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170.51 OPUBPublVOPubl CH-ZH

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubl) (OPUB)

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (30)

Testo normativo (30 Articoli)

1. Pubblicazione Qualora una decisione o un accordo ai sensi dell’articolo 6

comma 3 della legge sulla pubblicazione debbano essere pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi (RUL), l’organo che ha adottato la decisione o stipulato l’accordo ne informa la Cancelleria di Stato, esponendo l’interesse pubblico.

2. La Cancelleria di Stato decide in merito alla pubblicazione di una decisione o di un accordo ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge sulla pubblicazione.

Erlasse, rechtsetzende Vereinbarungen und andere Texte ge- Zeitpunkt

mäss § 6 Abs. 2 und 3 PublG werden in der OS veröffentlicht, sobald der

der Zeitpunkt des gesamten oder teilweisen Inkrafttretens feststeht Veröffentlichung

und sie rechtskräftig oder zumindest anwendbar sind.

Ordinanze, accordi legislativi e altri testi ai sensi del § 6 cpv. 2 e 3 della legge sulle pubblicazioni (PublG) sono pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) non appena è determinata la data della loro entrata in vigore totale o parziale e sono divenuti giuridicamente vincolanti o perlomeno applicabili.

1 La Cancelleria di Stato rende nota la pagina internet sulla quale

sono pubblicate le raccolte di leggi.

2 La versione elettronica della RU è aggiornata ordinariamente

ogni mese. Per le pubblicazioni urgenti è previsto un aggiornamento

supplementare.

3 Per il 1° gennaio è allestita una versione stampata degli ag-

giornamenti dell’anno precedente.

Forma della

pubblicazione

a. RU

1 La versione elettronica della Raccolta Sistematica (RS) è

continuamente aggiornata.

2 La versione stampata è di regola aggiornata il 1° gennaio, 1° aprile,

1° luglio e 1° ottobre.

1. 1. 25-127

1

170.51

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)

Registro

Stampe separate

Ufficio d'annuncio

Notifica dei

testi ufficiali

Rubriche

a. in

generale

b. Rubrica

«Legislazione

e diritti

politici» in

particolare

1 Il registro delle raccolte di leggi comprende un indice delle

materie, un indice sistematico e un elenco degli atti normativi

per i quali è stata accertata l’entrata in vigore, ma che non

sono ancora stati messi in vigore interamente o parzialmente.

2 È pubblicato annualmente il 1° gennaio.

3 È pubblicato su internet ed è parte integrante della versione

stampata della RU.

La Cancelleria di Stato pubblica stampe separate di decreti,

nella misura in cui vi sia una domanda in tal senso.

B. Bollettino Ufficiale

1. Gli uffici che possono far pubblicare testi ufficiali nell'Amtsblatt ai sensi del § 11 della legge sulla pubblicazione (uffici notificanti) sono le autorità e le amministrazioni svizzere, cantonali e comunali, gli enti e le corporazioni di diritto pubblico, nonché i terzi incaricati dell'adempimento di compiti pubblici.

2. L'ufficio notificante è responsabile della correttezza contenutistica e formale dei testi ufficiali.

1 La centrale d’annuncio inoltra i testi ufficiali in formato elettronico

al servizio designato dalla Cancelleria di Stato. A tal fine utilizza i

formulari elettronici messi a disposizione dalla Cancelleria di Stato.

2 La Cancelleria di Stato può istituire interfacce tra i sistemi elettro-

nici con le centrali d’annuncio che inviano regolarmente grandi vo-

lumi di dati.

Il Foglio ufficiale riporta per i testi ufficiali la rubrica «Legislazione e diritti politici» e le altre rubriche che la Cancelleria dello Stato definisce d’intesa con il gestore della piattaforma di pubblicazione.

