Ordinanza sulle competenze in materia di diritto degli stranieri (OCDS) (VZA)
Testo normativo (1 Articoli)
9 1 Per l’esecuzione dell’LStrI3 è competente l’Ufficio della migrazione,
nella misura in cui la legge e l’ordinanza non prevedano diversamente.
2 L’Ufficio dell’economia (AWI)11 rilascia le predecisioni relative al
mercato del lavoro ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 LStrI3.10
3 Le deroghe alla competenza dell’AWI¹¹ risultano dall’allegato.
Competenze
1 OS 66, 822; per la motivazione si veda ABI 2011, 2826.
2 Entrata in vigore: 1° dicembre 2011.
3 RS 142.20.
4 RS 142.201.
5 Obsoleto.
6 RS 142.31.
7 Versione secondo la decisione governativa del 14 dicembre 2016 (OS 72, 100; ABI 2016-12-23). In
vigore dal 1° aprile 2017.
8 Inserito dalla decisione governativa del 1° novembre 2017 (OS 73, 12; ABI 2017-11-10). In
vigore dal 1° febbraio 2018.
9 Versione secondo la decisione governativa del 28 novembre 2018 (OS 73, 525; ABI 2018-12-07).
In vigore dal 1° gennaio 2019.
10 Versione secondo la decisione governativa del 9 febbraio 2022 (OS 77, 135; ABI 2022-02-18). In
vigore dal 1° gennaio 2022.
11 Versione secondo la decisione governativa del 12 dicembre 2023 (OS 78, 546; ABI 2023-12-15).
In vigore dal 1° gennaio 2024.
1. 1. 24-123
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142.20 O sulle competenze nel diritto degli stranieri (OCS)
Allegato
Suddivisione dei compiti tra l’Ufficio dell’economia e l’Ufficio della migrazione
A. L’Ufficio della migrazione è competente anche per l’esame concernente il mercato del lavoro nei seguenti casi:7, 10
1. per i cittadini dell’UE o dell’AELS
a. rilascio e proroga di permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS (da 91 a 364 giorni consecutivi) per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente,
b. rilascio e proroga di permessi di soggiorno UE/AELS per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente,
c. rilascio e proroga di permessi per frontalieri UE/AELS,
d. attività lucrativa di alunni e studenti.
2. per i cittadini di Stati terzi
a. proroga di permessi di soggiorno secondo predecisione relativa al mercato del lavoro per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente e dipendente,
b. rilascio di permessi di lavoro ad artiste e artisti, nonché a musiciste e musicisti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 4 lett. b OCS,
c. rilascio di permessi di lavoro a dottorande e dottorandi, post-dottorande e post-dottorandi, ospiti accademici e per periodi sabbatici, ai sensi dell’art. 40 OCS.
2
O sulle competenze nel diritto degli stranieri (OCS)
B. L’Ufficio dell’economia¹ è competente per⁹, ¹⁰
142.20
1. la procedura di notifica per lavoratori distaccati, prestatori di servizi
indipendenti e lavoratori con attività lucrativa di breve durata presso
datori di lavoro svizzeri fino a tre mesi o 90 giorni lavorativi
nell’anno civile,
2. il rilascio di permessi di lavoro a prestatori di servizi UE/AELS che
intendono esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per più di 90
giorni lavorativi (art. 19a e 20a OCS),
3. la procedura di notifica per rifugiati riconosciuti e ammessi provvi-
soriamente, nonché per persone ammesse provvisoriamente (art. 61
Legge sull’asilo e art. 85a LStrI),
4. il rilascio di permessi di lavoro a cittadini di Stati terzi,
5. l’annullamento o la modifica delle condizioni relative al mercato del
lavoro (ad es. limitazioni temporali),
6. le questioni relative al numero dei contingenti e alla loro messa a
disposizione nel Cantone di Zurigo,
7. l’adozione di misure e sanzioni ai sensi dell’art. 122 LStrI.
1. 1. 24-123
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