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132.1 FAGLPF CH-ZH

Legge sul perequazione finanziaria (FAG) (FAG)

41 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (41)

Testo normativo (41 Articoli)

**Oggetto**

Questo Gesetz regelt den Finanzausgleich zwischen den poli- Gegenstand

tisches Gesetz disciplina la perequazione finanziaria tra i Comuni politici, i Comuni scolastici e il Cantone.

1 Il perequazione finanziaria consente ai comuni di finanziare l'adempimento dei loro compiti necessari e garantisce che i moltiplicatori d'imposta comunali non si discostino in modo significativo l'uno dall'altro.

2 Essa si limita a ridurre le differenze nelle condizioni finanziarie dei comuni che questi non possono influenzare.

3 È finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti, nonché con fondi del Fondo stradale.

Principi

Di seguito la traduzione in italiano

1 La perequazione finanziaria è configurata in modo tale da

a. sostenere l'utilizzo conforme alla legge, parsimonioso, economico, a. Contenuto

efficace e sostenibile dei mezzi messi a disposizione dei comuni

per l'adempimento dei loro compiti necessari;

b. rafforzare l'autonomia comunale;

c. migliorare la pianificabilità dei compiti comunali e del loro finanziamento;

d. promuovere i presupposti per una concorrenza leale tra i comuni;

e. adattarsi ai cambiamenti del quadro finanziario, in particolare

alla ripartizione dei compiti e delle entrate tra Cantone e comuni;

f. tenere conto della capacità di prestazione dei comuni e della

concorrenza intercantonale tra le sedi.

1. 1. 12-75

1

132.1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

b. Sanzioni

Rapporto

con la nuova

perequazione

finanziaria

della

Confederazione

Compensabilità,

contributi di

modesta entità

Compensazione

del rincaro

Definizioni

2 I contributi sono erogati ai comuni, in linea di principio, senza vincolo di destinazione; fatti salvi, per la perequazione degli oneri dei centri, i contributi nel settore della cultura ai sensi del § 28 cpv. 2.

3 I contributi possono essere subordinati a condizioni.

1. Qualora un comune non rispetti i principi generali di contabilità

e di gestione finanziaria, influenzando così i contributi di perequazione

finanziaria che lo riguardano, la Direzione gli fissa un termine per

porre rimedio alle carenze.

2. La Direzione può trattenere i contributi fino al soddisfacimento di eventuali

condizioni.

3. Qualora le carenze non possano essere eliminate, la Direzione

adegua i contributi di conseguenza.

Il Cantone assicura alle Comuni un adeguato perequazione degli oneri. Le Comuni non hanno diritto a prestazioni derivanti dalla perequazione finanziaria della Confederazione e dalla collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

1 I crediti fondati su questa legge tra il Cantone e un Comune sono compensabili.

2 I contributi inferiori a fr. 1000 non vengono né versati né riscossi.

1. Qualora la presente legge preveda per uno strumento di perequazione finanziaria l'adeguamento all'inflazione, esso è effettuato in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo.

2. È determinante l'indice al termine del secondo anno civile precedente l'anno di perequazione. La base è l'indice al termine del secondo anno civile precedente l'entrata in vigore della presente legge.

In questo Legge, si intende per

a. Anno di compensazione: L'anno civile in cui i contributi vengono

erogati o riscossi.

b. Anno di riferimento: L'anno civile i cui valori sono determinanti per

la misurazione dei contributi.

c. Aliquota fiscale complessiva del Comune: La somma delle aliquote

fiscali del comune politico e dei comuni scolastici. Se all'interno

dello stesso comune esistono gruppi di contribuenti per i quali si

applicano diverse aliquote fiscali, è determinante la media ponderata

delle aliquote fiscali con la forza fiscale assoluta.

d. Media cantonale delle aliquote fiscali complessive: La media pon-

derata delle aliquote fiscali complessive dei comuni con la forza

fiscale assoluta. I valori della Città di Zurigo non vengono in

questo caso presi in considerazione.

2

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF) 132.1

e. Numero di abitanti: La popolazione di un ente alla fine dell'anno

civile.

f. Forza fiscale assoluta di un comune: Il gettito delle imposte comu-

nali generali, incluse le imposte supplementari, convertito a un'aliquota

fiscale del 100%.

g. Forza fiscale relativa di un comune: La forza fiscale assoluta di un

comune divisa per il numero di abitanti.

h. Media cantonale della forza fiscale relativa: La somma della forza

fiscale assoluta di tutti i comuni divisa per il numero di abitanti

del Cantone. I valori della Città di Zurigo non vengono in questo

caso presi in considerazione.

i. Indice dell'aliquota fiscale: La media cantonale delle aliquote fiscali

complessive nell'anno di riferimento divisa per la media cantonale

delle aliquote fiscali complessive nel secondo anno precedente

l'entrata in vigore della presente Legge.

1 Competenza e procedura

Il perequazione finanziaria è eseguita dalla Direzione del Consiglio di

Stato competente per i Comuni (Direzione).

