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Ordinanza sulle incompatibilità - Scopo

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

**Generale**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire l'elenco

a) dei docenti cantonali in funzione dirigenziale (Art. 7 lett. d della Legge sulle incompatibilità dell'11 febbraio 1998; di seguito: la Legge);

b) delle persone che esercitano una funzione dirigenziale in enti pubblici autonomi e in imprese con un capitale sociale in cui il Cantone detiene una partecipazione di almeno il 50 percento (Art. 7 lett. e della Legge).

**Generale**

1. In questo regolamento, ogni designazione della persona, dello statuto o della funzione si applica allo stesso modo sia agli uomini che alle donne.

Insegnanti Cantonali in Funzione Dirigenziale

1. Gli insegnanti cantonali in funzioni direttive sono

a) scuola dell'obbligo: i membri della direzione scolastica, ovvero

1. il direttore, che svolge attività di insegnamento,

2. il sostituto, che svolge un'attività direttiva del 25 percento o più,

3. il responsabile del centro scolastico, che svolge attività di insegnamento;

b) scuola media generale: i membri del consiglio direttivo, ovvero

1. il direttore,

2. il vicedirettore,

3. i sostituti,

4. le denominazioni relative alle suddette funzioni si riferiscono alle denominazioni comunemente usate nelle diverse scuole cantonali (in particolare rettore, prorettore, dirigente scolastico);

c) scuola professionale: i membri del collegio direttivo, ovvero

1. il direttore,

2. i capi dipartimento;

d) Alta scuola pedagogica del Vallese (PH-VS): i membri della direzione della PH-VS, ovvero

1. il direttore,

2. gli aggiunti;

e) altre funzioni direttive

1. gli ispettori della scuola dell'obbligo,

2. gli ispettori per il livello secondario II (scuola media generale e scuola professionale),

3. i consulenti pedagogici delle scuole d'aiuto e speciali.

2. Le persone che esercitano una funzione menzionata al paragrafo 1 non possono essere membri del Gran Consiglio.

Istituti autonomi di diritto pubblico

1. Istituti indipendenti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 lettera e della legge sono

a) la Cassa di compensazione del Canton Vallese;

b) la Cassa pensione dello Stato del Vallese (PKWAL);

c) la Cassa pubblica di disoccupazione del Canton Vallese;

d) La Castalie;

e) la Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale Valais/Vallese (HES-SO Valais/Vallese);

f) l’Ospedale del Vallese;

g) l'Osservatorio sanitario vallesano (WGO);

h) l'Ufficio AI del Cantone Vallese (Ufficio AI);

i) l’Ospedale Riviera-Chablais, Vaud-Vallese (istituto indipendente intercantonale di diritto pubblico).

2. La Cassa per gli assegni familiari per gli agricoltori lavoratori autonomi (Cassa FZS) è un istituto pubblico indipendente gestito dalla Cassa di compensazione del Canton Vallese (Art. 39 AGFamZG).

Istituti autonomi di diritto pubblico

1. Persone che svolgono una funzione dirigente in enti autonomi di diritto pubblico sono

a) Cassa di compensazione del Cantone Vallese

1. il Direttore della Cassa,

2. i membri della Direzione;

b) Cassa pensioni dello Stato del Vallese (PKWAL)

1. i membri del Consiglio di Amministrazione,

2. i membri della Direzione, ossia: il Direttore e il Vice Direttore;

c) Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone Vallese: i membri della Direzione, ossia: il Direttore e i suoi Vice (Assistenti);

d) La Castalie: i membri della Direzione, ossia: il Direttore, il Vice Direttore e i Capi Dipartimento;

e) Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale Valais/Wallis (di seguito: HES-SO Valais/Wallis): i membri della Direzione generale, ossia: il Direttore della HES-SO Valais/Wallis e i Direttori di area (i Direttori delle scuole);

f) Ospedale Vallese

1. il Direttore generale,

2. i membri della Direzione generale,

3. i membri dello staff della Direzione generale,

4. i membri delle Direzioni dei centri ospedalieri dell'Alto Vallese e del Vallese francofono e dell'Istituto centrale degli Ospedali (ZIS),

5. i membri dello staff delle Direzioni degli enti menzionati al punto 4,

6. i quadri direttamente subordinati al Consiglio di amministrazione o alla Direzione generale;

g) Osservatorio sanitario vallesano (WGO): i membri della Direzione;

h) Ufficio cantonale AI Vallese (Ufficio AI)

1. il Direttore dell'Ufficio AI,

2. il Vice Direttore,

3. gli Assistenti della Direzione;

i) Ospedale Riviera-Chablais, Vaud-Vallese

1. i membri del Consiglio dell'ente,

2. i membri della Direzione generale.

2. Le persone che esercitano una delle funzioni menzionate al paragrafo 1 non possono essere membri del Gran Consiglio.

Imprese con un capitale sociale di cui il Cantone detiene almeno il 50 percento

1. Imprese con un capitale sociale, di cui il Cantone detiene almeno il 50 percento ai sensi dell'articolo 7 lettera e della legge, sono le seguenti

a) la Banca Cantonale del Vallese SA (WKB);

b) la Società Elettrica del Vallese SA (WEG);

c) Immobili Gletsch SA.

Imprese con un capitale sociale di cui il Cantone detiene almeno il 50 percento

1. Funzioni dirigenziali nelle aziende menzionate nell'articolo precedente sono le seguenti

a) Banca Cantonale del Vallese SA (BCV)

1. i membri della direzione generale,

2. il revisore interno (Ispettorato);

b) Società Elettrica del Vallese SA (SEV): i membri della direzione;

c) Immobiliare Gletsch SA: il direttore.

2. Le persone che esercitano una delle funzioni menzionate al comma 1 non possono essere membri del Gran Consiglio.

Disposizioni finali

1. Non possono essere membri del Gran Consiglio, salvo diversa disposizione di legge speciale, le persone che ricoprono un mandato nel consiglio di amministrazione di enti pubblici indipendenti e in società con capitale sociale di cui il Cantone detiene almeno il 50 percento (Art. 7 lett. e della legge).

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non si applica ai membri del Gran Consiglio per la legislatura in corso (2013-2017).

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del cantone ed entrerà in vigore il 1° luglio 2016.

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