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177.1 AnwGLPAv CH-VS

Legge sull'avvocatura (LPAv) - Ambito di Applicazione (AnwG)

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (35)

Art. 1 Legge sulla Professione Forense, AnwG Art. T1-1 Legge sulla Professione Forense, L.P.F. Art. 2 Legge sulla Professione Legale, LPL - Monopolio degli Avvocati Art. T2-1 Legge sulla professione forense, AnwG - Ammissioni al tirocinio prima della modifica del 9 settembre 2021 Art. T2-2 Legge sulla Professione Forense, LPA - Termine per il Superamento dell'Esame Art. 3 Legge sulla Professione Forense, LPF Art. 3a Legge sulla Professione di Avvocato, LPA Art. 3b Legge sulla professione forense, LPA - Compiti del legale sostituto designato dall'autorità di vigilanza amministrativa Art. 3c Legge sulla professione legale, AnwG Art. T3-1 Legge sulla Professione Forense, LPA Art. 4 Legge sulla Professione di Avvocato, LPA - Brevetto di Avvocato Art. 5 Legge sulla Professione Forense, Lpf Art. 5a Legge sulla professione forense, AnwG Art. 6 Legge sulla Professione di Avvocato, AnwG Art. 7 Legge sulla Professione Forense, AnwG Art. 8 Legge sulla Professione Forense, L.P.F. - Esame Art. 8a Legge sulla Professione Forense, L. F. Art. 9 Legge sulla professione legale, AnwG - c) Tariffa Art. 10 Legge sulla Professione di Avvocato, AnwG - Commissione Cantonale per l'Esame di Avvocato Art. 11 Legge sulla Professione Forense, LPF - b) Composizione Art. 12 Legge sulla professione di avvocato, LPA Art. 13 Legge sulla Professione Forense, LPF - Principi e Organizzazione Art. 14 Legge sulla Professione di Avvocato, AnwG Art. 15 Legge sulla Professione Forense, AnwG Art. 15a Legge sulla Professione Forense, AnwG - Denuncia Abusiva Art. 15b Legge sulla Professione di Avvocato, LPA Art. 15c Legge sulla professione forense, LPA - Segreto professionale Art. 15d Legge sulla Professione di Avvocato, LPA - Accesso ai Documenti Art. 16 Legge sulla Professione Forense, LPF - Assicurazione di Responsabilità Professionale Art. 18 Legge sulla professione di avvocato, LPA - Disposizioni penali Art. 19 Legge sulla Professione Forense, LPF Art. 20 Legge sulla Professione Forense, AnwG - Abrogazione Art. 21 Legge sulla Professione di Avvocato, LPA - Assistenza Legale Giudiziale e Amministrativa Art. 22 Legge sulla Professione Forense, LPA - Disposizione Transitoria Art. 23 Legge sulla Professione Forense, L.P.F.

Testo normativo (35 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Salvo disposizioni contrarie, la presente legge si applica

a) alle persone che dispongono di un brevetto d'avvocato e rappresentano le parti dinanzi alle autorità giudiziarie in Svizzera nell'ambito del monopolio degli avvocati;

b) alle persone ammesse come praticanti avvocati ai sensi della LFPAv e della presente legge.

2. ...

Disposizioni transitorie della modifica del 16.02.2017

1. Tutte le disposizioni contrastanti o divergenti della legge sull'esercizio della professione forense per la rappresentanza delle parti davanti alle autorità giudiziarie sono sospese.

1. Disposizioni Generali

1. Fatte salve disposizioni di legge contrarie, solo l'avvocato iscritto nel registro cantonale o in un elenco pubblico può assumere l'incarico di rappresentare le parti davanti ai tribunali civili e penali o assisterle.

2. Il giudice competente verifica d'ufficio l'iscrizione dell'avvocato che agisce davanti a lui nel registro cantonale o nell'elenco pubblico. In caso di mancata iscrizione, il giudice concede alla parte un termine ragionevole per sottoscrivere l'atto processuale o la domanda, oppure per farsi rappresentare da un avvocato iscritto; le informa che, in caso di mancata osservanza, l'atto processuale o la domanda sarà ignorato.