2 La Direzione comunica per tempo ai Comuni politici i contributi

previsti affinché possano essere inseriti nei bilanci.

3 Essa versa i contributi a metà dell'anno di perequazione; sono

fatte salve le sovvenzioni e i prelievi della perequazione delle risorse

ai sensi dei §§ 13 e 16, nonché i versamenti dei contributi per la

perequazione individuale degli oneri speciali ai sensi del § 26 cpv. 4.

4 I pagamenti avvengono tra il Cantone e i Comuni politici.

2. Parte: Strumenti della perequazione finanziaria

1. Sezione: Perequazione delle risorse

A. Disposizioni generali

1 Lo scopo del livellamento delle risorse è ridurre l’obiettivo e le differenze

tra le aliquote fiscali complessive dei comuni. Esso assicura che il

potere fiscale relativo sia almeno il 95% della media cantonale

(soglia di livellamento).

2 Comprende i sussidi alle risorse per i comuni finanziariamente deboli

e i prelievi di risorse dai comuni finanziariamente forti.

1. 1. 12-75

3

132.1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

B. Sussidio alle risorse

Diritto

Misurazione

Pagamento

Obbligo

Misurazione

1 Comuni politici la cui forza fiscale relativa è inferiore al

limite di perequazione, hanno diritto a un sussidio sulle risorse.

2 Comuni scolastici hanno nei confronti dei comuni politici

diritto a una quota del sussidio sulle risorse.

1 L'ammontare del sussidio per risorse dipende dalla differenza tra la

forza fiscale relativa del comune e il limite di perequazione ed è pro-

porzionale al numero di abitanti nonché all'aliquota d'imposta com-

plessiva. Determinante è la formula 1 dell'allegato 1 della presente

legge.

2 La quota dei comuni scolastici è determinata in base al rapporto tra

l'aliquota d'imposta del comune scolastico e l'aliquota d'imposta com-

plessiva del comune. Se un comune scolastico non comprende l'intero

territorio del comune politico, è inoltre considerato il rapporto tra la

forza fiscale assoluta del comune scolastico sul territorio del comune

politico e la forza fiscale assoluta del comune politico. Determinante è

la formula 2 dell'allegato 1 della presente legge.

3 L'anno di riferimento è il secondo anno civile precedente l'anno di

perequazione.

La Direzione versa i contributi ai Comuni politici

entro la fine di ottobre dell'anno di compensazione.

C. Prelievo delle risorse

1 La perequazione delle risorse avviene per i comuni politici

la cui forza fiscale relativa supera la media cantonale di oltre il 10%

(limite di prelievo).

2 I comuni politici hanno nei confronti dei comuni scolastici il

diritto a partecipare alla perequazione delle risorse.

1. L'ammontare del prelievo di risorse dipende dalla differenza tra la forza fiscale relativa del Comune e il limite di prelievo ed è proporzionale al numero degli abitanti, all'aliquota di prelievo del 70% nonché all'indice del moltiplicatore d'imposta. Determinante è la formula 3 dell'allegato 1 della presente legge.

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

132.1

2. La quota dei Comuni scolastici è determinata dal rapporto tra il moltiplicatore d'imposta del Comune scolastico e il moltiplicatore d'imposta complessivo del Comune. Se un Comune scolastico non comprende l'intero territorio del Comune politico, si tiene conto inoltre del rapporto tra la forza fiscale assoluta del Comune scolastico sul territorio del Comune politico e la forza fiscale assoluta del Comune politico. Determinante è la formula 4 dell'allegato 1 della presente legge.

3. L'anno di riferimento è il secondo anno civile precedente l'anno di perequazione.

Le Direzione riscuote i prelievi dai Comuni politici annualmente entro la fine di settembre dell'anno di compensazione.

2. Sezione: Compensazione demografica per oneri speciali

Der demografische Sonderlastenausgleich gleicht die beson- Ziel

deren Lasten einer politischen Gemeinde infolge eines hohen Anteils

an Einwohnerinnen und Einwohnern unter 20 Jahren aus.

**Obiettivo**

Il conguaglio degli oneri speciali demografici compensa gli oneri speciali di un comune dovuti a un'elevata percentuale di abitanti di età inferiore ai 20 anni.

1 Hanno diritto al beneficio i comuni politici in cui la quota di

residenti di età inferiore a 20 anni sul numero totale di residenti

del comune supera la quota corrispondente nel Cantone di 1,1

volte (soglia di ammissibilità). I valori della città di Zurigo non

sono presi in considerazione.

2 I comuni il cui moltiplicatore d'imposta totale è pari o inferiore

a 0,75 volte la media cantonale non hanno diritto al beneficio.

3 I comuni scolastici hanno diritto, nei confronti dei comuni

politici, a una partecipazione ai versamenti di compensazione.

Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e la struttura mantenuta

132.1 Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

**1** I Comuni politici ricevono, per il numero di abitanti sotto i 20 anni superiore alla soglia di diritto di cui all'articolo 18 capoverso 1, un importo forfettario di Fr. 12000. Questo importo si adegua annualmente al rincaro.

