Regolamento che fissa il contributo dei comuni alle spese d'installazione e di funzionamento dei tribunali e degli uffici del ministero pubblico (ReCC) - Oggetto (REBG)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione dei costi di attrezzatura e di gestione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero tra lo Stato e i comuni.
2. Non si applica ai costi di attrezzatura e di gestione
a) della commissione di conciliazione per le controversie locative, del tribunale del lavoro e della commissione di conciliazione per le controversie in relazione alla legge federale sulla parità, che sono a carico del cantone;
b) * del giudice comunale e del tribunale di polizia, che sono a carico del comune.
1. Il comune in cui si trovano i tribunali distrettuali e gli uffici regionali della procura (comune sede) mette a disposizione delle autorità giudiziarie e della procura i locali necessari per un'amministrazione della giustizia razionale ed efficace.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, i costi d'allestimento derivanti dalla messa a disposizione dei locali necessari (costi d'investimento o di locazione) sono a carico
a) del comune sede;
b) della località principale dei distretti di Hérens e Conthey, per il tribunale di Hérens e Conthey, in proporzione alla popolazione residente.
3. Il cantone fornisce al tribunale cantonale, all'ufficio centrale della procura e ai tribunali centralizzati di prima istanza i locali necessari per un'amministrazione della giustizia razionale ed efficace e si fa carico dei costi d'allestimento derivanti.
1. A carico del Cantone sono i costi operativi connessi all'attività delle autorità giudiziarie e della Procura, in particolare
a) Telefoni e spese postali;
b) Arredi, attrezzature e sicurezza informatica;
c) Mobili;
d) Materiale d'ufficio;
e) Manutenzione dei mobili, delle macchine e delle attrezzature;
f) Documentazione giuridica.
2. Salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6, gli altri costi operativi connessi all’utilizzo dei locali sono a carico dei comuni, in particolare
a) Custode e lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio;
b) Acqua ed elettricità;
c) Assicurazione;
d) Tasse e contributi.
1. Il potere giudiziario, la procura e i comuni sede designano un responsabile per i locali; questi convengono un'assistenza amministrativa reciproca.
2. In caso di necessità, i locali necessari e il valore locativo sono decisi dal servizio competente per gli edifici dell'amministrazione cantonale.
1. Le spese operative a carico dei comuni (Art. 3 comma 2) sono pagate da
a) il comune dove ha sede il tribunale distrettuale o l'ufficio regionale della procura;
b) il capoluogo dei distretti Hérens e Conthey, per il tribunale di Hérens e Conthey, in proporzione alla popolazione residente.
2. Il comune debitore delle spese di installazione (Art. 2 comma 2) e delle spese operative (Art. 5 comma 1) può coinvolgere gli altri comuni del distretto o del circolo per il pagamento dei contributi.
3. In caso di mancato accordo tra i comuni interessati, il comune debitore richiede al dipartimento competente per la giustizia una decisione sulla ripartizione dei costi. L'importo dovuto da ciascun comune è suddiviso come segue
a) 30 percento a carico del comune sede;
b) 70 percento ripartito tra tutti i comuni in base alla popolazione residente.
1. I costi operativi del Tribunale cantonale, della Procura centrale e dei tribunali di primo grado centralizzati ai sensi dell'Articolo 3, comma 2, sono a carico del comune in cui hanno sede.
1. Qualora lo Stato, al posto del comune sede, su richiesta di quest'ultimo comune o d'ufficio, metta a disposizione delle autorità giudiziarie e della procura (art. 2 comma 1) i locali necessari, i costi di allestimento e di esercizio connessi all'uso di tali locali (art. 3 comma 2) vengono decisi mediante una deliberazione del consiglio di Stato e addebitati
a) al comune sede;
b) al capoluogo dei distretti di Hérens e Conthey, per il tribunale di Hérens e Conthey, in proporzione alla popolazione residente.
2. Inoltre trova applicazione l'articolo 5 commi 2 e 3.
1. Il contributo previsto nel presente regolamento della sede comunale può essere fissato forfettariamente tramite un accordo tra il Consiglio di Stato e il Consiglio comunale.
1. La legge sul procedimento amministrativo e la giustizia amministrativa si applica alle decisioni adottate nell'esecuzione della presente legge.
1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni in contrasto, in particolare la delibera relativa alla ripartizione dei costi per l'acquisto e l'allestimento dei locali e del materiale d'ufficio necessario per le autorità giudiziarie e i procuratori tra Stato e comuni del 30 ottobre 1963.
2. Esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.