Legislator Giurisprudenza & Legislazione
151.2 CH-ZG

Legge sullo statuto dei membri del Consiglio di Stato - Principio

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zugo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. Tempo pieno Please let me know if you need further translation or any specific section translated.

1. I membri del Consiglio di Governo esercitano il loro mandato a tempo pieno.

1. Tempo pieno Please let me know if you need further translation or any specific section translated.

1. I membri del Consiglio di Governo non possono assumere incarichi incompatibili con i doveri o la posizione dell'ufficio.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

2. Incompatibili con l'incarico di Consigliere di Governo sono in particolare

a) * altre attività lucrativi;

b) * mandati di consigliere d'amministrazione, direttore e di controllo privati;

c) * funzioni direttive in associazioni e loro sezioni, fatte salve le disposizioni del comma 3;

d) * mandati in organi legislativi ed esecutivi comunali.

3. Il Consiglio di Governo può autorizzare i suoi membri ad assumere funzioni direttive in organizzazioni culturali, senza scopo di lucro e sportive. L'assunzione di funzioni direttive in partiti politici, ad eccezione delle presidenze di partito, è consentita a ciascun membro.

1. Tempo pieno Please let me know if you need further translation or any specific section translated.

1. Tutti i legami d'interesse devono essere resi pubblici in un registro continuamente aggiornato dalla Cancelleria di Stato.

Retribuzione

1. Lo stipendio del Consigliere di Stato ammonta a Fr. 279’744.-.

2. I membri del Consiglio di Stato hanno lo stesso diritto agli adeguamenti per il caro vita, agli assegni familiari e agli assegni per i figli come i funzionari a tempo pieno.

3. Il Landammann o la Frau Landammann riceve un’indennità del 10 percento, il Vice Landammann o la Frau Vice Landammann ne riceve una del 5 percento dello stipendio.

4. Tutti gli onorari e le indennità (inclusi i gettoni di presenza) derivanti da mandati eseguiti da un membro del Consiglio di Stato per conto del Cantone devono essere versati nella cassa dello Stato.

Retribuzione

1. Ai membri del Consiglio di Governo viene corrisposto un rimborso spese forfettario pari al 5 percento dello stipendio. Tale rimborso copre tutte le spese relative a viaggi di servizio, vitto, alloggio ecc. all'interno del territorio nazionale.

Prevenzione

1. In caso di cessazione dall'incarico prima del compimento del 65º anno d'età a causa di non rielezione non imputabile, è concessa a carico del tesoro statale un'indennità di fine servizio sotto forma di continuazione parziale dello stipendio. Questa ammonta a 6 mensilità. La base di calcolo è l'ultimo stipendio lordo percepito, inclusi l'indennità di adeguamento al costo della vita e le indennità sociali, senza però considerare l'indennità di Landammann e di Stadthalter.

a) * ...

b) * ...

2. L'indennità di fine servizio viene a cadere con la percezione di una pensione di cassa pensione.

3. Se la cessazione dall'incarico è dovuta a una grave violazione dei doveri d'ufficio o a un crimine o reato del membro del consiglio di governo, l'indennità di fine servizio è ridotta, completamente negata o totalmente o parzialmente reclamata. Competente per la riduzione, la negazione o il totale o parziale reclamo dell'indennità di fine servizio è il consiglio di governo.

4. L'indennità di fine servizio è ridotta di un reddito ottenuto o di un diritto nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione nei 6 mesi successivi alla cessazione dall'incarico. Un reddito del genere deve essere segnalato immediatamente all'ufficio del personale.

Prevenzione

1. I membri del Consiglio di Governo sono assicurati presso la Cassa Pensione di Zug secondo le disposizioni della Legge sulla cassa pensione.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

Disposizioni finali

1. La deliberazione del Consiglio Cantonale concernente il regolamento interno del Consiglio Cantonale del 1° dicembre 1932 è modificata come segue

Disposizioni finali

1. I paragrafi 7 e 8 della legge sulla posizione giuridica dei membri del consiglio di governo nella versione originale del 1º febbraio 1990 continuano a valere per

a) gli ex membri del consiglio di governo che hanno lasciato l'incarico dal 1º gennaio 1991 e prima dell'entrata in vigore di questa modifica legislativa;

b) i membri del consiglio di governo che al momento dell'entrata in vigore di questa modifica legislativa sono in carica e che lasceranno l'incarico al più tardi alla fine della corrente durata in carica (31 dicembre 1998); essi possono, al momento di lasciare l'incarico senza diritto alla pensione, continuare la loro assicurazione presso la cassa pensioni alle condizioni secondo il § 8 lett. e della nuova legge; in questo caso, la prestazione di libero passaggio al momento di lasciare l'incarico sarà convertita in un saldo di risparmio secondo il § 7 della legge sulla cassa pensioni.

2. Per i membri del consiglio di governo che al momento dell'entrata in vigore di questa modifica legislativa sono in carica e restano in carica oltre la fine della corrente durata in carica, si applica la seguente regolamentazione

a) A partire dall'inizio della durata in carica 1999-2002 si applica la nuova legge.

b) Il saldo di risparmio disponibile al 31 dicembre 1998, composto dalle prestazioni di libero passaggio conferite, dalle prestazioni d'ingresso del canton, dai versamenti volontari e dagli accrediti di risparmio con gli interessi, costituisce il saldo di risparmio iniziale al 1º gennaio 1999.

c) Su questo saldo il canton verserà un contributo al 1º gennaio 1999. Questo è dipendente dal numero delle durate in carica svolte prima del 1º gennaio 1999 e ammonta in percentuale del salario obbligatorio ai fini contributivi rilevante al 1º gennaio 1999

1. per la 1ª durata in carica: 80 percento (20 percento all'anno)

2. per la 2ª durata in carica: 60 percento (15 percento all'anno)

3. per la 3ª durata in carica: 40 percento (10 percento all'anno)

4. Questo contributo è soggetto a interessi pro rata al tasso d'interesse LPP, come se fosse stato accumulato tramite contributi annuali.

5. A questo contributo saranno accreditati i contributi d'ingresso e di acquisto versati dal canton secondo il precedente diritto, compresi gli interessi.

d) Per il diritto all'indennità di uscita (§ 7 par. 1) e i contributi di risparmio straordinari (§ 8 lett. a) verranno conteggiati gli anni di carica finora svolti.

3. Il § 7 e § 8 par. 1 lett. a della legge sulla posizione giuridica dei membri del consiglio di governo nella versione del 29 agosto 2013 (in vigore dal 1º gennaio 2014) continuano a valere fino alla fine della legislatura 2015-2018 il 31 dicembre 2018 per i membri del consiglio di governo che al momento dell'entrata in vigore di questa modifica legislativa sono in carica.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore, soggetta a referendum, il 1° gennaio 1991.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →