Art. 5 Legge di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) - Tribunale Cantonale
Art. 5 EGZPO - Tribunale Cantonale · Tribunale Cantonale
**1. Il Tribunale Cantonale giudica:**
a) quale unica istanza cantonale nelle cause civili secondo l'articolo 5, 7 o 8 del Codice di procedura civile svizzero;
b) in qualità di istanza di ricorso per appelli e reclami previsti nel titolo 9 della seconda parte del Codice di procedura civile svizzero.
**2. In materia di competenza del Tribunale Cantonale, un giudice cantonale unico è competente:**
a) per esaminare le questioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, della presente legge;
b) a decidere su una richiesta di provvedimenti cautelari o per l’autorizzazione di esecuzione anticipata o per sospendere l'esecutorietà;
c) a decidere sull'appello o sul reclamo, se il procedimento semplificato o sommario era applicabile in primo grado; tuttavia, il giudice designato può assegnare il caso ad una corte.
**3. Inoltre, il Tribunale Cantonale decide nelle questioni arbitrali nei casi previsti all'articolo 356, paragrafo 1, del Codice di procedura civile svizzero.**