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142.1 EGAUGLALETR CH-VS

Legge di applicazione della legge federale sugli stranieri (LALEtr) - Uffici (EGAUG)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vallese
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

Autorità Competenti

1. L'ufficio competente per la popolazione e la migrazione (di seguito: ufficio) è l'autorità cantonale responsabile del controllo delle persone straniere, per l'adempimento dei compiti assegnati al Cantone nell'ambito del soggiorno e della residenza delle persone straniere, nonché per l'integrazione e le misure coercitive.

2. Espleta tutte le funzioni in relazione alla legge federale sugli stranieri che non sono esercitate dalle autorità federali o che la legislazione cantonale non delega ad altre autorità.

3. Fatto salvo il campo di competenza dell'ufficio per l'industria, il commercio e il lavoro nell'ambito del mercato del lavoro.

Autorità Competenti

1. I comuni sono responsabili del controllo degli stranieri nel loro territorio.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce i loro compiti mediante regolamento.

Autorità Competenti

1. Il procedimento e il ricorso giurisdizionale sono disciplinati dalla Legge sul Procedimento Amministrativo e sulla Giustizia Amministrativa (VVRG), salvo disposizioni contrarie della presente legge.

Integrazione degli Stranieri

1. Gli obiettivi e i principi dell'integrazione sono stabiliti nella legge federale sugli stranieri e negli stranieri e nel regolamento federale sull'integrazione degli stranieri.

2. Gli stranieri devono confrontarsi con la società e le condizioni di vita in Svizzera, e in particolare quelli il cui soggiorno è legittimo e permanente devono apprendere una lingua nazionale.

3. L'integrazione è un compito realizzato congiuntamente dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. Il Cantone si occupa del coordinamento, in particolare tramite un concetto di integrazione, e adotta misure adeguate per promuovere l'integrazione della popolazione straniera.

4. Il servizio è il punto di contatto per l'Ufficio federale della migrazione.

5. I comuni attuano le misure per promuovere l'integrazione della popolazione straniera.

6. Restano salvi i compiti della competente unità per il settore sociale nell'ambito dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente.

Integrazione degli Stranieri

1. Il Cantone può erogare sovvenzioni per l'integrazione degli stranieri.

2. Le sovvenzioni cantonali non possono superare il 30 per cento dei costi totali di un progetto, salvo quando sono concesse sulla base di un mandato di prestazione.

3. In linea di principio, queste sovvenzioni sono concesse per progetti che ricevono un finanziamento adeguato da parte dei comuni o di terzi, oppure in aggiunta alle sovvenzioni federali.

4. Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti o studi intercantonali o nazionali.

5. Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge cantonale sulle sovvenzioni.

Integrazione degli Stranieri

1. Il Consiglio di Stato stabilisce con regolamento quanto segue

a) i compiti dell'ufficio nel settore dell'integrazione;

b) la formazione, la composizione e i compiti della commissione consultiva per l'integrazione dei migranti;

c) le norme procedurali e le condizioni per le sovvenzioni.

1. Misure Coercitive

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi degli articoli 70 e 73 fino a 81 della Legge sugli Stranieri (AuG) è un giudice unico della sezione di diritto pubblico del Tribunale cantonale.

1. Misure Coercitive

1. Secondo i principi generali del diritto, uno straniero sottoposto a misure coercitive viene prontamente informato sul procedimento in corso, sui motivi della misura ordinata e sui suoi diritti.

2. Ha diritto a un interprete gratuito, se non parla una delle due lingue ufficiali del cantone.

3. Ha diritto a un avvocato di sua scelta e, se gli mancano i mezzi per compensarlo, a un patrocinatore legale gratuito secondo la legge sull'assistenza legale gratuita.

1. Misure Coercitive

1. La detenzione avviene in una struttura chiusa, in cui la libertà di movimento è limitata solo nella misura in cui lo richiedono la convivenza comunitaria nell'istituto e la sicurezza. L'organizzazione interna dell'istituto è stabilita nel regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione cantonale del 15 gennaio 1997.

2. Una detenzione nell'ambito di misure coercitive avviene

a) in linea di principio, in una struttura idonea e strettamente separata dagli istituti di detenzione;

b) in via sussidiaria, in una sezione separata di un istituto di detenzione, in cui sia garantito il rispetto del regime di detenzione per la detenzione amministrativa (Art. 11 lett. a).

3. A tutela della persona detenuta e di terzi o per l’esecuzione di misure disciplinari può essere ordinata una detenzione isolata di breve durata. Questa può avvenire in un istituto di detenzione.

4. Il Consiglio di Stato è autorizzato a concludere un accordo con un altro cantone per la detenzione amministrativa.

1. Misure Coercitive

1. Le istituzioni per le misure coercitive dispongono di personale operativo adeguatamente formato e con un'istruzione professionale continua.

1. Misure Coercitive

1. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante ordinanza quanto segue

a) il regime di detenzione relativo alle misure coercitive;

b) la costituzione, la composizione e i compiti della commissione consultiva per le misure coercitive. Questa commissione è composta da rappresentanti degli uffici interessati dell'amministrazione cantonale e delle autorità giudiziarie, nonché da rappresentanti di organizzazioni di assistenza attive nel campo dell'accoglienza e del sostegno agli stranieri;

c) la costituzione, la composizione e i compiti del comitato dei visitatori, incaricato della sorveglianza degli istituti di detenzione. Questo comitato è composto da membri selezionati in base alle loro competenze professionali nel settore della detenzione e alla loro indipendenza.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. Le infrazioni ai sensi degli articoli 115 e seguenti della AuG ricadono nella competenza

a) del servizio competente nel caso di una contravvenzione;

b) delle autorità giudiziarie penali ordinarie nel caso di un delitto.

2. Le infrazioni ai sensi dell'articolo 115 AuG sono denunciate al servizio competente, che

a) decide in caso di infrazione per negligenza;

b) in tutti gli altri casi trasmette il fascicolo alla procura.

3. Il servizio competente avvia un procedimento per la revoca del permesso di soggiorno o di residenza in Svizzera, se uno straniero è stato condannato con sentenza definitiva per atti ai sensi dell'articolo 121 comma 3 della Costituzione federale.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato decide in un'ordinanza la formazione, la composizione e i compiti della commissione consultiva per i casi di rigore, incaricata del parere preliminare per il rilascio di permessi umanitari. Questa è composta da membri delle tre regioni costituzionali.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse di concessione conformemente alle disposizioni federali e la loro ripartizione tra il Cantone e i comuni.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive.

2. I regolamenti e regolamenti del Consiglio di Stato, emanati in base alla legge introduttiva concernente l'applicazione della legge federale sul soggiorno e stabilimento degli stranieri del 1° febbraio 1967 e della legge introduttiva alla legge federale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri del 15 novembre 1996, rimangono in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che le loro disposizioni non siano in contrasto con le normative sopra elencate.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in particolare

a) la legge di introduzione relativa all'applicazione della legge federale sul soggiorno e l'insediamento degli stranieri del 1º febbraio 1967;

b) la legge di introduzione alla legge federale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri del 15 novembre 1996.

Disposizioni penali, disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge, emanata in esecuzione di una legge federale, non è soggetta a referendum.

2. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013 dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

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