Decisione sulla delega di competenze decisionali della Direzione dell'interno all'Ufficio delle foreste e della fauna selvatica - Caccia
Testo normativo (5 Articoli)
1. Le seguenti competenze spettanti alla Direzione degli Interni nell'ambito della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi selvatici e degli uccelli sono delegate all'Ufficio per le Foreste e la Fauna (§ 3 cpv. 1 cifra 3 del Regolamento concernente l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione statale del Cantone di Zugo del 2 ottobre 2018)
a) * §§ 4 e 5 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi selvatici e degli uccelli (legge cant. sulla caccia) del 25 ottobre 1990 riguardanti il rilascio, il rifiuto e il ritiro del permesso di caccia;
b) * ...
c) * ...
d) * ...
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g) * ...
h) * ...
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j) * ...
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n) * ...
o) * § 6 cpv. 1 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi selvatici e degli uccelli (regolamento sulla caccia) del 15 gennaio 2019 riguardante l'emissione di carte ospiti con o senza arma per la caccia alla piccola selvaggina;
p) * § 7 cpv. 1 del regolamento sulla caccia riguardante il rilascio di permessi speciali;
q) * § 11 cpv. 2 del regolamento sulla caccia riguardante la proroga delle limitazioni diurnali della caccia;
r) * § 17 cpv. 3 del regolamento sulla caccia riguardante l'autorizzazione alla ricerca della selvaggina con cani da caccia a fini di addestramento o esame;
s) * § 25 cpv. 2 del regolamento sulla caccia riguardante l'autorizzazione per la riduzione della distanza minima dai recinti rispetto al bosco;
t) * § 28 cpv. 1 del regolamento sulla caccia riguardante l'autorizzazione per l'alimentazione della fauna selvatica;
u) * § 29 cpv. 2 del regolamento sulla caccia riguardante l'autorizzazione all'immissione di animali selvatici;
v) * § 30 cpv. 1 del regolamento sulla caccia riguardante l'adozione di misure contro la diffusione e la proliferazione di animali estranei o nocivi alla fauna;
w) * § 33 cpv. 2, 3, 4 e 6 del regolamento sulla caccia riguardante l'autorizzazione dell'autotutela in caso di danni imminenti causati dalla fauna selvatica;
x) * § 35 cpv. 1 e 2 e § 37 cpv. 1 del regolamento sulla caccia riguardante l'assegnazione di contributi per misure di prevenzione e compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica e la relativa procedura vigente.
1. Le seguenti competenze attribuite alla Direzione degli Interni nell'ambito della legislazione sulla pesca sono delegate all'Ufficio per le Foreste e la Fauna (§ 3 comma 1 n. 3 del Regolamento concernente l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione statale del Cantone di Zugo del 2 ottobre 2018)
a) § 14 della Legge sulla pesca del 26 gennaio 1995 relativo alla concessione in affitto delle aree di pesca e della pesca con reti flottanti;
b) § 16 comma 1 della Legge sulla pesca relativo alle prestazioni finanziarie per la promozione della pesca fino a un importo di 150'000 franchi;
c) § 18 comma 1 lett. c della Legge sulla pesca relativo al rilascio di autorizzazioni per interventi tecnici ai sensi dell'art. 8 della Legge federale sulla pesca (LFP) del 21 giugno 1991, nonché all'ordinazione di misure per impianti tecnici ai sensi degli artt. 9 e 10 LFP.
1. Le seguenti competenze attribuite alla Direzione dell'Interno nell'ambito della legislazione forestale vengono delegate all'Ufficio per le Foreste e la Caccia (§ 3 comma 1 punto 3 del Regolamento concernente l’organizzazione e le competenze dell’amministrazione statale del Cantone di Zugo del 2 ottobre 2018)
a) * ...
b) * ...
