Legge sull'informazione e sulla protezione dei dati (LIPD) (IDG)
Indice delle disposizioni (50)
Testo normativo (50 Articoli)
1 Oggetto e La presente legge disciplina il trattamento di informazioni da parte degli
scopo organi pubblici.
2 Essa ha lo scopo di
a. rendere trasparente l’operato degli organi pubblici e di promuo-
vere in tal modo la libera formazione dell’opinione e l’esercizio dei
diritti democratici, come pure di facilitare il controllo dell’agire statale;
b. proteggere i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trattati
dagli organi pubblici.
28 Questo legge si applica agli organi pubblici.
Ambito di applicazione
gungsbehörden gemäss § 86 Abs. 1 lit. b und c des Gesetzes über die Strafverfol-
Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess vom gungsbehörden
10. Mai 201012 richten sich die Rechte der betroffenen Personen und die
Einsichtsrechte Dritter nach den spezialgesetzlichen Bestimmungen.
2 Per il trattamento dei dati personali si applica la presente legge, nella misura in cui
le leggi speciali non contengano disposizioni.
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3 Nella misura in cui i tribunali sono soggetti alla presente legge, il/la
Incaricato/a per la protezione dei dati non detiene le competenze ai sensi dell'articolo 10
comma 2, dell'articolo 12a commi 1 e 2, dell'articolo 34 lettere c, d e f, nonché degli articoli 35-36a.
c. Partecipazione al
27 1 La presente legge non si applica ai rapporti tra il Gran Consiglio Eccezioni
e le sue commissioni permanenti, nonché le autorità e gli enti che a. Gran Consiglio
sottostanno alla sua alta vigilanza.
2 Nella misura in cui il Gran Consiglio sottostà alla presente legge, il
o la Garante della protezione dei dati non dispone delle competenze
previste dal § 10 cpv. 2, dal § 12a cpv. 1 e 2, dal § 34 lett. c, d e f e
dai §§ 35–36a.
27 1 La presente legge non si applica se gli enti pubblici partecipano
Concorrenza alla concorrenza economica e non agiscono in veste sovrana.
economica
2 Per il trattamento dei dati personali è applicabile per analogia la
legge federale sulla protezione dei dati17. La vigilanza è esercitata dall'Incaricato
o Incaricata della protezione dei dati ai sensi dei §§ 30 e seguenti.
Definizioni
28
1 Sono organi pubblici
a. il Gran Consiglio, i parlamenti comunali e le assemblee comuna-
li,
b. le autorità e le unità amministrative del Cantone e dei Comuni,
c. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato, nella mi-
sura in cui sono incaricate dell’adempimento di compiti pubblici.
2 Sono informazioni tutte le registrazioni che riguardano l’adempimen-
to di un compito pubblico, indipendentemente dalla loro forma di rappre-
sentazione e dal loro supporto informativo. Sono escluse le registra-
zioni che non sono completate o che sono destinate esclusivamente al-
l’uso personale.
3 Sono dati personali le informazioni che si riferiscono a una persona
determinata o determinabile.
4 Sono dati personali particolarmente sensibili
a. le informazioni per le quali, a causa della loro importanza, del
tipo di trattamento o della possibilità del loro collegamento con al-
tre informazioni, sussiste il particolare rischio di una lesione della
personalità, come le informazioni su
1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
2. la salute, la sfera intima, l’origine etnica, nonché i dati genetici
e biometrici,
3. le misure di aiuto sociale,
4. i procedimenti o le sanzioni amministrativi o penali.
b. le raccolte di informazioni che permettono una valutazione di aspet-
ti essenziali della personalità di persone fisiche.
2
Legge sull’informazione e sulla protezione dei dati (LIPD)
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c. le valutazioni automatizzate di informazioni per analizzare carat-
teristiche personali essenziali o per prevedere sviluppi personali
(profiling).
5 Trattare è ogni operazione con le informazioni, come la raccolta, la
conservazione, l’utilizzo, la rielaborazione, la comunicazione o la distru-
zione.
6 Comunicare è il rendere accessibili le informazioni, come la conces-
sione della consultazione, la trasmissione o la pubblicazione.
II. Principi nel trattamento delle informazioni
1. In generale
**Il principio di trasparenza**
L'organo pubblico organizza la gestione delle informazioni in modo da poter informare in maniera rapida, completa e obiettiva.