**2** I Comuni politici con un moltiplicatore d'imposta complessivo pari o superiore a 1,3 volte la media cantonale ricevono il contributo completo secondo la formula 5a dell'allegato 1 della presente legge.

**3** I Comuni politici con un moltiplicatore d'imposta complessivo inferiore a 1,3 volte, ma superiore a 0,75 volte la media cantonale, ricevono un contributo linearmente ridotto secondo la formula 5b dell'allegato 1 della presente legge.

**4** Il Comune politico coinvolge i Comuni scolastici nella compensazione dei carichi speciali demografici secondo il rapporto tra il numero di allievi del Comune scolastico e il numero di persone sotto i 20 anni del Comune politico. Determinante è la formula 5c dell'allegato 1 della presente legge.

**5** L'anno di computo è il secondo anno civile precedente l'anno di perequazione.

Determinazione

Scopo

Diritto

Determinazione

3a Sezione: Compensazione dei carichi speciali geografici e topografici

Il perequativo speciale oneri geografico-topografici compensa

gli oneri speciali di un Comune dovuti alla sua bassa densità di popolazione e alle sue difficili condizioni topografiche.

1 Hanno diritto al sussidio i comuni politici

a. la cui densità di popolazione è inferiore a 150 persone per chilometro

quadrato; oppure

b. in cui oltre il 15% della superficie comunale presenta una pendenza

superiore al 35% (indice di pendenza).

2 I comuni il cui moltiplicatore d'imposta totale è pari o inferiore a 0,75 volte la media cantonale non hanno diritto al sussidio.

1 L'ammontare del contributo è direttamente proporzionale all'indice

di pendenza e alla popolazione del Comune e inversamente propor-

zionale alla sua densità demografica. Il contributo viene adeguato

annualmente al rincaro.

2 I Comuni politici con una moltiplicazione d'imposta totale pari o

superiore a 1,3 volte la media cantonale ricevono il contributo intero

conformemente alla formula 6a dell'allegato 1 della presente legge.

3 I Comuni politici con una moltiplicazione d'imposta totale inferiore

a 1,3 volte, ma superiore a 0,75 volte la media cantonale, ricevono un

contributo linearmente ridotto conformemente alla formula 6b dell'alle-

gato 1 della presente legge.

4 L'anno di commisurazione è il secondo anno civile precedente l'anno

di perequazione.

6

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

Sezione 4: Perequazione individuale degli oneri speciali

132.1

Il conguaglio individuale degli oneri speciali compensa oneri speciali di un comune che

a. non possono essere da esso influenzati e

b. non sono coperti né dal conguaglio demografico degli oneri speciali né dal conguaglio geografico-topografico degli oneri speciali.

1. Anpruchsberechtigt sind politische Gemeinden, die im Berechtigung

Ausgleichsjahr einen Gesamtsteuerfuss festsetzen müssen, der über

dem Ausgleichssteuerfuss liegt.

Hanno diritto all'indennizzo i comuni politici che nell'anno di compensazione devono fissare un'aliquota fiscale complessiva superiore all'aliquota fiscale di compensazione.

2. Der Ausgleichssteuerfuss entspricht dem 1,3-Fachen des Kan-

tonsmittels der Gesamtsteuerfüsse des zweiten dem Ausgleichsjahr

vorangehenden Kalenderjahres.

L'aliquota fiscale di compensazione corrisponde a 1,3 volte la media cantonale delle aliquote fiscali complessive del secondo anno civile precedente l'anno di compensazione.

3. Die Städte Zürich und Winterthur haben keinen Anspruch auf

individuellen Sonderlastenausgleich.

Le città di Zurigo e Winterthur non hanno diritto a un'indennità individuale per oneri speciali.

1. I carichi sono compensati secondo il § 23, nella misura in cui essi conducono a spese di determinazione che superano la soglia di compensazione.

2. Al di sopra della soglia di compensazione si trova quella parte delle spese di un Comune che esso non potrebbe coprire con l'aliquota d'imposta di compensazione ai sensi del § 24 cpv. 2.

3. L'anno di determinazione è l'anno di compensazione.

1 Comuni politici che richiedono contributi dalla procedura individuale

di perequazione degli oneri speciali devono quantificare e comprovare

nel dettaglio gli oneri particolari. Essi presentano alla Direzione

tutta la documentazione necessaria per la verifica con i progetti di

budget entro e non oltre la fine di agosto dell'anno precedente

l'anno di perequazione.

2 La Direzione stabilisce provvisoriamente l'importo del contributo

e lo versa al Comune.

3 La determinazione definitiva del contributo avviene dopo la verifica

del conto comunale. La Direzione sottopone la proposta di determinazione

al consiglio di esperti per un parere.

4 Pagamenti ed eventuali rimborsi ai sensi del cpv. 3 avvengono 30 giorni

dopo il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

5 Per eventi straordinari durante l'anno di perequazione, i contributi

possono essere fatti valere fino alla fine di marzo dell'anno successivo

all'anno di perequazione.

1 Il Comitato consultivo tecnico assiste la Direzione nell'esecuzione

del perequazione individuale degli oneri speciali.

