Regolamento concernente la legge sull'avvocatura (RLPAv) (RANWG)
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
1. L'ammissione al praticantato forense richiede un'autorizzazione, che viene rilasciata dal dipartimento competente.
2. Il praticantato può iniziare validamente solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
1. Il presente decreto legislativo si applica per la prima volta a tutti i candidati iscritti alla sessione d'esame della primavera 2020.
1. La persona che intende svolgere un tirocinio legale nel Cantone Vallese deve presentare una domanda scritta al dipartimento competente, allegando la prova di aver completato una formazione giuridica presso un'università svizzera con una licenza, un master o un bachelor, o di disporre di un diploma universitario equivalente ai sensi dell'articolo 7 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.
2. Alla domanda devono essere allegati
a) * una o più conferme di assunzione da parte di un maestro di tirocinio riconosciuto secondo l'articolo 6 della legge sulla professione di avvocato;
b) * un estratto del casellario giudiziale;
c) * un certificato dell'ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti che attesti che il candidato non sia in fallimento né in sospensione di pagamento e che non abbia debiti accertati da un attestato di perdita provvisorio o definitivo.
d) * ...
1. Il presente decreto legale si applica per la prima volta alla sessione d'esame della primavera 2020.
1. Il tirocinio consiste in un lavoro continuo e dura almeno 18 mesi.
2. Il tirocinio deve generalmente essere svolto a tempo pieno. Per motivi importanti, il dipartimento competente può autorizzare una riduzione dell'orario di lavoro; tuttavia, la riduzione non può superare il 50 percento. In caso di riduzione dell'orario di lavoro, la durata minima del tirocinio si prolunga proporzionalmente.
3. Le interruzioni del tirocinio che superano le otto settimane non vengono conteggiate per il periodo di tirocinio richiesto.
1. I maestri di tirocinio che il 1º gennaio 2022 formano tirocinanti, possono continuare a farlo fino al completamento del loro tirocinio, anche se non soddisfano il requisito di esperienza professionale menzionato nell'articolo 4, paragrafo 2.
1. Affinché l'assunzione e la formazione dei praticanti possano essere armonizzate nel miglior modo possibile, i tutori del tirocinio devono consultarsi tra di loro.
2. I tutori del tirocinio nell'avvocatura devono essere iscritti nel registro degli avvocati cantonale come indipendenti, soci o collaboratori da almeno 2 anni consecutivi.
3. Un tutore del tirocinio può formare al massimo due praticanti contemporaneamente.
1. Il maestro di tirocinio forma personalmente il tirocinante.
2. Egli dedica il tempo necessario alla formazione e si assicura che il tirocinante riceva una formazione pratica completa e il più possibile diversificata.
3. Il maestro di tirocinio si accerta che il tirocinante adempia agli obblighi previsti dall'articolo 7.
4. Egli concede le agevolazioni necessarie per la frequenza di corsi e seminari.
1. Il maestro di tirocinio è tenuto, ogni sei mesi e sotto la propria responsabilità, a compilare un modulo fornito dal competente Dipartimento riguardante l'avanzamento del tirocinio.
2. Queste attestazioni trattano la natura e l'estensione dell'attività del tirocinante. Esse menzionano le interruzioni che durano più di otto settimane e che non vengono computate nel periodo di tirocinio prescritto.
1. Il praticante ha durante il suo tirocinio
a) mantenere un costante rapporto con i tribunali e l'amministrazione;
b) lavorare regolarmente al servizio del maestro di tirocinio;
c) partecipare ai corsi e ai seminari organizzati per la sua formazione, in particolare quelli organizzati dall'Ordine degli Avvocati del Vallese o dall'Associazione dei Praticanti Avvocati e Notai del Vallese;
d) comparire e arringare davanti ai tribunali.
1. Scopo dell'esame è accertare se il candidato possiede le conoscenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione forense.
2. L'esame si estende alle conoscenze giuridiche teoriche e pratiche, in particolare sui principali settori del diritto sostanziale e della procedura, nonché sui doveri professionali.
3. È composto di una parte scritta e una parte orale.