1. La gestione delle informazioni da parte degli organi pubblici
L'organo pubblico gestisce le proprie informazioni in modo tale che l'azione amministrativa sia tracciabile e la responsabilità sia garantita. Se più organi pubblici elaborano un insieme comune di informazioni, ne regolano le responsabilità.
2. Se l'organo pubblico non necessita più delle informazioni e degli strumenti di ricerca per la propria azione amministrativa, li conserva per un massimo di dieci anni.
3. Dopo la scadenza del termine di conservazione, l'organo pubblico offre le informazioni e gli strumenti di ricerca all'archivio competente. Le informazioni che non vengono archiviate devono essere distrutte.
4. Per l'amministrazione cantonale, il Consiglio di Stato disciplina i dettagli in un'ordinanza.
1 Il soggetto pubblico può affidare a terzi il trattamento di informazioni, a meno che non vi ostino disposizioni legali o accordi contrattuali.
2 Esso rimane responsabile della gestione delle informazioni ai sensi della presente legge.
1 Il servizio pubblico protegge le informazioni con adeguate misure
organizzative e tecniche.
Sicurezza
delle informazioni
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2 Le misure si conformano ai seguenti obiettivi di protezione
a. le informazioni non possono essere portate illecitamente a conoscenza
di terzi;
b. le informazioni devono essere corrette e complete;
c. le informazioni devono essere disponibili quando necessario;
d. le elaborazioni delle informazioni devono poter essere attribuite a una
persona;
e. le modifiche delle informazioni devono essere riconoscibili e
tracciabili.
3 Le misure da adottare si conformano alla natura delle informazioni,
al tipo e allo scopo dell’utilizzo e allo stato della tecnica.
2. Principi speciali nell’utilizzo dei dati personali
Legalità
Finalità
1 L'organo pubblico può trattare dati personali nella misura in cui
ciò sia idoneo e necessario all'adempimento dei suoi compiti legalmente
definiti.
2 Il trattamento di dati personali sensibili necessita di una disciplina
sufficientemente determinata in una legge formale.
1 L'organo pubblico può trattare dati personali solo per lo scopo per
cui sono stati raccolti, salvo che una disposizione legale non preveda
espressamente un ulteriore utilizzo o che la persona interessata vi
acconsenta nel singolo caso.
2 L'organo pubblico può trattare dati personali per uno scopo non
personale se questi vengono anonimizzati e dalle elaborazioni non è
possibile risalire a persone interessate.
Valutazione
d’impatto
sulla
protezione
dei dati
e controllo
preventivo
Evitare il
riferimento
personale
28 1. L’organo pubblico valuta i rischi per i diritti fondamentali delle
persone interessate che derivano da un trattamento previsto di dati
personali (valutazione d’impatto sulla protezione dei dati).
2. L’organo pubblico sottopone al preposto alla protezione dei dati,
per un esame preventivo, un trattamento previsto di dati personali
che presenta rischi particolari per i diritti fondamentali delle persone
interessate (consultazione preventiva).
1 L’organo pubblico configura i sistemi e i programmi di trattamento dei dati in modo che vengano acquisiti il minor numero possibile di dati personali non necessari per l’adempimento del compito.
2 Esso cancella, anonimizza o pseudonimizza tali dati personali non appena e nella misura in cui ciò è possibile.
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28 1 L'organo pubblico informa le persone interessate in merito all'ac- Informazione
quisizione di dati personali. Ciò vale anche per l'acquisizione presso sull'acquisizione di
terzi. dati personali.
2 L'informazione contiene indicazioni su
a. l'organo pubblico responsabile,
b. i dati acquisiti o le loro categorie,
c. la base giuridica e lo scopo del trattamento,
d. i destinatari dei dati o le categorie dei destinatari dei dati, qualora
i dati vengano comunicati a terzi,
e. i diritti della persona interessata.
3 L'obbligo d'informazione decade,
a. se la persona interessata dispone già delle indicazioni di cui al
capoverso 2,
b. se l'acquisizione dei dati personali è prevista dalla legge,
c. se l'informazione non è possibile o richiederebbe un onere spropor-
zionato,
d. nei casi di cui al § 23.
27 1 L’organo pubblico responsabile notifica immediatamente all’Incaricato/a
Obbligo di notifica per la protezione dei dati l’elaborazione non autorizzata o la perdita
di dati personali, qualora i diritti fondamentali della persona interessata
siano pregiudicati.