1. 1. 12-75

7

132.1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

2 Il Consiglio di Stato elegge due rappresentanti del Cantone e

due rappresentanti dei Comuni.

3 I rappresentanti eleggono una persona esterna, indipendente e

competente come presidente del Comitato consultivo.

4 Qualora gli oneri speciali dei Comuni riguardino ambiti di

competenza di altre Direzioni del Consiglio di Stato, queste sono invitate

a esprimere un parere.

Comitato

consultivo tecnico

Scopo e

attuazione

Misurazione

a. Zurigo

b. Winterthur

Sezione 5: Perequazione degli oneri dei centri delle città di Zurigo

e Winterthur

1 La perequazione degli oneri dei centri urbani mira a un'adeguata

indennità forfettaria per gli oneri e le prestazioni particolari

delle città di Zurigo e Winterthur.

2 Essa avviene sotto forma di un contributo generale non vincolato

a destinazione e di un contributo vincolato a destinazione per l'ambito della

cultura, la cui entità corrisponde a una percentuale del contributo complessivo.

1 Il perequazione degli oneri del centro per la Città di Zurigo ammonta a

412,2 milioni di franchi. Esso si adegua al rincaro.

2 La quota destinata alla cultura ammonta al 10,7%.

1. Il conguaglio degli oneri di centro per la città di Winterthur ammonta a 86 milioni di franchi. Esso si adegua al rincaro.

2. La quota culturale vincolata ammonta al 6,9%.

Rapporto sull'efficacia

Parte 3: Disposizioni finali e transitorie

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio almeno ogni

quattro anni un rapporto sull'esecuzione e l'efficacia della presente

legge.

2 Il rapporto fornisce informazioni su

a. il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel

periodo precedente,

b. le modifiche nella ripartizione dei compiti pubblici tra Cantone e

Comuni, nonché le conseguenti ripercussioni sul margine di

manovra e sulle finanze dei Comuni,

8

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

132.1

c. lo sviluppo delle risorse dei Comuni e il loro onere derivante

dall'adempimento dei compiti necessari.

3 Se le differenze di risorse o l'onere dei Comuni sono cambiati

in modo significativo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio

una revisione della legge che tenga conto delle nuove circostanze.

La legge concernente i contributi statali ai comuni e la perequazione finanziaria dell'11 settembre 1966 è abrogata.

**Il diritto previgente è modificato conformemente all'allegato 2.**

1 Nell’anno di entrata in vigore della nuova legge (anno di pere-

quazione), la capacità fiscale, conformemente all’articolo 8 lettera f–h,

è calcolata sulla base della media del quarto, terzo e secondo anno

civile precedenti l’anno di perequazione.

2 I valori del quarto e terzo anno civile conformemente al capoverso

1 sono attualizzati, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo,

al secondo anno civile precedente l’anno di perequazione.

3 Le imposte suppletive conformemente all’articolo 8 lettera f non

sono incluse.

Abrogazione del

diritto previgente

Modifica del

diritto previgente

Determinazione

della capacità

fiscale nell’anno

di entrata in

vigore

1. **Perequazione transitoria**

La perequazione transitoria facilita i comuni con un carico fiscale particolarmente elevato nel passaggio dalla precedente alla nuova legge sulla perequazione finanziaria e concede loro tempo sufficiente per gli adeguamenti necessari.

a. Obiettivo

2. La perequazione transitoria sarà erogata per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

1 Hanno diritto a un conguaglio transitorio i comuni b. Diritto

politici che, nonostante i contributi provenienti dagli altri strumenti della presente

legge per equilibrare il loro bilancio, dovrebbero riscuotere un'aliquota fiscale

complessiva superiore all'aliquota fiscale complessiva determinante conformemente

ai capoversi 2 e 3 (eccedenza dell'aliquota fiscale).

2 L'aliquota fiscale complessiva determinante corrisponde, nell'anno dell'entrata

in vigore della presente legge e nell'anno successivo, all'aliquota fiscale

massima, quale è stata fissata, nell'ultimo anno di validità della legge sulla

perequazione finanziaria dell'11 settembre 19666, conformemente al § 27

capoverso 2.

3 Per gli anni successivi, l'aliquota fiscale complessiva determinante è

fissata come segue

a. a partire dall'inizio del terzo anno, all'aliquota media cantonale

complessiva, aumentata del fattore 1,25;

b. a partire dall'inizio del quinto anno, all'aliquota media cantonale

complessiva, aumentata del fattore 1,35.

1. 1. 12-75

9

132.1 Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

4 Per la media cantonale è determinante il secondo anno civile precedente

l'anno di perequazione.

5 Le città di Zurigo e Winterthur non hanno diritto a un conguaglio

transitorio.

c. Determinazione

1 Viene compensato l'intero avanzo dell'aliquota d'imposta.

2 Il Comune deve compiere sforzi propri e ragionevoli per ridurre

l'onere fiscale attuale e futuro; ciò include, in particolare, la coo-

perazione o l'unione con altri Comuni.

