Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubl) (OPUB)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. Pubblicazione Qualora una decisione o un accordo ai sensi dell’articolo 6
comma 3 della legge sulla pubblicazione debbano essere pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi (RUL), l’organo che ha adottato la decisione o stipulato l’accordo ne informa la Cancelleria di Stato, esponendo l’interesse pubblico.
2. La Cancelleria di Stato decide in merito alla pubblicazione di una decisione o di un accordo ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge sulla pubblicazione.
Erlasse, rechtsetzende Vereinbarungen und andere Texte ge- Zeitpunkt
mäss § 6 Abs. 2 und 3 PublG werden in der OS veröffentlicht, sobald der
der Zeitpunkt des gesamten oder teilweisen Inkrafttretens feststeht Veröffentlichung
und sie rechtskräftig oder zumindest anwendbar sind.
Ordinanze, accordi legislativi e altri testi ai sensi del § 6 cpv. 2 e 3 della legge sulle pubblicazioni (PublG) sono pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) non appena è determinata la data della loro entrata in vigore totale o parziale e sono divenuti giuridicamente vincolanti o perlomeno applicabili.
1 La Cancelleria di Stato rende nota la pagina internet sulla quale
sono pubblicate le raccolte di leggi.
2 La versione elettronica della RU è aggiornata ordinariamente
ogni mese. Per le pubblicazioni urgenti è previsto un aggiornamento
supplementare.
3 Per il 1° gennaio è allestita una versione stampata degli ag-
giornamenti dell’anno precedente.
Forma della
pubblicazione
a. RU
1 La versione elettronica della Raccolta Sistematica (RS) è
continuamente aggiornata.
2 La versione stampata è di regola aggiornata il 1° gennaio, 1° aprile,
1° luglio e 1° ottobre.
1. 1. 25-127
1
170.51
Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)
Registro
Stampe separate
Ufficio d'annuncio
Notifica dei
testi ufficiali
Rubriche
a. in
generale
b. Rubrica
«Legislazione
e diritti
politici» in
particolare
1 Il registro delle raccolte di leggi comprende un indice delle
materie, un indice sistematico e un elenco degli atti normativi
per i quali è stata accertata l’entrata in vigore, ma che non
sono ancora stati messi in vigore interamente o parzialmente.
2 È pubblicato annualmente il 1° gennaio.
3 È pubblicato su internet ed è parte integrante della versione
stampata della RU.
La Cancelleria di Stato pubblica stampe separate di decreti,
nella misura in cui vi sia una domanda in tal senso.
B. Bollettino Ufficiale
1. Gli uffici che possono far pubblicare testi ufficiali nell'Amtsblatt ai sensi del § 11 della legge sulla pubblicazione (uffici notificanti) sono le autorità e le amministrazioni svizzere, cantonali e comunali, gli enti e le corporazioni di diritto pubblico, nonché i terzi incaricati dell'adempimento di compiti pubblici.
2. L'ufficio notificante è responsabile della correttezza contenutistica e formale dei testi ufficiali.
1 La centrale d’annuncio inoltra i testi ufficiali in formato elettronico
al servizio designato dalla Cancelleria di Stato. A tal fine utilizza i
formulari elettronici messi a disposizione dalla Cancelleria di Stato.
2 La Cancelleria di Stato può istituire interfacce tra i sistemi elettro-
nici con le centrali d’annuncio che inviano regolarmente grandi vo-
lumi di dati.
Il Foglio ufficiale riporta per i testi ufficiali la rubrica «Legislazione e diritti politici» e le altre rubriche che la Cancelleria dello Stato definisce d’intesa con il gestore della piattaforma di pubblicazione.
1 Nella rubrica «Legislazione e diritti politici» vengono
pubblicati in particolare
a. le proposte al Gran Consiglio con i relativi messaggi esplicativi degli
uffici legittimati a presentare proposte; le proposte delle commissioni del
Gran Consiglio sono pubblicate solo su loro particolare decisione,
b. le decisioni del Gran Consiglio e delle autorità ecclesiastiche che
sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo,
2
Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)
170.51
c. le decisioni e le disposizioni degli uffici di notifica ai sensi del § 7 cpv. 1,
compresi gli organi della giustizia, nella misura in cui si tratti della
legislazione, dei diritti politici o della costituzione di organi.
2 Le decisioni e le disposizioni destinate alla pubblicazione devono
essere trasmesse alla Cancelleria di Stato immediatamente dopo la loro emanazione.
**1 Ulteriori testi ufficiali e annunci non ufficiali**
1 Se l'interesse pubblico alla pubblicazione di un ulteriore testo ufficiale nel Foglio ufficiale non è evidente, la Cancelleria di Stato invita l'Ufficio a motivare l'interesse pubblico.
2 Annunci non ufficiali possono essere inseriti nel Foglio ufficiale se non sono contrari alla legge né alla morale e, inoltre, non contengono pubblicità politica.
3 La Cancelleria di Stato decide in merito all'inserimento.
**Modalità di pubblicazione**
3 1 Il Foglio ufficiale appare in forma elettronica.