2 Esso informa la persona interessata se le circostanze lo richiedono
o se l’Incaricato/a per la protezione dei dati lo esige.
3 Esso può limitare totalmente o parzialmente l’informazione della
persona interessata se un interesse pubblico o privato preponderante vi
si oppone.
Ecco la traduzione in italiano
28 1 L'organo pubblico assicura il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare mediante disposizioni organizzative.
2 Esso può, per garantire la qualità del trattamento delle informazioni, far esaminare e valutare i suoi processi, la sua organizzazione e le sue infrastrutture tecniche da un organismo indipendente e riconosciuto.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli in un'ordinanza.
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III. Comunicazione di informazioni
Attività d'informazione d'ufficio
Media
Comunicazione di dati personali
a. In generale
b. Dati personali sensibili
1 Il servizio pubblico informa d’ufficio sulle sue attività di
interesse generale.
2 Esso mette a disposizione informazioni sulla sua struttura,
le sue competenze e le persone di contatto.
3 Il servizio pubblico può fornire informazioni sui procedimenti
pendenti soltanto qualora ciò sia necessario per correggere o evitare
notizie false oppure in casi particolarmente gravi o che destano
clamore, nei quali è opportuno informare senza indugio.
4 Esso rende pubblicamente accessibile un elenco dei suoi
fondi d’informazioni e dei loro scopi. Esso contrassegna i fondi
d’informazioni che contengono dati personali.
1 L'organo pubblico tiene conto, nella sua attività d'informazione
e per quanto possibile, delle esigenze dei media.
2 Può prevedere l'accreditamento degli operatori dei media.
1 L'organo pubblico rende noti i dati personali quando
a. una disposizione legale lo autorizza;
b. la persona interessata ha dato il consenso nel singolo caso; oppure
c.22 nel singolo caso è indispensabile per scongiurare un pericolo imminente per la vita e l'integrità fisica, oppure la necessaria protezione di altri beni giuridici essenziali è da considerarsi prevalente.
2 A un altro organo pubblico, nonché agli organi di altri Cantoni o della Confederazione, esso rende inoltre noti i dati personali nel singolo caso, qualora l'organo che richiede i dati personali ne abbia bisogno per l'adempimento dei propri compiti legali.
1 L'organo pubblico rende noti dati personali particolarmente sensibili
se
a. una disposizione sufficientemente determinata in una legge for-
male lo autorizza,
b. la persona interessata ha espressamente acconsentito nel singolo
caso alla comunicazione di dati personali particolarmente sensibili
o
c.22 nel singolo caso è indispensabile per scongiurare un pericolo im-
minente per la vita e l'integrità fisica o la necessaria protezione di
altri beni giuridici essenziali è da ponderare maggiormente.
2 A un altro organo pubblico, nonché agli organi di altri Cantoni o
della Confederazione, l'organo rende inoltre noti nel singolo caso dati
personali particolarmente sensibili, se l'organo che richiede i dati per-
sonali particolarmente sensibili ne ha bisogno per l'adempimento dei
suoi compiti legali.
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Legge sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)
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1. **Das öffentliche Organ kann Personendaten zur Bearbeitung c. Für nicht
für nicht personenbezogene Zwecke bekannt geben, sofern dies nicht personen-
durch eine rechtliche Bestimmung ausgeschlossen ist.**
L'organo pubblico può comunicare dati personali per l'elaborazione c. Per scopi non
per scopi non personali, a meno che ciò non sia escluso da una disposizione legale.
2. **Die Empfängerin oder der Empfänger hat nachzuweisen, dass die
Personendaten anonymisiert werden, aus den Auswertungen keine
Rückschlüsse auf betroffene Personen möglich sind und die ursprüng-
lichen Personendaten nach der Auswertung vernichtet werden.**
Il o la destinataria deve dimostrare che i dati personali vengono
anonimizzati, che dalle analisi non è possibile trarre conclusioni su persone
interessate e che i dati personali originali vengono distrutti dopo
l'analisi.