3 Per le spese e la rinuncia a entrate che contraddicono il capoverso 2

o i principi di cui al § 3, si applica il § 4.

4 Anno di riferimento è l'anno di compensazione.

d. Procedura

Fondi esistenti

a. Fondo

investimenti

b. Fondo di

compensazione

Rinuncia a

riduzioni

nella per-

equazione fiscale

Il procedimento per i Comuni che rivendicano contributi dalla com-

pensazione transitoria si basa analogamente sul § 26 cpv. 1–4,

tuttavia senza la partecipazione del Consiglio consultivo specialistico e senza il versamento di importi arretrati.

1 Il fondo investimenti di cui all'articolo 19 della Legge sul perequazione

finanziaria dell'11 settembre 1966 viene abrogato nell'anno di entrata in

vigore della presente legge.

2 I pagamenti di contributi già promessi vengono imputati al conto dello

Stato nell'anno dell'erogazione.

**I mezzi del Fondo di Compensazione ai sensi del § 9 della Legge sulla Perequazione Finanziaria dell'11 settembre 1966º sono impiegati per il finanziamento della compensazione transitoria.**

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird auf die Kürzung

und Rückforderungen von Beiträgen des Steuerkraftausgleichs gemäss

§§ 9-18 des Finanzausgleichsgesetzes vom 11. September 19666 verzich-

tet.

1 OS 66, 747.

2 Inkrafttreten: 1. Januar 2012.

3 ABI 2009, 172.

4 ABI 2010, 1015.

5 LS 131.1.

6 LS 132.1.

7 LS 132.2.

10

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

132.1

8 LS 412.100.

9 LS 440.1.

10 LS 700.1.

11 LS 711.1.

12 LS 722.1.

13 LS 722.2.

14 LS 724.11.

15 LS 730.1.

16 LS 810.1.

17 LS 851.1.

18 LS 852.1.

19 Text siehe OS 66, 747.

20 Aufgehoben (OS 66, 524).

21 Aufgehoben (OS 65, 613).

1. 1. 12-75

11

132.1

Anhang 1

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Formel 1

Ressourcenzuschuss an politische Gemeinden (§§ 10–13)

Der Ressourcenzuschuss Z an eine politische Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Zi;t = (SKRkM;t−2 × 95% – SKRi;t−2) × Ei;t-2 × GSFi;t-2

Legende

Ei;t-2 Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde i

im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

SKRi;t-2 Relative Steuerkraft der ausgleichsberechtigten politischen Gemeinde

i im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und g)

SKRKM;t-2 Kantonsmittel der relativen Steuerkraft im Bemessungsjahr t–2 (§ 8

lit. b und h)

GSFi;t-2 Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t-2

(§ 8 lit. b und c)

Formel 2

Anteil von Schulgemeinden am Ressourcenzuschuss

(§§ 11 Abs. 2 und 12 Abs. 2)

Der Anteil einer Schulgemeinde u am Ressourcenzuschuss Z einer politischen

Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Zu;t = Zi;t × (SFu;t-2 / GSFi;t−2) × (SKAu;t–2 / SKAi;t−2)

Legende

SKAi;t-2 Absolute Steuerkraft der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr

t-2 (§ 8 lit. b und f)

SKAu;t-2 Absolute Steuerkraft der Schulgemeinde u auf dem Gebiet der poli-

tischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und f)

GSFi;t-2 Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t-2

(§ 8 lit. b und c)

SFu;t-2 Steuerfuss der Schulgemeinde u im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b)

Zi;t Ressourcenzuschuss an die politische Gemeinde i im Ausgleichsjahr t

(§ 8 lit. a)

12

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

132.1

Formel 3

Ressourcenabschöpfung bei politischen Gemeinden (§§ 14–16)

Die Ressourcenabschöpfung A bei einer politischen Gemeinde i beträgt im Aus-

gleichsjahr t

Ai;t

= (SKRi;t-2 - SKRkM;t–2 × 110%) × 70% × Ei;t−2 × (GSFкм;t–2 / GSFKM;-2)

Legende

Ei;t-2

Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde i

im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

SKRi;t-2

Relative Steuerkraft der ausgleichspflichtigen politischen Gemeinde i

im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und g)

SKRKM;t-2 Kantonsmittel der relativen Steuerkraft im Bemessungsjahr t–2 (§ 8

lit. b und h)

GSFKM;t-2 Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Bemessungsjahr t-2 (§ 8

lit. b, d und i)

GSFKM;-2

Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im zweiten der Inkraftsetzung

dieses Gesetzes vorangehenden Jahr (§ 8 lit. d und i)

Formel 4

Anteil von Schulgemeinden an der Ressourcenabschöpfung

(§§ 14 Abs. 2 und 15 Abs. 2)

Der Anteil einer Schulgemeinde u an der Ressourcenabschöpfung A einer politi-

schen Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Au;t

= Ai;t × (SFu;t-2 / GSFi;t−2 ) × (SKAu;t−2 / SKAi;t−2)

Legende

Ai;t

Ressourcenabschöpfung bei der politischen Gemeinde i im Aus-

gleichsjahr t (§ 8 lit. a)