2 Appare dal lunedì al venerdì e reca la data della pubblicazione. Non appare nei giorni festivi generali conformemente all’ordinanza del 15 febbraio 2006 concernente il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)6.
3 Per motivi importanti, la pubblicazione del Foglio ufficiale può essere omessa in singoli giorni.
4 I testi ufficiali che appaiono anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono pubblicati nel Foglio ufficiale lo stesso giorno.
5 Altri testi ufficiali sono pubblicati il giorno stabilito dall’ufficio di notifica.
6 I testi ufficiali nella rubrica «Legislazione e diritti politici» sono di regola pubblicati il venerdì. Per i casi urgenti è possibile una pubblicazione supplementare in un altro giorno.
1 La presente ordinanza disciplina la pubblicazione degli atti normativi
e di altri testi ufficiali del Cantone.
2 Il Dipartimento dell’economia e delle finanze è competente per l’e-
secuzione.
1. 1. 25-127
3
170.51 Publikationsverordnung (PublV)
Automatische
Zustellung
von amtlichen
Texten
***
1 I testi ufficiali sono accessibili tramite una funzione di ricerca che con-
sente di effettuare ricerche in particolare per rubrica, ufficio di notifica e
parole chiave.
2 L’accesso a singoli testi ufficiali tramite la funzione di ricerca è pos-
sibile per una durata indeterminata, a meno che l’ufficio di notifica non
limiti tale durata.
3 L’ufficio di notifica limita la durata per i testi ufficiali contenenti dati
personali particolarmente sensibili. L’accesso tramite la funzione di ricerca
è consentito finché lo scopo della pubblicazione è raggiunto.
4 Se un testo ufficiale è pubblicato sia nel FUSC che nel Bollettino Uffi-
ciale, il periodo di accesso tramite la funzione di ricerca è disciplinato dal-
l’articolo 11 capoverso 2 dell’O-FUSC6.
1 La Cancelleria di Stato abilita la consegna automatica
di testi ufficiali a determinate rubriche (servizio push).
2 L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
C. Foglio Ufficiale della Scuola
1 Il Bollettino scolastico cantonale è l'organo di pubblicazione ufficiale
per le decisioni non normative del Consiglio dell'educazione.
2 È pubblicato dalla Direzione dell'educazione.
3 La Direzione dell'educazione determina la frequenza di pubblicazione e
fissa il prezzo dell'abbonamento per la versione stampata.
D. Pubblicazione straordinaria
Forme
1. La pubblicazione straordinaria ai sensi del § 13 della legge sulle pubblicazioni può avvenire, in particolare, in una o più delle seguenti forme
a. su un'altra pagina Internet del Cantone diversa da quella della Raccolta ufficiale delle leggi e del Foglio Ufficiale;
b. tramite radio e televisione di emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali concessionarie;
c. mediante comunicati stampa;
d. tramite circolari e altre forme di comunicazione ai soggetti interessati dal testo, purché questi siano personalmente identificabili;
e. mediante affissione pubblica nei territori interessati, purché il testo abbia validità esclusivamente locale;
f. mediante notificazione diretta ai destinatari del testo.
2. La pubblicazione straordinaria riproduce l'intero testo o il suo contenuto essenziale.
Presupposti
E. Pubblicazione mediante rimando
1 Qualora un testo ufficiale, per motivi tecnici, in particolare a causa
del formato, o per altre circostanze particolari, non sia idoneo alla
pubblicazione in un organo ufficiale di pubblicazione, quest’ultima può
limitarsi all’indicazione del luogo di reperimento del testo.
4
Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)
170.51
2 Il rinvio avviene a una pagina Internet di un ente pubblico. Se la
pubblicazione in forma elettronica non è possibile, è indicato dove il testo
ufficiale può essere consultato.
1. Qualora un organo intenda pubblicare un testo ufficiale mediante rinvio, lo deposita presso la Cancelleria di Stato. Quest'ultima decide in merito alla pubblicazione mediante rinvio.
2. L'organo competente garantisce che
a. il rinvio alla fonte sia aggiornato;
b. il testo ufficiale richiamato sia sempre accessibile;
c. la sicurezza dei dati sia garantita.
Richtet sich ein Erlass an einen kleinen Kreis von Personen, Gedruckte
kann er in der gedruckten Fassung der LS nur mit dem Titel, der An- Fassung der LS
gabe der Fundstelle in der OS und der Bezugsstelle für einen Separat-
druck veröffentlicht werden.
2. Abschnitt: Behördenverzeichnis
---
Italian Translation
Qualora un'ordinanza si rivolga a una cerchia ristretta di persone, la Edizione
sua pubblicazione nella versione stampata della LS può avvenire unicamente stampata della LS
con il titolo, l'indicazione del riferimento nell'RU e la sede di reperimento
di un estratto.
2. Sezione: Elenco delle autorità
1. L'elenco delle autorità è pubblicato dalla Cancelleria di Stato. Competenza
2.8
8
3° Sezione: Gestione degli organi di pubblicazione ufficiali e
dell'elenco delle autorità
La Cancelleria di Stato garantisce il funzionamento sicuro degli organi di pubblicazione ufficiali e del registro delle autorità.