**bezogene
Zwecke**
scopi
personali
An Empfängerinnen und Empfänger, die dem Europarats-d. Grenz-
Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Ver- überschreitend
arbeitung personenbezogener Daten nicht unterstehen, gibt das öffent-
liche Organ Personendaten bekannt, wenn
a. im Empfängerstaat ein angemessener Schutz für die Datenübermitt-
lung gewährleistet ist,
b. eine gesetzliche Grundlage dies erlaubt, um bestimmte Interessen
der betroffenen Person oder überwiegende öffentliche Interessen zu
schützen, oder
c. vom öffentlichen Organ angemessene vertragliche Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden.
IV. Informationszugangsrecht und weitere Rechtsansprüche
---
A destinatarie e destinatari che non soggiacciono alla Convenzione del Consiglio d'Europa d. Trans-
sulla protezione dell'individuo con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere frontaliere
personale, l'organo pubblico comunica dati personali se
a. nello Stato destinatario è garantita un'adeguata protezione per la trasmissione dei dati,
b. una base legale lo consente al fine di proteggere determinati interessi della persona interessata o interessi pubblici preponderanti, oppure
c. sono state adottate dall'organo pubblico adeguate misure di sicurezza contrattuali.
IV. Diritto di accesso alle informazioni e altri diritti legali
1 Ogni persona ha diritto di accedere alle informazioni detenute da un
organo pubblico.
2 Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati personali.
3 Nei procedimenti amministrativi e di giustizia amministrativa non
ancora conclusi con decisione passata in giudicato, il diritto di accesso
alle informazioni è disciplinato dal diritto procedurale applicabile.
Informazioni
1 La persona interessata può chiedere all’organo pubblico di proteggere i propri
dati personali, chiedendo che esso
a. rettifichi o distrugga dati personali inesatti;
b. cessi il trattamento illecito di dati personali;
c. elimini le conseguenze del trattamento illecito;
d. accerti l’illiceità del trattamento.
2 Se è richiesta la rettifica o la distruzione di dati personali e non è possibile
accertarne né la correttezza né l’inesattezza, l’organo pubblico vi appone la
menzione che i dati personali sono contestati. Esso ne limita il trattamento.27
Protezione dei
dati personali
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Blocco dei
dati personali
1 La persona interessata può far bloccare la comunicazione dei suoi dati personali a privati, qualora l’organo pubblico possa comunicarli senza presupposti in virtù di una disposizione di legge speciale.
2 L’organo pubblico comunica i dati personali nonostante il blocco, se la persona richiedente dimostra che il blocco le impedisce di far valere i propri diritti nei confronti della persona interessata.
Ponderazione degli interessi
V. Limitazioni in singoli casi
1 L'organo pubblico nega in tutto o in parte o differisce la comunica-
zione di informazioni se vi si oppone una disposizione legale o un in-
teresse pubblico o privato preponderante.
2 Sussiste in particolare un interesse pubblico se
a. l'informazione concerne posizioni in trattative contrattuali;
b. la comunicazione dell'informazione compromette il processo di for-
mazione dell'opinione dell'organo pubblico;
c. la comunicazione dell'informazione mette in pericolo l'efficacia di
misure d'inchiesta, di sicurezza o di vigilanza;
d. la comunicazione dell'informazione compromette le relazioni tra i
comuni, con un altro Cantone, con la Confederazione o con l'estero;
e. la comunicazione compromette la corretta esecuzione di concrete
misure amministrative.
3 Sussiste in particolare un interesse privato se la comunicazione
dell'informazione pregiudica la sfera privata di terzi.
Richiesta
VI. Procedura di accesso all'informazione
1 Chi desidera accedere a informazioni ai sensi dell'art. 20 cpv. 1, presenta
una domanda scritta.
2 L'organo pubblico può fornire oralmente informazioni in seguito a
richieste verbali.
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Legge sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD) 170.4
1. Il rifiuto del L’organo pubblico può rifiutare una domanda se essa si riferisce
domanda a informazioni già pubbliche e disponibili in modo adeguato. In
questo caso, deve indicare la fonte.
2. Se l’elaborazione della domanda comporta per l’organo pubblico
un onere sproporzionato, esso può subordinare l’accesso all’informazione
alla dimostrazione di un interesse degno di protezione da parte del richiedente.
1. Anhörung Will das öffentliche Organ Zugang zur Information gewäh- Anhörung
betroffener ren und betrifft das Gesuch Personendaten oder als vertraulich klassi- betroffener
Dritter fizierte Informationen, gibt das öffentliche Organ den betroffenen Drit- Dritter
ten Gelegenheit zur Stellungnahme innert angemessener Frist.
