Legge sulla pubblicazione degli atti legislativi e sul Foglio ufficiale del Cantone di Zugo (Publikationsgesetz, PublG-ZG) - Principio (PublG-ZG)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Gli atti normativi devono essere pubblicati nella «Raccolta Ufficiale delle Leggi e degli altri Atti del Cantone di Zugo» (GS), ordinata cronologicamente, nonché nella «Raccolta Legislativa Consolidata» (BGS).
2. ...
1. Nella GS e nella BGS devono essere inclusi in particolare
a) * la costituzione cantonale, le leggi e le deliberazioni di carattere generale del consiglio cantonale;
b) * i decreti di carattere generale del consiglio governativo e di altri organi e istanze incaricati di funzioni normative;
c) i decreti non di carattere generale che si rivolgono a un pubblico più ampio;
d) * le deliberazioni di spesa del consiglio cantonale e del consiglio governativo che contengono disposizioni di carattere generale;
e) gli statuti di associazioni di scopo il cui inserimento è di interesse generale;
f) gli accordi con la Confederazione, i concordati e altri trattati inter-cantonali e decreti di organi inter-cantonali che contengono disposizioni di carattere generale;
g) le concessioni e altri contratti di diritto pubblico che contengono disposizioni di carattere generale;
h) * tutte le modifiche dei decreti pubblicati nella GS e nella BGS.
1. Non sono da includere nel GS e nel BGS
a) emanazioni non obbligatoriamente vincolanti, come i fascicoli tecnici, le direttive interne dell'amministrazione, i regolamenti e le istruzioni, nonché i piani di studio;
b) delibere relative al preventivo, al tasso di imposizione e alla contabilità statale;
c) delibere di spesa senza disposizioni di carattere obbligatorio generale;
d) delibere relative all’approvazione di emanazioni dei comuni o di altre corporazioni;
e) atti amministrativi caso per caso;
f) emanazioni che, per effetto di norme speciali, devono essere pubblicate in altro modo;
g) emanazioni che, per interesse superiore dello Stato, devono rimanere segrete.
1. Qualora sussista un interesse particolare, possono essere inclusi nella GS e nella BGS anche i decreti esclusi ai sensi del § 3.
1. Gli atti possono essere pubblicati solo con titolo e riferimento o fonte di consultazione se
a) sono pubblicati in una pubblicazione accessibile al pubblico e gratuita in Svizzera; o
b) a causa della loro natura particolare, non sono adatti alla pubblicazione nella GS e nella BGS.
1. La Cancelleria di Stato emette la GS e la BGS in formato elettronico e mantiene i registri.
2. La Cancelleria di Stato deve garantire l'immutabilità delle GS e BGS pubblicate con effetto legale attraverso misure adeguate.
3. Le due raccolte (GS e BGS) sono equivalenti.
1. La Cancelleria di Stato corregge nella GS e nella BGS errori e formulazioni che alterano il significato e che non corrispondono alla decisione dell'organo emanante.
2. Gli errori e le formulazioni che alterano il significato sono
a) errori grammaticali, ortografici e di rappresentazione;
b) numeri e numerazioni errati;
c) riferimenti sbagliati;
d) incongruenze terminologiche.
3. Le rettifiche formali alla Costituzione del Cantone di Zugo, così come alle leggi e ai decreti del Consiglio del Cantone, avvengono secondo le disposizioni del decreto del Consiglio del Cantone concernente il regolamento del Consiglio del Cantone.
1. Il Bollettino Ufficiale del Cantone di Zugo serve alla pubblicazione con effetto legale di decreti e testi ufficiali, in particolare ordinanze e avvisi, delle autorità legislative, esecutive e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2. ...
3. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato solitamente una volta alla settimana.
1. I decreti sono validi solo se pubblicati secondo le disposizioni di questa legge. Resta riservato l'articolo 3 di questa legge.
2. I decreti e i testi ufficiali pubblicati secondo le disposizioni di questa legge si considerano noti.
3. Quando i decreti e i testi ufficiali sono stati pubblicati eccezionalmente ai sensi dell'articolo 11, resta aperta agli interessati la possibilità di dimostrare che non ne erano a conoscenza e che, nonostante la dovuta diligenza, non potevano esserne a conoscenza.
1. La Gazzetta Ufficiale appare in formato elettronico (Gazzetta Elettronica) e in formato stampato (Gazzetta Stampata).
2. La Gazzetta Elettronica costituisce la base per la Gazzetta Stampata.
3. La Gazzetta Elettronica è la versione determinante. Se la Gazzetta Elettronica non può essere pubblicata, il Consiglio di Governo stabilisce la versione determinante.