Disposizioni transitorie delle modifiche del 9 settembre 2021

1. Le autorizzazioni per il tirocinio, rilasciate prima dell'entrata in vigore di questa modifica, sono soggette alla normativa precedente.

Disposizioni transitorie delle modifiche del 9 settembre 2021

1. Le persone che sono state ammesse al tirocinio prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa possono avvalersi della normativa precedente per sostenere l'esame durante un periodo transitorio di 5 anni.

Autorità Amministrativa di Vigilanza

1. L'autorità amministrativa di sorveglianza degli avvocati è il dipartimento responsabile per la sicurezza.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) * ...

1bis. L'autorità amministrativa di sorveglianza gestisce il registro cantonale degli avvocati nonché l'elenco pubblico degli avvocati provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che possono rappresentare costantemente parti dinanzi ad autorità giudiziarie in Svizzera con la loro denominazione professionale originale. A tal fine

a) esamina le domande e decide in merito;

b) decide sull'ammissione di un avvocato proveniente da uno Stato membro dell'UE o dell'EFTA all'esame di idoneità o al colloquio per la verifica delle capacità richieste;

c) effettua le necessarie iscrizioni, pubblicazioni e cancellazioni;

d) autorizza l'accesso al registro ed elabora le richieste di informazioni;

e) dispone le altre misure previste dal diritto federale relative alla sorveglianza amministrativa;

ebis) * valuta la capacità dell'avvocato di rappresentare parti in procedimenti amministrativi;

f) * pubblica nel bollettino ufficiale ogni iscrizione nel registro e all'inizio dell'anno l'elenco degli avvocati iscritti nel registro degli avvocati o nell'elenco pubblico;

g) * designa uno o più avvocati supplenti.

2. ...

2bis. L'autorità amministrativa di sorveglianza è autorizzata a permettere a un avvocato di rivelare un segreto che gli è stato confidato nell'ambito della sua attività professionale.

3. Le decisioni dell'autorità amministrativa di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo al tribunale cantonale. Il diritto di ricorso dell'associazione degli avvocati contro un'iscrizione nel registro inizia con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale (Art. 6 cpv. 4 BGFA).

**Rappresentanza dell'Avvocato**

1. Se l'avvocato non ha preso provvedimenti espressi e qualora gli interessi dei clienti lo richiedano, l'autorità di vigilanza amministrativa nomina uno o più sostituti iscritti all'albo degli avvocati per l'avvocato che

a) è soggetto a un divieto professionale temporaneo o permanente;

b) è deceduto, è stato cancellato dall'albo degli avvocati o è permanentemente impedito nell'esercizio della sua professione.

**Rappresentanza dell'Avvocato**

1. Salvo misure urgenti di salvaguardia, l'avvocato sostituto deve ottenere il consenso dei clienti.

2. Egli svolge tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi dei clienti.

3. È suo compito assicurarsi che i documenti dell'avvocato rappresentato siano conservati.

4. L'autorità amministrativa di sorveglianza può affidare all'avvocato sostituto ulteriori incarichi.

**Rappresentanza dell'Avvocato**

1. L'avvocato rappresentato o i suoi aventi causa indennizzano l'avvocato sostituto e si fanno carico degli altri costi della sostituzione.

2. In caso di controversia, l'autorità amministrativa di vigilanza stabilisce l'ammontare dell'indennizzo spettante all'avvocato sostituto.

Disposizione Transitoria della Modifica del 16 Novembre 2023

1. I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica riguardanti la capacità dell'avvocato di rappresentare le parti nei procedimenti amministrativi sono soggetti al vecchio diritto.