2. Betrifft das Gesuch besondere Personendaten, lehnt das öffent-
liche Organ das Gesuch ab, wenn die betroffenen Dritten dem Zugang
nicht ausdrücklich zustimmen.
---
1. **Audizione di terzi interessati**
Se l'organo pubblico intende concedere l'accesso all'informazione e la richiesta concerne dati personali o informazioni classificate come confidenziali, l'organo pubblico dà la possibilità ai terzi interessati di esprimere il loro parere entro un termine adeguato.
2. Se la richiesta concerne dati personali particolarmente sensibili, l'organo pubblico respinge la richiesta qualora i terzi interessati non acconsentano espressamente all'accesso.
1. L'organo pubblico emana una decisione formale (Verfügung) se intende negare, limitare o differire l'accesso all'informazione desiderata.
2. Se intende concedere l'accesso alle informazioni contro la volontà di terzi, lo comunica ai terzi interessati mediante una decisione formale (Verfügung).
1 L’organo pubblico concede l’accesso all’informazione entro 30 giorni
dalla ricezione della domanda o emana una decisione sulla limitazione
del diritto d’accesso.
2 Se l’organo pubblico non può rispettare tale termine, prima della sua
scadenza comunica al richiedente i motivi e la data in cui la decisione
sulla domanda sarà disponibile.
Ecco la traduzione in italiano
29 **Tariffe e Corrispettivi**
1 L'organo pubblico, di regola, non riscuote alcuna tariffa per l'evasione delle richieste dei privati.
2 Se l'evasione della richiesta comporta un onere considerevole e questo non è in un rapporto proporzionato con l'interesse pubblico, l'organo pubblico può imporre alla persona richiedente una tariffa adeguata. Ne comunica in anticipo a quest'ultima l'ammontare, indicando i motivi.
3 Se le informazioni si prestano a un utilizzo commerciale, può essere riscosso un corrispettivo che si orienta al mercato.
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VII. Incaricato o Incaricata della protezione dei dati
Posizione e
Stipendio
Personale
Gestione del
bilancio,
Controllo e
Contabilità
Incaricati nei
Comuni e nelle
Organizzazioni
30 1 Il Gran Consiglio elegge un’incaricata o un incaricato della protezione
dei dati per un periodo di quattro anni.28
2 Lo stipendio dell’incaricata o dell’incaricato della protezione dei dati
corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 27 dei dipendenti
cantonali.
3 L’incaricata o l’incaricato della protezione dei dati è indipendente. A
livello amministrativo, ella o egli è assegnato alla Direzione del Gran
Consiglio.
4 Il Gran Consiglio può destituire l’incaricata o l’incaricato della protezione
dei dati prima della scadenza del mandato, su proposta della sua Direzione,
in caso di gravi violazioni dei doveri d’ufficio o di insufficienza professionale.
Per tale decisione è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri del Gran
Consiglio.
4 1 Il diritto del personale del Cantone si applica alla o al
delegato/a e al suo personale. Sono fatte salve le disposizioni della pre-
sente legge.
2 La o il delegato/a è competente per le assunzioni e le promo-
zioni del suo personale nell'ambito del budget approvato dal Gran Con-
siglio.
3...
19 1 Il o la Responsabile è assoggettato/a alla legge sul controlling
e sulla contabilità (LCC)13 e alle ordinanze d’esecuzione del Consi-
glio di Stato relative a tale legge.
2 Egli o ella è equiparato/a al Consiglio di Stato per quanto concer-
ne le competenze di spesa. Gli artt. 19–25 LCC13 si applicano per analogia.
3 Il o la Responsabile gestisce una propria contabilità. Egli o ella
presenta annualmente al Gran Consiglio una panoramica sullo svi-
luppo delle prestazioni e delle finanze, una bozza di budget nonché il conto.
4 1 I comuni e le organizzazioni ai sensi del § 3 possono no-
minare propri incaricati. Il Consiglio di Stato può obbligare comuni
e organizzazioni con almeno 50000 abitanti a farlo.
2 I comuni e le organizzazioni ai sensi del § 3 disciplinano l'elezione
e l'organizzazione autonomamente. Essi garantiscono che gli incaricati
dispongano delle necessarie qualifiche professionali e siano indipendenti
nell'esercizio dei loro compiti e poteri. L'incaricato o l'incaricata cantonale
esercita l'alta vigilanza.