1. La Cancelleria di Stato pubblica il Bollettino Ufficiale. Essa rende nota la pagina Internet su cui viene pubblicato il Bollettino Ufficiale Elettronico.
2. Il Consiglio di Governo può affidare a terzi, mediante contratto, la pubblicazione del Bollettino Ufficiale Elettronico e del Bollettino Ufficiale Cartaceo, congiuntamente o separatamente.
1. Tutti i decreti che vengono inclusi nel GS e nel BGS devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.
2. Se non vi è un interesse generale per una pubblicazione completa, nel Bollettino P è sufficiente indicare il titolo del decreto e indicare che esso può essere visionato presso la Cancelleria di Stato, oppure, nel Bollettino E, è sufficiente fornire il riferimento o la fonte per il GS e il BGS.
3. Nel Bollettino Ufficiale vengono pubblicati anche altri testi ufficiali, in particolare disposizioni e notifiche, la cui pubblicazione è prescritta per legge.
4. Nel Bollettino Ufficiale possono essere pubblicati ulteriori testi ufficiali se vi è un sufficiente interesse pubblico.
5. Il Bollettino P può contenere, accanto alla parte ufficiale, anche una parte non ufficiale con annunci («Foglio Mercato»). Nella parte non ufficiale non possono essere pubblicati annunci contrari alla legge e alla morale. In caso di controversia, decide la Cancelleria di Stato.
6. Le autorità possono utilizzare un altro mezzo di pubblicazione in casi speciali, purché la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale non sia prescritta per legge.
7. Chi dispone la pubblicazione di decreti e testi ufficiali nel Bollettino Ufficiale è responsabile del contenuto della pubblicazione.
8. Il regolamento designa gli uffici competenti per la pubblicazione di decreti e testi ufficiali (Uffici notificatori).
9. La pubblicazione di decreti e testi ufficiali è gratuita per gli uffici notificatori.
1. Pubblicazioni ai sensi di questa legge possono contenere dati personali e dati personali particolarmente meritevoli di protezione secondo § 2 comma 1 lett. a e b della Legge sulla protezione dei dati del 28 settembre 2000, nella misura in cui ciò sia necessario per una pubblicazione prescritta da una legge.
2. Il regolamento stabilisce i periodi durante i quali le pubblicazioni possono essere reperite tramite una funzione di ricerca. Esso tiene in particolare considerazione gli interessi del pubblico e gli interessi privati.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i dettagli per evitare, per quanto possibile, l'indicizzazione e l'archiviazione presso motori di ricerca e servizi di archiviazione su Internet.
1. La consultazione del Bollettino Ufficiale Elettronico e il suo scaricamento per l'elaborazione individuale sono gratuiti.
2. L'ultima versione del Bollettino Ufficiale P può essere ottenuta gratuitamente presso la Cancelleria di Stato, l'Archivio di Stato e i comuni di residenza.
3. Il Consiglio di Governo designa le autorità, gli uffici e altri enti ai quali la Raccolta delle Leggi, la Raccolta delle Leggi Cantonali e il Bollettino Ufficiale vengono consegnati gratuitamente in forma stampata.
1. La consegna del Bollettino Ufficiale Elettronico e del Bollettino Ufficiale Cartaceo è regolata dalle disposizioni pertinenti della Legge sugli Archivi del 29 gennaio 2004.
2. La consegna del Bollettino Ufficiale Elettronico all'Archivio di Stato avviene mediante formati di dati idonei per l'archiviazione.
1. I decreti cantonali entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale, salvo disposizione contraria relativa alla loro entrata in vigore.
1. Su istruzione del Consiglio di Stato, le comunicazioni straordinarie possono avvenire in forma adeguata.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
1a. La pubblicazione e la revoca dei decreti di necessità sono disciplinate dalla Legge sulla protezione della popolazione (Legge sulla protezione della popolazione, BevSG) del 26 settembre 2019[6].
2. Le comunicazioni straordinarie, così come l'entrata in vigore, l'applicazione o la revoca dei decreti di necessità, non sono vincolate alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Questa deve essere effettuata nel prossimo Bollettino Ufficiale disponibile.
1. Il calendario statale e gli elenchi delle autorità informano sull'organizzazione vigente delle autorità e dell'amministrazione, nonché sulla loro composizione personale.
2. La Cancelleria di Stato pubblica le pagine Internet su cui appaiono in forma elettronica il calendario statale e gli elenchi delle autorità.
3. Dalle iscrizioni nel calendario statale e negli elenchi delle autorità non possono essere derivati né diritti né obblighi.