SKAi;t-2

Absolute Steuerkraft der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr

t-2 (§ 8 lit. b und f)

SKAu;t-2

Absolute Steuerkraft der Schulgemeinde u auf dem Gebiet der poli-

tischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und f)

GSFi;t-2

Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t-2

(§ 8 lit. b und c)

SFu;t-2

Steuerfuss der Schulgemeinde u im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b)

1. 1. 12-75

13

132.1

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Formeln 5a, 5b und 5c

Demografischer Sonderlastenausgleich (§§ 17–19)

Formel 5a

Der volle Beitrag Bv, des demografischen Sonderlastenausgleichs an eine politische

Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Bvı;t = [(P–20i;t–2 / Ei;t–2) – (P–20K;t–2 / EK;t–2) × 110%] × Eı;t–2 × PP0 × (It–2 / I-2)

Formel 5b

Der gekürzte Beitrag Bg des demografischen Sonderlastenausgleichs an eine poli-

tische Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Bgt;t = Bvt;t – Bvt;t × (GSFkm,t–2 × 1,3 – GSFi,t–2) / GSFkm,t–2 × 0,55

Formel 5c

Der Anteil der Schulgemeinde Bau am Beitrag des demografischen Sonderlasten-

ausgleichs an die politische Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Bau;t = Bvı;t × (Su;t-2 / P–20i;t-2)

Legende

Bi;t

Beitrag an die politische Gemeinde i für den demografischen Sonder-

lastenausgleich im Ausgleichsjahr t (§ 8 lit. a)

Eit-2

Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde i

im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

Ekt-2

Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons ohne Stadt

Zürich im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

GSFi,t-2

Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t-2

(§ 8 lit. b und c)

GSFKM,t-2 Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Bemessungsjahr t-2 (§ 8

lit. b und d)

It-2

Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise am Ende des Be-

messungsjahres t–2 (§ 8 lit. b und § 7)

I-2

Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise am Ende des zwei-

ten Jahres vor Inkraftsetzung dieses Gesetzes (§ 7)

PPO

Pauschale pro Einwohnerin oder Einwohner unter 20 Jahren im Jahr

der Inkraftsetzung dieses Gesetzes (§ 19 Abs. 1)

P-20i;t-2

Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner (Personen) unter 20 Jahren

der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

14

Finanzausgleichsgesetz (FAG) 132.1

P-20K;t-2 Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner (Personen) unter 20 Jahren

des Kantons ohne Stadt Zürich im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

Su;t-2 Zahl der Schülerinnen und Schüler der Schulgemeinde im Schuljahr,

das im Bemessungsjahr t–2 beginnt (§ 8 lit. b)

Formeln 6a und 6b

Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich (§§ 20–22)

Formel 6a

Der volle Beitrag B∨ des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs einer

politischen Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Bvi;t = (400 - Di,t-2 + 15 × Si;t-2 × 100) × Ei;t−2 × (It-2 /1-2)

Formel 6b

Der gekürzte geografisch-topografische Sonderlastenausgleich Bg einer politischen

Gemeinde i beträgt im Ausgleichsjahr t

Bgi;t = Bvi;t - Bvi;t × (GSFkm,t–2 × 1,3 – GSFi,t–2) / GSFkm,t–2 × 0,55

Legende

Bvi;t Voller Beitrag des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs

an die politische Gemeinde i im Ausgleichsjahr t (§ 8 lit. a)

Di,t-2 Bevölkerungsdichte der politischen Gemeinde i in Einwohnerinnen und

Einwohnern pro Quadratkilometer im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b)

Ei;t-2 Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde i

im Bemessungsjahr t–2 (§ 8 lit. b und e)

It-2 Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise am Ende des Be-

messungsjahres t–2 (§ 8 lit. b und § 7)

I-2 Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise am Ende des zwei-

ten Jahres vor Inkraftsetzung dieses Gesetzes (§ 7)

Si;t-2 Anteil des Gebietes der politischen Gemeinde i mit einer Hangneigung

über 35% (Steigungsindex)

GSFi,t-2 Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde i im Bemessungsjahr t-2

(§ 8 lit. b und c)

GSFKM,t-2 Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Bemessungsjahr t-2 (§ 8

lit. b und d)

1. 1. 12-75 15

132.1

Anhang 2

Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Änderung bisherigen Rechts (§ 33)

