Regolamento che fissa le tasse di polizia degli stranieri e il loro modo di ripartizione tra lo Stato e i comuni
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Le tasse di polizia straniera da riscuotere nel cantone sono fissate entro i limiti previsti dalla legislazione federale.
2. Oltre alle spese di procedimento (tasse di bollo e spese postali), possono essere riscosse solo le tasse previste dal presente regolamento.
1. Il richiedente, il datore di lavoro e i parenti sono responsabili in solido con il debitore per il pagamento delle tariffe.
1. Il capo del dipartimento incaricato della polizia degli stranieri è autorizzato, in casi particolari, a concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse di polizia degli stranieri. Egli può trasferire questa competenza al capo del servizio competente.
1. Tasse spettanti al Cantone
a) Proroga del termine durante il quale il permesso di soggiorno permane in caso di assenza all'estero: 65 franchi
b) Rilascio di un lasciapassare: 50 franchi
c) Richiesta di rilascio di un estratto dal casellario giudiziale: 25 franchi
2. Per i figli non sposati sotto i 18 anni, la tassa indicata alla lettera a ammonta a 30 franchi e quella indicata alla lettera b ammonta a 12 franchi e 50.
3. Si applica anche, salvo i casi previsti dall'articolo 8 comma 4 GebV-AIG, la seguente tassa, che ammonta a
a) per il rilascio, la sostituzione e ogni altra modifica di un titolo di soggiorno non biometrico: 10 franchi
b) * per la rilevazione e registrazione della fotografia e della firma per il permesso di soggiorno non biometrico per stranieri: 15 franchi
1. Tasse da distribuire tra Cantone e Comuni
a) Permesso d'ingresso, garanzia di un permesso di soggiorno: 65 franchi
b) Permesso di soggiorno temporaneo, permesso di soggiorno o permesso per frontalieri o proroga degli stessi: 65 franchi
c) * Permesso di domicilio: 95 franchi
cbis) * Proroga del termine di controllo del permesso di domicilio: 65 franchi
d) * Altra modifica di un titolo di soggiorno o rilascio di un duplicato di un titolo di soggiorno: 40 franchi
e) * Cambio di indirizzo nel Sistema Centrale d'Informazione sulla Migrazione (ZEMIS): 30 franchi
f) * Cambio di indirizzo all'estero o cambio di indirizzo postale per frontalieri: 30 franchi
g) Consenso: 65 franchi
2. Per i figli celibi sotto i 18 anni la tassa prevista alle lettere a, b, c, cbis, d e g è di 30 franchi e la tassa secondo le lettere e e f è di 20 franchi.
3. Le tasse sopra indicate, dopo la detrazione della tassa prelevata dalla Segreteria di Stato della Migrazione per il trattamento dei dati nel ZEMIS, che ammonta a sei franchi per caso, vengono ripartite tra il Cantone e i Comuni nella misura del 50 percento allo Stato e 50 percento al Comune.
1. Le seguenti tasse spettano ai comuni
a) Registrazione 25 franchi
1. Durante la fase di transizione verranno applicate le seguenti tasse
a) Permesso di soggiorno CE/AELS 350 franchi
b) Permesso CE/AELS per un'attività lavorativa autonoma 350 franchi
c) Permesso di soggiorno di breve durata contingentato CE/AELS 150 franchi
d) Permesso di soggiorno di breve durata non contingentato CE/AELS 100 franchi
e) Permesso per frontalieri 100 franchi
f) ...
g) * Rifiuto 100 franchi
h) * Approvazione 100 franchi
2. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della tassa al ricevimento della decisione preliminare positiva o del rifiuto. La tassa spetta al cantone.
1. Le seguenti tasse sono a beneficio dello Stato
a) * Concessione di un permesso di soggiorno, autorizzazione al rilascio del visto, permesso d'ingresso per frontalieri, impegno interno al rilascio del permesso in caso di primo impiego: 95 franchi
b) * ...
c) Proroga del termine durante il quale il permesso di domicilio rimane valido in caso di assenza all'estero: 65 franchi
d) * Visto di rientro o modifica di un visto, rilasciato dal Segretariato di Stato della migrazione o da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero: 80 euro
e) * Verifica e approvazione di una dichiarazione d'impegno: 30 franchi
f) Rilascio di un lasciapassare: 50 franchi
2. Per i figli celibi di età inferiore ai 18 anni, la tassa ai sensi della lettera a è di 60 franchi. Per i bambini dai 6 ai 12 anni, la tassa ai sensi della lettera d è di 40 euro.