Legge sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)
La o il responsabile
a. supporta e consiglia gli organi pubblici in materia di protezione dei dati,
b. consiglia i privati sui loro diritti,
c. vigila sull'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati,
d. media tra le persone interessate e gli organi pubblici in caso di controversie relative alla protezione dei dati,
e. informa il pubblico sulle questioni relative alla protezione dei dati,
f. valuta atti normativi e progetti che concernono la protezione dei dati,
g. offre formazione e perfezionamento in materia di protezione dei dati.
1 Il o la Preposto/a può, presso gli organi pubblici, esercitare diritti
di controllo e, presso terzi incaricati ai sensi del § 6, indipendentemente da un eventuale obbligo di segreto, ottenere informazioni sul trattamento di dati, prendere visione dei dati e farsi presentare i trattamenti, nella misura in cui ciò sia necessario per la propria attività.
2 Gli organi pubblici e i terzi incaricati collaborano all'accertamento dei fatti.
**28 1 Raccomandazioni in caso di violazioni**
Se l'incaricato o l'incaricata constata una violazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati, formula una raccomandazione all'organo
pubblico in merito alle misure da adottare.
2 Se l'organo pubblico non segue una raccomandazione, ne informa l'in-
caricato o l'incaricata per la protezione dei dati, indicandone i motivi.
27 1 Se l’organo pubblico, in caso di violazione significativa delle dispo- Misure
sizioni in materia di protezione dei dati, non segue una raccomandazione, amministrative
il o la Preposto/a può disporre che il trattamento sia adattato, interrotto o
cessato in tutto o in parte e che i dati personali siano cancellati o distrutti in
tutto o in parte.
2 L’organo pubblico interessato può impugnare le decisioni del o della
Preposto/a mediante ricorso al Tribunale amministrativo. Le parti sono il o
la Preposto/a e l’organo pubblico interessato.
La o il responsabile collabora all’adempimento del compito di controllo Cooperazione
conformemente all’articolo 35 con gli organi degli altri Cantoni, della
Confederazione e dell’estero che svolgono gli stessi compiti.
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Compiti
Poteri
Raccomandazioni
Misure
amministrative
Cooperazione
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Obbligo del segreto professionale
La o il responsabile nonché i collaboratori sono tenuti alla medesima riservatezza riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività, come l'organo pubblico che le elabora.
Rapporto
La o il responsabile riferisce periodicamente all'organo elettorale in merito all'entità e ai punti focali delle attività, alle importanti constatazioni e valutazioni, nonché all'efficacia della legge. Il rapporto è pubblicato.
Protezione giuridica
20 1 Contro le decisioni della o del delegato in questioni di diritto del personale o amministrative può essere presentato ricorso alla delegazione amministrativa26 della Direzione del Consiglio cantonale.
2 L'obbligo di segretezza ai sensi del § 38 vale anche per le istanze di ricorso.
3 Per il resto, la protezione giuridica è regolata dalla legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 19599.
Trattamento di dati personali contrario al contratto
VIII. Disposizioni penali
1 Chi, in qualità di persona incaricata ai sensi del § 6, senza esplicita autorizzazione dell'organo pubblico committente, utilizza o rivela dati personali per sé o per altri, è punito con la multa.
2 L'istruzione e la decisione sulle contravvenzioni spettano agli Uffici del Prefetto.
IX. Disposizioni finali e transitorie
Diritto transitorio
Informazioni pregresse con dati personali particolari, che esistono al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere trattate o comunicate dall'organo pubblico durante cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 rispettivamente all'articolo 17 capoverso 1 lettera a.
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1 Nelle seguenti leggi l’espressione «legge sulla protezione dei dati» o «legge sulla
protezione dei dati personali» è sostituita dall’espressione «legge sull’informazione e
sulla protezione dei dati»
a. Legge sull’esternalizzazione di servizi informatici: § 3
cpv. 1 e 2,
b. Legge tributaria15: § 122 cpv. 2.