1. Si svolgono annualmente due sessioni d'esame, una in primavera e l'altra in autunno.
2. L'esame scritto è supportato da computer e si svolge nella prima metà del mese di aprile o di ottobre.
3. La data degli esami orali è stabilita dalla commissione d'esame; i candidati vengono informati almeno una settimana prima.
1. Il Dipartimento competente decide in prima istanza sull'ammissione di un candidato all'esame.
1bis All'esame sono ammessi solo i praticanti che dispongono di una formazione giuridica completata con una licenza o un master presso un'università svizzera, o di un diploma universitario equivalente ai sensi dell'articolo 7 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.
2. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Dipartimento, entro il 1° marzo per la sessione primaverile e entro il 1° settembre per la sessione autunnale.
3. Sono ammessi solo se, tramite verifica, è stato accertato che le condizioni, in base alla consultazione delle attestazioni di praticantato ai sensi dell'articolo 6, sono soddisfatte e se è stata pagata la seguente tassa
a) 800 franchi per gli esami scritti;
b) 800 franchi per gli esami orali.
4. Per il rilascio del diploma non è richiesta alcuna tassa aggiuntiva, essa è inclusa nelle tasse d'esame ai sensi del comma 3.
1. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa e sul diritto amministrativo relative al ricusazione sono applicabili ai membri della commissione.
2. In caso di ricusazione dei membri o dei loro supplenti, il Consiglio di Stato nomina i rappresentanti; la commissione deve essere composta come previsto dalla legge o dal presente regolamento.
1. I membri della commissione d'esame sono compensati come segue
a) * 600 franchi per la preparazione degli argomenti;
b) * 300 franchi per candidato, per la correzione degli elaborati scritti;
c) * 450 franchi per candidato, per gli esami orali;
d) * 150 franchi per la supervisione durante gli esami scritti.
2. Inoltre, si applica la delibera relativa alle compensazioni della commissione.
1. L'esame scritto comprende la redazione di un elaborato sui seguenti ambiti giuridici
a) Diritto civile e diritto processuale civile;
b) Diritto penale e diritto processuale penale;
c) Diritto pubblico e diritto del procedimento amministrativo.
1. L'esame orale consiste in due parti.
2. La prima parte comprende un'interrogazione su
a) i principali ambiti dell'esame scritto, ossia diritto civile e procedura civile, diritto penale e procedura penale, diritto pubblico e diritto amministrativo processuale;
b) il diritto esecutivo e fallimentare, la legislazione sull'attività forense e i doveri professionali.
3. La seconda parte consiste in un'arringa che tratta di un caso pendente davanti a un tribunale o di un argomento selezionato dalla commissione.
1. L'esame si svolge, a scelta del candidato, in lingua francese o tedesca.
2. Il candidato che ha superato l'esame scritto è ammesso all'esame orale.
3. Inoltre, la commissione stabilisce le modalità d'esame e informa i candidati in merito.
1. Per ogni esame scritto, il candidato ha a disposizione quattro ore.
2. Ogni esame si svolge senza interruzione, sotto la supervisione di un membro della commissione.
3. A ciascun candidato sono forniti documenti d'esame su carta e un accesso Internet limitato alla legislazione federale e cantonale.
4. Il candidato che influenzi o tenti di influenzare illegalmente i risultati degli esami, in particolare attraverso l'uso di mezzi non autorizzati, è escluso dalla sessione e i suoi esami sono considerati non superati.
1. La prima parte dell'esame orale (Interrogatorio) avviene davanti alla commissione e ha una durata di due ore. Tutti i candidati ammessi vengono interrogati uno dopo l'altro.
2. Per la preparazione della difesa, il candidato ha a disposizione sei ore consecutive in clausura.
3. ...
1. Gli esami scritti e orali devono essere valutati con voti da 1 a 6. Il voto 4 indica che la prestazione è sufficiente. La valutazione avviene in voti interi o mezzi voti.
2. Il candidato riceverà tre voti per l'esame scritto, uno per ciascun compito scritto.
3. Per l'esame orale, il candidato riceverà cinque voti, ovvero
a) un voto per ciascun esame orale nei tre settori principali;
b) * una media per le materie di diritto esecutivo e fallimentare, legislazione sulla professione forense e doveri professionali;
c) un voto per l'arringa.