a. Das Gemeindegesetz vom 6. Juni 19265 wird wie folgt geändert: . . .19

b. Das Staatsbeitragsgesetz vom 1. April 19907 wird wie folgt geän-

dert:...19

c. Das Volksschulgesetz vom 7. Februar 20058 wird wie folgt geän-

dert:...19

d. Das Kulturförderungsgesetz vom 1. Februar 1970º wird wie folgt

geändert: ...19

e. Das Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht

vom 7. September 197510 wird wie folgt geändert: . . .19

f. Das Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezem-

ber 197411 wird wie folgt geändert: . . .19

g. Das Strassengesetz vom 27. September 198112 wird wie folgt geän-

dert: ...19

h. Das Einführungsgesetz zum Nationalstrassengesetz vom 24. März

196313 wird wie folgt geändert: . . . 19

i. Das Wasserwirtschaftsgesetz vom 2. Juni 199114 wird wie folgt geän-

dert:...19

j. Das Energiegesetz vom 19. Juni 198315 wird wie folgt geändert: . . .19

k. Das Gesetz über das Gesundheitswesen (Gesundheitsgesetz) vom

4. November 1962 (vgl. Anhang zum Gesundheitsgesetz vom

2. April 200716) wird wie folgt geändert:20

1. Das Sozialhilfegesetz vom 14. Juni 198117 wird wie folgt geän-

dert:...19

m. Das Gesetz über die Jugendhilfe vom 14. Juni 198118 wird wie folgt

geändert: ...19

n. Das Gesetz über die Beitragsleistungen des Staates für Alters-

heime sowie Heime, Eingliederungsstätten und Werkstätten für

Invalide vom 4. März 197321

16

---

Dopo l'entrata in vigore della presente legge si rinuncia alla

riduzione e al recupero dei contributi del perequazione della

forza fiscale ai sensi degli §§ 9–18 della legge sulla perequazione

finanziaria dell'11 settembre 19666.

1 RU 66, 747.

2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012.

3 Bollettino Ufficiale 2009, 172.

4 Bollettino Ufficiale 2010, 1015.

5 RS 131.1.

6 RS 132.1.

7 RS 132.2.

10

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

132.1

8 RS 412.100.

9 RS 440.1.

10 RS 700.1.

11 RS 711.1.

12 RS 722.1.

13 RS 722.2.

14 RS 724.11.

15 RS 730.1.

16 RS 810.1.

17 RS 851.1.

18 RS 852.1.

19 Testo vedi RU 66, 747.

20 Abrogato (RU 66, 524).

21 Abrogato (RU 65, 613).

1. 1. 12-75

11

132.1

Allegato 1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

Formula 1

Contributo di risorse ai comuni politici (§§ 10–13)

Il contributo di risorse Z a un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Zi;t = (SKRkM;t−2 × 95% – SKRi;t−2) × Ei;t-2 × GSFi;t-2

Legenda

Ei;t-2 Numero di abitanti del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

SKRi;t-2 Forza fiscale relativa del comune politico i avente diritto alla perequazione nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e g)

SKRKM;t-2 Media cantonale della forza fiscale relativa nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e h)

GSFi;t-2 Moltiplicatore d’imposta totale del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e c)

Formula 2

Quota dei comuni scolastici nel contributo di risorse

(§§ 11 cpv. 2 e 12 cpv. 2)

La quota di un comune scolastico u nel contributo di risorse Z di un comune politico

i ammonta nell’anno di perequazione t a

Zu;t = Zi;t × (SFu;t-2 / GSFi;t−2) × (SKAu;t–2 / SKAi;t−2)

Legenda

SKAi;t-2 Forza fiscale assoluta del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e f)

SKAu;t-2 Forza fiscale assoluta del comune scolastico u sul territorio del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e f)

GSFi;t-2 Moltiplicatore d’imposta totale del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e c)

SFu;t-2 Moltiplicatore d’imposta del comune scolastico u nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b)

Zi;t Contributo di risorse al comune politico i nell’anno di perequazione t (§ 8 lett. a)

12

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

132.1

Formula 3

Prelievo di risorse dai comuni politici (§§ 14–16)

Il prelievo di risorse A da un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Ai;t

= (SKRi;t-2 - SKRkM;t–2 × 110%) × 70% × Ei;t−2 × (GSFкм;t–2 / GSFKM;-2)

Legenda

Ei;t-2

Numero di abitanti del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

SKRi;t-2

Forza fiscale relativa del comune politico i obbligato alla perequazione nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e g)

SKRKM;t-2 Media cantonale della forza fiscale relativa nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e h)

GSFKM;t-2 Media cantonale dei moltiplicatori d’imposta totali nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b, d e i)

GSFKM;-2

Media cantonale dei moltiplicatori d’imposta totali nel secondo anno precedente l’entrata in vigore della presente legge (§ 8 lett. d e i)

Formula 4

Quota dei comuni scolastici nel prelievo di risorse

(§§ 14 cpv. 2 e 15 cpv. 2)

La quota di un comune scolastico u nel prelievo di risorse A di un comune politico

i ammonta nell’anno di perequazione t a

Au;t

= Ai;t × (SFu;t-2 / GSFi;t−2 ) × (SKAu;t−2 / SKAi;t−2)

Legenda

Ai;t

Prelievo di risorse dal comune politico i nell’anno di perequazione t (§ 8 lett. a)

SKAi;t-2

Forza fiscale assoluta del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e f)

SKAu;t-2

Forza fiscale assoluta del comune scolastico u sul territorio del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e f)

GSFi;t-2

Moltiplicatore d’imposta totale del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e c)

SFu;t-2

Moltiplicatore d’imposta del comune scolastico u nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b)

1. 1. 12-75

13

132.1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

Formule 5a, 5b e 5c

Compensazione speciale degli oneri demografici (§§ 17–19)

