Art. 2: Regolamento sull'informazione e la protezione dei dati (RILPD)
Art. 2
1 L'informazione nell'ambito dei processi di formazione dell'opini- Processo
one può essere limitata in particolare quando riguarda questioni di formazione
politicamente controverse o quando le relative operazioni possono dell'opinione
essere oggetto di successive controversie legali. Sull'attività di
informazione dopo l'adozione della decisione si deve decidere caso
per caso.
1.4.20-108
1
170.41 Ordinanza sull'informazione e la protezione dei dati (OIPD)
2 Per le operazioni del Consiglio di Stato, le proposte, i corapporti e le
prese di posizione particolari delle Direzioni e della Cancelleria di
Stato restano esclusi dalla comunicazione anche dopo la decisione
del Consiglio di Stato.
Sezione 2: Attività d'informazione d'ufficio
Competenze
Mezzi
Pubblica-
zione di
informazioni
Elenco dei
fondi d'informazione