organi sono
di principio effettuate con procedura aperta.
2 Se il numero delle persone proposte è uguale o inferiore a quello dei
posti da occupare, la presidente o il presidente del Gran Consiglio
le dichiara elette.
Le seguenti elezioni sono effettuate a scrutinio segreto
a. Presidente e Vicepresidenti del Gran Consiglio,
b. Membri dei tribunali superiori e i giudici commerciali,
c. Membri del Tribunale di ricorso in materia edilizia e del Tribunale di ricorso in materia fiscale,
d. Membri della presidenza della Banca cantonale,
e. Incaricato della protezione dei dati, Capo del Controllo delle finanze, Ombudsman.
**1 Una persona è eletta al primo scrutinio se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.**
**2 Se più persone hanno raggiunto la maggioranza assoluta di voti rispetto al numero di posti da occupare, tra queste prevale la maggioranza relativa.**
**3 Se meno persone hanno raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a un secondo scrutinio per i posti non occupati. Prevale la maggioranza relativa.**
1 Per il calcolo della maggioranza sono determinanti i voti
espressi, dedotte le schede bianche e i voti nulli.
2 Un voto è nullo se la persona a cui dovrebbe essere attribuito
non è sufficientemente determinata, o se la scheda contiene espressioni
diffamatorie.
30
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
171.1
3 Il numero di voti determinante è diviso per il doppio del numero
dei seggi da attribuire. Il numero intero immediatamente superiore è la
maggioranza assoluta.
4 Per la maggioranza relativa è determinante chi ha ottenuto più
voti.
5 In caso di parità di voti per due volte consecutive, decide il sorteggio.
1 Bei Erneuerungswahlen der Mitglieder der Gerichte kön- Erneuerungs-
nen alle Sitze in einem Wahlgang besetzt werden.
2 Erreicht eine Person im ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht,
wird dieses Amt einzeln besetzt.
3 Die Interfraktionelle Konferenz hört die Kandidatin oder den Kan-
didaten vor dem zweiten Wahlgang an.
wahlen der
Gerichte
becomes
1 Nelle elezioni di rinnovo dei membri dei tribunali, tutti i seggi possono essere occupati in un solo turno di votazione.
2 Se una persona non raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno di votazione, tale carica viene assegnata individualmente.
3 La Conferenza interpartitica ascolta la candidata o il candidato prima del secondo turno di votazione.
elezioni di rinnovo dei tribunali
11. Teil: Besondere Einzelakte des Kantonsrates
becomes
11. Parte: Atti speciali individuali del Consiglio Cantonale
Qualora das Verfahren über die besonderen Einzelakte nicht abschliessend geregelt ist, finden die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 195910 sinngemäss Anwendung.
1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un rapporto e
formula una proposta di grazia.
2 La Direzione trasmette la proposta alla Commissione della giustizia.
3 Quest’ultima ha diritto a un’ampia visione degli atti. La Direzione
stabilisce l’estensione della visione degli atti per gli altri membri
del Gran Consiglio.
4 La Commissione presenta la sua proposta al Gran Consiglio e gli
riferisce oralmente.
5 La decisione del Gran Consiglio non è motivata.
Revoca dell'immunità
1. Il procedimento per la revoca dell’immunità di un membro
del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale cantonale superiore è avviato su richiesta del Ministero pubblico.
2 La richiesta motivata è presentata, unitamente agli atti, alla Direzione.
a. Avvio del
procedimento
Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la formattazione originali
**171.1**
**Legge sul Gran Consiglio (LGC)**
1 Qualora la Procura generale, nella sua istanza per la conclusione dell'esame preliminare (b.), giunga alla conclusione che il comportamento denunciato non costituisce un reato, la Direzione può decidere di non entrare nel merito.
1.7.24 - 125
31
2 Al denunciante o alla denunciante può essere imposto un anticipo delle spese conformemente al § 139 cpv. 2. In caso di mancato pagamento tempestivo, la Direzione decide di non entrare nel merito.
3 Se la Direzione entra nel merito dell'istanza della Procura generale, la trasmette alla Commissione della giustizia per rapporto e proposta alla Direzione.
