Art. 3a Legge di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALP) - Autorità di Sorveglianza
Art. 3a EGSchKG - Autorità di Sorveglianza · Autorità di Sorveglianza
1. L'autorità di vigilanza è
a) l'autorità di ricorso (art. 19), quando la legge riconosce all'autorità di vigilanza la competenza per decisioni che, nel corso di una procedura esecutiva o fallimentare, hanno effetti giuridici esterni diretti sulla persona che cerca giustizia (vigilanza giudiziaria);
b) il Consiglio di Stato nelle questioni disciplinari ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LEF (vigilanza disciplinare);
c) il Dipartimento responsabile degli uffici di esecuzione e fallimento (di seguito: Dipartimento) in tutti gli altri casi (vigilanza amministrativa).
2. Il Dipartimento esercita la vigilanza amministrativa su un delegato all'esecuzione e ai fallimenti. Inoltre, riceve supporto dall'Ispettorato finanziario cantonale.
3. Il Dipartimento deve inoltre
a) ottimizzare le risorse umane e materiali degli uffici;
b) supportare i dirigenti su questioni tecniche e offrire loro e al personale degli uffici una formazione specifica;
c) garantire una prassi uniforme negli uffici;
d) emanare istruzioni generali o specifiche;
e) mettere a disposizione degli uffici una banca dati giuridica;
f) effettuare l'ispezione annuale e, se necessario, ispezioni straordinarie;
g) informare il pubblico sulla LEF e gestire la presenza su Internet.