1 Nella rubrica «Legislazione e diritti politici» vengono

pubblicati in particolare

a. le proposte al Gran Consiglio con i relativi messaggi esplicativi degli

uffici legittimati a presentare proposte; le proposte delle commissioni del

Gran Consiglio sono pubblicate solo su loro particolare decisione,

b. le decisioni del Gran Consiglio e delle autorità ecclesiastiche che

sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo,

2

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)

170.51

c. le decisioni e le disposizioni degli uffici di notifica ai sensi del § 7 cpv. 1,

compresi gli organi della giustizia, nella misura in cui si tratti della

legislazione, dei diritti politici o della costituzione di organi.

2 Le decisioni e le disposizioni destinate alla pubblicazione devono

essere trasmesse alla Cancelleria di Stato immediatamente dopo la loro emanazione.

**1 Ulteriori testi ufficiali e annunci non ufficiali**

1 Se l'interesse pubblico alla pubblicazione di un ulteriore testo ufficiale nel Foglio ufficiale non è evidente, la Cancelleria di Stato invita l'Ufficio a motivare l'interesse pubblico.

2 Annunci non ufficiali possono essere inseriti nel Foglio ufficiale se non sono contrari alla legge né alla morale e, inoltre, non contengono pubblicità politica.

3 La Cancelleria di Stato decide in merito all'inserimento.

**Modalità di pubblicazione**

3 1 Il Foglio ufficiale appare in forma elettronica.

2 Appare dal lunedì al venerdì e reca la data della pubblicazione. Non appare nei giorni festivi generali conformemente all’ordinanza del 15 febbraio 2006 concernente il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)6.

3 Per motivi importanti, la pubblicazione del Foglio ufficiale può essere omessa in singoli giorni.

4 I testi ufficiali che appaiono anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono pubblicati nel Foglio ufficiale lo stesso giorno.

5 Altri testi ufficiali sono pubblicati il giorno stabilito dall’ufficio di notifica.

6 I testi ufficiali nella rubrica «Legislazione e diritti politici» sono di regola pubblicati il venerdì. Per i casi urgenti è possibile una pubblicazione supplementare in un altro giorno.

1 La presente ordinanza disciplina la pubblicazione degli atti normativi

e di altri testi ufficiali del Cantone.

2 Il Dipartimento dell’economia e delle finanze è competente per l’e-

secuzione.

1. 1. 25-127

3

170.51 Publikationsverordnung (PublV)

Automatische

Zustellung

von amtlichen

Texten

***

1 I testi ufficiali sono accessibili tramite una funzione di ricerca che con-

sente di effettuare ricerche in particolare per rubrica, ufficio di notifica e

parole chiave.

2 L’accesso a singoli testi ufficiali tramite la funzione di ricerca è pos-

sibile per una durata indeterminata, a meno che l’ufficio di notifica non

limiti tale durata.

3 L’ufficio di notifica limita la durata per i testi ufficiali contenenti dati

personali particolarmente sensibili. L’accesso tramite la funzione di ricerca

è consentito finché lo scopo della pubblicazione è raggiunto.

4 Se un testo ufficiale è pubblicato sia nel FUSC che nel Bollettino Uffi-

ciale, il periodo di accesso tramite la funzione di ricerca è disciplinato dal-

l’articolo 11 capoverso 2 dell’O-FUSC6.

1 La Cancelleria di Stato abilita la consegna automatica

di testi ufficiali a determinate rubriche (servizio push).

2 L'utilizzo di questo servizio è gratuito.

C. Foglio Ufficiale della Scuola

1 Il Bollettino scolastico cantonale è l'organo di pubblicazione ufficiale

per le decisioni non normative del Consiglio dell'educazione.

2 È pubblicato dalla Direzione dell'educazione.

3 La Direzione dell'educazione determina la frequenza di pubblicazione e

fissa il prezzo dell'abbonamento per la versione stampata.

