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142.1 MERGLRH CH-ZH

Legge sulla registrazione degli abitanti e i registri degli abitanti (MERG) (MERG)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (34)

Testo normativo (34 Articoli)

In questo legge significano

a. Domicilio: quando una persona soggiorna in un comune con l'intenzione

di permanervi stabilmente, al fine di stabilirvi il centro

della propria vita riconoscibile a terzi,

b. Soggiorno: quando una persona soggiorna in un comune per uno

scopo determinato senza intenzione di permanervi stabilmente

per almeno tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno.

Definizioni

1. Rilascio di

certificati di

stato civile

L’ufficio dello stato civile del Comune di origine rilascia un certificato di origine ai suoi cittadini che si stabiliscono in un altro Comune della Svizzera.

2. Il Comune di domicilio rilascia un certificato di soggiorno alle persone che soggiornano in un altro Comune. Ne limita la validità.

B. Obblighi di notifica e di informazione

1. Obbligo di notifica personale al Comune politico (Comune) incombe a chi

a. vi si stabilisce (domicilio),

b. vi costituisce una dimora (residenza),

c. vi occupa locali per esercitare un'attività professionale,

d. si trasferisce all'interno del Comune o dell'edificio,

e. costituisce un ulteriore soggiorno in un altro Comune o lo abbandona,

f. abbandona il domicilio, la residenza o l'esercizio della professione ai sensi delle lett. a-c.

2. L'obbligo di notifica personale ai sensi del cpv. 1 incombe anche a chi soggiorna volontariamente in un'economia domestica collettiva ai sensi dell'art. 2 lett. a-bis dell'Ordinanza sull'armonizzazione dei registri del 21 novembre 2007 (OAR).

3. La persona soggetta all'obbligo di notifica segnala le modifiche dei dati registrati nel registro degli abitanti.

1.4.18-100

1

Obblighi di

notifica e di

informazione

a. Disposizioni generali

142.1 Registro del sistema informativo sull'abitante (RSA)

Chi si annuncia per il soggiorno è soggetto all'obbligo di notifica come segue

b. Obbligo di notifica

ripetuto in caso

di soggiorno

a. in caso di attività lucrativa: annualmente,

b. negli altri casi: ogni quattro anni.

1 Chi si annuncia in un Comune diverso da quello di origine,

c. documenti da

esibire presenta i seguenti documenti

d. obbligo di

informare

e. violazione dell'obbligo

di notifica o

di informare

a. per il domicilio: atto d'origine,

b. per la dimora: permesso di dimora.

2 Il Comune può esigere il deposito dei documenti esibiti.

1 La persona soggetta all’obbligo di notifica fornisce al comune in

modo veritiero e completo le informazioni sui dati registrati nel

registro degli abitanti. L’obbligo di fornire informazioni sussiste anche

qualora l’obbligo di notifica sia controverso.

2 Su richiesta, essa prova la correttezza delle proprie indicazioni,

in particolare con i seguenti documenti

a. passaporto o carta d’identità,

b. certificati di stato civile,

c. certificati di cittadinanza o di diritto di cittadinanza comunale,

d. contratto di locazione o attestato di abitazione,

e. contratto di compravendita dell’abitazione o dell’immobile da essa

occupato,

f. attestato di domicilio.

1. Se una persona non adempie al proprio obbligo di annuncio o di

informazione, il comune può richiedere informazioni ai datori di

lavoro, ai locatori, alle amministrazioni immobiliari e ai fornitori

di alloggio.

2. Le informazioni devono essere fornite gratuitamente.

Meldewesen und Einwohnerregister (MERG)

142.1

1 Obblighi di notifica per locatori, amministrazioni immobiliari e fornitori di alloggio

I (terzi) notificano al Comune l'entrata e l'uscita di inquilini terzi e di chi prende alloggio (aventi diritto all'uso). La notifica comprende le seguenti informazioni

a. Nome e indirizzo del terzo,

b. Indirizzo dell'edificio e numero ufficiale dell'abitazione,

c. Inizio o fine del diritto d'uso,

d. Nome, cognome e nazionalità degli aventi diritto all'uso,

e. Data di nascita e luogo di provenienza degli aventi diritto all'uso, qualora tali informazioni siano note al terzo.