Formula 5a

Il contributo pieno Bv, della compensazione speciale degli oneri demografici a un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Bvı;t = [(P–20i;t–2 / Ei;t–2) – (P–20K;t–2 / EK;t–2) × 110%] × Eı;t–2 × PP0 × (It–2 / I-2)

Formula 5b

Il contributo ridotto Bg della compensazione speciale degli oneri demografici a un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Bgt;t = Bvt;t – Bvt;t × (GSFkm,t–2 × 1,3 – GSFi,t–2) / GSFkm,t–2 × 0,55

Formula 5c

La quota del comune scolastico Bau nel contributo della compensazione speciale degli oneri demografici al comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Bau;t = Bvı;t × (Su;t-2 / P–20i;t-2)

Legenda

Bi;t

Contributo al comune politico i per la compensazione speciale degli oneri demografici nell’anno di perequazione t (§ 8 lett. a)

Eit-2

Numero di abitanti del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

Ekt-2

Numero di abitanti del Cantone senza la città di Zurigo nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

GSFi,t-2

Moltiplicatore d’imposta totale del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e c)

GSFKM,t-2 Media cantonale dei moltiplicatori d’imposta totali nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e d)

It-2

Stato dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine dell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e § 7)

I-2

Stato dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine del secondo anno precedente l’entrata in vigore della presente legge (§ 7)

PPO

Importo forfettario per abitante sotto i 20 anni nell’anno di entrata in vigore della presente legge (§ 19 cpv. 1)

P-20i;t-2

Numero di abitanti (persone) sotto i 20 anni del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

14

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF) 132.1

P-20K;t-2 Numero di abitanti (persone) sotto i 20 anni del Cantone senza la città di Zurigo nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

Su;t-2 Numero di allieve e allievi del comune scolastico nell’anno scolastico che inizia nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b)

Formule 6a e 6b

Compensazione speciale degli oneri geografico-topografici (§§ 20–22)

Formula 6a

Il contributo pieno B∨ della compensazione speciale degli oneri geografico-topografici di un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Bvi;t = (400 - Di,t-2 + 15 × Si;t-2 × 100) × Ei;t−2 × (It-2 /1-2)

Formula 6b

La compensazione speciale ridotta degli oneri geografico-topografici Bg di un comune politico i ammonta nell’anno di perequazione t a

Bgi;t = Bvi;t - Bvi;t × (GSFkm,t–2 × 1,3 – GSFi,t–2) / GSFkm,t–2 × 0,55

Legenda

Bvi;t Contributo pieno della compensazione speciale degli oneri geografico-topografici al comune politico i nell’anno di perequazione t (§ 8 lett. a)

Di,t-2 Densità di popolazione del comune politico i in abitanti per chilometro quadrato nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b)

Ei;t-2 Numero di abitanti del comune politico i nell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b ed e)

It-2 Stato dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine dell’anno di riferimento t–2 (§ 8 lett. b e § 7)

I-2 Stato dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine del secondo anno precedente l’entrata in vigore della presente legge (§ 7)

Si;t-2 Quota del territorio del comune politico i con una pendenza superiore al 35% (indice di pendenza)

GSFi,t-2 Moltiplicatore d’imposta totale del comune politico i nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e c)

GSFKM,t-2 Media cantonale dei moltiplicatori d’imposta totali nell’anno di riferimento t-2 (§ 8 lett. b e d)

1. 1. 12-75 15

132.1

Legge sulla perequazione finanziaria (LPF)

Allegato 2

Modifica del diritto vigente (§ 33)

a. La legge sui comuni del 6 giugno 19265 è modificata come segue: . . .19

b. La legge sui contributi statali del 1° aprile 19907 è modificata come segue: ...19

c. La legge sulla scuola popolare del 7 febbraio 20058 è modificata come segue: ...19

d. La legge sulla promozione della cultura del 1° febbraio 1970º è modificata come segue: ...19

e. La legge sulla pianificazione del territorio e sul diritto pubblico delle costruzioni del 7 settembre 197510 è modificata come segue: . . .19

f. La legge di applicazione della legge sulla protezione delle acque dell’8 dicembre 197411 è modificata come segue: . . .19

g. La legge sulle strade del 27 settembre 198112 è modificata come segue: ...19

h. La legge di applicazione della legge sulle strade nazionali del 24 marzo 196313 è modificata come segue: . . . 19

i. La legge sulla gestione delle acque del 2 giugno 199114 è modificata come segue: ...19

j. La legge sull’energia del 19 giugno 198315 è modificata come segue: . . .19

k. La legge sulla sanità pubblica (legge sanitaria) del 4 novembre 1962 (cfr. allegato alla legge sanitaria del 2 aprile 200716) è modificata come segue:20

l. La legge sull’aiuto sociale del 14 giugno 198117 è modificata come segue: ...19

m. La legge sull’aiuto alla gioventù del 14 giugno 198118 è modificata come segue: ...19

n. La legge sui contributi dello Stato per le case per anziani nonché case, centri di integrazione e officine per invalidi del 4 marzo 197321

16

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