D. Pubblicazione straordinaria

Forme

1. La pubblicazione straordinaria ai sensi del § 13 della legge sulle pubblicazioni può avvenire, in particolare, in una o più delle seguenti forme

a. su un'altra pagina Internet del Cantone diversa da quella della Raccolta ufficiale delle leggi e del Foglio Ufficiale;

b. tramite radio e televisione di emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali concessionarie;

c. mediante comunicati stampa;

d. tramite circolari e altre forme di comunicazione ai soggetti interessati dal testo, purché questi siano personalmente identificabili;

e. mediante affissione pubblica nei territori interessati, purché il testo abbia validità esclusivamente locale;

f. mediante notificazione diretta ai destinatari del testo.

2. La pubblicazione straordinaria riproduce l'intero testo o il suo contenuto essenziale.

Presupposti

E. Pubblicazione mediante rimando

1 Qualora un testo ufficiale, per motivi tecnici, in particolare a causa

del formato, o per altre circostanze particolari, non sia idoneo alla

pubblicazione in un organo ufficiale di pubblicazione, quest’ultima può

limitarsi all’indicazione del luogo di reperimento del testo.

4

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)

170.51

2 Il rinvio avviene a una pagina Internet di un ente pubblico. Se la

pubblicazione in forma elettronica non è possibile, è indicato dove il testo

ufficiale può essere consultato.

1. Qualora un organo intenda pubblicare un testo ufficiale mediante rinvio, lo deposita presso la Cancelleria di Stato. Quest'ultima decide in merito alla pubblicazione mediante rinvio.

2. L'organo competente garantisce che

a. il rinvio alla fonte sia aggiornato;

b. il testo ufficiale richiamato sia sempre accessibile;

c. la sicurezza dei dati sia garantita.

Richtet sich ein Erlass an einen kleinen Kreis von Personen, Gedruckte

kann er in der gedruckten Fassung der LS nur mit dem Titel, der An- Fassung der LS

gabe der Fundstelle in der OS und der Bezugsstelle für einen Separat-

druck veröffentlicht werden.

2. Abschnitt: Behördenverzeichnis

---

Italian Translation

Qualora un'ordinanza si rivolga a una cerchia ristretta di persone, la Edizione

sua pubblicazione nella versione stampata della LS può avvenire unicamente stampata della LS

con il titolo, l'indicazione del riferimento nell'RU e la sede di reperimento

di un estratto.

2. Sezione: Elenco delle autorità

1. L'elenco delle autorità è pubblicato dalla Cancelleria di Stato. Competenza

2.8

8

3° Sezione: Gestione degli organi di pubblicazione ufficiali e

dell'elenco delle autorità

La Cancelleria di Stato garantisce il funzionamento sicuro degli organi di pubblicazione ufficiali e del registro delle autorità.

1 La Cancelleria di Stato garantisce che i testi sulla sicurezza dei dati

pubblicati

a. provengano effettivamente dagli uffici che li hanno prodotti (autenticità)

e

b. non siano stati modificati in modo non autorizzato o involontario

dopo la pubblicazione (integrità).

1. 1. 25-127

5

170.51

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)

Conservazione

e

Rettifica

2 Essa adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire

il funzionamento sicuro degli organi di pubblicazione ufficiali e del

registro delle autorità.

1 Delle versioni dei testi pubblicati negli organi ufficiali di pub-

blicazione sono conservati tutti i dati necessari a ripristinare i testi così

come sono stati pubblicati per la prima volta (dati chiusi).

2 I dati chiusi sono conservati separatamente dalle piattaforme

di pubblicazione degli organi ufficiali di pubblicazione in un luogo

sicuro.

3 Se la Cancelleria di Stato rileva una discordanza tra i dati chiusi

e il testo pubblicato, provvede immediatamente a correggere il testo.

La rettifica viene contrassegnata.

