705.1
BAUGLC
CH-VS
Art. 12 Legge edilizia (LC) - Regolamentazione Comunale
Norme Edilizie - Disposizioni Generali
Art. 12 BauG - Regolamentazione Comunale · Regolamentazione Comunale
1. I comuni sono tenuti a emanare, nel loro regolamento edilizio e di zonizzazione comunale (di seguito: BZR), tutte le disposizioni esecutive necessarie per una pianificazione locale coerente. La tipologia e il contenuto di queste disposizioni sono determinati in base alle particolarità di ciascuna zona e devono in ogni caso conformarsi al diritto superiore, in particolare per quanto riguarda i termini e i metodi di misurazione.
2. I comuni possono emanare disposizioni divergenti solo se la legislazione edilizia lo prevede espressamente.
3. I comuni possono emanare disposizioni più severe in materia di polizia edilizia, nel rispetto delle definizioni regolate esclusivamente dal diritto superiore.