2 L'obbligo di notifica di cui al cpv. 1 sussiste solo in relazione agli aventi diritto all'uso che sono personalmente soggetti all'obbligo di notifica ai sensi del § 3.

3 Gli aventi diritto all'uso sono tenuti a comunicare ai terzi nome, cognome e nazionalità.

**Il Catasto segnala al Comune le modifiche della proprietà di beni immobili.**

**Segnalazione di modifiche della proprietà**

Le notifiche secondo gli articoli 3, 4 e 8 devono essere effettuate entro 14 giorni dalla scadenza del termine di notifica dopo il sorgere dell'obbligo di notifica.

C. Registro degli abitanti

1 Le autorità comunali gestiscono il registro degli abitanti.

Competenza

2 Nel registro degli abitanti sono rilevati i seguenti identificatori e

caratteristiche delle persone annunciate

a. gli identificatori e le caratteristiche secondo l’articolo 6 della legge

del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LAR)14,

b. nomi e indirizzi delle persone titolari dell’autorità parentale,

c. il numero ufficiale dell’abitazione.

3 Il Consiglio di Stato può, con ordinanza, stabilire che ulteriori

identificatori e caratteristiche, necessari all’adempimento dei compiti

cantonali, siano rilevati nel registro degli abitanti.

4 Le autorità comunali possono, con atto normativo, stabilire che

ulteriori identificatori e caratteristiche, necessari all’adempimento

dei loro compiti, siano rilevati nel registro degli abitanti.

1.4.18-100

3

142.1

Annuncio di domicilio e registro degli abitanti (LARD)

Informazioni nel

comune

1 Le autorità di registrazione dei Comuni e gli enti responsabili, pubblici

o privati, delle opere industriali operanti sul loro territorio si

informano reciprocamente riguardo a

a. operazioni conformi al § 3 cpv. 1,

b. dati di contatto delle proprietarie e dei proprietari fondiari o delle

amministrazioni immobiliari da essi designate.

2 Lo scambio di informazioni avviene gratuitamente.

Numeri di

appartamento

a. Compiti dei

Comuni

b. Obblighi dei

proprietari fondiari

e delle

amministrazioni

immobiliari

1. I Comuni assegnano numeri (numeri civici ufficiali delle abitazioni) alle abitazioni che non possono essere identificate in modo univoco tramite l'indirizzo dell'edificio. Per le nuove costruzioni e per le modifiche che influiscono sul numero di abitazioni nell'edificio, l'assegnazione avviene nell'ambito della procedura di licenza edilizia o di collaudo finale.

2. I Comuni comunicano i numeri all'ufficio competente per la tenuta del registro cantonale degli edifici e delle abitazioni (GWR).

3. Essi comunicano i numeri ai proprietari di fondi.

1 Le proprietarie e i proprietari fondiari o le amministrazioni

immobiliari da essi designate comunicano al Comune i dati

necessari per l'attribuzione dei numeri ufficiali delle abitazioni

e per l'aggiornamento del GWR.

2 Essi, alla stipula di un contratto di locazione scritto, iscrivono

il numero ufficiale dell'abitazione nel contratto di locazione e

consegnano ai locatari un attestato d'abitazione con le seguenti

indicazioni

a. Nome e indirizzo della o del locatore, rispettivamente

dell'amministrazione immobiliare,

b. Indirizzo dell'edificio e numero ufficiale dell'abitazione,

c. Inizio del rapporto di locazione,

d. Cognome e nome della o del locatario.

3 Essi adempiono gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2

gratuitamente e conformemente alle direttive dell'Ufficio

di coordinamento ai sensi del § 30.

Comunicazioni elettroniche

1 I comuni rendono possibile la creazione e l'invio elettronico

delle segnalazioni di terzi.

2 Essi garantiscono una notifica di trasloco elettronica e la

verifica elettronica dell'identità delle persone soggette all'obbligo di notifica.

3 Il Consiglio di Governo disciplina l'attuazione in un'ordinanza,

in particolare l'applicazione di standard tecnici.

4

Sistema di notifica e registro degli abitanti (MERG)

142.1

**Svelamento di dati**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17-19, la comunicazione di dati è disciplinata dalla legislazione sulla protezione dei dati.

a. Principio

b. a enti pubblici

Organi nel

La Comune può concedere l'accesso al registro degli abitanti, in procedura di richiamo elettronico, agli enti pubblici ai sensi del § 3 della legge sull'informazione e la protezione dei dati del 12 febbraio 2007 (IDG)5.

