Art. 23 Legge di applicazione del codice di procedura penale svizzero (LACPP) - Avvocato della prima ora
Art. 23 EGStPO - Avvocato della prima ora · Avvocato della prima ora
1. Se l'imputato, in occasione dell'audizione da parte della polizia, ne fa richiesta, l'autorità incaricata dell'indagine contatta l'avvocato liberamente scelto o, se del caso, il servizio di pronta reperibilità degli avvocati.
2. Tutti gli avvocati iscritti nel registro cantonale o nel registro pubblico degli Stati dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio sono tenuti a garantire un servizio di pronta reperibilità, che viene deciso dall'autorità amministrativa di vigilanza sugli avvocati.
3. Lo Stato garantisce all'avvocato di prima udienza il pagamento del suo onorario secondo la tariffa dell'assistenza legale gratuita per il suo primo intervento, se la parte assistita si rivela insolvente.
4. L'autorità amministrativa di vigilanza sugli avvocati comunica alle autorità i dati di contatto degli avvocati in servizio.