Art. 51 Legge edilizia (LC) - Redattore del Piano - Qualificazione
Art. 51 BauG - Redattore del Piano - Qualificazione · Qualificazione
1. Con l'eccezione di costruzioni e impianti insignificanti, i piani di costruzione devono essere redatti
a) da un titolare di un diploma di laurea o di un titolo superiore nell'ambito tecnico del progetto edilizio in questione, rilasciato da un Politecnico Federale, da un'università svizzera, da un'università professionale svizzera o da una scuola valutata come equivalente;
b) da un titolare di un diploma di Scuola Superiore di Tecnica (ST) nel settore tecnico del progetto edilizio in questione;
c) da un titolare di un diploma federale di maestro o di un attestato professionale federale, che opera nel settore tecnico del progetto edilizio in questione;
d) da una persona iscritta al registro professionale REG A, B o C nel settore tecnico del progetto edilizio in questione.
2. Il termine «insignificante» e i criteri di equivalenza sono definiti nella BauV.