1 Il Comune comunica a privati il nome, cognome, indirizzo e data di

arrivo e partenza di una persona dal registro degli abitanti.

2 Il luogo di arrivo e partenza, la data di nascita, il sesso, lo stato civile

e il luogo d’origine di una persona sono comunicati solo se un interesse

legittimo è reso credibile e non sussiste un interesse preponderante

contrario.

1. Il Comune può rendere noti dati ai sensi del § 18 di più persone a soggetti privati, ordinati secondo determinati criteri, se questi

a. vengono utilizzati per scopi ideali e

b. non vengono trasmessi ulteriori.

2. Il luogo di domicilio e di partenza non possono essere resi noti.

Le Comunità sono competenti per lo scambio di dati in caso di trasferimento

di domicilio ai sensi dell'art. 10 RHG e dell'art. 6 RHV.

in caso di trasferimento di domicilio

alla Confederazione

Il Consiglio di Stato disciplina tramite ordinanza l'attuazione della fornitura di dati all'Ufficio federale di statistica ai sensi della legislazione sull'armonizzazione dei registri e designa l'autorità competente per la fornitura dei dati.

D. Piattaforma cantonale per i dati relativi agli abitanti

1 La Sezione svolge le funzioni di piattaforma cantonale dei dati

relativi alla popolazione (KEP). Essa contiene una copia degli

identificatori e delle caratteristiche di cui al § 11 cpv. 2 e 3

nonché le seguenti informazioni relative alle persone domiciliate e

residenti nel Cantone

a. i diritti di voto attivi e passivi a livello federale, nonché

secondo il diritto cantonale e comunale;

b. i diritti di voto attivi e passivi in materia di enti ecclesiastici

riconosciuti;

c. l'esistenza di motivi di esclusione dal voto.

1.4.18-100

5

142.1 Sistema di notifica e registro della popolazione (MERG)

2 I dati delle persone che non hanno più domicilio né residenza nel

Cantone sono cancellati dopo dieci anni.

3 I Comuni notificano al Cantone i dati e le relative modifiche

tramite un'interfaccia elettronica.

17 1 I seguenti organi pubblici (destinatari dei dati) richiamano

i dati ai sensi del § 22 cpv. 1 elettronicamente dalla KEP e possono

farsi notificare modifiche dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario

per l'adempimento dei loro compiti legali

a. Uffici dello stato civile e di esecuzione, nonché autorità di protezione

dei minori e degli adulti, nell'ambito della loro competenza territoriale,

b. Autorità e amministrazione del Cantone, nonché la polizia comunale,

c. Organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato, nella misura

in cui sono incaricate dal Cantone dell'adempimento di compiti pubblici.

2 Gli enti ecclesiastici cantonali ai sensi della Legge sulle Chiese

del 9 luglio 20077 e le comunità ebraiche riconosciute ai sensi della

Legge sulle comunità ebraiche riconosciute del 9 luglio 20078

richiamano i dati ai sensi del § 22 cpv. 1 elettronicamente dalla KEP,

nella misura in cui ciò sia necessario per la registrazione dei loro membri.

3 I destinatari dei dati ai sensi del cpv. 1 lett. a, che svolgono compiti

per più comuni, e i destinatari dei dati ai sensi del cpv. 1 lett. b e del

cpv. 2 sono obbligati a richiamare i dati dalla KEP.

4 Il Consiglio di Stato designa in un'ordinanza

a. i destinatari di quei dati per i quali, ai sensi del § 3 IDG, solo in

ragione della loro importanza sussiste un particolare rischio di

violazione della personalità,

b. le categorie di dati richiamate da tali destinatari.

5 La Direzione competente per il sistema di notifica e i registri degli

abitanti (Direzione) tiene un elenco di tutti i destinatari dei dati e delle

categorie di dati da essi richiamate.

6 La comunicazione dei dati viene protocollata.

Per il confronto dei dati di una persona, il numero AVS nella KEP

è collegato all'identificatore della persona nella raccolta dati

del rispettivo fruitore dei dati. Il collegamento non deve essere

riconoscibile per i fruitori dei dati.