1 La Cancelleria di Stato garantisce che i testi sulla sicurezza dei dati
pubblicati
a. provengano effettivamente dagli uffici che li hanno prodotti (autenticità)
e
b. non siano stati modificati in modo non autorizzato o involontario
dopo la pubblicazione (integrità).
1. 1. 25-127
5
170.51
Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)
Conservazione
e
Rettifica
2 Essa adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire
il funzionamento sicuro degli organi di pubblicazione ufficiali e del
registro delle autorità.
1 Delle versioni dei testi pubblicati negli organi ufficiali di pub-
blicazione sono conservati tutti i dati necessari a ripristinare i testi così
come sono stati pubblicati per la prima volta (dati chiusi).
2 I dati chiusi sono conservati separatamente dalle piattaforme
di pubblicazione degli organi ufficiali di pubblicazione in un luogo
sicuro.
3 Se la Cancelleria di Stato rileva una discordanza tra i dati chiusi
e il testo pubblicato, provvede immediatamente a correggere il testo.
La rettifica viene contrassegnata.
Riferimento
Assoggettamento
a tasse
4a Sezione: Riferimento e tasse
Presso la Centrale cantonale per stampati e materiale possono essere ottenuti in abbonamento annuale
a. la OS come edizione annuale rilegata,
b. la LS come raccolta completa e i suoi regolari aggiornamenti,
c. le stampe separate conformemente all’articolo 6,
d. ...8
1 La Cancelleria di Stato riscuote tasse per
a. la pubblicazione di testi ufficiali nel Foglio ufficiale,
b. l'acquisto di una raccolta di leggi in forma cartacea,
c. l'acquisto di stampe separate,
d. la pubblicazione di annunci non ufficiali nel Foglio ufficiale.
2 Non sono riscosse tasse per le pubblicazioni nella rubrica «Legislazione
e diritti politici» del Foglio ufficiale.
3 Se un servizio di notifica pubblica contemporaneamente più testi ufficiali
nel Foglio ufficiale, la tassa è dovuta per ogni testo che riguarda un oggetto o
una persona.
Regolamento sulle pubblicazioni (RegP)
7 1 Le emolumenti sono
a. Pubblicazione di un annuncio ufficiale o
di una comunicazione ufficiale nel Bollettino
Ufficiale
b. Edizione rilegata della RS, per volume annuale
c. Raccolta a fogli mobili
d. Aggiornamenti della raccolta a fogli mobili
e. Stampe separate, in base all'estensione
Fr.
30
200
680
170.51
Emolumento secondo
i costi
da 5 a 20
2 Se la prestazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sul valore aggiunto è compresa nell'emolumento di cui al cpv. 1 lett. a,
mentre è aggiunta a quelli di cui alle lett. b–e.
3 Per gli annunci non ufficiali, l'emolumento è determinato in base al
prezzo di mercato corrente per gli inserti in altre pubblicazioni a stampa.
Tassi degli
emolumenti
Sezione 5: Utilizzazione da parte di terzi
**L'utilizzo dei testi ufficiali degli organi di pubblicazione ufficiali e dell'elenco delle autorità è consentito alle seguenti condizioni:**
a. I testi non devono essere modificati nel loro contenuto.
b. I testi devono essere presentati in modo tale da distinguersi chiaramente da commenti o altre aggiunte.
c. I testi devono essere accompagnati dalla seguente avvertenza: «Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fa fede unicamente la pubblicazione a cura della Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo.»
d. Né nella pubblicità né sull'imballaggio, sul supporto dati o nel mezzo elettronico deve essere data l'impressione che si tratti di una pubblicazione ufficiale.
e. I testi contenenti dati personali particolari possono essere resi accessibili al pubblico solo durante il periodo di ricerca ai sensi dell'articolo 13 capoversi 3 e 4. Successivamente devono essere rimossi.
**Utilizzo da parte di terzi degli organi di pubblicazione ufficiali e dell'elenco delle autorità**
**6. Sezione: Ufficio di consultazione**
La Cancelleria di Stato è l'ufficio di consultazione ai sensi dell'art. 18 della
legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale
e il Foglio federale, e ai sensi del § 21 cpv. 2 PublG.
1. 1. 25-127
7
170.51
7. Sezione: Disposizione transitoria
Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)
Fino alla messa in esercizio della nuova piattaforma di pubblicazione
gestita dalla Segreteria di Stato dell’economia, il ritmo di apparizione
del Foglio Ufficiale si conforma all’ordinanza sulle pubblicazioni del
2 dicembre 1998.
8
1 RU 72, 537; per la motivazione si veda FU 2017-11-03.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 (FU 2017-12-22).
3 Entrata in vigore: 1° luglio 2019 (RU 74, 257).
4 RS 170.5.
5 RS 170.512.
6 RS 221.415.
7 Versione secondo la DGC del 23 ottobre 2024 (RU 79, 441; FU 2024-11-08). In
vigore dal 1° gennaio 2025.
8 Abrogato dalla DGC del 23 ottobre 2024 (RU 79, 441; FU 2024-11-08). In
vigore dal 1° gennaio 2025.