Tirocinio e Esame

1. Per ottenere il brevetto di avvocato, è necessario completare un tirocinio e superare un esame finale.

2. Fatto salvo quanto previsto in questa sezione, il Consiglio di Stato stabilisce, tramite regolamento, i requisiti e l'organizzazione del tirocinio e dell'esame, nonché la materia d'esame.

Tirocinio e Esame

1. Il tirocinio può essere intrapreso da chi ha terminato con successo uno studio giuridico e ha conseguito

a) * una licenza o un Bachelor in diritto presso un'università svizzera o un titolo riconosciuto come equivalente;

b) * un diploma universitario equivalente di uno Stato che ha concordato con la Svizzera il riconoscimento reciproco.

2. Inoltre, il praticante avvocato deve soddisfare i requisiti personali di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) a c) della BGFA.

3. La durata del tirocinio è di almeno 18 mesi.

Tirocinio e Esame

1. Solo i tirocini completati interamente nei 5 anni precedenti all'esame saranno considerati per l'ammissione all'esame.

2. Un tirocinio presso uno studio legale non può durare più di 5 anni.

Tirocinio e Esame

1. Il praticantato deve essere svolto per almeno un anno presso lo studio di un avvocato iscritto nel registro degli avvocati del cantone.

2. L'altro periodo del praticantato può essere svolto, prima o dopo il praticantato menzionato al paragrafo 1, in uno dei seguenti modi

a) * in Vallese presso lo studio di un'autorità giudiziaria o della procura, in un ufficio dell'amministrazione cantonale o di un'amministrazione comunale, o presso un ufficio di un altro organismo vallesano che offra un'attività giuridica utile per la formazione forense;

b) * in un altro cantone presso uno studio di un avvocato iscritto nel registro cantonale, presso lo studio di un'autorità giudiziaria o della procura, in un ufficio dell'amministrazione cantonale o di un'amministrazione comunale, o presso un ufficio di un altro organismo che offra un'attività giuridica utile per la formazione forense; oppure

c) * in un ufficio dell'amministrazione federale che offra un'attività giuridica utile per la formazione forense o presso un'autorità giudiziaria federale.

3. Al momento dell'iscrizione all'esame, il praticante avvocato deve assicurarsi di poter dimostrare con documenti di aver completato la durata del praticantato prescritta dalla legge.

Tirocinio e Esame

1. Il praticante avvocato svolge la sua attività sotto la direzione e la responsabilità del suo maestro di praticantato. Egli può rappresentare e assistere le parti da solo, in nome di quest'ultimo, davanti alle autorità cantonali. Questa facoltà include la firma degli atti processuali cantonali.

2. Le disposizioni legali e regolamentari relative agli avvocati si applicano anche ai praticanti avvocati.

Tirocinio e Esame

1. Scopo dell'esame è accertare se il candidato possieda le conoscenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato.

2. L'esame si estende alle conoscenze giuridiche teoriche e pratiche, in particolare ai principali settori del diritto sostanziale e del procedimento, nonché agli obblighi deontologici. Esso consiste in prove scritte e orali davanti a una commissione cantonale di esame per avvocati.

3. La terza non superamento dell'esame è definitivo.

Tirocinio e Esame

1. L'esame orale è pubblico.

Tirocinio e Esame

1. Si riscuote una tassa d'esame secondo una tariffa approvata dal Consiglio di Stato. Tuttavia, questa tassa non sarà superiore alla tassa di bollo riscossa da un dipartimento in una questione amministrativa non patrimoniale.

Tirocinio e Esame

1. Viene istituita una commissione cantonale d'esame per avvocati, competente in prima istanza

a) per esprimersi sul risultato degli esami scritti e orali del candidato avvocato;

b) per stabilire il contenuto dell'esame di idoneità (art. 31 cpv. 3 BGFA) o il quadro del colloquio per l'accertamento delle capacità professionali (art. 32 BGFA);

c) * per sottoporre un avvocato proveniente dagli stati membri dell'UE o dell'EFTA, che intende iscriversi nel registro cantonale, all'esame di idoneità (art. 30 cpv. 1 lett. a BGFA) o per valutare le sue capacità in occasione di un colloquio (art. 30 cpv. 1 lett. b num. 2 BGFA).

2. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale mediante ricorso amministrativo.

a) * ...

b) * ...

3. Per il resto, la procedura è regolata dalla legge sulla procedura amministrativa e dalla giustizia amministrativa.

Tirocinio e Esame

1. La Commissione d'esame è composta da almeno 15 membri e 4 membri supplenti, nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni. Essa rappresenta in modo adeguato da un lato gli avvocati vallesani e dall'altro le autorità giudiziarie e il pubblico ministero.

2. I membri sono nominati su proposta del Tribunale cantonale, dell'Ufficio del Pubblico Ministero o dell'Associazione degli Avvocati vallesani. I membri nominati della commissione devono esercitare il loro mandato per il periodo per il quale sono stati nominati; restano riservate le dimissioni per giustificati motivi.

3. In essa devono essere rappresentate entrambe le lingue nazionali. Gli esami devono essere sostenuti o corretti dai membri della commissione che parlano la stessa lingua ufficiale del candidato.

a) * ...

b) * ...

4. Non possono servire come membri della commissione

a) * I parenti o affini del candidato fino al quarto grado incluso;

b) * Le persone presso le quali il candidato ha svolto il suo praticantato.

Tirocinio e Esame

1. La Commissione si organizza autonomamente. Essa può in particolare

a) suddividersi in sottocommissioni composte da tre membri ciascuna;

b) incaricare uno dei suoi membri della preparazione dei temi d'esame;

c) nominare un relatore per la valutazione degli elaborati scritti.

2. Il segretariato della Commissione è garantito dal Dipartimento.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. La sorveglianza disciplinare sugli avvocati è esercitata da

a) la camera di sorveglianza degli avvocati in prima istanza;

b) * il tribunale cantonale come istanza di ricorso.

2. La camera di sorveglianza è composta da sei membri e tre supplenti, nominati dal Consiglio di Stato per quattro anni. I membri nominati della camera devono esercitare il loro mandato per il periodo per il quale sono stati nominati; restano riservate le dimissioni per giusti motivi.

a) * Un membro e un supplente sono designati su proposta del tribunale cantonale tra i giudici di prima istanza.

b) * Un membro e un supplente sono designati su proposta dell'ufficio del pubblico ministero tra i procuratori.

c) * Quattro membri e un supplente sono designati su proposta dell'Ordine degli Avvocati Vallese tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale.

d) * Un avvocato presiede la camera di sorveglianza.

3. ...

4. La camera di sorveglianza è validamente riunita con tre membri. In tutti i casi, la maggioranza dei membri della camera riunita è costituita da avvocati.

5. Se la camera di sorveglianza non può riunirsi validamente a causa dell'impedimento o del ricusazione dei suoi membri e supplenti, il Consiglio di Stato nomina uno o più membri straordinari rispetto al principio del paragrafo 4.

6. Nei casi disciplinari il dipartimento conduce l'istruttoria e sottopone le sue proposte di decisione alla camera di sorveglianza.

7. Il Consiglio di Stato stabilisce il compenso degli avvocati per la loro attività nel quadro della camera di sorveglianza; per il resto, essa si organizza autonomamente.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. La Camera di Sorveglianza

a) controlla l'attività professionale degli avvocati che rappresentano le parti davanti alle autorità giudiziarie nel Cantone;

b) avvia procedimenti disciplinari e dispone sanzioni disciplinari;

c) promuove le informazioni e le segnalazioni utili.

2. Il Tribunale Cantonale

a) decide in via definitiva i ricorsi amministrativi contro le decisioni della Camera di Sorveglianza;

b) * ...