1 La Direzione comunica dati a un organo pubblico,

nella misura in cui questo abbia una base legale sufficiente per il trattamento

dei dati richiesti ai sensi del § 8 LD.

6

Sistema di notifica e registro degli abitanti (MERG) 142.1

2 Il richiedente dei dati comunica alla Direzione le modifiche

che incidono sul diritto al prelievo dei dati ai sensi del capoverso 1.

Il Consiglio di Stato disciplina, tramite ordinanza, misure di limitazione per garantire la proporzionalità della comunicazione dei dati.

1. Il Cantone assume i costi di implementazione e gestione dei gestori di costo KEP.

2. I Comuni assumono i costi per gli adattamenti dei loro sistemi per la trasmissione elettronica dei dati secondo l'articolo 22 capoverso 3 al Cantone. Essi comunicano i dati gratuitamente.

Il Cantone può confrontare i dati del KEP e del GWR con gli identificatori di edifici e abitazioni.

E. Organi di esecuzione del Cantone

1 La Direzione

a. esercita la vigilanza specialistica sul servizio anagrafico e sui

registri degli abitanti dei comuni,

b. gestisce la KEP ai sensi dei §§ 22–28,

c. gestisce il punto di coordinamento ai sensi del § 30.

2 Essa supporta e consiglia i comuni e terzi e controlla la qualità

dei dati elaborati dai comuni.

1 La sezione di coordinamento è responsabile di

a. il coordinamento e l'esecuzione dello scambio di dati tra Comuni,

Cantone e Confederazione,

b. il controllo di qualità dei dati nella KEP,

c. la definizione delle interfacce con la KEP presso i Comuni e

i destinatari dei dati.

2 Essa emana le direttive conformemente all'articolo 14 capoverso 3.

Direzione

Sezione di coordinamento

F. Disposizioni finali

1. Con la multa è punito chi

a. viola gli obblighi di notifica e di informazione secondo i §§ 3–10,

b. viola gli obblighi di collaborazione secondo il § 14,

c. quale privato viola le prescrizioni secondo il § 19 cpv. 1 lett. a e b.

2. Nei casi lievi si può rinunciare alla multa.

1.4.18-100

7

Disposizione

penale

142.1

Sistema di notifica e registro degli abitanti (SNRA)

Esecuzione

Il Consiglio di Stato disciplina i seguenti ambiti in un'ordinanza

a. la gestione dei registri degli abitanti, al fine di garantire l'adempimento

dei compiti,

b. la standardizzazione delle interfacce tecniche con i registri degli

abitanti e il trasporto dei dati nella PVE,

c. eccezioni all'obbligo o al diritto di ottenere dati dalla PVE.

Disposizione

transitoria

Modifica

del diritto

vigente

17 I soggetti che richiedono i dati secondo l'articolo 23 capoversi 2 e 3 sono obbligati a riceverli dalla KEP solo cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge.

8

1 RU 70, 407.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 (RU 70, 415).

3 BU 2014-10-31.

4 RS 131.1.

5 RS 170.4.

6 RS 175.2.

7 RS 180.1.

8 RS 184.1.

9 RS 211.1.

10 RS 230.

11 RS 232.3.

12 RS 550.1.

13 RS 631.1.

14 RS 431.02.

15 RS 431.021.

16 Il testo è riportato in RU 70, 407.

17 Versione conformemente alla Legge ecclesiastica del 28 agosto 2017 (RU 73,

117; BU 2016-09-23). In vigore dal 1° aprile 2018.

**Sistema di notificazione e registro degli abitanti (MERG)**

**Allegato**

Le seguenti leggi sono modificate come segue

1. La Legge comunale del 6 giugno 19264: . . .16

2. La Legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 19596: . . .16

3. La Legge sull’organizzazione giudiziaria e delle autorità nel

processo civile e penale del 10 maggio 20109: . . .16

4. La Legge di introduzione del Codice civile svizzero del 2 aprile

201110: . . . 16

5. La Legge di introduzione del diritto di protezione dei minori e degli

adulti del 25 giugno 201211: ...16

6. La Legge di polizia del 23 aprile 200712: . . .16

7. La Legge tributaria dell’8 giugno 199713: . . .16

142.1

1.4.18-100

9

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