2 Nelle seguenti leggi l’espressione «dati personali degni di particolare protezione» o
«dati degni di particolare protezione» è sostituita dall’espressione «dati personali particolari»
a. Legge sull’esternalizzazione di servizi informatici: § 3
cpv. 1,
b. Legge sul controllo delle finanze14: § 25 cpv. 2.
abrogato il 6 giugno 1993.
diritto previgente
Adeguamento
a. Legge sul Comune (Legge comunale) del 6 giugno altri decreti
19265:...18
b. Legge sull'organizzazione e il regolamento interno del Con-
siglio cantonale (Legge sul Consiglio cantonale) del 5 aprile 19817: . . .18
c. Legge sulla protezione giuridica nelle questioni amministrative (Legge sulla
giustizia amministrativa) del 24 maggio 19599: . . .18
d. Legge sul rapporto di lavoro del personale statale (Legge sul
personale) del 27 settembre 199810: . . .18
e. Legge sulla cassa di assicurazione per il personale statale del
6 giugno 199311:...18
f. Legge sugli archivi del 24 settembre 19956: . . .18
g. Legge sui trasporti pubblici di persone del 6 marzo
198816:...18
h. Legge sul controlling e la contabilità (LCC) del 9 gennaio
200613: ...18
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Legge sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)
Disposizione transitoria alla modifica del 12 dicembre 2022
(RU 79, 157)
Qualora la modifica entri in vigore durante l'attuale periodo di carica della o del
Responsabile della protezione dei dati, il diritto precedente rimane applicabile fino al
termine dell'attuale periodo di carica.
1 RU 62, 121.
2 Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 (RU 63, 317).
3 FU 2005, 1283.
4 §§ 30–33 in vigore dal 1° giugno 2007 (RU 62, 136).
5 RS 131.1.
6 RS 170.6.
7 RS 171.1.
8 RS 172.71.
9 RS 175.2.
10 RS 177.10.
11 Obsoleta.
12 RS 211.1.
13 RS 611.
14 RS 614.
15 RS 631.1.
16 RS 740.1.
17 SR 235.1.
18 Per il testo, vedi RU 62, 121.
19 Versione secondo il § 44 lett. h della Legge sull'informazione e la protezione
dei dati del 12 febbraio 2007 (RU 62, 135; FU 2005, 1283). In vigore dal
1° ottobre 2008 (RU 63, 317).
20 Inserito dalla L sulla modifica del diritto cantonale di procedura amministrativa
del 22 marzo 2010 (RU 65, 390; FU 2009, 801). In vigore dal 1° luglio
2010.
21 Versione secondo la L del 12 aprile 2010 (RU 65, 518; FU 2009, 2315). In vigore
dal 1° settembre 2010.
22 Versione secondo la L sulla modifica dell'organizzazione delle autorità cantonali
e del diritto processuale cantonale in materia civile e penale per adeguarli ai
nuovi codici di procedura federali del 10 maggio 2010 (RU 65, 520, 570; FU 2009, 1489;
FU 2010, 513). In vigore dal 1° gennaio 2011.
14
Legge sull'informazione e la protezione dei dati (LIPD)
170.4
23 Versione secondo la Legge sul Consiglio cantonale del 17 dicembre 2012 (RU 68, 149; FU
2012, 189). In vigore dal 6 maggio 2013.
24 Abrogato dalla Legge sul Consiglio cantonale del 17 dicembre 2012 (RU 68, 149;
FU 2012, 189). In vigore dal 6 maggio 2013.
25 Versione secondo la Legge sul rafforzamento dei diritti di informazione delle
commissioni di vigilanza del 26 maggio 2014 (RU 69, 482; FU 2014-01-10). In vigore
dal 1° gennaio 2015.
26 Versione secondo la Legge sul Consiglio cantonale del 25 marzo 2019 (RU 74, 387). In vigore
dal 1° maggio 2020.
27 Inserito dalla L del 25 novembre 2019 (RU 75, 263; FU 2018-07-13). In
vigore dal 1° giugno 2020.
28 Versione secondo la L del 25 novembre 2019 (RU 75, 263; FU 2018-07-13). In
vigore dal 1° giugno 2020.
29 Versione secondo la L del 15 novembre 2021 (RU 77, 420; FU 2020-12-18). In
vigore dal 1° ottobre 2022.
30 Versione secondo la RCR sull'armonizzazione delle disposizioni giuridiche relative
all'Ombudsman, al capo del Controllo delle finanze e al Responsabile
della protezione dei dati del 12 dicembre 2022 (RU 79, 157;
FU 2022-07-15). In vigore dal 1° maggio 2024.
1.7.24 - 125
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