3. La legge sulla procedura amministrativa e il contenzioso amministrativo è applicabile.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. La camera di sorveglianza impone una tassa decisionale ai sensi della legge relativa alla tariffa delle spese e indennità delle autorità giudiziarie o amministrative (TarG). Tuttavia, questa tassa non è superiore a quella imposta da un dipartimento come tassa giudiziaria in una questione amministrativa non patrimoniale.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. Se un procedimento si conclude con la decisione del presidente della camera di sorveglianza di archiviare il caso, e il procedimento è stato avviato a causa di un comportamento imprudente, riprovevole o litigioso del denunciante, quest'ultimo può essere punito con una multa fino a 5.000 franchi.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. Fatte salve le materie di procedimento amministrativo, spetta all'autorità, che è investita di una questione pendente, valutare se un avvocato possa rappresentare le parti in tale questione.

2. I ricorsi possono essere presentati secondo la procedura applicabile a tale questione.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. In base a una decisione preliminare, la Camera di Vigilanza o il Tribunale Cantonale, in qualità di istanza di ricorso, possono revocare il segreto professionale dell'avvocato per le esigenze del procedimento disciplinare.

Sorveglianza disciplinare sugli avvocati

1. In assenza di un prevalente interesse pubblico o privato contrario, la camera di sorveglianza e il tribunale cantonale in qualità di istanze di ricorso possono esaminare documenti di procedimenti civili, penali e amministrativi, qualora ne abbiano bisogno per condurre un procedimento disciplinare.

Disposizioni finali e transitorie

1. Un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata alla natura e alla portata dei rischi è presente quando l'assicurazione di responsabilità sottoscritta dall'avvocato prevede una somma garantita minima di un milione di franchi per ogni sinistro.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con una multa fino a 20'000 franchi è punito chi

a) * esercita la professione di avvocato senza autorizzazione;

b) * utilizza il titolo professionale di avvocato senza disporre di un brevetto d'avvocato o senza essere autorizzato a utilizzarlo ai sensi degli articoli 11 e 33 della Legge Federale sugli Avvocati (BGFA);

c) * utilizza un altro titolo professionale in qualità di avvocato senza essere autorizzato a farlo in applicazione degli articoli 11, 24, 27 comma 2 e 33 BGFA;

d) * menziona in modo improprio, nelle sue relazioni commerciali, l'iscrizione nel registro degli avvocati.

2. Il Dipartimento decide secondo il procedimento applicabile alle decisioni di sanzione amministrativa.

3. La decisione può essere pubblicata.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli 33 e 34 paragrafo 1 e 186 lettera c del Codice di Procedura Civile del 24 marzo 1998 vengono modificati.

2. L'articolo 49 numero 4 del Codice di Procedura Penale del 2 febbraio 1962 viene modificato.

3. L'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento di Esecuzione relativo alla legislazione sull'esecuzione forzata e sul fallimento del 18 settembre 1996 viene modificato.

Disposizioni finali e transitorie

1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate, in particolare

a) gli articoli 1 a 26, 33 a 40, il comma 1 e 2 dell'articolo 41, e gli articoli 42 e 43 della legge sulla professione forense e sulla rappresentanza legale e amministrativa del 29 gennaio 1988;

b) il regolamento di attuazione della legge sulla professione forense e sulla rappresentanza legale e amministrativa del 14 giugno 1989.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni non abrogate della Legge sulla professione forense e sull'assistenza legale giudiziaria e amministrativa del 29 gennaio 1988 rimangono in vigore nella seguente forma: (v. GS/VS 177.7).

Disposizioni finali e transitorie

1. L'avvocato con abilitazione generale all'esercizio della professione che è domiciliato al di fuori del Cantone e che possiede l'autorizzazione a esercitare in Vallese deve, su richiesta del presidente dell'autorità cantonale di vigilanza, richiedere la sua iscrizione nel registro cantonale entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata presentazione della richiesta di iscrizione entro questo termine, si presume che egli rinunci all'iscrizione; la prova contraria è ammissibile.

2. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge e determina la data della sua entrata in vigore.

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