c) * §§ 6 comma 1 e 29 comma 1 lett. c della Legge d’Applicazione della Legge Forestale (EG Waldgesetz) nonché § 6 comma 1 della Legge sulla Pianificazione e Costruzione (PBG) del 26 novembre 1998 riguardo al rilascio di permessi per costruzioni e impianti forestali nel bosco e compiti di polizia edilizia;
d) * §§ 6 comma 2 e 29 comma 1 lett. d EG Waldgesetz nonché § 6 comma 1 PBG riguardo al rilascio di permessi per piccole costruzioni e impianti non forestali nel bosco e compiti di polizia edilizia;
e) * §§ 6 comma 4 e 29 comma 1 lett. n EG Waldgesetz nonché § 6 comma 2 lett. b PBG riguardo al consenso per l'ingegneria idraulica forestale;
f) §§ 17 comma 2 e 29 comma 1 lett. h EG Waldgesetz riguardo alle decisioni sulle richieste di alienazione di bosco comunale o suddivisione del bosco (§§ 17 comma 2 frase 1 e 3), qualora non sia competente la Direzione dell’Economia (§§ 17 comma 2 frase 2);
g) § 19 comma 1 EG Waldgesetz in combinazione con § 3 comma 3 lett. b e § 14 comma 1 e 2 della Legge sulla Protezione della Natura e del Paesaggio del 1 luglio 1993 riguardo alla sottoscrizione dei contratti di tutela forestale con i proprietari del bosco rispettivamente all’emanazione delle relative disposizioni nonché alla redazione di piani di utilizzo, manutenzione o gestione;
h) * § 20 comma 1 EG Waldgesetz riguardo all’affidamento di incarichi fino a un importo di Fr. 150'000.-;
i) * ...
i.1) * ...
i.2) * ...
j) * ...
k) * ...
l) * ...
m) * ...
n) * ...
o) § 29 comma 1 lett. e EG Waldgesetz riguardo all’adozione di misure forestali per la protezione da eventi naturali;
p) § 29 comma 1 lett. f EG Waldgesetz riguardo alla limitazione permanente dell'accesso al bosco e dell’esercizio di attività disturbanti nel bosco;
q) * ...
r) * § 6 comma 2 lett. a PBG riguardo all’approvazione per permessi eccezionali relativi alla riduzione della distanza forestale.
1. Le seguenti competenze attribuite alla Direzione degli Interni nell'ambito del regolamento sul posizionamento delle imbarcazioni sono delegate all'Ufficio delle foreste e della fauna selvatica (§ 3 comma 1 cifra 3 del Regolamento concernente l'organizzazione e le competenze dell'amministrazione statale del Canton Zugo del 2 ottobre 2018)
a) § 9b comma 1 del Regolamento sull'avviamento e il posizionamento delle imbarcazioni (Regolamento sul posizionamento delle imbarcazioni, BSVO) del 17 dicembre 1974 riguardante l'accettazione delle notifiche e delle prove che non sussiste il pericolo di introduzione di organismi nocivi;
b) § 9b comma 2 del Regolamento sull'avviamento e il posizionamento delle imbarcazioni (Regolamento sul posizionamento delle imbarcazioni, BSVO) del 17 dicembre 1974 riguardante il rilascio di autorizzazioni per la messa in acqua di imbarcazioni soggette a immatricolazione, che in precedenza sono state utilizzate in acque cantonali, extraterritoriali o straniere, inclusa la competenza al rilascio dell'autorizzazione;
c) * § 9c comma 1 del Regolamento sull'avviamento e il posizionamento delle imbarcazioni (Regolamento sul posizionamento delle imbarcazioni, BSVO) del 17 dicembre 1974 riguardante la stipula di accordi con i titolari di impianti di pulizia delle imbarcazioni e dei punti di messa in acqua concessi sulla pulizia delle imbarcazioni da mettere in acqua;
d) * § 3 comma 1 del Regolamento sulla messa in acqua delle imbarcazioni (Regolamento sulla messa in acqua) del 18 febbraio 2025 riguardante il rilascio di un permesso di messa in acqua per il Lago Ägeri;
e) * § 3 comma 2 del Regolamento sulla messa in acqua delle imbarcazioni (Regolamento sulla messa in acqua) del 18 febbraio 2025 riguardante l'accettazione della domanda per ottenere un permesso di messa in acqua per il Lago Ägeri;
f) * § 3 comma 3 del Regolamento sulla messa in acqua delle imbarcazioni (Regolamento sulla messa in acqua) del 18 febbraio 2025 riguardante l'accettazione della notifica per la messa in acqua dell'imbarcazione in un altro corpo idrico;
g) * § 3 comma 4 del Regolamento sulla messa in acqua delle imbarcazioni (Regolamento sulla messa in acqua) del 18 febbraio 2025 riguardante il rilascio del permesso di messa in acqua in caso di cambio di corpo idrico.
1. Questo provvedimento entra in vigore il 1º gennaio 2012. Alla stessa data viene abrogato il provvedimento relativo alla delega delle competenze decisionali della Direzione degli Interni nel settore della caccia all'Ufficio della Pesca e della Caccia del 29 aprile 2003.