4 Se un'inchiesta penale è manifestamente infondata, la Direzione decide in via definitiva di non revocare l'immunità. Negli altri casi, presenta un rapporto al Gran Consiglio e formula una proposta.
5 Alla persona denunciante o lesa, alla parte civile e alle autorità di perseguimento penale non spettano diritti di parte o procedurali.
c. Decisione del
Gran Consiglio
Decisioni di
ricusazione
a. relative ai membri
del Gran Consiglio
b. relative ai membri
del Consiglio di Stato
Ammonimento
e pretese di
responsabilità
a. Procedura
1. Prima che il rapporto e la proposta della Direzione generale siano sottoposti al Gran Consiglio per deliberazione, alla persona la cui immunità è oggetto di discussione viene data la possibilità di presentare una presa di posizione scritta.
2. Se il Gran Consiglio decide la revoca dell'immunità, può nominare una procuratrice o un procuratore speciale per la conduzione dell'inchiesta penale.
1 Il Gran Consiglio o l'organo interessato decide,
escludendo il membro del Gran Consiglio interessato, in merito
all'astensione contestata.
2 La decisione viene comunicata al membro interessato e messa
a verbale.
3 Essa è definitiva.
1 Il Gran Consiglio decide sulle richieste di ricusazione che
si rivolgono contro più di quattro membri del Consiglio di Stato.
2 Se la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata, la Direzione
decide in via definitiva.
3 Negli altri casi, essa acquisisce un parere dal Consiglio di Stato
e riferisce al Gran Consiglio, presentando una proposta.
1 I membri del Gran Consiglio possono chiedere al Gran Consiglio di
avviare una procedura di ammonimento o di far valere pretese di
responsabilità.
2 Se il Gran Consiglio approva la richiesta, incarica una Commissione
di vigilanza di riferirgli e di presentare una proposta.
32
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
171.1
3 Le Commissioni di vigilanza o le Commissioni parlamentari d'inchiesta
possono di propria iniziativa riferire e presentare proposte.
1 Il Gran Consiglio può pronunciarsi con un richiamo nei confronti
delle seguenti titolari o dei seguenti titolari di cariche, qualora abbiano
violato il diritto o contravvenuto a un dovere d'ufficio
a. i membri del Consiglio di Stato,
b. i membri dei tribunali superiori,
c. l’incaricata o l’incaricato della protezione dei dati, la direttrice o il
direttore del controllo delle finanze, l’ombudsperson.
2 La Commissione di vigilanza provvede agli accertamenti necessari e
richiede una presa di posizione della persona interessata e del Consiglio
di Stato o del tribunale superiore.
3 Essa riferisce al Gran Consiglio e presenta una proposta.
**1 Richieste di risarcimento e di regresso**
1 Il Gran Consiglio può far valere pretese di risarcimento o di regresso del Cantone fondate sulla legge sulla responsabilità civile del 14 settembre 19695, sulla legge concernente le aziende elettriche del Cantone di Zurigo del 19 giugno 198313 o sulla legge sulla Banca Cantonale del 28 settembre 199714.
2 La Commissione di vigilanza effettua gli accertamenti necessari. Essa può, d'intesa con il membro competente del Consiglio di Stato, avvalersi della consulenza di un esperto dell'amministrazione cantonale. Acquisisce un parere dall'autorità o dall'organo il cui membro è oggetto della pretesa di risarcimento.
3 Essa presenta una relazione e una proposta al Gran Consiglio. Per l'introduzione dell'azione, la Direzione designa un incaricato o un'incaricata speciale.
1 Tariffe e
costi-
anticipo
La Direzione può imporre, per l’evasione di ricorsi, domande di autorizzazione e istanze di ricusazione, tasse da CHF 100 a CHF 1000 e spese procedurali.
2 Essa può esigere un anticipo sulle spese se una persona è debitrice di tasse o spese procedurali da un procedimento precedente o ha il proprio domicilio al di fuori della Svizzera.
3 L’anticipo sulle spese ammonta all’importo delle presunte tasse e spese procedurali.
4 Se l’anticipo sulle spese non viene versato tempestivamente, l’istanza non sarà trattata.
1.7.24 - 125
33
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
Zukunftspreis
Tuttavia, al massimo per 20 anni dopo la sua entrata in vigore.