3. Le tasse sopra menzionate sono trasferite al Cantone al netto della tassa di 6 franchi per caso, riscossa dal Segretariato di Stato della migrazione per l’elaborazione dei dati nello ZEMIS.
4. Se del caso, vengono riscosse anche le seguenti tasse
a) per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche di un titolo di soggiorno biometrico: 22 franchi
b) per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche di un titolo di soggiorno non biometrico: 10 franchi
c) nonché una tassa per l'elaborazione e la registrazione dei dati biometrici, pari a: 20 franchi
1. Tasse da distribuire tra Cantone e Comune
a) * Permesso di soggiorno di breve durata, permesso di soggiorno o permesso per frontalieri | 95 franchi
b) * Rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata, del permesso di soggiorno o del permesso per frontalieri | 75 franchi
c) * ...
d) * Permesso di domicilio | 95 franchi
e) Rinnovo del termine di controllo del permesso di domicilio | 65 franchi
f) * Altre modifiche di un titolo di soggiorno o rilascio di un duplicato di un titolo di soggiorno | 40 franchi
g) * Cambio d'indirizzo nel Sistema centrale d'informazione sulla migrazione (ZEMIS) | 30 franchi
h) * Modifica del datore di lavoro o del luogo di lavoro per frontalieri | 95 franchi
i) * Cambio d'indirizzo all'estero per frontalieri | 30 franchi
j) * Rinnovo dell'ammissione provvisoria | 40 franchi
k) * ...
2. Per i figli celibi e nubili sotto i 18 anni, la tassa indicata alle lettere a, b, d e h ammonta a 60 franchi, quella indicata alle lettere e, f e j ammonta a 30 franchi e quella indicata alle lettere g e i ammonta a 20 franchi.
3. Le tasse sopra menzionate sono ripartite, dopo la detrazione delle tasse riscosse dalla Segreteria di Stato della migrazione per il trattamento dei dati presenti nel ZEMIS, che ammontano a 6 franchi per caso, in proporzione del 50 percento al Cantone e del 50 percento ai Comuni.
1. Le seguenti tasse spettano ai comuni
a) Parere preliminare alla domanda per il rilascio del primo permesso di soggiorno 20 franchi
b) Registrazione 25 franchi
c) * Verifica di una dichiarazione di impegno, oltre ai costi 10 franchi
1. Le seguenti tasse sono applicate
a) Permesso di soggiorno annuale 500 franchi
b) Permesso di soggiorno temporaneo contingentato 250 franchi
c) Permesso di soggiorno temporaneo non contingentato 100 franchi
d) Permesso per frontalieri 100 franchi
e) Permesso per cambio datore di lavoro 100 franchi
f) ...
g) Rinnovo del permesso 100 franchi
h) ...
i)* Richiedenti asilo e persone bisognose di protezione 50 franchi
j)* Rifiuto 100 franchi
k)* Approvazione 100 franchi
2. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento della tassa al ricevimento della decisione preliminare positiva. La tassa è devoluta al cantone.
1. Le seguenti tasse possono essere imposte sia dal Cantone che dai Comuni
a) Rilascio di una conferma di domicilio o di residenza 10 franchi
b) Vidimazione di atti ufficiali, ricerche di indirizzi ecc. oltre ai costi 10 franchi
1. La legge sulla tariffa dei costi e delle spese di indennizzo dinanzi a tribunali o autorità amministrative è applicabile a tutte le altre decisioni.
1. Le disposizioni contrarie al presente regolamento, in particolare la decisione concernente la determinazione delle tasse di polizia straniera del 29 maggio 2002 e il regolamento di esecuzione relativo al metodo di distribuzione delle tasse di polizia straniera da riscuotere tra Cantone e Comuni del 10 ottobre 1967 sono abrogate.
2. Il Dipartimento responsabile per la sicurezza è incaricato dell'applicazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale cantonale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.