Riferimento

Assoggettamento

a tasse

4a Sezione: Riferimento e tasse

Presso la Centrale cantonale per stampati e materiale possono essere ottenuti in abbonamento annuale

a. la OS come edizione annuale rilegata,

b. la LS come raccolta completa e i suoi regolari aggiornamenti,

c. le stampe separate conformemente all’articolo 6,

d. ...8

1 La Cancelleria di Stato riscuote tasse per

a. la pubblicazione di testi ufficiali nel Foglio ufficiale,

b. l'acquisto di una raccolta di leggi in forma cartacea,

c. l'acquisto di stampe separate,

d. la pubblicazione di annunci non ufficiali nel Foglio ufficiale.

2 Non sono riscosse tasse per le pubblicazioni nella rubrica «Legislazione

e diritti politici» del Foglio ufficiale.

3 Se un servizio di notifica pubblica contemporaneamente più testi ufficiali

nel Foglio ufficiale, la tassa è dovuta per ogni testo che riguarda un oggetto o

una persona.

Regolamento sulle pubblicazioni (RegP)

7 1 Le emolumenti sono

a. Pubblicazione di un annuncio ufficiale o

di una comunicazione ufficiale nel Bollettino

Ufficiale

b. Edizione rilegata della RS, per volume annuale

c. Raccolta a fogli mobili

d. Aggiornamenti della raccolta a fogli mobili

e. Stampe separate, in base all'estensione

Fr.

30

200

680

170.51

Emolumento secondo

i costi

da 5 a 20

2 Se la prestazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta

sul valore aggiunto è compresa nell'emolumento di cui al cpv. 1 lett. a,

mentre è aggiunta a quelli di cui alle lett. b–e.

3 Per gli annunci non ufficiali, l'emolumento è determinato in base al

prezzo di mercato corrente per gli inserti in altre pubblicazioni a stampa.

Tassi degli

emolumenti

Sezione 5: Utilizzazione da parte di terzi

**L'utilizzo dei testi ufficiali degli organi di pubblicazione ufficiali e dell'elenco delle autorità è consentito alle seguenti condizioni:**

a. I testi non devono essere modificati nel loro contenuto.

b. I testi devono essere presentati in modo tale da distinguersi chiaramente da commenti o altre aggiunte.

c. I testi devono essere accompagnati dalla seguente avvertenza: «Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fa fede unicamente la pubblicazione a cura della Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo.»

d. Né nella pubblicità né sull'imballaggio, sul supporto dati o nel mezzo elettronico deve essere data l'impressione che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

e. I testi contenenti dati personali particolari possono essere resi accessibili al pubblico solo durante il periodo di ricerca ai sensi dell'articolo 13 capoversi 3 e 4. Successivamente devono essere rimossi.

**Utilizzo da parte di terzi degli organi di pubblicazione ufficiali e dell'elenco delle autorità**

**6. Sezione: Ufficio di consultazione**

La Cancelleria di Stato è l'ufficio di consultazione ai sensi dell'art. 18 della

legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale

e il Foglio federale, e ai sensi del § 21 cpv. 2 PublG.

1. 1. 25-127

7

170.51

7. Sezione: Disposizione transitoria

Ordinanza sulle pubblicazioni (OPubbl)

Fino alla messa in esercizio della nuova piattaforma di pubblicazione

gestita dalla Segreteria di Stato dell’economia, il ritmo di apparizione

del Foglio Ufficiale si conforma all’ordinanza sulle pubblicazioni del

2 dicembre 1998.

8

1 RU 72, 537; per la motivazione si veda FU 2017-11-03.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 (FU 2017-12-22).

3 Entrata in vigore: 1° luglio 2019 (RU 74, 257).

4 RS 170.5.

5 RS 170.512.

6 RS 221.415.

7 Versione secondo la DGC del 23 ottobre 2024 (RU 79, 441; FU 2024-11-08). In

vigore dal 1° gennaio 2025.

8 Abrogato dalla DGC del 23 ottobre 2024 (RU 79, 441; FU 2024-11-08). In

vigore dal 1° gennaio 2025.

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