1 RU 74, 387.
2 Entrata in vigore: 1° maggio 2020 (LS 171.21).
3 LS 101.
4 LS 161.
5 LS 170.1.
6 LS 170.4.
7 LS 170.5.
8 LS 171.11.
9 LS 172.1.
10 LS 175.2.
1.7.24 - 125
35
171.1
Legge sul Gran Consiglio (LGC)
11 LS 611.
12 LS 614.
13 LS 732.1.
14 LS 951.1.
15 RS 101.
16 RS 272.
17 RS 312.0.
18 RS 831.10 segg.
19 Il testo si veda in RU 74, 387.
20 Inserito mediante L del 27 gennaio 2020 (RU 75, 227; BUCG 2019-11-08). In vigore
dal 1° maggio 2020.
21 Versione conforme alla L del 14 marzo 2022 (RU 77, 315; BUCG 2021-07-09). In vigore
dal 1° agosto 2022.
22 Inserito mediante L del 17 aprile 2023 (RU 79, 80; BUCG 2023-02-03). In vigore
dal 1° maggio 2024.
23 Inserito mediante L del 27 novembre 2023 (RU 79, 82; BUCG 2022-09-23). In
vigore dal 1° maggio 2024.
24 Inserito mediante delibera del GC sul premio futuro del Gran Consiglio del 27 no-
vembre 2023 (RU 79, 84; BUCG 2023-02-03). In vigore dal 1° maggio 2024.
36
24 1 Il Premio futuro di Zurigo è conferito a persone o
organizzazioni che si sono distinte con prestazioni o progetti eccezionali
nel Canton Zurigo.
2 Il Gran Consiglio conferisce il Premio futuro.
3 Esso emana un regolamento.
Riconoscimento
12. Parte: Parlamento della gioventù
1 Il parlamento cantonale dei giovani è riconosciuto dal Consiglio di Stato se
a. si è costituito come associazione di diritto privato,
b. si impegna per le istanze della gioventù,
c. è accessibile a giovani dai 12 ai 21 anni, è composto secondo principi democratici ed è organizzato secondo regole parlamentari.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti precisi per il riconoscimento, la procedura di riconoscimento e l'entità del sostegno in un'ordinanza.
Petizioni
1 Il Parlamento dei Giovani può presentare le sue decisioni sotto forma di una
petizione al Gran Consiglio, conformemente all'Art. 16 Cost.
2 La Direzione esamina sommariamente la petizione e la assegna
a una commissione per il trattamento finale.
3 La commissione verifica se la richiesta della petizione può essere
convertita in un'iniziativa parlamentare. Può ascoltare una rappresentanza
del Parlamento dei Giovani.
13. Parte: Disposizioni finali
Disposizioni
d'esecuzione
Il Gran Consiglio emana le disposizioni d’esecuzione di
questa legge.
Disposizione
transitoria
22 1 L'articolo 10 capoverso 3 si applica fino all'entrata in vigore di una disciplina legale delle indennità dei membri del Consiglio cantonale.
2 Prima dell'entrata in vigore di una disciplina legale, non è ammesso un aumento delle indennità.
34
Legge sul Consiglio cantonale (LCC)
171.1
a. Legge sui diritti politici del 1° settembre 20034:...19
b. Legge sull'informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio
20076:...19
c. Legge sulle pubblicazioni del 30 novembre 20157: ...19
d. Legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 195910: ...19
e. Legge sul controllo finanziario del 30 ottobre 200012: ...19
f. Legge sulla Banca Cantonale del 28 settembre 199714: ...19
Modifiche
del diritto
vigente
herigen Rechts
2 In caso di referendum, la relazione esplicativa è redatta
dall'Ufficio di presidenza del Gran Consiglio.
**di § 10 cpv. 2.**
**2 Il § 10 cpv. 2 entra in vigore con l’entrata in vigore dell’ordinanza di cui al § 10 cpv. 3.**
**Disposizione transitoria alla modifica del 27 novembre 2023**
**(RS 79, 84)**