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705.1 BAUGLC CH-VS

Art. 6 Legge edilizia (LC) - c) Autorità di nomina, durata dell'incarico e compenso

1. Disposizioni Generali
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Art. 6 BauG - c) Autorità di nomina, durata dell'incarico e compenso · c) Autorità di nomina, durata dell'incarico e compenso

1. I membri sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di mandato.

2. La durata del mandato dei membri può essere prorogata al massimo due volte.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce la retribuzione dei membri.

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