1. Il candidato ha superato l'esame scritto se ha ottenuto una media dei voti di 4 nei compiti scritti e non ha ricevuto due voti inferiori a 4.
1. L'esame si considera superato quando sia nelle prove scritte che in quelle orali viene raggiunta una media dei voti di 4. L'esame si considera invece non superato se il candidato ha ottenuto nelle prove scritte o orali complessivamente
a) tre volte il voto 3.5 o un voto inferiore;
b) due volte il voto 2.5 o un voto inferiore;
c) una volta il voto 1.
2. Chi si ritira dall'esame senza un motivo valido, non si presenta o si ritira nel corso dell'esame, non ha superato l'esame. Sulla sussistenza di un motivo valido decide la commissione.
3. Il candidato che viene sorpreso a imbrogliare non ha superato l'esame. Potrà sostenere nuovamente l'esame non prima di un anno.
1. La Commissione trasmette al dipartimento competente, entro 15 giorni dalla conclusione della sessione d'esame, un rapporto su ogni candidato, contenente le seguenti informazioni
a) il risultato dell'esame;
b) il voto ricevuto per ogni prova; i voti insufficienti devono essere brevemente motivati.
2. Il dipartimento competente comunica a ogni candidato la decisione della Commissione riguardante la valutazione degli esami.
3. Il candidato che non supera l'esame orale non è tenuto a ripetere l'esame scritto se è stato sufficiente in tutte le aree dell'esame scritto.
1. Contro le decisioni del dipartimento competente è possibile presentare ricorso presso il Consiglio di Stato, contro quelle della commissione d'esame presso il Tribunale cantonale.
2. Fatte salve disposizioni particolari della legge o del presente regolamento, il procedimento è regolato dalla legge sul procedimento amministrativo e sulla giustizia amministrativa.
3. Il candidato che intende far valere la violazione di una disposizione legale o regolamentare avvenuta prima o durante l'esame, deve farlo immediatamente dal momento della conoscenza a pena di decadenza.
1. Gli atti di citazione e risposta alla Camera di sorveglianza devono essere presentati in duplice esemplare.
2. Le decisioni della Camera vengono comunicate
a) * all'autorità amministrativa di vigilanza degli avvocati;
b) * al dipartimento competente incaricato della riscossione delle multe e delle spese;
c) * ...
d) * ...
3. La decisione di ricorso del Tribunale cantonale viene comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza degli avvocati.
4. La Camera di sorveglianza informa la persona che ha presentato la denuncia sull'esito della stessa.
5. Inoltre, il procedimento è regolato dalla legge sul procedimento amministrativo e sulla giurisdizione amministrativa.
1. L'imposizione delle spese e degli oneri, il loro rimborso, gli anticipi per le spese e la prestazione di garanzie sono regolati dalla legge sul procedimento amministrativo e sulla giurisdizione amministrativa.
2. La tariffa delle spese e degli oneri è determinata dalla legge relativa alla tariffa delle spese e degli indennizzi davanti a tribunali e autorità amministrative.
1. Il Presidente della Camera di Sorveglianza riceve
a) un importo forfettario annuo di 4'000 franchi per garantire una prassi uniforme della sorveglianza sugli avvocati e per l'adempimento dei suoi compiti amministrativi e organizzativi, che sono connessi con la funzione di autorità di primo grado;
b) la stessa indennità degli altri membri della Camera di Sorveglianza per l'esame e l'adozione di decisioni disciplinari.
2. Le indennità concesse ai membri della Camera di Sorveglianza per l'esame e l'adozione di decisioni disciplinari sono stabilite come segue
a) per giorno: 500 franchi;
b) per mezza giornata: 250 franchi;
c) per ora: 60 franchi.
3. Le indennità per i costi di viaggio sono stabilite in conformità con il decreto sulle indennità delle commissioni.
1. Tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento sono abrogate, in particolare il regolamento di esecuzione relativo alla legge sulla professione forense e sull'assistenza legale giudiziaria ed amministrativa del 14 giugno 1989.
1. Il candidato che ha iniziato il suo tirocinio prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, può, al momento della sua ammissione all'esame, richiedere di sostenere gli esami secondo le disposizioni del vecchio regolamento.
1. Questo regolamento entra in vigore contemporaneamente alla legge.